... con conseguente esclusione, in tale ipotesi, del cd. rischio elettivo.
Come risultante dalla perizia dell'#### e dalla sentenza intervenuta in sede penale, le bombole sarebbero state da sempre posizionate nel piano seminterrato, anche prima
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dell'inizio dei lavori in questione, in un vano adiacente a quello dove era contenuta la centrale termica e che, durante la mattina in cui avveniva il sinistro, anche altri operai avrebbero provveduto alla saldatura nel medesimo posto in cui aveva provveduto alla saldatura il ###
Evidentemente, quindi, quel locale sarebbe stato utilizzato dai lavoratori per la saldatura ed evidentemente tutti (committente, D.L., coordinatore) ne sarebbero stati a conoscenza.
Da siffatte considerazioni si desumerebbe che la committente, il D.L., il coordinatore e le imprese esecutrici non avevano adottato tutte le misure di prevenzione rese necessarie per un corretto e sicuro svolgimento del lavoro e che, pertanto, tutte sarebbero responsabili nella causazione del sinistro.
Peraltro, anche quanto risultante dall'interrogatorio penale del ### non escluderebbe la responsabilità dello stesso nella produzione del sinistro in quanto le autorizzazioni per (leggi tutto)...
causa n. 70/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Filocamo Francesco Salvatore, Alberto Iachini Bellisarii