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Tribunale di Pisa, Sentenza n. 1300/2024 del 08-11-2024

... carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni (leggi tutto)...

testo integrale

N. 3047/2012 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA SEZIONE CIVILE Il Giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile n. 3047/2012 R.G., vertente tra: ### (C.F. ###) e ### (C.F. ###), rappresentati e difesi dall'avv. ### del ### di ### (C.F. MRR #####) ed elettivamente domiciliat ###in virtù di procura in atti ### e ### (P.I. ###), in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliato presso l'### del ### di ### in ### via degli ### n. 1, giusta procura in atti CONVENUTO ### S.P.A. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di questo in #### via ### n. 1, giusta procura in atti #### (P.I. ###), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###presso e nello studio dell'avv. ### giusta procura in atti #### (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### di #### via delle ### n. 11, giusta procura in atti #### A ##### -### (PI.###,) ##### S.P.A. (già ### S.p.a), (C.F. e P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. l'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### piazza ### n. 12, giusta procura in atti ### PERSICO geom. ### (C.F. ###) rappresentato e difeso dall'avv. ### ed elettivamente domiciliato presso e nello studio di quest'ultimo sito in ### n. 30, giusta procura in atti #### s.p.a. (P.I. ###), in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in ### via ### n. 11.   ### * * * 
OGGETTO: #### 2051-2043 Conclusioni: ### da rispettive note scritte.  ### atto di citazione notificato in data ###, ### e ### rappresentati e difesi come in atti, convenivano il ### di ### in persona del ### pro tempore, innanzi all'intestato Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “### l'On.le Tribunale di ### disattesa ogni contraria istanza ed eccezione: a) accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2051 c.c., la responsabilità del convenuto ### di ### in persona del ### pro tempore, nella sua qualità di ente proprietario e custode del ### del ### per tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### in conseguenza del sinistro del 31.01.10; b) in subordine, accertare e dichiarare, a norma dell'art. 2043 c.c., la responsabilità del ### di ### in persona del ### pro tempore, per tutti i danni subiti e subendi dagli stessi in conseguenza del sinistro del 31.01.10; c) conseguentemente, condannare il ### di ### in persona del ### pro tempore, a risarcire tutti i danni subiti e subendi dai signori ### e ### e, segnatamente: a) a favore del signor ### il danno patrimoniale per l'importo pari ad € 1.679,20; b) a favore della signora ### il danno patrimoniale e non patrimoniale, il danno alla riduzione permanente della capacità e della integrità psico-fisica, il danno da invalidità permanente, il danno da invalidità temporanea, il danno morale ed il danno estetico, nonché a rimborsare le spese per indagini cliniche e terapie, liquidando le componenti predette nella misura complessiva di € 158.067,66 o in quella maggiore o minore che sarà accertata nel corso del presente giudizio. ### inoltre, condannare il convenuto al pagamento degli interessi e di una congrua indennità per svalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e spese generali al 12,50% “.: Con comparsa di costituzione e risposta a data 29.11.2012, si costituiva ritualmente in giudizio il convenuto ### di ### concludendo come segue: “In via preliminare a) ### il presente procedimento improcedibile per i1 mancato esperimento del tentativo di conciliazione; b) ### spostamento della prima udienza di comparizione, autorizzare il comparente ### di ### a chiamare in causa, per essere rilevata indenne da tutte le domande proposte dagli attori, nella denegata ipotesi in cui queste trovassero accoglimento: ⁃ ### S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede ###### 45- 10128 Bologna; ⁃ la ### di ### in persona legale rappresentante pro-tempore, con sede in ### 1456125 ### ⁃ il ### urbanizzazione ### con sede ###presso la sede della ### industriale pisana in persona del legale rappresentante pro-tempore; b) disporre l'estromissione del ### di ### dal presente giudizio ex articolo 108 codice di procedura civile. c) in ogni caso accettare e dichiarare la assoluta carenza di legittimazione passiva del ### di ### Nel merito a) in via principale di merito: ⁃ respingere la domanda attrice come infondata in fatto ed in diritto; ⁃ condannare parte attrice a titolo di responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile al pagamento a favore del ### di ### di una somma da liquidarsi in via equitativa; b) in via subordinata: ### il terzo chiamato ### s.p.a. a manlevare il convenuto per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice; condannare la ### di ### quale ente proprietario della strada; - condannare il ### urbanizzazione nuovo ### quale soggetto realizzatore e responsabile delle opere di urbanizzazione; Con condanna al pagamento del contributo e dei compensi di cui al DM 140/2012.   ###.I. in data ### autorizzava la chiamata in causa dei terzi indicati dal ### convenuto.   ### di ### si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data ###, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “### il Tribunale di ### ogni contraria istanza disattesa , in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione passiva della ### di ### e disporne l'estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese dalla stessa sostenute; in tesi rigettare la domanda svolta nei confronti della ### di ### in quanto infondata in fatto ed in diritto; in denegata ipotesi di riconosciuta fondatezza della domanda avversaria, riconoscere un concorso di colpa della conducente per i motivi esposti in narrativa e ridurre l'importo in favore degli attori nella misura che emergerà all'esito dell'espletanda istruttoria e, accertata e dichiarata la responsabilità del ### di ### e/o del ### di urbanizzazione nuovo ### , dichiarare gli stessi in persona del ### /legale rappresentante pro tempore, tenuti a rilevare indenne la ### di ### da ogni conseguenza pregiudizievole dovesse derivargli dall'accoglimento della domanda attrice e condannarli al rimborso di qualsiasi somma che dovesse essere condannata a corrispondere agli attori medesimi” ### s.p.a. si costituiva, a sua volta, in giudizio con comparsa depositata in data ### chiedendo, in via preliminare nel merito, accertarsi e dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto nascente dalla polizza di assicurazione e rigettarsi, pertanto, la domanda di manleva proposta dal ### di ### in ipotesi subordinata, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva del ### di ### in favore del proprietario della strada ove si era verificato il sinistro, ovvero la ### di ### e/o del soggetto responsabile del cantiere, ### di ### nuovo ### e comunque accertarsi l'assenza di ogni responsabilità in capo al ### di ### per i fatti oggetto di vertenza.   In data ### si costituiva in giudizio il ### il quale chiedeva, preliminarmente, autorizzarsi la chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., del terzo ### capogruppo mandataria con rappresentanza dell'### e il geom.  ### al fine di essere da questi garantito e tenuto indenne da una eventuale condanna; chiedeva, altresì, nel merito, in via principale respingersi tutte le domande proposte contro esso ### in quanto infondate in fatto e diritto; in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale parziale della domanda attorea, condannarsi -nei limiti delle rispettive quote di responsabilità eventualmente accertate e determinate dal giudicela ### la ### in proprio e/o come capogruppo mandataria dell'### che aveva realizzato i lavori di cui al contratto di appalto sottoscritto in data ###, e il geom. ### coordinatore della sicurezza nominato dal ### a tenerlo indenne da ogni conseguenza pregiudizievole eventualmente derivante dal giudizio.   ###.I. con decreto in data ### autorizzava la chiamata in causa di terzo invocata dal ### di #### s.c. a r.l., costituendosi con comparsa di risposta depositata in data ###, chiedeva, in via preliminare e pregiudiziale in rito, disporsi la chiamata in causa di ###ni s.p.a. per essere da questa rilavata indenne e manlevata da ogni conseguenza pregiudizievole conseguente l'eventuale accoglimento delle domande attrici e/o comunque di quelle avanzate dalla parte che aveva evocato in giudizio essa ### ivi comprese le spese di lite. Nel merito chiedeva respingersi le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.   ### geom. ### responsabile della sicurezza del cantiere, anch'egli evocato in giudizio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta parimenti depositata in data ###, respingendo ogni responsabilità in capo a sè e chiedendo la chiamata in causa delle ### di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima (in data ###, poi, depositava atto di rinuncia all'azione nei confronti di I.M.A.S. ### s.a.s. e dei soci di quest'ultima).  ###.I. con decreto del 6.11.2013 autorizzava la chiamata in causa di terzo richiesta nelle rispettive comparse da parte di ### e del #### s.p.a., nel costituirsi in giudizio, chiedeva in via principale respingersi le pretese degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto; in via subordinata che, accertato e dichiarato il contributo causale colposo della danneggiata alla produzione dei danni per cui era processo e giusta il disposto dell'art. 1227 c.c., le pretese attoree venissero proporzionalmente ridotte e diminuite in forza del riconosciuto concorso di responsabilità della ### nella causazione del sinistro. Chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi di condanna a carico di ### l'entità della condanna in manleva di essa ### assicuratrice quale richiesta dall'assicurata fosse limitata al massimale assicurato e che l'importo della franchigia in atti esposto fosse comunque posto a carico della sola ### la #### s.p.a., chiamata in causa dal geom. ### con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio, chiedendo la reiezione delle domande attoree avanzate contro il geom. ### poiché infondate. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle pretese attoree, chiedeva dichiararsi che la fattispecie esulava, quanto ai danni corporali, dalla garanzia assicurativa prestata dalla ### con conseguente reiezione della domanda di manleva proposta dall'assicurato. Per i danni patrimoniale chiedeva dichiararsi che la garanzia era prestata con i massimali indicati in polizza.   Con ordinanza del 18.01.2016, a scioglimento della riserva assunta in udienza, il G.I.  ammetteva tutte le prove orali dedotte, che venivano espletate rispettivamente alle udienze del 8.03.2016, del 8.06.2019, del 12.09.2016 e del 21.11.2016, riservando all'esito ogni decisione merito alle ulteriori istanze istruttorie.; Al termine dell'istruttoria orale, ###.I., con ordinanza del 1.12.2016, ritenendo la causa matura per la decisione, rinviava ad altra udienza per la precisazione delle conclusioni.   Successivamente al deposito da parte dei difensori delle parti, delle rispettive comparse conclusionali, con ordinanza del data 2.08.2018, il Giudice, “ritenuta la necessità di riportare la causa sul ruolo al fine di espletare la consulenza tecnica cinematica”, nominava il C.T.U. il quale, in data ###, provvedeva al deposito della relazione definitiva.   Veniva, altresì, successivamente disposta, dal giudice, CTU medico-legale sulla persona della danneggiata.   Peraltro con decreto in data ### il giudice dichiarava l'interruzione del processo stante l'intervenuto fallimento della ### s.c. a r.l. quale dichiarato con sentenza del Tribunale di ### emessa in data ###.   Riassunto il giudizio a cura di parte attrice, all'udienza del 4.02.2021 la Curatela del ### eccepiva l'improcedibilità della domanda nei suoi confronti stante la competenza funzionale del foro fallimentare.   Il giudice, con ordinanza del 25.10.2022 emessa a sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 15.12.2021, dichiarava l'improcedibilità della domanda avanzata nei confronti del #### e confermava la nomina della C.T.U. medico.   Alla successiva udienza del 7.12.2022 il nominato ausiliario accettava l'incarico e il giudice dichiarava, inoltre, l'improcedibilità della domanda nei confronti della ### (quale terza chiamata dalla ###.   In data ### il CTU incaricato depositava il proprio elaborato.   Completata, quindi, l'istruttoria, il procedimento veniva aggiornato all'udienza del 21.12.2023 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale questo giudice -cui il presente procedimento era stato, medio tempore, riassegnatotratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c..  .