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Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1380/2025 del 14-11-2025

... l'idoneità del prodotto all'agevolazione statale superbonus 110%, la pratica non era andata a buon fine, senza che gli fossero riferite le ragioni del diniego. Costituendosi in giudizio la ### s.r.l., eccepiva preliminarmente il difetto di litisconsorzio necessario (stante la mancata citazione in giudizio della società finanziaria, con la quale l'attore aveva concluso il correlato contratto di finanziamento), quindi l'intervenuta decadenza per il decorso del termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio; nel merito parte convenuta riferiva di aver mandato proprio personale a verificare la fondatezza delle doglianze e di aver rinvenuto una manomissione dell'impianto attraverso la sostituzione dello scambiatore e di alcune elettrovalvole al presumibile fine di potenziarlo, negando - quindi - qualsiasi inadempimento a sé imputabile ed - in particolare - negando la sussistenza di una difformità tra il bene consegnato e quello commissionato, rilevando che l'art. 1668 c.c. prevede la risoluzione del contratto di appalto solo nel caso in cui i vizi dell'opera la rendano del tutto inidonea alla sua destinazione ed - infine - argomentando in ordine alla temerarietà della lite. Rigettata (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO II Sezione Civile Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa ### in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 5337 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto inadempimento contrattuale, riservata in decisione all'udienza del 24.04.2025 e vertente tra ### C.F. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### ed elettivamente domiciliat ###virtù di mandato in calce all'atto di citazione. 
Attore e ### P.I. ###, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta; ### Con atto di citazione regolarmente notificato, ### citava in giudizio la società ### s.r.l. per vedere accertare e dichiarare l'inidoneità del sistema di riscaldamento ibrido dalla stessa installato rispetto alla sua destinazione (per come accertato nella perizia allegata all'atto di citazione) e - quindi - per vedere accertare e dichiarare l'altrui inadempimento ai sensi dell'art. 1668 c.c. per avere realizzato l'impianto di riscaldamento con il mancato rispetto dei patti, del contratto e in spregio alle comuni regole dell'arte; per tali motivi, l'attore chiedeva di condannare la convenuta al pagamento di € 24.590,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento danni, e di € 650,00 per il ripristino della caldaia preesistente ai lavori di efficientamento energetico, oltre al recupero - a propria cura e spese - di tutti i componenti installati presso l'abitazione attorea; l'attore - infine - lamentava che, benchè nel contratto fosse riportata l'idoneità del prodotto all'agevolazione statale superbonus 110%, la pratica non era andata a buon fine, senza che gli fossero riferite le ragioni del diniego. 
Costituendosi in giudizio la ### s.r.l., eccepiva preliminarmente il difetto di litisconsorzio necessario (stante la mancata citazione in giudizio della società finanziaria, con la quale l'attore aveva concluso il correlato contratto di finanziamento), quindi l'intervenuta decadenza per il decorso del termine di 8 giorni dalla scoperta del vizio; nel merito parte convenuta riferiva di aver mandato proprio personale a verificare la fondatezza delle doglianze e di aver rinvenuto una manomissione dell'impianto attraverso la sostituzione dello scambiatore e di alcune elettrovalvole al presumibile fine di potenziarlo, negando - quindi - qualsiasi inadempimento a sé imputabile ed - in particolare - negando la sussistenza di una difformità tra il bene consegnato e quello commissionato, rilevando che l'art. 1668 c.c. prevede la risoluzione del contratto di appalto solo nel caso in cui i vizi dell'opera la rendano del tutto inidonea alla sua destinazione ed - infine - argomentando in ordine alla temerarietà della lite. 
Rigettata l'eccezione relativa al difetto di litisconsorzio necessario, espletati gli interrogatori formali e la prova testimoniale così come articolati da ambedue le parti, all'udienza del 24.04.2025, la causa veniva riservata in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e precisazione delle conclusioni delle parti, che si riportavano ai propri atti. 
DIRITTO La domanda è fondata e, per l'effetto, merita accoglimento. 
Preme in primo luogo evidenziare che non è contestata tra le parti la sussunzione del contratto azionato in un contratto di appalto; anche se nella propria comparsa di costituzione la società convenuta invocava il termine di decadenza di 8 giorni dalla scoperta dei “vizi della cosa venduta”, invocando - poi - la giurisprudenza di legittimità relativa al contratto di compravendita, la medesima parte convenuta invocava anche l'applicazione dell'art. 1668 c.c. al fine di escludere qualsiasi inadempimento a sé imputabile, evidenziando - in particolare - di aver fornito proprio l'opera commissionata e che - ai sensi della citata normativa - la risoluzione poteva essere utilmente invocata solo in caso di totale inidoneità dell'opera fornita. 
Alla luce dell'oggetto dell'accordo contenuto al punto 4.2.2. del contratto depositato da ambo le parti, è dato chiaramente evincere che l'odierna convenuta non si impegnava solo a vendere (e ad installare) un impianto di riscaldamento ibrido, ma si impegnava anche ad eseguire l'ispezione dei luoghi, l'analisi dei fabbisogni energetici, lo sviluppo progettuale dell'impianto, oltre alla fornitura e alla posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, al montaggio e a tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell'impianto ed al supporto per gli adempimenti legati alle richieste di connessione alla rete pubblica e di accesso ai benefici previsti dalla normativa esistente al momento dell'attivazione dell'impianto, un insieme di attività complesse che - quindi - fanno prevalere i requisiti del facere su quelli del dare nella causa in concreto dell'operazione negoziale (cfr. parte motiva di Cass. civ., sez. II, sent. del 10.04.2025, n. 93891, ex multis). 
Alla luce di tale inquadramento, quindi, occorre preliminarmente rigettare l'eccezione di decadenza pur tempestivamente sollevata da parte convenuta. 
La dichiarazione di conformità dell'impianto - infatti - veniva sottoscritta dalla ditta incaricata dalla convenuta solo in data ### (cfr. sia allegato 4 all'atto di citazione che dichiarazioni testimoniali di ### rese all'udienza del 19.3.2024) e la prima contestazione documentata risale già al 7.12.2020 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), allorquando un primo legale attoreo diffidava la convenuta ad intervenire tempestivamente ed efficacemente per risolvere le problematiche specificamente indicate, e veniva poi ribadita il ### (cfr. allegato 3 all'atto di citazione), allorquando l'odierno attore denunciava che l'impianto di riscaldamento montato non aveva apportato alcun beneficio, né in termini di confort, né in termini economici, lamentando anche una diffidenza riscontrata da parte dell'odierna convenuta nella reiterata richiesta telefonica della documentazione relativa all'impianto: progetto, studio di fattibilità e preventivo. 
Risulta - quindi - documentalmente smentita l'eccezione di decadenza, giacchè la denuncia dei vizi dell'opera veniva fatta entro i 60 giorni dalla loro scoperta nel rispetto dei termini previsti dall'art. 1667 Nel merito, alla luce dell'istruttoria espletata, merita accoglimento la domanda di risoluzione spiegata. 
Mentre - infatti - parte attrice adempiva compiutamente alla obbligazione posta a proprio carico, pagando la somma di € 24.590,00 (come da fattura n. 50 del 5.10.2020, allegata sub 1 all'atto di citazione), avvalendosi all'uopo di un finanziamento (per come dedotto da ambo le parti, anche se non documentato in atti), parte convenuta in primo luogo certamente non adempiva all'obbligazione - pur assunta - di supporto per gli adempimenti legati all'accesso ai benefici previsti dalla normativa esistente al momento dell'attivazione dell'impianto (cfr. contratto già citato); nel corso dell'interrogatorio formale, infatti, il legale rappresentante di parte convenuta dichiarava l'inapplicabilità al contratto azionato del c.d. bonus 110%, trattandosi di agevolazione non operativa al momento dell'installazione (cfr. verbale di udienza del 17.10.2023), eppure negli allegati al contratto si faceva chiaramente riferimento proprio all'### del 110% (cfr. in particolare allegati 2 e 9 all'atto di citazione).  1 “la distinzione tra le due figure negoziali muove dall'analisi dell'obbligazione cui è tenuta la parte e della correlata valutazione circa la prevalenza dei requisiti del facere su quelli del dare nella causa in concreto dell'operazione negoziale ovvero della prevalenza del lavoro sulla materia”
In secondo luogo, mentre parte attrice provava con i propri testi l'inidoneità dell'impianto rispetto alle esigenze della propria famiglia (provando il mancato raggiungimento delle temperature interne ottimali di 20 °C, la necessità di trasferirsi altrove con i bambini, la mancata riduzione energetica prevista e l'elevato consumo di GPL - cfr. verbale di udienza del 9.1.2024), parte convenuta nel corso dell'interrogatorio formale si limitava a ribadirne l'idoneità, a dichiararsi disponibile ad eventuali verifiche e a negare di aver proceduto alla progettazione di un impianto termico, dichiarando di essersi limitato a sostituire un impianto già esistente e di aver progettato solo l'impianto fotovoltaico (cfr. verbale già citato del 17.10.2023); non ci si può esimere dall'evidenziare - del resto - che costituendosi in giudizio la società convenuta lamentava una manomissione dell'impianto da parte dell'attore che sarebbe stata posta in essere proprio al fine di implementare l'impianto, così implicitamente riconoscendone l'inidoneità. 
Come già evidenziato - però - la società convenuta non si era impegnata solo all'installazione un impianto di riscaldamento ibrido, ma si era obbligata anche ad eseguire l'ispezione dei luoghi, l'analisi dei fabbisogni energetici ed - infine - lo sviluppo progettuale dell'impianto, che - quindi - avrebbe dovuto avere caratteristiche idonee in relazione alle dimensioni dell'abitazione attorea e alla sua allocazione geografica: appartamento di circa 130 mq netti, sita a ####, paese notoriamente più freddo ed - invece - le dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio formale confermano la consegna di un impianto non correlato alle effettive esigenze di parte attrice, in mancanza di una specifica progettazione dell'impianto termico. 
Non ci si può esimere dall'evidenziare - inoltre - che anche il teste, geom. ### titolare della ### s.r.l. (su specifica domanda dell'Avv. ### dichiarava che un impianto da 3w (come nel caso di specie) è “per una abitazione media tra gli 80 ed i 100 mq”, nettamente inferiore - quindi - all'unità abitativa oggetto del progetto di efficientamento ( verbale di udienza del 19.3.2024). 
Sin dalla propria costituzione in giudizio, del resto, parte attrice depositava una perizia che argomentava in modo compiuto in ordine alla inidoneità dell'impianto installato proprio in relazione alle dimensioni dell'abitazione attorea e alla sua allocazione geografica e parte convenuta non contestava mai specificamente detta perizia, limitandosi a sostenere di aver fornito l'impianto commissionato, di talchè appariva superflua una CTU (neppure richiesta dalle parti al termine della prova testimoniale); in altri termini, secondo la convenuta sarebbe stato onere di parte attrice ordinare l'impianto più idoneo per le proprie esigenze, dimenticando - quindi - le obbligazioni pur specificamente assunte al punto 4.2.2. del contratto.
Accertato l'inadempimento di parte convenuta al contratto sottoscritto, merita pieno accoglimento la domanda attorea, con condanna della convenuta anche al rimborso delle spese di lite, come liquidate direttamente in dispositivo ex D.M. 147/2022.  P.Q.M.  il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1. In accoglimento della domanda, accertato l'inadempimento di ### s.r.l., dichiara la risoluzione del contratto azionato e condanna la ### s.r.l. a: - corrispondere in favore del sig. ### a titolo di risarcimento del danno la somma di € 24.590,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché di € 650,00 per il ripristino della caldaia preesistente; - procedere allo smontaggio e al recupero, a propria cura e spese, di tutti i componenti installati presso l'abitazione del sig. ### 2. condanna la ### s.r.l. a corrispondere direttamente all'Avv. ### dichiaratosi antistatario, le spese di lite relative al presente giudizio, che si liquidano in € 264,00 per diritti e C.U ed € 5.077,00 per onorari (di cui € 919,00,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria ed € 1.701,00 per la fase decisoria), oltre ### C.P.A. e rimborso spese forfettario come per legge. 
Benevento, 13/11/2025 Il Giudice (dott. ssa ### Redatta con la collaborazione della dott.ssa ### funzionario ###

