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Ora, nel caso in esame, la disposta sospensione della patente di guida, sia pure, di natura cautelare, sembra essere disancorata dai presupposti richiesti: manca del tutto la prova degli indici sintomatici accertati; sottoposto ad accertamenti tossicologici, sarebbero emersi esiti positivi, quanto alla presenza di cannabinoidi; sono seguiti alla contestazione del verbale, da parte da parte degli ### della ### di ### P.G., il ritiro della patente di guida, quindi, il provvedimento prefettizio.
Allora, se con riferimento ai casi di tasso alcolemico inferiore ad 1,5 g/l, vi è un dato testuale, impeditivo dell'applicazione della sospensione, in via cautelare, del documento abilitativo alla guida, nel caso di violazione di cui all'art.187 C.S., devono sussistere gli indici sintomatici, rilevati dagli ### (stato di alterazione, appunto) e la presenza nei liquidi fisiologici di sostanze stupefacenti o psicotrope, peraltro, correlata ad un esito positivo di visita psichiatrica, perché possa trovare ingresso una sospensione del documento abilitativo alla guida (sia pure, disposto in via cautelare, ex art.223 C.S. che è e resta, però, norma generale che cede il passo alla speciale di cui all'art.187 (leggi tutto)...
causa n. 1163/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Riili