... ### -####-###-###-### del summenzionato grafico), di termini in pietra ancorati al suolo e cementati, indicati dal CTU come preferibili rispetto a semplici picchetti di alluminio, che, seppur infissi in profondità, rimarrebbero più esposti agli agenti atmosferici o, comunque, a possibilità di spostamento.
Non va, invece, resa alcuna pronuncia sul ripristino dell'antico muro di confine, di cui il CTU non ha rinvenuto tracce attuali per desumerne l'originaria esistenza, ed avendo l'appellante, nelle conclusionali del presente grado, insistito per l'apposizione dei soli termini lapidei e non anche della recinzione suggerita dal CTU per chiudere totalmente la linea di confine.
Le spese per l'apposizione di tali termini cedono a carico di entrambe le parti, poiché, non essendo, si ribadisce, stata raggiunta la prova dell'esistenza di un antico muro lungo il confine di cui si discute, in ipotesi rimosso al momento della realizzazione della rampa, non vi è ragione per discostarsi dalla regola sancita dall'art. 951 c.c. per farsi luogo ad una condanna a carico del solo appellato a titolo ripristinatorio.
Va parimenti accolto il capo 2 della domanda attorea di primo grado, con cui ### ha (leggi tutto)...
causa n. 5103/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Papa Rosaria