... operai avevano interrotto l'erogazione dell'energia elettrica e al momento della riattivazione si verificava una sovratensione inaspettata che p rovocava danni all'apparecchiature elettroniche della ### food ### ed in part icolare al le telecamere, alla televisione, all'hard disk del computer, a lla macchine tta del caffè e alla lavastoviglie nonché la calcolatrice elettronica, al modem ecc.; che verificava personalmente il quadro dell'energia elettrica del bar e vedeva che vi era una sovratensione superiore a 220 volt, misurando con il tester apposito, La convenuta non ha dato prova di aver adottato “tutte le misure idonee ad evitare il danno conseguente a sbalzi di tensione”.
Infatti, non è sufficiente, a tal fine, dimostrare di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, né dedurre che l'evento sia stato accidentale, occorrendo la prova positiva, nella specie omessa, di aver impiegato ogni cura o misura atta ad impedire l'evento dannoso (Cass. Civ., sez. III, ordinanza n.4590 del 21/02/2020, Cass. n. 6888/2005).
Una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio acquisito consente, dunque, di ritenere provato il nesso di causalità tra (leggi tutto)...
causa n. 782/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Michelina Maciariello