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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 32703/2025 del 15-12-2025

... al quale non è consentito sottrarsi attraverso la rinuncia all'eredità; sotto tale profilo la rinuncia è inefficace, mentre diverso è il profilo degli effet ti della rinuncia verso i terzi coeredi che, estranei alla formazione della stessa, non ne subiscono un danno, ma ne conseguono un vantaggio; con riferimento ai coeredi non vi è motivo di sostenere l'inefficacia dell'atto di rinuncia compiuto, che ha 6 procurato loro un vantaggio; nel silenzio delle norme che non prevedono espressamente la nullità totale della rinu ncia op erata tardivamente, si deve ricavare che tale rinuncia è pacificamente inefficace nei confronti dei terzi creditori, m a non vi è nessuna ragione di infic iarne la validità nei rapporti interni tra coeredi. Il motivo è infondato. Ad avviso delle ricorrenti, il fatto che la rinuncia sia stata posta in essere dal padre dopo aver tacitamente accettato l'eredità, e che, quindi, detta rinuncia sia inefficace, non avrebbe rilievo nei loro confronti. In tal modo le rico rrenti non considerano che se questa Corte ha aff ermato la configurabilità di un collegamento tra la rinuncia all'eredità da parte di un chiamato e la convenzione tra i ch iamati all a medesi (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Manna Felice, Besso Marcheis Chiara

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Corte di Cassazione, Ordinanza n. 21612/2021 del 28-07-2021

... giurisprudenza di questa Corte che ( n. 3122/1999) la rinuncia tacita a far valere l'acquisto per usucapione di un diritto reale su un bene immobile può risultare da un comportamento della parte contrario all'acquisto e non richiede la necessità della forma scritta "ad substantiam". Infatti, (cfr. Cass. n. 1363/2018) la parte che rinunci a far valere l'acquisto per usucapione maturatosi per effetto del possesso ininterrotto del fondo protrattosi per un certo periodo di tempo non rinuncia ad un diritto di proprietà già acquisito, bensì solo ad avvalersi della tutela giuridica apprestata dall'ordinamento per garantire la stabilità dei rapporti giuridici, sicché a tale rinunzia - indipendentemente dalla forma, esplicita o tacita, di essa - è inapplicabile l'art. 1350 n. 5 c.c., che impone l'osservanza della forma scritta, a pena di nullità, per gli atti di rinuncia a diritti reali, assoluti o limitati, su beni immobili ( conf. Cass. n. 4945/1996). Ne deriva che tali missive, ove anche ritenute inidonee a determinare una nuova interruzione dell'usucapione, in quanto intervenute a ventennio già maturato (il che non è per quanto sopra esposto), ben potrebbero in ogni caso equivalere ad (leggi tutto)...

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Giudice/firmatari: Di Virgilio Rosa Maria, Criscuolo Mauro

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Tribunale di Torre Annunziata, Sentenza n. 2372/2025 del 26-10-2025

... è drasticamente incompatibile con l'istituto dell'usucapione come da granitica ricostruzione giurisprudenziale e dottrinale (vd. in tal senso, ex multis, Cass. 79/5835 e conf. Cass. 92/2913, secondo cui un bene demaniale non è per sua natura suscettibile di usucapione, salva la sdemanializzazione del medesimo, e la distinzione tra i beni pubblici e beni privati non discrimina due categorie concettuali di proprietà, ma soltanto due categorie giuridiche di beni, la prima delle quali presenta un peculiare regime giuridico - inalienabilità, inusucapibilità, vincolo di destinazione per i beni pubblici appartenenti a privati, etc.). I beni appartenenti al demanio possono passare al patrimonio dello Stato ( o degli altri enti terrioriali), ed essere così sottratti al regime loro proprio che ne prevede, fra l'altro, la inalienabilità, attraverso uno speciale procedimento, contemplato dall'art 829 c.c., detto di “sdemanializzazione” che prevede che tale passaggio debba essere dichiarato dall'### amministrativa. Tale dichiarazione, secondo la dottrina e la giurisprudenza, può essere sia espressa che tacita: la prima è posta in essere con apposito provvedimento che sancisca la cessazione (leggi tutto)...

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causa n. 3112/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Raffaella Cappiello

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Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 6111/2025 del 28-11-2025

... opera, nella specie, alcuna presunzione di abbandono o rinuncia tacita, che esonerasse il giudice a quo di pronunciare sul correlativo petitum. Costituisce ius receptum che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia tacita in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno del relativo interesse. In particolare, la particolare Corte d'appello di Napolisezione seconda ### 1331/21-Sentenza - 7 - insistenza di una parte, negli scritti difensivi, nel sostenere una di queste domande non è sufficiente a far presumere l'abbandono dell'altra, in quanto la rinuncia implicita può discendere solo da fatti logicamente incompatibili con la volontà di mantenerla ferma. ### allora, che il momento processuale, cui avere riguardo per l'individuazione delle conclusioni rassegnate all'organo giudicante, è pur sempre l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. e non quello dei successivi scritti conclusionali depositati nei termini (leggi tutto)...

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causa n. 1331/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Onorato Maria Teresa, Arienzo Maria Luisa

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Corte d'Appello di Genova, Sentenza n. 202/2025 del 14-02-2025

... depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c.: - aveva rinunciato formalmente a “contestare le servitù di passaggio sui mappali 425 e 441 e le servitù delle condutture interrate di acquedotto e fognatura quali sottoservizi, così come rappresentate nella planimetria generale”, riconoscendone l'esistenza, sì che, per l'effetto, l'actio negatoria servitutis con riferimento a tale domanda, doveva ritenersi rinunciata; ### - aveva altresì modificato la propria domanda, chiedendo ulteriormente di accertare il diritto alla rimozione della struttura in ferro con telo ombreggiante a copertura dell'area di parcheggio, nonché di accertare l'illegittimità dei due pilastri rivestiti in pietra e dei manufatti esterni al cancello contenenti le utenze. In merito a tale secondo aspetto, il Tribunale, dopo aver dato atto che l'attore aveva qualificato detta modifica come emendatio libelli, mentre il convenuto si era opposto, ravvisando in tale pretesa una mutatio libelli, aderiva a tale seconda tesi , sì da dichiarare inammissibile dette nuove pretese, formulate in violazione dell'art. 183, comma 6, c.p.c. Passando alla disamina afferente alla verifica della sussistenza della servitù di parcheggio (leggi tutto)...

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causa n. 328/2021 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.

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