... preliminare di decadenza e prescrizione ### che al venditore costruttore è applicabile la discipliana prevista dall'art. 1669 c.c., il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod.
civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti; tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all'atto dell'acquisizione di relazioni peritali effettuate (ex pluribus, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008).
Nella fattispecie i convenuti intenderebbero far risalire l'epoca della scoperta alla segnalazione cumulativa di “varie problematiche” del 18.2.2010. Ora, è del tutto evidente che a quella data, vista anche la genericità della denuncia, agli attori non può essere riferita la piena conoscenza dei vizi da denunziare, bensì dal (leggi tutto)...
causa n. 100732/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Ascoli Corrado