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### 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### in composizione monocratica, nella persona del ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4095 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA ### (C.F.: ###), rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in #### n. 20, giusta procura allegata all'atto di citazione; #### (C.F.: ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in #### n. 3/4, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta; ###: responsabilità sanitaria; CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza di pc.
E pertanto: ###'ATTRICE “Piaccia all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, ### e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danno subiti dall'attrice, come sopra individuati e richiamati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico - legale. In via subordinata, nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. Si chiede la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Con riserva di altro dedurre, eccepire e produrre nei successivi termini. ###. ### si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.”. ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa dichiarazione della nullità della perizia dei ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni anche in forza dell'art. 1227, comma 2, codice civile. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia, anche in forza dell'art. 1227, comma 1, codice civile. Con vittoria di onorari - competenze - compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA come per legge”. RAGIONI IN FATTO E ### DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione notificato il 13 settembre 2022, ### conveniva in giudizio il Dr. ### medico chirurgo plastico, deducendo la sua responsabilità professionale per gli esiti dannosi derivanti da due interventi di mastoplastica additiva bilaterale da lui eseguiti presso il proprio studio di ### in data 5 dicembre 2017 e 27 luglio 2018.
Premetteva di essersi già sottoposta, nell'anno 2008, a un primo intervento di mastoplastica additiva ad opera dello stesso professionista, con esito pienamente soddisfacente, che aveva comportato l'inserimento di protesi mammarie da 350 cc in sede sottoghiandolare. A distanza di circa dieci anni, deduceva di essersi nuovamente rivolta al medesimo chirurgo con l'intento di migliorare ulteriormente l'aspetto estetico e ottenere un risultato più naturale, richiedendo una sostituzione delle protesi e un riposizionamento in sede sottomuscolare.
Esponeva che la pianificazione del nuovo intervento era avvenuta in maniera del tutto informale e senza alcuna visita medica diretta, poiché il dottor ### le aveva chiesto di inviare tramite whatsapp alcune fotografie e le misurazioni toraciche, basandosi esclusivamente su tali immagini per determinare la tipologia e il volume delle nuove protesi.
Precisava che il 5 dicembre 2017 il convenuto aveva eseguito, presso il proprio studio privato, un intervento di sostituzione protesica, in anestesia locale con sedazione, mediante l'inserimento di protesi da 450 cc che egli dichiarava collocate in sede “dual plane” sottomuscolare. Soggiungeva che tale procedura non era stata preceduta da alcuna visita anestesiologica né da esami preparatori, che la sua permanenza in struttura era durata solo poche ore e che, trattenutasi a ### nei 15 giorni successivi, il convenuto aveva provveduto alle medicazioni e alla rimozione dei drenaggi.
Riferiva che, nei giorni e nei mesi successivi, aveva iniziato ad accusare lateralizzazione e dislocazione delle protesi, perdita di simmetria e abbassamento dei complessi areola-capezzolo, accompagnati da dolori persistenti e da un senso di trazione toracica. Deduceva che, nonostante le numerose segnalazioni, il dottor ### si era limitato a rassicurarla, sostenendo che si trattasse di un fenomeno transitorio e di un normale assestamento dei tessuti.
Esponeva inoltre che, persistendo le deformità e il dolore, su indicazione dello stesso medico, si era sottoposta a un secondo intervento chirurgico in data 27 luglio 2018, sempre presso lo studio del convenuto, descritto come “revisione periareolare e riposizionamento protesico”. Lamentava che anche tale operazione fosse stata eseguita senza preventiva visita medica e senza un'adeguata informazione circa i rischi specifici, le modalità tecniche e le possibili complicanze.
Aggiungeva che, nelle ore immediatamente successive all'intervento, aveva avvertito dolore acuto, tumefazione e secrezione siero-purulenta alla mammella destra e che, nonostante i ripetuti contatti telefonici e via messaggio con il chirurgo, questi si fosse limitato a suggerire cure domiciliari e terapia antibiotica empirica, senza sottoporla a visita diretta.
Precisava che il peggioramento delle condizioni l'aveva costretta, il 4 settembre 2018, al ricovero presso l'### di ### dove le veniva diagnosticata una grave infezione da staphylococcus aureus meticillino-resistente, con esposizione della protesi mammaria destra. In tale sede ###intervento d'urgenza di espianto della protesi e di lavaggio della tasca infetta, con successivo trattamento antibiotico prolungato.
