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Tribunale di Grosseto, Sentenza n. 375/2025 del 28-10-2025

... premesso il ricorrente, richiesta preliminarmente la sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento opposto, ne ha avanzato richiesta di revoca in quanto ### il credito risulterebbe prescritto ex art. 3, co. 9, l. 335/1995); ### sarebbe inammissibile il ricorso al procedimento monitorio in quanto la ### avrebbe dovuto avvalersi della riscossione mediante ruolo esattoriale per il recupero del credito contributivo vantato; ### quest'ultimo sarebbe comunque inesistente. 2. Si è costituita in giudizio ### - ### di ### e ### per gli ### ed ### -, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, instando per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta sottolineava, in particolare, l'insussistenza dell'intervenuta prescrizione alla luce delle reiterate interruzioni comprovate dalla documentazione allegata alla memoria di costituzione. 3. Acquisita la documentazione prodotta, fallito il tentativo di conciliazione, all'odierna udienza la causa è stata decisa sul deposito di memorie conclusive mediante la presente sentenza di cui è stata data integrale e contestuale lettura. *** 4. ### è parzialmente fondata. Sulla prescrizione (leggi tutto)...

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causa n. 371/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Grosso Giuseppe

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 2836/2026 del 23-02-2026

... riteneva accoglibile l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Osservava, in particolare, che dagli atti risultava perfezionato il rapporto associativo tra le parti, che l'art. 5 dello ### poneva in capo agli associati un vero e proprio obbligo giuridico di contribuzione annuale e che erano stati prodotti gli estratti delle delibere del ### relative alla determinazione dei contributi. Evidenziava, inoltre, come la cooperativa non avesse mai contestato, prima dell'instaurazione del giudizio, le modalità di calcolo delle somme richieste, né fornito prova di essersi avvalsa del servizio di revisione prestato da altra associazione, sostenendone il relativo costo. MOTIVI DELLA DECISIONE ### è parzialmente fondata per i motivi e nei limiti che seguono. Delimitazione del thema decidendum Preliminarmente, va precisato che il giudizio conseguente all'opposizione al decreto ingiuntivo di cui agli artt. 645 e ss. c.p.c. è un giudizio ordinario, la cui peculiarità consiste nell'inversione, meramente formale, delle posizioni processuali dovute alla circostanza che l'opponente è in realtà il debitore sostanziale e l'opposto il creditore sostanziale. Tale (leggi tutto)...

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causa n. 51616/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Pigozzo Cristina

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Tribunale di Brescia, Sentenza n. 3436/2026 del 01-04-2026

... gli accordi in virtù della definitiva e integrale esecuzione degli adempimenti posti a carico dell'odierno ricorrente” (vedi pag. 1 ricorso monitorio); ritenuto, pertanto, che il titolo in forza del quale l'### ha agito in giudizio è quello datato 16.12.22 che ha sostituito quello datato 3.9.22; rilevato difatti che con l'accordo, apparentemente sottoscritto in data successiva a quello del 3.9.22, le parti hanno rinnovato e quindi necessariamente sostituito quello in precedenza firmato; che tale accordo, identico al precedente, ha una premessa più ampia rispetto a quella di quest'ultimo ai punti N ed O; che in esso nessun riferimento viene fatto al contratto del settembre, di cui non può, quindi, costituire all'evidenza semplice integrazione; tenuto conto che l'opponente ha disconosciuto la firma apposta in calce a questa seconda scrittura; ritenuto che ciò solo giustifichi l'accoglimento della richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; rilevato, peraltro, che già prima facie la penale prevista nell'accordo in questione risulta eccessiva ex art. 1384 c.c.; P.Q.M. Sospende la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (leggi tutto)...

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causa n. 11713/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Concetta Potito

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 6123/2026 del 15-04-2026

... Pertanto, le deduzioni in sede di opposizione all'esecuzione potranno concernere i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni. ### al caso concreto dei principi passati in rassegna induce a ritenere che la censura inerente alla cessione della società in data anteriore al procedimento giurisdizionale volto alla formazione del titolo esecutivo avrebbero dovuto trovare accertamento in quella sede ###potendo assurgere a motivo in grado di fondare l'opposizione preventiva all'opposizione. La determinazione si impone a maggior ragione nella specie laddove si consideri che la sentenza n. 7915/2017 che ha definito il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. ha dato atto che gli opponenti “sostanzialmente hanno abbandonato la causa non comparendo a nessuna udienza successiva a quella del 10.6.2014 nella quale è stata concessa la provvisoria esecuzione del decreto. ### alle udienze, la mancata precisazione delle conclusioni e l'omesso deposito delle memorie conclusionali, dimostrano inequivocabilmente il disinteresse della parte per le (leggi tutto)...

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causa n. 13941/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Mario Ciccarelli, Capuozzo Luigi

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Tribunale di Velletri, Sentenza n. 993/2026 del 20-04-2026

... stata disposta, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., la sospensione dell'esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo opposto verso la ### e il ### e denegata la concessione della provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c. nei confronti della ### È stato quindi ordinato l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 28/2010, poi espletato e conclusosi con esito negativo, e all'esito, su conforme richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. (ratione temporis applicabile). Nel primo di tali termini, è stata depositata, pertanto, una memoria da parte degli opponenti con la quale gli stessi, oltre a richiamare le deduzioni e le contestazioni già formulate nell'atto di citazione, hanno soggiunto, in sintesi: che l'opposta, a fronte delle puntuali circostanze di fatto dedotte con la perizia di parte opponente, si è limitata a mere affermazioni e “clausole di stile”, senza entrare nel merito e senza opporre fatti e/o ricostruzioni contrarie ed alternative, sicché i fatti descritti nella perizia per la ricostruzione dei rapporti di dare/avere tra banca e società devono ritenersi incontestati ai sensi (leggi tutto)...

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causa n. 3842/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Federica Nardi

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