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Tribunale di Parma, Sentenza n. 216/2026 del 23-02-2026

... separano dal tronco ad un'altezza superiore a 3 m, la distanza sarà non inferiore a 3 m e si misura dalla linea di confine alla base esterna del tronco al momento della piantagione. 2. Gli alberi di non alto fusto, per i quali i rami si separano dal tronco al di sotto di 3 metri di altezza, terranno una distanza non inferiore ad 1,5 m. 3. Le viti, le siepi, gli arbusti, le piante da frutto non più alte di 2,5 m, possono essere piantate fino a 0,5 m dal confine” (art. 9.11 allegato ### alle NTA). Né parte attrice ha allegato, o tanto meno provato, specifici danni o pregiudizi tali da integrare la fattispecie di cui all'art. 833 c.c., limitandosi a dolersi genericamente della caduta di fogliame. Da tutto quanto sopra esposto e ritenuto, consegue il rigetto di tutte le domande attoree in quanto infondate. Negli scritti difensivi dei convenuti, peraltro, non è dato rinvenire espressioni sconvenienti o offensive ex art. 89 c.p.c.; piuttosto le frasi e espressioni censurate dall'attore paiono funzionali alla difesa e riconducibili alla materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal (leggi tutto)...

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causa n. 252/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Marta Vassallo

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Giudice di Pace di Alcamo, Sentenza n. 274/2025 del 24-04-2025

... del diritto di servitù a tenere gli alberi ad una distanza inferiore rispetto a quella legale Va premesso che, ai sensi degli artt. 892, 893 e 894 c.c., il proprietario del fondo può chiedere l'estirpazione degli alberi posti nel fondo del vicino a distanza minore di quella di legge, a prescindere dalla valutazione dell'esistenza di un'effettiva turbativa; la finalità delle citate norme è quella di salvaguardare il fondo in sé, indipendentemente dalle sue particolari caratteristiche o esigenze, sicché il compito del giudice di merito è limitato alla verifica del rispetto della distanza prescritta, senza doversi estendere a indagare la concreta esistenza del danno derivante dall'invasione delle radici e dei rami altrui (cfr. Cass.19.6.2014 n. 14008). Ora, l'art. - Pag. - III 892 c.c. prescrive che la distanza dal confine da osservare per gli alberi di alto fusto è mt 3, e, in relazione alle siepi, distingue le siepi formate da arbusti, piante basse e canneti, con esclusione degli alberi di alto e medio fusto, per le quali è prevista la distanza minima di 0,50 mt, dalle siepi costituite da alberi di alto e medio fusto - purché oggetto di periodica recisione vicino al ceppo, che (leggi tutto)...

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causa n. 188/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Salvatore Giuseppe Pintacuda

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 16351/2025 del 22-11-2025

... costruzioni, piantagioni e scavi, e dei muri, fossi e siepi interposti tra i fondi”, disposizione che sotto la rubrica “distanze nelle costruzioni” recita testualmente: “Le costruzioni sui fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”. La facoltà di chiedere la riduzione in pristino, attribuita al proprietario che si lamenti danneggiato dalla violazione delle disposizioni in tema di distanze legali, configura, secondo la consolidata giurisprudenza anche di legittimità, un'ipotesi particolare di actio negatoria (art. 949 c.c.: cfr. in tal senso, tra le tante, Cass. Sez. 6, 16/02/2022, n. 5078; Sez. 2, 12/12/2016, n. 25342). Orbene l'azione in questione, come detto di natura reale, può esperirsi esclusivamente nei confronti del proprietario del suolo ove eretta la costruzione ipoteticamente lesiva delle distanze legali; diversamente va detto per l'accessoria domanda di risarcimento del ### il: 19/12/2025 n.73523/2025 importo 608,75 danno, sicuramente indirizzabile anche nei confronti dell'autore materiale del fatto illecito contestato in giudizio (leggi tutto)...

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causa n. 7161/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Imposimato Alessandra

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1193/2026 del 17-02-2026

... la pavimentazione del parco giochi (nonostante la distanza di pochi metri dalla quale avrebbe, a suo dire, assistito alla caduta del D'###, la diretta conseguenza di tali criticità, come implicitamente ritenuto anche dal giudice di primo grado, non può che essere l'inattendibilità del solo dichiarante. Non può, cioè, ritenersi che le imprecisioni certamente contenute in una delle testimonianze possano infirmare, ex se, la genuinità delle altre deposizioni, nonostante queste ultime risultino immuni da intrinseche incongruenze e non siano state confutate da puntuali elementi di prova contraria. Né i testi di parte di convenuta hanno riferito fatti radicalmente inconciliabili con le deduzioni attoree. Infatti, il teste ### escusso su indicazione della concessionaria in quanto suo dipendente all'epoca dei fatti, si è limitato a negare la propria conoscenza dell'evento lesivo posto alla base della richiesta risarcitoria, ma ciò, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante incidentale, non ne rende inverosimile l'effettiva verificazione. Invero, non vi sono sufficienti elementi per affermare che il teste, pur svolgendo solitamente la sua attività lavorativa fino alle 23 circa, ma (leggi tutto)...

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causa n. 384/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rosa Maria Teresa, Maria Teresa Onorato, Alessandra Piscitiello

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 4248/2025 del 19-11-2025

... divieto per i proprietari limitrofi di fabbricare a una distanza inferiore a 1,50 metri. La piantumazione di siepi e piante di alto fusto che limitano la prospectio e l'inspectio costituisce una violazione di tale diritto. Di conseguenza, la convenuta deve essere condannata all'arretramento della siepe e all'estirpazione del canneto, o comunque alla loro potatura, in modo da rispettare il diritto di veduta del confinante. 3. Sull'interruzione della rampa di accesso al garage - art. 1079 c.c. (Quesito n. 3) Il ricorrente ha agito con actio confessoria servitutis (art. 1079 c.c.) per tutelare il suo diritto di accesso carrabile al garage interrato (sub 4), impedito da una recinzione eretta dalla resistente. Anche su questo punto, le conclusioni del CTU sono inequivocabili: la recinzione, realizzata da ### “seziona la rampa restringendola al punto da non consentire più l'accesso carrabile al piano interrato. Ciò non consente l'uso dei locali in conformità alla loro destinazione d'uso” (cfr. CTU pag. 36). La difesa della convenuta secondo cui la recinzione rispetterebbe i confini catastali, è irrilevante. Il punto non è la correttezza del confine, ma l'impedimento all'esercizio di una (leggi tutto)...

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causa n. 8855/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Cantore Laura

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