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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 831/2025 del 12-09-2025

... spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. La sig.ra ### quale genitore collocatario prevalente, percepirà l'assegno unico quale voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento. 16) Le spese straordinarie extra assegno relative al figlio individuate secondo i ### in vigore nel ### di Corte d'Appello sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### cure mediche urgenti e non dilazionabili. - spese (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO SEZIONE VOLONTARIA PRIMA CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. ###.ssa ###ssa ### relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 e 337-bis c.c. iscritto al n. r.g. 3213/2025 congiuntamente promosso da: ### (C.F. ###), con l'Avv. ### G., presso il cui studio ha eletto domicilio, e ### (C.F. ###), con l'Avv. ### e l'Avv.  #### presso il cui studio ha eletto domicilio, con l'intervento necessario del ###. 
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto).  ###'udienza del 09.09.2025, tenutasi ex art. 127-ter c.p.c., le parti chiedevano congiuntamente all'intestato Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra le stesse e il figlio, come da accordi allegati al ricorso introduttivo e sotto integralmente riportati.  RAGIONI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO Il Tribunale: letto il ricorso depositato congiuntamente in data ### dai Sigg.ri ### e ### diretto a conseguire la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento di ### nato a ### il ### dal loro rapporto sentimentale; rilevato che le parti sono addivenute al seguente accordo: “1) il figlio minore ### è affidato ai genitori in via condivisa, con collocamento prevalente presso la madre ### nella dimora della famiglia di origine, sita in ### via ### 10 nella quale verrà trasferita la residenza di entrambi.  2) La casa familiare sita in ### via ### n. 7, intestata nella misura del 50% ciascuno, è assegnata al sig. ### presso la quale terrà il figlio ### nei giorni stabiliti. 
Il sig. ### con decorrenza dal mese in cui la sig.ra ### si trasferirà ad ### con il figlio, si farà carico di tutte le spese condominiali ordinarie e di manutenzione dell'immobile in Saronno via ### n.7 in buono stato e uso e provvederà a intestarsi e corrispondere le utenze. Le spese condominiali straordinarie continueranno ad essere sostenute dalle parti secondo le rispettive quote di proprietà al 50% sino all'eventuale cessione della quota di proprietà di ciascuno all'altro o di vendita della casa familiare.  3) Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di carattere ordinario afferenti al minore quando l'avrà con sé, dovendo invece concordare le decisioni di maggior rilievo, in particolare quelle afferenti all'educazione /istruzione e alla salute; permanendo in ogni caso l'onere in capo a ciascun genitore di tenersi reciprocamente informati in ordine a tutte le questioni - esigenze comprese - riguardanti il figlio e contattare immediatamente l'altro genitore nei casi di emergenza, soprattutto in caso di problematiche sanitarie, scolastiche e comportamentali.  4) Ciascun genitore darà pronta e immediata comunicazione all'altro di ogni variazione degli indirizzi presso cui verranno stabilite le residenze e l'abituale dimora, nonché i relativi recapiti telefonici, impegnandosi reciprocamente a mantenere i rispettivi cellulari attivi nei tempi di rispettiva permanenza di ### presso di sé.  5) Ciascun genitore favorirà la relazione con l'altro genitore, nonché con parenti e affini, impegnandosi a non assumere mai atteggiamenti o proferire parole squalificanti l'altro genitore, né controllare o interferire nelle comunicazioni con il figlio.  6) Ciascun genitore si farà carico e parte diligente per avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza del figlio, firmando la documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso al registro elettronico e ai documenti medici e scolastici; il consenso informato per le prestazioni sanitarie verrà sottoscritto da entrambi i genitori; ciascun genitore dovrà mantenere un comportamento collaborativo verso l'altro, avendo cura di trasmettere all'altro genitore copia referti medici ad esito di visite specialistiche alle quali abbia accompagnato il figlio, documentazione e segnalazioni degli organi scolastici, qualora non risultassero accessibili e/o trasmessi ad entrambi i genitori. Ciascun genitore avrà esercizio indipendente della responsabilità genitoriale e potrà liberamente conferire con gli insegnanti e con gli operatori sociosanitari che si occuperanno di ### dandone all'esito informativa all'altro genitore. Entrambi i genitori dovranno risultare nell'elenco dei contatti di emergenza, nella chat scolastica e in ogni elenco elettronico riguardante ### 7) ### frequenterà la scuola per l'infanzia presso l'istituto di ### fino al termine del corrente anno scolastico. Poi frequenterà dal 1° settembre 2025 la “### paritaria nostra ### sita in ### 27, ### fruendo del servizio mensa e permanendovi secondo quanto previsto dalla didattica.  8) ### avrà diritto a partecipare ad almeno un'attività extra scolastica, previamente concordata nel rispetto delle attitudini del figlio, a spese condivise tra i genitori nella misura del 50% e ad esservi accompagnato e ripreso dal genitore collocatario che se ne farà carico. Entrambi i genitori possono iscrivere il figlio ad altre attività facendosi carico dell'onere economico e della gestione.  9) Il sig. ### avrà diritto di tenere con sé ### a fine settimana alterni, dal venerdì sera, al termine del lavoro e, considerati i tempi di percorrenza ### sino alla domenica sera dopo cena. 
In ragione della distanza ### i ricorrenti agevoleranno gli incontri padre/figlio adottando le soluzioni concordate migliori in ragione anche degli impegni lavorativi propri e delle esigenze scolastiche di ### valutando anche in via alternativa di incontrarsi a metà strada o trovando soluzioni di alloggio temporaneo a spese condivise e comunque un fine settimana, ogni due week end di spettanza paterna, la sig.ra ### porterà il figlio a ### presso l'abitazione paterna e il padre lo riaccompagnerà la domenica sera dopo cena, sino a ### dove la madre o un suo delegato preleverà il bambino. 
Il sig. ### avrà diritto in ogni caso, previo avviso, di visitare il figlio quando lo vorrà e di tenere con sé il figlio per periodi più lunghi presso la propria abitazione o in luoghi di vacanza, in accordo tra le parti, compatibilmente con i propri impegni lavorativi e le esigenze scolastiche del minore. 
Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. 
Ogni genitore dovrà garantire che il figlio, negli spostamenti, abbia con sé tutto il necessario (abbigliamento, effetti personali, materiale scolastico).  10) I genitori per i periodi di vacanze scolastiche divideranno il tempo da trascorrere con il minore equamente e in via alternata come segue: - vacanze natalizie: ad anni alterni, i genitori trascorreranno con ### il periodo dalla mattina del 24/12 alla sera del 30/12 e dalla mattina del 31/12 alla sera del 6/1, alternandosi nel prelievo e accompagnamento del figlio.  - vacanze scolastiche estive: salvo diverso accordo, due settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, da concordarsi, quanto al periodo, entro il 31 maggio, se possibile, e in ogni caso entro il 30 giugno di ogni anno. Qualora entrambi i genitori potessero usufruire delle ferie solamente durante il mese di agosto, gli stessi alterneranno negli anni il periodo dall'1.8 al 15.8 e dal 16.08 al 31.08. Il padre avrà la facoltà di trascorrere una ulteriore settimana di vacanza con il figlio durante i mesi o di giugno o di luglio. Ciascuno dei genitori è autorizzato a portare il figlio in vacanza lontano dal luogo di residenza abituale fornendo comunicazione dell'itinerario di viaggio, destinazione e recapiti; durante il periodo estivo, fatta esclusione per le settimane di vacanza, i genitori si accorderanno per iscrivere ### a un centro estivo o concorderanno annualmente come gestire il tempo dall'ultimo giorno di scuola fino all'inizio delle vacanze; - per ogni altra festività (#### e per i ponti infrasettimanali), compreso il compleanno, dovrà essere rispettato il criterio dell'alternanza, suddividendosi, pertanto, i genitori i relativi periodi; quanto al compleanno varrà il principio dell'alternanza annuale salva la possibilità di trascorrerlo insieme; ciascuno dei genitori avrà diritto di trascorrere il giorno del proprio compleanno con il figlio; - in ogni caso, entrambi i genitori hanno diritto di conoscere il luogo ove ### trascorrerà la villeggiatura o i week end, nonché di avere un recapito telefonico ove poterlo contattare.  - sono sempre fatti salvi i migliori accordi che i genitori dovessero raggiungere tra loro nell'interesse esclusivo del figlio e al fine di contemperare le esigenze lavorative di entrambi.  - entrambi i genitori avranno il diritto di partecipare alle recite scolastiche, alle feste scolastiche, agli eventi sportivi, saggi e gare e ad ogni evento che veda protagonista ### quali ### e #### avrà il diritto di partecipare alle cerimonie di famiglia di entrambi i rami parentali.  11) Qualora uno dei genitori, per esigenze lavorative, dovesse trascorrere una o più notti fuori casa o avesse impegni lavorativi o personali imprevisti, dovrà interpellare l'altro genitore al fine di richiederne la disponibilità a tenere ### In caso di impossibilità, il genitore che ha manifestato l'esigenza, potrà rivolgersi a una baby-sitter, di cui provvederà a sostenere il costo o di avvalersi dell'ausilio dei nonni.  12) A ciascun genitore dovrà essere garantita la possibilità di comunicare telefonicamente con il figlio anche attraverso videochiamata, almeno una volta al giorno. Anche ai nonni sarà garantita la possibilità di salutare ### telefonicamente o mediante videochiamata, almeno una volta alla settimana.  13) Ciascun genitore in ragione dell'età e delle esigenze di ### avrà cura quando è presso di sé di valutare le attività ricreative e di svago più consone al minore.  14) Il sig. ### verserà alla sig.ra ### a titolo di contributo mensile al mantenimento ordinario del figlio la somma di € 400,00, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di settembre 2025, che sarà annualmente rivalutata in base agli indici ### 15) ### di mantenimento periodico è destinato a coprire tutti i costi connessi alle esigenze ordinarie di vita del minore; sono da ritenersi incluse, a titolo esemplificativo, le seguenti spese: il vitto, la mensa scolastica, il concorso alle spese di casa (canone di locazione, utenze e consumi), l'abbigliamento ordinario, inclusi i cambi di stagione, le spese di cancelleria scolastica effettuate nel corso dell'anno, i medicinali da banco, le spese per il trasporto urbano da e verso la scuola. 
La sig.ra ### quale genitore collocatario prevalente, percepirà l'assegno unico quale voce aggiuntiva rispetto all'assegno di mantenimento.  16) Le spese straordinarie extra assegno relative al figlio individuate secondo i ### in vigore nel ### di Corte d'Appello sono a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e quindi: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal ### d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci non da banco prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal ### cure mediche urgenti e non dilazionabili.  - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali, fisioterapiche, osteopatiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal ### ovvero previsti dal ### ma effettuati privatamente; d) farmaci fitoterapici o omeopatici; - spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (###, ovvero connessa alle esigenze di studio (lezioni on line etc); e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite e uscite didattiche scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico extra urbano (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico; - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in ### e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria; - spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); un corso/attività sportiva o ricreativa all'anno non agonistica scelta concordemente dai genitori.  - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boyscout) e) baby sitter; f) viaggi studio in ### e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli; i) spese di organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. 
Riguardo alle spese sanitarie per il figlio, poiché entrambi i genitori hanno coperture assicurative per le prestazioni sanitarie che includono anche il figlio, gli stessi usufruiranno del rimborso assicurativo più conveniente tra le due assicurazioni, dividendosi al 50% l'onere della franchigia e l'importo residuo della prestazione non rimborsato. 
Riguardo alle spese straordinarie da concordare preventivamente, non rimborsabili dall'assicurazione, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare, un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 gg); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.  17) Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare, (a mezzo e-mail o messaggio ### o equipollente con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.  18) La detrazione delle spese straordinarie, ai fini ### sarà operata da ciascun genitore in proporzione alla propria quota di riparto delle spese medesime. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra i genitori e a tal fine i genitori si ripartiranno equamente i giustificativi di spesa ai fini della detrazione nelle rispettive dichiarazioni dei redditi.  19) I genitori si prestano reciproco consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per loro e per il minore, con la precisazione che in ogni caso i viaggi all'estero dovranno essere comunicati con congruo anticipo, indicando itinerario preciso, luoghi e recapiti.  20) Compensare integralmente tra le parti le spese di assistenza professionale”; rilevato che in data ### le parti depositavano la documentazione patrimoniale e reddituale integrativa loro richiesta dal giudice in data ### ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c.; rilevato che le condizioni concordate sono coerenti con le esigenze di tutela e cura del figlio ### e che le spese di lite vanno compensate per intero come da accordo e per la natura della controversia; visto il parere del P.M.; visti gli artt. 316 e 337-bis c.c. nonché l'art.473-bis.51, co. 4, c.p.c.; P.Q.M.  affida il minore ### (C.F. ###) ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre; dà atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra integralmente riportate che qui si intendono recepite; compensa le spese di lite; manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 10.9.2025 ### relatore ###ssa #### n. 3213/2025

