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Corte di Cassazione
Corte d'Appello
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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 368/2026 del 09-03-2026

... dalle isole e contenenti asbesto; - che a causa dei turni lavorativi massacranti svolti in ambiente polveroso-umido e con esposizione all'amianto, a stress uditivi, ha sviluppato una patologia respiratoria, ansioso depressiva, rachide lombare e uditiva da stress lavorativo; - che, quindi, ha diritto al risarcimento del danno biologico ai sensi dell'art. 2087 cc . e art. 2043 per omesse cautele ed ordini di lavori ingiusti avendo sviluppato le patologie analiticamente indicate in ricorso e riportate nella perizia di parte a firma del dott. ### di ### datata 31.10.2023; - di non essere mai stato informato sui rischi specifici connessi alla sua attività; - che il danno dimostrato dalla documentazione medica va inteso come menomazione dell'integrità psicofisica della persona in sé e per sé considerata con conseguente diritto al risarcimento del danno non patrimoniale differenziale; - che l'art. 2087 c.c. impone, come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, al datore di lavoro, anche nell'ipotesi in cui faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e (leggi tutto)...

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causa n. 10998/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Federico Bile

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 2319/2025 del 17-12-2025

... dimissioni in data ### per giusta causa, consistente nei turni di lavoro massacranti (8-12 ore al giorno), la frequente mancata concessione dei riposi settimanali e nello svolgimento di mansioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'inquadramento contrattuale, come evidenziato a pag. 4 della memoria di costituzione: trattasi di circostanze non oggetto di contestazione da parte della società opponente, sicché del tutto superflua risulta la prova testimoniale articolata sul punto dall'opposta (cfr. pag. 6 della memoria di costituzione). Invece, la società datrice opponente ha fondato la proposta domanda riconvenzionale su una diversa circostanza, cioè il mancato pagamento delle retribuzioni (come giusta causa delle dimissioni): tuttavia, sul punto nessuna rimostranza è stata formulata dalla lavoratrice ai fini delle rassegnate dimissioni, sicché anche la prova testimoniale articolata sul punto dalla parte datoriale risulta del tutto irrilevante ai fini della decisione (cfr. pag. 4 del ricorso in opposizione). IV. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società opponente al rimborso delle stesse in (leggi tutto)...

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causa n. 2961/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Barrella Luigi

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Corte d'Appello di Roma, Sentenza n. 4260/2021 del 03-12-2021

... osservato nel periodo dal 11.5.2004 al 11.6.2005, turni massacranti di piantonamento notturno, anche fino a 12 ore consecutive, presso postazioni esterne all'area aeroportuale e di essere stato poi nuovamente adibito alle pregresse funzioni amministrative presso l'aeroporto di ### dal 13.6.2005 al 1.7.2005, per essere poi nuovamente assegnato esclusivamente alle mansioni di piantonamento fisso. Infine, gli veniva intimata la riconsegna del tesserino aeroportuale e veniva adibito a servizi di piantonamento fisso fuori dalla zona aeroportuale. Rilevava che tali vicende lavorative gli avevano provocato un forte stato ansioso depressivo ed un precoce invecchiamento, oltre a costringerlo a sottoporsi a viste specialistiche e cure. Svolte articolate considerazioni sull'illegittimità dell'attribuzione di un livello inferiore in occasione della cessione del ramo d'azienda, assumeva il proprio diritto al pagamento di tutte le conseguenti differenze retributive nonché l'inadeguatezza delle mansioni assegnategli dopo la cessione, in violazione dell'art. 2013 c.c.. Rilevava che tale dequalificazione aveva determinato un rilevante danno e che ancora maggiori danni erano conseguiti dalle umiliazioni (leggi tutto)...

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causa n. 493/2017 R.G. - Giudice/firmatari: Alessandro Nunziata, Trementozzi Alessandra

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5569/2025 del 23-07-2025

... per circa 15 giorni e si è dimesso perché faceva turni massacranti che andavano o dalle 7 mattina alle 7 di sera o dalle 7 di sera fino alle 7 della mattina dopo. Faceva la guardia giurata. Il ricorrente ha lavorato presso la società ### Preciso che tramite messaggi wp mio marito riceveva gli ordini di servizio. Nonostante il lavoro svolto Non è stato retribuito per il lavoro svolto, ### chiamato per dieci quindici giorni ma poi nessuno si faceva trovare .” Alla luce dell'istruttoria espletata è possibile ritenere dimostrato il rapporto di lavoro del ricorrente con la società convenuta con conseguente condanna di quest'ultima al pagamento della somma di euro 505,40 oltre accessori dalla maturazione al saldo. ### la società al pagamento delle spese di lite liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa ### definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna la società convenuta, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento in favore di ### della somma di euro 505,40 oltre rivalutazione secondo indice ### ed interessi (leggi tutto)...

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causa n. 24709/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Beneduce Anna Maria

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Tribunale di Napoli, Sentenza n. 4498/2025 del 07-06-2025

... riportate dall'istante. Ed invero il ### afferma che i turni di lavoro erano da ottobre a marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00, mentre nel periodo primavera-estate dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora ed il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00; ciò per tutti i giorni: “### che lavoravamo 6 giorni a settimana con gli orari che ho indicato”. Riferiva poi che “Nel periodo a nero prendevamo ordini dalle seguenti persone fisiche” dai sigg. ####### de ##### che “provvedevano al pagamento della retribuzione”. Quanto, invece, al periodo di lavoro formalizzato per la ### srl, il teste ha confermato le doglianze attoree relative ai turni di lavoro di gran lunga superiori rispetto a quelli risultanti nelle buste paga, laddove dichiara che i turni di lavoro erano da ottobre a marzo dalle ore 8,00 alle ore 18,00 ed il sabato dalle ore 8,00 alle ore 16,00, mentre nel periodo primavera-estate dalle 8,00 alle 21,00 con spacco di un'ora ed il sabato dalle ore 8,00 alle 18,00 (tutto ciò per sei giorni la settimana), conferma appieno le narrazioni attoree riguardo alla quantità del lavoro di fatto svolto per la ### srl. Il teste conferma anche le (leggi tutto)...

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causa n. 18576/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Montuori Manuela

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