causa n. 5337/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Ida Moretti

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 15630/2025 del 08-11-2025

... embrionale di organizzazione della pratica del c.d. superbonus 110%, l'assemblea non era ancora giunta ad approvare un capitolato lavori con spesa da ripartire. Invero, affinché possa dirsi violata la norma imperativa richiamata occorre l'approvazione di una spesa da cui emerga il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale (cfr. Cass. ord. n. 16953/2022). Nella specie di causa, l'assemblea, nelle varie riunioni, ha solo deciso: ### di valutare la possibilità di avviare uno studio di fattibilità per accedere alle agevolazioni del superbonus 110% nominando una commissione di tre condomini da affiancare all'amministratore (delibera del 7.10.2020); ### di voler accedere alle agevolazioni del superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione dell'edificio condominiale nominando la ### incaricata della cessione del credito e la gestione della pratica edilizia (delibera del 17.5.2021); ### di monitorare lo stato dell'arte dell'avvio della pratica per accedere ai benefici fiscali del superbonus (relazione dell'### Guidotti della riunione del 19.4.2022); ### di illustrare ed approvare un progetto architettonico di fattibilità predisposto dall'### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA ### in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ### nella causa civile di primo grado iscritta al N. R.G. 49845/2023 ha pronunziato la seguente #### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), #### (C.F. ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) e ### (C.F.  ###), tutti rappresentati e difesi dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliati presso il proprio studio in #### n. 86, come da procura in atti ### E ### N. 100, PAL. 11, ### (c.f. ###1), in persona del suo amministratore p.t., rappresentato e difeso dalla ### sta srl, in p.l.r.p.t., Avv. ### ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in ### n.5, come da procura in atti.  ### ad oggetto: impugnativa di delibera assembleare ex art. 1137 c.c..  ### parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue: ### “### alla Giustizia dell'###mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, in accoglimento della domanda attorea: - Accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità delle delibere assunte dal ### di ### 100, pal. 11, il ###, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022, 15.06.2023 e 21.07.2023 poiché aventi oggetto impossibile, prive degli elementi essenziali, incidenti sui diritti dei singoli ed adottate in violazione di norme imperative per mancata costituzione del fondo speciale ex art. 1135 comma 1 n. 4 c.c., come ampiamente argomentato e, per l'effetto, - condannare il ### di ### 100, pal. 11 in persona del suo ### p.t alla refusione in favore degli odierni attori dei compensi e delle spese di lite del presente giudizio nonché di quelle della propedeutica fase di mediazione.  ### “### il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere ### PRINCIPALE, ### rigettare la domanda avversaria siccome infondata in fatto ed in diritto. Con condanna alle spese legali da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Gli attori, proprietari di immobili ricompresi nello stabile condominiale di ### n. 100, palazzina 11, con atto di citazione notificato in data ### hanno impugnato le delibere rese dall'assemblea dei condomini in date 7.10.2020, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022, 15.06.2023 e 21.07.2023, riferite ad interventi straordinari di manutenzione in regime di ### 110%, ritenendole affette da insanabile nullità. 
Hanno esposto in fatto che: - con la prima delibera del 7.10.2020 (prevedente all'o.d.g. “1) nomina tecnico per indagine preliminare ### 110%: delibera in merito; 2) varie ed eventuali”), l'assemblea ebbe a nominare una commissione composta di 3 condomini per coadiuvare l'amministratore nella pratica di eco-sisma bonus e a conferire una preventiva indagine di fattibilità alla ditta ### S.r.l. (consorzio di imprese); - con la delibera del 17.05.2021 (nel cui o.d.g. era previsto “3) nomina ### Rete d'imprese per eseguire le attività dell'Eco /### 4) conferimento all'### dell'incarico di firmare il contratto tra il ### e la suddetta ### /### d'Imprese”, 5) nomina #### dei ### l'assemblea, all'unanimità, decideva di voler usufruire del bonus 110% con la cessione del credito e nominava, a maggioranza, la ### (### conferendo mandato all'amministratore di sottoscrivere il relativo contratto, previo controllo del suo contenuto; veniva, altresì, nominato direttore dei lavori l'### Guidotti; - con la delibera del 19.04.2022 (punto 4 all'o.d.g. “informativa sullo stato di avanzamento lavori ### 110% ed eventuale decisione a riguardo: delibera in merito”), si prendeva atto che “Il direttore dei lavori #### dichiara che invierà una relazione dettagliata e farà inviare dall'impresa relazione sullo stato dell'arte, inoltre l'ing. informa che in linea di massima i lavori potranno iniziare orientativamente giugno/luglio 2022. ### è in attesa dell'invio da parte dell'impresa dello studio di fattibilità, successivamente al ricevimento del suddetto l'amministratore convocherà una assemblea per rendere edotti i condomini1. Il direttore lavori dichiara di aver già controfirmato il contratto che è stato a suo dire sottoscritto anche dall'impresa e dall'###re”.  - con la delibera del 21.07.2022 (punti “a) illustrazione progetto architettonico e strutturale ante e post operam, scelte progettuali riguardanti ### e SuperEcobonus”. c) tempistiche e data prevista inizio lavori”), l'assemblea, dopo l'esposizione verbale da parte del direttore dei lavori del progetto architettonico e delle possibili modifiche alle parti comuni e private -non allegato alla convocazione - approvava tale progetto all'unanimità “a condizione che riceva il capitolato definitivo da parte della ditta o del D.l.”; - nella riunione del 26.05.2023 chiamata a discutere sul ### 110%, il legale rappresentante della ### (### contractor), dichiarava di voler recedere dal contratto precisando che, qualora i lavori del superbonus 110% non avessero avuto avvio entro la data del 15 giugno 2023, il contratto sarebbe stato automaticamente risolto tra le parti senza nulla a pretendere; - con la delibera del 15.06.2023 (già fissata con la precedente riunione del 26.5.2023), preso atto della risoluzione del contratto sottoscritto con la ### veniva nominata, quale ### la società ### S.c.c.r.l. - dando semplice lettura del contratto di incarico - e veniva evidenziato che l'amministratore avrebbe inviato all'impresa tutti gli allegati al contratto non ancora visionati dall'assemblea; veniva, altresì, precisato che la ### S.c.c.r.l.. avrebbe subappaltato i lavori alla ### s.r.l.; - con la delibera del 21.07.2023 (riunitasi per le decisioni da assumere per la sottoscrizione del contratto tra il condominio e la ditta ### l'assemblea a maggioranza, con il voto contrario degli attori, autorizzava l'amministratore a sottoscrivere il contratto (per un valore di oltre 11 milioni di euro) con la ditta ### S.c.c.r.l.. 
Gli attori hanno anche rappresentato che, prima di tale ultima assemblea, il sig. ### richiedeva all'amministratore la trasmissione della documentazione riferita la progetto esecutivo, al computo metrico e alla relativa ripartizione millesimale e che quest'ultimo riferiva di non esserne in possesso né che vi fosse una delibera di approvazione di tale progetto. Gli attori, pertanto, dopo vari solleciti e contestazioni rimasti privi di riscontro, si determinavano ad avviare la mediazione con deposito della relativa istanza in data ### (prot.  266/2023) per l'impugnazione della delibera del 21.07.2023 alla quale seguiva una seconda istanza (del 9 agosto 2023), protocollata al n. 280/2023, riferita alle delibere del 7.10.2020, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022 e del 15.06.2023 con trattazione congiunta all'incontro del 12.09.2023. A seguito dell'assemblea del 2 ottobre 2023, convocata anche per discutere del mutato scenario legislativo in ordine all'accesso ai bonus fiscali (termine finale per l'ultimazione dei lavori al 31.12.2023), l'amministratore trasmetteva agli attori solo parte della documentazione richiesta in precedenza. Pertanto, veniva avviata una procedura monitoria per ottenere l'ulteriore documentazione non trasmessa tra cui quella riferita al progetto esecutivo, computo metrico e ripartizione. 
Ricostruiti così i fatti di causa, gli attori hanno addotto a fondamento dell'impugnazione proposta i motivi appresso indicati.
I. “NULLITA'/ ####' ####” e precisamente: 1. nullità/ annullabilità della delibera del 21.7.2023 con la quale si autorizzava l'amministratore a sottoscrivere il contratto con la ### S.c.c.r.l per impossibilità dell'oggetto e per difetto dei requisiti essenziali, non potendo la delibera stessa trovare concreta attuazione poiché priva della delibera che avrebbe autorizzato i lavori con beneficio delle agevolazioni fiscali del 110%; 2. nullità/ annullabilità della delibera del 7.10.2020 per essere tale delibera non decisoria bensì programmatica, limitandosi a statuire solo una valutazione circa la fattibilità degli interventi straordinari da effettuare sull'edificio condominiale, anche in termini di accesso ai benefici fiscali, in assenza di una approvazione di un capitolato e ripartizione millesimale.  3. nullità/ annullabilità della delibera del 17.05.2021 per aver conferito l'incarico al general contractor (### di effettuare lo studio di fattibilità senza una preventiva delibera di autorizzazione dei lavori e senza predisposizione, esame ed approvazione della documentazione a corredo (progetto, computo metrico ed estimativo, riparto analitico dei costi ed infine contratto di appalto); 4. nullità/ annullabilità della delibera del 19.04.2022 poiché anch'essa mancate dell'approvazione dei lavori e della documentazione; 5. nullità/ annullabilità della delibera del 21.07.2022 per avere il direttore dei lavori incaricato dall'assemblea, ### Guidotti, esposto solo verbalmente il progetto architettonico ante e post operam, impedendo ai singoli condomini di avere specifica contezza delle opere da compiersi e dei relativi costi così da poter esprimere un voto consapevole; 6. nullità/ annullabilità della delibera del 26.05.2023 poiché, a seguito di recesso della CMI ### sarebbe stata decisa la nomina del nuovo #### S.c.c.r.l.  (con il quale, il successivo 24.07.2023, veniva sottoscritto un contratto per un corrispettivo di € 11.560.287,30), ancora senza deliberare sugli interventi straordinari da eseguire e senza documentazione a corredo; 7. nullità/ annullabilità della delibera del 15.06.2023 perché, in assenza della documentazione allegata al contratto, come attestato dallo stesso amministratore del condominio, veniva approvata la nomina della ### S.c.c.r.l.. 