causa n. 3213/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Miro Santangelo, Ardito Alessandra

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Tribunale di Firenze, Sentenza n. 2424/2024 del 22-07-2024

... titolare di un reddito insufficiente a fronteggiare le spese di vita; il matrimonio è durato 24 anni; la ricorrente durante la vita matrimoniale in tale periodo si è occupata dei figli e dell'abitazione, dando modo al padre di avere un'occupazione stabile e redditizia. Lo stesso minore ha riferito che il padre subito dopo il divorzio portava “qualche soldo a casa, quando la mamma ancora non lavorava” e che “all'inizio ci mancavano anche i soldi”. ### dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile secondo indici ### 8. Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale condanna il resistente al pagamento a favore dell'### delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la madre è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. P.Q.M. Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, così provvede in via definitiva, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa in ### il ###: 1) dispone l'affidamento condiviso del minore ### nato il ###, ad (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE I SEZIONE CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: 1) dott. ### 2) dott. ### 3) dott. ### rel.  pronunzia la seguente SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto sub n. 9611/2023 RG promosso da: ### con l'avv. ### ricorrente contro ### nato il ### in ### irreperibile, resistente contumace con l'intervento del ### precisate dalla difesa della sola ricorrente all'udienza del 17.07.2024: l'avv.  ### “conclude come da ricorso e rinuncia ai termini delle comparse conclusionali”. 
Fatto e Diritto 1. La ricorrente ha chiesto, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa secondo la legge somala in data ### e annotata presso i registri dello stato civile del Comune di ### “che l'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, effettuate le opportune indagini economiche e patrimoniali indicate, voglia” disporre “1) affidamento condiviso, nulla osta nel caso di specie ad una pronuncia volta all'affidamento condiviso del figlio ### oggi 16enne. 2) collocamento del figlio presso la madre, 3) fissazione di un contributo al mantenimento da parte del padre, porre a carico del sig. ### l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore ### entro il 10 di ogni mese, un assegno mensile di €.300,00 (eurotrecento/00), annualmente rivalutabile secondo gli indici ### relativi al costo della vita, da corrispondersi sul conto della madre ed il concorso al 50 % per le spese straordinarie scolastiche, mediche, non coperte dal SNN e dentistiche; 4) concedere un assegno divorzile in favore della ex moglie di €.100 (eurocento/00), e 5) in subordine, concedere l'assegno di mantenimento in favore della ex moglie e del figlio nella somma, che codesta autorità riterrà più equa e di giustizia. 
Con riserva di ulteriori e più specifiche richieste istruttorie e produzioni documentali in corso di giudizio. Con vittoria di spese legali e compensi, come per legge. ### si chiede di: A) ### ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla ditta ### con indirizzo in ### n. 20 cap 50141 ###, l'esibizione del contratto di lavoro è l'ultimi sei buste paghe.” 2. Il resistente non si è costituito nel presente giudizio nonostante la ritualità della notifica espletata con il rito degli irreperibili.  3. ### della presente vertenza è consistita nell'interrogatorio libero della ricorrente, nell'acquisizione delle dichiarazioni reddituali del resistente relative agli anni di imposta 2022 e 2023 e degli estratti conto dei conti correnti dell'ultimo triennio della ricorrente e nell'audizione del minore ### 3. All'udienza del 17.07.2024 il procuratore ha formulato le conclusioni precisate in epigrafe. ### relatore ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.  4. Il Tribunale stante la ritualità della notifica e la mancata costituzione del resistente dispone la contumacia dello stesso.  5. Con riferimento al figlio minore ### si rileva che la sentenza divorzile prodotta nulla regolamenta in ordine all'affidamento e mantenimento del minore. 
Quanto al regime di affidamento, il Tribunale accoglie il regime ordinario e pertanto dispone l'affidamento condiviso del minore, con collocamento prevalente del minore presso la madre, con cui convive a partire dalla nascita. 
Con riferimento alla frequentazione del minore da parte del padre, si rileva che il padre non vede il minore da circa due anni. Tale circostanza riferita dalla madre ha trovato riscontro nelle dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto all'udienza del 15.07.2024. Il figlio ha confermato di non avere contatti con il padre da quando lui ha terminato la scuola media e di avere tentato invano di mettersi in contatto con il padre. Stante il disinteresse del padre, si dispone che gli incontri padre-figlio siano osservati nei tempi stabiliti dal ### territorialmente competente e che detti incontri siano attivati nell'ipotesi in cui il padre decida di incontrare il minore.  6. Con riferimento al contributo di mantenimento per il minore, il Collegio, considerato che il resistente, essendo rimasto contumace, nulla ha opposto alla richiesta della madre, ritiene che la somma indicata dalla madre debba considerarsi congrua e compatibile con la situazione economicoreddituale del resistente. Il resistente, infatti, risulta avere percepito il reddito lordo nell'anno di imposta 2021 pari a euro 13.117,00, nell'anno di imposta 2022 quello di euro 17.042,00 e nell'anno di imposta 2023 quello di euro 17.530,00 (vedi dichiarazioni fiscali del resistente trasmesse dall'### delle ### tranne quella relativa all'anno di imposta 2021 depositata dalla madre). Detto importo, inoltre, tiene conto della situazione economico reddituale della madre, che vive in una struttura di accoglienza insieme al minore studente e alla figlia maggiore ### anch'essa occupata con contratto uguale a quello della madre, e che lavora come addetta alle pulizie con contratto a tempo parziale a tempo indeterminato: dalla sua documentazione fiscale prodotta emerge un reddito lordo nell'anno di imposta 2021 pari ad euro 3811,49 e nell'anno di imposta 2023 quello complessivo di euro 5708,46. Il contributo disposto tiene altresì conto del maggior onere di cura a carico della stessa ricorrente, quale genitore collocatario prevalente, nonché delle esigenze del minore correlate alla sua età. 
Pertanto, il Tribunale dispone che il padre versi a partire dal deposito del ricorso la somma di euro 300,00 a favore della madre, oltre al 50% delle spese straordinarie individuate secondo le ### del ### del CNF del 2017.  7. Infine quanto alla richiesta di assegno divorzile formulata dalla ricorrente, il Collegio ne dispone l'accoglimento, tenuto conto che la madre è priva di mezzi adeguati (componente assistenzialistica) e considerata la sperequazione delle condizioni economico-patrimoniale tra gli ex coniugi, tenuto conto del contributo che la ricorrente ha apportato al nucleo familiare, delle condizioni personali della ricorrente e della durata del vincolo matrimoniale (componente compensativa): la madre è titolare di un reddito insufficiente a fronteggiare le spese di vita; il matrimonio è durato 24 anni; la ricorrente durante la vita matrimoniale in tale periodo si è occupata dei figli e dell'abitazione, dando modo al padre di avere un'occupazione stabile e redditizia. Lo stesso minore ha riferito che il padre subito dopo il divorzio portava “qualche soldo a casa, quando la mamma ancora non lavorava” e che “all'inizio ci mancavano anche i soldi”. ### dispone che il padre versi alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile secondo indici ### 8. Quanto alle spese del presente giudizio, il Tribunale condanna il resistente al pagamento a favore dell'### delle spese di lite sostenute dalla ricorrente che si liquidano come da dispositivo tenuto conto dell'esito del giudizio e del fatto che la madre è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.  P.Q.M.  Il Tribunale, come sopra costituito, rigettata ogni diversa domanda, eccezione e istanza, così provvede in via definitiva, a parziale modifica della sentenza di divorzio emessa in ### il ###: 1) dispone l'affidamento condiviso del minore ### nato il ###, ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre; 2) dispone che gli incontri padre-figlio siano osservati nei tempi stabiliti dal ### territorialmente competente e che detti incontri siano attivati nell'ipotesi in cui il padre decida di incontrare il minore; 3) dispone che il padre contribuisca a partire dal deposito del ricorso al mantenimento del minore versando entro il giorno 10 di ogni mese alla madre la somma di euro 300,00 al mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ### oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo le linee guida del ### del CNF del 2017; 4) dispone che il resistente versi a partire dal deposito del ricorso alla ricorrente entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 100,00 a titolo di assegno divorzile, importo rivalutabile secondo indici ### 5) condanna il resistente a pagare all'### le spese processuali del presente giudizio sostenute dalla ricorrente che vengono liquidate nell'importo complessivo di euro 2.800,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso spese generali, IVA e CAP come per legge. 
Si comunichi alle parti e al ### territorialmente competente. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 17.07.2024 su relazione della dott.ssa #### rel. ### dott. ### dott. ### divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni RG n. 9611/2023

causa n. 9611/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Governatori Silvia, Alinari Serena

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Tribunale di Ancona, Sentenza n. 1915/2025 del 20-11-2025

... richiamata dai consulenti tecnici d'ufficio, emergono le spese mediche sostenute dalla ### nel corso dell'intero iter clinico, incluse quelle relative agli interventi eseguiti dal dott. ### ai successivi trattamenti ricostruttivi effettuati dal dott. ### agli accertamenti diagnostici eseguiti presso il ### di ### e alla consulenza medico-legale del prof. Fedeli. Tali esborsi, puntualmente elencati nella relazione peritale (pag. 19), ammontano complessivamente a € 11.642,71 e risultano essere congrui al caso di specie; la CTU ha altresì precisato che non sono prevedibili spese future, le quali, se dovute, ricadrebbero comunque nell'ambito delle prestazioni erogabili dal ### sanitario nazionale (CTU pag. 39). 5.4. In conclusione, la domanda è fondata limitatamente al complessivo importo di euro 45.076,21, già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della somma accertata. Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica, in (leggi tutto)...