### attrice a fondamento delle proprie richieste, assume in fatto quanto segue: In data ###, alle ore 3.00 circa, in ### località #### stava percorrendo il viale del ### alla guida del ciclomotore “Aprilia” targato ### di proprietà del padre ### diretta da ### verso ### Sulla carreggiata, costituita da due corsie di marcia, e, precisamente, nella corsia #### si trovava ubicato un cantiere delimitato da rete metallica, il quale occupava gran parte della corsia stessa; segnatamente, i veicoli provenienti da ### erano costretti dapprima a deviare bruscamente verso destra e, successivamente, a procedere lungo lo spazio rettilineo della carreggiata destinato alla sosta delle autovetture, immediatamente adiacente alla corsia di marcia ### dopodichè, al termine della recinzione, i veicoli sarebbero dovuti “rientrare” dalla fascia destinata alla sosta verso sinistra, sulla corsia regolare di marcia #### l'assunto attoreo, la deviazione al termine del cantiere, che avrebbe dovuto obbligare il rientro dei veicoli, non sarebbe stata segnalata in conformità alla normativa vigente (doc. 1); Inoltre, parte attrice afferma che in prossimità dell'area del citato cantiere si trovavano: un lampione non funzionante (pag. 10, foto n. 6, doc. 1), con conseguente situazione di grave pericolo per la sicurezza dei veicoli; un cartello, che avrebbe dovuto segnalare la presenza di un dosso (costituito dall'attraversamento pedonale rialzato), occultato da altro cartello e, comunque, completamente ruotato rispetto al senso di marcia (doc. 1, pag. 14, foto n. 15) e, conseguentemente, non visibile; un dosso che, a prescindere dalla mancata segnalazione di cui sopra, non si sarebbe dovuto trovare sulla carreggiata ai sensi dell'art. 179, comma 5, del ### di ### del ### della ### non essendo il viale del ### una strada residenziale ed essendo lo stesso, peraltro, oggetto di transito da parte di veicoli impiegati per servizi di soccorso o di pronto intervento (doc. n. 1, pag. 11, foto n. 8 e pag. 14, foto n. 15); In base alla ricostruzione degli attori, quindi, la ### tratta in inganno dallo stato dei luoghi sopra descritti e non avendo incontrato alcuna barriera direzionale al termine della recinzione del predetto cantiere, aveva proseguito la propria marcia lungo il rettilineo costituito dalla fascia destinata ai veicoli in sosta, andando ad urtare contro un cassonetto dei rifiuti che ivi si trovava, inaspettatamente, a breve distanza dalla fine del cantiere; A seguito del sinistro il ciclomotore era andato completamente distrutto e la ### aveva riportato gravi lesioni personali, per le quali era stata trasportata d'urgenza, mediante ambulanza, al ### dell'### di ### Sul luogo del sinistro era intervenuta la ### di ### che procedeva alla redazione del verbale di sinistro” (doc. 3).   Giunta d'urgenza all'### di ### le era stato diagnosticato “### con dubbi piccoli focolai contusivo emorragici in sede frontobasale e frontale anteriore bilaterale e frattura poli frammentata e scomposta branca orizzontale emi mandibola dx con probabile sub-lussazione ATM omolaterale” con prognosi riservata (doc. 4), talché ne era stato disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione del medesimo nosocomio (docc. 4-5).   Il chirurgo maxillo facciale interpellato ebbe a constatare “(…) ampia ferita lacero contusa al volto con frattura mandibolare comminuta (…)” (doc. 5).   In pari data si era reso, altresì, indispensabile praticare la tracheotomia, cui aveva fatto seguito l'ingresso della ### nella sala operatoria per l'intervento di riduzione della frattura mandibolare (doc. 5), e solo in data ### erano stati rimossi i punti di sutura e, successivamente, anche la cannula tracheale, con conseguente dimissione della paziente in data ### (doc. 6).   In data ###, tuttavia, l'attrice era stata nuovamente ricoverata, in regime di ### per la rimozione del rigido blocco intermascellare (doc. 7).   Erano seguite numerose sedute di terapia iperbarica e di terapia chirurgica ambulatoriale per medicazioni quotidiane.   Successivamente, dal 18 al 27.10. 2010, la ### era stata nuovamente ricoverata presso la U.O. di ###-Facciale per imperfetta consolidazione dell'iniziale focolaio di frattura, con conseguente revisione chirurgica (doc. 8).   In data ###, a distanza di un anno dal sinistro, veniva riscontrata “osteomielite mandibolare su osteosintesi per frattura traumatica”, ulteriore complicanza che era risultata clinicamente risolta soltanto in data ### (doc. 9-10).   Dal 13.12.2011 al 17.12.2011 la giovane era stata nuovamente ricoverata presso l'### di ### per essere sottoposta a un ulteriore intervento di rimozione dei mezzi di sintesi applicati in precedenza e di nuovo innesto con osso di banca, a causa di una ulcerazione sul versante linguale in corrispondenza dell'innesto autologo (doc. 11).   Dopo vari controlli ambulatoriali (doc. 12), in data ### la ### aveva consultato il dott. ### specialista in odontostomatologia, il quale aveva prospettato un programma terapeutico di riabilitazione dell'organo masticatorio mediante l'inserimento di tre impianti osteointegrati a sostegno di una protesi fissa, da realizzarsi nell'arco temporale di un anno, indicando in € 6.800,00 la spesa da sostenere (doc. 13). Si era inoltre accertato che in futuro si sarebbe reso necessario, quantomeno, procedere a quattro rinnovi delle tre corone in zirconio, per un costo quantificabile in € 4.400,00, come da relazione peritale del dott. ### (doc. 14).   A seguito dell'incidente, inoltre, erano residuate evidenti cicatrici deturpanti-retraenti sul volto e in corrispondenza del giugulo della ### come si evinceva dalla documentazione fotografica allegata alla perizia sopra citata; A ciò parte attrice aggiunge che, sempre a causa dell'infortunio, la ### che all'epoca del sinistro aveva 17 anni, avrebbe sviluppato una sintomatologia psichica, inquadrata come facente parte di una sindrome distimica a carattere depressivo minore, dovuta alla consapevolezza di una modificazione di sé stessa in termini patologici e incidente sulle sue capacità di adattamento sociale.   ### risultante dalla perizia medico-legale del Dott. ### le lesioni subite dalla ### in conseguenza del sinistro avevano luogo a un primo periodo di inabilità temporanea di giorni 180, di cui 30 giorni a totale, 30 giorni a parziale al 75%, 30 giorni a parziale al 50% e i restanti 90 giorni a parziale al 25%, nonché a un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 150, di cui 20 giorni a totale, 20 giorni a parziale al 75%, 50 giorni a parziale al 50% e i restanti 60 giorni a parziale al 25%; laddove al termine di tale periodo erano residuati postumi permanenti, i quali avevano inciso sull'integrità psico-fisica della danneggiata, valutabili nella misura del 23%.   I danni subiti da ### ammonterebbero, quindi, a complessivi € 158.067,66, di cui € 96.262,00 a titolo del risarcimento del danno biologico da invalidità permanente, € 15.015,00 a titolo di risarcimento del danno biologico da invalidità temporanea, € 34.654,00 a titolo di aumento personalizzato nella misura del 36% sul danno biologico permanente, € 936,66 a titolo di reintegrazione delle spese mediche sostenute (doc. 15) ed € 11.200,00 a titolo di spese mediche da sostenere per i futuri prescritti interventi (docc. 13-14).   I danni subiti dal padre, ### ammonterebbero invece a € 1.679,20, di cui € 700,00 quale valore a relitto del ciclomotore andato distrutto a seguito del sinistro ed € 979,20 quale importo da corrispondere al perito ### a titolo di onorari e spese per la redazione della perizia tecnica di parte.   Orbene, in base all'assunto attoreo l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso a ### sarebbe da ascrivere al ### di ### ente proprietario del viale del ### luogo del sinistro, ai sensi dell'art. 2051 c.c., nella sua qualità di custode o, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., essendo presenti i requisiti dell'insidia, e ciò per : a) violazione delle norme del ### della ### in merito alla segnalazione del cantiere (art. 21 del C.d.S., artt. 30-43 e successivi del ### del C.d.S. - D.P.R. 495/92); b) violazione del ### della ### e della normativa vigente in materia, in merito sia alla presenza dell'attraversamento pedonale rialzato che alla sua mancata e/o corretta segnalazione; c) collocazione del cassonetto immediatamente dopo la deviazione della sede viaria lungo l'asse rettilineo che stava legittimamente percorrendo la ### d) mancata manutenzione della illuminazione della strada; I ### evidenziano, infine, che con missiva del 01.04.2010, avevano inoltrato, invano, richiesta di risarcimento danni al ### di ### (doc. 16), il quale si era limitato ad asserire la proprietà, in capo alla ### s.p.a. dei cassonetti presenti in loco (doc. 17): sì che essi si sono visti costretti ad agire in via giudiziale MOTIVI DELLA DECISIONE Premesso che l'azione introdotta dagli odierni istanti deve ritenersi procedibile a prescindere dal previo esperimento della mediazione, nella specie non vertendosi in materia di risarcimento danni da circolazione stradale bensì di risarcimento danni da cose in custodia, rileva il giudicante, nel venire a decidere la presente controversia, che la fattispecie in esame ricade nell'ambito di previsione dell'art. 2051 c.c. (fatte salve, ovviamente, l'individuazione del soggetto cui nel caso concreto competeva la custodia della cosa e la prova dell'effettiva sussistenza del nesso causale tra quest'ultima e l'evento dannoso).   Giova altresì ricordare, circa la portata della responsabilità di cui al succitato art. 2051 c.c., che è principio ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. ###. Unite n. 20943 del 2022; Cass. Civ., sez. III, sentenza n. 11152 del 2023) che “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode. ###. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima).   Sulla scorta degli enunciati principi, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. -e, segnatamente, il diritto del danneggiato di ottenere il ristoro, ai sensi di tale disposizione, del pregiudizio subitopuò pertanto ritenersi integrata laddove: a) vi sia un effettivo potere di custodia della res da parte del convenuto; b) l'attore dimostri in giudizio il nesso di causalità tra cosa custodita ed evento dannoso, c) il convenuto non fornisca la cd. prova liberatoria consistente nel caso fortuito.   Ciò posto, alla luce delle risultanze dell'espletata istruttoria può affermarsi, con certezza, che parte attrice ha pienamente assolto all'onere probatorio che le faceva carico ai sensi e per gli effetti di cui all'art 2697 c.c., fornendo concreto riscontro dell'esistenza del nesso eziologico tra la res e l'evento dannoso.   E, invero, la dimostrazione di tale nesso di causalità risulta sia dalle risultanze del rapporto relativo all'incidente di cui è causa, redatto dalla ### di Stato di ### sia dagli accertamenti svolti dal nominato ### incaricato di redigere consulenza sullo stato dei luoghi e sulla dinamica del sinistro.   In particolare, nel suddetto rapporto si legge che “(…) ### ore 03.00 circa la sig.na ### circolava sul viale del ### a bordo del suo scooter ### targato ### sulla direttrice di marcia ### - ### Giunta nei pressi del civico 349 la ### urtava violentemente contro un cassonetto della nettezza urbana posto sulla sua destra, posizionato regolarmente, insieme ad altri tre cassonetti, in uno stallo a strisce gialle. ### appena descritto, faceva sì che lo scooter si girasse su se stesso, posizionandosi in maniera semiobliqua rispetto all'asse stradale, con l'anteriore rivolto verso ### adagiato in posizione post urto, sul fianco sinistro. Nell'area interessata, che si presenta rettilinea e sufficiente illuminata, rilevata leggera traccia di frenata, oltre a varie macchie di sangue (…) ### precisare che il cassonetto urtato, risulta avere una introflessione nella parte laterale sinistra. (…)”.   Quanto, inoltre, alla relazione del ### dalla stessa, depositata il ### e redatta tenendo conto, tra l'altro, delle dichiarazioni dei testi escussi nel presente procedimento, emerge chiaramente la riconducibilità dell'accaduto a quello che era lo stato dei luoghi al momento del sinistro e, segnatamente, la spiccata idoneità di tale stato a cagionare l'evento di cui trattasi, sì da assurgere a causa precipua dello stesso. 
Infatti l'ausiliario rileva, in primis, come dal rapporto redatto dalla ### intervenuta sul luogo dell'incidente non sia emerso che circa 90 metri prima del punto in cui è avvenuto l'impatto tra lo scooter ed il cassonetto :“era presente un cantiere stradale che riduceva e deviava la circolazione nella parte destra della carreggiata, sempre per la direzione tenuta dal ciclomotore”; che prima dei cassonetti vi era :“un punto luce con la plafoniera distaccata” (figura 2 della ###; che la plafoniera di cui alla figura 1 era staccata e, quindi, “La mancanza di una plafoniera determina una illuminazione non uniforme creando, per chi si muove in velocità, una situazione di chiaro-scuro sicuramente non favorevole alla chiarezza del tratto di strada che si sta percorrendo”; che: “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; che “la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che: “I cassonetti erano posti sulla direttrice che si era generata dalla deviazione di corsia dovuta alla presenza di un cantiere stradale, posto nella opposta corsia di marcia, e il cui termine era a una distanza di circa 85 metri dai ridetti cassonetti” (figura 9 della ###; che “i cassonetti debbono essere collocati in genere fuori dalla carreggiata in modo comunque da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione”; che i cassonetti :“attualmente non sono più presenti in una posizione così illogica e tale da produrre, in ogni caso, pericolo e intralcio alla circolazione”; che “Per buona prudenza, inoltre, data la deviazione della circolazione che di fatto spostò il traffico sulla parte destra della carreggiata, i cassonetti rappresentavano ancor più un potenziale pericolo ed intralcio per l'utenza della strada”; che vi era: “un punto luce posto sull'attraversamento pedonale, circa 20 metri prima dei cassonetti”; che “la collisione avvenne tra la parte frontale dello scooter e il cassonetto della R.S.U. presente sulla carreggiata”; che :“prima della collisione lo scooter lasciò sul piano viabile una traccia di scarroccio lunga 1,3 metri”; che “il lampione posto prima dell'attraversamento pedonale non era funzionante in quanto mancante della parte illuminante”; che “la segnaletica concernente la deviazione non è sufficientemente evidenziata”; che “### non erano presenti le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi”; che erano presenti sul piano viabile dei delineatori catarifrangenti che “non furono rimossi o oscurati in ragione della presenza del cantiere. Questi delineatori, illuminati dai fari degli altri veicoli in transito, creavano un corridoio luminoso dritto chiaramente in contrasto con la segnaletica orizzontale gialla di cantiere che deviava verso sinistra, e quindi ingannevoli per l'utente della strada” (foto 11 e 12); che “i prismi riflettenti andavano assolutamente coperti per non trarre in errore gli utenti della strada. ### non erano presenti in uscita dal cantiere, le barriere direzionali o i delineatori modulari di curva necessari quando devono essere segnalate deviazioni temporanee con cambi di direzione bruschi, come prevede la norma”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto”; che, in merito alla componente umana del tempo di reazione, “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.   