In sintesi, gli attori hanno rappresentato che tutte le predette delibere impugnate sarebbero affette dal vizio di nullità in quanto “prive di quel contenuto essenziale necessario ed indefettibile per ritenerle legittime” mancando a monte di una specifica approvazione dei lavori straordinari nonché di un capitolato analitico con descrizione dei relativi costi da ripartire. 
II. “NULLITA' ######
Gli attori hanno, altresì, ritenuto nulle tutte le delibere poiché incidenti nella propria sfera economico/patrimoniale per la mancata adozione di una valida delibera di approvazione ed esecuzione, con conseguente impossibilità di accedere al beneficio fiscale. Inoltre, la mancata predisposizione del progetto esecutivo non consentirebbe di verificare l'incidenza delle opere sulle proprietà private. 
III. “NULLITA' ### - ### 1135 comma 1 n. 4 C.C. - ###” Lamentano gli attori che non solo non sarebbe stata adottata una valida delibera di approvazione dei lavori ma le delibere impugnate non contengono alcuna statuizione sulla costituzione del fondo speciale previsto ex lege per l'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione con conseguente nullità dei deliberati per violazione di norma imperativa (art.  1135, co.1 n. 4, c.c.). 
Si è costituito in giudizio il ### di ### n. 100, pal. 11 impugnando e contestando le domande degli attori ritenute infondate. Ha eccepito, preliminarmente, la decadenza ex art. 1137 c.c. della relativa azione per ricadere le censure sollevate, al più, nelle ipotesi di annullabilità dei deliberati con conseguente inammissibilità della domanda. Ha evidenziato, inoltre, come parte attrice avesse del tutto omesso di indicare i vizi inficianti i deliberati evidenziando come, proprio per affermazione di controparte, alcune delle delibere impugnate avessero contenuto programmatico o interlocutorio e non contenuto precettivo, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione proposta anche sotto tale ulteriore aspetto. 
Nel merito ha sottolineato come la delibera a cui riferire la decisione condominiale di effettuare i lavori di ristrutturazione dello stabile con le agevolazioni previste dagli incentivi del sismabonus 110% fosse proprio quella del 17.5.2021 con la quale venivano anche nominati il ### (punto 3 all'o.d.g.) e il direttore dei lavori (punto 5 all'o.d.g.), autorizzando l'amministratore alla sottoscrizione del relativo contratto (punto 4, all'o.d.g.), delibera che non veniva impugnata dagli attori e, che dunque, era da ritenere definitiva. 
Ha altresì precisato come, contrariamente a quanto affermato dagli attori ed evincibile dal verbale, nella successiva riunione del 21 luglio 2022, veniva proprio illustrato dal D.L. il progetto strutturale architettonico ante e post operam, come indicato all'o.d.g., per assumere scelte progettuali ed economiche per ottenere le agevolazioni previste dal sismabonus 110% e tale progetto, allegato al verbale, veniva approvato all'unanimità con le opere ivi contenute (“modifica delle cantine soffitte (riferimento progetto allegato), demolizione e ricostruzione tetto (riferimento progetto allegato), coibentazione solaio e portico, modifica strutturale dei locali comuni (riferimento progetto allegato), rinforzi strutturali, tetto, portico, fondazioni, pareti esterne e pianerottoli, e lavorazioni correlate”). 
Pertanto, anche tale delibera, non poteva definirsi nulla in quanto l'assemblea era stata compiutamente edotta dello stato di avanzamento della pratica nonché del progetto architettonico da realizzarsi dopo lo studio di fattibilità. Il condominio, pertanto, ha concluso per il rigetto anche del merito della domanda.
La causa è stata istruita con il solo deposito di atti e documenti ed è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 quinques, co. 1, c.p.c. con concessione dei termini di cui all'art.  189 c.p.c.. 
Con ordinanza resa in data 23 ottobre 2025, all'esito del deposito delle note a trattazione scritta (ex art. 127 c.p.c.), la causa è stata trattenuta in decisone.  ****************** 
Si premette che non verranno prese in esame le ulteriori censure sollevate dagli attori solo in fase conclusiva in quanto, seppur ininfluenti, integrano dei motivi nuovi che, come tali, sono da ritenere preclusi ed inammissibili (cfr. Cass. n. 7258/2024). 
In ordine logico, va decisa l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità della domanda di impugnazione delle delibere 7.10.2020, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022 e 15.06.2023 (che gli attori hanno sostenuto essere nulle), per tardività ex art. 1137, co.2, c.c..  ###. 1137 c.c., come riformato dalla legge 220/2012 di riforma della disciplina del condominio, prevede, al secondo comma, che: "### le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”. 
In tema di condominio degli edifici, l'azione di annullamento delle delibere assembleari, ai sensi dell'art. 1137 c.c., costituisce la regola generale e ha portata più ampia, mentre la categoria della nullità ha un'estensione residuale riguardando i vizi più gravi della delibera. 
Il differente regime di invalidità delle delibere assume particolare rilevanza, comportando il vizio di annullabilità l'assoggettamento al termine di decadenza ex art. 1137 contrariamente a quello di nullità, censurabile in ogni tempo (anche dal condomino assenziente) e rilevabile anche d'ufficio dal giudice.  ### l'insegnamento della S.C., la nullità delle delibere condominiali è rinvenibile nelle seguenti ipotesi: mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, impossibilità dell'oggetto in senso materiale o giuridico - quest'ultima da valutarsi in relazione al “difetto assoluto di attribuzioni” -, contenuto illecito, ossia contrario a norme imperative o all'ordine pubblico o al buon costume. (v. Cass. S.U n. 4806/2005). 
Più recentemente, la Cassazione, nella sua massima composizione, ha avuto modo di precisare che la categoria giuridica della nullità, con riguardo alle deliberazioni dell'assemblea dei condomini, “ha una estensione del tutto residuale rispetto alla generale categoria della annullabilità, attenendo essa a quei vizi talmente radicali da privare la deliberazione di cittadinanza nel mondo giuridico.” (Cass. S.U. 9839/2021) E così, evidenziando le possibili fattispecie, la Corte ha precisato che devono ritenersi nulle le delibere: - in caso di mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali, tale da determinare la deficienza strutturale della deliberazione (delibera adottata senza la votazione dell'assemblea; delibera priva di oggetto o con oggetto indeterminato; delibera priva di forma scritta); - in caso di impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico (delibera in materia che esorbiti le attribuzioni dell'assemblea); - le delibere illecite, ossia le deliberazioni assembleari che, pur essendo adottate nell'ambito delle attribuzioni dell'assemblea, risultino avere un contenuto illecito (art. 1343 cod. civ.), ossia un decisum contrario a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (nella disciplina del condominio degli edifici, le norme inderogabili sono specificamente individuate dagli artt. 1138, quarto comma, cod. civ. e 72 disp. att. c.c.).  ### attrice ha sostenuto, in primo luogo, la tesi per cui tutte le predette delibere sarebbero da ritenere inficiate dal vizio di nullità, per impossibilità dell'oggetto ed in quanto prive dei requisiti essenziali, mancando dell'atto presupposto, vale a dire, di una esplicita delibera assembleare autorizzativa degli interventi edilizi finalizzati all'ottenimento delle agevolazioni fiscali (c.d. ### al 110%) mediante approvazione di capitolato lavori e spesa da ripartire; sarebbero, altresì, nulle le delibere per avere l'assemblea autorizzato l'amministratore alla sottoscrizione di un contratto con il ### per il valore complessivo di oltre 11.000.000,00 di euro senza procedere ad una preliminare e dettagliata verifica dei lavori da eseguirsi mediante l'approvazione di un capitolato lavori e ripartizione della spesa così incidendo sui diritti individuali e sulla proprietà esclusiva dei condomini; sarebbero, infine, nulle le delibere per non avere l'assemblea costituito il fondo speciale obbligatorio previsto dall'art. 1135, co.1 n. 4, c.c. con violazione di norma imperativa. 
