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Tribunale di Palermo, Sentenza n. 3960/2025 del 14-10-2025

... l'approvazione del regolamento condominiale, delle tabelle millesimali e la disciplina dell'impianto ascensore, realizzato nel 1991 su iniziativa di alcuni condomini, tra cui la stessa attrice, e non rientrante tra i beni comuni del condominio. Più nel dettaglio, l'impugnata delibera è stata adottata con il voto determinante del gruppo familiare composto dai germani ### e ### e dalla ### che, per effetto di deleghe ricevute, hanno rappresentato 8/16 delle quote condominiali. Ciò posto, l'attrice ha lamentato: la nullità/annullabilità delle deliberazioni relative all'ascensore, in quanto l'assemblea ha deliberato in merito all'utilizzo dell'ascensore, escludendo gli eredi ### dal suo uso e ripartendo le relative spese tra gli altri comproprietari, con modalità ritenute illegittime in totale carenza di potere, non costituendo l'ascensore bene condominiale; la nullità/annullabilità della delibera di approvazione del regolamento condominiale e delle tabelle millesimali, per mancata preventiva conoscenza da parte dei condomini dei necessari documenti; l'illegittimità di specifiche disposizioni del regolamento condominiale, tra cui: l'art. 7 n. 12, che - secondo la ricostruzione (leggi tutto)...

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causa n. 3326/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Stocco Monica, Davi' Marianna

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5036/2025 del 21-05-2025

... ciascuna unità immobiliare e non già in base alle tabelle millesimali comporta un vizio di annullabilità della delibera impugnata (cfr. Cass. civ., ord. n. 2580 del 29.01.2024, secondo cui: “in tema di ripartizione delle spese condominiali, le attribuzioni dell'assemblea non comprendono il potere di introdurre criteri di riparto differenti da quelli previsti ex lege”). Il riparto approvato, inoltre, neppure indica i criteri in base ai quali è stata suddivisa la somma. Parimenti, è stata ammessa dal condominio l'avvenuta ripartizione delle spese dell'impianto ascensore senza rispettare le quote millesimali di cui alla tabella C ascensore, includendo nel riparto tutti gli utilizzatori “di fatto” dell'impianto. Ove l'uso dell'ascensore sia comune anche a condomini diversi rispetto a quelli indicati nella menzionata tabella, infatti, si sarebbe dovuta avere la revisione della tabella per poter addebitare loro le spese dell'impianto ascensore. In conclusione, è fondato anche il motivo di opposizione spiegato in relazione al punto 6) all'ordine del giorno. 8. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza del condominio convenuto e si liquidano come da dispositivo in (leggi tutto)...

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causa n. 24268/2022 R.G. - Giudice/firmatari: De Luca Roberta

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Tribunale di Roma, Sentenza n. 9401/2025 del 23-06-2025

... nei consuntivi dei singoli condominii in base alle tabelle millesimali allegate al contratto di comodato. Concludendo appare illegittimo sia il contratto di comodato, sia ogni deliberazione inerente l'approvazione del verde , sia ogni singola azione giudiziaria volta al recupero di detta somma. Poichè al contratto di comodato sopra indicato e al ### hanno partecipato gli ### senza apposita delibera e non i proprietari delle unità, detti atti non devono ritenersi in alcun modo opponibili ai singoli proprietari. In merito alla disciplina applicabile al consorzio fra proprietari di immobili, vi è stato in passato un contrasto nella stessa giurisprudenza della Suprema Corte che, da una parte, ha sostenuto la tesi secondo cui al consorzio fra proprietari di immobili devono essere applicate le norme sulle associazioni e, dall'altra, ha invece affermato che il consorzio fra proprietari di immobili, pur rientrando nella categoria delle associazioni, tuttavia è regolato dalle norme dettate in materia di condominio. Questo secondo orientamento sembra essersi ormai imposto. E' stato deciso che il consorzio costituito tra proprietari di immobili per la manutenzione di strade ed opere comuni (leggi tutto)...

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causa n. 2464/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Fulgenzi Elena

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Tribunale di Bari, Sentenza n. 694/2025 del 21-02-2025

... avevano approvato alcune variazioni alle predette tabelle millesimali, operate dal tecnico incaricato ### dal ### geom. Riviello, senza comunicarle ai condomini risultati assenti, tanto che solamente in data ###, tramite consegna della documentazione tecnica brevi manu da parte del capocondomino ### i condomini ### erano stati resi edotti sulle specifiche modifiche apportate, le quali, con riferimento alla “tabella ascensore”, apparivano illegittime. Assumevano gli attori che, al fine di vagliare la legittimità o meno delle tabelle millesimali de quibus, così come esitate dalle modifiche effettuate, avevano conferito incarico ad un tecnico di fiducia, l'ing. ### il quale aveva redatto una relazione peritale, dalla quale si evinceva che il ### con le variazioni apportate alle tabelle, aveva applicato, per la determinazione dei millesimi relativi all'ascensore, il criterio consolidato di ripartizione ottenuto mediando i valori derivanti dai millesimi di proprietà con quelli ricavabili dall'altezza delle singole unità immobiliari, criterio che, nel caso del ### di via ### n. 21, non era opportuno adottare, in quanto l'abitazione del quarto piano dei condomini ### non era servita (leggi tutto)...

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causa n. 92000126/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Merra Simona

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 3140/2025 del 28-03-2025

... seguita da quella n. ### del 2019, in merito alle tabelle millesimali del supercondominio, i ### hanno affermato che i valori delle unità immobiliari vanno posti in relazione con il valore complessivo delle stesse, ma anche i singoli edifici devono ricevere una valutazione diversa in ordine alle loro specifiche caratteristiche architettoniche ed immobiliari, ponderando il reale valore. Per tale motivo vanno redatte due tabelle: una che si riferisce al valore di ogni singolo edificio nei confronti degli altri ed un'altra che ripartisce, poi, tale quota tra i condomini di ogni singolo edificio in misura proporzionale al valore delle proprietà esclusiva. Tale “tabella millesimale del supercondominio” va approvata dall'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., ove abbia funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge; viceversa, se si intenda derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare la "diversa convenzione", di cui all'art. 1123, comma 1, c.c., occorre il consenso contrattuale unanime dei condomini. Non è altrimenti configurabile una formazione o revisione delle tabelle (leggi tutto)...

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causa n. 4533/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Di Clemente Roberta

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