Rappresentava che, a causa del lungo decorso postoperatorio e delle numerose medicazioni, aveva riportato un sensibile peggioramento estetico e psicologico, rimanendo per mesi priva di simmetria mammaria e soggetta a depressione del tono dell'umore. Esponeva di essersi quindi sottoposta, nel maggio 2019, a un nuovo intervento ricostruttivo eseguito dal dottor ### il quale, come risulta dalla relazione medica prodotta in atti, aveva riscontrato gravi alterazioni anatomiche del piano pettorale e delle logge protesiche, ritenute “non compatibili con una corretta tecnica sottomuscolare” e verosimilmente conseguenti agli interventi eseguiti dal dottor ### Lamentava, inoltre, che il convenuto non le avesse fornito un'informazione adeguata e personalizzata sui rischi dell'intervento e sulle alternative terapeutiche, né avesse acquisito un consenso realmente consapevole, poiché i moduli sottoposti alla firma erano standardizzati, incompleti e non spiegati verbalmente.
Concludeva, pertanto, imputando al dottor ### una condotta gravemente imperita, imprudente e negligente, articolata nei seguenti profili: assenza di adeguata valutazione preoperatoria, errata indicazione chirurgica, scelta di protesi sovradimensionate e di sede inappropriata, esecuzione tecnica non conforme alle leges artis, mancata gestione delle complicanze e difetto assoluto di monitoraggio clinico postoperatorio.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale: acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### per l'effetto condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, come sopra individuati e quantificati, ossia € 87.830,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, di cui € 10.000,00 per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale. In via subordinata: nel caso di non riconoscimento del danno morale e del risarcimento per non adeguata informazione in ordine ai possibili esiti ed ai rischi dell'intervento, acclarata e dichiarata la responsabilità contrattuale del dott. ### nella causazione dell'evento lesivo in danno alla sig.ra ### condannare il convenuto al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, ossia € 58.629,00, oltre interessi dalla data del primo intervento, ovvero la somma maggiore o minore che si riterrà equa e di giustizia o che risulterà a seguito di espletamento di CTU medico-legale”. 2. Il convenuto ### già dichiarato contumace alla prima udienza del 10 gennaio 2023, si costituiva tardivamente in giudizio, contestando integralmente le allegazioni e le domande attoree e deducendo la piena correttezza del proprio operato professionale e l'assenza di qualsivoglia profilo di colpa.
Esponeva che la signora ### era stata sua paziente sin dal 2008, anno in cui egli aveva eseguito con successo un primo intervento di mastoplastica additiva bilaterale con impianto di protesi da 350 cc, ottenendo un risultato esteticamente valido e stabile. Dopo circa dieci anni, la paziente, per motivi puramente estetici e non clinici, si era spontaneamente rivolta nuovamente a lui per un intervento di sostituzione protesica e di incremento volumetrico, che veniva programmato ed eseguito il 5 dicembre 2017, secondo la corretta tecnica chirurgica e in conformità alle leges artis. Deduceva di aver utilizzato materiale protesico regolare e sterile, di aver operato in ambiente idoneo e con personale qualificato, e di aver seguito la paziente nei controlli postoperatori, che inizialmente si erano svolti regolarmente. Aggiungeva che la signora ### aveva manifestato insoddisfazione esclusivamente estetica per un modesto abbassamento del solco mammario, evento fisiologico non imputabile a errore professionale.
Successivamente, su richiesta della stessa, veniva eseguito un secondo intervento correttivo in data 27 luglio 2018, anch'esso eseguito senza complicanze e secondo i protocolli chirurgici vigenti.
Evidenziava che i successivi problemi infettivi e infiammatori andavano attribuiti al comportamento imprudente della paziente, che aveva ripreso precocemente l'attività sportiva, continuato l'assunzione di steroidi e integratori anabolizzanti, interrotto arbitrariamente la terapia antibiotica e omesso di presentarsi ai controlli programmati, violando così le prescrizioni mediche e compromettendo il decorso postoperatorio.
Rilevava, pertanto, che l'infezione insorta nel settembre 2018 non poteva essere collegata agli interventi eseguiti, trattandosi di evento sopravvenuto e autonomo, favorito da fattori estranei all'attività chirurgica.
Quanto al consenso informato, affermava di aver fornito spiegazioni complete e chiare sui rischi e le possibili complicanze, come attestato dai moduli sottoscritti dalla paziente in entrambe le occasioni.
