... deve, dunque, essere applicata al sinistro per cui è causa, con conseguente decurtazione della suddetta somma da quella complessiva dovuta alle parti in causa, come liquidata, e con la precisazione che tale somma dovrà essere corrisposta dalla sola ### di ###
Non essendo contestato il rapporto di coassicurazione tra le compagnie assicuratrici, l'obbligazione risarcitoria va, dunque, ripartita tra le stesse in misura parziaria, secondo le percentuali contrattualmente stabilite, dovendo ribadirsi che, con riferimento a tale circostanza, deve trovare applicazione la polizza come modificata in data ### e, pertanto, nella misura del 30% in capo ad ### s.p.a., del 10% in capo a ### s.p.a., del 20% in capo a ### s.p.a.
Deve, dunque, esaminarsi la posizione della ### regolarmente citata in giudizio quale coassicuratrice insieme alle altre compagnie chiamate in causa. Deve evidenziarsi, sul punto, che, a seguito della chiamata in causa della compagnia, in persona del commissario liquidatore, quest'ultimo faceva pervenire comunicazione con la quale rappresentava che la compagnia si trovava in liquidazione coatta amministrativa, compiutamente documentando l'apertura della procedura concorsuale (leggi tutto)...
causa n. 564/2011 R.G. - Giudice/firmatari: Annunziata Alessia