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### 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### in composizione monocratica, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4095 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in #### n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione; #### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 3/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: responsabilità sanitaria; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di pc. 
E pertanto: ###'ATTRICE “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, ### e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danno subiti dall'attrice, come sopra individuati e richiamati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico - legale. In via subordinata, nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con riserva di altro dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini. ###. ### si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa dichiarazione della nullità della perizia dei ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni anche in forza dell'art.  1227, comma 2, codice civile. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia, anche in forza dell'art. 1227, comma 1, codice civile. Con vittoria di onorari - competenze - compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”.  RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2022, ### conveniva in giudizio il Dr. ### medico chirurgo plastico, deducendo la sua responsabilità professionale per gli esiti dannosi derivanti da due interventi di mastoplastica additiva bilaterale da lui eseguiti presso il proprio studio di ### in data 5 dicembre 2017 e 27 luglio 2018. 
Premetteva di essersi già sottoposta, nell'anno 2008, a un primo intervento di mastoplastica additiva ad opera dello stesso professionista, con esito pienamente soddisfacente, che aveva comportato l'inserimento di protesi mammarie da 350 cc in sede sottoghiandolare. A distanza di circa dieci anni, deduceva di essersi nuovamente rivolta al medesimo chirurgo con l'intento di migliorare ulteriormente l'aspetto estetico e ottenere un risultato più naturale, richiedendo una sostituzione delle protesi e un riposizionamento in sede sottomuscolare. 
Esponeva che la pianificazione del nuovo intervento era avvenuta in maniera del tutto informale e senza alcuna visita medica diretta, poiché il dottor ### le aveva chiesto di inviare tramite whatsapp alcune fotografie e le misurazioni toraciche, basandosi esclusivamente su tali immagini per determinare la tipologia e il volume delle nuove protesi. 
Precisava che il 5 dicembre 2017 il convenuto aveva eseguito, presso il proprio studio privato, un intervento di sostituzione protesica, in anestesia locale con sedazione, mediante l'inserimento di protesi da 450 cc che egli dichiarava collocate in sede “dual plane” sottomuscolare. Soggiungeva che tale procedura non era stata preceduta da alcuna visita anestesiologica né da esami preparatori, che la sua permanenza in struttura era durata solo poche ore e che, trattenutasi a ### nei 15 giorni successivi, il convenuto aveva provveduto alle medicazioni e alla rimozione dei drenaggi. 
Riferiva che, nei giorni e nei mesi successivi, aveva iniziato ad accusare lateralizzazione e dislocazione delle protesi, perdita di simmetria e abbassamento dei complessi areola-capezzolo, accompagnati da dolori persistenti e da un senso di trazione toracica. Deduceva che, nonostante le numerose segnalazioni, il dottor ### si era limitato a rassicurarla, sostenendo che si trattasse di un fenomeno transitorio e di un normale assestamento dei tessuti. 
Esponeva inoltre che, persistendo le deformità e il dolore, su indicazione dello stesso medico, si era sottoposta a un secondo intervento chirurgico in data 27 luglio 2018, sempre presso lo studio del convenuto, descritto come “revisione periareolare e riposizionamento protesico”. Lamentava che anche tale operazione fosse stata eseguita senza preventiva visita medica e senza un'adeguata informazione circa i rischi specifici, le modalità tecniche e le possibili complicanze. 
Aggiungeva che, nelle ore immediatamente successive all'intervento, aveva avvertito dolore acuto, tumefazione e secrezione siero-purulenta alla mammella destra e che, nonostante i ripetuti contatti telefonici e via messaggio con il chirurgo, questi si fosse limitato a suggerire cure domiciliari e terapia antibiotica empirica, senza sottoporla a visita diretta. 
Precisava che il peggioramento delle condizioni l'aveva costretta, il 4 settembre 2018, al ricovero presso l'### di ### dove le veniva diagnosticata una grave infezione da staphylococcus aureus meticillino-resistente, con esposizione della protesi mammaria destra. In tale sede ###intervento d'urgenza di espianto della protesi e di lavaggio della tasca infetta, con successivo trattamento antibiotico prolungato. 
Rappresentava che, a causa del lungo decorso postoperatorio e delle numerose medicazioni, aveva riportato un sensibile peggioramento estetico e psicologico, rimanendo per mesi priva di simmetria mammaria e soggetta a depressione del tono dell'umore. Esponeva di essersi quindi sottoposta, nel maggio 2019, a un nuovo intervento ricostruttivo eseguito dal dottor ### il quale, come risulta dalla relazione medica prodotta in atti, aveva riscontrato gravi alterazioni anatomiche del piano pettorale e delle logge protesiche, ritenute “non compatibili con una corretta tecnica sottomuscolare” e verosimilmente conseguenti agli interventi eseguiti dal dottor ### Lamentava, inoltre, che il convenuto non le avesse fornito un'informazione adeguata e personalizzata sui rischi dell'intervento e sulle alternative terapeutiche, né avesse acquisito un consenso realmente consapevole, poiché i moduli sottoposti alla firma erano standardizzati, incompleti e non spiegati verbalmente. 
Concludeva, pertanto, imputando al dottor ### una condotta gravemente imperita, imprudente e negligente, articolata nei seguenti profili: assenza di adeguata valutazione preoperatoria, errata indicazione chirurgica, scelta di protesi sovradimensionate e di sede inappropriata, esecuzione tecnica non conforme alle leges artis, mancata gestione delle complicanze e difetto assoluto di monitoraggio clinico postoperatorio. 
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, come sopra individuati e quantificati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. In via subordinata: nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale”.  2. Il convenuto ### già dichiarato contumace alla prima udienza del 10 gennaio 2023, si costituiva tardivamente in giudizio, contestando integralmente le allegazioni e le domande attoree e deducendo la piena correttezza del proprio operato professionale e l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa. 
Esponeva che la signora ### era stata sua paziente sin dal 2008, anno in cui egli aveva eseguito con successo un primo intervento di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi da 350 cc, ottenendo un risultato esteticamente valido e stabile. Dopo circa dieci anni, la paziente, per motivi puramente estetici e non clinici, si era spontaneamente rivolta nuovamente a lui per un intervento di sostituzione protesica e di incremento volumetrico, che veniva programmato ed eseguito il 5 dicembre 2017, secondo la corretta tecnica chirurgica e in conformità alle leges artis. Deduceva di aver utilizzato materiale protesico regolare e sterile, di aver operato in ambiente idoneo e con personale qualificato, e di aver seguito la paziente nei controlli postoperatori, che inizialmente si erano svolti regolarmente. Aggiungeva che la signora ### aveva manifestato insoddisfazione esclusivamente estetica per un modesto abbassamento del solco mammario, evento fisiologico non imputabile a errore professionale. 
Successivamente, su richiesta della stessa, veniva eseguito un secondo intervento correttivo in data 27 luglio 2018, anch'esso eseguito senza complicanze e secondo i protocolli chirurgici vigenti. 
Evidenziava che i successivi problemi infettivi e infiammatori andavano attribuiti al comportamento imprudente della paziente, che aveva ripreso precocemente l'attività sportiva, continuato l'assunzione di steroidi e integratori anabolizzanti, interrotto arbitrariamente la terapia antibiotica e omesso di presentarsi ai controlli programmati, violando così le prescrizioni mediche e compromettendo il decorso postoperatorio. 