Tanto premesso concludeva come segue: “### l'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per le ragioni di cui in narrativa, con ogni e più opportuna statuizione e provvedimento: previa revoca della contumacia del convenuto dott. ### dichiarare inammissibili, improcedibili e gradatamente rigettare le domande tutte formulate dall'attrice siccome del tutto infondate in fatto ed in diritto oltre che non provate, ivi comprese le richieste di risarcimento danni. In subordine, nella denegata e non concessa ipotesi in cui dovesse riconoscersi una qualsivoglia responsabilità in capo al convenuto ridurre il quantum debeatur a quanto ritenuto equo e di giustizia. Con vittoria di onorari, competenze, compensi professionali, oltre spese generali (15%), oltre IVA e CPA se dovute e come per legge”. 3. All'esito dell'istruttoria, espletata mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, lo svolgimento di consulenze tecniche d'ufficio sia grafologica, volta all'accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni dell'attrice su taluni moduli di consenso informato, sia medicolegale, nonché mediante assunzione della prova testimoniale, la causa è stata posta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 19 giugno 2025, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 1 luglio 2025, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, che le parti hanno ritualmente depositato. 4. La domanda di parte attrice è fondata e va accolta nei limiti e per i motivi che seguono. 5. Il rapporto tra le parti costituisce prestazione professionale resa dal convenuto in regime di libera professione e va dunque qualificato come responsabilità professionale di natura contrattuale, disciplinata dagli artt. 1218 c.c.. 1176, comma 2, c.c. e 2229 e seguenti Da ciò discende che, nelle controversie come quella in esame, grava sul paziente-attore l'onere di provare l'esistenza del contratto (o del contatto sociale), l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, e l'inadempimento qualificato del debitore, nonché di dimostrare il nesso di causalità materiale tra la condotta sanitaria e l'evento dannoso, consistente nella lesione della salute. Non è sufficiente, pertanto, la mera allegazione dell'inadempimento professionale, ma occorre fornire la prova che proprio quell'inadempimento abbia determinato, secondo un criterio di probabilità prevalente, l'evento lesivo.
Incombe, invece, sul sanitario - una volta che l'attore abbia assolto ai propri oneri probatori - la prova di aver adempiuto diligentemente o che l'inadempimento sia dipeso da causa a essa non imputabile (Cass. civ., n. 26907/2020; Cass. civ., n. 5808/2023).
È noto, tuttavia, che l'attore non è tenuto a dettagliare i profili tecnici della colpa medica, trattandosi di aspetti conoscibili solo da esperti del settore; è sufficiente che la contestazione concerna, secondo le cognizioni ordinarie, il carattere colposo dell'attività sanitaria in relazione ai fatti di causa. Infatti, “pur gravando sull'attore l'onere di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della proposta azione risarcitoria, tale onere non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto agli esperti del settore, essendo sufficiente la contestazione dell'aspetto colposo dell'attività medica secondo quelle che si ritengono essere, in un dato momento storico, le cognizioni ordinarie in ordine all'attuale stato dei profili di responsabilità del sanitario” (Cass., 15 marzo 2024, n. 7074).
Nel caso di specie, la ### affidata a collegio peritale ai sensi dell'art. 15, L. n. 24/2017, fornisce un quadro chiaro di inadempimento professionale, articolato in carenze preoperatorie, errori tecnicochirurgici e condotta postoperatoria non conforme.
In particolare, dall'elaborato peritale emerge: -una pianificazione preoperatoria gravemente carente: “per quanto attiene alle considerazioni specialistiche dell'evento, iniziando dalla fase di progettazione dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva del dicembre 2017, si rilevano significative criticità già nella valutazione preoperatoria: la pianificazione è stata effettuata a distanza, basandosi su fotografie e misure inviate tramite ### dalla paziente stessa, senza una visita clinica diretta.
Questa pratica non può essere considerare conforme alle linee guida e alle buone prassi cliniche.
