... verso quest'ultimo le conseguenze economiche della soccombenza del chiamante, presuppone necessariamente che sia stata accolta la domanda proposta contro di lui.
In difetto, l'esame della domanda di garanzia resta assorbito.
Il secondo afferma che le spese di giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta che sia stata rigettata la domanda principale, vanno poste a carico della parte che, rimasta soccombente, abbia provocato e giustificato la chiamata in garanzia, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio di causalità, che governa la regolamentazione delle spese di lite, anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salvo che l'iniziativa del chiamante si riveli palesemente arbitraria.
Coordinando tra loro tali principi, si ottiene che, assorbita la domanda di garanzia per il rigetto della pretesa azionata verso il chiamante, il giudice deve operare una valutazione virtuale della palese arbitrarietà o meno della domanda di garanzia, a stregua di corrette regole di giudizio e, ovviamente, sulla sola base degli atti, senza ulteriore istruzione probatoria (Cass., Sez. II, 17.9.2019, n. 23123).
Orbene, nel (leggi tutto)...
causa n. 51936/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Fiduccia Antonio Stanislao