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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6355/2026 del 20-04-2026

... sicuramente alle infiltrazioni delle acque piovane e alla rottura dell'impianto di riscaldamento, nei locali meglio descritti sopra.” ### ha altresì precisato che le cause dipese dal cattivo stato dell'impermeabilizzazione dei cornicioni non sono state eliminate, mentre le cause relative alla rottura dell'impianto di riscaldamento e dell'imbocco pluviale sono state eliminate. ### ha poi quantificato le opere necessarie per eliminare le cause delle infiltrazioni in € 16.129,66, oltre ### Mentre, relativamente ai danni all'interno dell'immobile, il CTU li ha quantificati in euro € 10.029,86, comprensivi di spese generali ed utile di impresa, oltre IVA distinguendo quelli derivanti dalle infiltrazioni di acqua piovana, quantificati in euro 7.255,00, da quelli dovuti alle rotture dell'impianto di riscaldamento quantificati in euro 2.755,00. In relazione al periodo in cui si sono verificati i danni lamentati si osserva che il CTU ha accertato che essi sono certamente riconducibili a data precedente al 03.11.2020, giorno in cui sono stati anche eseguiti dei saggi di carattere distruttivo nel vano camera da letto matrimoniale della detta unità immobiliare. Quanto all'eccezione di prescrizione (leggi tutto)...

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causa n. 15337/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Benedetta Ferone

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Tribunale di Messina, Sentenza n. 666/2026 del 02-04-2026

... realizzato dallo ### questi ultimi raccordati da un pluviale costituito da una tubazione in PVC di colore arancione fissata al prospetto con andamento discontinuo, ed al momento non raccordata con alcun ricettore pubblico di raccolta delle acque”. È poi passato a dettagliare lo stato degli interni del fabbricato, dei prospetti e del terreno esterno, nonché delle singole unità immobiliari degli attori. Sul punto, va rilevato che alla luce delle considerazioni già espresse in relazione alla domanda autonoma spiegata dall'intervenuto, non verranno tenuti in considerazione lo stato dell'appartamento di ### e i danni da questo eventualmente riportati. Con riferimento al costo del sollevamento e raddrizzamento della palazzina degli attori, il consulente ha provveduto a contattare ### S.p.A., che aveva già fornito un preventivo nella fase cautelare, la quale ha formulato una proposta di intervento con tecnologia “### Injections”, al fine di sollevare l'edificio per correggerne la pendenza di massimo 12 cm (dei complessivi 17,2 cm), al costo di € 65.000,00 oltre iva. La società ha, peraltro, indicato i lavori preliminari, a carico del committente, da eseguire prima dell'intervento di (leggi tutto)...

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causa n. 3365/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Militello Maria

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 105/2026 del 19-02-2026

... meteoriche ed in parte un vero e proprio ristagno; -rottura/lesione dei mattoni vetrati costituenti il vano in vetrocemento; - sigillatura esterna dei mattoni vetrati non idonea; -erosione angolare nei punti di giunzione tra parete esterna condominiale e -pavimentazione marciapiede, nei pressi del civ. 54 a ridosso del pluviale di scarico acque della pensilina soprastante, che ha determinato ulteriore infiltrazione nella sottostante trave del locale archivio”. Per eliminare le cause di dette infiltrazioni rispondendo allo specifico quesito posto sul punto, il consulente ha ritenuto necessari i seguenti interventi “da eseguirsi lungo il marciapiede condominiale: -rimozione della vecchia guaina impermeabilizzante; -dismissione della pavimentazione marciapiede; -demolizione massetto; -rimozione dei mattoni vetrati; -dismissione elementi di rivestimento verticale di facciata condominiale per un'altezza di 30 cm; -sgrassatura da vecchio intonaco della porzione muraria alta 30 cm; -rifacimento massetto e pendenze; -rifacimento strato d'intonaco della porzione muraria alta 30 cm; -impermeabilizzazione orizzontale marciapiede e risvolto verticale a parete con malta cementizia bicomponente (leggi tutto)...

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causa n. 706/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Marcello Bellomo

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 962/2026 del 21-01-2026

... comprovata sussistenza del nesso eziologico tra l'evento di rottura della condotta pluviale e i danni riportati dal fabbricato, deve affermarsi che i danni denunciati dall'assicurato risultano pienamente compatibili con il sinistro verificatosi in data 26 aprile 2021. ### compagnia assicurativa ha lamentato l'eccessività del quantum debeatur, contestando la quantificazione dei danni asseritamente subiti dall'istante, ritenuta incongrua, esosa, sproporzionata e priva di fondamento logico e giuridico, nonché priva di adeguato supporto probatorio. In particolare, l'opponente contestava l'importo liquidato nel verbale del collegio peritale, pari a euro 13.337,00. La deduzione di parte opponente è condivisibile. Infatti, la perizia contrattuale versata in atti non chiarisce, precisamente, i criteri e i parametri utilizzati per la determinazione del danno, mostrando lacune metodologiche. Si rileva, altresì, un evidente refuso nella parte finale del verbale peritale, ove la liquidazione del danno fa riferimento a un condominio sito in via G. Santacroce 5, Napoli, pur essendo, per il resto della perizia, correttamente indicato il ### di via ### 62. Tale incongruenza solleva dubbi circa la correttezza (leggi tutto)...

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causa n. 22529/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Stravino Luigia, Fusco Anna

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Tribunale di Rovereto, Sentenza n. 1/2026 del 07-01-2026

... possibilità di esperire azione risarcitoria contro il condominio, non in forza dell'art. 1669 cod. civ., dato che il condominio quale successore a titolo particolare di detto costruttore non subentra nella responsabilità posta a suo carico da detta norma, ma in base all'art. 2051 in relazione alla ricollegabilità di quei danni all'inosservanza da parte del condominio medesimo dell'obbligo di provvedere quale custode ad eliminare le caratteristiche dannose della cosa (sentenza 21/6/1993 n. 6856); - il condominio di un edificio, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e risponde in base all'art. 2051 cod. civ. dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini, ancorché i danni siano imputabili a vizi edificatori dello stabile, comportanti la concorrente responsabilità del costruttore - venditore, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., non potendosi equiparare i difetti originari dell'immobile al caso fortuito, che costituisce l'unica causa di esonero del custode dalla responsabilità ex art. 2051 cod. civ.; qualora la situazione dannosa sia (leggi tutto)...

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causa n. 531/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Consuelo Pasquali

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