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Corte di Cassazione, Sentenza n. 23641/2024 del 03-09-2024

... danno da diffamazione ed uno relativo al danno da stalking: di tali capi di domanda, in primo grado, il primo era stato accolto (sia pure in misura ridotta nel quantum rispetto a quanto domandato) e il secondo era stato rigettato. La corte d'appello, in merito alla regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, ha confermato la decisione del tribunale, che aveva ritenuto di porre tali spese a carico del convenuto, soccombente sul capo di domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da diffamazione (di maggior valore), ### n. 24896/2022 - ### 3 - Ad. 1° luglio 2024 - Ordinanza - ### 7 di 10 benché fosse stato rigettato l'altro capo di domanda (di minor valore), avente ad oggetto il risarcimento del danno da stalking: la decisione risulta conforme a diritto, in quanto, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., anche nella lettura datane dalle ### di questa Corte, nell'arresto più sopra richiamato, la compensazione delle spese di lite è bensì sempre possibile, ma non necessaria ed obbligata, né nel caso in cui vi sia parziale accoglimento della domanda articolata in unico capo, né nel caso della pluralità domande o di unica domanda articolata in più capi. In tali (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Travaglino Giacomo, Tatangelo Augusto

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 24981/2023 del 22-08-2023

... ristorazione in espresso divieto dell'art. 5 Regolamento condominiale, redatto con atto notariale del 09.02.1984, regolarmente trascritto nei pubblici registri immobiliari il ### e richiamato nei singoli atti d'acquisto di ciascuna unità abitativa, compreso l'atto di acquisto da parte della ### & C. s.a.s. ed alla stessa perciò opponibile, come statuito dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 3091/2017 a conclusione di altro procedimento giudiziario promosso dalla ### & C. s.a.s. per sentire dichiarare la nullità del predetto art. 5 Regolamento condominiale. 2. Il Tribunale di ### con sentenza n. 19256 del 15 ottobre 2012 accoglieva l'istanza degli attori e condannava la G.A. ### s.r.l., quale conduttor e dell'immobile ove veniva esercitata l'attività preclusa dal ### to condomi niale, nonché la ### s.a.s. quale condomina locatrice dello stesso immobile, all'immediata cessazione dell'attività di ristorazione; rigettava, altresì, le domande riconvenzionali interposte dalla convenuta G.A. ### s.r.l. nei confronti della locatrice, di risoluzione del contratto di locazione e di risarcimento dei danni. 3. Avverso la pronuncia resa dal Tribunale di ### interponeva appello la G.A. ### (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Amato Cristina

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Tribunale di Prato, Sentenza n. 590/2023 del 04-09-2023

... è il patimento psicologico subito dalla vittima di stalking. Sentenza n. 590/2023 pubbl. il ### RG n. 1988/2018 Nei casi, quale quello di specie, la liquidazione equitativa di tale tipo di danno deve estrinsecarsi sulla scorta di quanto provato dalla vittima dell∂illecito ed, in particolare, come stabilito dalla giurisprudenza nel caso di liquidazione del danno morale da stalking può tenersi conto di molteplici fattori, quali: x la durata delle condotte persecutorie; x O∂LQWHQVLWjHODYDULHWjGHLFRPSRUWamenti illeciti; x le caratteristiche della vittima x le testimonianze rese nel corso del procedimento. Rilevato come le condotte persecutorie abbiano avuto una durata di quasi un anno (dovendosi ritenere che, dalla scoperta delle mail nel s ettembre 2016 le stesse siano perdur ate sino all∂agosto 2017 quando il ### ha reso le proprie dichiarazioni confessorie visto come, nonostante l∂arresto dello stesso egli anche durante gli arresti domiciliari si era ingegnato per dare ulteriore impulso al suo disegno criminale cfr doc 14 allegato alla citazione ) Dato atto che non è dato mettere in dubbio la gravità delle condotte tenute dal ### e la cifra criminale delle stesse (tese a (leggi tutto)...

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causa n. 1988/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Moretti Elena

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Tribunale di Torino, Sentenza n. 1680/2022 del 15-04-2022

... riferimento al “decoro e signorilità del complesso condominiale” e capitolo II all'art 2 lett c) che dispone che “la scala che conduce al 1° piano è di uso esclusivo dei convenuti”. Lamentano gli imbrattamenti, il deposito di immondizie lungo la proprietà comune, l'omessa manutenzione del giardino privato e la potatura degli alberi o rampicanti, l'omessa sostituzione (o la rimozione) di teli ormai consunti dal tempo e dall'incuria lungo il transito comune, la posa di molteplici cartelli di vistose dimensioni e di contenuto “intimidatorio”, nonché di manifesti o libri con scritte offensive, la posa di collane di aglio sulla parete o di “pupazzi” inquietanti. Al di là della violazione del regolamento condominiale o dell'esercizio di una azione volta all'accertamento della servitù, secondo quanto sostenuto dai convenuti, la domanda è finalizzata ad ottenere la rimozione di quanto nel tempo è stato realizzato dagli attori nell'ambito di un conflitto condominiale che ha assunto rilevanza penale e che è sfociato in una sentenza di condanna in primo grado per il reato di stalking e di assoluzione per il reato di deturpamento e imbrattamento di cosa altrui. Tuttavia, la (leggi tutto)...

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causa n. 23414/2019 R.G. - Giudice/firmatari: De Magistris Andrea

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Tribunale di Cosenza, Sentenza n. 943/2022 del 17-05-2022

... centralizzato era avvenuto seguendo il regolamento condominiale e che il ritardo nella verifica tramite perizia era stato determinato dall'impedimento all'accesso al locale caldaia fino a marzo 2011. Per poter parlare di stalking, è necessario che i comportamenti tenuto dall'amministratore, sebbene non costituenti singolarmente reato, siano molesti o minacciosi, e tali da determinarne un perdurante stato di ansia e sofferenza ovvero da ingenerare un fondato timore per la propria incolumità, o da costringere la vittima a modificare le abitudini di vita. Nel caso in esame, esclusa dall'attrice ogni forma di minaccia, si deve osservare che non vi siano atteggiamenti molesti e persecutori da parte del pag. 16/22 convenuto ### Come correttamente osservato dal giudice di prime cure, l'eventuale illegittimo rifiuto di rimodulare il debito dell'attrice per oneri di riscaldamento costituisce un mero contrasto tra le parti sull'interpretazione del regolamento condominiale e della disciplina sugli oneri condominiali, ma non assume i connotati di una “persecuzione” o uno stalking. Manca ogni forma di insistenza, diversa da quella del creditore che pretende un pagamento di fronte al debitore che (leggi tutto)...

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causa n. 514/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Morrone Manuela

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