... affermava: <<…“allorquando i beni provengono da masse ereditarie distinte devono essere sottoposti ad autonomi progetti di divisione e la richiesta di unificazione delle masse proposta da alcuni dei condividenti, ancorché titolari di più quote, ed ancorché vi sia il silenzio degli altri condividenti, non può essere condivisa”…. Inoltre, nella redazione di un progetto di divisione, “si deve procedere alla formazione delle quote senza tenere conto delle sopravvenienze intervenute tra alcune delle parti relativamente a quote indivise di immobili comuni e senza prevedere già l'assegnazione ad personam delle quote, attesa la tendenziale regola generale dell'estrazione a sorte delle parti uguali”>>.
Lamentano, in definitiva, gli appellanti che dopo ben 37 anni di causa (il giudizio di primo grado è iniziato nel 1975 e finito nel 2012), invece di “sciogliere” la comunione ereditaria ed attribuire ad ogni chiamato in causa una parte di beni in natura, si è giunti alla formazione di una “nuova” e più complicata comunione, senza tener conto, tra l'altro, della “divisibilità” dei beni e della situazione circa gli assetti proprietari attuali, che, come si precisava in (leggi tutto)...
causa n. 5247/2013 R.G. - Giudice/firmatari: Ioni Gabriella, Meterangelis Ada, D'Amore Assunta