... procedimento e, pertanto, ai sensi dell'art.215 n.1 cpc, la scrittura privata a lei attribuita, quanto alla sua sottoscrizione, si ha per riconosciuta.
Per quanto attiene, poi, alla sottoscrizione di ### che figura sul contratto del 22-7-1990, si rileva che, essendo la stessa deceduta, trovano applicazione gli artt.214 comma 2 e 215 comma 2 cpc,.
###.214 comma 2 cc dispone che “Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore”; l'art.215
cpc, a sua volta, stabilisce che “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione”.
In sostanza, poiché gli eredi o aventi causa non sono tenuti a conoscere la scrittura o la sottoscrizione del loro autore (e comunque potrebbero ignorarla in buona fede), la norma consente loro di limitarsi ad una dichiarazione di "non conoscenza", che produce gli stessi effetti del disconoscimento.
Ebbene, gli eredi costituiti di ### nei lori scritti difensivi, hanno pienamente aderito alle domande attoree.
Nelle note di precisazione (leggi tutto)...
causa n. 15222/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luigia Stravino, Fusco Anna