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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2758/2025 del 11-11-2025

... in ordine al danno subito. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 Il Giudice del ###ssa ### I. ### n. (leggi tutto)...

testo integrale

TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13298/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1038/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma lorda di ### 2.149,66 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### e di emolumenti finali del rapporto lavorativo. 
Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 700,00 tramite contanti consegnati dal legale rappresentante della società, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### ed emolumenti finali, una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 1.099,66 e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 1.099,66 lordo; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 2.149,66 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando di aver mai ricevuto la somma di € 700,00, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che la società opponente afferma di aver parzialmente pagato il ### di ### attraverso il pagamento di un acconto di € 700 e che l'opposto nega di aver mai ricevuto tale acconto. 
Invero, la società opponente sostiene di aver parzialmente estinto il debito attraverso la dazione di un acconto di € 700,00, affermando che: “### predetto ammonta all'importo di euro 700,00 corrisposto in contanti per anticipazione dal legale rappresentante della società opponente”. 
Tuttavia, si deve ritenere che la società ### non abbia offerto prova ragionevolmente certa del fatto parzialmente estintivo, in quanto la stessa sul punto si è limitata a chiedere prova per testi genericamente capitolata e conseguentemente non ammessa dal Giudice (““Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 700,00 quale anticipazione sull'ultima busta paga”), senza allegare, né indicare il soggetto che avrebbe proceduto al pagamento, né tempi e luoghi dell'asserito pagamento. 
Peraltro, tale capitolo di prova appare anche inammissibile ai sensi dell'art.2722 cod. civ. in quanto nella busta paga di Agosto 2023 rilasciata dalla società datrice di lavoro e allegata alla memoria del creditore opposto è chiaramente indicata la somma da versare al lavoratore. 
Si deve pertanto ritenere che, in mancanza di prova ragionevolmente certa del pagamento dell'acconto, nessun importo di € 700,00 può essere detratto dalla somma spettante al lavoratore per TFR e per emolumenti finali. 
Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR e di emolumenti finali risultanti dalla ultima busta paga (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso quantificata in € 350,00 e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi fogli 2 e 3 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'opposto che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di carpentiere. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a fogli 2 e 3 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 1 agosto 23 non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti delle retribuzioni relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2023 immediatamente precedenti alla cessazione del rapporto di lavoro, oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi: all'uopo si depositano buste paga gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023 regolarmente sottoscritte e quietanzate oltre a quelle di maggio, giugno, luglio e agosto 2023 mai vergate dal ricorrente in quanto mai regolarmente pagate”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non pagate dalla datrice di lavoro, tra le quali la busta paga di Agosto 2023 ove è riportata la somma lorda di € 2.149,66, di cui € 1.218,48 per ### La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### e degli emolumenti finali con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### e di emolumenti finali l'intera somma di € 2.149,66 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 2.149,66 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR e gli emolumenti finali al lavoratore. 
Inoltre, si deve osservare che la somma di € 2.149,66 è riportata nella busta paga di Agosto 2023 allegata alla memoria dell'opposto. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1038/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13298/2023


causa n. 13298/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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Tribunale di Marsala, Sentenza n. 434/2023 del 14-06-2023

... della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa. Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore. 5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della (leggi tutto)...

