testo integrale
SENTENZA sul ricorso 18791-2024 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### - ricorrente - contro ### & ### S.P.A ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e d ifesa dagli avvocati #### D'### - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli avvocati #### SCIPLINO, #### D'### - controricorrente - ### ai fini delle ferie Gente del mare R.G.N. 18791/2024 Cron.
Rep.
Ud. 02/07/2025 PU avverso la senten za n. 339/2024 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G.N. 591/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2025 dal ###. ### CASO; udito il P.M. in persona del ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### udito l'avvocato #### 1. Con sente nza n. 172 3/2021 il ### le di ### aveva accolto parz ialmente le domande proposte da ### direttore di macchina alle dipendenze della ### & ### s.p.a., con ricorso depositato l'1.10.2010, riconoscendo allo stesso l'importo di € 25.595,81, di cui: € 3.476,82, quali differenze retributive sul superbonus pensione anno 2007 ed € 1.217,58 per l'anno 2006, di cui alla L. n. 243/2004, € 24.190,51 (di cui € 1.668,31 a titolo di incidenza sul ### quali differenze retributive dovute nel calcolo dell'indennità sostitutiva per ferie e riposi comp ensativi, inclu dendo nella retribuzione base anche l'indennità di comando e direzione di macchina, il premio di produttività in cifra fissa, il premio di risultato, il salario per prestaz ioni d i qualità dell'indennità di navigazione ed € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali previsti dall'accordo nazionale 3 febbraio 2009 e dall'accordo integrativo del 27 maggio 2009; aveva condannato, quindi, la società al pagamento del suddetto importo complessivo, con gli accessori di legge, nonché delle spese di CTU e di un terzo di quelle giudiziali con compensazione della quota rimanente. Lo stesso 3 ### aveva rigettato , invece, la doman da di differenze retributive per il mancato calcolo sulla retribuzione, durante il periodo di sbarco per cd. rotazione sociale, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sui riposi compensativi e su l trattamento di fine rapp orto, dell'in dennità di comando e direzione di macchina, del premio di produttività in cifra fissa, del premio di risultato e del salario per prestazioni di qualità nel periodo 2004/2008, ritenendo che le voci indicate fossero correlate alla p resenza in servizio e, dunque , all'effe ttiva prestazione dell'attività lavorativa. Infine, aveva rigettato la domanda riconvenzionale propost a dalla società, volta alla declaratoria di inapplicabilit à nei confronti del ### dell'intero contratto integrativo aziendale e al recupero delle somme indebitamente percepito in applicazione dell'accordo integrativo. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di ### così provvedeva: in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ### & ### s.p.a. contro la sentenza di primo grado e in altretta nto parziale rifor ma di quest'ultima, condannava la società al pagamento, in favore del ### degli importi, quali bonus pensioni, di € 1.217,58 per l'anno 2006 e di € 3.476,82 per l'anno 2007, nonché l'importo di € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo. 3. Per quanto qui interessa, la Corte sintetizzava quanto considerato dal primo giudice nell 'accogliere parzialmente le domande dell'attore e riferiva i motivi dei contrapposti gravami, principale ed incidentale. 4 4. Considerava, quindi, che il ricorrente in sintesi sosteneva che, nonostan te l'esplicita previsione dell'art. 49 del CCNL applicato al rapporto che rimandava al concetto di retribuzione di cui all'art. 34 dello stesso ### tale previsione contrattuale esigeva di essere coordinat a con la no rmativa di carattere generale secondo cui sono parte d el reddito da lavoro dipendente, e quindi della retribuzion e, tut te le somme percepite a qualsiasi titolo in relazione al rapporto in maniera fissa e continuativa. 5. Rispet to, poi, al principio di onnicomprensi vità della retribuzione, pure invocato dal lavoratore, la Corte richiamava in senso cont rario talune pronunce di legitt imità e, segnatamente, Cass. n. 26510/2020, ritenendo, quindi, che la definizione di retribuzione ai fini de i cd. istitut i indiretti era individuabile soltanto attraverso la specifica previsione di norme di legge o di contratto collettivo. 5.1. Osservava, quindi, che in tema di lavoro marittimo l'art. 325 cod. nav. conferisce espressa delega alle norme dei contratti collettivi di lavoro nella definizione della misura e delle componenti della retribuzione; e ch e il contratto int egrativo nazionale per i comandanti ed i direttori di macchina impiegati nei servizi di autotraghettamento sullo stretto di ### del 25 settembre 1995 prevedeva espressamente che le indennità di comando e di dire zione di macc hina avranno le st esse caratteristiche giuridico-fiscali dell'indennità di navigazione e, pertanto, non faranno parte della retribuzione ad alcun effetto; previsione che andava letta in conformità all'art. 35 p. 7 del ### che, a sua volta, escludeva il computo dell'indennità di navigazione “nel calcolo del comp enso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, dom enic he, 5 festività nazionali ed infrasettimanali, festività caden ti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennit à sostitut ive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto”. 