Sotto il primo profilo di nullità (mancanza di una valida decisione assembleare per l'esecuzione di lavori straordinari e l'ottenimento dei benefici fiscali del superbonus 110% quale atto presupposto delle successive delibere) va subito chiarito che, anche a voler considerare la natura programmatica della delibera del 7.10.2020 come dedotto dall'attrice (e, dunque, ex se non impugnabile), con la delibera del 17.05.2021 l'assemblea ha espressamente deliberato di voler accedere alle agevolazioni del superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione dell'edificio condominiale nominando un ### mentre nelle successive delibere l'assemblea non ha fatto altro che discutere e decidere in relazione alle vari fasi che avrebbero consentito di accedere a tale beneficio per poter eseguire i lavori straordinari di riqualificazione. Né può ritersi che per assumere tali decisioni era indispensabile la predisposizione preventiva di un capitolato lavori con indicazione della relativa spesa da ripartire. ### 34/2020 (### rilancio), con le numerose modifiche ed integrazioni intervenute, ha istituito, infatti, una procedura piuttosto complessa per poter accedere alla maxidetrazione del 110% (sia per lo sconto in fattura che per la cessione del credito). Ha imposto agli operatori/destinatari della legge un'organizzazione capillare, distribuita in più fasi scandite secondo un ordine temporale (studio di fattibilità tecnico-urbanistica ed energetica, progettazione dei lavori, presentazione della ### esame e delibere sulle proposte economiche, etc.), prima di arrivare all'approvazione del capitolato lavori e sottoscrizione dell'appalto vero e proprio. Per gli edifici condominiali, tale iter si è tradotto nella necessità di convocare numerose riunioni assembleari che spesso hanno avuto come epilogo l'impossibilità di accedere a tali benefici, arrestandosi le decisioni dell'assemblea alla sola fase preliminare.
Ciò è quanto avvenuto nella specie di causa per cui l'approvazione di un capitolato lavori con computo estimativo e dettaglio della spesa, più volte reclamato dagli attori, poteva seguire solo dopo aver attraversato e deciso le necessarie fasi preliminari. Né può sostenersi che la semplice illustrazione e/o lettura del progetto architettonico o dei contratti richiamati nei verbali di assemblea, non preventivamente trasmessi ai condomini con l'avviso di convocazione, possa integrare vizi di nullità e/o annullabilità dei deliberati, non sussistendo alcun obbligo di allegazione della suddetta documentazione.   Ciò posto, si ritiene che il vizio di nullità invocato dagli attori in merito alle delibere impugnate per “impossibilità materiale dell'oggetto” e “per mancanza di requisiti essenziali”, così come motivato dagli attori, non rientri in nessuna delle categorie individuate dalla S.C. né tra quelle capaci di inficiare la deliberazione assembleare in termini di nullità. 
Si ricorda, inoltre, che il giudice dell'impugnazione non può sindacare il merito delle decisioni assembleari e controllare il potere discrezionale che l'assemblea esercita come organo sovrano della volontà dei condòmini. Per cui, eventuali profili di inidoneità del modus operandi adottato dall'assemblea nelle materie di propria attribuzione (quale quello riferito alla specie di causa per i lavori del superbonus 110%) o la non vantaggiosità e convenienza di quanto deciso dall'assemblea, se non si tramutino in violazione di legge o regolamento e non integrino l'eccesso di potere (in questo caso, il controllo del giudice è esteso al legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone) non sono sindacabili dal giudice dell'impugnazione. 
Quanto alla dedotta nullità delle delibere (indistintamente considerate) per avere un contenuto incidente sulla proprietà privata dei singoli condomini, oltre ad essere contraddittorio l'assunto che, da una parte, vuole ritenere i deliberati privi di effetti poiché mancanti degli elementi essenziali e, dall'altra, incidenti sulla proprietà privata (riconoscendone un valido contenuto precettivo), non risulta in alcun modo dedotto e specificato dagli attori l'impatto che detti lavori avrebbero avuto su eventuali proprietà individuali, apparendo la censura del tutto generica ed indimostrata e perciò infondata. 
Del pari infondata è la censura di nullità in merito alla mancata costituzione del fondo obbligatorio con violazione della norma imperativa prevista dall'art. 1135, co.1 n. 4 c.c. posto che, come già chiarito, nella fase embrionale di organizzazione della pratica del c.d. superbonus 110%, l'assemblea non era ancora giunta ad approvare un capitolato lavori con spesa da ripartire. 
Invero, affinché possa dirsi violata la norma imperativa richiamata occorre l'approvazione di una spesa da cui emerga il prezzo dei lavori, al cui importo occorre che equivalga quello del fondo speciale (cfr. Cass. ord. n. 16953/2022). 
Nella specie di causa, l'assemblea, nelle varie riunioni, ha solo deciso: ### di valutare la possibilità di avviare uno studio di fattibilità per accedere alle agevolazioni del superbonus 110% nominando una commissione di tre condomini da affiancare all'amministratore (delibera del 7.10.2020); ### di voler accedere alle agevolazioni del superbonus 110% per gli interventi di riqualificazione dell'edificio condominiale nominando la ### incaricata della cessione del credito e la gestione della pratica edilizia (delibera del 17.5.2021); ### di monitorare lo stato dell'arte dell'avvio della pratica per accedere ai benefici fiscali del superbonus (relazione dell'### Guidotti della riunione del 19.4.2022); ### di illustrare ed approvare un progetto architettonico di fattibilità predisposto dall'### Guidotti e di nominare le varie figure professionali chiamate a svolgere attività di controllo ed esecutive per i futuri lavori da eseguirsi (delibera del 21.7.2022); ### di prendere atto della volontà della ### (general contractor) di recedere dal contratto per la cessione del credito e per le attività di gestione del superbonus 110% (delibera del 26.5.2023); ### di nominare quale nuovo ### la società ### S.c.c.r.l.  (delibera del 15.6.2023); ### di autorizzare l'amministratore a sottoscrivere il nuovo contratto con la società ### S.c.c.r.l. (delibera del 21 luglio 2023). 
Erra, inoltre, parte attrice nel considerare l'importo indicato nei contratti sottoscritti dall'amministratore di condominio con i ### quale impegno di spesa che avrebbe richiesto la costituzione del fondo speciale. Invero, nel contratto sottoscritto tra il ### e la ### ed allegato al verbale prodotto dagli attori, viene espressamente specificato che l'importo indicato è del tutto presuntivo e che questo sarebbe stato definito solo all'esito della predisposizione ed approvazione del progetto esecutivo ###, con indicazione specifica dei costi da ripartire, atti, questi ultimi, come ammesso dagli stessi attori, mai predisposti e/o approvati (v. art. 9 del contratto - all. n. 8 dell'atto di citazione). Invece, con la delibera del 21 luglio 2023 non viene approvata alcuna spesa e l'impegno preso dall'assemblea è stato solo quello di autorizzare l'amministratore alla sottoscrizione del contratto con il nuovo ### S.c.c.r.l.. Va poi considerato che rientra nel potere di rappresentanza ex mandato dell'amministratore di condominio, la sottoscrizione di un contratto di appalto, salvo le responsabilità dell'amministrazione che trasbordi dal mandato conferito. Tra l'altro, come ammesso sempre dagli attori, nonostante la sottoscrizione di detto contratto avvenuta il successivo 24 luglio 2023, la scadenza dei termini fissati ex lege per usufruire dei benefici fiscali (31.12.2023) ed il recesso della società subappaltatrice, ### S.r.l. (a cui la ### S.c.a.r.l. aveva subappaltato gli interventi edilizi in regime di bonus fiscale), hanno comportato la automatica risoluzione del predetto contratto senza possibilità alcuna di eseguire i lavori di riqualificazione con tale regime, facendo venir meno anche il concreto interesse ad una pronuncia di annullamento. 
In sintesi, ad avviso di questo Tribunale, non si poteva dare corso alla costituzione di un fondo speciale per opere meramente eventuali e per una spesa in alcun modo determinata, approvata o ripartita dalla quale poter far dipendere la dedotta nullità.
Tra l'altro, sulla scorta di quanto più volte chiarito dalla S. C., l'orientamento giurisprudenziale di merito maggioritario ed in linea con il dettato letterale della norma, è nel senso di reputare tutte le attività preliminari di verifica sulla fattibilità degli interventi del cd. superbonus e tutte quelle connesse alle scelte professionali per lo svolgimento di dette finalità, non come opere di manutenzione straordinaria o innovazione che necessitino la costituzione del fondo speciale previsto dall'art. 1135 n. 4) c.c.. 
Pertanto, anche per tali ragioni le delibere impugnate non possono ritenersi nulle ed il motivo di impugnazione è da ritenere infondato. 
Tanto premesso, rilevato che per le delibere impugnate non si configura alcun vizio di nullità (né di annullabilità), va accolta l'eccezione di parte convenuta e, pertanto, l'impugnazione proposta avverso le delibere del 7.10.2020, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022 e del 15.06.2023 va dichiarata inammissibile in quanto tardiva per inosservanza del termine decadenziale previsto dall'art. 1137, co.2, c.c.. 
Va, invece, rigettata nel merito, in quanto infondata per le motivazioni espresse, l'impugnazione avverso la delibera del 18.7.2023. 
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di legge (ai medi tariffari del valore indeterminabile della causa di bassa complessità ex D.M. n. 55/2014, come integrato dal D.M. n. 147/2022).  P.Q.M.  Il Tribunale, definitamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - dichiara inammissibile l'impugnazione proposta avverso le delibere rese dall'assemblea del #### n. 100, Palazzina 11, ### nelle sedute del 7.10.2020, 17.05.2021, 19.04.2022, 21.07.2022 e del 15.06.2023, per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 1137, co.2, c..c; - rigetta l'impugnazione avverso la delibera del 18.7.2023 in quanto infondata; - condanna gli attori, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore del ### n. 100, Palazzina 11, ### che si liquidano in complessivi euro 7.616,00 per onorari di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15% da distrarsi in favore dell'Avv. ### difensore antistatario. 
Così deciso in ### l'8 novembre 2025