Orbene, le valutazioni espresse dal CTU devono essere condivise in quanto coerenti e prive di vizi logico giuridici, eccezion fatta per l'asserito concorso della conducente nella determinazione del sinistro nella misura del 60% “in quanto non si accorse del ripristino della normale viabilità dopo il cantiere”, tale assunto risultando in evidente contrasto con quanto risultante, dall'elaborato dello stesso ausiliario, in merito all'assenza di elementi di imprevedibilità nella condotta di guida della ### nonchè all'inevitabilità del sinistro in considerazione della pericolosità dello stato dei luoghi quale accuratamente rilevato dallo stesso ### Venendo, a questo punto, all'individuazione del soggetto cui deve essere riconosciuta, nel caso concreto, la qualità di custode della cosa che, per quanto si è detto, ha cagionato l'evento dannoso e al quale incombeva, di conseguenza, l'onere di fornire la prova liberatoria di cui all'art. 2051 c.c., deve ritenersi provata l'esistenza, in capo al ### di ### di un potere di vigilanza e custodia sul tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro e che era interessato dal cantiere ivi presente.   Deve infatti notarsi, al riguardo, come, nonostante il tratto stradale in questione fosse di proprietà della ### per ciò chiamata in causa dal ### convenuto, dall'istruttoria sia emerso che con nulla osta del 1.09.2008, prot. 188055/8.2.4, #### (cfr doc. 3 della ### di ### la ### ebbe ad assentire i lavori per le percorrenze sotterranee dal 4+350 al km 7+400 oltre ad alcuni attraversamenti, incaricando quale concessionario il ### Nell'allegato disciplinare veniva, in particolare, stabilito che (art. 3) “### concessionaria dovrà osservare le norme di sicurezza a tutela del pubblico transito previste dai regolamenti in vigore ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni”, “durante l'esecuzione dei lavori che comportano la manomissione della strada o l'effettuazione dei lavori ad essa prossimi devono essere osservate tutte le disposizioni del ### della ### e le altre disposizioni particolari”; laddove al successivo art. 4 si prevedeva, inoltre, che “Il concessionario terrà l'### concedente sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che, per dato e fatto della presente concessione, potesse provenire da terzi, intendendosi che la concessione presente viene assentita.   Con ulteriore nulla osta del 1.09.2009 prot. n. 188055/8.2.4, pratica #### (cfr doc.  4), poi, la ### di ### acconsentiva alla realizzazione delle opere di cui sopra a condizione che “la eventuale segnalazione della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Infine in data ###, non essendo ancora state completate le opere di cui sopra, veniva sottoscritto verbale di conferma della consegna provvisoria (doc. 11 del ### di ###, nel quale veniva puntualizzato che “sin dall'originario ### del 2008 la responsabilità del tratto di strada oggetto dei lavori ricadeva sul concessionario e tutte le segnalazioni della occupazione e/o gli eventuali accorgimenti da adottare a salvaguardia della sicurezza del traffico veicolare e pedonale dovranno essere concordate con il locale ### di ### Municipale”.   Ora, con la sottoscrizione del suddetto verbale il ### di ### confermava la presa in consegna delle aree oggetto di lavori; in particolare, l'#### in rappresentanza del ### dichiarava :“di confermare l'accettazione, senza riserve, del sedime stradale oggetto degli interventi soprarichiamati, confermando l'esonero della ### di ### dalla sorveglianza ai fini della gestione dei lavori, del tratto di viabilità interessato dai lavori, oltre a qualsiasi responsabilità per danni a cose e o persone che potranno avvenire durante il periodo di consegna del tratto stradale interessato”.   A ciò si aggiunga come, in forza della ### precedentemente stipulata in data ### tra il ### di ### ed il ### di ### (docc. 12 e 13 ### di ###, sia stato stabilito che (artt. 6 e segg.) “l'esecuzione dei lavori sarà effettuata sotto la sorveglianza degli uffici tecnici comunali, che avranno pertanto libero accesso ai cantieri”.   Detta circostanza risulta ulteriormente corroborata da quanto riferito dalla teste ### dell'ufficio legale della ### s.p.a., la quale all'udienza del 8.03.2016 ha dichiarato che la ### si era occupata della sostituzione del cassonetto danneggiato “su richiesta del Comune”, a seguito del verbale della ### Dimostrate, pertanto, la sussistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento e la qualità di custode della cosa medesima in capo al ### convenuto (dal che discende che devono essere disattese le richieste avanzate, dal ### medesimo, nell'atto di chiamata in causa della ### di ### e del ### di ### nonché le istanze avanzate dai chiamati in causa nei confronti dei soggetti da essi a loro volta rispettivamente evocati nel presente giudizio), va osservato che quest'ultimo non ha fornito adeguata dimostrazione dell'ascrivibilità dell'accaduto al caso fortuito, come era suo onere giusta la previsione del succitato art. 2051 c.c..   Mette conto richiamare, in proposito, quanto statuito in subiecta materia, dalla giurisprudenza di legittimità, circa il fatto che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr. Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle ### con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass. Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).   La Suprema Corte ha avuto modo, nel contempo, di precisare (cfr. Cass., Sez. III, 7 settembre 2023, n. 26142) che “il fatto integrante il "caso fortuito" e', dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe in sé l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res … ### quindi, si distingue dagli altri eventi, appartenenti alla diversa categoria degli atti giuridici (fatto del danneggiato e fatto del terzo), parimenti idonei ad escludere in tutto o in parte il nesso causale tra l'evento dannoso e la res, la cui rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, trova invece fondamento nella colpa dell'agente, dall'apprezzamento della cui gravità, nonché da quello delle conseguenze derivatene, riservati al giudice del merito, dipende anche l'efficienza causale, meramente concorrente o persino esclusiva, del fatto medesimo. Al di là di tali differenze, tanto il fatto giuridico integrante il "caso fortuito" in senso stretto quanto l'atto giuridico integrante il fatto colposo (concorrente od esclusivo) del danneggiato o del terzo, attengono, tuttavia, al profilo oggettivo dell'illecito, incidendo sull'elemento della causalità materiale”.   Relativamente, in particolare, alla responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario (nel caso che ne occupa custode) di una strada aperta al pubblico transito, la stessa Cassazione ha chiarito (cfr. Cass. Sez. 3 n. 24419 del 19.11.2009) che tale ente si presume responsabile dei sinistri causati dalla particolare conformazione della strada o delle sue pertinenza e che “### responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in una alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ai conducenti nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe e che, attraverso l'impropria utilizzazione del bene pubblico, abbia determinato l'interruzione del nesso eziologico tra lo stesso bene in custodia ed il danno”.   Orbene, rapportando i principi enunciati dalla tesè richiamata giurisprudenza al caso concreto, va detto che dagli atti non si ricava la prova dell'imputabilità del sinistro di cui vertesi al caso fortuito, e ciò né sotto il profilo di un'imprevedibile -e non tempestivamente eliminabile modifica delle condizioni dei luoghi (chè, anzi, dalle indagini eseguite dal ### è emerso che le condizioni che il tratto di strada in questione presentava al momento dell'accaduto costituivano un'indubbia fonte di pericolo per i conducenti e che a tale situazione, non riconducibile a fatti non preventivabili, ben avrebbe potuto ovviarsi facendo uso, da parte del ### tenuto alla sorveglianza dei luoghi, della normale diligenza), né sotto il profilo di una condotta di guida anomala tenuta dalla ### e tale da rivestire carattere assorbente ai fini della causazione dell'incidente.   Sotto tale ultimo profilo è da rilevare come le parti convenute, sin dalla costituzione in giudizio, abbiano incentrato le proprie difese sulla circostanza che la ### è stata sanzionata per violazione dell'art. 186 (guida sotto l'influenza di alcool) e dell'art. 187 (guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti) del ### della ### Va tuttavia evidenziato come non sia stata data adeguata dimostrazione del fatto che la pur accertata presenza, nei liquidi biologici della giovane, di alcool e di tracce relative all'assunzione di sostanze stupefacenti abbia realmente inciso sulla capacità di guida della stessa e abbia quindi rivestito un'effettiva rilevanza causale ai fini della verificazione del sinistro (vedasi altresì, in proposito, quanto evidenziato, nella relazione del CTU medico dott.ssa ### in ordine al fatto che “non è semplice definire con certezza il reale livello di compromissione funzionale legato all'alcol nel caso specifico”).   Chè, al contrario, dalle risultanze della richiamata CTU del Dott. ### la condotta di guida della giovane nei frangenti in questione non appare essere stata connotata da profili di abnormità.   Nella sua relazione infatti il C.T.U., ha evidenziato, come si è visto, che “la velocità tenuta dallo scooter era di circa 40-###m/h”; “che la conducente dello scooter si accorse della presenza del cassonetto della RSU circa 1,7 secondi prima della collisione corrispondenti, per la velocità tenuta, a circa 22 metri”; che “Per questi motivi di incertezza il calcolo circa l'evitabilità del sinistro non è di immediata percezione”; che “### che si può indicare è che la conducente dello scooter si accorse della presenza dei contenitori della RSU da una distanza tra i 25 e 30 metri (considerando un tempo di reazione complessivo umano e del sistema frenante tra 1,6 e 2 secondi). Distanze che sono all'incirca corrispondenti alla lunghezza del flusso luminoso dello scooter”; che “Non appena ne ebbe contezza, frenò in bloccaggio iniziò a cadere al suolo andando poi ad urtare contro il cassonetto” e, in merito alla componente umana del tempo di reazione, che “In ogni caso il tempo di 1,2 secondi, tenendo conto dell'orario notturno, è da considerarsi un tempo normale”; che “poiché la velocità tenuta era nell'ordine di 40-45 km/h il sinistro non era quindi evitabile con queste distanze di avvistamento”.  ### la ### indossava regolarmente il casco tipo ### come rilevato nella relazione della dott.ssa ### (pag. 21).   Accertata, pertanto, la responsabilità ex art. 2051 c.c. del ### di ### -che deve, di conseguenza, essere dichiarata, in accoglimento della domanda di parte attricee venendo alla quantificazione dei danni lamentati dagli odierni istanti, va osservato, iniziando da quelli subiti da ### che il CTU dott.ssa ### -le conclusioni contenute nel cui elaborato peritale appaiono condivisibili sotto ogni profiloha riconosciuto un periodo complessivo di inabilità temporanea assoluta di almeno 75 giorni. Il decorso della frattura è stato poi complicato dal fallimento di vari interventi di stabilizzazione e di ricostruzione anche con un periodo in cui si è sviluppato un quadro di osteomielite che si è risolto nell'arco di circa quattro mesi: sì che il CTU ha riconosciuto un periodo di inabilità temporanea parziale e, segnatamente, ulteriori 40 giorni al 75%, 60 giorni al 50% e 60 giorni al 25%. 
