... di ### il ###; la ### emetteva, il ###, decreto di
sospensione della patente di guida del ### per la durata di anni 1, fino all'1.07.2026, compreso, decreto notificato all'odierno opponente, il ###.
Ora, è indubbia la natura cautelare di tale decreto ed è proprio la natura cautelare, intrinseca al provvedimento prefettizio, che legittima l'applicazione, in via analogica, dei termini di cui all'art.218 C.S. (previsti, quando una violazione comporti, quale sanzione accessoria, la sospensione della patente di guida), termini che, ove osservati, garantiscono la piena efficacia, in concreto, sulla strada, di argine ad eventuali e reiteraterabili condotte pericolose. In tale ottica, appare inverosimile, solo per la circostanza che il C.S. non prescriva termini specifici, qualora la sospensione sia disposta, in via cautelare, si debbano considerare applicabili quelli quinquennali, essendo, ove lo sia, pericolosa, nell'immediatezza, la condotta di porsi alla guida, dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.
Allora, nello specifico, i termini complessivi di venti giorni (5+15), ex art.218 C.S., risultano ampiamente superati, così come quello di contestazione del provvedimento de quo, di giorni (leggi tutto)...
causa n. 1163/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Riili