Rilevava, pertanto, che l'infezione insorta nel settembre 2018 non poteva essere collegata agli interventi eseguiti, trattandosi di evento sopravvenuto e autonomo, favorito da fattori estranei all'attività chirurgica. 
Quanto al consenso informato, affermava di aver fornito spiegazioni complete e chiare sui rischi e le possibili complicanze, come attestato dai moduli sottoscritti dalla paziente in entrambe le occasioni. 
Tanto premesso concludeva come segue: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa revoca della contumacia del convenuto dott. ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia. Con vittoria di onorari, competenze, compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA se dovute e come per legge”.  3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, lo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio sia grafologica, volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni dell'attrice su taluni moduli di consenso informato, sia medicolegale, nonché mediante assunzione della prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1 luglio 2025, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno ritualmente depositato.  4. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. 5. Il rapporto tra le parti costituisce prestazione professionale resa dal convenuto in regime di libera professione e va dunque qualificato come responsabilità professionale di natura contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 c.c.. 1176, comma 2, c.c. e 2229 e seguenti Da ciò discende che, nelle controversie come quella in esame, grava sul paziente-attore l'onere di provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e l'inadempimento qualificato del debitore, nonché di dimostrare il nesso di causalità materiale tra la condotta sanitaria e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute. Non è sufficiente, pertanto, la mera allegazione dell'inadempimento professionale, ma occorre fornire la prova che proprio quell'inadempimento abbia determinato, secondo un criterio di probabilità prevalente, l'evento lesivo. 
Incombe, invece, sul sanitario - una volta che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori - la prova di aver adempiuto diligentemente o che l'inadempimento sia dipeso da causa a essa non imputabile (Cass. civ., n. 26907/2020; Cass. civ., n. 5808/2023). 
È noto, tuttavia, che l'attore non è tenuto a dettagliare i profili tecnici della colpa medica, trattandosi di aspetti conoscibili solo da esperti del settore; è sufficiente che la contestazione concerna, secondo le cognizioni ordinarie, il carattere colposo dell'attività sanitaria in relazione ai fatti di causa. Infatti, “pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cass., 15 marzo 2024, n. 7074). 
Nel caso di specie, la ### affidata a collegio peritale ai sensi dell'art. 15, L. n. 24/2017, fornisce un quadro chiaro di inadempimento professionale, articolato in carenze preoperatorie, errori tecnicochirurgici e condotta postoperatoria non conforme. 
In particolare, dall'elaborato peritale emerge: -una pianificazione preoperatoria gravemente carente: “per quanto attiene alle considerazioni specialistiche dell'evento, iniziando dalla fase di progettazione dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva del dicembre 2017, si rilevano significative criticità già nella valutazione preoperatoria: la pianificazione è stata effettuata a distanza, basandosi su fotografie e misure inviate tramite ### dalla paziente stessa, senza una visita clinica diretta. 
Questa pratica non può essere considerare conforme alle linee guida e alle buone prassi cliniche. 
Una corretta valutazione diretta avrebbe consentito di verificare la qualità e l'elasticità dei tessuti cutanei e sottocutanei; considerare il grado di ptosi mammaria con distanza giugulo-capezzolo di 27-28 cm, classificata come grado II (secondo la classificazione di ### introdotta nel 1976); analizzare la struttura toracica e le condizioni generali della paziente e scegliere le protesi ritenute più idonee” (CTU pag. 29); -una errata indicazione chirurgica e una scelta protesica inappropriata: “la decisione di utilizzare protesi da 450 cc, considerando le condizioni anatomiche della paziente e la ridotta elasticità dei tessuti, confermata dall'uso pregresso di anabolizzanti e diuretici, risulta inappropriata. Protesi di tale volume hanno comportato un eccessivo carico sui tessuti, predisponendo a recidiva della ptosi mammaria, asimmetrie e tensioni anomale sulle suture. Nonostante il grado di ptosi, non è stata programmata né prospettata alla paziente una mastopessi verticale o a T invertita, che avrebbe garantito un sollevamento adeguato e maggiore stabilità nel tempo. ### dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva con tecnica dual plane del dicembre 2017 prevedeva il posizionamento parziale delle protesi sotto il muscolo pettorale. Tuttavia le evidenze fotografiche e cliniche suggeriscono un posizionamento incompleto, probabilmente dovuto ad una dissezione muscolare insufficiente con possibile scivolamento delle protesi in sede sottoghiandolare e compromissione del risultato estetico e funzionale” (vedasi CTU pag. 29-30); -una tecnica chirurgica non conforme alle leges artis: “### per quanto riguarda l'intervento di mastopessi round block del luglio 2018 va evidenziato come la scelta di questa tecnica per correggere la ptosi residua e le cicatrici non era adeguata. Come riportato nel manuale ### di ### C. Hammond2 e confermato dalle linee guida della ###, la tecnica round block è indicata esclusivamente per ptosi di grado lieve. In presenza di ptosi di grado moderato o severo, come nel caso della sig.ra ### è raccomandato l'utilizzo di tecniche più estese, come la mastopessi con cicatrice verticale o a T invertita, in grado di garantire un sollevamento adeguato e risultati più stabili nel tempo. La letteratura scientifica indica che, in casi analoghi di ptosi mammaria di grado moderato trattati con tecniche non adeguate, si osserva un'elevata incidenza di complicanze estetiche e funzionali, quali recidiva della ptosi e deiscenza delle suture. ### di protesi di volume eccessivo, combinato con una tecnica chirurgica inadeguata, è un fattore predisponente per tali esiti subottimali. In questo caso, in effetti, la combinazione di protesi da 450 cc e ptosi di grado II ha comportato un'insufficiente correzione, aggravata da deiscenza delle cicatrici periareolari, formazione di sieroma, con successiva infezione da ### aureus meticillino resistente e con esposizione dell'impianto protesico. Tale situazione ha necessariamente comportato il ricovero per la rimozione in urgenza della protesi seguita poi da ricostruzione differita”. (CTU pag. 30-31); -una gestione post-operatoria insufficiente: “la gestione postoperatoria dell'intervento del luglio 2018 presenta carenze significative dovute ad un monitoraggio insufficiente: la sig.ra ### è stata seguita prevalentemente tramite messaggi ### senza controlli ambulatoriali strutturati o visite ravvicinate. La mancanza di un follow-up regolare ha ritardato la diagnosi ed il trattamento delle complicanze, quali deiscenza, sieroma e, infine, infezione. ### della mammella destra, attribuita a ### aureus, è stata effettivamente diagnosticata tardivamente e ha reso necessaria la rimozione della protesi. Una gestione più attenta avrebbe potuto con probabilità mitigare il decorso postoperatorio e prevenire l'aggravamento delle condizioni cliniche”. (CTU pag.  31). 
