... viaggio in ### con destinazione ### La partenza, con volo ####, avveniva in data ### dall'aeroporto di ### - ### alle ore 10,40 ed arrivo alle ore 13,50; il ritorno in ### era previsto, sempre con volo ####, in data ###, con partenza dall'aeroporto di ### (### alle ore 18,30
ed arrivo a ### alle ore 21,20. Tuttavia, la ### aerea ### non avvertiva preventivamente i passeggeri del notevole ritardo del volo di rientro a ### che è avvenuto in data ### alle ore 01,23.”
La società resistente, sebbene ritualmente e tempestivamente citata, non si costituiva.
All'udienza del 16 febbraio 2026, dopo la discussione orale, ai sensi del terzo comma dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente si dichiara la contumacia della società ### s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, poiché non si è costituita in giudizio.
2. I fatti posti a sostegno della domanda e, segnatamente, la circostanza del ritardo del volo aereo di oltre le tre ore, è stata ampiamente documentata.
Ed invero, il volo HV 5217 proveniente da ### atterrò presso l'aeroporto di ### esattamente alle ore 01:23 del 16/04/2024, a fronte (leggi tutto)...
causa n. 784/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Conselmo