Una corretta valutazione diretta avrebbe consentito di verificare la qualità e l'elasticità dei tessuti cutanei e sottocutanei; considerare il grado di ptosi mammaria con distanza giugulo-capezzolo di 27-28 cm, classificata come grado II (secondo la classificazione di ### introdotta nel 1976); analizzare la struttura toracica e le condizioni generali della paziente e scegliere le protesi ritenute più idonee” (CTU pag. 29); -una errata indicazione chirurgica e una scelta protesica inappropriata: “la decisione di utilizzare protesi da 450 cc, considerando le condizioni anatomiche della paziente e la ridotta elasticità dei tessuti, confermata dall'uso pregresso di anabolizzanti e diuretici, risulta inappropriata. Protesi di tale volume hanno comportato un eccessivo carico sui tessuti, predisponendo a recidiva della ptosi mammaria, asimmetrie e tensioni anomale sulle suture. Nonostante il grado di ptosi, non è stata programmata né prospettata alla paziente una mastopessi verticale o a T invertita, che avrebbe garantito un sollevamento adeguato e maggiore stabilità nel tempo. ### dell'intervento chirurgico di mastoplastica additiva con tecnica dual plane del dicembre 2017 prevedeva il posizionamento parziale delle protesi sotto il muscolo pettorale. Tuttavia le evidenze fotografiche e cliniche suggeriscono un posizionamento incompleto, probabilmente dovuto ad una dissezione muscolare insufficiente con possibile scivolamento delle protesi in sede sottoghiandolare e compromissione del risultato estetico e funzionale” (vedasi CTU pag. 29-30); -una tecnica chirurgica non conforme alle leges artis: “### per quanto riguarda l'intervento di mastopessi round block del luglio 2018 va evidenziato come la scelta di questa tecnica per correggere la ptosi residua e le cicatrici non era adeguata. Come riportato nel manuale ### di ### C. Hammond2 e confermato dalle linee guida della ###, la tecnica round block è indicata esclusivamente per ptosi di grado lieve. In presenza di ptosi di grado moderato o severo, come nel caso della sig.ra ### è raccomandato l'utilizzo di tecniche più estese, come la mastopessi con cicatrice verticale o a T invertita, in grado di garantire un sollevamento adeguato e risultati più stabili nel tempo. La letteratura scientifica indica che, in casi analoghi di ptosi mammaria di grado moderato trattati con tecniche non adeguate, si osserva un'elevata incidenza di complicanze estetiche e funzionali, quali recidiva della ptosi e deiscenza delle suture. ### di protesi di volume eccessivo, combinato con una tecnica chirurgica inadeguata, è un fattore predisponente per tali esiti subottimali. In questo caso, in effetti, la combinazione di protesi da 450 cc e ptosi di grado II ha comportato un'insufficiente correzione, aggravata da deiscenza delle cicatrici periareolari, formazione di sieroma, con successiva infezione da ### aureus meticillino resistente e con esposizione dell'impianto protesico. Tale situazione ha necessariamente comportato il ricovero per la rimozione in urgenza della protesi seguita poi da ricostruzione differita”. (CTU pag. 30-31); -una gestione post-operatoria insufficiente: “la gestione postoperatoria dell'intervento del luglio 2018 presenta carenze significative dovute ad un monitoraggio insufficiente: la sig.ra ### è stata seguita prevalentemente tramite messaggi ### senza controlli ambulatoriali strutturati o visite ravvicinate. La mancanza di un follow-up regolare ha ritardato la diagnosi ed il trattamento delle complicanze, quali deiscenza, sieroma e, infine, infezione. ### della mammella destra, attribuita a ### aureus, è stata effettivamente diagnosticata tardivamente e ha reso necessaria la rimozione della protesi. Una gestione più attenta avrebbe potuto con probabilità mitigare il decorso postoperatorio e prevenire l'aggravamento delle condizioni cliniche”. (CTU pag. 31).
Alla luce dell'andamento clinico, gli ausiliari del giudice hanno altresì chiarito - ciò costituendo, ad avviso del giudice, valida e condivisa ragione di rigetto dell'eccezione di concorso di colpa del danneggiato sollevata dal convenuto - come eventuali condotte della paziente, quali l'uso pregresso di anabolizzanti, non integrino cause sopravvenute idonee a interrompere il nesso causale: “i fattori legati alla paziente, come l'uso pregresso di anabolizzanti hanno verosimilmente determinato una riduzione di elasticità e resistenza dei tessuti mammari. Tuttavia il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze estetiche e funzionali non viene interrotto da tali fattori, per i seguenti motivi che vengono qui ulteriormente ribaditi: 1) valutazione pre-operatoria: prima di ogni intervento chirurgico, il chirurgo ha l'obbligo di eseguire una valutazione approfondita del quadro clinico del paziente, che include non solo l'esame fisico, ma anche una raccolta dettagliata della storia medica e dei fattori di rischio. Se la paziente ha in anamnesi un pregresso uso di anabolizzanti, il chirurgo avrebbe dovuto considerare questo elemento come un fattore che può influire sulla qualità dei tessuti e sull'esito dell'intervento. Quindi, il chirurgo avrebbe dovuto essere particolarmente attento nella scelta della tecnica chirurgica e nella pianificazione