causa n. 49845/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Grazia Berti

M

Tribunale di Milano, Sentenza n. 7860/2025 del 18-10-2025

... attività professionale svolta in relazione a pratiche di superbonus 110%. ### eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione (n. 7 del 17.3.2021) era stata emessa dal ### nei confronti della società ### s.r.l., e quindi la presunta debitrice era la società e non invece ### In ogni caso, anche qualora quest'ultimo potesse essere ritenuto debitore, la società ### s.r.l. era subentrata in ogni rapporto dare/avere che faceva capo alla impresa individuale in forza di atto di conferimento di azienda redatto dal notaio ### in data ###. Nel merito l'opponente precisava che ### era stato incaricato di redigere elaborati peritali contenenti i computi metrici per eventuali future commesse nell'ambito di lavori edili collegati al ### 110%, incarico eseguito in maniera non corretta come contestato dall'opponente con mail ###, cosa che aveva costretto il committente a rivolgersi ad altri professionisti per porre rimedio ai danni causati dall'opposto. Chiedeva la revoca del decreto, vinte le spese del giudizio. In data ### si costituiva in giudizio ### il quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I ### iscritta al n. r.g. 40787/2021 promossa da: ### (C.F.: ###), residente in ####, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F.: ###) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in ### via ### n. 15, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore ### attrice opponente ### (C.F. ###) (P.I. ###), nato a #### il 16 Febbraio 1974 e residente ###### n. 9, rappresentato e difeso dall'avv. ### (C.F. ###) con studio in ##### n. 5, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ### (C.F. ###) del foro di ### in ####, via ### 19, in forza di procura speciale allegata al ricorso per ingiunzione ### convenuta opposta ### delle parti: parte attrice: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: ### a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.  ###: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.  ###: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente: ### Accertare e dichiarare risolto il “### professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto; ### Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto; ### Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 ###: - si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto di ### - si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze: 1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “### professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'#### ha sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione con ### 2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sola ### era il general contractor che avrebbe acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3); 3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc. 6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ### ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'#### 4) vero che in relazione ai condomini di ### 9-11-23, ### 27, villette di ##### 3 e ##### 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, ### ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'#### 5) vero che i committenti di cui ai cantieri #### 15- 19-21, ### 51, ### M.se ### 72, ### 8, ### 3 e ### hanno comunicato a ### il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa; 6) vero che tutte le pratiche presentate dall'#### come meglio indicate a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%); 7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal ### Si indicano a testi: #### presso ### con sede ####: con vittoria di spese e compensi parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: ### a parziale modifica dell'ordinanza del 21.4.2022 ex art. 177 cpc, re melius perpensa, revocare la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021 per le ragioni in atti ovvero sospendere la stessa.  ###: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'opponente e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 14440 del 5.8.2021, dichiarando che nulla deve l'opponente all'opposto.  ###: semmai accertata la legittimazione passiva dell'opponente: ### Accertare e dichiarare risolto il “### professionale per servizi di architettura” in atti per grave inadempimento imputabile a fatto e colpa esclusivi dell'opposto; ### Dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposto a titolo di compensi e/o spese sulla base del richiamato contratto; ### Accertare e dichiarare tutti i danni subiti dall'opponente per effetto dell'inadempimento dell'opposto disponendo, nel denegato caso di condanna dell'opponente, la compensazione fra il credito riconosciuto all'opposto e quello che risulterà spettante all'opponente, anche secondo liquidazione equitativa ex art. 1226 ###: - si chiede l'espunzione dell'elaborato peritale dal giudizio in quanto lo stesso non risponde né ai quesiti del giudice, né risulta essere pertinente all'oggetto di causa, e nello specifico il ricorso per ingiunzione ha un importo che risulta essere inferiore di oltre 5 volte la quantificazione del CTU e tale importo è stato individuato dallo stesso ricorrente con regolare fattura posta alla base del ricorso per ingiunzione per la quale, come documentato nello stesso ricorso monitorio, è stato corrisposto un acconto di euro 5.000,00 e per conto di ### - si chiede l'ammissione delle prove per interpello dei testi, anche a prova contraria, sulle seguenti circostanze: 1)vero che, in relazione alle prestazioni descritte nel “### professionale per servizi di architettura” (doc. 2 opposto che si esibisce al teste), l'#### ha sempre intrattenuto i rapporti per la loro esecuzione con ### 2) vero che i beneficiari delle prestazioni indicate nel suddetto contratto erano gli immobili/committenti per i quali la sola ### era il general contractor che avrebbe acquisito i crediti fiscali ceduti dai medesimi (doc. 3 dell'opposto e comparsa di costituzione in relazione ai nominativi indicati a pag. 3); 3) vero che in relazione ai cantieri indicati nei doc. 6-12 dell'opponente che si esibiscono al teste, ### ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'#### 4) vero che in relazione ai condomini di ### 9-11-23, ### 27, villette di ##### 3 e ##### 15, come indicati a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, ### ha dovuto affidare ex novo ad altri professionisti l'espletamento delle stesse attività previste in capo all'#### 5) vero che i committenti di cui ai cantieri #### 15- 19-21, ### 51, ### M.se ### 72, ### 8, ### 3 e ### hanno comunicato a ### il recesso dai rispettivi contratti di appalto con conseguente perdita della commessa; 6) vero che tutte le pratiche presentate dall'#### come meglio indicate a pag. 3 della comparsa di costituzione dell'opposto, nonché negli allegati al doc. 3 di parte opposta, che si esibiscono al teste, sono state escluse dalla fruizione dei benefici fiscali (110% e 90%); 7) vero che la polizza indicata nell'art. 8 del contratto (doc. 2 dell'opposto che si esibisce al teste) mai è stata consegnata dal ### Si indicano a testi: #### presso ### con sede ####: con vittoria di spese e compensi ### in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data #### in qualità di titolare della impresa individuale ### di #### conveniva in giudizio avanti al Tribunale di ### proponendo opposizione avverso il decreto 14440/2021 emesso dal Tribunale di ### in data ###, con cui veniva allo stesso ingiuntivo il pagamento della somma di euro 23.857,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria per attività professionale svolta in relazione a pratiche di superbonus 110%.  ### eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la fattura posta a base del ricorso per ingiunzione (n. 7 del 17.3.2021) era stata emessa dal ### nei confronti della società ### s.r.l., e quindi la presunta debitrice era la società e non invece ### In ogni caso, anche qualora quest'ultimo potesse essere ritenuto debitore, la società ### s.r.l. era subentrata in ogni rapporto dare/avere che faceva capo alla impresa individuale in forza di atto di conferimento di azienda redatto dal notaio ### in data ###. 
Nel merito l'opponente precisava che ### era stato incaricato di redigere elaborati peritali contenenti i computi metrici per eventuali future commesse nell'ambito di lavori edili collegati al ### 110%, incarico eseguito in maniera non corretta come contestato dall'opponente con mail ###, cosa che aveva costretto il committente a rivolgersi ad altri professionisti per porre rimedio ai danni causati dall'opposto.
Chiedeva la revoca del decreto, vinte le spese del giudizio. 
In data ### si costituiva in giudizio ### il quale contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto.  ### allegava che in data ### lo stesso aveva sottoscritto un contratto con ### quale titolare della impresa individuale ### per l'esecuzione di servizi di architettura. Nel corso del rapporto e dunque durante l'esecuzione della prestazione i contatti erano tenuti da ### con il ### Tuttavia con mail in data ### veniva comunicato a ### di emettere la fattura nei confronti della società ### s.r.l. Le prestazioni erano state regolarmente eseguite. 
Chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e vittoria delle spese di lite. 
Alla prima udienza del 18.3.2022 le parti chiedevano breve rinvio per discutere la causa, stante la costituzione dell'opposto a ridosso dell'udienza. 
All'udienza del 21.4.2022 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto, assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie istruttorie, rigettate le richieste di prove orale, veniva ammessa ### All'udienza del 17.9.2022, assente il ### veniva disposto rinvio al 26.1.2023 a cui il perito prestava giuramento. ### chiedeva ben due proroghe. Atteso il risultato della CTU veniva fissato udienza per discussione e trattazione della causa, poi veniva convocato il CTU per chiarimenti. Infine, precisate le conclusioni, venivano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.  ***** 
Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva ### alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall'opponente, si deve osservare che il contratto inter partes è stato concluso tra il geometra ### e ### quale titolare della impresa individuale ### (doc. 1 opposto), il quale ultimo risulta infatti, anche il destinatario dell'ingiunzione di pagamento. Il rapporto contrattuale è stato peraltro intrattenuto nella sua fase di esecuzione tra ### e ### ossia le parti in causa, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'opposto (doc. 2). Risulta inoltre che sia stato proprio l'opponente ad indicare al ### di emettere la fattura nei confronti della società ### s.r.l. (doc. 3 opposto). Dalla documentazione versata in atti dall'opponente risulta che, dopo la conclusione e l'esecuzione del contratto inter partes, l'impresa individuale sia stata conferita nella società ### s.r.l. (doc. 5 opponente). Tuttavia, detto fenomeno non ha alcuna rilevanza in ordine alla titolarità della posizione debitoria che resta in capo all'imprenditore individuale che ha stipulato il contratto prima del conferimento di azienda (cfr. Cass. 5088/2024).
Nel merito occorre osservare che le contestazioni circa la diligenza e la correttezza dell'adempimento da parte di ### sono successive all'invio della fattura e alla richiesta di pagamento degli onorari. 
E' stata disposta CTU per verificare l'esecuzione della prestazione e la congruità dell'importo chiesto dal ### Il perito, dopo aver esaminato tutta la documentazione in atti, ha accertato l'avvenuta corretta esecuzione della maggior parte del lavoro (“per quanto in atti, il lavoro svolto dal professionista risponde ai requisiti tecnico-qualitativi di cui al contratto stipulato”), benchè il lavoro sia stato interrotto a stadi d'avanzamento diversi e per alcuni immobili non si sia giunti alla valutazione del computo metrico estimativo (ovvero via ### n. 9 e via ### n. 27 come risulta dallo schema allegato alla ###.  ### ha poi osservato che le doglianze dell'opponente si presentano così generiche ed indeterminate che non risulta possibile né comprenderle né darvi una risposta. Peraltro, il perito ha anche rilevato che i documenti prodotti dall'opponente a riprova della negligente esecuzione riguardano immobili non oggetto del contratto inter partes (come per esempio, doc. 6 opponente). Tutte le doglianze circa le inesattezze della prestazione e gli asseriti danni conseguenti a detta imperizia sono per il perito estremamente generici e dunque non verificabili nella loro fondatezza. Così il perito: “Per quanto sopra esposto il CTU non rileva la sussistenza di eventuali carenze nel prodotto consegnato dal professionista al committente, prodotto che, come già detto alle pagine precedenti rispecchia gli standard qualitativi medi correnti per il settore e che è stato sviluppato sulla scorta di un contratto molto generico dove in nessuna parte è richiesto un preciso livello tecnico-qualitativo-funzionale della documentazione da elaborare e consegnare. Con riferimento alle doglianze contenute nell'atto di citazione, per quanto prodotto in atti e quanto previsto dal contratto professionale il CTU conclude quindi che il lavoro eseguito, sia relativo ai rilievi che ai computi (e correlate attività), così come riportato e riassunto nell'allegato ###-###01 alla presente relazione, è stato eseguito correttamente dal professionista incaricato con riferimento a quanto previsto dal contratto d'incarico professionale (doc. 2 di parte opposta convenuta ###”. Peraltro, il CTU dà atto di non aver ricevuto nessuna osservazione alla relazione da parte dell'opponente. 
Non può invece essere condivisa la scelta del CTU di valutare l'attività del professionista mediante il richiamo alle tariffe fissate per i contratti pubblici di appalto, trattandosi di appalto privato e considerato che la normativa relativa ai lavori di miglioramento energetico a fronte dei quali erano previsti sconti fiscali non richiama il codice dei contratti pubblici per la quantificazione degli onorari spettanti ai professionisti. 
Pertanto, visto il contratto, vista la normativa indicata in contratto per la quantificazione degli onorari del professionista ovvero il listo prezzi DEI 2016 e il listino prezzi ### considerata tutta la documentazione in atti, considerato quanto rilevato dal consulente in ordine all'esecuzione della prestazione e alla parte di questa non effettuata come da prospetto allegato alla CTU e di cui si è già detto, tenuto conto del valore della prestazione come stimata dall'opposto (euro 27.000) - stima che sulla base degli elementi citati pare corretta -, e delle pratiche non eseguite (2 su 19 come da schema allegato alla ###, il Tribunale reputa congrua una quantificazione degli onorari nella misura di euro 20.857,60 (ovvero con decurtazione delle due pratiche non svolte e relative agli immobili indicati dal ###, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. 
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa: - revoca il decreto ingiuntivo opposto; - condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che ex DM 55/2014 liquida in euro 3.103,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.  ### 18.10.2025 