testo integrale

R.G. n. 2585/2020 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale ordinario di ### civile riunito in camera di consiglio e composto dai ### dott. ### dott. ### dott.ssa ### dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente: SENTENZA nella causa iscritta al n. 2585 del ### degli ### civili contenziosi dell'anno 2020 vertente tra ### nata a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; attrice contro ### nato a #### il ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti; convenuto e con l'intervento del ### interveniente necessario ### dichiarazione giudiziale di paternità naturale. 
Conclusioni delle parti: all'udienza del le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia. 
Motivi della decisione in fatto e in diritto 1) ### delle parti 1.1) Con atto di citazione ritualmente notificato, ### conveniva in giudizio dinanzi a questo ### esponendo che, a seguito della relazione sentimentale intrattenuta con quest'ultimo, dapprima nell'estate del 2019 e successivamente tra gennaio e marzo 2020, in data ### aveva dato alla luce una bambina alla quale aveva dato il nome di ### (cfr. certificato di nascita in atti). 
Chiedeva, pertanto, che venisse accertato il rapporto di filiazione naturale tra il ### e la minore, con l'attribuzione del cognome paterno in aggiunta a quello materno.  ### chiedeva condannarsi il ### a corrispondere un assegno di mantenimento in favore della figlia, oltre il 50% delle spese straordinarie, al versamento di una somma di eguale ammontare a titolo di mantenimento dalla nascita della minore nonché al rimborso delle spese sostenute per il mantenimento della minore.  1.2) ### costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di dichiarazione giudiziale di paternità e chiedeva la regolamentazione del regime di visite alla minore.  1.3) La causa, istruita con il compimento di una consulenza tecnica d'ufficio, veniva rimessa sul ruolo al fine di procedere all'interrogatorio libero delle parti e, all'udienza dell'11.05.2023, veniva rimessa al Collegio per la decisione, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia delle parti.  2) Sull'accertamento della paternità e sulla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno Le domanda proposte sono fondate e vanno accolte. 
Invero, la tesi di parte attrice ha trovato adeguato riscontro nelle risultanze della C.T.U.: all'esito degli esami effettuati sul patrimonio genetico delle parti e della minore ### è risultato che “…la ### di ### P###% risulta essere pari al 99,999999 %, ciò permette di affermare con certezza la relazione di paternità tra il profilo genetico del campione ID 1822061008 ### ed il profilo genetico del campione ID 1822061009 ###. Ne consegue che, in conformità con quanto prescritto dalle raccomandazioni del ### dei ### (Ge.F.I.) e dalla Società Internazionale di ### (I.S.F.G.), il sig. ### è il padre biologico della minore ### Emily” (cfr. relazione di consulenza tecnica del 21.12.2022). 
In ordine alla domanda di aggiunta del cognome paterno a quello materno, nulla avendo dedotto il convenuto, ritiene il Collegio che la scelta di parte attrice rispetti la lettera della norma di cui all'art.  262 c.c. e risponda all'interesse della minore, che, essendo ancora bambina, non ha ancora acquisito una definitiva e formata identità legata al matronimico e non subisce, pertanto, dall'aggiunta del cognome paterno alcun pregiudizio nei suoi rapporti personali e sociali (cfr. Cass. sentenza m.  772/2020).  3) Sull'affidamento della minore ### opportuno il Collegio statuire in via preliminare sull'affidamento della minore, come espressamente contemplato dall'art. 277 A parere del Collegio, non emergono profili ostativi al riconoscimento di un regime di affidamento condiviso della minore, in ossequio al principio del diritto del minore alla bigenitorialità consacrato negli artt. 315 bis e 337 ter c.c., tenuto vieppiù conto che tale regime è stato richiesto dalla stessa parte attrice e che gli addebiti mossi dalla ### nei confronti del ### (concernenti peraltro comportamenti posti in essere nei suoi riguardi e non anche nei confronti della minore) hanno condotto, nell'ambito del procedimento penale instaurato nei confronti di quest'ultimo, ad una pronuncia di assoluzione per insussistenza del fatto. 
Sulla scorta di tali considerazioni, devono rigettarsi le istanze istruttorie articolate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., in quanto generiche, nonché la richiesta di C.T.U.  sulle capacità genitoriali del ### formulata da parte attrice (C.T.U. ritenuta non necessaria anche in considerazione della circostanza che il regime di visita del convenuto sarà necessariamente ispirato al criterio della gradualità degli incontri e che gli stessi avverranno presso i locali dei ### competenti per territorio, come si avrà modo di specificare in seguito). 
Per quanto attiene al collocamento prevalente, appare opportuno disporre che ### venga collocata presso il domicilio materno, poiché la minore ha sempre vissuto con la madre fin dalla nascita e tale soluzione appare la più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena. 
Quanto al regime di visita paterno, tenuto conto della tenera età della minore (tre anni a novembre) e considerata l'assenza di rapporti padre/figlia, appare opportuno che gli incontri tra il ### e la figlia minore ### si svolgano, fino al dicembre 2024, presso i locali dei ### del Comune di ### In particolare, si prevede che il ### avrà facoltà di vedere la figlia ### un pomeriggio a settimana fino al giugno 2024 e due pomeriggi a settimana nei successivi sei mesi presso i locali dei ### del Comune di ### in giorni e orari da concordare con gli stessi servizi, che assisteranno agli incontri, supporteranno i genitori e il minore nel processo di costruzione dei rapporti padre/figlia (sollecitando le parti, ove necessario, ad intraprendere percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità). 
Tale modalità di incontri è finalizzata a garantire alla minore un concreto supporto nella costruzione del rapporto con il padre e ad attribuire a quest'ultimo un sostegno nell'esercizio della responsabilità genitoriale. 
