... atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito locatizio, devono essere valutati in base alle regole del rito ordinario, secondo le quali risultano ammissibili le precisazioni e le modifiche delle domande nonché le istanze istruttorie se articolate nel rispetto dei termini ex art. 171 ter c.p.c……”.
###, per quanto già detto, è pertanto ammissibile.
Occorre osservare, sempre preliminarmente, che, sino al mutamento del rito, il processo si è svolto in gran parte con le forme del rito ordinario (rito ### mediante deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, pertanto, il mutamento del rito era diretto a valere pro futuro ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione senza effetti retroattivi e lasciando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo sulla base del rito ordinario prescelto.
Ciò è la ragione per la quale, con l'ordinanza del 7.5.2024, si è precisato che: “ al fine di prevenire eventuali altre questioni tra le parti, la concessione del termine perentorio previsto dall'art. 426 c.p.c.
non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del (leggi tutto)...
causa n. 1739/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dentale Michele