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Corte di Cassazione
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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 145/2026 del 06-03-2026

... legittimità “In tema di infortuni sul lavoro, il cd. rischio elettivo, che comporta la responsabilità esclusiva del lavoratore, sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, sulla base di una scelta arbitraria volta a creare e ad affrontare, volutamente, per ragioni o impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente l'attività lavorativa, creando condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere e ponendosi, in tal modo, come causa esclusiva dell'evento dannoso” (Cass. ### 3763/20201). Nel caso di specie non vi è stato alcun contegno esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e alle direttive ricevute visto che, come già rilevato, al momento del grave incidente il lavoratore stava eseguendo dei lavori - di manutenzione del verde - rientranti tra quelli cui era adibito ed impiegava strumenti di lavoro forniti dal datore di lavoro. Per le ragioni sopra esposte va quindi affermata la esclusiva responsabilità ex art.2087 c.c. della parte convenuta in relazione all'infortunio occorso al ricorrente. *** Il danno patito dal (leggi tutto)...

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causa n. 1620/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Elda Geraci

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 8630/2026 del 07-04-2026

... esso fornito razionalizzazione, idonea a ridurre il rischio di diseguaglianze applicative e a rafforzare la coerenza del sistema risarcitorio. In tale prospettiva, i dati convenzionali contenuti nelle tabelle sono stati progressivamente riconosciuti come espressione della misura dell'equità e quali parametri di riferimento per l'esercizio della valutazione equitativa nel caso concreto. Lo standard tabellare è nato, quindi, come correttivo rispetto a un esercizio del tutto discrezionale dell'equità, con l'obiettivo di ridurre il rischio di decisioni a geometria variabile rispetto a liquidazioni che presentassero presupposti sostanzialmente identici ai fini della determinazione del danno risarcibile. Il ricorso alle tabelle e a parametri standardizzati ha rappresentato sin dai suoi albori un valido ausilio per il giudice ai fini della quantificazione dell'importo del risarcimento del danno non patrimoniale e in particolare per la ricerca di un punto di equilibrio tra l'equità del caso concreto e la necessità di evitare disparità di trattamento tra fattispecie analoghe. La validazione giurisprudenziale delle tabelle - e per la liquidazione del danno biologico, segnatamente, di quelle (leggi tutto)...

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causa n. 15611/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Enzo Vincenti, Raffaele Gaetano Antonio Frasca

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 368/2026 del 09-03-2026

... nè la colpa del lavoratore (con il solo limite del rischio elettivo); il sistema garantisce dunque il pagamento all'infortunato anche per caso fortuito, purchè l'evento si sia prodotto in occasione di lavoro, con applicazione di principi sotto questo profilo più vantaggiosi per l'infortunato di quelli applicati nell'ambito della responsabilità civile, sia in punto onere della prova che in punto concorso di colpa del lavoratore; per contro l'indennizzo non è finalizzato necessariamente ad un integrale ristoro del danno, rispondendo ad un principio di bilanciamento di interessi che, a fronte della maggior facilità e sicurezza di riscossione del dovuto, può comportare il sacrificio dell'integrale ristoro” (cfr. Trib. Torino, 14 aprile 2006). Da ultimo deve rilevarsi che per postumi inferiori al 6% (e dunque non indennizzati dall'### non vi è alcun dubbio circa la possibilità del lavoratore danneggiato di agire nei confronti del datore di lavoro per ottenere il risarcimento pieno del danno, che verrà quantificato certamente secondo gli usuali criteri civilistici. Del tutto irragionevole ed ingiustificato sarebbe allora riconoscere la piena risarcibilità dei danni di minore entità (leggi tutto)...

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causa n. 10998/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Bile

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Corte d'Appello di Palermo, Sentenza n. 1295/2025 del 09-02-2026

... lavoratori ### e ### Esclusa la configurabilità del c.d. rischio elettivo , alternativamente riconducibile ad una condotta abnorme e sconsiderata dell'infortunato , il G.L. accertava la concorrente responsabilità civile di ### in quanto soggetto responsabile dell'organizzazione dell'impresa e, in assenza della figura del delegato alla sicurezza, preposto al rispetto degli obblighi di sicurezza gravanti in capo al datore di lavoro. Sul piano della determinazione e liquidazione dei danni, definiti i concetti di danno differenziale e di danno complementare intesi come categorie di pregiudizi esorbitanti dalla copertura assicurativa dell'### alla luce delle risultanze della disposta c.t.u. medico legale che aveva riconosciuto la percentuale dell'86% ai postumi invalidanti residuati in capo al lavoratore e la percentuale del 76% per riduzione della capacità di guadagno, il G.L quantificava : 1)Il danno biologico da invalidità permanente in € 565.112,00 . Tale misura derivata dall'applicazione delle tabelle del danno biologico redatte dal Tribunale di Milano nell'anno 2021 , veniva decurtata dell'indennizzo allo stesso titolo liquidato dall'### pari ad € 328.368,15, per un totale residuo di € (leggi tutto)...

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causa n. 1344/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Michele De Maria, Di Marco Maria Giuseppa

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Tribunale di Cagliari, Sentenza n. 2002/2025 del 06-12-2025

... sottoposto a procedura angiografica volta a ridurre il rischio di nuovo sanguinamento dell'aneurisma. Come precisato dai ### si trattò di un intervento elettivo che non ebbe gli esiti sperati, atteso che fallirono due tentativi di chiusura con spirali da 5 mm e da 4 mm a seguito dei quali, i chirurghi decisero di intervenire con l'inserimento di un palloncino per “remodelling” con occlusione del vaso portante mediante gonfiamento del palloncino e dismissione della spirale. Dopo tale manovra, però, sgonfiato il palloncino si verificava una vasta emorragia che veniva bloccata solo con l'inserimento di ulteriori spirali sia all'esterno che all'interno dell' arteria. A seguito di tale intervento, l'### riportò, sin da subito, una serie di complicanze che imposero, nei giorni successivi, un intervento di tracheotomia e confezionamento di PEG per la nutrizione nonché nuovo intervento chirurgico di cranioplastica con posizionamento di sistema di derivazione ventricolo-peritoneale e settostomia del setto pellucido. Così ricostruita la vicenda fattuale, i ccttu hanno precisato che “### del palloncino non era indicato perché, come detto nella serie angiografica visionata, la comunicante (leggi tutto)...

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causa n. 5539/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Guerra Maria Azzurra

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