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Corte di Cassazione
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Tribunale di Taranto, Sentenza n. 1000/2026 del 15-05-2026

... condominio convenuto costituendosi premetteva che l'assemblea del 25/5/2025 era stata convocata innanzitutto per revocare ed annullare l'assemblea del 27/4/2025 in quanto nella documentazione allegata alla convocazione mancava il ### delle parti ### dell'anno 2024. Pertanto, il ### l'assemblea, all'unanimità dei presenti con millesimi 620,94, annullava il deliberato dell'adunanza del 27/4/2025 ed approvava il ### consuntivo 2024 delle ### e le spese ivi indicate e riapprovato il ### consuntivo della Sc. M dell'anno 2024. In secondo luogo, la difesa resistente puntualizzava che il ### di ### n. 255 è composto da più di 60 condòmini per cui, come previsto dall'art. 67 delle ### Att. del Cod. Civ., alle assemblee del condominio generale (### di ### dei ### n. 255 da molti anni partecipano soltanto i rappresentanti delle scale L, M, N ed O insieme ai 4 proprietari delle altre 3 palazzine che fanno parte dell'intero complesso. Avvalendosi di questo potere il signor ### è stato nominato legittimamente rappresentante della ### M nell'assemblea del 12/12/2020 e sino ad oggi nessun condòmino della ### compreso lo ### ha mai inteso contestare il suo operato o richiesto la nomina di altri in sua (leggi tutto)...

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causa n. 4353/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Claudio Casarano

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 8295/2026 del 20-05-2026

... l'approvazione dei bilanci è necessario convocare i rappresentanti designati dai singoli condomini e non tutti i condomini individualmente; deduceva che la delibera impugnata è, quindi, invalida; chiedeva quindi dichiararsi la nullità della delibera impugnata, con vittoria di spese anche per la procedura di mediazione ed attribuzione. Il convenuto, ritualmente citato, non si costituiva e ne veniva dichiarata la contumacia. Tanto premesso si osserva che il complesso immobiliare in questione ha pacificamente la natura di supercondominio essendo articolato su più edifici con in comune viali ed altro e facendone parte 250 condomini. Ne consegue che l'amministratore, ai sensi dell'art. 67 comma 3 °disp. att. c.c., avrebbe dovuto convocare per l'assemblea i rappresentanti dei singoli condomini e non, come ha invece fatto, tutti i condomini personalmente. l'amministratore ha convocato per l'assemblea in questione La delibera, pertanto, è invalida per irregolarità della convocazione assembleare e va annullata. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come dal dispositivo con attribuzione. Le spese di mediazione non sono dovute non essendone provato il pagamento. La (leggi tutto)...

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causa n. 7748/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Ciro Caccaviello

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 2406/2024 del 25-01-2024

... validità delle deliberazioni delle 10 di 11 assemblee di supercondominio, ma avrebbe dovuto valutare, seppur “a posteriori”, se i quorum richiesti per la costituzione dell'assemblea e per l'approvazione delle relative deliberazioni fossero stati, o meno, raggiunti. 9. Si enunciano, pertanto, i seguenti principi di diritto. Alle assemblee del supercondominio partecipano tutti i condòmini, o i loro rappresentanti nelle materie di cui all'art. 67, comma 3, disp. att. c.c., e le maggioranze per la costituzione del collegio e per la validità delle deliberazioni, le quali sono immediatamente obbligatorie per gli stessi condòmini, si calcolano in relazione al numero d egli ave nti diritto ed al valore dell'intero complesso di unità immobiliari, edifici o condomìni aventi quella o quelle parti comuni in discussione, avendo riguardo sotto il profilo dell'eleme nto pe rsonale al numero dei contitolari (da convocare personalmente o tramite il rappresentante designato) e sotto il profilo reale al valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare (ove si tratti di assemblea dei proprietari) o al valore proporzionale di ciascun condominio (ove si tratti di assemblea dei rappresentanti, nella (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Carrato Aldo, Scarpa Antonio

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 20052/2025 del 18-07-2025

... della nullità delle deliberazioni adottate da organi assembleari non legalmente costituiti e insiste sulla necessaria presenza dei rappresentanti, concludendo che l'organo deliberante, se privo anche solo di uno dei membri obbligatori, è inesistente. Qursta tesi non è condivisibile. Sul punto, Cass. SU 9839/2021 ha ribadito quanto già statuito da Cass. SU 4806/2005: la violazione delle regole di convocazione dell'assemblea condominiale determina l'annullabilità della delibera, non la sua nullità. Non fa eccezione i l caso di specie : la deli bera adottata dall'assemblea del supercondomin io in assenza dell a nomina del 4 di 6 rappresentante di uno dei condom ìni che lo compongono è annullabile. Il tema della inderogabilità ex art. 67 co. 3 disp. att. c.c. della nomina di tale rappresentante trova la sua sanzione (in caso di dife tto di nomina assembleare) nel ricorso al l'autorità giudiziaria per la no mina. Il dife tto di tale procedimento sanzionatorio (nel caso di specie dovuto alla tardività della nomina da parte dell'autorità giudiziaria) non può far sì che si trasformi la natura del vizio correlativo della deli bera dell'assemblea del supercondominio (convertendo cioè (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Orilia Lorenzo, Caponi Remo

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21

Corte di Cassazione, Ordinanza n. 12856/2025 del 13-05-2025

... tratta di impugnazione di due delibere adottate dall'assemblea del supercondominio «### 14858» di #### con citazione del 23/12/2015, impugnava la delibera del 23/9/2015 relativa all'approvazione d el rendiconto consuntivo per l'anno 2014/2015 e la delibera concernente la conferma dei rappresentanti delle case (cioè, dei singoli condomìni). ### sosteneva che tali delibere erano state assunte in violazione dell'art. 67 disp. att. c.c., in quanto votate da tutti i 66 condòmini e non dai soli rappresentanti dei condomìni, come previsto dalla normativa. Il supercondominio si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. ###- nale, con sentenza del 24/01/2017, ha rigettato le domande di ### cini, rilevando che i rappresentanti, essendo anche condòmini, avevano partecipato alla votazione (meno uno) e che non vi era stato alcun vizio nella presa d'atto relativa alla conferma dei rappresentanti. La Corte di appello ha respinto il gravame, confermando la sentenza di primo grado. Ricorre in cassazione l'attrice con sei motivi. Resiste il ### dominio con controricorso. ###.M. ha depositato osservazioni. Fissata udienza pubblica al 6 febbraio 2025, in imminenza della stessa, il 5 (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Falaschi Milena, Caponi Remo

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