... manufatto si trovava.
In buona sostanza, la rovinosa caduta è avvenuta a causa di un dissesto in un tratto riservato ai pedoni e a ridosso di un percorso per le biciclette o altri veicoli a due ruote (quali il monopattino, ad esempio): la responsabilità non può che gravare in capo al Comune, che non ha rimosso né ha segnalato un ostacolo così pericoloso sia per i pedoni che per i ciclisti, sol considerato che non è imprevedibile che chi viaggia in sella a un velocipede o - come in concreto - a un monopattino possa finirci dentro.
Tutto ciò posto, spetta all'attore il ristoro dei danni subiti in connessione causale con il sinistro de quo: sul punto, vanno integralmente accolte e senz'altro condivise le conclusioni - neppure contestate - cui è pervenuto, all'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta sulla base di precise risultanze dell'esame obiettivo, avvalorate dal tenore dei documenti clinici in atti e sorrette da argomentazioni coerenti ed immuni da errori logici e scientifici atte a renderle attendibili e rilevanti anche - è bene precisarlo - in punto di nesso eziologico tra l'evento e le lesioni, il nominato consulente d'ufficio, che ha ritenuto residuati - a carico (leggi tutto)...
causa n. 6402/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Taormina Francesca