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Corte d'Appello di Brescia, Sentenza n. 403/2022 del 31-03-2022

... rinnovazione della CTU al fine di aggiornare i valori delle masse dividende. ### si costituiva resistendo all'appello; proponeva appello incidentale con il quale chiedeva la riforma della sentenza associandosi però alla richiesta di una nuova CTU per la formazione di progetti divisionali. Nel presente giudizio venivano disposte una prima CTU affidata all'arch. ### ed una CTU integrativa, avente ad oggetto la divisione degli arredi contenuti nell'abitazione di ### demandata all'arch. ### La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26.5.2021. MOTIVI DELLA DECISIONE Va premesso che #### e ### con atto notarile del 23.12.2015 n. 251 di rep. notaio ### acquistavano: - da #### e ### la quota di eredità loro spettante sui beni relitti dallo zio ### - da ### la quota di un terzo dei beni che ella aveva in comproprietà con il fratello ### Hanno quindi chiesto l'estromissione dal processo dei venditori, che va accolta in ragione dell'art. 111 comma terzo cpc, nulla avendo opposto #### Con il primo motivo #### e ### impugnano la sentenza nella parte in cui Tribunale ha disposto lo scioglimento delle comunioni ereditarie cumulando i beni delle due masse. Allegano che in caso di divisione (leggi tutto)...

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causa n. 665/2015 R.G. - Giudice/firmatari: Cantu' Manuela Maria Rosa, Cannella Lucia, Annacondia Fabrizio

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 2315/2023 del 22-05-2023

... 5798/1992 e 17576/2016) secondo cui “in presenza di masse plurime - cioè aventi ad oggetto beni in godimento comune provenienti da titoli diversi - non realizzandosi un'unica comunione si deve procedere ad autonomi progetti di divisione”, ha ritenuto la domanda, proposta in tali termini, inammissibile, non essendo intervenuto il consenso scritto di tutti i condividenti, imprescindibile per l'unificazione delle masse ereditarie. Ha anche rilevato l'insussistenza dei presupposti che, nel merito, avrebbero condotto ad un accoglimento della domanda, atteso l'avvenuto accertamento peritale della non commerciabilità degli immobili di causa in quanto totalmente abusivi e la mancata produzione in giudizio della documentazione necessaria per provare la qualità di comproprietario in capo a ### Per tale ragione è stata rigettata anche la domanda di rendiconto, riguardo alla quale il primo giudice ha osservato come l'attore non abbia provato di essere stato estromesso dal godimento dei beni comuni. 5. Preliminarmente va dato atto che l'appello è tempestivo, in quanto proposto nel rispetto del termine di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza (leggi tutto)...

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causa n. 1201/2018 R.G. - Giudice/firmatari: Onorato Maria Teresa, Menditto Anna Lia, Papa Rosaria

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Tribunale di Lanusei, Sentenza n. 3/2023 del 05-01-2023

... deve essere rigettata. Sulla divisione ereditaria di masse plurime. La domanda di divisione è stata proposta per arrivare alla determinazione delle quote ereditarie del patrimonio ### E' necessario precisare in primis che nel caso di specie si deve procedere alla divisione considerando due diverse masse ereditarie, quella di ### prima e quella di ### poi, atteso che i beni - di cui si preciserà oltre - provengono alle odierne parti da titoli diversi. In particolare, con la morte di ### si è aperta una successione legittima in favore del marito e dei figli; sono esclusi da tale successione le consorti (### e ### e le figlie di ### (#### e ### non avendo ### operato alcuna rinuncia all'eredità della madre). Successivamente si è aperta la successione testamentaria di ### - deceduto il 22 maggio 2013 - con disposizioni di ultima volontà in favore di ### e di ### (la quale diviene, quindi, erede per la quota disponibile); a fronte della rinuncia all'eredità di ### sono diventate eredi #### e ### per rappresentazione. Rispetto alle due masse, le parti in causa non hanno mai manifestato la volontà di operare una divisione unica di tutti i beni del patrimonio ### e, quindi, di (leggi tutto)...

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causa n. 294/2014 R.G. - Giudice/firmatari: D'Ascanio Giovanni, Rutili Giada

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Tribunale di Milano, Sentenza n. 1455/2022 del 17-02-2022

... indipendentemente dai diritti che gli competono sulle altre masse. Nell'ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi particolari relativi alla formazione dei lotti e alla comoda divisibilità dei beni immobili che vi sono inclusi (Cass. n. 3014/1981) La violazione del principio, quindi, non è riconoscibile in astratto, ma implica una verifica in concreto al fine di stabilire se l'unificazione abbia inciso sulla ripartizione dell'una o dell'altra comunione, che sarebbero state diverse se le masse fossero state mantenute separate. Diversamene l'unificazione rimane un fatto apparente, privo di conseguenze sullo svolgimento delle operazioni divisionali (Cass. 11 settembre 2020, n. 18909). Il Tribunale, quindi, può procedere a tale unificazione proprio perché l'accertamento della quota di successione dei due condividenti conduce alla loro “equivalenza” finale senza che le operazioni divisionale intra communione abbiano un riverbero negativo sulla quota di ciascuno di essi. Una simile argomentazione non può essere spesa rispetto all'inefficacia reale della compravendita del 2009 che non ha condotto l'attrice ad acquistare i due terzi del diritto di proprietà del (leggi tutto)...

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causa n. 53936/2019 R.G. - Giudice/firmatari: Azzarito Erminia Monica, Petrucci Alessandro

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 3085/2022 del 29-06-2022

... affermava: <<…“allorquando i beni provengono da masse ereditarie distinte devono essere sottoposti ad autonomi progetti di divisione e la richiesta di unificazione delle masse proposta da alcuni dei condividenti, ancorché titolari di più quote, ed ancorché vi sia il silenzio degli altri condividenti, non può essere condivisa”…. Inoltre, nella redazione di un progetto di divisione, “si deve procedere alla formazione delle quote senza tenere conto delle sopravvenienze intervenute tra alcune delle parti relativamente a quote indivise di immobili comuni e senza prevedere già l'assegnazione ad personam delle quote, attesa la tendenziale regola generale dell'estrazione a sorte delle parti uguali”>>. Lamentano, in definitiva, gli appellanti che dopo ben 37 anni di causa (il giudizio di primo grado è iniziato nel 1975 e finito nel 2012), invece di “sciogliere” la comunione ereditaria ed attribuire ad ogni chiamato in causa una parte di beni in natura, si è giunti alla formazione di una “nuova” e più complicata comunione, senza tener conto, tra l'altro, della “divisibilità” dei beni e della situazione circa gli assetti proprietari attuali, che, come si precisava in (leggi tutto)...

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causa n. 5247/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Meterangelis Ada, D'Amore Assunta

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