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Infatti, anche a volere ipotizzare che la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 21 marzo 2024 da ### s.r.l., ### e ### possa integrare un'impugnazione incidentale, tenuto conto del costante principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui "per la proposizione dell'appello incidentale della parte non totalmente vittoriosa in primo grado non occorrono formule sacramentali, essendo sufficiente che dal complesso delle deduzioni e delle conclusioni formulate dall'appellato nella comparsa di risposta risulti in modo non equivoco la sua volontà di ottenere la riforma della decisione del primo giudice (v., tra le altre, 3^ 26/6/98 n. 6339, Cass. 1^, 8/6/95 n. 6479, e le conf. Cass. 6633/97 riv.
45864 e 2120/94 riv. 485574)” (Cassazione civile sez. II, 15/11/2004, n.21615; cfr. anche Cassazione civile sez. III, 23/02/2021, n.4860), la stessa sarebbe inammissibile poiché la costituzione degli appellati è tardiva, ex art. 343 comma I c.p.c., in quanto avvenuta in data 21
marzo 2024 ossia il giorno prima dell'udienza di trattazione del 22
marzo 2024.
Posto, allora, che, per le ragioni supra illustrate, non possono ritenersi validamente in contestazione i criteri di calcolo (leggi tutto)...
causa n. 2133/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Matteo Frasca, Gianluca Antonio Peluso