... in blocco» (Cass. 03/11/1993, 10835);
e) alcuna simulazione era stata dimostrata in relazione ai due distinti atti di trasferimento: l'uno dalla ### E.N.P.A.M. alla ### 1 S.r.l.
e l'altro da questa alla ### S.r.l. e a tre soggetti privati; nulla comprovava, infatti, che la ### avesse inteso, così concertando, di vendere direttamente a terzi singole unità immobiliari, mentre al contrario, vi era dimostrazione documentale del fatto che l'E.N.P.A.M., nel deliberare la vendita del complesso, aveva precisato che la stessa avrebbe dovuto avere ad oggetto l'immobile nella sua interezza (in blocco).
4. La corte d'appello ha infine evidenziato che, esclusa la violazione del diritto di prelazione, non vi era spazio per disquisire del diritto di riscatto, trattandosi di una pretesa succedanea alla prima (donde l'assorbimento del quinto motivo d'appello che riproponeva la relativa domanda).
Al riguardo ha peraltro soggiunto, «per completezza», che il diritto di riscatto non avrebbe potuto comunque collegarsi ad una prelazione convenzionale, la violazione della quale, stante il carattere solo obbligatorio di questa, avrebbe potuto, al più, determinare condanne risarcitorie.
5. Avverso tale (leggi tutto)...