... avvertiva preventivamente i passeggeri del notevole ritardo del volo di rientro a ### che è avvenuto in data ### alle ore 01,23.”
La società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente citata, non si costituiva.
All'udienza del 16 febbraio 2026, dopo la discussione orale, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dichiara la contumacia della società ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché non si è costituita in giudizio.
2. I fatti posti a sostegno della domanda e, segnatamente, la circostanza del ritardo del volo aereo di oltre le tre ore, è stata ampiamente documentata.
Ed invero, il volo HV 5217 proveniente da ### atterrò presso l'aeroporto di ### esattamente alle ore 01:23 del 16/04/2024, a fronte dell'orario schedulato delle 21:20 del giorno precedente (cfr ### 19843/2024 del 02/05/2024
prodotta).
3. Trattasi di inadempimento del quale il vettore aereo resistente è tenuto senz'altro a risponderne, non avendo lo stesso offerto alcuna prova liberatoria.
4. Risolto l'aspetto sull'an debeatur, può passarsi alla liquidazione dei danni (leggi tutto)...
causa n. 784/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Conselmo