... perimetro interno delle opere predette. Per i tubi d'acqua pura o lurida, per quelli di gas e simili e loro diramazioni deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine”.
La ratio del divieto posto da tali disposizioni risiede nella presunzione assoluta di dannosità della condotta in caso di installazione dei tubi del gas o dell'acqua a distanza inferiore ad un metro, sicché l'applicabilità di detta norma prescinde da ogni indagine circa la assenza, in concreto, di una potenzialità dannosa della condotta posta a distanza inferiore a quella legale (cfr. Cass. Civ. 12491/1995).
In coerenza con quanto sopra, è stato evidenziato che “La distanza di almeno un metro dal confine che l'art. 889 c.c., comma 2 prescrive per l'installazione dei tubi dell'acqua, del gas e simili, si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni”
(Cass. Civ. n. 2386/2003).
Ciò chiarito, nel caso di specie, il CTU ha accertato che, lungo il muro perimetrale degli appartamenti dei convenuti, si sviluppa la (leggi tutto)...
causa n. 1417/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Valerio Medaglia