Alla luce dell'andamento clinico, gli ausiliari del giudice hanno altresì chiarito - ciò costituendo, ad avviso del giudice, valida e condivisa ragione di rigetto dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato sollevata dal convenuto - come eventuali condotte della paziente, quali l'uso pregresso di anabolizzanti, non integrino cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale: “i fattori legati alla paziente, come l'uso pregresso di anabolizzanti hanno verosimilmente determinato una riduzione di elasticità e resistenza dei tessuti mammari. Tuttavia il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze estetiche e funzionali non viene interrotto da tali fattori, per i seguenti motivi che vengono qui ulteriormente ribaditi: 1) valutazione pre-operatoria: prima di ogni intervento chirurgico, il chirurgo ha l'obbligo di eseguire una valutazione approfondita del quadro clinico del paziente, che include non solo l'esame fisico, ma anche una raccolta dettagliata della storia medica e dei fattori di rischio. Se la paziente ha in anamnesi un pregresso uso di anabolizzanti, il chirurgo avrebbe dovuto considerare questo elemento come un fattore che può influire sulla qualità dei tessuti e sull'esito dell'intervento. Quindi, il chirurgo avrebbe dovuto essere particolarmente attento nella scelta della tecnica chirurgica e nella pianificazione dell'intervento, adattandosi alla condizione specifica della paziente; 2) tecnica chirurgica e accorgimenti tecnici: l'utilizzo della tecnica round block, in particolare per una ptosi di grado II, appare essere una scelta inappropriata se non accompagnata da una pianificazione adeguata. La tecnica round block è indicata principalmente per casi con ptosi lieve, ma non è necessariamente la scelta migliore per pazienti con fattori aggravanti come la ridotta elasticità dei tessuti causata da anabolizzanti. In questi casi, il chirurgo avrebbe dovuto considerare tecniche alternative più adatte e prendere misure precauzionali aggiuntive, come un monitoraggio più stretto durante e dopo l'intervento, per ridurre il rischio di complicanze; 3) errore nella pianificazione chirurgica: la mancanza di una pianificazione adeguata da parte del chirurgo non giustifica in alcun modo il mancato successo dell'intervento, anche se il paziente presenta fattori di rischio. Infatti, l'assenza di una corretta pianificazione è di per sé un errore che contribuisce direttamente alle complicanze. Il chirurgo avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i fattori, inclusi quelli legati alla paziente, per scegliere l'approccio tecnico più appropriato e gestire in modo proattivo i rischi connessi; 4) monitoraggio postoperatorio: il chirurgo ha anche la responsabilità di monitorare da vicino il decorso post-operatorio, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio come l'uso di anabolizzanti. Un adeguato monitoraggio avrebbe consentito di rilevare tempestivamente eventuali complicanze, permettendo di intervenire rapidamente per evitare danni maggiori; In sintesi, sebbene l'uso pregresso di anabolizzanti possa aver influito sulla condizione dei tessuti della paziente, questo non interrompe il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze insorte. Il chirurgo avrebbe dovuto prendere in considerazione questi fattori nella sua pianificazione e scegliere una tecnica chirurgica più adeguata, nonché garantire un monitoraggio post-operatorio adeguato. Tali fattori, come in precedenza sottolineato, devono pertanto essere inseriti non come elementi atti ad interrompere il nesso di causalità tra condotta e danno ma come elementi di particolare difficoltà tecnica” (CTU pag. 33-34). 
Nel loro insieme, le risultanze della CTU delineano un quadro univoco di colpa del convenuto idonea a fondarne la responsabilità, esteso all'intero iter chirurgico e assistenziale, e confermano un nesso causale diretto tra la condotta del dott. ### e i danni riportati dalla paziente. 
Le osservazioni del convenuto, già tenute in debita considerazione dai consulenti, non sono in grado di indebolire la ricostruzione peritale, che risulta essere motivata, coerente e supportata da adeguati riferimenti scientifici. 
Quanto al merito delle osservazioni avanzate dal convenuto, infatti, i CTU hanno ribadito che la pianificazione del primo intervento da parte del chirurgo risulta carente, poiché non supportata da una visita clinica aggiornata, indispensabile dopo dieci anni dal precedente intervento. ### a voler ammettere che la paziente frequentasse lo studio del medico, ciò non può sostituire un accertamento diretto delle condizioni tissutali, del grado di ptosi e delle misurazioni necessarie per impostare correttamente la strategia operatoria. Una visita completa avrebbe infatti rilevato una ptosi di II grado e orientato verso una mastopessi verticale, procedura omessa nel primo intervento nonostante la sua evidente necessità. 
Analogamente, i CTU hanno riaffermato l'inadeguatezza delle scelte tecniche adottate, sia per quanto riguarda il volume delle protesi da 450 cc, non adeguato alle caratteristiche della paziente, sia per l'utilizzo della tecnica round block, inadatta a correggere una ptosi moderata. Proprio tali scelte, secondo i ### hanno determinato i successivi difetti estetici: asimmetria, doppio profilo, visibilità dei margini protesici e scivolamento dei dispositivi. 
Le affermazioni dei consulenti di parte del convenuto, che imputano la compromissione del risultato a una presunta attività fisica precoce della paziente, sono state ritenute dai CTU prive di qualsiasi riscontro oggettivo e, comunque, non tali da interrompere il nesso causale, anche perché la gestione postoperatoria è risultata del tutto insufficiente, affidata a sporadiche comunicazioni via ### anziché a controlli regolari e programmati. 
Sul punto la consulenza tecnica d'ufficio evidenzia: “### resistente attribuisce il fallimento del trattamento a un'attività fisica precoce e intensa della paziente. Tuttavia è doveroso sottolineare i seguenti aspetti: assenza di evidenze documentali: non vi sono elementi oggettivi agli atti che confermino tale comportamento; dichiarazioni della paziente: la paziente riferisce di essersi attenuta alle indicazioni postoperatorie, evidenziando un dolore persistente che rende poco plausibile la ripresa precoce di attività fisiche intense; gestione postoperatoria: La responsabilità di monitorare il decorso postoperatorio ricade sul chirurgo, che non ha predisposto controlli ravvicinati o un follow-up strutturato, affidandosi prevalentemente a comunicazioni informali tramite WhatsApp” (CTU pag. 53). 
In questa prospettiva, i CTU hanno affermato in modo chiaro e univoco che le complicanze verificatesi e gli esiti insoddisfacenti sono da ricondurre alle scelte tecniche e organizzative del chirurgo e non a comportamenti della paziente, escludendo qualsiasi contributo causale di quest'ultima e confermando la piena responsabilità professionale del sanitario (vedasi CTU pag. 51- 54). 
Per altro verso, la prova testimoniale assunta (sia presso questo Tribunale che su delega ex art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di ### non conduce ad affermare con sufficiente concludenza che l'attività sportiva dell'attrice e l'eventuale assunzione di sostanze e medicinali sia stata ripresa in tempi ravvicinati all'intervento al punto da averne pregiudicato la buona riuscita, così come neppure che l'abbandono del seguito post-operatorio da parte della paziente sia concausa di per sé sufficiente del danno; al contempo, la documentazione fotografica prodotta dal convenuto in ordine all'esecuzione di attività di bodybuilder da parte dell'attrice, tenuto conto del tempo trascorso tra l'intervento (anno 2017) e detta attività (anno 2019), porta ad escludere la rilevanza di detta attività sulla causazione del danno.  5.1. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico e morale, si ritiene di dover prendere le mosse dalla quantificazione del danno biologico di cui alle conclusioni della consulenza medico-legale d'ufficio, le quali si presentano complete, scientificamente fondate e resistenti alle critiche formulate dai consulenti di parte, costituendo accertamento tecnico dotato dei requisiti di attendibilità e coerenza logico-argomentativa richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.  ### ha accertato che il quadro clinico conseguente agli interventi eseguiti dal convenuto ha determinato un significativo prolungamento del periodo di inabilità temporanea dell'attrice quantificato complessivamente in 130 giorni, così ripartiti: 10 giorni al 100%, corrispondenti ai periodi di ricovero presso lo studio del chirurgo e successivamente presso l'### di ### 30 giorni al 75%; 30 giorni al 50%; 60 giorni al 25%. 
Con specifico riferimento ai postumi permanenti, la CTU ha rilevato che, a distanza di oltre cinque anni dall'ultima procedura chirurgica, gli esiti sono da ritenersi stabilizzati e consistono in marcata asimmetria mammaria, dismorfia areolare bilaterale, cicatrici diastasate e arrossate, riconducibili a un danno estetico di II classe. 
Gli ausiliari del giudice hanno precisato che, in caso di corretta esecuzione degli interventi, la paziente avrebbe riportato esclusivamente esiti cicatriziali compatibili con un danno estetico di I classe, di entità inferiore a quella sussistente. Ne deriva che la menomazione attuale presenta una quota di invalidità direttamente imputabile alla condotta colposa del sanitario, costituente danno differenziale che, solo, può essere risarcito dall'odierno convenuto. 