Il giudice
dott.ssa ###


causa n. 40787/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Simona Brusamolino

M
3

Tribunale di Chieti, Sentenza n. 393/2025 del 11-08-2025

... avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. superbonus 110%. In considerazione della propria distanza geografica dal luogo degli immobili e della totale estraneità alla materia tecnica, il ### ha conferito incarico al geom. ### su indicazione di un'agenzia immobiliare locale, affinché curasse integralmente ogni aspetto professionale necessario a fruire del beneficio fiscale mediante la cessione del credito. A tal fine ha accettato l'offerta professionale presentatagli dal ### nella quale si prevedeva un compenso pari al 15% dell'importo dei lavori, omnicomprensivo di spese e al netto di imposte e contributi. ### ha lamentato tuttavia che mai ha ricevuto informazioni dettagliate sulle attività svolte dal professionista e che, a tutt'oggi, risulta ignoto il contenuto effettivo della prestazione, né risulta chiaro in cosa consistano le somme richieste. ### il convenuto, il grave vizio dell'operato del tecnico è da individuarsi nell'erronea qualificazione dei due immobili, entrambi di sua proprietà esclusiva, come facenti parte di un condominio, al fine di accedere a massimali più elevati di detrazione. Tale erronea impostazione avrebbe indotto lo stesso ### su istruzioni del ### (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CHIETI Il G.U., dott. ### ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1981 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza del 15 gennaio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c., con concessione del termine di 60 giorni per il deposito di comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di 20 giorni per il deposito di memorie di replica, vertente tra #### & ### (P.Iva ###), in persona del legale rappresentante geom.  ### rappresentato e difeso dall'avv. ### in virtù di delega posta in calce all'atto di citazione, attore; e ### (C.F. ###), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti #### d'#### e ### in virtù di delega posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta, convenuto; Oggetto: pagamento compensi professionali.
Conclusioni delle parti: come da “note di trattazione scritta” redatte in vista dell'udienza del 15 gennaio 2025, svoltasi nella modalità stabilita dall'art. 127 ter c.p.c. 
Motivi di fatto e di diritto della decisione Con l'atto di citazione lo ### dei geometri ### e ### ha convenuto in giudizio il sig. ### dinanzi al Tribunale di Chieti, per sentirlo condannare al pagamento della somma di € 52.000,00, a titolo di compenso professionale dovuto per le attività svolte in esecuzione di un contratto di incarico stipulato in data 23 novembre 2020.  ### ha esposto che, in forza della predetta convenzione, lo ### era stato incaricato di prestare un insieme articolato di servizi tecnici e professionali, finalizzati al recupero del fabbricato sito in ### alla via F.S. Petroni, mediante utilizzo del cosiddetto “sisma-ecobonus 110%”, e che tali prestazioni comprendevano, tra l'altro, la redazione del progetto di fattibilità, delle relazioni geologica e geotecnica, del progetto esecutivo architettonico, strutturale e impiantistico, nonché l'esecuzione della direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza, i collaudi e l'espletamento delle pratiche catastali e di agibilità. 
Il compenso, concordato tra le parti, era pari al 15% dell'importo complessivo dei lavori. 
Detto importo, approvato dalla piattaforma ### ammontava ad € 422.978,33. ### riferisce che, a seguito di una comunicazione del convenuto datata 13 dicembre 2021, con la quale quest'ultimo richiedeva l'interruzione dei lavori per difficoltà nel reperire un finanziamento, veniva disposta la sospensione del cantiere e la relativa messa in sicurezza. 
Fino a tale data, lo ### aveva già eseguito prestazioni per un valore di € 57.095,89 (comprensivo di cassa e ###, corrispondente al 15,47% dell'importo dei lavori, sulla base di un computo dettagliato delle attività svolte. Tuttavia, tale somma, nonostante ripetute richieste, non era stata corrisposta. A nulla è valso anche il tentativo di attivare una procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con esito negativo, pur essendovi stata un'adesione formale del convenuto.
Persistendo l'inadempimento, l'attore si è dunque rivolto all'### giudiziaria per ottenere l'accertamento dell'intervenuto rapporto contrattuale e la conseguente condanna del convenuto al pagamento dell'importo sopra indicato, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio il convenuto ### contestando integralmente le domande formulate dall'attore ### chiedendone il rigetto per infondatezza in fatto e in diritto. 
Il convenuto ha esposto di essere unico proprietario di due unità immobiliari contigue, allo stato di rudere, site in ### alla via F.S. Petroni, che, nell'autunno del 2020, intendeva ristrutturare avvalendosi delle agevolazioni fiscali previste dal c.d. superbonus 110%. In considerazione della propria distanza geografica dal luogo degli immobili e della totale estraneità alla materia tecnica, il ### ha conferito incarico al geom. ### su indicazione di un'agenzia immobiliare locale, affinché curasse integralmente ogni aspetto professionale necessario a fruire del beneficio fiscale mediante la cessione del credito. A tal fine ha accettato l'offerta professionale presentatagli dal ### nella quale si prevedeva un compenso pari al 15% dell'importo dei lavori, omnicomprensivo di spese e al netto di imposte e contributi.  ### ha lamentato tuttavia che mai ha ricevuto informazioni dettagliate sulle attività svolte dal professionista e che, a tutt'oggi, risulta ignoto il contenuto effettivo della prestazione, né risulta chiaro in cosa consistano le somme richieste.  ### il convenuto, il grave vizio dell'operato del tecnico è da individuarsi nell'erronea qualificazione dei due immobili, entrambi di sua proprietà esclusiva, come facenti parte di un condominio, al fine di accedere a massimali più elevati di detrazione. Tale erronea impostazione avrebbe indotto lo stesso ### su istruzioni del ### a redigere una fittizia delibera assembleare, sottoscritta solo da sé medesimo, nella quale si auto-nominava referente per il condominio. Questo presupposto, rivelatosi giuridicamente infondato, costituiva l'asse portante del progetto tecnico redatto dallo ### come si evince dalle asseverazioni, dalle dichiarazioni tecniche e dal computo metrico prodotti, che applicavano parametri condominiali.
La piattaforma ### incaricata della verifica della documentazione, aveva già espresso riserve in merito alla configurazione condominiale, ma il ### aveva insistito sulla correttezza dell'impostazione. Successivamente, la dott.ssa ### professionista incaricata del rilascio del visto di conformità, rifiutava motivatamente l'attestazione, rilevando l'inammissibilità del progetto in quanto fondato su presupposti giuridicamente insussistenti e in contrasto con la normativa vigente. Il convenuto sottolinea che tale rifiuto ha comportato il fallimento dell'intera operazione, con conseguente impossibilità di ottenere il superbonus e obbligo di rinunciare alla ristrutturazione, lamentando inoltre che i lavori eseguiti dalla ditta indicata dal ### risultavano modesti ed errati. 
In diritto, il ### ha contestato la pretesa economica avanzata dall'attore, osservando che la percentuale del 15% menzionata nel contratto non corrisponde a quanto previsto per legge e che, comunque, essa avrebbe dovuto riferirsi ai lavori effettivamente eseguiti, e non a un importo presuntivo elaborato unilateralmente dal tecnico. Ha rilevato inoltre che molte delle prestazioni elencate nell'incarico - quali direzione lavori, collaudo, accatastamento e agibilità - richiedono, per loro natura, l'effettiva esecuzione dei lavori, circostanza che non si è verificata. 
In via subordinata, ha evidenziato che anche i conteggi presentati dall'attore si fondano su presupposti arbitrari e che l'importo di € 422.978,33, su cui viene calcolato il compenso richiesto, non è mai stato oggetto di approvazione da parte della piattaforma ### la quale si è limitata a ospitare la documentazione necessaria per la verifica di conformità. 
Il convenuto ha eccepito, in definitiva, l'inadempimento del professionista ai sensi dell'art. 1460 c.c., ritenendo che nessuna delle attività previste dall'incarico sia stata compiutamente svolta e che l'elaborazione di documenti basati su presupposti errati abbia reso l'intera prestazione inutilizzabile. 
In conclusione, il ### ha chiesto il rigetto integrale delle domande attoree e la condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite. 
Tanto premesso sulle posizioni delle parti, la controversia ha ad oggetto un contratto di prestazione professionale per servizi tecnici finalizzati all'ottenimento del superbonus 110%, con specifico riferimento alla determinazione del compenso spettante e all'eventuale inadempimento delle parti. 
Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, l'art. 2233 c.c. stabilisce che “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice”, attribuendo rilevanza preferenziale alla convenzione tra le parti. In tal senso si è espressa anche la Cassazione con ordinanza n. 8482 del 2023, secondo cui “il corrispettivo va determinato secondo una gerarchia di criteri stabilita dall'art. 2233 c.c., che attribuisce rilevanza prioritaria alla convenzione intervenuta tra le parti e, solo in mancanza di questa, alle tariffe professionali, agli usi e, in ultima istanza, alla determinazione del giudice”. 
Nella fattispecie in esame, risulta pacifica l'esistenza di una pattuizione contrattuale che prevede il compenso nella misura del 15% dell'importo dei lavori. ### un principio consolidato dalla giurisprudenza, nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché della entità delle prestazioni svolte, costituendo tale onere probatorio presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda di pagamento del compenso. La stessa giurisprudenza afferma che il professionista che agisce per il pagamento del compenso deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso. 
Nel caso in esame, l'attore ha prodotto documentazione attestante l'attività svolta, ma emerge dalla corrispondenza acquisita agli atti che tale attività risulta viziata da errori che ne hanno compromesso l'utilità. Dalla documentazione prodotta emerge che il geom. ### ha commesso un errore qualificando come “condominio” due immobili di proprietà esclusiva del sig. ### identificati catastalmente al foglio 30, mappali 4676 e 4677. Tale errore si ricava, in primo luogo, dalla delibera assembleare del 21 agosto 2021 (doc. 2 fascicolo convenuto), redatta dal solo ### in qualità di unico proprietario degli immobili, sulla base dell'erronea qualificazione condominiale suggerita dal professionista; emerge inoltre dall'asseverazione del 1.09.2021 (doc. 3 fascicolo convenuto), sottoscritta dal geom.  ### che qualifica l'intervento come condominiale; emerge dal computo metrico (doc. 5 fascicolo convenuto) che applica i massimali previsti per l'ipotesi di intervento condominiale; emerge infine dalla corrispondenza del 6.12.2021 con la dott.ssa ### (doc. 6 fascicolo convenuto), la quale evidenziava l'impossibilità di rilasciare il visto di conformità proprio in ragione della qualificazione giuridicamente errata dell'intervento. 
Va osservato che la qualificazione condominiale di due immobili di proprietà esclusiva di un unico soggetto contrasta con i principi civilistici in materia di condominio, che presuppongono necessariamente la compresenza di parti comuni e parti di proprietà esclusiva appartenenti a soggetti diversi, come previsto dall'art. 1117 c.c. ### commesso dal professionista ha determinato l'impossibilità di accedere ai benefici fiscali del superbonus 110%, obiettivo principale del contratto, ha reso inutilizzabile l'intera documentazione predisposta e ha comportato la necessaria sospensione dei lavori per impossibilità di proseguire. 
Come evidenziato dalla corrispondenza sopra citata (doc. 6 fascicolo convenuto), la dott.ssa ### ha motivatamente rifiutato il rilascio del visto di conformità, rilevando che “in base all'attuale legislazione mi manca il riferimento legislativo in base al quale due case/villette di un unico proprietario possano costituire un condominio (art. 1117 c.c.)” e che “questa circostanza rappresenta un punto fondamentale dell'intero progetto”. 
Alla luce di quanto osservato sopra, l'eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto ai sensi dell'art. 1460 c.c. risulta fondata. Quando il debitore si avvale dell'eccezione di inadempimento, si determina un'inversione dei ruoli processuali, poiché il debitore eccipiente si limita ad allegare l'altrui inadempimento mentre il creditore attore è tenuto a dimostrare il proprio esatto adempimento. Nel caso concreto, l'attore non è riuscito a fornire tale dimostrazione, risultando invece provato che la documentazione predisposta era affetta da errori tali da precluderne l'utilizzo per il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale. 
Anche a voler prescindere dall'inadempimento, la domanda attorea risulta infondata sotto il profilo della determinazione del compenso. La pattuizione contrattuale (doc. 1 fascicolo attoreo) prevede un compenso pari al 15% dell'importo dei lavori, ma tale percentuale non è stabilita per legge, come invece erroneamente indicato nel contratto. Inoltre, il compenso deve essere ragionevolmente calcolato in base ai lavori effettivamente eseguiti, pari a € 65.424,78 secondo il SAL n. 1 (docc. 4, 5 e 6 fascicolo attoreo), e non sull'importo preventivato di € 422.978,33. Va inoltre rilevato che le prestazioni professionali elencate nel contratto, quali la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza, il collaudo, l'accatastamento e il rilascio dell'agibilità, presuppongono necessariamente l'esecuzione e il completamento delle opere, circostanza che nella specie non si è verificata. 
Quando il recesso avviene in forma tacita attraverso comportamenti concludenti del committente che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale, il professionista ha diritto al compenso proporzionato alle prestazioni realmente eseguite. Nel caso di specie, l'inadempimento del professionista risulta grave e determinante, in quanto ha impedito il raggiungimento dell'obiettivo contrattuale, ossia l'accesso al superbonus 110%, per effetto di un errore nella qualificazione giuridica degli immobili. La predisposizione di documentazione giuridicamente errata e inutilizzabile legittima il convenuto ad opporre l'eccezione di cui all'art. 1460 c.c., con conseguente rigetto della domanda attorea. 
Sulla base delle considerazioni svolte sopra la domanda di parte attrice deve essere rigettata. 
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.  p.q.m.  definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa: - rigetta la domanda di parte attrice; - condanna l'attore alla rifusione, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.  ### 26 luglio 2025 

Il Giudice
(dott. ###


causa n. 1981/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Chiauzzi Alessandro

