... materialmente congiunto al ricorso - peraltro privo di timbro di congiunzione-, reca la stessa data del provvedimento impugnato (10-7-2020). Ciò non consente di ritenere sufficientemente integrato il prescritto requisito della posteriorità del conferimento della procura speciale rispetto al provvedimento impugnato, risultando equivoca, a tale riguardo, la coincidenza del dato temporale tra rilascio della procura ed emissione dell'ordinanza del Giudice di ### considerato, altresì, che la stessa procura non solo non contiene il benché minimo riferimento all'ordinanza impugnata o al giudizio di cassazione, ma reca anche espressioni incompatibili con le attività processuali del giudizio di cassazione (quali quella di dare facoltà al difensore di chiamare in causa terzi e intimare precetto ed eseguirlo - cfr. Cass., ord., 24/07/2017, n. 18257; Cass., ord., 30/03/2018, n. 6070; Cass., ord., 11/10/2018, n. 25177; Cass., 2/07/2019, n. 17708; Cass., ord., 18/02/2020, n. 4069).
4. Le spese di lite, nel rapporto processuale con la parte costituita, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, mentre nulla deve disporsi nei confronti della parte rimasta intimata.
5 . Rilevato che (leggi tutto)...