All'esito e, quindi, al compimento del quinto anno di età della minore, in caso di fattiva collaborazione tra i genitori (se del caso supportata, ove reputato necessario dagli operatori dei ### da percorsi di mediazione familiare ovvero da percorsi individuali di sostegno alla genitorialità) e di positiva evoluzione del rapporto padre-figlia, salvo diverso accordo tra le parti e tenuto conto delle esigenze della minore, il ### potrà vedere e tenere con sé la figlia per due pomeriggi alla settimana (in mancanza di accordo il martedì e il giovedì) dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nonché a settimane alternate dal sabato dalle ore 16:00 fino alle ore 20:30 della domenica con pernottamento; durante le festività natalizie il padre potrà tenere con sé la figlia, alternativamente e salvo diverso accordo tra le parti, un anno dalle ore 11:00 del 23 alle ore 20:00 del 27 dicembre e l'altro dalle ore 11:00 del 28 dicembre alle ore 20:00 del successivo 2 gennaio; ad anni alterni, durante il periodo pasquale, il giorno di pasqua e il lunedì dell'angelo; per quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo da stabilirsi di comune accordo tra i coniugi o, in difetto, nei mesi di luglio e di agosto.  4) Sulle domande accessorie ### ha chiesto di porre un assegno a carico del ### a titolo di contributo al mantenimento della figlia ### e ha agito in regresso al fine di ottenere il rimborso della quota di mantenimento e delle spese straordinarie sostenute in luogo del padre naturale dalla nascita di ### Ebbene, in ordine a tali domande, condivide questo Collegio l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale “la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c. La relativa obbligazione si collega allo status genitoriale e assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato (secondo i criteri di ripartizione di cui al citato articolo 148 c.c.), ha diritto di regresso per la corrispondente quota, sulla scorta delle regole dettate dall'art. 1229 c.c. nei rapporti fra condebitori solidali” (cfr.  civ. sez. I, sentenza n. 4223 del 17.2.2021). 
Con riferimento all'obbligo di mantenimento della minore deve, quindi, trovare applicazione l'art.  316 bis c.c. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire e educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma esteso all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando l'età dei figli lo richieda - di una stabile organizzazione domestica idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, mentre il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto di cui all'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche della capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica anche una valorizzazione delle accertate potenzialità reddituali (Cass. 25531/2016). 
Tale quadro normativo non appare mutato a seguito della nuova formulazione dell'art. 337 ter c.c. il quale prevede che ciascun genitore sia tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e la possibilità di stabilire, a tale fine, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando i parametri espressamente indicati dalla nuova norma. 
Una valutazione sinottica dei criteri indicati dalla normativa induce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche dei genitori al fine di quantificare le proporzioni dell'apporto che ciascun genitore può fornire per il soddisfacimento delle esigenze del minore. 
Nel caso di specie, la valutazione inerente alla complessiva situazione economico-reddituale delle parti può essere compiuta unicamente sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla ### e dal ### in sede di interrogatorio libero, atteso che né l'una né l'altro hanno depositato le dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni, come richiesto dal ### il solo ### ha depositato ### relativa all'anno 2019 - attestazione che, basandosi su cd. autocertificazioni dell'interessato, non può avere valore probatorio diverso da queste ultime, notoriamente prive di tale valore in giudizio. 
Ebbene, parte attrice ha dichiarato di essere disoccupata, di percepire il reddito di cittadinanza, per un importo mensile pari ad € 600,00, e di ricevere l'aiuto economico della famiglia di origine.  ### ha, invece, affermato di svolgere la mansione di cameriere presso un bar sito in ### del ### e di percepire uno stipendio pari all'importo mensile di € 750,00; ha, altresì, riferito di dover far fronte al pagamento di un canone di locazione per un importo mensile di € 280,00, canone destinato ad aumentare in ragione dell'imminente trasferimento presso altra abitazione, e di avere avuto due figli dalla ex moglie. 
In difetto di produzioni di parte attrice sulla consistenza economico-reddituale del ### e valutando comparativamente la situazione economica delle parti, così come dalle medesime prospettata, appare congruo fissare un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo i noti indici ### dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, da porre a carico di ### e da versare a ### entro il 5 di ogni mese. 
Il resistente deve essere altresì onerato dell'obbligo di contribuzione alle spese straordinarie, come indicate nel ### adottato presso questo ### nella misura del 50%. 
Deve, per converso, essere rigettata la domanda di regresso spiegata da parte attrice nei confronti del ### Invero, la domanda volta al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento della minore non può essere accolta tenuto conto che la decorrenza dell'assegno di mantenimento, posto a carico del ### con la presente sentenza, risale alla data della domanda giudiziale, ossia al 18.12.2020 e, dunque, al mese successivo a quello della nascita della minore (9.11.2020) - così essendo il convenuto già tenuto alla corresponsione del contributo per il mantenimento della figlia sin dalla nascita. 
Parimenti non meritevole di accoglimento è la domanda di rimborso della quota di spese straordinarie sostenute per la minore ### le spese per le visite ginecologiche private effettuate durante il periodo della gravidanza avrebbero dovuto essere infatti concordate, mentre sono spese ordinarie quelle relative all'abbigliamento della minore e agli accessori occorrenti per la stessa. 
Infine, non sono stati forniti da parte attrice elementi tali da potere ritenere che le spese per l'acquisto di farmaci, così come documentate, siano state sostenute nell'interesse della minore.  5) In considerazione dell'esito complessivo della causa, del rigetto della domanda di rimborso formulata da parte attrice e del complessivo contegno processuale di parte convenuta, si reputa equo compensare le spese di lite tra le parti, incluse quelle della espletata C.T.U.  P. Q. M.  ### come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando; - dichiara che ### nato a #### il ###, è padre naturale di ### nata a #### il ###; - dispone che l'### dello ### del Comune di ### provveda alla rettifica dell'atto di nascita della minore ### nata a #### il ###, trascritto al n. 513, parte I, serie A, con l'annotazione della paternità e con l'aggiunta del cognome paterno ### al cognome materno ### in modo da chiamarsi “### Marino”; - manda alla ### di trasmettere copia della presente sentenza, se passata in giudicato, all'### di ### del Comune di ### per le necessarie annotazioni nell'atto di nascita della minore; - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso il domicilio materno e diritto di visita del padre, secondo le modalità indicate in parte motiva; - pone a carico di ### l'obbligo di corrispondere in favore di ### a titolo di contributo per il mantenimento della figlia minore, l'importo mensile di € 200,00, soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ### da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre al 50% dele spese straordinarie; - rigetta la domanda di rimborso della quota del mantenimento e delle spese straordinarie spiegata da parte attrice; - compensa le spese di lite, incluse quelle della espletata ### liquidate come da separato decreto, tra le parti. 
Così deciso nella camera di consiglio del ### di ### in data #### rel. ed est. ### n. 2585/2020

