... effettivamente ne usufruisce (ad es., conduttore, usufruttuario) - e in spese per opere di manutenzione straordinaria - che gravano sul proprietario o nudo proprietario (cfr., ad es., Cass. Civ., Sez. II, 4.7.2013, n. 16774 e Cass. Civ., Sez. II, 16.2.2012, n. 2236).
La condizione dei convenuti, occupanti in via esclusiva dell'immobile in comproprietà, può essere assimilata, per il profilo delle spese condominiali, a quella del conduttore o dell'usufruttuario, nel senso che l'occupante dovrà farsi carico degli oneri afferenti all'amministrazione ordinaria per la conservazione e il godimento delle parti comuni del fabbricato condominiale.
Quindi, gli oneri condominiali, così come le spese relative alla manutenzione ordinaria dell'immobile, sono a carico del comproprietario che lo occupa.
In merito alle spese di manutenzione straordinaria, sono gli stessi convenuti a dichiarare in comparsa di costituzione e risposta nel procedimento RG. n. 3298/20 che queste sono oggetto di riparto tra i comproprietari, direttamente a cura dell'amministratore pro tempore del ###
dominio di via ### 15. Non essendo provata in atti alcuna morosità dei convenuti in tal senso, non può essere, altresì, (leggi tutto)...
causa n. 22387/2016 R.G. - Giudice/firmatari: Barbara Di Tonto