5.2. In definitiva, secondo la Corte, la struttura retributiva prevista dall'art. 34 d el ### non include va le indennit à invocate dal ricorren te in primo grado, e tutte le superio ri considerazioni valevano per l'indennità di produttività, il premio di risultato, l'indennità di navigazione e il salario per prestazioni di qualità. 6. Peraltro, la sentenza della Corte Giustizia c.d. Williams riguardava l'interpret azione dell'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del ### lio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ma tale direttiva, oltre a riguardare altri e diversi aspetti rispetto a quelli scrutinati, non si applicava alla gente di mare (art. 1, par. 12), il cui orario era governato dalla direttiva 1999/63/CE del ### del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso da ll'### armato ri della ### europea (### e dalla ### dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (### in base all'articolo 139, par. 2, del trattato. 7. La Corte territoriale giudicava, quindi, fondato il primo motivo dell'appello inc identale della società, riguardante la condanna al pagamento dell'imp orto di € 22.522,20, conseguente all'inclusione, nella base di calcolo degli istituti 6 indiretti rivendicati, delle indennità in precedenza menzionate e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto. 7.1. Di converso, risul tavano n on accoglibili i mot ivi dell'impugnazione principale del lavoratore, che trovavano il proprio fondamento in ulteriori differenze scaturenti dall'inclusione nella base di calcolo delle inde nnità che la contrattazione collettiva n on aveva, legittim amente, inteso inserire nella base di calcolo ai fini degli istituti indiretti e della loro influenza sul trattamento di fine rapporto. 7.2. Per la Corte rest ava travolto anche il motivo dell'impugnazione principale con cui il lavoratore rivendicava il riconoscimento delle differenze retributive (e della relativa ripercussione sul ### dell'inde nnità p er ferie non godute e permessi compensativi non ca lcolati, in relazione a n. 104 giornate, e non alle n. 89 giornate riconosciute dal giudice di primo grado, trattandosi a nche in questo caso di domanda strettamente inerente il riconoscimento delle indennità escluse dalla contrattazione collettiva; e analogamente andava detto in relazione alle differenze contributive. 8. Confermava, invece, la sentenza di prime cure circa le somme specific ate nel dispositivo della propria sent enza, in mancanza a riguardo di specifico motivo d'appello incidentale della società. 9. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. 10. Gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi. 7 11. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso per la reiezione del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'### della direttiva 1999/63/CE attuata con d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 e dell'art. 36 Cost., con riguardo all'indennità ferie non godute liquidata al termine del rapporto di lavoro e determinata, ai sensi degli artt. 48 e 49 del ### per i capitani di lungo corso al comando e dei capitani d i macchin a delle navi traghetto superiore al 151 TSL e della contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con l'interpretaz ione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimit à, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc”. Deduce che la “Corte di merito ha applicato le norme del ### e dell a contrattazione integrativa aziendale che individuano gli elementi retributivi per il calcolo degli istituti indiretti della retribuzione, ritenendo che non sussista un principio di onnicomprensività, per escludere dalla retribuzione nel periodo di ferie alcune compo nenti (indennità comando e direzione di macch ina, premio produttività e risultato, salario di q ualità) costituenti la retribuzione ordinaria ed ha, dunque, vi olato e falsam ente applicato le norme interne ed euro unitarie sulla nozione di “ferie retribuite”, in derogabile dalla contrattazione collettiva, erroneamente negando il diritto del lavoratore alle differenze retributive e contributive matu rate sull'in dennità sostitutiva 8 delle ferie non god ute sin o alla cessazione del rapp orto di lavoro, anche in contrasto con la giurisprudenza della ### e della Cassazione”. 2. Con il secondo motiv o denu ncia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par. 2 dell a Carta dei dirit ti fondamentali de ll'### dell'art. 36 Cost., dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione dell a direttiva 1999/63/ CE con riguardo all'indennità ferie non godute liquidate al termine del rapporto di lavoro e det erminata anche in contras to con l'interpretazione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc.”.