causa n. 2585/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Barcellona Mariaserena, Michele Ruvolo

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Giudice di Pace di Cagliari, Sentenza n. 1147/2025 del 30-10-2025

... oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. Pertanto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma liquidata (Cass. 23875/2025), dell'attività espletata, della semplicità della causa (Cass. n. 17014/14), oltre che dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche [valori minimo-medi - fino a € 5.200,00, procedimento che non ha comportato alcuna istruttoria orale né il deposito di memorie supplettive (Cass. n. 19049/2025)]. P.Q.### giudice di (leggi tutto)...

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N. RG 5497 / 2024 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI Il Giudice di ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente: ### causa iscritta al n. 5497 del ### degli ### per l'anno 2024, promossa da: AVV. ###, (cod. fisc.: ###) nato a #### il ###, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato per la presente procedura in #### nella via ### n. 16, presso il proprio ### professionale; RICORRENTE contro ### nato a #### il ### (cod. fisc.: ###) con domicilio dichiarato in ####, ###, via ### n. 311/6; RESISTENTE - ### causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: - Parte ricorrente: ### l'###mo Giudice di ### adito, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: 1. accertare l'avvenuto svolgimento della dedotta prestazione professionale nei confronti del signor ### nato a ### il ### e residente ###/6; 2.  per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento della somma di € 850,00 (secondo ### tra Tribunale e Ordine degli avvocati del 2024) oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali (valore che si dichiara ai fini del contributo unificato) o quella ritenuta di giustizia dal signor giudice; 3. con vittoria di spese e competenze di lite.  ### ricorso ex art. 316 e ss. cpc, l'avv. ### conveniva in giudizio il signor ### per sentire accogliere le conclusioni come riportate in epigrafe.
Assumeva di aver svolto nell'interesse del resistente la propria attività professionale, quale difensore d'ufficio, nel procedimento penale iscritto al n. 9706/2019 R.G.N.R. - 3779/2022 R.G. Trib., nanti il Tribunale di Cagliari e di aver maturato, a compimento della stessa, un credito complessivo di euro € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. 
Precisava che non sortiva alcun effetto l'inviata formale diffida a adempiere.  - La parte resistente rimaneva contumace.  - La causa istruita con produzioni documentali, veniva tenuta in decisione all'udienza del 02.07.2025.  ### domanda è fondata e deve essere accolta. 
La prestazione professionale appare provata, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2697 cc, attraverso la documentazione versata in atti che attesta la qualità di difensore d'ufficio dell'avvocato odierno ricorrente nei confronti della parte resistente, con il compimento dell'assistenza difensiva nell'ambito del procedimento penale distinto al n. 9706/2019 R.G.N.R. - 3779/2022 R.G. Trib., nanti il Tribunale di ### quadro probatorio veniva poi rafforzato dal contegno processuale tenuto dalla parte resistente che non ottemperava al pagamento del dovuto nonostante l'inviata diffida, oltre a rimanere contumace nel presente giudizio, contribuendo a introdurre nello stesso ulteriori elementi, ex artt.  116 cpc, per la decisione. 
Avuto riguardo, dunque, all'attività svolta dall'avvocato ricorrente, tenuto conto di quanto risulta dagli atti in ordine all'attività compiuta e alla durata del mandato, oltre che dei parametri di cui al D.M.  55/14 e succ mod., i compensi spettanti ad esso possono essere riconosciuti, così come richiesto, in € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo. 
Pertanto, la parte resistente deve essere condannata al pagamento nei confronti della parte ricorrente della somma € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo.  - Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della somma liquidata (Cass. 23875/2025), dell'attività espletata, della semplicità della causa (Cass. n. 17014/14), oltre che dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche [valori minimo-medi - fino a € 5.200,00, procedimento che non ha comportato alcuna istruttoria orale né il deposito di memorie supplettive (Cass. n. 19049/2025)]. 
P.Q.### giudice di pace, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo: - accoglie il ricorso e per l'effetto, - condanna la parte resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma complessiva di € 850,00, oltre accessori di legge, € 18,56 per spese esenti e interessi legali dal dovuto al saldo.  - condanna la parte resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, in favore della parte ricorrente, che si liquidano in € 200,00 per competenze professionali, oltre spese generali e accessori di legge in quanto dovuti. 
Cagliari, 30.10.2025 