Infatti, “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale” (Cass., 22 febbraio 2025, n. 4680). 
Segnatamente, la consulenza, anche all'esito della valutazione delle osservazioni di parte, ha concluso nel senso “che il danno differenziale, a titolo quindi di maggior danno di 8 ### punti percentuali può essere valutato nella fascia che va da 4 ### e 12 ### punti di riduzione dell'integrità psicofisica della ricorrente sig.ra ### Si considera infatti che gli esiti cicatriziali di un intervento correttamente condotto avrebbero comportato esiti cicatriziali tali da poter determinare il punteggio come sopra descritto” (v. pag. 41 CTU). 
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 12%, sottraendo dal relativo valore i punti percentuali da 0 a 4. 
Sotto altro profilo, i consulenti hanno riscontrato la presenza di postumi da sofferenza morale e da compromissione della vita dinamico-relazionale, facendo riferimento a criteri validati, che hanno condotto ai seguenti risultati valutativi: - per il periodo di inabilità temporanea, la compromissione è stata qualificata come media (35-40%), tenuto conto dell'intensità del dolore, dell'aggressività dei trattamenti, delle rinunce imposte e della limitazione delle attività quotidiane; - per la fase permanente, la compromissione è stata stimata lieve-media (8-10%), in considerazione della persistenza di dolore, del senso di trazione, del disagio estetico e dei riflessi sulla sfera relazionale e lavorativa. La consulenza evidenzia come la paziente presenti difficoltà funzionali e relazionali non invalidanti ma comunque significative, che determinano una sofferenza morale di grado non lieve. 
Ciò posto, è noto che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le ### di ### attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass., 22 marzo 2024, n. 7892). 
Tutto ciò premesso e considerato, per la liquidazione del danno si procede all'applicazione delle ### di ### vigenti alla data della decisione - ciò implicando l'attualizzazione della posta risarcitoria - e in uso presso il Tribunale, tenuto conto: dell'età della vittima al momento dei fatti, 45 anni; del danno biologico permanente differenziale sopra precisato (dal 4% al 12%); delle componenti di sofferenza morale e dinamico-relazionale in base alle percentuali accertate dalla ### Ne segue, pertanto, la spettanza di euro 7.187,50 a titolo di danno biologico temporaneo e di euro 27.715,00 (34.168,00-6.453,00) a titolo di danno biologico permanente differenziale e di componente di sofferenza morale; e così complessivi euro 28.433,50. 
La personalizzazione del danno viene esclusa, non essendo assolto dall'odierna attrice l'onere della prova in ordine alla “esistenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass., ord. n. 7024/2020). 5.2. Sul fronte del consenso informato, giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie ha statuito che “### ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione” (Cass., 6 giugno 2014, n. 12830). 
Invero, la S.C. ha chiarito che il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente (così Cass, ordinanza n. 29827/19). 
Quanto al caso di specie - pur premesso che, all'esito della ctu grafologica espletata in corso di causa, tutte le sottoscrizioni apposte sui moduli di consenso informato sono state attribuite alla paternità dell'attrice, in quanto autografe - la genuinità delle firme attesta soltanto che la paziente ha materialmente sottoscritto il modulo in tutte le sue parti, anche laddove oggetto di disconoscimento, ma ciò non costituisce prova dell'adeguatezza del processo informativo Al riguardo, trovano riscontro nella documentazione le valutazioni formulate dai ### che hanno sottolineato che, in occasione dell'intervento chirurgico del 2017, “sebbene sia stato firmato un consenso informato, non emergono dettagli sufficienti sugli aspetti tecnici della procedura e sulle alternative disponibili, come la mastopessi verticale, nel primo intervento. Il consenso non esime il chirurgo dal dovere di adottare soluzioni conformi alle leges artis e alle caratteristiche cliniche della paziente” (CTU pag. 53). 
Particolarmente significativo è il rilievo per cui la tecnica di mastopessi verticale, necessaria già al momento del primo intervento per correggere la ptosi di II grado, non fu indicata né discussa con la paziente nella seduta del 2017, comparendo invece tra le opzioni del modulo del secondo intervento del 2018. 
Sul punto la CTU medico-legale chiarisce che: “analizzando il consenso informato relativo al secondo intervento, si nota che è stata discussa anche la possibilità di eseguire una mastopessi con cicatrice verticale. Questo evidenzia che, al momento del secondo intervento, era stata presa in considerazione una tecnica più complessa rispetto alla semplice revisione della diastasi della cicatrice periareolare. Tuttavia, risulta difficile sostenere che l'obiettivo fosse limitato alla sola revisione cicatriziale, considerando che la tecnica di mastopessi a cicatrice verticale viene generalmente utilizzata per ottenere un maggiore sollevamento del seno, particolarmente utile in caso di ptosi più avanzate. Questa opzione, che avrebbe potuto garantire risultati estetici e funzionali migliori, non era stata considerata nel primo intervento, nonostante fosse già evidente una ptosi di grado II. Se la tecnica di mastopessi verticale fosse stata discussa e adottata già in fase di pianificazione del primo intervento, si sarebbe potuto intraprendere un percorso chirurgico diverso e potenzialmente più efficace per affrontare le problematiche della paziente. ### di tale opzione nella prima pianificazione rappresenta una carenza significativa nella progettazione dell'intervento, che ha contribuito al fallimento del risultato estetico e funzionale”. (vedasi CTU pag.  53-54). 
In relazione a tale voce risarcitoria, si ritiene congruo riconoscere una somma pari ad euro 5.000,00, anche in tal caso dando seguito ai criteri di cui alle ### milanesi pertinenti, tenuto conto: della necessità di interventi correttivi; della presenza ed entità di postumi anche morali; della rilevanza delle carenze informative sopra delineate.  5.3. In ordine al danno patrimoniale, dalla documentazione prodotta in giudizio e richiamata dai consulenti tecnici d'ufficio, emergono le spese mediche sostenute dalla ### nel corso dell'intero iter clinico, incluse quelle relative agli interventi eseguiti dal dott. ### ai successivi trattamenti ricostruttivi effettuati dal dott. ### agli accertamenti diagnostici eseguiti presso il ### di ### e alla consulenza medico-legale del prof. Fedeli. Tali esborsi, puntualmente elencati nella relazione peritale (pag. 19), ammontano complessivamente a € 11.642,71 e risultano essere congrui al caso di specie; la CTU ha altresì precisato che non sono prevedibili spese future, le quali, se dovute, ricadrebbero comunque nell'ambito delle prestazioni erogabili dal ### sanitario nazionale (CTU pag. 39).  5.4. In conclusione, la domanda è fondata limitatamente al complessivo importo di euro 45.076,21, già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo.  6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della somma accertata. 
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica, in ragione della soccombenza di parte attrice sul relativo capo di domanda in ragione dell'accertamento di autografia delle sottoscrizioni, si ritiene di porre integralmente a carico di parte attrice le spese di ctu. 
Restano invece soggette alla regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., e dunque poste a carico del convenuto soccombente, tutte le altre spese, comprese quelle afferenti alla consulenza medico-legale.  P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 4095/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto ### al pagamento, in favore dell'attrice ### della somma complessiva di € 45.076,21, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo; 2) condanna il convenuto ### alla refusione in favore dell'attrice ### delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) pone definitivamente a carico del convenuto ### le spese di CTU medico-legale, come liquidate con separato decreto in atti.  4) pone definitivamente, a carico dell'attrice ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica, come liquidate con separato decreto in atti. 
Così deciso in ### il 20 novembre 2025 ### (atto sottoscritto digitalmente)

