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RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale ### come in atti MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con la resistente dalla cui unione erano nata la figlia ### (ad oggi maggiorenne), chiedeva dichiararsi la separazione dei coniugi e, in via subordinata, determinarsi un assegno di mantenimento a suo carico solo per la figlia pari ad euro 150,00 mensili, oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie per la figlia meglio indicate nel ricorso.
Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di separazione e chiedendo la determinazione di un assegno di mantenimento per sé pari ad euro 300,00 mensili e per la figlia pari ad euro 350,00 mensili.
In sede presidenziale veniva determinato un assegno di mantenimento per la moglie pari ad euro 300,00 mensili.
Deve, preliminarmente, dichiararsi inammissibile la memoria di replica conclusionale del ### in quanto tardivamente depositata.
Deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo (leggi tutto)...
causa n. 55105/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Cosentino Francesca, Ienzi Marta