Il giudice
di pace - P.


causa n. 5497/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Paola Baragliu

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Tribunale di Lecce, Sentenza n. 2757/2025 del 11-11-2025

... in ordine al danno subito. Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1000/2023 opposto. Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge. ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 Il Giudice del ###ssa ### I. ### n. (leggi tutto)...

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TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N.13117/2023 R.G. 
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa ### I. Gustapane, in funzione di Giudice del ### ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente ### nella causa discussa all'udienza del 22/10/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilitopromossa da: ### corrente in ### in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'##### rappresentato e difeso dall'#### a ### E ### Con ricorso presentato in data #### ha proposto opposizione al ### N.1000/2023 emesso dal Giudice del ### di ### in data ###, decreto notificato il ### e con il quale è stato ingiunto a ### S.R.L. in persona del legale rappresentante pro tempore, il pagamento della somma di ### 1.335,20 in favore di ### rappresentato e difeso dall'### a titolo di ### di ### Parte ricorrente, a sostegno della opposizione, contesta la richiesta avanzata da controparte eccependo parziale pagamento, per aver corrisposto al lavoratore € 300,00 tramite bonifico, afferma che il lavoratore si è dimesso senza preavviso e che la ### è creditrice dell'importo a titolo di indennità sostitutiva per mancato preavviso di dimissioni pari a € 350,00, somma per la quale spiega domanda riconvenzionale, sostiene inoltre che la somma ancora dovuta per ### di ### una volta dedotti l'acconto e la indennità sostitutiva del preavviso, sia pari € 685,20 e chiede: “””””””””””””””””””””””””””””” 1) Accertare e dichiarare in via riconvenzionale che l'opponente ha diritto al riconoscimento dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso di dimissioni corrispondente alla retribuzione di 15 giorni e dunque ad ### 350,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia; 2) Accertare e dichiarare che sono stati corrisposti gli acconti di cui in narrativa per cui gli stessi vanno detratti dal computo finale di ### 3) ### il DI opposto per le ragioni di cui in narrativa, ed all'esito dell'accertamento richiesto in via riconvenzionale, rideterminare il dovuto in ragione della detrazione delle somme versate a titolo di acconto, e della imputazione dell'indennità sostitutiva di mancato preavviso, così per un totale finale di euro 685,20 netto; 4) ### il DI opposto anche con riferimento alle spese della fase monitoria, previo accertamento della non debenza delle stesse, se non altro in ragione della rideterminazione delle differenze non dovute; 5) Vinte in ogni caso le spese e le competenze del presente giudizio di opposizione .  “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” Si è costituito in giudizio ### con memoria nella quale contesta la opposizione e ne chiede il rigetto, con conferma del decreto opposto, con condanna dell'opponente a corrispondere la somma di € 1.335,20 e al risarcimento da lite temeraria ex art.96 c.p.c. e con vittoria di spese, negando che la somma di € 300,00 sia stata versata a titolo di acconto sul ### di ### rappresentando e documentando che il bonifico di € 300,00 disposto dalla datrice di lavoro reca la causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”, sostenendo di aver rassegnato le dimissioni per giusta causa in data ### perché la società datrice di lavoro pagava con notevole ritardo le retribuzioni, nonché rilevando che nel caso di dimissioni per giusta causa la indennità di mancato preavviso spetta al lavoratore e non al datore di lavoro. 
Tali essendo le avverse prospettazioni e rilevato che con ordinanza del 17/3/2025 è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto opposto, il ricorso è infondato e va respinto per i motivi di seguito esposti. 
Va infatti rilevato che dagli allegati alla opposizione emerge che la società opponente in data ###, alle ore 17.41,43, ha eseguito in favore di ### un bonifico istantaneo di € 300,00, ma dalla distinta di bonifico non emerge alcuna causale. 
Invero, l'opponente, sul punto si è limitato a chiedere prova per testi con il seguente capitolo “Se vero che l'opposto ha percepito l'acconto di ### 300,00 quale anticipazione di TFR ”. 
