... premesso che, ai sensi dell'art. 1458, comma 1, c.c., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ha effetto retroattivo tra le parti, imponendo la restituzione delle prestazioni eseguite, salvo il diritto al risarcimento del danno.
Ne discende che i convenuti sono tenuti alla restituzione del prezzo di compravendita, pari ad euro 120.000,00, ricevuto in esecuzione del contratto risolto, con decorrenza degli interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo, trattandosi di obbligazione di restituzione conseguente alla caducazione del titolo negoziale.
Parte attrice ha altresì chiesto che, in conseguenza della risoluzione,
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vengano poste a carico dei convenuti le spese necessarie per la riduzione in pristino dell'immobile, in quanto costi direttamente ricollegabili alla presenza delle difformità edilizie.
Tale voce di spesa, tuttavia, non integra un danno autonomo risarcibile in aggiunta alla restituzione del prezzo, poiché costituisce un costo che l'attore dovrebbe sostenere solo nell'ipotesi di conservazione del bene, ipotesi che viene meno a seguito della risoluzione del contratto e della restituzione del prezzo.
In altri termini, (leggi tutto)...
causa n. 1347/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Hamel Carlo Salvatore