Quanto al danno da invalidità permanente, l'ausiliario del giudice l'ha quantificato in una percentuale complessiva non inferiore al 21%.   Alla luce delle risultanze della relazione del CTU devono inoltre ritenersi sussistenti le condizioni giustificanti il riconoscimento del diritto della ### di ottenere la personalizzazione del punto, diritto il quale è configurabile, secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, là dove ricorrano “specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgono a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari; da queste ultime distinguendosi siccome legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale nella specie considerata, caratterizzata da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all'uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sè tali da presentare obiettive e riconoscibili ragioni di apprezzamento (in un'ottica che, ovviamente, superi la dimensione “economicistica” dello scambio di prestazioni), meritevole di tradursi in una differente (e, dunque, individualizzata) considerazione in termini monetari, rispetto a quanto suole compiersi in assenza della peculiarità” (Cass. Ordinanza 31 maggio 2019, n. 15084).   E, invero, è da rilevare, al riguardo, che le suindicate specifiche circostanze rilevanti ai fini del riconoscimento della personalizzazione del punto possono essere individuate nelle seguenti, emergenti appunto dall'elaborato del ### - la ### dopo l'incidente, ha smesso di andare a scuola per due anni (pag. 14) e, pur non essendo stata una sportiva, “dopo il sinistro ha smesso qualsiasi attività anche saltuaria”; - “E' stata dimessa che aveva il viso completamente fasciato; aveva la bocca chiusa con le ferule, non poteva parlare ed aveva molto dolore. Mangiava solo cibi liquidi con la cannuccia attraverso il buco lasciato dai denti”; - la ### dopo 13 anni dal sinistro, lamenta “importanti difficoltà alla masticazione dovute anche all'assenza dei denti” ed “ha difficoltà a camminare in seguito agli interventi per dolore al dito del piede destro dove è stato preso uno degli innesti ossei”, - “la lesione ha interessato il volto di una giovane donna con un prolungato periodo in cui non è stato possibile garantire una ricostruzione esteticamente e funzionalmente idonea fino all'ultimo intervento che è riuscito ad ottenere un buon risultato a distanza di circa 9 anni dal trauma” (pag.  23); - “### a seguito di ciascun intervento, per un periodo variabile, la giovane aveva la bocca immobilizzata, doveva alimentarsi con cibi liquidi attraverso una cannuccia ed aveva importanti difficoltà di linguaggio”; - “..in modo del tutto verosimile, la sig.ra ### ha riferito di essersi sottoposta per circa un anno ad un supporto psicoterapeutico fino a dopo gli interventi condotti a Firenze”; - “…l'utilizzo di osso da vari distretti corporei ha determinato delle limitazioni temporanee anche in distretti diversi da quello traumatizzato”; - “…mancano però tutti gli elementi dentari dell'arcata inferiore destra a partire dall'incisivo laterale”; - “### la lesione del nervo alveolare, anche in caso di terapia implantare, determina un'alterazione della sensibilità, oltre che del labbro inferiore e della cute del mento, anche dei denti dell'arcata inferiore con conseguenti inevitabili ripercussioni sulla masticazione”.   Sempre in punto di quantificazione del danno alla salute subito dall'attrice va altresì evidenziato che sempre la dott.ssa ### ha puntualizzato, a pag. 25 della sua relazione, che va considerato che “…una idonea terapia implantologica potrebbe emendare in parte l'esito funzionale che potrebbe abbattersi di almeno 2-3 punti percentuali portando la valutazione complessiva intorno al 18-19%. In atti sono presenti due preventivi per spese di natura odontoiatrica di cui il più recente (19/11/19) per complessivi 10.200 €. ### preventivo prevede l'allestimento di 3 impianti dentari su 5 elementi persi e determinerebbe un ulteriore periodo di invalidità temporanea stimabile nella misura di 5 giorni a totale, 10 giorni al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%. Va però considerato che il preventivo risale ad oltre 3 anni fa e che la situazione, anche in relazione all'ormai prolungato periodo di edentulia (che può favorire il riassorbimento osseo), potrebbe essersi modificata in maniera significativa. Si ritiene pertanto che una stima più realistica dei costi di una riabilitazione implantare dovrebbe passare attraverso una nuova valutazione odontoiatrica”.   Ora, essendo tale prospettazione alternativa di liquidazione del danno non patrimoniale, sia permanente che temporaneo, sofferto dalla ### quella più confacente al caso concreto, in considerazione del fatto che, trattandosi di una giovane donna, è del tutto plausibile che la stessa si sottoporrà, nel prossimo futuro, a terapia implantologica finalizzata a ottenere un miglioramento della funzionalità del suo apparato masticatorio, si ritiene di addivenire a una quantificazione definitiva del danno alla salute subito dalla giovane, quanto a quello da invalidità permanente nella percentuale del 19% e, quanto a quello da inabilità temporanea, in gg. 95 (75+5+5+5+5) di i. t. assoluta, in gg. 80 (40+ 10+10+10+10) di i.t. parziale al 75%, in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 50% e in gg. 100 (60+10+10+10+10) di i.t. parziale al 25%: ciò tenendo conto del numero di interventi (4) cui l'attrice dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita, considerato che un impianto dentale correttamente manutenuto ha una durata stimabile di 10-15 anni.   Ne discende che la somma che il ### di ### deve essere condannato a corrispondere, alla ### medesima, per la causale in argomento, ottenuta utilizzando i criteri di calcolo del danno non patrimoniale contenuti nelle tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al corrente anno 2024, è pari a € 126,438,80, comprensivi dell'incremento per la sofferenza soggettiva e della personalizzazione del punto nella misura -che stimasi congruadel 20%.   Su tale somma, trattandosi di debito di valore, dovranno essere calcolati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 (data di riferimento dei valori contenuti nelle tabelle di ### 2024, sulla cui base la determinazione del quantum dovuto all'attrice è stata effettuata) fino al saldo effettivo e gli interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo.   A detto importo dovrà essere aggiunto quello di complessivi € 40.800,00 (cioè € 10.200,00 moltiplicati per 4, cioè per il numero di interventi di implantologia dentale cui l'attrice, come si è detto, dovrà presumibilmente sottoporsi nell'arco della sua vita), rappresentanti l'esborso che si renderà necessario per la succitata terapia implantologica (è appena il caso di notare che, pur avendo il CTU prospettato la possibilità di un maggior costo di detti interventi, rispetto a quello risultante dai preventivi in atti, in conseguenza del possibile riassorbimento osseo causato dall'ormai prolungato periodo di edentulia, la quantificazione della somma dovuta per la causale in argomento deve essere effettuata, in difetto di preventivi aggiornati, sulla base di quelli -presumibilmente più contenuti quanto all'ammontare dell'esborso da sostenerepresi in esame dall'ausiliario).   ### sulla somma testè liquidata dovranno essere conteggiati la rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 (data dell'ultimo dei preventivi anzidetti) fino al saldo effettivo.   All'odierna istante è inoltre dovuto il rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza dell'evento, indicate in dettaglio alle pagg. 25 e 26 della relazione della dott.ssa ### che le ha ritenute congrue, e ammontanti a complessivi € 2.925,67, da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo.   A tali importi deve aggiungersi quello di € 1.210,00 dovuto al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore della ### prima dell'instaurazione del presente giudizio, da maggiorarsi, anche in questo caso, della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo.   Per quanto invece concerne la richiesta risarcitoria avanzata da ### proprietario del ciclomotore sinistrato, deve essere allo stesso riconosciuto il diritto di vedersi corrispondere la somma di € 979,20, risultante dal progetto di notula del 21.03.2011 (doc. 1) dello studio tecnico ### che ha redatto la relazione tecnica di parte, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, nonché dell'importo di € 700,00, corrispondente al valore -che stimasi congruodel mezzo guidato da ### andato completamente distrutto nel sinistro e da maggiorarsi della rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal dì dell'evento fino al saldo effettivo.   In conseguenza della condanna del ### di ### al risarcimento dei danni subiti dagli attori, la ### s.p.a. deve essere dichiarata tenuta, in virtù del contratto di assicurazione stipulato con il ### medesimo, a tenere indenne quest'ultimo -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica dello stesso, dalle statuizioni che si vengono ad emettere.   Deve, a questo proposito, essere disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di ###ni chiamata in manleva dal ### di ### atteso che è principio pacifico quello per il quale “### l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato (nella specie lesioni personali colpose, reato prescrivibile in sei anni: n.d.r.), ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato [art. 2947 terzo comma, prima parte, c.c.] perché il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato” (cfr. Cassazione civile #### sentenza n. 27337 del 18 novembre 2008).   Parimenti da disattendere è, altresì, l'eccezione della suindicata ### assicuratrice incentrata sulla mancata tempestiva denuncia del sinistro da parte dell'assicurato, non avendo la ###ni s.p.a., su cui gravava il relativo onere probatorio (arg., sul punto, ex Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 19071 del 11.7.2024), fornito adeguata dimostrazione né del fatto che la ritardata denuncia del sinistro sia imputabile a un intento fraudolento dell'assicurato o, nel caso in cui si consideri il comportamento di quest'ultimo di natura colposa, che dal comportamento dell'assicurato medesimo sia derivato, ad esso assicuratore, un effettivo pregiudizio.   Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, faranno integralmente carico al ### di ### nei rapporti tra quest'ultimo e gli attori e alla ###ni s.p.a. nei rapporti tra quest'ultima e il ### medesimo; laddove la peculiarità della vicenda esaminata e la complessità della stessa ne giustificano l'integrale compensazione nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dallo stesso chiamati in causa, dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio.   Quanto al compenso spettante al nominato ### come in atti già liquidato, lo stesso farà interamente carico, in via definitiva, al ### soccombente.   ### deve, di contro, statuirsi circa il compenso dell'altro CTU dott.ssa ### non avendo quest'ultima presentato alcuna istanza di liquidazione dello stesso.   La presente sentenza deve essere, infine, dichiarata provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.  P.Q.M.  definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede 1) dichiara il ### di ### in persona del ### pro tempore, responsabile, ai sensi dell'art 2051 c.c., dell'evento dannoso occorso, a ### il ###; 2) condanna, per l'effetto, lo stesso ### di ### in persona del ### pro tempore, a corrispondere agli attori le seguenti somme: a ### a) € 126.438,80, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita dal 1.1.2024 fino al saldo effettivo e interessi di legge, sul capitale originario -quello, cioè, risultante dalla devalutazione, fino al dì del fatto, della somma in questionerivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 (dì dell'evento) fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale conseguito al suddetto evento; b) € 40.800,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e gli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 19.11.2019 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle somme che l'attrice dovrà sborsare per sottoporsi agli interventi di implantologia dentale meglio precisati in motivazione; c) € 2.925,67, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sulle singole somme capitali originarie di cui detto ammontare si compone rivalutate anno per anno, dalle date dei rispettivi esborsi fino al saldo effettivo, a titolo di rimborso delle spese mediche e farmaceutiche sostenute in dipendenza del sinistro; d) € 1.210,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso -o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, al dott. ### per le prestazioni svolte, in favore dell'attrice, prima dell'instaurazione del presente giudizio; A ### e) € 927,20, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dalla data dell'avvenuto esborso - o, comunque, del dovutofino al saldo effettivo, a titolo di rimborso del compenso spettante, allo studio tecnico ### per la redazione della relazione tecnica di parte; f) € 700,00, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ### costo/vita e degli interessi di legge, sul capitale originario rivalutato anno per anno, dal 31.1.2010 fino al saldo effettivo, a titolo di risarcimento del danno causato dalla distruzione, in conseguenza dell'accaduto, del mezzo guidato, in tale frangente, da ### 3) condanna il ### di ### in persona del ### pro tempore, a rifondere agli attori le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze ed € 910,05 per esborsi, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 4) pone definitivamente a carico dello stesso ### di ### l'intero ammontare del compenso spettante al nominato C.T.U. ### come in atti già liquidato; 5) dichiara la ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, tenuta a tenere indenne il ### di ### -nei limiti del massimale di polizza e al netto della franchigia ivi previstadalle conseguenze derivanti, nella sfera giuridica del ### medesimo, dalle statuizioni che precedono; 6) condanna la stessa ### s.p.a., in persona del suo legale rappresentante, a rifondere al ### di ### le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per competenze, oltre spese generali nonché IVA e CPA come per legge; 7) dichiara le spese di lite integralmente compensate nei rapporti tra il ### di ### da un lato e la ### di ### e il ### di ### dall'altro, nonché nei rapporti tra i chiamati in causa e i soggetti dagli stessi a loro volta evocati in giudizio; 8) dichiara, infine, la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c..  ### 8.11.2024 