causa n. 4095/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Marani

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Tribunale di Treviso, Sentenza n. 815/2025 del 14-07-2025

... come da decreto di omologa della separazione; - le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute nell'interesse di ### verranno concordate, ove possibile, documentate alla fine di ogni mese e sopportate da ciascun coniuge nella misura del 50%; il signor ### anticiperà ogni mese le spese fisse relative a mensa, retta scolastica e attività sportive; le spese restanti saranno anticipate dal genitore che le effettua secondo la necessita del momento (ad esempio abbigliamento, barbiere, visite mediche, etc.); le spese superflue andranno preventivamente concordate; al 27 di ogni mese i coniugi presenteranno le ricevute delle spese rispettivamente sostenute e procederanno al conguaglio. - i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, senza nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile; - l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra ### - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza; - ordina all'### di ### del Comune di NAPOLI ### di procedere all'annotazione della sentenza; - spese di lite compensate tra le parti. Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14/07/2025. ### rel. dott.ssa ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TREVISO R.G. 2743/2025 Il Tribunale, riunito in ### di Consiglio in persona dei ### dott.ssa ### rel.ed est.  dott.ssa ### dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l. 1.12.1970 n. 898 modificato dall'art.  8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data ### e presentato dai coniugi ### e ### con l'avv. ### - ricorrenti E con l'intervento del ### in sede. 
Avente per oggetto: ### consensuale e divorzio congiunto (### effetti civili) ***  MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data ### a NAPOLI ###. 
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del 27.06.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data ###, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza. 
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione; poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita; poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; visto il parere del ###; P.Q.M.  Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 2743/2025: - dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il ### da ### (C.F. ###), a NAPOLI ### il ###, e ### (C.F. ###), n. a NAPOLI ### il ###, e trascritto al n. 100, ###, ### A, ### 2007 del registro degli atti di matrimonio del Comune di NAPOLI ###, alle seguenti condizioni: - affida il figlio minore ### ad entrambi i genitori con collocazione dello stesso presso la madre; - assegna la casa coniugale alla madre che vi abiterà con il proprio figlio minore; - i turni di responsabilità continueranno ad essere regolati come da decreto di omologa della separazione; - le spese, ordinarie e straordinarie, sostenute nell'interesse di ### verranno concordate, ove possibile, documentate alla fine di ogni mese e sopportate da ciascun coniuge nella misura del 50%; il signor ### anticiperà ogni mese le spese fisse relative a mensa, retta scolastica e attività sportive; le spese restanti saranno anticipate dal genitore che le effettua secondo la necessita del momento (ad esempio abbigliamento, barbiere, visite mediche, etc.); le spese superflue andranno preventivamente concordate; al 27 di ogni mese i coniugi presenteranno le ricevute delle spese rispettivamente sostenute e procederanno al conguaglio.  - i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, senza nulla pretendere l'uno dall'altro a titolo di assegno divorzile; - l'assegno unico universale verrà percepito interamente dalla sig.ra ### - dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza; - ordina all'### di ### del Comune di NAPOLI ### di procedere all'annotazione della sentenza; - spese di lite compensate tra le parti. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 14/07/2025.  ### rel.  dott.ssa ### n. 2743/2025

causa n. 2743/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Menegazzi Susanna

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 274/2023 del 14-04-2023

... 444,41; danno morale 33,33% pari ad euro 1.837,99, spese mediche riconosciute dal ctu €. 414,85; Complessivamente € 7.767,36 comprensivo delle spese mediche; Tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in ### 3.883,68, ovvero pari al 50% di ### 7.767,36. Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto. Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto. P.Q.M. Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dr. ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di ### della somma di ### 3.883,68; 2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il 50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla parte convenuta; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento (leggi tutto)...