Deduce che “la Corte d'appello di ### ha accolto l'appello incidentale respingendo la domanda del lavoratore di aver riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo la nozione europea di retribuzione feriale, affermando che la direttiva 2003/88 non si applica alla gente di mare la cui regolamentazione è prevista dalla direttiva 1999/63/CE (clausola 16 dell'accord o), senza considerare che quest'ultima direttiva è attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 108/2005, che prevede la medesima nozione di “ferie retribuite” ed all'art. 8 comma 2 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in applicazione dei principi espressi dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamen tali dell'### europ ea di portata generale ed applicabili a tutti i lavoratori. La decisione contrasta con la co nform e giurisprud enza della ### e di legittimità”. 3. Con un terzo mot ivo denunc ia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par. 9 2, della Car ta dei diritti fondamentali de ll'### dell'art. 36 Cost., dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione della direttiva 1999/63/CE e del ### per i capitani di lungo corso al comando e i capitani di macchina delle navi traghetto superiore al 151 TSL che prevede all'art. 79 il diritto alle ferie durante lo sbarco per cd rotazione sociale e alla retribuzione ordinaria determinata ai sensi degli artt. 48 e 49 secondo l'interpretazione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità di riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc.”. Deduce che la “Corte di merito ha violat o e falsamente applicato le norme interne ed euro unitarie negando il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria nei giorni di ferie godute nel periodo di sbarco per rotazione sociale, come p revisto dal c.d. regime di continuità del rapporto di lavoro, con inclusione delle componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità), applicando le norme del ### e della contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con la giurisprudenza della ### e della Cassazione”. 4. Con un quarto motivo denuncia “### dell'obbligo di rinvi o pregiudiziale ex art. 267, terzo paragrafo, T.F.U.E. sull'interpretazione dell'art. 8 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di att uazione della direttiva 1999 /63 riguardo al diritto de l lavoratore marittimo alla retribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante lo sbarco per cd. rotazione sociale ed alla relativa indennità per mancato godimento delle ferie maturate alla cessazione del rapporto di lavoro”. Lamenta che la “Corte d'appello ha neg ato il diritto del ricorrent e alla re tribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante il riposo a terra per rotazione sociale e nel calcolo dell'indennità per ferie non godute 10 alla cessazione del rapporto di la voro, esclude ndo alcune componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità) affermando la non applicabilità alla gente di mare della nozione europea di retribuzione feriale senza d isporre il rinvio pregiudiziale alla ### per assic urare l'unità d 'interpretazione della direttiva 1999/63/CE (clausola 16)”. 5. I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per evidente connessione, sono fondati nei termini che si passa ad illustrare. 6. Occorre anzitutto richiamare principi di diritto che si sono ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v., ex mul tis, tra le più recenti sent. n. 18160/2023, 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord. 27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850). 6.1. In particolare, si è cost antemente ritenuto che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo d i godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la qua le, sin dalla senten za ### eele del 2006, ha precisato che con l'espre ssione <<ferie annuali retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferime nto al fatto che, per la durata d elle ferie annuali, <<deve essere mantenuta>> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzio ne ordinaria (nello stesso senso ### 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, ### e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo 11 che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa ### del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20). 6.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di god imento delle ferie annuali, ai sensi dell'art . 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del ### del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte d i Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegame nto all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425). 6.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'inde nnità sostitutiva assolve, si è ritenu to che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecu niario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato 12 allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. ###). 6.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore ne l periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposi zione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. ### - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tal e periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 20 00/79/CE relativa all'### europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell 'aviazione civile) interpretando tal e disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigan te in fer ie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remun erazione delle ferie, in m isura tale da garantire al lavoratore med esimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216). 6.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo cit ata, “ch e le sentenze dell a Corte di Giustizia dell'UE hann o, infatti, efficaci a vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento naz ionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qu alificata del diritto dell'unione, in dica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte 13 del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” ( cfr. Cass. n. 13425 del 2 019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012). 6.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle fina lità perseguite dal diritto dell'### nell'intento di conseguire il risultat o prefissa to dalla disciplina Eu rounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, #### sigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al siste ma del ### in quanto pe rmette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena e fficacia del diritto dell'### q uando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. ### 13/11/1990 causa C- 106/89 Marleasing p. 8, ### 14/07/1994 causa C-91/92 ### p. 26, ### 10/04/1984 causa C-14/83 von ### p. 26, ### 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella ### ma non è questo il caso, come si vedrà subito. 7. Tanto premesso, come si è riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha considerato che la cit. Direttiva 2003/88/CE non si appli ca alla gente di mare, il cui orario è governato dalla differente ### 1999/63/ CE del ### del 21 giugn o 1999. 7.1. Tale ‘obiezione' non è, però, affatto risolutiva. 7.2. E' ben vero che nel “Considerando” 12) alla “### 2003/88/CE del ### e del ### o del 4 14 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, si legge : “Un accor do europeo relativo all'orario di lavoro d ella gen te di mare è stat o applicato mediante la direttiva 1999/63/CE del ### del 21 giugno 1999, relativa all'acc ordo sull'organizzazione dell'orar io di lavoro della gente di mare concluso dall'### armatori della ### europea (### e dalla ### razione dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (###, in base all'articolo 139, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare”.
