... responsabilità dell'appellato nella causazione del sinistro.
La censura non può essere condivisa.
Occorre, innanzitutto, rilevare che l'appellante, sin dal primo grado di giudizio, ha ricondotto la fattispecie in esame agli artt.2043 c.c. e 2051 Difatti, la ### ha descritto, da un lato, una condotta colposa dell'odierno appellato - che sarebbe consistita nel non avere adottato le misure necessarie a segnalare l'insidia stradale, non prevedibile né visibile, invocando i presupposti dell'art. 2043 c.c. - e, dall'altro, ha fatto riferimento all'omessa manutenzione del viale del ### evocando i presupposti della responsabilità ex art. 2051 Le due differenti forme di responsabilità invocate si distinguono quanto ai presupposti e all'onere della prova e, di conseguenza, richiedono accertamenti diversi.
In materia di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., la responsabilità per i danni cagionati da omessa manutenzione ovvero dalla presenza di fonti di pericolo, si fonda non sulla colpa ma sul rapporto che il custode ha con la res sicché il danno non è riconducibile al comportamento del custode ma al legame che lo stesso ha con la cosa. (leggi tutto)...
causa n. 1373/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Gianluca Di Giovanni