testo integrale

-1- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME Il Tribunale di ###, in composizione monocratica, in persona del Giudice unico Dr. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 514 del ### dell'anno 2018 ritenuta a sentenza all'udienza del 14.04.2023, vertente TRA ### C.F.: ###, rappresentata e difesa dall'Avv. #### di ### in p.l.r.p.t., P.I.: ###, rappresentato e difeso, dagli Avv.ti #### e #### S.p.A. in p.l.r.p.t. P.I.: ### Terza chiamata contumace #### extracontrattuale.   CONCLUSIONI: ### in atti. 
Registrato il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -2- MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'atto introduttivo del presente giudizio, parte attrice chiedeva la condanna dell'evocato Comune di ### al risarcimento dei danni fisici patiti in occasione della caduta avvenuta in data ###, alle ore 12.30 circa, nel mentre si apprestava a scendere dal marciapiede comunale di via ### a causa delle mattonelle divelte ### il Comune di ### sostenendo l'ascrivibilità dell'evento dannoso alla condotta di parte attrice.  ###à istruttoria espletata, caratterizzata dalla prova testimoniale, dalla documentazione prodotta, nonché dalla CTU medico-legale, ha parzialmente fondato la pretesa attorea, la quale, pertanto, è degna di accoglimento nei limiti che seguono. 
Premessa la presunzione di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito per la verificazione di eventi dannosi riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che esso dia la prova dell'imprevedibilità dell'evento dannoso e della sua non tempestiva evitabilità ( Cass., 12 aprile 2013, n. 8935), si rimarca, nel contempo, come il ridetto art. 2051 non dispensi affatto il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra il bene in custodia ed il danno patito, ovvero di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa. 
Pertanto, nel rilevare l'incontestata sussistenza di una relazione di custodia tra la strada/marciapiede in questione e la parte convenuta, si rimarca che il determinismo dell'evento dannoso è senz'altro imputabile alla presenza delle mattonelle divelte sul tratto di marciapiede percorso nelle circostanze di tempo e di luogo dall'attrice, così come confermato dai testi escussi, i quali hanno tutti concordemente confermato di averla vista cadere a terra a causa delle mattonelle divelte, precisando, altresì, come esse non fossero segnalate. 
Sussiste, quindi, il nesso causale tra i beni appartenenti al Comune di ### marciapiede oggetto di causa) e l'evento dannoso (il sinistro oggetto di causa). 
Registrato il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -3- Ciò premesso, risulta, tuttavia, necessario determinare in che misura parte attrice, con il suo comportamento, abbia partecipato alla verificazione del sinistro oggetto di causa, poiché sia nell'ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., che in quella di responsabilità ex art. 2043 c.c., l'eventuale comportamento colposo del soggetto danneggiato esclude la responsabilità del custode ovvero del soggetto asseritamente responsabile ex art. 2043 c.c., se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando così un concorso di colpa ex art. 1227, 1° comma, c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in proporzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20827 del 26/09/2006; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15384 del 06/07/2006; v. Cass, Sez. 3, Sentenza n. 3651 del 20/02/2006; Cass., 15 ottobre 2004, 20334; Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653; Cass., 18 giugno 2004, n. 11414; Cass., 13 febbraio 2002, n. 2067; Cass., 20 luglio 2002, n. 10641; Cass., 7 giugno 2000, n. 7727; Cass., 26 aprile 1994, n. 3957). 
Si precisa che il concorso del fatto colposo del danneggiato si riflette, non tanto sulla esistenza della causalità giuridica, bensì sulla entità del risarcimento (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26997 del 07/12/2005). 
Peraltro, l'art. 1227, 1° comma, c.c. (applicabile anche in tema di responsabilità extracontrattuale), nello stabilire che il risarcimento non è dovuto per i danni causati dal comportamento colposo del danneggiato, obbliga con ciò stesso il giudice ad accertare tutti i fattori causali, così da imporgli di indagare d'ufficio sull'eventuale concorso di colpa del danneggiato e sulla sua incidenza in ordine alla genesi del danno (cfr. per tutte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21686 del 09/11/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5127 del 12/03/2004; 12352/2003). 
Ciò detto, nel richiamare il generale “principio di autoresponsabilità”, il quale pone a carico degli utenti delle strade pubbliche un onere di particolare attenzione nell'esercizio dell'uso ordinario diretto del bene demaniale per salvaguardare appunto la propria incolumità (cfr. C.Cost. 10.5.1999 n. 156), non può non darsi rilievo processuale, nell'ottica della valutazione del concorso di colpa del danneggiato, al fatto che il sinistro si sia verificato di giorno ossia intorno alle ore 12.30, allorquando vi era, ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -4- dunque, una normale visibilità dello stato dei luoghi, sebbene vi fosse da parte di quest'ultima un legittimo affidamento sul buon stato della carreggiata percorsa, soprattutto per la mancata segnalazione della buca ivi esistente. 
Le fotografie ritraenti lo stato dei luoghi di causa evidenziano una chiara situazione di cattiva manutenzione del marciapiede tra il punto in corrispondenza delle mattonelle divelte ed il resto del tratto, il quale poteva senz'altro far pensare alla presenza della sconnessione delle mattonelle in quel punto del marciapiede (v. foto allegate).  ### della prova del concorso del fatto colposo del danneggiato nella causazione dell'evento dannoso, secondo i principi generali, grava sul danneggiante ex art. 2697 c.c.. Si sono espresse in tal senso anche le ### della Corte di Cassazione con la sentenza n. 564/2006 (in ### Civ. Mass. 2005, 1), per la quale «In tema di risarcimento del danno, l'art. 1227 c.c., nel disciplinare il concorso di colpa del creditore nella responsabilità contrattuale, applicabile per l'espresso richiamo di cui all'art. 2056 c.c. anche alla responsabilità extracontrattuale, distingue l'ipotesi in cui il fatto colposo del creditore o del danneggiato abbia concorso al verificarsi del danno (comma 1), da quella in cui il comportamento dei medesimi ne abbia prodotto soltanto un aggravamento senza contribuire alla sua causazione (comma 2); solo la situazione contemplata nel comma 2 costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, nel primo caso, invece, il giudice di merito deve d'ufficio verificare, sulla base delle prove acquisite, se il danneggiato abbia o meno concorso a determinare il danno; al riguardo - una volta che il danneggiato abbia offerto la prova del danno e della sua derivazione causale dall'illecito - costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 c.c., comma 1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest'ultimo (art. 1227 c.c., comma 2)» ### considerato che al momento della verificazione della caduta dell'attrice, il marciapiede sito all'interno del centro urbano risultava ben visibile\iluminato, deve ritenersi che l'evento dannoso in questione è avvenuto con in concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50%. 
Così ripartita tra le parti la responsabilità del determinismo dell'occorso, la domanda ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -5- risarcitoria deve essere esaminata e decisa in relazione al quantum debeatur. 
È stato stimato dal ctu un danno come di seguito riportato e sulla scorta di tali valutazioni ed in applicazione degli importi per la liquidazione del danno biologico 2022-2023, aggiornati con il D.M. 08/06/2022 pubblicato sulla G.U. ### 144 del 22/06/2022, si può procedere alla seguente quantificazione del danno: Percentuale di invalidità permanente (soggetto di anni 59 al dì del sinistro) 4 %; pari ad euro 3.419,43; Indennità giornaliera: 15 Giorni di invalidità temporanea totale euro 761,85; 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% euro 888,83; 35 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% euro 444,41; danno morale 33,33% pari ad euro 1.837,99, spese mediche riconosciute dal ctu €. 414,85; Complessivamente € 7.767,36 comprensivo delle spese mediche; Tenuto conto del concorso di colpa dell'attore determinato nella misura del 50%, la somma riconoscibile a parte attrice deve essere quantificata in ### 3.883,68, ovvero pari al 50% di ### 7.767,36. 
Il concorso di colpa dell'attore, poc'anzi evidenziato, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%; per il restante 50% segue la soccombenza del convenuto. 
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio disposta in corso di causa, liquidate con decreto, devono essere poste per il 50% in capo all'attore e per il 50% in capo al convenuto.  P.Q.M.  Il Tribunale di ####, in persona del giudice monocratico Dr. ### definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di ### della somma di ### 3.883,68; 2) Pone le spese della consulenza tecnica disposta in corso di causa per il 50% in capo a parte attrice e per l'altro 50% in capo alla parte convenuta; 3) Condanna il Comune di ### al pagamento delle spese sostenute da parte attrice, tenuto conto della compensazione disposta in parte motiva, che si liquidano ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00 -6- complessivamente in € 1.650,00, di cui ### 250,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed ### per compensi professionali, con distrazione. 
Così deciso in ### 14 aprile 2023 

Il Giudice
Dr. ### il: 21/04/2023 n.563/2023 importo 200,00


causa n. 514/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Reda Marino

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