M

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25120/2025 del 12-09-2025

... cui: € 3.476,82, quali differenze retributive sul superbonus pensione anno 2007 ed € 1.217,58 per l'anno 2006, di cui alla L. n. 243/2004, € 24.190,51 (di cui € 1.668,31 a titolo di incidenza sul ### quali differenze retributive dovute nel calcolo dell'indennità sostitutiva per ferie e riposi comp ensativi, inclu dendo nella retribuzione base anche l'indennità di comando e direzione di macchina, il premio di produttività in cifra fissa, il premio di risultato, il salario per prestaz ioni d i qualità dell'indennità di navigazione ed € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali previsti dall'accordo nazionale 3 febbraio 2009 e dall'accordo integrativo del 27 maggio 2009; aveva condannato, quindi, la società al pagamento del suddetto importo complessivo, con gli accessori di legge, nonché delle spese di CTU e di un terzo di quelle giudiziali con compensazione della quota rimanente. Lo stesso 3 ### aveva rigettato , invece, la doman da di differenze retributive per il mancato calcolo sulla retribuzione, durante il periodo di sbarco per cd. rotazione sociale, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sui riposi compensativi e su l trattamento di fine rapp orto, dell'in (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso 18791-2024 proposto da: ### rappresentato e difeso dall'avvocato #### - ricorrente - contro ### & ### S.P.A ., in p ersona de l legale rappresentante pro tempore, rappre sentata e d ifesa dagli avvocati #### D'### - controricorrente - nonché contro I.N.P.S. - ### in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e dife so dagli avvocati #### SCIPLINO, #### D'### - controricorrente - ### ai fini delle ferie Gente del mare R.G.N. 18791/2024 Cron. 
Rep. 
Ud. 02/07/2025 PU avverso la senten za n. 339/2024 della CORTE ### di MESSINA, depositata il ### R.G.N. 591/2021; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2025 dal ###. ### CASO; udito il P.M. in persona del ###.  ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocato ### udito l'avvocato #### 1. Con sente nza n. 172 3/2021 il ### le di ### aveva accolto parz ialmente le domande proposte da ### direttore di macchina alle dipendenze della ### & ### s.p.a., con ricorso depositato l'1.10.2010, riconoscendo allo stesso l'importo di € 25.595,81, di cui: € 3.476,82, quali differenze retributive sul superbonus pensione anno 2007 ed € 1.217,58 per l'anno 2006, di cui alla L. n. 243/2004, € 24.190,51 (di cui € 1.668,31 a titolo di incidenza sul ### quali differenze retributive dovute nel calcolo dell'indennità sostitutiva per ferie e riposi comp ensativi, inclu dendo nella retribuzione base anche l'indennità di comando e direzione di macchina, il premio di produttività in cifra fissa, il premio di risultato, il salario per prestaz ioni d i qualità dell'indennità di navigazione ed € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali previsti dall'accordo nazionale 3 febbraio 2009 e dall'accordo integrativo del 27 maggio 2009; aveva condannato, quindi, la società al pagamento del suddetto importo complessivo, con gli accessori di legge, nonché delle spese di CTU e di un terzo di quelle giudiziali con compensazione della quota rimanente. Lo stesso 3 ### aveva rigettato , invece, la doman da di differenze retributive per il mancato calcolo sulla retribuzione, durante il periodo di sbarco per cd. rotazione sociale, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità, sui riposi compensativi e su l trattamento di fine rapp orto, dell'in dennità di comando e direzione di macchina, del premio di produttività in cifra fissa, del premio di risultato e del salario per prestazioni di qualità nel periodo 2004/2008, ritenendo che le voci indicate fossero correlate alla p resenza in servizio e, dunque , all'effe ttiva prestazione dell'attività lavorativa. Infine, aveva rigettato la domanda riconvenzionale propost a dalla società, volta alla declaratoria di inapplicabilit à nei confronti del ### dell'intero contratto integrativo aziendale e al recupero delle somme indebitamente percepito in applicazione dell'accordo integrativo.  2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di ### così provvedeva: in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla ### & ### s.p.a. contro la sentenza di primo grado e in altretta nto parziale rifor ma di quest'ultima, condannava la società al pagamento, in favore del ### degli importi, quali bonus pensioni, di € 1.217,58 per l'anno 2006 e di € 3.476,82 per l'anno 2007, nonché l'importo di € 703,51 a titolo di aumenti contrattuali, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal maturato al soddisfo.  3. Per quanto qui interessa, la Corte sintetizzava quanto considerato dal primo giudice nell 'accogliere parzialmente le domande dell'attore e riferiva i motivi dei contrapposti gravami, principale ed incidentale. 4 4. Considerava, quindi, che il ricorrente in sintesi sosteneva che, nonostan te l'esplicita previsione dell'art. 49 del CCNL applicato al rapporto che rimandava al concetto di retribuzione di cui all'art. 34 dello stesso ### tale previsione contrattuale esigeva di essere coordinat a con la no rmativa di carattere generale secondo cui sono parte d el reddito da lavoro dipendente, e quindi della retribuzion e, tut te le somme percepite a qualsiasi titolo in relazione al rapporto in maniera fissa e continuativa.  5. Rispet to, poi, al principio di onnicomprensi vità della retribuzione, pure invocato dal lavoratore, la Corte richiamava in senso cont rario talune pronunce di legitt imità e, segnatamente, Cass. n. 26510/2020, ritenendo, quindi, che la definizione di retribuzione ai fini de i cd. istitut i indiretti era individuabile soltanto attraverso la specifica previsione di norme di legge o di contratto collettivo.  5.1. Osservava, quindi, che in tema di lavoro marittimo l'art. 325 cod. nav. conferisce espressa delega alle norme dei contratti collettivi di lavoro nella definizione della misura e delle componenti della retribuzione; e ch e il contratto int egrativo nazionale per i comandanti ed i direttori di macchina impiegati nei servizi di autotraghettamento sullo stretto di ### del 25 settembre 1995 prevedeva espressamente che le indennità di comando e di dire zione di macc hina avranno le st esse caratteristiche giuridico-fiscali dell'indennità di navigazione e, pertanto, non faranno parte della retribuzione ad alcun effetto; previsione che andava letta in conformità all'art. 35 p. 7 del ### che, a sua volta, escludeva il computo dell'indennità di navigazione “nel calcolo del comp enso orario per il lavoro straordinario, dei riposi compensativi (sabati, dom enic he, 5 festività nazionali ed infrasettimanali, festività caden ti di domenica, semifestività) e delle relative indennità sostitutive, delle ferie e delle indennit à sostitut ive delle stesse, della gratifica natalizia e della gratifica pasquale, della tredicesima e della quattordicesima, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine rapporto”.  5.2. In definitiva, secondo la Corte, la struttura retributiva prevista dall'art. 34 d el ### non include va le indennit à invocate dal ricorren te in primo grado, e tutte le superio ri considerazioni valevano per l'indennità di produttività, il premio di risultato, l'indennità di navigazione e il salario per prestazioni di qualità.  6. Peraltro, la sentenza della Corte Giustizia c.d. Williams riguardava l'interpret azione dell'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE del ### europeo e del ### lio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, ma tale direttiva, oltre a riguardare altri e diversi aspetti rispetto a quelli scrutinati, non si applicava alla gente di mare (art. 1, par. 12), il cui orario era governato dalla direttiva 1999/63/CE del ### del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso da ll'### armato ri della ### europea (### e dalla ### dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (### in base all'articolo 139, par. 2, del trattato.  7. La Corte territoriale giudicava, quindi, fondato il primo motivo dell'appello inc identale della società, riguardante la condanna al pagamento dell'imp orto di € 22.522,20, conseguente all'inclusione, nella base di calcolo degli istituti 6 indiretti rivendicati, delle indennità in precedenza menzionate e della relativa incidenza sul trattamento di fine rapporto.  7.1. Di converso, risul tavano n on accoglibili i mot ivi dell'impugnazione principale del lavoratore, che trovavano il proprio fondamento in ulteriori differenze scaturenti dall'inclusione nella base di calcolo delle inde nnità che la contrattazione collettiva n on aveva, legittim amente, inteso inserire nella base di calcolo ai fini degli istituti indiretti e della loro influenza sul trattamento di fine rapporto.  7.2. Per la Corte rest ava travolto anche il motivo dell'impugnazione principale con cui il lavoratore rivendicava il riconoscimento delle differenze retributive (e della relativa ripercussione sul ### dell'inde nnità p er ferie non godute e permessi compensativi non ca lcolati, in relazione a n. 104 giornate, e non alle n. 89 giornate riconosciute dal giudice di primo grado, trattandosi a nche in questo caso di domanda strettamente inerente il riconoscimento delle indennità escluse dalla contrattazione collettiva; e analogamente andava detto in relazione alle differenze contributive.  8. Confermava, invece, la sentenza di prime cure circa le somme specific ate nel dispositivo della propria sent enza, in mancanza a riguardo di specifico motivo d'appello incidentale della società.  9. Avverso tale decisione ### ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.  10. Gli intimati hanno resistito con distinti controricorsi. 7 11. A seguito della fissazione di pubblica udienza, il P.M. ha depositato memoria in cui ha concluso per la reiezione del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par. 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'### della direttiva 1999/63/CE attuata con d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 e dell'art. 36 Cost., con riguardo all'indennità ferie non godute liquidata al termine del rapporto di lavoro e determinata, ai sensi degli artt. 48 e 49 del ### per i capitani di lungo corso al comando e dei capitani d i macchin a delle navi traghetto superiore al 151 TSL e della contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con l'interpretaz ione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimit à, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc”. Deduce che la “Corte di merito ha applicato le norme del ### e dell a contrattazione integrativa aziendale che individuano gli elementi retributivi per il calcolo degli istituti indiretti della retribuzione, ritenendo che non sussista un principio di onnicomprensività, per escludere dalla retribuzione nel periodo di ferie alcune compo nenti (indennità comando e direzione di macch ina, premio produttività e risultato, salario di q ualità) costituenti la retribuzione ordinaria ed ha, dunque, vi olato e falsam ente applicato le norme interne ed euro unitarie sulla nozione di “ferie retribuite”, in derogabile dalla contrattazione collettiva, erroneamente negando il diritto del lavoratore alle differenze retributive e contributive matu rate sull'in dennità sostitutiva 8 delle ferie non god ute sin o alla cessazione del rapp orto di lavoro, anche in contrasto con la giurisprudenza della ### e della Cassazione”.  2. Con il secondo motiv o denu ncia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par.  2 dell a Carta dei dirit ti fondamentali de ll'### dell'art. 36 Cost., dell'art. 8, comma 2, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione dell a direttiva 1999/63/ CE con riguardo all'indennità ferie non godute liquidate al termine del rapporto di lavoro e det erminata anche in contras to con l'interpretazione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc.”. 
Deduce che “la Corte d'appello di ### ha accolto l'appello incidentale respingendo la domanda del lavoratore di aver riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, secondo la nozione europea di retribuzione feriale, affermando che la direttiva 2003/88 non si applica alla gente di mare la cui regolamentazione è prevista dalla direttiva 1999/63/CE (clausola 16 dell'accord o), senza considerare che quest'ultima direttiva è attuata nell'ordinamento interno con il d.lgs. 108/2005, che prevede la medesima nozione di “ferie retribuite” ed all'art. 8 comma 2 l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in applicazione dei principi espressi dell'art. 7 della direttiva 2003/88 e dall'art. 31 della Carta dei diritti fondamen tali dell'### europ ea di portata generale ed applicabili a tutti i lavoratori. La decisione contrasta con la co nform e giurisprud enza della ### e di legittimità”.  3. Con un terzo mot ivo denunc ia “### o falsa applicazione dell'art. 7 della direttiva 2003/88, dell'art. 31, par. 9 2, della Car ta dei diritti fondamentali de ll'### dell'art. 36 Cost., dell'art. 8, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di attuazione della direttiva 1999/63/CE e del ### per i capitani di lungo corso al comando e i capitani di macchina delle navi traghetto superiore al 151 TSL che prevede all'art. 79 il diritto alle ferie durante lo sbarco per cd rotazione sociale e alla retribuzione ordinaria determinata ai sensi degli artt. 48 e 49 secondo l'interpretazione conforme della giurisprudenza eurounitaria e di legittimità di riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 cpc.”. Deduce che la “Corte di merito ha violat o e falsamente applicato le norme interne ed euro unitarie negando il diritto del lavoratore di percepire la retribuzione ordinaria nei giorni di ferie godute nel periodo di sbarco per rotazione sociale, come p revisto dal c.d. regime di continuità del rapporto di lavoro, con inclusione delle componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità), applicando le norme del ### e della contrattazione integrativa aziendale anche in contrasto con la giurisprudenza della ### e della Cassazione”.  4. Con un quarto motivo denuncia “### dell'obbligo di rinvi o pregiudiziale ex art. 267, terzo paragrafo, T.F.U.E.  sull'interpretazione dell'art. 8 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108 di att uazione della direttiva 1999 /63 riguardo al diritto de l lavoratore marittimo alla retribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante lo sbarco per cd. rotazione sociale ed alla relativa indennità per mancato godimento delle ferie maturate alla cessazione del rapporto di lavoro”. Lamenta che la “Corte d'appello ha neg ato il diritto del ricorrent e alla re tribuzione ordinaria nel periodo di ferie godute durante il riposo a terra per rotazione sociale e nel calcolo dell'indennità per ferie non godute 10 alla cessazione del rapporto di la voro, esclude ndo alcune componenti (indennità comando e direzione di macchina, premio produttività e risultato, salario di qualità) affermando la non applicabilità alla gente di mare della nozione europea di retribuzione feriale senza d isporre il rinvio pregiudiziale alla ### per assic urare l'unità d 'interpretazione della direttiva 1999/63/CE (clausola 16)”.  