Pertanto, l'art. 1, par. 3, ali nea secondo, della stessa ### 2003/88/CE recita: “### salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE”. 7.3. Non è quest ionabile, perciò, che la Di rettiva 2003/88/CE e, quindi, anche l'art. 7 della stessa, non trovino diretta applicazione alla “gente di mare, quale definita” nell'altra apposita ### 1999/63/CE.
E la Corte territoriale ha appunto accertato in fatto che il lavoratore rientrasse nel personale qualificato come “gente di mare” (cfr. pag. 9, 2° cpv. della sua sentenza); il che peraltro è tuttora dato per pacifico dalle parti. 8. Tuttavia, si deve tener conto di quanto segue. 8.1. ### cit. Di rettiva del 199 9 (che, come tale , si compone di soli 4 articoli) aveva come obiettivo “l'attuazione dell'accordo, riportato in allegato, rela tivo all'organizzazione dell'orario di lavoro della g ente d i mare, concluso il ### settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore marittimo (### e ###” (così l'art. 1). Peraltro, l'art. 2 della stessa ### sotto la rubrica “### minimi”, al par. 2, prevede che: “### delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in ogni caso motivo sufficiente per g iustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dalla stessa, fatto comunque salvo il diritto degli ### membri e/o delle parti sociali di svi luppare, alla luce dell'e volversi dell a situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti nella presente direttiva siano rispettati”.
Inoltre, non può essere ignorato che, come si trae dal complesso delle disposizioni dell'accordo attuato con la ### 1999/63/CE, ad esse non era affatto estraneo il “rispetto dei principi generali di tu tela della salute e de lla sicurezza dei lavoratori” i n questione; ris petto, anzi, riten uto “dovuto” in primo luogo dalle parti stesse dell'accordo (cfr. in particolare la ### 5, par. 6).
Ma, soprattutto, la ### 16 del cit. ### allegato alla ### recita: “La gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno due settimane , o di una parte corrispondente a periodi di attività in feriori ad un anno, in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale e/o dalla prassi ai fini e a garanzia di queste ferie. 16 Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso che il rapporto di lavoro sia terminato”. 8.2. Ebbene, com'è agevole riscontrare, il contenuto testuale della trascritta ### 16 dell'### “implementato” nella Direttiva del 1999 è pressoché identico, anche sul piano lessicale, al dettato dell'art. 7, par. 1 e 2, della succe ssiva ### 2003/88/CE, in tema di “### annuali”; vale a dire, l'articolo di tale ### che reca le precipue disposizioni in considerazione delle quali, ma non soltanto, si è delineata, anzitutto a livello di giurisprudenza della Corte di giust izia dell'UE, la cd. nozione europea ai fini delle ferie. 8.3. Infine, anche la ### dei diritti fondamen tali dell'### all'art. 31, sotto la rubrica “### di lavoro giuste ed eque”, nel par. 2 usa la medesima locuzione di “ferie annuali retribuite”, adottata nelle previsioni già considerate. 9. Nota, in oltre, il ### io che una delle decisioni di legittimità all'origine dell'ormai costante indirizzo espresso in subiecta materia da questa Corte Suprema, è stata la già cit.
Cass., sez. lav., sent. 17.5.2019, n. 13425, resa in fattispecie che riguardava ap punto l'odiern a società controricorrente, in relazione all'indennità di navigazione cd. “Stretto di Messina”, e nella quale trovò accoglimento il ricorso per cassazione di un lavoratore avverso sentenza a lui contraria della Corte d'appello di ### (in termini in fattispecie pressoché identica Cass. 22401/2020). 10. La Corte del territorio, inoltre, non ha considerato che con il d.lgs n. 108/2005 è st ata data attu azione nel nostro 17 ordinamento interno alla “### 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'### iazione armatori del la ### europea (### e dalla ### dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (###”.