Il Giudice
Dott. ### n. 3047/2012


causa n. 3047/2012 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Laghezza

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Giudice di Pace di Napoli, Sentenza n. 13881/2025 del 08-09-2025

... della strada quale quella di non costituire pericolo o intralcio durante la circolazione, comportamento negligente causalmente collegato al sinistro occorso. Appare, dunque, superata la presunzione di pari colpa nella causazione del sinistro occorso e di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. in quanto l'istante nulla poté fare per evitare il sinistro occorso, poiché il veicolo ### era regolarmente fermo in sosta. Per cui, accertata la responsabilità esclusiva di D'### nella causazione del sinistro occorso, nessun onere probatorio ulteriore incombe sul danneggiato in merito alla prova liberatoria per una sua eventuale colpa nella causazione del sinistro occorso (cfr. Cass. 4130/2017). Affermata la responsabilità esclusiva di D'### nella causazione del sinistro occorso, nella qualità di impresa assicuratrice del veicolo che determinò il sinistro, così come rilevato dall'istruttoria processuale, la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta in solido con D'### al risarcimento del danno. R.G. N. 77182/2016 La somma richiesta di € 1.000,00 per il ripristino dell'autoveicolo ### di proprietà dell'istante appare eccessiva, tenuto conto dell'anno di immatricolazione (leggi tutto)...

