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Tribunale di Viterbo, Sentenza n. 239/2025 del 02-04-2025

... ed essendo venuta meno l'affectio coniugalis tra i coniugi, con conseguente impossibilità tanto della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi tanto della continuazione del pregresso rapporto affettivo. Pronunciata la separazione dei coniugi, la decisione del Collegio resta limitata alla valutazione sulle altre domande avanzate dalle parti. In relazione alla richiesta di addebito della separazione la stessa non appare fondata. A tal riguardo si osserva che per il riconoscimento dell'addebito della separazione il giudice deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e, quindi, se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale (cfr. Cass. 25966/2016). Occorre, dunque, verificare se la violazione a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa (leggi tutto)...

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causa n. 1921/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Eugenio Maria Camillo Turco

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Tribunale di Foggia, Sentenza n. 871/2026 del 21-04-2026

... quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione. La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974). Tra l'altro, “secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita - goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale”; “La separazione (leggi tutto)...

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causa n. 21/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Antonio Buccaro, Ludovica Diodato

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Tribunale di Bergamo, Sentenza n. 720/2022 del 23-03-2022

... in mancanza; b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Chiarito ciò, la domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata. Invero, risulta maturato al momento del deposito del ricorso (18/05/2021) il termine annuale ivi previsto e decorrente dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al ### del Tribunale di ### (26.2.2018) nel procedimento di separazione giudiziale, terminato con sentenza n.1742/2020 del 25.2.2020. Dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. Alla luce delle risultanze istruttorie e del tempo ormai trascorso deve, inoltre, escludersi ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può più essere (leggi tutto)...

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causa n. 4051/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Inzucchi Giuseppina, Scibetta Vincenzo Domenico, Daga Maria Carla

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Tribunale di Siena, Sentenza n. 851/2023 del 06-10-2023

... come nel caso di una separazione. 4. La condanna dei coniugi a riportare a zero il saldo negativo del c/c n.11518 e la domanda di svincolare ogni altro legame giuridico (es. garanzie) che un coniuge ha nei confronti dell'altro coniuge e viceversa. Le domande di parte ricorrente di ripianamento sino al saldo zero, nella misura del 50% ciascuno, del saldo del conto corrente agli stessi cointestato e di svincolo di ogni altro legame giuridico non sono ammissibile in questa sede. A prescindere dalla assoluta genericità di entrambe le domanda, essendosi la ricorrente limitata a formulare le conclusioni sul punto senza nulla allegare e nemmeno dedurre in proposito, è orientamento pacifico in giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, che ai sensi dell'art. 40 c.p.c. è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.). Va, dunque, esclusa la possibilità del simultaneus processus dell'azione di separazione o divorzio, entrambe soggette al rito della camera di consiglio, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di (leggi tutto)...

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causa n. 1944/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Capannoli Giulia

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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 472/2026 del 30-04-2026

... doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” ( Sez. 1, Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021). Appare chiaro invece nel caso di specie che il venir meno della comunione materiale e spirituale tra i coniugi fu la conseguenza di tanti, molteplici fattori. Alla luce di tutto quanto argomentato, il Collegio ritiene che non sia stata raggiunta la prova che la irreversibilità della crisi coniugale sia da addebitarsi esclusivamente al marito e non a quel “deteriorarsi dei rapporti” che emerge dall'atto introduttivo, alle frequenti liti e incomprensioni nella gestione del ruolo genitoriale e della vita in comune. Tutto ciò premesso, deve concludersi per il rigetto dell'addebito della separazione richiesto da parte della sig.ra ### marito ha (leggi tutto)...

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causa n. 4852/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Eleonora Polidori

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