dell'intervento, adattandosi alla condizione specifica della paziente; 2) tecnica chirurgica e accorgimenti tecnici: l'utilizzo della tecnica round block, in particolare per una ptosi di grado II, appare essere una scelta inappropriata se non accompagnata da una pianificazione adeguata. La tecnica round block è indicata principalmente per casi con ptosi lieve, ma non è necessariamente la scelta migliore per pazienti con fattori aggravanti come la ridotta elasticità dei tessuti causata da anabolizzanti. In questi casi, il chirurgo avrebbe dovuto considerare tecniche alternative più adatte e prendere misure precauzionali aggiuntive, come un monitoraggio più stretto durante e dopo l'intervento, per ridurre il rischio di complicanze; 3) errore nella pianificazione chirurgica: la mancanza di una pianificazione adeguata da parte del chirurgo non giustifica in alcun modo il mancato successo dell'intervento, anche se il paziente presenta fattori di rischio. Infatti, l'assenza di una corretta pianificazione è di per sé un errore che contribuisce direttamente alle complicanze. Il chirurgo avrebbe dovuto tenere in considerazione tutti i fattori, inclusi quelli legati alla paziente, per scegliere l'approccio tecnico più appropriato e gestire in modo proattivo i rischi connessi; 4) monitoraggio postoperatorio: il chirurgo ha anche la responsabilità di monitorare da vicino il decorso post-operatorio, indipendentemente dalla presenza di fattori di rischio come l'uso di anabolizzanti. Un adeguato monitoraggio avrebbe consentito di rilevare tempestivamente eventuali complicanze, permettendo di intervenire rapidamente per evitare danni maggiori; In sintesi, sebbene l'uso pregresso di anabolizzanti possa aver influito sulla condizione dei tessuti della paziente, questo non interrompe il nesso di causa tra la condotta del chirurgo e le complicanze insorte. Il chirurgo avrebbe dovuto prendere in considerazione questi fattori nella sua pianificazione e scegliere una tecnica chirurgica più adeguata, nonché garantire un monitoraggio post-operatorio adeguato. Tali fattori, come in precedenza sottolineato, devono pertanto essere inseriti non come elementi atti ad interrompere il nesso di causalità tra condotta e danno ma come elementi di particolare difficoltà tecnica” (CTU pag. 33-34).
Nel loro insieme, le risultanze della CTU delineano un quadro univoco di colpa del convenuto idonea a fondarne la responsabilità, esteso all'intero iter chirurgico e assistenziale, e confermano un nesso causale diretto tra la condotta del dott. ### e i danni riportati dalla paziente.
Le osservazioni del convenuto, già tenute in debita considerazione dai consulenti, non sono in grado di indebolire la ricostruzione peritale, che risulta essere motivata, coerente e supportata da adeguati riferimenti scientifici.
Quanto al merito delle osservazioni avanzate dal convenuto, infatti, i CTU hanno ribadito che la pianificazione del primo intervento da parte del chirurgo risulta carente, poiché non supportata da una visita clinica aggiornata, indispensabile dopo dieci anni dal precedente intervento. ### a voler ammettere che la paziente frequentasse lo studio del medico, ciò non può sostituire un accertamento diretto delle condizioni tissutali, del grado di ptosi e delle misurazioni necessarie per impostare correttamente la strategia operatoria. Una visita completa avrebbe infatti rilevato una ptosi di II grado e orientato verso una mastopessi verticale, procedura omessa nel primo intervento nonostante la sua evidente necessità.
Analogamente, i CTU hanno riaffermato l'inadeguatezza delle scelte tecniche adottate, sia per quanto riguarda il volume delle protesi da 450 cc, non adeguato alle caratteristiche della paziente, sia per l'utilizzo della tecnica round block, inadatta a correggere una ptosi moderata. Proprio tali scelte, secondo i ### hanno determinato i successivi difetti estetici: asimmetria, doppio profilo, visibilità dei margini protesici e scivolamento dei dispositivi.
Le affermazioni dei consulenti di parte del convenuto, che imputano la compromissione del risultato a una presunta attività fisica precoce della paziente, sono state ritenute dai CTU prive di qualsiasi riscontro oggettivo e, comunque, non tali da interrompere il nesso causale, anche perché la gestione postoperatoria è risultata del tutto insufficiente, affidata a sporadiche comunicazioni via ### anziché a controlli regolari e programmati.
Sul punto la consulenza tecnica d'ufficio evidenzia: “### resistente attribuisce il fallimento del trattamento a un'attività fisica precoce e intensa della paziente. Tuttavia è doveroso sottolineare i seguenti aspetti: assenza di evidenze documentali: non vi sono elementi oggettivi agli atti che confermino tale comportamento; dichiarazioni della paziente: la paziente riferisce di essersi attenuta alle indicazioni postoperatorie, evidenziando un dolore persistente che rende poco plausibile la ripresa precoce di attività fisiche intense; gestione postoperatoria: La responsabilità di monitorare il decorso postoperatorio ricade sul chirurgo, che non ha predisposto controlli ravvicinati o un follow-up strutturato, affidandosi prevalentemente a comunicazioni informali tramite WhatsApp” (CTU pag. 53).
