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Corte di Cassazione
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Tribunale di Milano, Sentenza n. 5131/2026 del 22-06-2026

... previsto dall'art. 447 bis cpc; dispone il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio e fissa, per la discussione, l'udienza del 18/09/2025, ore 11:00. Assegna termine perentorio alla parte attrice/ricorrente fino al 28 luglio 2025 ed a quella convenuta/resistente fino all'8 settembre 2025 per il deposito di memorie integrative ed eventuali documenti.” IV) Successivamente parte ricorrente ### ha avanzato istanza di remissione in termini, istanza che è stata rigettata dal Giudice precedente assegnatario della causa, all'udienza del 18 settembre 2025. Su tale istanza e sulla richiesta di prove è stato così disposto: “Viste le prove orali articolate dalle parti e ritenuto che: parte ricorrente sia decaduta dalla facoltà di articolare prove, stanti le preclusioni maturate, proprie del rito locatizio, applicabile alla fattispecie in esame; le prove articolate da ### s.r.l. siano ammissibili e rilevanti, ma limitatamente ai capitoli 1, 2, 4 e 5, vertendo i restanti capitoli su fatti documentali (3), da provarsi con documenti (6 e 7) e valutativi (8); non ammette le prove articolate dalla parte ricorrente e ammette la prova orale della parte resistente nei limiti indicati in (leggi tutto)...

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causa n. 11469/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Burza Maria, Dallara Caterina

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 378/2026 del 02-04-2026

... prova) sia venuto ad esistenza dopo il maturare delle preclusioni processuali (tanto nel rito ordinario, quanto in quello locatizio), legittima la rimessione in termini della parte che non abbia potuto produrlo precedentemente, e il solo fatto di allegare quel documento agli atti costituisce di per sé una implicita richiesta di rimessione in termini” ( Cass. Sez. 6 - 3, 15.10.2018, n. 25631). Una ulteriore notazione è necessaria. Parte convenuta ha riportato a sostegno della non imputabilità a proprio carico dell'inadempimento, oltre all'assunzione di determinazioni illegittime da parte della P.A., vizi genetici del progetto in quanto contrario allo strumento urbanistico, con responsabilità dei coniugi ### - ### Nella memoria ex art. 183, comma 6, n.1, c.p.c. ha addotto un inadempimento da parte degli attori, mediante induzione della D.D.C. s.r.l. in una operazione contrattuale viziata ab origine dalla non fattibilità dell'intervento, nella memoria n. 2 ha addotto la consapevolezza degli attori delle problematiche relative all'intervento “sottaciute ab origine”, in merito alla irrealizzabilità in toto dei volumi (tanto che sollecitava un accertamento tecnico sul punto). Parte (leggi tutto)...

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causa n. 2499/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Altamura Maria Anna

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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 929/2025 del 17-06-2025

... libelli, tardiva e quindi vietata considerate le rigide preclusioni del rito locatizio, secondo cui è ammessa solo una emendatio libelli nei termini di cui all'art. 420 comma 1 c.p.c. e previa autorizzazione del giudice. È evidente che il petitum non è stato precisato ma è stato radicalmente cambiato: la richiesta di accertamento di un fatto è divenuta richiesta di condanna al pagamento di un indennizzo. Sono stati introdotti, poi, nuovi fatti costitutivi quali la mancanza di causa che giustifichi l'arricchimento della ricorrente e il depauperamento del resistente (cfr. udienza del 16.09.2024) mentre la domanda precedente si basava sul rapporto contrattuale tra le parti derivante anche da una dichiarazione, quella del 30.08.2018, poi rilevatasi apocrifa. Ed allora, l'esito dell'istruttoria, rispetto alla scrittura prodotta del 30.08.2018, non può far mutare le richieste avanzate, salvo a farle valere in altro giudizio. Si ritiene allora che non vi sia spazio, in questa sede per altre domande poiché tardive. ### osservare peraltro che laddove si proponesse domanda di indebito arricchimento occorrerebbe considerare che i lavori effettuati sarebbero indennizzabili solo ove superassero (leggi tutto)...

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causa n. 7604/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Rotondo

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Tribunale di Matera, Sentenza n. 123/2026 del 23-02-2026

... specie era stato proprio di 10 giorni prima. Ferme le preclusioni assertive entro detto termine, quelle probatorie, in mancanza di un termine di legge, si compiono con la rimessione della causa per la precisazione delle conclusioni, che nel caso di specie è stata disposta all'udienza del 19/03/2025; nel rito del lavoro, il convenuto deve costituirsi in giudizio, a pena di decadenza dalle facoltà di proporre una domanda riconvenzionale e proporre eccezioni di parte (oltreché chiamare un terzo in causa) almeno 20 giorni prima dell'udienza di discussione, consumando contestualmente i poteri istruttori. Se la causa fosse stata correttamente introdotta con ricorso ex art. 447bis c.p.c., la convenuta avrebbe dovuto costituirsi in giudizio almeno 20 giorni prima dell'udienza del 19/03/2025. In ogni caso, è incontrovertibile che la ### si sia costituita in giudizio solo il ###, dopo che erano maturate tutte le preclusioni sia assertive che probatorie. Il mutamento di rito non avrebbe potuto determinare alcun effetto utile in capo alla convenuta, soprattutto perché il rito semplificato di cognizione, a differenza del precedente rito sommario di cognizione, si conclude con sentenza, impugnabile nel (leggi tutto)...

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causa n. 1209/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

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Tribunale di Campobasso, Sentenza n. 202/2026 del 27-02-2026

... atti posti in essere anteriormente al passaggio al rito locatizio, devono essere valutati in base alle regole del rito ordinario, secondo le quali risultano ammissibili le precisazioni e le modifiche delle domande nonché le istanze istruttorie se articolate nel rispetto dei termini ex art. 171 ter c.p.c……”. ###, per quanto già detto, è pertanto ammissibile. Occorre osservare, sempre preliminarmente, che, sino al mutamento del rito, il processo si è svolto in gran parte con le forme del rito ordinario (rito ### mediante deposito delle memorie integrative ex art. 171 ter c.p.c. e, pertanto, il mutamento del rito era diretto a valere pro futuro ossia ai fini del rito da seguire all'esito della conversione senza effetti retroattivi e lasciando fermi quelli, sostanziali e processuali, riconducibili all'atto introduttivo sulla base del rito ordinario prescelto. Ciò è la ragione per la quale, con l'ordinanza del 7.5.2024, si è precisato che: “ al fine di prevenire eventuali altre questioni tra le parti, la concessione del termine perentorio previsto dall'art. 426 c.p.c. non determina la rimessione in termini rispetto alle preclusioni già maturate alla stregua della normativa del (leggi tutto)...

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causa n. 1739/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Dentale Michele

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