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Nel caso in esame, si configura l'istituto della servitù di attingimento d'acqua, di cui agli artt. 1080 e ss. c.c., che si esercita con il prelevamento presso il pozzo o la fonte, senza bisogno di canalizzazioni differenziandosi, proprio per questo elemento, dalla servitù di attingimento dell'acqua che, al contrario, richiede la sussistenza di opere stabili di derivazione dell'acqua (come canali o tubature).
La disciplina richiamata, collocata nel libro ### capo ### del codice civile, in punto di norme regolatrici della servitù di presa d'acqua o di derivazione di acqua, sancisce che, quando non vi sono specifiche disposizioni sul titolo costitutivo del diritto, trovano applicazione gli usi locali.
Ciò premesso, nel caso in esame, considerato che dal titolo (ossia dall'atto di donazione del 15.7.2004 allegato al fascicolo di I grado di parte appellata) risulta che “…le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del pozzo, dell'impianto di sollevamento e della striscia di terreno su cui grava la servitù di passaggio, sono a carico per metà del donante, o suoi eredi o aventi causa e per metà del donatario;
resta a carico di ognuno il relativo consumo dell'acqua” (cfr. (leggi tutto)...
causa n. 315/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Rapisarda Gilberto Orazio