... sostiene, rispettivamente, la compartecipazione in una truffa ai suoi danni, perpetrata dalla ### e dall'amministratore del ### io, nonché la consapevolezza di questi circa l'inesistenza di alcun debito della stessa ### nei confronti del ###.
Infatti, posto il rigetto del motivo che pre cede, concernente l'accertamento della pretesa simulazione nell'acquisto dell'immobile per cui è processo, ne discende - a prescindere da ogni ulteriore considerazione - non solo l'irrileva nza, ma lo stesso logico superamento della questione del se il ### fosse o meno a conoscenza che l'immobile pignorato appartenesse effettivamente ad esso F iorenz a, anziché alla ### giacché l'accert amento richiesto dal disposto dell'art. 2652, n.4, c.c. (che fa salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede che abbiano trascritto il proprio atto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione), presuppone appunto che detta domanda sia accolta, il che è nella specie da escludere”.
2.2 ### il ricorrente, allora, l'ordinanza qui impugnata afferma che il giudice d'appello avrebbe esaminato il tema della domanda di proprietà ma ne avrebbe escluso la ril evanza - in qua nto non si sarebbe superato il tem (leggi tutto)...