Tuttavia, si deve rilevare che dalla documentazione allegata alla memoria dell'opposto risulta che il bonifico eseguito in data ### alla predetta ora dalla società opponente reca la seguente causale “anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Si deve pertanto ritenere che sia stato debitamente documentato dall'opposto che la somma oggetto del bonifico non è stata erogata a titolo di acconto del ### di ### (con conseguente irrilevanza della prova testimoniale chiesta da parte opponente). 
Ne consegue che l'importo di € 300,00 erogato con il bonifico del 4/7/2023 non deve essere dedotto dalla somma spettante al lavoratore per ### Parte opponente, inoltre, sostiene di aver diritto a compensare parzialmente la somma ancora dovuta a titolo di TFR (che quindi ammette di non aver integralmente pagato) con la indennità di mancato preavviso, quantificata in € 350,00, e a tal fine spiega domanda riconvenzionale per ottenere la rideterminazione dell'importo dovuto (vedasi foglio 2 dell'atto di opposizione).  ### sostiene dal canto suo di non dover pagare la indennità di mancato preavviso per essersi egli dimesso per giusta causa. 
Sotto questo aspetto, deve osservarsi che l'art.2118 cod. civ. prevede che “### dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. 
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. 
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro”. 
Inoltre, l'art.2119 cod. civ. recita: “### dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità indicata nel secondo comma dell'articolo precedente”. 
Sulla spettanza della indennità di mancato preavviso in caso di dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.5146 del 23/5/1998 ha affermato che: “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso; la giusta causa di recesso non è da escludersi quando il lavoratore, rassegnando le dimissioni, ne abbia però posticipato l'effetto, così dimostrando la "possibilità" di prosecuzione del rapporto, ove ciò avvenga per rispetto dei principi di correttezza e buona fede nelle obbligazioni contrattuali, in considerazione della particolare posizione rivestita dal lavoratore nell'organizzazione aziendale e perciò dalle negative conseguenze di una immediata cessazione delle sue prestazioni.  (Fattispecie relativa a medico responsabile del raggruppamento chirurgico di una ### di ### che, nella lettera di dimissioni per giusta causa, aveva precisato che le stesse avrebbero avuto effetto in un momento successivo). 
Ancora, la Corte di Cassazione con sentenza n.9116 del 6/5/2015 ha precisato che: “Nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, il recesso senza preavviso di ciascun contraente forma oggetto di un diritto potestativo, il cui legittimo esercizio è esclusivamente condizionato all'esistenza di una giusta causa, senza che rilevino i motivi alla base della decisione di recedere dal contratto, non sindacabili dal giudice ai fini della decisione sulla indennità sostitutiva del preavviso, salvo che gli stessi non siano illeciti od esprimano lo sviamento della causa contrattuale allo scopo di eludere l'applicazione di una norma imperativa, e sempreché non sia configurabile una simulazione dell'atto”.  ### la Corte di Cassazione con sentenza n.8419 dell'1/8/1995 ha chiarito che: “Le dimissioni per giusta causa (che, ai sensi degli artt. 2118, secondo comma, e 2119, comma primo, cod. civ., comportano il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso) non possono essere considerate alla stregua di un licenziamento, ai fini dell'applicabilità - ai danni del datore di lavoro - delle conseguenze sanzionatorie contrattualmente previste per il licenziamento illegittimo od ingiustificato; restando altresì escluso che, nella stessa ipotesi, l'indennità contrattualmente prevista per il licenziamento anzidetto possa essere conseguita a titolo di risarcimento per illecito extracontrattuale.” Si deve poi osservare che in ordine alla prova della giusta causa delle dimissioni la Corte di Cassazione con sentenza n.4870 del 3/6/1987 ha affermato che: “Nel caso di dimissioni del lavoratore, il diritto di questo all'indennità sostitutiva del preavviso presuppone che le dimissioni siano state determinate da una giusta causa, la cui esistenza, come fatto costitutivo del diritto all'indennità, deve essere provata dal lavoratore stesso”. 
Orbene, nella presente fattispecie è documentato dal ### di recesso presentato al ### per l'### e allegato alla memoria di costituzione dell'### che ### è stato assunto dalla società #### S.R.L. in data ### con contratto a tempo indeterminato. 
Anche a foglio 2 del ricorso in opposizione la società ### conferma di aver assunto il lavoratore in data ###, specificando che il medesimo è stato assunto con le mansioni di idraulico. 
Pertanto, ai sensi dell'art.2119 cod. civ,. essendo il contratto a tempo indeterminato, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto senza alcun preavviso “qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, ma nel caso in cui sia il lavoratore a recedere, questo ha anche diritto alla indennità sostitutiva del preavviso qualora si dimetta per “giusta causa”. 
