... neutro” non computabile ai fini del 16
calcolo delle distanze. In questo senso questa Corte ha affermato, a più riprese, che la comunione del mu ro divisorio n on implica che ciascuno dei compartecipi alla stessa sia proprietario della metà del suo spessore, proprio perché non si tratta di comunione pro diviso bensì di comunione pro indivi so (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3376 del 15/06/1979, Rv. ###; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3393 del 07/05/1988, Rv. 458767).
Illuminante, in tal senso, risulta -in particola reil princi pio affermato da Cass. n. 10041/2010, secondo cui “In tema di limitazioni legali della proprietà, ove due fondi siano delimitati da un muro comune, la linea di confine non si identifica con la linea mediana del muro medesimo, giacché su di esso, e sull'area di relativa incidenza, i proprietari confinanti esercitano la contitolarità del rispettivo diritto per l'intera estensione ed ampiezza. Ne consegue che, ai fini della misurazione della distanza legale di una siepe dal muro comune, si deve avere riguardo alla fac ciata del muro st esso prospiciente alla siepe, e non calcolarsi detta distanza rispetto alla linea mediana del muro comune” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. (leggi tutto)...