5. I primi tre motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per evidente connessione, sono fondati nei termini che si passa ad illustrare.  6. Occorre anzitutto richiamare principi di diritto che si sono ormai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte Suprema (v., ex mul tis, tra le più recenti sent. n. 18160/2023, 19663/2023, n. 19711/2023, n. 19716/2023, nonché le ord.  27.9.2024, nn. 25840 e n. 25850).  6.1. In particolare, si è cost antemente ritenuto che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo d i godimento delle ferie è fortemente influenzata dalla interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'### la qua le, sin dalla senten za ### eele del 2006, ha precisato che con l'espre ssione <<ferie annuali retribuite>> contenuta nell'art. 7, nr. 1, della direttiva nr. 88 del 2003 si vuole fare riferime nto al fatto che, per la durata d elle ferie annuali, <<deve essere mantenuta>> la retribuzione con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzio ne ordinaria (nello stesso senso ### 20 gennaio 2009 in C.350/06 e C-520/06, ### e altri). Ciò che si è inteso assicurare è una situazione equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro sul rilievo 11 che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'### (cfr. C.G.U.E. Williams e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa ### del 13/12/2018, C-385/17). Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).  6.1. Di tali principi si è fatta interprete questa Corte che in più occasioni ha ribadito che la retribuzione dovuta nel periodo di god imento delle ferie annuali, ai sensi dell'art . 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti anche le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del ### del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, e recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte d i Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegame nto all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).  6.2. Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'inde nnità sostitutiva assolve, si è ritenu to che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecu niario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato 12 allo “status” personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass, 30/11/2021 n. ###).  6.3. Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore ne l periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposi zione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l.  ### - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tal e periodo minimo di ferie evidenziandosi il contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 20 00/79/CE relativa all'### europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell 'aviazione civile) interpretando tal e disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigan te in fer ie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remun erazione delle ferie, in m isura tale da garantire al lavoratore med esimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).  6.4. E' opportuno poi rammentare, come già ritenuto nella sentenza da ultimo cit ata, “ch e le sentenze dell a Corte di Giustizia dell'UE hann o, infatti, efficaci a vincolante, diretta e prevalente, sull'ordinamento naz ionale” sicché non può prescindersi dall'interpretazione data dalla Corte Europa che, quale interprete qu alificata del diritto dell'unione, in dica il significato ed i limiti di applicazione delle norme. Le sue sentenze, pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, hanno perciò “valore di ulteriore fonte 13 del diritto comunitario, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” ( cfr. Cass. n. 13425 del 2 019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).  6.5. Nell'applicare il diritto interno il giudice nazionale è tenuto ad una interpretazione per quanto possibile conforme alle fina lità perseguite dal diritto dell'### nell'intento di conseguire il risultat o prefissa to dalla disciplina Eu rounitaria conformandosi all'art. 288, comma 3, #### sigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale attiene infatti al siste ma del ### in quanto pe rmette ai giudici nazionali di assicurare, nell'ambito delle rispettive competenze, la piena e fficacia del diritto dell'### q uando risolvono le controversie ad essi sottoposte (cfr. ### 13/11/1990 causa C- 106/89 Marleasing p. 8, ### 14/07/1994 causa C-91/92 ### p. 26, ### 10/04/1984 causa C-14/83 von ### p. 26, ### 28/06/2012 causa C-7/11 Caronna p. 51, tutte citate da Cass. n. 22577 del 2012 alla cui più estesa motivazione si rinvia), obbligo che viene meno solo quando la norma interna appaia assolutamente incompatibile con quella ### ma non è questo il caso, come si vedrà subito.  7. Tanto premesso, come si è riferito in narrativa, la Corte distrettuale ha considerato che la cit. Direttiva 2003/88/CE non si appli ca alla gente di mare, il cui orario è governato dalla differente ### 1999/63/ CE del ### del 21 giugn o 1999.  7.1. Tale ‘obiezione' non è, però, affatto risolutiva.  7.2. E' ben vero che nel “Considerando” 12) alla “### 2003/88/CE del ### e del ### o del 4 14 novembre 2003 concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”, si legge : “Un accor do europeo relativo all'orario di lavoro d ella gen te di mare è stat o applicato mediante la direttiva 1999/63/CE del ### del 21 giugno 1999, relativa all'acc ordo sull'organizzazione dell'orar io di lavoro della gente di mare concluso dall'### armatori della ### europea (### e dalla ### razione dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (###, in base all'articolo 139, paragrafo 2, del trattato. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva non si applicano alla gente di mare”. 
Pertanto, l'art. 1, par. 3, ali nea secondo, della stessa ### 2003/88/CE recita: “### salvo l'articolo 2, paragrafo 8, la presente direttiva non si applica alla gente di mare, quale definita nella direttiva 1999/63/CE”.  7.3. Non è quest ionabile, perciò, che la Di rettiva 2003/88/CE e, quindi, anche l'art. 7 della stessa, non trovino diretta applicazione alla “gente di mare, quale definita” nell'altra apposita ### 1999/63/CE. 
E la Corte territoriale ha appunto accertato in fatto che il lavoratore rientrasse nel personale qualificato come “gente di mare” (cfr. pag. 9, 2° cpv. della sua sentenza); il che peraltro è tuttora dato per pacifico dalle parti.  8. Tuttavia, si deve tener conto di quanto segue.  8.1. ### cit. Di rettiva del 199 9 (che, come tale , si compone di soli 4 articoli) aveva come obiettivo “l'attuazione dell'accordo, riportato in allegato, rela tivo all'organizzazione dell'orario di lavoro della g ente d i mare, concluso il ### settembre 1998 tra le organizzazioni rappresentanti i datori di lavoro e i lavoratori del settore marittimo (### e ###” (così l'art. 1). Peraltro, l'art. 2 della stessa ### sotto la rubrica “### minimi”, al par. 2, prevede che: “### delle disposizioni della presente direttiva non costituisce in ogni caso motivo sufficiente per g iustificare una riduzione del livello generale di protezione dei lavoratori nell'ambito coperto dalla stessa, fatto comunque salvo il diritto degli ### membri e/o delle parti sociali di svi luppare, alla luce dell'e volversi dell a situazione, disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali diverse rispetto a quelle esistenti al momento dell'adozione della presente direttiva, a patto che i requisiti minimi previsti nella presente direttiva siano rispettati”. 
Inoltre, non può essere ignorato che, come si trae dal complesso delle disposizioni dell'accordo attuato con la ### 1999/63/CE, ad esse non era affatto estraneo il “rispetto dei principi generali di tu tela della salute e de lla sicurezza dei lavoratori” i n questione; ris petto, anzi, riten uto “dovuto” in primo luogo dalle parti stesse dell'accordo (cfr. in particolare la ### 5, par. 6). 
Ma, soprattutto, la ### 16 del cit. ### allegato alla ### recita: “La gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno due settimane , o di una parte corrispondente a periodi di attività in feriori ad un anno, in conformità delle condizioni previste dalla legislazione nazionale e/o dalla prassi ai fini e a garanzia di queste ferie. 16 Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità, eccetto nel caso che il rapporto di lavoro sia terminato”.  8.2. Ebbene, com'è agevole riscontrare, il contenuto testuale della trascritta ### 16 dell'### “implementato” nella Direttiva del 1999 è pressoché identico, anche sul piano lessicale, al dettato dell'art. 7, par. 1 e 2, della succe ssiva ### 2003/88/CE, in tema di “### annuali”; vale a dire, l'articolo di tale ### che reca le precipue disposizioni in considerazione delle quali, ma non soltanto, si è delineata, anzitutto a livello di giurisprudenza della Corte di giust izia dell'UE, la cd. nozione europea ai fini delle ferie.  8.3. Infine, anche la ### dei diritti fondamen tali dell'### all'art. 31, sotto la rubrica “### di lavoro giuste ed eque”, nel par. 2 usa la medesima locuzione di “ferie annuali retribuite”, adottata nelle previsioni già considerate.  9. Nota, in oltre, il ### io che una delle decisioni di legittimità all'origine dell'ormai costante indirizzo espresso in subiecta materia da questa Corte Suprema, è stata la già cit. 
Cass., sez. lav., sent. 17.5.2019, n. 13425, resa in fattispecie che riguardava ap punto l'odiern a società controricorrente, in relazione all'indennità di navigazione cd. “Stretto di Messina”, e nella quale trovò accoglimento il ricorso per cassazione di un lavoratore avverso sentenza a lui contraria della Corte d'appello di ### (in termini in fattispecie pressoché identica Cass. 22401/2020).  10. La Corte del territorio, inoltre, non ha considerato che con il d.lgs n. 108/2005 è st ata data attu azione nel nostro 17 ordinamento interno alla “### 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'### iazione armatori del la ### europea (### e dalla ### dei sindacati dei trasportatori dell'### europea (###”. 
In particolare , l'art. 8 del d.lgs. n. 108/20 05, sotto la rubrica “Ferie”, per il “lavoratore marittimo” regola l'istituto in termini pressoché corrispondenti alla sopra riportata “### 16” del citato accordo allegato alla direttiva del 1999 (clausola a su a volta, come già evidenz iato, d i tenore qu asi identico all'art. 7 Direttiva 2003/88/CE), salvo sancire che il periodo di ferie retribuite è “pari ad almeno trenta giorni” (su base annua intera), in luogo delle “almeno due settimane”, assicurate dallo stesso accordo.  11. Alla luce di tali piani rilievi allora, pur non e ssendo direttamente applicabile alla “gente di mare ” l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, i l ### non intravvede il benché minimo plausibile motivo per opinare che per la “gente di mare” operi una nozione di retribuzione ai fini delle ferie (godute o meno) differente da quella “europea” innanzi illustrata.  11.1. Benché rispetto ai lavoratori marittimi sia diversa la specifica fonte eurounitaria di riferimento (com'è anche per il personale di volo dell'aviazione civile, secondo quanto già visto), ciò non toglie che, in base alle disposizioni interne specifiche (essenzialmente, il cit. d.lgs. n. 108/2 005) e ge nerali (a cominciare dall'art. 36, ult. comma, Cost.), lette alla luce della giurisprudenza della ### e di ques ta Corte, anche per tali lavoratori debba valere la medesima nozione e uropea di retribuzione. 18 Al contrario, a fronte di un quadro normativo eurounitario e interno per la “gente di mare” solo in parte differenziato, ma non per le garanzie minime su viste, sarebbe pure sospettabile d'illegittimità costituzionale una previsione no rmativa che, in base a d iverso approdo esegetico , portasse ad opposta conclusione.  11.2. Ergo, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE che il ricorre nte pro fila nel quarto motivo del ricorso per cassazione (nei termini specificati alle pagg. 22-23 dell'atto) si appalesa nella specie non necessario.  12. Pertanto, dovendosi riconoscere anche alla “gente di mare” una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale, cioè, da garantire al lavoratore medesimo condizion i economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa, la Corte territoriale rispetto a tale nozione avrebbe dovuto interpretare e quindi valutare le precipue disposizioni collettive che venivano in considerazione.  12.1. Più in particolare, la Corte, senza arre starsi a denominazioni o qualificazioni eventualmen te present i in tali disposizioni collettive, ma, in relazione a tutte le differenti “voci” economiche dal lavoratore asseritamente non considerate, indagando la sp ecifica causale di ognu na di esse, avrebbe dovuto (dovrà, in sede di rinvio) accertarne anzitutto la natura retributiva; e segnatamente, pur al di fuori di un principio di assoluta onnicomprensività della retribuzione da considerare ai fini che qui interessano (principio non affermato da questa Corte nei su richiamati precedenti), avrebbe dovuto (dovrà) verificare se ognuna di esse costituisca importo pecuniario in rapporto di 19 collegamento all'esecuzione delle man sioni e correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore.  12.2. Una volta positivamente constatata tale natura per tutti o taluno di tali importi pecuniari, la Corte avrebbe dovuto (dovrà, in sede ###trollare l 'esistenz a di eventu ali regole collettive di esclusione, o di riduzione della portata, di ognuna di tali voci economiche dalla retribuzione erog ata durante le ferie o nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute. 
Se riscontrata l'esistenza di previsioni collettive applicabili in tal senso, la Corte di merito in sede di rinvio dovrà procedere ad una verifica ex ante della potenzialit à dissuasiva dell'eliminazione (o riduzione del peso) di dette voci economiche dalla retribuzione erogata durante le ferie e dagli emolumenti sostitutivi delle ferie non godute al godimento delle stesse. 
Per conseguen za, ben potrà il giudice di rinvio ritene re l'invalidità di quelle norme collettive ove giudicate contrastanti con la discipli na inderogabile in peius sopra il lustrata (come avvenuto in casi consimili ) e, q uindi, dar corso alle rideterminazioni del dovuto a l lavoratore in conformità alla nozione europea di retribuzione ai fini delle ferie (anche non godute).  13. In definitiva, in accoglimento dei primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto motivo, la senten za impug nata dev'essere cassata con rinvio alla medesima Corte territoriale, che, in differe nte composizione, oltre a regolare le spese, comprese quelle del giudizio di cassazione, dovrà riesaminare il 20 caso in conform ità a tu tti i principi di diritto d elin eati nella motivazione che precede.  P.Q.M.  La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo. ### la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di ### in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio del 2.7.2025.   ### estensore ### L. ### 

Giudice/firmatari: Pagetta Antonella, Caso Francesco Giuseppe Luigi

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