In questa prospettiva, i CTU hanno affermato in modo chiaro e univoco che le complicanze verificatesi e gli esiti insoddisfacenti sono da ricondurre alle scelte tecniche e organizzative del chirurgo e non a comportamenti della paziente, escludendo qualsiasi contributo causale di quest'ultima e confermando la piena responsabilità professionale del sanitario (vedasi CTU pag. 51- 54).
Per altro verso, la prova testimoniale assunta (sia presso questo Tribunale che su delega ex art. 203 c.p.c. presso il Tribunale di ### non conduce ad affermare con sufficiente concludenza che l'attività sportiva dell'attrice e l'eventuale assunzione di sostanze e medicinali sia stata ripresa in tempi ravvicinati all'intervento al punto da averne pregiudicato la buona riuscita, così come neppure che l'abbandono del seguito post-operatorio da parte della paziente sia concausa di per sé sufficiente del danno; al contempo, la documentazione fotografica prodotta dal convenuto in ordine all'esecuzione di attività di bodybuilder da parte dell'attrice, tenuto conto del tempo trascorso tra l'intervento (anno 2017) e detta attività (anno 2019), porta ad escludere la rilevanza di detta attività sulla causazione del danno. 5.1. In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale biologico e morale, si ritiene di dover prendere le mosse dalla quantificazione del danno biologico di cui alle conclusioni della consulenza medico-legale d'ufficio, le quali si presentano complete, scientificamente fondate e resistenti alle critiche formulate dai consulenti di parte, costituendo accertamento tecnico dotato dei requisiti di attendibilità e coerenza logico-argomentativa richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. ### ha accertato che il quadro clinico conseguente agli interventi eseguiti dal convenuto ha determinato un significativo prolungamento del periodo di inabilità temporanea dell'attrice quantificato complessivamente in 130 giorni, così ripartiti: 10 giorni al 100%, corrispondenti ai periodi di ricovero presso lo studio del chirurgo e successivamente presso l'### di ### 30 giorni al 75%; 30 giorni al 50%; 60 giorni al 25%.
Con specifico riferimento ai postumi permanenti, la CTU ha rilevato che, a distanza di oltre cinque anni dall'ultima procedura chirurgica, gli esiti sono da ritenersi stabilizzati e consistono in marcata asimmetria mammaria, dismorfia areolare bilaterale, cicatrici diastasate e arrossate, riconducibili a un danno estetico di II classe.
Gli ausiliari del giudice hanno precisato che, in caso di corretta esecuzione degli interventi, la paziente avrebbe riportato esclusivamente esiti cicatriziali compatibili con un danno estetico di I classe, di entità inferiore a quella sussistente. Ne deriva che la menomazione attuale presenta una quota di invalidità direttamente imputabile alla condotta colposa del sanitario, costituente danno differenziale che, solo, può essere risarcito dall'odierno convenuto.
Infatti, “La liquidazione del danno biologico cd. differenziale - rilevante qualora l'evento risulti riconducibile alla concomitanza di una causa naturale e di una condotta umana, ovvero quando una menomazione preesistente aggravi i postumi della causa iatrogena o, incidendo negativamente su questi, aggravi la situazione del soggetto leso - va effettuata, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., sottraendo, in termini di range risarcibile, dalla percentuale complessiva del danno interamente ascritta all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico, poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale ove calcolato dal punto 0 al punto d'invalidità aritmeticamente corrispondente alla sottrazione, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale” (Cass., 22 febbraio 2025, n. 4680).
Segnatamente, la consulenza, anche all'esito della valutazione delle osservazioni di parte, ha concluso nel senso “che il danno differenziale, a titolo quindi di maggior danno di 8 ### punti percentuali può essere valutato nella fascia che va da 4 ### e 12 ### punti di riduzione dell'integrità psicofisica della ricorrente sig.ra ### Si considera infatti che gli esiti cicatriziali di un intervento correttamente condotto avrebbero comportato esiti cicatriziali tali da poter determinare il punteggio come sopra descritto” (v. pag. 41 CTU).
Si procede, quindi, alla quantificazione del danno biologico permanente nella misura del 12%, sottraendo dal relativo valore i punti percentuali da 0 a 4.
