... un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio", non quale "giudizio autonomo, ma come fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo" (###: Cass., S.U., Sent. 927/2022, come già affermato dalle ### con la sentenza 7
luglio 1993, n. 7448). ### introduce, difatti, un procedimento ordinario, a cognizione piena, nel quale il Giudice, anche se accerta la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., e verifica l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, deve, comunque, pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto del quadro probatorio emergente dal giudizio (### Cass. Civ., Sez. 2, Ord.
40110/2021; Cass. Civ., Sez. 2, Sent. 7020/2019; Cass. Civ., Sez. 2, Ord. 13240/2019).
Ciò posto deve ulteriormente rilevarsi che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, è la parte opposta, attrice in senso sostanziale, a dover provare il proprio credito allegandone e provandone i fatti costitutivi, mentre la parte opponente ha l'onere di allegare (leggi tutto)...
causa n. 10100/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Carmela Esposito