Nel caso in esame parte opponente sostiene, a foglio 2 del ricorso in opposizione, che “Il rapporto si è risolto per dimissioni volontarie del lavoratore che di fatto dal 7 giugno non si è più presentato sul posto di lavoro senza alcuna comunicazione di preavviso e senza che sia avvenuta la conciliazione in ordine all'indennità sostitutiva di mancato preavviso ed al ritiro della busta paga pur se più volte invitato in tal senso” e quantifica in € 350,00 la somma che l'opposto dovrebbe versare a titolo di indennità di mancato preavviso. 
Parte opposta, invece, afferma di non dovere nulla a titolo di indennità sostitutiva del preavviso e di essere egli titolare di un diritto a percepire tale indennità (della quale tuttavia non chiede il pagamento in questa sede ###quanto sostiene di essersi dimesso per giusta causa per il seguente motivo “avendo ricevuto solo parzialmente e con enorme ritardo (deprecabile prassi del datore di lavoro), i pagamenti di tutte le retribuzioni per l'anno 2023 (eccezion fatta per il mese di gennaio), oltre che per aver omesso, il datore di lavoro, il versamento dei contributi”, come già rappresentato nel ricorso per ingiunzione (vedasi foglio 4 della memoria dell'opposto). 
Alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata incombe sul lavoratore l'onere di provare la giusta causa delle dimissioni. 
Sotto questo profilo, si osserva che nella presente fattispecie il lavoratore ha allegato alla propria memoria di costituzione le buste paga che afferma non completamente pagate dalla datrice di lavoro. 
La società ### dal canto suo non ha contestato di aver pagato in ritardo le retribuzioni. 
Inoltre, parte opposta, come già innanzi evidenziato, ha allegato alla propria memoria il bonifico eseguito in data ### a dalla società opponente recante la seguente causale ““anticipo acconto stipendio maggio 2023 per conto di behouse eco costruzioni s.r.l.”. 
Dalla causale del bonifico emerge dunque che in data successiva alle dimissioni - rassegnate il ###, con decorrenza dal 7/6/2023, come risulta dal ### di recesso sopra citato - la società ### non aveva ancora corrisposto al dipendente la retribuzione di Maggio 2023 e che con il bonifico del 4/7/2023 la società datrice di lavoro ha versato soltanto un acconto sulla predetta retribuzione di Maggio. 
Pertanto, si deve ritenere che il lavoratore abbia offerto prova ragionevolmente certa dei ritardi della datrice di lavoro nell'adempimento dell'obbligo retributivo e che sussista la giusta causa delle dimissioni, poiché, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata “Il reiterato mancato pagamento di voci retributive legittima il lavoratore al recesso per giusta causa esonerandolo dall'obbligo di preavviso” (Cassazione, sentenza n.5146 del 23/5/1998, già sopra richiamata). 
Il convincimento che la azienda datrice di lavoro non abbia puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi è poi corroborato dalla circostanza che il lavoratore abbia dovuto chiedere il pagamento del ### di ### con ricorso per ingiunzione. 
Si deve conseguentemente ritenere che, una volta acclarata la sussistenza della giusta causa di dimissioni, la società datrice di lavoro non abbia diritto alla indennità di mancato preavviso. 
Si deve dunque ritenere che il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di ### di ### l'intera somma di € 1.335,20 indicata nel ### opposto. 
Ed infatti tale somme non appare contestata nel suo complessivo ammontare dalla parte opponente, in quanto nell'atto di opposizione si chiede soltanto di detrarre dalla somma di € 1.335,20 il dedotto acconto e la pretesa indennità di mancato preavviso, ammettendosi implicitamente di non aver corrisposto il TFR al lavoratore. 
Inoltre, secondo quanto si legge nel ricorso per ingiunzione allegato all'atto di opposizione, la somma di € 1.355,20 è riportata nella ### 2023 relativa ai redditi dell'anno 2022 allegata al predetto ricorso per ingiunzione. 
Alla luce di quanto esposto, la presente opposizione è da ritenersi infondata e, disattesa ogni altra eccezione, va pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. 
Va infine respinta la domanda avanzata dall'opposto per ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno da lite temeraria, stante la genericità delle allegazioni in ordine al danno subito. 
Le spese seguono la soccombenza e, avuto riguardo alla attività difensiva svolta, vanno liquidate come in dispositivo.  P.Q.M.  Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il ### n.1000/2023 opposto. 
Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.030,00, oltre imborso spese generali, IVA e CPA come per legge.  ### 22 Ottobre - 11 Novembre 2025 