Sotto altro profilo, i consulenti hanno riscontrato la presenza di postumi da sofferenza morale e da compromissione della vita dinamico-relazionale, facendo riferimento a criteri validati, che hanno condotto ai seguenti risultati valutativi: - per il periodo di inabilità temporanea, la compromissione è stata qualificata come media (35-40%), tenuto conto dell'intensità del dolore, dell'aggressività dei trattamenti, delle rinunce imposte e della limitazione delle attività quotidiane; - per la fase permanente, la compromissione è stata stimata lieve-media (8-10%), in considerazione della persistenza di dolore, del senso di trazione, del disagio estetico e dei riflessi sulla sfera relazionale e lavorativa. La consulenza evidenzia come la paziente presenti difficoltà funzionali e relazionali non invalidanti ma comunque significative, che determinano una sofferenza morale di grado non lieve.
Ciò posto, è noto che “in tema di risarcimento del danno alla persona, nel procedere alla liquidazione del danno alla salute secondo le ### di ### attesa l'autonoma rilevanza del danno morale rispetto al danno dinamico-relazionale, il giudice deve: 1) accertare l'esistenza, nel caso, di un eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale; 2) in caso di positivo accertamento, determinare il quantum risarcitorio applicando integralmente le suddette tabelle, che prevedono la liquidazione di entrambe le voci di danno mediante indicazione di un valore monetario complessivo; 3) in caso di negativo accertamento (con esclusione della componente morale del danno), considerare la sola voce del danno biologico depurata dall'aumento tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indicate, liquidando conseguentemente il solo danno dinamico-relazionale; d) in caso di positivo accertamento dei presupposti per la cd. personalizzazione del danno, procedere all'aumento (fino al 30%) del valore del solo danno biologico depurato, analogamente a quanto indicato al precedente punto 3), dalla componente morale del danno inserita in tabella, ai sensi dell'art. 138, comma 3, c.ass.” (Cass., 22 marzo 2024, n. 7892).
Tutto ciò premesso e considerato, per la liquidazione del danno si procede all'applicazione delle ### di ### vigenti alla data della decisione - ciò implicando l'attualizzazione della posta risarcitoria - e in uso presso il Tribunale, tenuto conto: dell'età della vittima al momento dei fatti, 45 anni; del danno biologico permanente differenziale sopra precisato (dal 4% al 12%); delle componenti di sofferenza morale e dinamico-relazionale in base alle percentuali accertate dalla ### Ne segue, pertanto, la spettanza di euro 7.187,50 a titolo di danno biologico temporaneo e di euro 27.715,00 (34.168,00-6.453,00) a titolo di danno biologico permanente differenziale e di componente di sofferenza morale; e così complessivi euro 28.433,50.
La personalizzazione del danno viene esclusa, non essendo assolto dall'odierna attrice l'onere della prova in ordine alla “esistenza di specifiche circostanze di fatto che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari” (Cass., ord. n. 7024/2020). 5.2. Sul fronte del consenso informato, giurisprudenza di legittimità pertinente al caso di specie ha statuito che “### ad un intervento di chirurgia estetica segua un inestetismo più grave di quello che si mirava ad eliminare o attenuare, la responsabilità del medico per il danno derivatone è conseguente all'accertamento che il paziente non sia stato adeguatamente informato di tale possibile esito, ancorché l'intervento risulti correttamente eseguito. Infatti, con la chirurgia estetica, il paziente insegue un risultato non declinabile in termini di tutela della salute, ciò che fa presumere come il consenso all'intervento non sarebbe stato prestato se egli fosse stato compiutamente informato dei relativi rischi, senza che sia necessario accertare quali sarebbero state le sue concrete determinazioni in presenza della dovuta informazione” (Cass., 6 giugno 2014, n. 12830).
Invero, la S.C. ha chiarito che il consenso deve formarsi non solo in ordine ai rischi dell'intervento ed alle tecniche prescelte, ma anche in ordine al risultato estetico che da esso scaturirà, non potendo essere in ogni caso lasciata al sanitario la scelta sulla opzione esteticamente preferibile, che è scelta estremamente privata e riservata al paziente (così Cass, ordinanza n. 29827/19).
Quanto al caso di specie - pur premesso che, all'esito della ctu grafologica espletata in corso di causa, tutte le sottoscrizioni apposte sui moduli di consenso informato sono state attribuite alla paternità dell'attrice, in quanto autografe - la genuinità delle firme attesta soltanto che la paziente ha materialmente sottoscritto il modulo in tutte le sue parti, anche laddove oggetto di disconoscimento, ma ciò non costituisce prova dell'adeguatezza del processo informativo Al riguardo, trovano riscontro nella documentazione le valutazioni formulate dai ### che hanno sottolineato che, in occasione dell'intervento chirurgico del 2017, “sebbene sia stato firmato un consenso informato, non emergono dettagli sufficienti sugli aspetti tecnici della procedura e sulle alternative disponibili, come la mastopessi verticale, nel primo intervento. Il consenso non esime il chirurgo dal dovere di adottare soluzioni conformi alle leges artis e alle caratteristiche cliniche della paziente” (CTU pag. 53).
