... responsabilità civile per l'illecito di diffamazione, il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento. Sicché la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. ### del 06/12/2018; ### 6 - 3 Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018;
Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017).» (cfr. ### civile sez. III, 18/02/2020, n. 4005;
cfr. anche ### civile sez. I, 05/04/2024, n. 9068: «In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza (leggi tutto)...
causa n. 1263/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Paolini, Giuseppe Valerio