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R.G. N. 77182/2016 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Dott. ### Giudice di ### presso la ### dell'### del Giudice di ### di Napoli, ha pronunciato la seguente ### causa iscritta al R.G. N. 77182/2016 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto risarcimento danni TRA ### C.F. ###, nata a Napoli il ### ed ivi residente ###ed elettivamente domiciliat ###### n. 9 presso il difensore, Avv. ### come da mandato in calce all'atto di citazione.   ###'### C.F. ###, nata a Napoli il ### e residente ###### n. 25 ###' ### S.p.A., P. IVA ###, in persona del legale rappresentante p.t.  domiciliat ###### n. 45.   ###. Per l'attore: ### della domanda con vittoria di spese ed onorari di lite.   Motivi in fatto ed in diritto Si omette lo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 5 c.p.c. (vedi art. 45, comma 17, ### 69/2009). 
Con atto di citazione ritualmente notificato ### ha convenuto in giudizio D'### e la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. affinché fosse accertata la responsabilità esclusiva di D'### nella causazione del sinistro stradale avvenuto il ###6, verso le ore 16:50, in Napoli in ### in cui l'autoveicolo ### tg. ### di sua proprietà, mentre era regolarmente fermo in sosta, è stato urtato e danneggiato dal veicolo ### tg. ### risultato di proprietà di D'### ed assicurato per la rca con la ### S.p.A.. A seguito dell'accertamento della responsabilità esclusiva di D'### l'istante ha chiesto che fossero condannati i convenuti in solido al risarcimento dei danni subiti dall'autoveicolo ### di sua proprietà e quantificati in complessivi € 1.000, oltre fermo tecnico, interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, e con vittoria di spese ed onorari di lite. 
Prima di analizzare il merito in via preliminare deve essere dichiarata la procedibilità della domanda per avere l'istante adempiuto all'onere di cui agli artt. 143 e 145 D. L.vo 209/05 mediante inoltro di dettagliata messa in mora, con allegato modelli ### interruttiva del termine di prescrizione previsto.
R.G. N. 77182/2016 La legittimazione attiva e passiva è stata provata dall'attore con la allegazione di documentazione non specificatamente impugnata. 
Sempre in via preliminare deve essere dichiarata la contumacia di D'### e della ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. che, regolarmente citati, non si sono costituiti in giudizio. 
Preliminarmente, infine, si deve rilevare che l'atto di citazione è sufficientemente chiaro sia in merito alle parti che alla causa petendi ed al petitum nonché in merito a tutti gli altri requisiti richiesti dall'art. 318 c.p.c. (cfr. Cass. 8074/02; conf. Cass. 7685/05, Cass. 9025/05). 
La domanda ha ad oggetto richiesta di risarcimento danni per danni a cose e per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito scaturente da sinistro stradale e pertanto è disciplinata dagli artt.  2043, 2054 c.c. e dagli artt. 143, 144, 145 e 148 D. L.vo 209/05 che regolano specificamente il risarcimento dei danni da sinistro stradale in maniera rispettivamente generale e speciale e, pertanto, a tale normativa si deve fare riferimento per il caso che qui ci occupa. 
In merito alla facoltatività tra la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 D. L.vo 209/05 e la procedura contro il responsabile civile e l'assicurazione del responsabile civile ai sensi degli artt.  143, 144, 145 e 148 D. L.vo 209/05 la Corte Costituzionale ha chiarito che l'azione diretta contro il proprio assicuratore è configurabile come una facoltà e, quindi, una alternativa all'azione tradizionale per far valere la responsabilità dell'autore del danno (cfr. Corte Cost. 205/08; conf. C. 
Cost. 441/08, C. Cost. 180/09). 
La domanda dell'istante è fondata atteso che le dichiarazioni del teste escusso per parte attrice chiare, precise e della cui attendibilità non vi sono dubbi, atteso che alcun elemento oggettivo o soggettivo è emerso in corso di causa che deponesse a sfavore del teste escusso, in riscontro con la documentazione prodotta, confermano i fatti esposti in domanda in merito alla verificazione del sinistro occorso, ai danni subiti dall'autoveicolo ### di proprietà dell'istante, nonché in merito all'esistenza del nesso di causalità tra il sinistro occorso ed i danni subiti dall'autoveicolo ### di proprietà dell'istante. 
Al riguardo del sinistro occorso il teste escusso per parte attrice, confermava che il giorno 23/04/2013, verso le 16:40, si trovava in Napoli in ### nei pressi del civico 74, ed era in compagnia della zia ### quando vedeva che una ### urtava la ### della zia causando danni al lato destro della ### che riportava danni alla carrozzeria. Il teste dichiarava, inoltre, di aver assistito allo scambio delle generalità tra i conducenti dei veicoli coinvolti. 
E' provato, dunque, il sinistro stradale occorso, i danni riportati dall'autoveicolo ### di proprietà dell'istante, l'esistenza del nesso causale tra il sinistro occorso ed i danni riportati dall'autoveicolo ### di proprietà dell'istante. Per cui è stata accertata e provata la responsabilità del conducente della ### nella causazione del sinistro per cui è causa stante la negligente, imprudente ed imperita condotta di guida del conducente l'autoveicolo ### che causò il sinistro che non rispettava le più elementari norme di comportamento del codice della strada quale quella di non costituire pericolo o intralcio durante la circolazione, comportamento negligente causalmente collegato al sinistro occorso. 
Appare, dunque, superata la presunzione di pari colpa nella causazione del sinistro occorso e di cui all'art. 2054 comma 2 c.c. in quanto l'istante nulla poté fare per evitare il sinistro occorso, poiché il veicolo ### era regolarmente fermo in sosta. Per cui, accertata la responsabilità esclusiva di D'### nella causazione del sinistro occorso, nessun onere probatorio ulteriore incombe sul danneggiato in merito alla prova liberatoria per una sua eventuale colpa nella causazione del sinistro occorso (cfr. Cass. 4130/2017). 
Affermata la responsabilità esclusiva di D'### nella causazione del sinistro occorso, nella qualità di impresa assicuratrice del veicolo che determinò il sinistro, così come rilevato dall'istruttoria processuale, la ### S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta in solido con D'### al risarcimento del danno.
R.G. N. 77182/2016 La somma richiesta di € 1.000,00 per il ripristino dell'autoveicolo ### di proprietà dell'istante appare eccessiva, tenuto conto dell'anno di immatricolazione dell'autoveicolo ### di proprietà dell'istante (2013), del suo stato di usura, del danno subito e tenuto conto, altresì, del valore dell'autoveicolo ### al momento del sinistro occorso e di dati di comune esperienza appare congruo e conforme a giustizia liquidare il danno in € 800,00 all'attualità per sorta capitale oltre interessi legali sulla somma relativa alla sorta capitale, devalutata secondo gli indici ### alla data del sinistro e rivalutata, anno per anno, dalla data del sinistro fino al deposito della sentenza (vedi Cass. 1712/1995), poi a tale somma dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza e fino al soddisfo, somme al cui pagamento devono essere condannati in solido D'### e la ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.. 
Le spese ed onorari di causa seguono la soccombenza, vengono posti a carico dei convenuti D'### e ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t. in solido e vengono liquidati come da dispositivo.   P.Q.M.  Il Giudice di ### di Napoli della ###, Dott. ### definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### assorbita dai motivi di accoglimento ogni altra istanza e rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede: Dichiara la contumacia di D'### e della ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t.; Nel merito accoglie la domanda e per l'effetto condanna D'### e la ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., in solido al pagamento in favore di ### della somma complessiva di € 800,00 all'attualità per sorta capitale, oltre interessi legali sulla somma relativa alla sorta capitale, devalutata secondo gli indici ### alla data del sinistro e rivalutata, anno per anno, dalla data del sinistro fino al deposito della sentenza, poi a tale somma dovranno essere aggiunti gli interessi al tasso legale dalla pronuncia della presente sentenza e fino al soddisfo; Condanna, infine, D'### e la ### S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., in solido al pagamento delle spese ed onorari di giudizio che liquida in complessivi € 450,00 di cui € 50,00 per spese ed € 400,00 per onorari, oltre spese generali nella misura di 15% sugli onorari (vedi D.M. 55/14 e D.M. 147/2022; vedi anche L. 247/12), IVA e CPA come per legge, da attribuirsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al difensore, Avv. ### costituito ed antistatario. 
Così deciso in Napoli 08/09/2025 Il Giudice di ###

causa n. 77182/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Giuseppe Rachiglio