Particolarmente significativo è il rilievo per cui la tecnica di mastopessi verticale, necessaria già al momento del primo intervento per correggere la ptosi di II grado, non fu indicata né discussa con la paziente nella seduta del 2017, comparendo invece tra le opzioni del modulo del secondo intervento del 2018.
Sul punto la CTU medico-legale chiarisce che: “analizzando il consenso informato relativo al secondo intervento, si nota che è stata discussa anche la possibilità di eseguire una mastopessi con cicatrice verticale. Questo evidenzia che, al momento del secondo intervento, era stata presa in considerazione una tecnica più complessa rispetto alla semplice revisione della diastasi della cicatrice periareolare. Tuttavia, risulta difficile sostenere che l'obiettivo fosse limitato alla sola revisione cicatriziale, considerando che la tecnica di mastopessi a cicatrice verticale viene generalmente utilizzata per ottenere un maggiore sollevamento del seno, particolarmente utile in caso di ptosi più avanzate. Questa opzione, che avrebbe potuto garantire risultati estetici e funzionali migliori, non era stata considerata nel primo intervento, nonostante fosse già evidente una ptosi di grado II. Se la tecnica di mastopessi verticale fosse stata discussa e adottata già in fase di pianificazione del primo intervento, si sarebbe potuto intraprendere un percorso chirurgico diverso e potenzialmente più efficace per affrontare le problematiche della paziente. ### di tale opzione nella prima pianificazione rappresenta una carenza significativa nella progettazione dell'intervento, che ha contribuito al fallimento del risultato estetico e funzionale”. (vedasi CTU pag. 53-54).
In relazione a tale voce risarcitoria, si ritiene congruo riconoscere una somma pari ad euro 5.000,00, anche in tal caso dando seguito ai criteri di cui alle ### milanesi pertinenti, tenuto conto: della necessità di interventi correttivi; della presenza ed entità di postumi anche morali; della rilevanza delle carenze informative sopra delineate. 5.3. In ordine al danno patrimoniale, dalla documentazione prodotta in giudizio e richiamata dai consulenti tecnici d'ufficio, emergono le spese mediche sostenute dalla ### nel corso dell'intero iter clinico, incluse quelle relative agli interventi eseguiti dal dott. ### ai successivi trattamenti ricostruttivi effettuati dal dott. ### agli accertamenti diagnostici eseguiti presso il ### di ### e alla consulenza medico-legale del prof. Fedeli. Tali esborsi, puntualmente elencati nella relazione peritale (pag. 19), ammontano complessivamente a € 11.642,71 e risultano essere congrui al caso di specie; la CTU ha altresì precisato che non sono prevedibili spese future, le quali, se dovute, ricadrebbero comunque nell'ambito delle prestazioni erogabili dal ### sanitario nazionale (CTU pag. 39). 5.4. In conclusione, la domanda è fondata limitatamente al complessivo importo di euro 45.076,21, già attualizzata, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo. 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della somma accertata.
Quanto alle spese relative alla consulenza tecnica d'ufficio grafologica, in ragione della soccombenza di parte attrice sul relativo capo di domanda in ragione dell'accertamento di autografia delle sottoscrizioni, si ritiene di porre integralmente a carico di parte attrice le spese di ctu.
Restano invece soggette alla regola generale di cui all'art. 91 c.p.c., e dunque poste a carico del convenuto soccombente, tutte le altre spese, comprese quelle afferenti alla consulenza medico-legale. P.Q.M. Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando nella causa iscritta al N.R.G. 4095/2022, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa: 1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il convenuto ### al pagamento, in favore dell'attrice ### della somma complessiva di € 45.076,21, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi al saggio legale dalla data della presente sentenza al saldo; 2) condanna il convenuto ### alla refusione in favore dell'attrice ### delle spese di lite, che liquida in euro 786,00 per esborsi ed in euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. ### dichiaratosi antistatario; 3) pone definitivamente a carico del convenuto ### le spese di CTU medico-legale, come liquidate con separato decreto in atti. 4) pone definitivamente, a carico dell'attrice ### le spese della consulenza tecnica d'ufficio grafologica, come liquidate con separato decreto in atti.
Così deciso in ### il 20 novembre 2025 ### (atto sottoscritto digitalmente)
causa n. 4095/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Marani