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Giudice di Pace di Messina, Sentenza n. 530/2026 del 25-03-2026

... parte posteriore di altro veicolo. “Scontro tra veicoli” che, nella complessa fattispecie di responsabilità extracontrattuale, è l'evento; il quale è ricollegato, in relazione casuale, ad uno o più comportamenti, ed è causa del danno. Ipotizzato lo “scontro tra i veicoli”, che è l'evento, causativo del danno, la norma ricollega ad esso una presunzione, salvo prova contraria: “che ciascuno dei conducenti abbia concorso a produrre il danno dei singoli veicoli”. Partendo dall'evento “scontro tra veicoli”, con le sue conseguenze dannose, la presunzione risale cioè ai comportamenti causativi dell'evento stesso che individua nella condotta di ciascun conducente (riferimento al classico tamponamento a catena). Si può quindi concludere che la presunzione - nella sua duplice estensione di presunzione di un comportamento colposo e di nesso causale tra tale comportamento e l'evento - è applicabile anche nel caso di urti successivi (tamponamento a catena), a meno che non sia provato, anche attraverso le specifiche modalità, che il danno sia derivato da uno soltanto dei conducenti e che le autovetture coinvolte nel cd. “tamponamento a catena” siano ferme incolonnate e non (leggi tutto)...

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causa n. 1830/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Curro

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4829/2026 del 24-03-2026

... Emergono divergenze anche in ordine alla posizione e al movimento dei veicoli. ### infatti, riferiva che la ### precedeva di poco la ### e che quest'ultima non manteneva la distanza di sicurezza; precisava, inoltre, che il tamponamento non avveniva immediatamente dopo il sorpasso del suo furgone, ma dopo qualche minuto di marcia. ### dichiarava che la ### dopo aver sorpassato lo zio, iniziava a seguirlo e, poi, lo tamponava, senza ulteriori precisazioni temporali. Il teste ### che si trovava sul marciapiede, riferiva che la ### rallentava e che la ### procedendo a velocità leggermente superiore, la urtava. Le ricostruzioni, pertanto, non risultano perfettamente sovrapponibili quanto alla sequenza dei fatti immediatamente precedenti all'urto. Ulteriori difformità si riscontrano con riferimento alle condizioni dell'attore dopo la caduta. ### dichiarava che il nipote lamentava “dolori ovunque”; ### riferiva, invece, che il motociclista lamentava dolori alla sola spalla destra ed escludeva di aver notato escoriazioni esterne. Le dichiarazioni, quindi, non coincidono neppure sotto questo profilo. Infine, mentre ### affermava di aver personalmente parcheggiato la ### dopo il sinistro, l'attore (leggi tutto)...

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causa n. 33425/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Manuela Robustella

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Corte d'Appello di Bologna, Sentenza n. 704/2026 del 12-03-2026

... stata quella del ### secondo il senso di marcia dei veicoli, la prima delle tre poste nello stallo per il parcheggio. Il teste ### ha riferito di aver visto la BMW immettersi dal parcheggio quando lo scooter era <<a pochi metri di distanza>>, ed il ### che, percepita la manovra del ### frenava e deviava la propria traiettoria verso sinistra. Della veridicità della ricostruzione del ### non vi è motivo di dubitare, giacché perfettamente compatibile con i danni riportati dai veicoli e con le risultanze obiettive, a nulla rilevando il mero fatto che il teste non avesse atteso l'arrivo degli agenti di PG e dichiarato di avere assistito al sinistro solo alcuni giorni dopo, avendo fornito in udienza credibile giustificazione della propria condotta. Alla luce di quanto sopra, è indubbio che il ### tenuto a concedere la precedenza al ### a norma dell'art. 154 lett. c) c.strada, abbia effettuato l'immissione dal parcheggio violando tale obbligo e senza curarsi di non creare intralcio al veicolo sopraggiungente, e che la sua condotta sia stata quindi causalmente rilevante quanto alla verificazione del sinistro. Non vi sono di converso elementi per ritenere provato, e va al contrario (leggi tutto)...

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causa n. 764/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Maria Cristina Salvadori, Anna Rita Popoli, Mariacolomba Giuliano

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Giudice di Pace di Perugia, Sentenza n. 4/2026 del 04-01-2026

... consolidata giurisprudenza di legittimita in ipotesi di tamponamento a catena di veicoli in movimento ricorre una presunzione di colpa ai sensi dell'art. 2054 co. 2 c.c. che pone a carico del danneggiante l'onere di dimostrare che il sinistro sia dovuto a cause non imputabili ovvero di avere posto in essere tutti i comportamenti necessari e prudenti volti ad evitare la collisione ( cfr sul punto Cass. Civ. ord. n.3398/2023: “in caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di eguale responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, C.d.S., dalla presunzione "de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale”; nello stesso senso Cass civ. sent. n. 4021/2012: “ nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, secondo comma, cod. (leggi tutto)...

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causa n. 2187/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Cristiana Cristiani

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Tribunale di Teramo, Sentenza n. 111/2026 del 10-02-2026

... peregrina, giacché, diversamente dall'ipotesi di tamponamento a catena con veicoli fermi in colonna (rispetto alla quale, secondo granitica giurisprudenza di legittimità, effettivamente l'unico responsabile delle plurime collisioni innescatesi a catena è il conducente che ha causato il primo tamponamento della catena, tamponando cioè l'ultima auto della colonna), nel diverso caso di tamponamento a catena tra veicoli in movimento - ipotesi che nel libello introduttivo del processo di primo grado era stata invero prefigurata - vige, invece, la presunzione iuris tantum posta dall'art. 2054, secondo comma c.c., di pari responsabilità “di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante”, presunzione che può essere vinta fornendo la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (così, da ultimo, Cass. civ., sez. III, sentenza del 7 giugno 2024, n. 15923, che ha valorizzato anche tale distinzione tra tamponamento a catena fra veicoli fermi incolonnati e tamponamento a catena fra veicoli in movimento). Pertanto, quanto meno in relazione all'attività difensiva (leggi tutto)...

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causa n. 1140/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Lorenza Pedulla'

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