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6892/2025 del 14-03-2025

... favorit a dalla concreta dispon ibilità delle aree di sosta (Cass. 21271/2009; Cass. 7293/10, Cass. 21271/2009, Cass. 1272/2008, 19146/06). ###. 11, comma primo, DPR 503/1996 dispone che ai titolari di autorizzazione è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, ove non costituisca grave intralcio al traffico, anche ove sia vietata o limitata la sosta", ma tale facoltà, in base al dato letterale dell a norma, non è generalizzata ma riguarda le ipotesi in cui il divieto sia stato stabili to con un ap posito provvedimento dell'autorità competente e non sia riconducibile direttamente alla legge (o a regolamen ti integrativi, av enti carattere di generalità) , ipotesi nelle quali la valutaz ione di n on ammissibilità della sosta (in relazione alle esigenze collettive della sicurezza e della regola rità dell a circolazione) non esige un concreto apprezzam ento da parte della P.A., ma è stata già compiuta "a monte" dal legislatore. Solo nei diversi casi in cui il divieto sia stato stabilito con provvedimento ad h oc dell'autorità competente, a quest'ultima è conferita un a po testà, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta (o la (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 19928/2020 R.G. proposto da: ### elettiv amente domicilia ta in ### FILARETE 30, p resso lo studio dell'a vvocato ### (###), rappresentata e dife sa dall'avvocato ### (###), con procura in atti.   -RICORRENTE contro ###, in persona del ### p.t., elettivamente domiciliato in ### 53, presso lo studio dell'avvocato ### (####), rappresentato e difeso dall'avvocato ### A ### (###), con p rocura in atti.   -CONTRORICORRENTE avverso la ### del TRIBUNALE BARI n. 3723/2019, depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17/10/2024 dal ### 2 di 8 Udito il Pubblic o ### ero, in persona del ### to ### ch e ha concluso, chiedend o l'accoglimento del ricorso. 
Udito l'avv. ### per il Comune di #### 1. Con sentenza n. 3723/2019 il Tribunale di ### ha confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l'opposizione di ### n ### avverso due san zioni amministrative, irrogate all'opponente per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo e avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli delle persone invalide senza esporre il relativo contrassegno.  ### il giudice d'appello la sosta in z ona rego lamentata presuppone il relativo titolo autorizzatorio, sicché non sarebbe sufficiente il contrassegno invalidi, che vale ad esonerare i titolari dai divieti di sosta stabiliti dalle autorità competenti e dai limiti di tempo nelle aree di p archeggio a tempo determin ato, non potendosi invocare l'esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili, poiché dalla gratuità de lla sosta deriva un vantaggio meramente economico. 
Riguardo al parcheggio riservato agli invalidi la sentenza ha, altresì, affermato che, per poterne fruire, è necessario esibire il relativ o contrassegno in originale e ha o sservato ch e il fatt o che l'appellante avesse esibito la fotocop ia in attesa di rinnovo confermava che egli non era in possesso di autorizzazione al momento del fatto. 
Per la cassazione della sentenza ### ha proposto ricorso in due motivi; il Comune di ### resiste con controricorso. 
La causa è stata avviata alla trattazione camerale dinanzi alla sesta sezione civile e con successiva ordin anza inte rlocut oria ###/2021 è stata rimessa in pubblica udienza.  RAGIONI DELLA DECISIONE 3 di 8 1. Il p rimo motivo di ricorso d enunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 381 del D.P.R. 495 del 1992, sostenendo che il Tribunale, nel respingere il gravame sul rilievo che, ai fini della sosta riservata agli invalidi, non è sufficiente la mera esposizione di una fotocopia del contrassegno, non abbia consid erato che l'originale era stato riconsegnato su richiesta delle autorità competenti per perfezionare la pratica di rinnovo e che il contrassegno di cui era munita la ricorrente era ancora efficace al momento della contestazione. 
Il motivo è infondato.  ###. 188 d.lgs. 285/1992 prev ede che per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide gli enti proprietari della strada sono tenuti ad allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaleti ca necessaria, per consentire e d agevolare la mobilità di esse, seco ndo qu anto stabilito nel reg olamento. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture di cui al comma 1 sono autorizzati dal ### del Comune di residenza nei casi e con limiti determinati dal regolamento e con le formalità nel medesimo indicate.  ###. 12 del D.P.R. 503/1966 prevede attualmente che alle persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta è rilasciato dai comuni, a seguito di appo sita documentata is tanza, lo sp eciale contrassegno di cui al DP.R. 495/1992 che deve esser e apposto sulla parte anteriore del veicolo.  ###. 381, comma secondo, del regolamento di att uazione del codice della strada inizialmente non prevedeva che il contrassegno fosse espo sto sul veicolo in originale. La n orma è stat a prima modificata dall'art. 217 del D.P.R. 610/1996, statuendo che il contrassegno è strettament e person ale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale, e poi dall'art. 1, comma primo, lett era a) D.P.R. 151/2012, ed attualmente dispone che l'autorizzazione è resa nota m ediante 4 di 8 l'apposito contrassegno invalidi conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/3 76/CE del Con siglio dell'### europea del 4 giug no 199 8 di cui alla figura v. 4 e che, in caso di utilizzazione, detto contrassegno deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramen te visibile per i controlli. 
Il contrassegno è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa ser vire, esponendolo su qualsiasi veicolo adibit o al suo servizio e la sua valid ità non è limit ata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale (Cass. 719/ 2008; 21320/2017; Cass. 8226/2022). 
Il test uale riferimento ai veicoli al serviz io delle persone disabili, contenuto nell'art. 188 del codice della st rada, deve essere interpretato nel senso, appunto, che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportino la persona disabile e siano, quindi, al servizio di quest'ultima (cfr. Corte cost. 328/2000). 
La sost a e l'acces so in zon e soggette ad aut orizzazione sono, perciò, subordinate non solo al possesso ma anche all'esposizione del pass in o riginale, non essendo consentito, per procedere ai controlli e per assicurare l'uso perso nale d ell'autorizzazione, l'utilizzo di fotocopie.  ### non vi è necessità che il contrasse gno contenga un qualche riferimento alla targa del veicolo utilizzato ( 719/2008); a tu tela della riservatezza e per im pedire la divulgazione di dati sensibili, non può contenere nella parte anteriore i dati identifica tivi del titolare , che sono attualmente apposti sulla parte po steriore, non essendo visib ili dall'esterno o controllabili in caso di sosta in assenza dei passegge ri, essendo associabile al titolare solo in base al numero identificativo. 
Solo con l'adozione del DM. 5.7.2021 - Istituzione della piattaforma unica nazionale info rmatica dei contrassegni un ici - è stato reso 5 di 8 possibile associare la sing ola autorizzazione ad uno o più veicoli identificati mediante la targa, per il controll o in tempo reale di eventuali irregolarità. 
Nel caso del contrassegno cartaceo di cui si discute, solo l'utilizzo dell'originale consentiva, quin di, di evit are o contenere possibil i abusi; l'eventuale duplicazione o l'uso di fotocopie è di ostacolo per l'effettuazione dei controlli (specie in caso di sosta in assenza del titolare), anche quando sia pendente la pratica di rinnovo, né vale a scusare la condotta del titolare in caso di riconsegna dell'originale richiesta dall'amministrazione. 
Occorre premettere che il contrassegno è rilasciato, in presenza dei relativi presupposti, per soddisfare esigenze fondamentali del disabile che non possono incontrare ostacoli non previ sti dalla legge o scaturiti da esigenze di organizzazione della p ubblica amministrazione che quest'ulti ma è tenuta a superare ( 24015/2022; Cass. 8226/ 2022). È necessario garantire la possibilità del titolare di avvaler si dell'autorizzazione per tutta la durata della sua efficacia; inoltre, una volta scad uto il contrassegno, è preclusa la circolazione o la sosta o nelle aree riservate, per cui, se l'interessato ha necessità di avvalersi del contrassegno oltre il periodo d i efficac ia e senza sol uzioni di continuità, dovrà necessariamente avviare per tempo le procedure di rinnovo. 
La riconsegn a dell'originale non è tuttavia prescritta, né appare indispensabile sin dal momento della presentazione della domanda di rinno vo, ma solo al mom ento del rilascio della nuova autorizzazione, in modo da soddisfare il requisito dell'uso personale e di un unico contrassegno da parte dell'avente diritto.  ###. 381, comma terzo , del D.P.R. 495/1 992 richiede per il rinnovo la sola presentazione del certificato del medico curante che confermi il persist ere dell e condizioni sanitarie che hann o dato luogo al rilascio e, peraltro, le procedure di rinnovo predisposte dai 6 di 8 singoli enti locali spesso contemplano, al momento della richiesta, la consegna di una fotocopia dell'originale, o, in alternativa, su domanda dell'interessato, il rilascio di un titolo provvisorio o di un duplicato, proprio per evitare soluzioni di continuit à nell'esercizio del diritto di sosta e di accesso alle ### Nel caso in esame non era, quindi, sufficiente l'esibizione di una fotocopia, né che il contrasseg no fosse stato riconsegnato p er il rinnovo, essendo onere del tito lare richiedere un tito lo autorizzatorio temporaneo, un duplicato o altro equipollent e, da utilizzare in originale, o provare, secondo i principi generali, di non averne avuto disponibilità per cause non superabili.  2. Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 381 del D.P.R. 495 del 1992, lamentando che il Tribunale abbia ritenuto che il contrassegno invalidi non renda legittimo, oltre all'accesso dell'aut ovettura nelle zone a traffico, anche il parcheggio negli spazi a pagamento nel caso in cui non vi siano posti riservati alla sosta dei disabili. 
Il motivo è infondato.  ###. 188 CDS, nel testo applicabile alla data della contestazione, non prevedeva alcuna esenzione dal pagamen to del pedaggio in zone a sosta riservata per i titolari di permesso disabili. Solo con l'adozione del comma tre bis dell'art. 181 del codice della strada (introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera f), numero 01), del D.L.  10 settembre 2021, n. 121), è stato previsto che ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi d ell'art. 381, comma 2, del re golamen to, è consentito sostare gratuitame nte nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati, ma la disposizione ha effetto dall'1.1.2022, ossia in epoca successiva alla contest azione dell'infrazione (cfr. l'art. 1, comma 1 ter, del dl. 121/2021). 7 di 8 La previsione in vigore al momento dell'infrazione non esentava il disabile, detentore dello speciale contrassegno di cui all'art. 12 del d.P.R. 24 luglio 1996 , n. 503, dal pagamento della tariffa per il parcheggio dell'aut ovettura a suo servizio negli spazi di sosta i n zona delimitat a dalle c.d. "strisce blu" neppure ove fossero indisponibili i posti riservati dall'art. 11, comma 5, del decreto, non potendo invocarsi l'esigenza di favorire la mobilità delle p ersone disabili, poiché, come già stabilito da questa Corte, dalla gratuità della sosta deriva u n vantaggio m eramente economico e non un vantaggio in termini di mo bilità, che è invece favorit a dalla concreta dispon ibilità delle aree di sosta (Cass. 21271/2009; Cass. 7293/10, Cass. 21271/2009, Cass. 1272/2008, 19146/06).  ###. 11, comma primo, DPR 503/1996 dispone che ai titolari di autorizzazione è consentita la circolazione e la sosta del veicolo al loro specifico servizio, ove non costituisca grave intralcio al traffico, anche ove sia vietata o limitata la sosta", ma tale facoltà, in base al dato letterale dell a norma, non è generalizzata ma riguarda le ipotesi in cui il divieto sia stato stabili to con un ap posito provvedimento dell'autorità competente e non sia riconducibile direttamente alla legge (o a regolamen ti integrativi, av enti carattere di generalità) , ipotesi nelle quali la valutaz ione di n on ammissibilità della sosta (in relazione alle esigenze collettive della sicurezza e della regola rità dell a circolazione) non esige un concreto apprezzam ento da parte della P.A., ma è stata già compiuta "a monte" dal legislatore. Solo nei diversi casi in cui il divieto sia stato stabilito con provvedimento ad h oc dell'autorità competente, a quest'ultima è conferita un a po testà, altrettanto discrezionale, di autorizzare la fermata, la sosta (o la circolazione) in dero ga al divieto, imposto ai rimanent i utenti della strada, facoltà che tuttavia incontra il limite costituito dall'insussistenza di "grave intralcio al traffico" (Cass. 168/2011). 8 di 8 Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali. 
Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 700,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c .p.a. e rimborso forfettario de lle spese generali in misura del 15%. 
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. 
Così deciso in ### nella came ra di consig lio della ### 

Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Fortunato Giuseppe

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Giudice di Pace di Cecina, Sentenza n. 96/2025 del 04-11-2025

... quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione. 15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 332 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CECINA Il Giudice di ### di ###. ### D'### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 332 / 2025 vertente tra ### nata a ### il ### C.F ### residente in ### delle ### 31 rappresentata e difesa dall' Avv.to ###:### presso la quale ha eletto domicilio in ### 98 come da mandato a margine in allegato al presente atto. Indirizzo di posta elettronica certificata ### -OPPONENTE contro ### (CF ###) rappresentata e difesa dal ###. ### Dirigente dell'### “### del ###, ### legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio - U.T.G. di Livorno” giusto provvedimento del ### di #### del 14/04/2025 -### : opposizione a sanzione amministrativa. 
La causa è stata decisa all'udienza del 07.10.2025 con lettura del dispositivo in udienza, sulle conclusioni precisate a verbale dalle parti da intendersi qui integralmente trascritte.  RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La presente sentenza, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. contiene l'esposizione concisa delle ragioni in fatto ed in diritto che sorreggono la decisione, senza alcuna parte descrittiva delle attività processuali svolte. 
E' perciò sufficiente ricordare che: con ricorso in riassunzione ### proponeva opposizione contro l'ordinanza n. ##### emessa dalla ### di ### in rigetto del ricorso proposto in ### avverso il verbale di contestazione n. P/###T/2024 redatto dalla ### di ### M.mo per la violazione di cui all'art 6 c. 4d e 14 Cds poiché lasciava in sosta il motociclo SYM tg. ### in area permanentemente vietata.  ### eccepiva l'illegittimità del provvedimento, in quanto la sanzione comminata era stata immediatamente pagata, nella medesima data della violazione, subito dopo aver rinvenuto il preavviso sul motociclo. Precisava che nella distinta di pagamento era presente un diverso numero di verbale, ovvero P/###T/2024, ma la violazione era stata una sola, e ,dunque, vi era una errata indicazione del verbale associato al pagamento. 
Chiedeva, pertanto, l'annullamento del provvedimento opposto. 
Si costituiva l'### resistente depositando gli atti relativi all'accertamento e ribadendo la legittimità della contestazione. 
All'udienza del 07.10.2025 compariva parte ricorrente e delegato della ### Nel corso dell'udienza emergeva che in data ### a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro erano stati effettuati due diversi accertamenti per la medesima violazione a carico del medesimo veicolo , ovvero quello di proprietà dell'odierna ricorrente. 
Uno identificato dal numero P/###T/2024 e l'altro dal numero P/###T/2024. 
Sul motociclo era stato lasciato un unico preavviso relativo all'accertamento P/###T/2024, che era stato immediatamente pagato dal trasgressore. 
Si procedeva, quindi, alla precisazione delle conclusioni e la causa veniva decisa dando lettura del dispositivo in udienza.  ### 6 c.d.s. prevede che :” 1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare può, conformemente alle direttive del ### delle infrastrutture e dei trasporti, sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse. Il prefetto, inoltre, nei giorni festivi o in particolari altri giorni fissati con apposito calendario, da emanarsi con decreto del ### delle infrastrutture e dei trasporti, può vietare la circolazione di veicoli adibiti al trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni ed eventuali deroghe.  1-bis. Nei casi in cui risulti necessario limitare le emissioni derivanti dal traffico veicolare in relazione ai livelli delle sostanze inquinanti nell'aria, le regioni e le province autonome di ### e di ### nell'ambito delle rispettive competenze, sentiti il prefetto o i prefetti competenti per territorio limitatamente agli aspetti di sicurezza della circolazione stradale e gli enti proprietari o gestori dell'infrastruttura stradale, possono disporre riduzioni della velocità di circolazione dei veicoli, anche a carattere permanente, sulle strade extraurbane di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, limitatamente ai tratti stradali che attraversano centri abitati ovvero che sono ubicati in prossimità degli stessi.  1-ter. ### proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale provvede a rendere noti all'utenza i provvedimenti adottati ai sensi del comma 1-bis in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, e con le modalità di cui al comma 5.  1-quater. Il controllo della velocità nelle aree individuate ai sensi del comma 1-bis può essere effettuato ai sensi dell'articolo 201, comma 1-bis, lettera f).  1-quinquies. Chiunque non osserva i limiti di velocità stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1-bis è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 142.  2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio.  3. [Per le strade militari i poteri di cui ai commi 1 e 2 sono esercitati dal comandante della regione militare territoriale.] 4. ### proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'### delle ### per l'educazione, la scienza e la cultura (###; c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi; d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati; [f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative.] 5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: a) per le strade e le autostrade statali, dal capo dell'ufficio periferico dell'A.N.A.S.  competente per territorio; b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; [e) per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.] 6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente proprietario della strada sono esercitati dal concessionario, previa comunicazione all'ente concedente. 
In caso di urgenza, i relativi provvedimenti possono essere adottati anche senza la preventiva comunicazione al concedente, che può revocare gli stessi.  7. Nell'àmbito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice. Nell'àmbito degli aeroporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione a enti o società, il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio, sentiti gli enti e le società interessati. 8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e indifferibili o per accertate necessità, deroghe o permessi, subordinati a speciali condizioni e cautele.  9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorità competente disponga diversamente in particolari intersezioni in relazione alla classifica di cui all'art. 2, comma 2. Sulle altre strade o tratti di strade la precedenza è stabilita dagli enti proprietari sulla base della classificazione di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di controversia decide, con proprio decreto, il ### delle infrastrutture e dei trasporti. 
La precedenza deve essere resa nota con i prescritti segnali da installare a cura e spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza.  10. ### proprietario della strada a precedenza, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, può, con ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi prima di immettersi sulla strada a precedenza.  11. Quando si tratti di due strade entrambe a precedenza, appartenenti allo stesso ente, l'ente deve stabilire l'obbligo di dare la precedenza ovvero anche l'obbligo di arrestarsi all'intersezione; quando si tratti di due strade a precedenza appartenenti a enti diversi, gli obblighi suddetti devono essere stabiliti di intesa fra gli enti stessi. 
Qualora l'accordo non venga raggiunto, decide con proprio decreto il ### delle infrastrutture e dei trasporti.  12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma dei commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 173 a € 694. Se la violazione è commessa dal conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. In questa ultima ipotesi dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.  13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 26 a € 102.  14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti e limitazioni previsti nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344. 
Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione.  15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12 l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spiri il termine del divieto di circolazione; egli deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione.  ### la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra impartite non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è da due a sei mesi.” Ciò posto si deve osservare che nel caso di specie è circostanza pacifica fra le parti, nonchè documentalmente provata, che in data ### a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro sono stati effettuati a carico del motociclo SYM tg. ### di proprietà dell'odierna ricorrente due accertamenti in ### a ### M.mo per la medesima violazione di cui all'art. 6 c. 4 lett. D c.d.s.. 
Nello specifico alle ore 15.20 del 10.08.2024 è stato effettuato l'accertamento della violazione de qua identificata con il numero P/###T/2024, ed alle ore 15.23 del 10.08.2004 è stato effettuato l'accertamento della violazione de qua identificata con il numero P/###T/2024. 
E' circostanza pacifica fra le parti, inoltre, che sul motociclo sia stato lasciato un unico preavviso, quello relativo all'accertamento della violazione identificata con il numero P/###T/2024, la cui sanzione pecuniaria è stata immediatamente pagata (si veda documentazione prodotta in atti da parte ricorrente, ma anche da parte resistente).   All'esito dell'istruttoria documentale esperita è, dunque, emerso che per una medesima violazione sono stati emessi due accertamenti a distanza di pochi minuti l'uno dall'atro.  ### di due accertamenti a distanza di pochi minuti l'uno dell'altro, risulta, però, illegittima nel caso di specie ai sensi dell'art. 6 comma 14 c.d.s, il quale prevede espressamente che :” . Nei casi di sosta vietata la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da € 41 a € 167 qualora la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore per il quale si protrae la violazione”. 
Per i motivi esposti, considerato che la sanzione pecuniaria di cui all'avviso lasciato sul motociclo relativo all'accertamento identificato con il numero P/###T/2024 è stata immediatamente pagata, e conseguentemente il verbale n. P/###T/2024 è stato illegittimamente emesso, il ricorso deve essere accolto con annullamento del verbale opposto. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunciando: - Accoglie il ricorso.  - Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di giudizio che liquida in € 43,00 per spese esenti ed € 100,00 per compensi oltre rimborso for. 15%, IVA e CPA come per legge. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
di #### D'###


causa n. 332/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Giovanna D'Alessio

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Giudice di Pace di Casoria, Sentenza n. 438/2025 del 18-06-2025

... anteriore sinistra della ### regolarmente ferma in sosta. Alla luce di tale istruttoria, confortata dal riscontro oggettivo delle foto, il sinistro non può che essere ricondotto al comportamento di guida imprudente e negligente del conducente il veicolo di parte convenuta, in particolare violando il principio informatore della circolazione contenuto nell'art. 140 del codice della strada secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo ointralcio per la circolazione, ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata lasicurezza stradale” nonché dell'art. 154 in base al quale i conducenti che intendonoeseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiaredirezione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare adestra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo nonsoggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di potereffettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,tenendo conto della posizione, distanza , direzione di essi”. Alcuna valutazione ex art. 2054 c.c., II comma, può essere svolta né (leggi tutto)...

testo integrale

N.RG 5646 / 2019
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASORIA
SEZIONE UNICA
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , nella causa civile R.G. n. 5646 / 2019 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### ( cf ######) -attorecontro ### (CF ###) ### nata a Napoli il 03 maggio ### -convenutiha pronunciato la seguente ### citazione la parte attrice ha chiesto il risarcimento danni alla sua ### tg ### dalla ### 500 tg ### garantita per la RCA dalla ###ni ### in occasione del sinistro del 03 maggio 2019 in ### alla via ###
In via preliminare va rilevata la proponibilità della domanda, avendo la parte attrice ottemperato all'onere di cui al decreto legislativo n° 209 del 07/09/2005.
La legittimazione delle parti è stata provata attraverso la produzione di idonea documentazione ed a mezzo della prova testimoniale.
Nel merito la domanda è fondata e va, per quanto di ragione, accolta.
La dinamica del sinistro, così come prospettata dall'attrice, ha trovato riscontro nelle risultanze processuali ed in particolare nella prova testimoniale.
Dalla espletata istruttoria emerge che il veicolo di proprietà della convenuta responsabile civile, nell'eseguire una manovra di parcheggio, mal calcolando le distanze tra i veicoli, andava a urtare con la sua parte posteriore la parte anteriore sinistra della ### regolarmente ferma in sosta.
Alla luce di tale istruttoria, confortata dal riscontro oggettivo delle foto, il sinistro non può che essere ricondotto al comportamento di guida imprudente e negligente del conducente il veicolo di parte convenuta, in particolare violando il principio informatore della circolazione contenuto nell'art. 140 del codice della strada secondo cui “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo ointralcio per la circolazione, ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata lasicurezza stradale” nonché dell'art. 154 in base al quale i conducenti che intendonoeseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiaredirezione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare adestra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo nonsoggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono assicurarsi di potereffettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada,tenendo conto della posizione, distanza , direzione di essi”.
Alcuna valutazione ex art. 2054 c.c., II comma, può essere svolta né alcuna corresponsabilità può addebitarsi ai convenuti perché il veicolo dell'attrice era regolarmente in sosta al momento del sinistro.
In ordine al quantum debeatur dall'esame delle foto emergono nella parte anteriore danni al paraurti, allo staffone, alla griglia ed al paraurti da sostituire; alla luce di ciò e tenuto conto dell'anno di immatricolazione e dell'ottimo stato d'uso del veicolo i danni si liquidano nella misura di € 900,00, comprendendo il fermo tecnico, fermamente dissentendo dal preventivo di parte pari ad € 1.485,00, IVA esclusa, in particolare per gli € 900,00 di manodopera tenuto conto della entità dell'impegno per lo stacco-riattacco e per la verniciatura.
Trattandosi di obbligazione di valore sull'importo così determinato occorre da un lato procedere alla rivalutazione dal fatto al deposito della sentenza secondo gli indici
ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, dall'altro riconoscere, nel medesimo periodo, l'ulteriore danno da ritardato pagamento (o lucro cessante), alla stregua dei principi stabiliti nella sentenza n° 1712 del 17.### delle S.U. della Cassazione. Alla luce di ciò questo Giudice ritiene congruo ed equo adottare, come criterio di liquidazione sulla somma progressivamente rivalutata anno per anno, tenuto conto dei tassi medi di impiego del denaro nel periodo considerato e degli interessi legali, il tasso medio nella misura del 075%.
Dal deposito della sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono dovuti gli interessi legali per effetto della trasformazione del debito originariamente di valore in debito di valuta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PER QUESTI MOTIVI
Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando sulla domanda come proposta, così provvede: a) dichiara la parte convenuta responsabile esclusiva del sinistro de quo; b) per l'effetto la condanna, unitamente alla ###ni ### al pagamento a favore della parte attrice della somma di € 900,00, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi nella misura del 0,75% dal fatto al deposito della sentenza ed oltre agli interessi legali dalla sentenza al soddisfo; c) li condanna, in solido tra loro, al pagamento delle competenze di causa che si determinano in complessivi € 650,00, di cui € 150,00 per spese vive, oltre al 15% per spese generali, al CPA ed all'IVA come per legge, con attribuzione al difensore attoreo per dichiarato anticipo fattone.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 5646/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaele Musella

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