In particolare , l'art. 8 del d.lgs. n. 108/20 05, sotto la rubrica “Ferie”, per il “lavoratore marittimo” regola l'istituto in termini pressoché corrispondenti alla sopra riportata “### 16” del citato accordo allegato alla direttiva del 1999 (clausola a su a volta, come già evidenz iato, d i tenore qu asi identico all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE), salvo sancire che il periodo di ferie retribuite è “pari ad almeno trenta giorni” (su base annua intera), in luogo delle “almeno due settimane”, assicurate dallo stesso accordo. 11. Alla luce di tali piani rilievi allora, pur non e ssendo direttamente applicabile alla “gente di mare ” l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, i l ### non intravvede il benché minimo plausibile motivo per opinare che per la “gente di mare” operi una nozione di retribuzione ai fini delle ferie (godute o meno) differente da quella “europea” innanzi illustrata. 11.1. Benché rispetto ai lavoratori marittimi sia diversa la specifica fonte eurounitaria di riferimento (com'è anche per il personale di volo dell'aviazione civile, secondo quanto già visto), ciò non toglie che, in base alle disposizioni interne specifiche (essenzialmente, il cit. d.lgs. n. 108/2 005) e ge nerali (a cominciare dall'art. 36, ult. comma, Cost.), lette alla luce della giurisprudenza della ### e di ques ta Corte, anche per tali lavoratori debba valere la medesima nozione e uropea di retribuzione. 18 Al contrario, a fronte di un quadro normativo eurounitario e interno per la “gente di mare” solo in parte differenziato, ma non per le garanzie minime su viste, sarebbe pure sospettabile d'illegittimità costituzionale una previsione no rmativa che, in base a d iverso approdo esegetico , portasse ad opposta conclusione. 11.2. Ergo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE che il ricorre nte pro fila nel quarto motivo del ricorso per cassazione (nei termini specificati alle pagg. 22-23 dell'atto) si appalesa nella specie non necessario. 12. Pertanto, dovendosi riconoscere anche alla “gente di mare” una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale, cioè, da garantire al lavoratore medesimo condizion i economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, la Corte territoriale rispetto a tale nozione avrebbe dovuto interpretare e quindi valutare le precipue disposizioni collettive che venivano in considerazione. 12.1. Più in particolare, la Corte, senza arre starsi a denominazioni o qualificazioni eventualmen te present i in tali disposizioni collettive, ma, in relazione a tutte le differenti “voci” economiche dal lavoratore asseritamente non considerate, indagando la sp ecifica causale di ognu na di esse, avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) accertarne anzitutto la natura retributiva; e segnatamente, pur al di fuori di un principio di assoluta onnicomprensività della retribuzione da considerare ai fini che qui interessano (principio non affermato da questa Corte nei su richiamati precedenti), avrebbe dovuto (dovrà) verificare se ognuna di esse costituisca importo pecuniario in rapporto di 19 collegamento all'esecuzione delle man sioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore. 12.2. Una volta positivamente constatata tale natura per tutti o taluno di tali importi pecuniari, la Corte avrebbe dovuto (dovrà, in sede ###trollare l 'esistenz a di eventu ali regole collettive di esclusione, o di riduzione della portata, di ognuna di tali voci economiche dalla retribuzione erog ata durante le ferie o nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Se riscontrata l'esistenza di previsioni collettive applicabili in tal senso, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una verifica ex ante della potenzialit à dissuasiva dell'eliminazione (o riduzione del peso) di dette voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute al godimento delle stesse.
Per conseguen za, ben potrà il giudice di rinvio ritene re l'invalidità di quelle norme collettive ove giudicate contrastanti con la discipli na inderogabile in peius sopra il lustrata (come avvenuto in casi consimili ) e, q uindi, dar corso alle rideterminazioni del dovuto a l lavoratore in conformità alla nozione europea di retribuzione ai fini delle ferie (anche non godute). 13. In definitiva, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo, la senten za impug nata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differe nte composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il 20 caso in conform ità a tu tti i principi di diritto d elin eati nella motivazione che precede. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo. ### la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.7.2025. ### estensore ### L. ###