Il Giudice
del ###ssa ### I. ### n. 13117/2023


causa n. 13117/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Gustapane Maria Immacolata

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Giudice di Pace di Roma, Sentenza n. 7769/2025 del 14-07-2025

... n. ####01, di cui al ricorso. Spese a carico della soccombente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei minimi stabiliti nelletabelle ministeriali essendo stato il giudizio definito su base documentale. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando : -accoglie la domanda e per l'effetto, -dichiara inefficace il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 097 ###40 2000 del 16.09.2022 not il16.08.2024, limitatamente alla cartella esattoriale n. ####01, ed il credito ad essa sottesoinesistente; -condanna la resistente alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.045,00 oltre ilc.u., IVA, CPA e spese generali, da distrarsi , ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario. Così deciso in ### il ### Il Giudice di (leggi tutto)...

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N.RG 61378 / 2024
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA 1^ SEZIONE CIVILE
SENTENZA
Il Giudice di ### di ### Dott.   ### , all'udienza del giorno 25.05.2025 nella causa civile R.G. n. 61378 / 2024 vertente tra ### (CF ###) - Avv. ### -RICORRENTEcontro ### (CF ###) (rappresentato e difeso dall'avvocato S. Marchese) -RESISTENTEha pronunciato la seguente ###: opposizione ex art. 615 c.p.c avverso preavviso iscrizione ipotecaria 097 ###402000 del 16.09.2022 not il ###, limitatamente alla cartella esattoriale n. ####01,avente a base verbali di accertamento per violazione del ###
Conclusione come da ordinanza del 25.5.2025 con cui la causa è stata trattenuta in decisione.
Si omette di esporre lo svolgimento del processo atteso che ex art. 132 c.p.c. come novellato dalla legge69/09, la sentenza deve contenere unicamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delladecisione.
Con ricorso ex 316 e art 281 undecies c.p.c. l'istante ha proposto domanda di annullamento/inefficacia delpreavviso opposto, per inesistenza dei titoli sottesi alla cartella in oggetto, essendo stati i verbali opposti edannullati con sentenze passate in giudicato, oltre a non aver ricevuto la notifica della cartella.
Si è costituita l'### contestando la domand a, eccependo in via preliminare la carenza di giurisdizione edil proprio difetto di legittimazione passiva.
Ad istruttoria espletata, all'udienza del 25.05.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta indecisione.
Preliminarmente la giurisdizione è del giudice adito trattandosi di violazioni al ### inoltre la competenza èdel giudice adito, limitatamente alle cartelle aventi ad oggetto violazioni al ### sia per valore che permateria essendo stata eccepita la inesistenza del credito. Infine la domanda è stata correttamente instauratacon ricorso ai sensi della legge ### e con l'azione della opposizione all'esecuzione e non agli attiesecutivi, in quanto contesta l'esistenza dei titoli posti alla base del preavviso opposto.
Sulla eccezione preliminare di carenza di legittimazione passiva, l'Agente della ### è legittimatopassivamente nel presente giudizio alla luce di quanto disposto dalle note recenti sentenze della Corte dilegittimità (### sent. n. 16412 del 25.7.2007, Cass. ord. n. 29798 del 18.11.2019, Cass. ord. n. 23627 del28.9.2018 e Cass. ###. Civ., sent. n. 5532 del 29.2.2008) e, in ogni caso, non vi sono termini e/odecadenze per promuovere la presente azione ai sensi dell'art. 615, cpc e, alla presente fattispecie, si applicail disposto di cui all'art. 27, cpc.
Nel merito, avverso i verbali presupposti alla cartella di cui all'oggetto, erano stati proposti dal coobbligatoin solido, nonché compagno della ricorrente, #### due rituali ricorsi al ### di ### detti giudizi sono stati definiti con sentenze nn. 18471/17 del 5.7.2017 e ###/18 del10.10.2018, entrambe di accoglimento, che hanno integralmente annullato i relativi verbali di accertamento,sulle quali la resistente nulla osserva.
Anche la mancata notifica della cartella esattoriale costituisce una contestazione del diritto a procedere adesecuzione forzata, così come ritenuto dalla conforme giurisprudenza in materia (in tal senso, v. Cass. II^,sent. n. 26173/09). ### non ha provato la regolare notifica della cartella in oggetto per cui anche per questa ragione, lacomunicazione preventiva notificata deve ritenersi illegittima e, pertanto, va annullata.
Va dunque dichiarata la inefficacia del preavviso opposto, limitatamente alla ### esattoriale n. ####01, di cui al ricorso.
Spese a carico della soccombente e liquidate come da dispositivo, in applicazione dei minimi stabiliti nelletabelle ministeriali essendo stato il giudizio definito su base documentale. P.Q.M. Il Giudice di ### di ### definitivamente pronunziando : -accoglie la domanda e per l'effetto, -dichiara inefficace il preavviso di iscrizione ipotecaria n. 097 ###40 2000 del 16.09.2022 not il16.08.2024, limitatamente alla cartella esattoriale n. ####01, ed il credito ad essa sottesoinesistente; -condanna la resistente alle spese di giudizio che vengono liquidate in complessivi euro 1.045,00 oltre ilc.u., IVA, CPA e spese generali, da distrarsi , ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in ### il ### Il Giudice di ###

causa n. 61378/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Rossana Sarro

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