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Corte di Cassazione, Sentenza n. 10260/2024 del 16-04-2024

... che la rinuncia al ricorso, sottoscritta in calce al verbale della prima udienza, fosse una manifestazione di dissenso rispetto al lodo arbitrale, dat o che, trat tandosi invece di pro cedura arbitrale, la stessa avrebbe richiesto l'accettazione della controparte. Il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello considerato che la mail inviata agli originari ricorrenti da parte del presidente del collegio dei probiviri, contenente lo statuto di altro ente, non poteva essere ritenuta espressiva della volontà degli stessi ricorrenti d i aver adito il colle gio dei probiviri in fu nzione endosocietaria. I sei mot ivi di ricorso, esaminabili congiuntame nte poiché tra loro connessi, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. Anzitutto, va osservato che, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata 6 sia indag ando il senso letterale delle parole, alla lu ce dell'int egrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di int erpretazione soggettiva di cui agli artt. 1 369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato (leggi tutto)...

testo integrale

sul ricorso 26653/2022 proposto da: ### E ### E ### in persona del legale rappres. p.t., elettivamente domic. presso gli avv.ti ### nzo ### e ### , dai quali è rappres. e difesa, per procura speciale in atti; -ricorrente - -contro
C.M.A.A. s.r.l., in persona del legale rappres. p.t.; ###### quali eredi di #### tutti elett.te domic. in Roma, via ### 23, presso l'avv. ### rappres. e difesi dagli avv.ti ### e ### per procura speciale in atti; -controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appell o di Bre scia, n. 929/22, pubblicata in data ###; udita la relazione d ella causa svolta nella camera di consiglio del 30.01.2024 dal Cons. rel., dott. ####.M.A.A. s.r.l., e il suo legale rappres., ### impugnavano dinanzi al collegio dei probiv iri dell'### di B ergamo e provincia, la delibera adottata dal Consiglio direttivo dell'associazione, con la quale la società impugnante veniva esclusa quale socio della suddetta ### con la conseguente decadenza dell'### da tutte le cariche sociali. 
Tuttavia, i ricorrenti, app reso che la decisione sull'impugnativa proposta non sarebbe stata assunta nel termine utile di sei mesi per adire l'autorit à giudiziaria, e che il colleg io intendeva pronun ciarsi come arbitro, ai sensi dell'art. 24 dello statuto, e non quale organo di controllo e revisione delle delibere sociali, rinunciavano al ricorso. 
Non avendo, però, l'### di ### e provincia accettato la rinunc ia, il collegio investito dal ricor so si pronunciava con lodo parziale del 26.1.16 sulla questione della nullità della clausolache all'art. 24, assegnava al collegio la funzione arbitralee sull'efficacia della rinuncia al ricorso, pur in mancanza d i accettazione della controparte, dichiarando la propria competenza a decid ere come collegio arbitrale, e con lodo definitivo del 19.5.16 respingeva il ricorso. 
Con sentenza del 20.7.18, il T ribunale di Be rgamo rigettava le domande proposte dalla C.M.A.A. s.r.l., e da Ang elo ### di accertamento che il collegio dei probiviri era stato adito in funzione di organo di controllo della d elibera di esclusione, e che non poteva pronunciare un lodo arbitrale di nullità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 24 dello statuto, di accertamento dell'intervenuta rinuncia al ricorso e di annullam ento del lodo arbitrale parz iale e definitivo, ai sensi dell'art. 808 ter, c.2, n.1, c.p.c. 3 Al riguardo, il Tribunale osservava che: sulla base degli artt. 8 e 24 dello statuto dell'### l'unica funzione cui il collegio era preposto era quella di arbitro amichevole compositore; di ciò erano consapevoli i ricorrenti, non avendo proposto nella prima seduta alcuna questione sulla natura arbitrale del procedimento; la rinuncia al ricorso non accettata n on costituiva ipotesi di an nullamento del lodo pronunciato dall'arbitro irrituale ai sensi dell'art. 808 ter c.p.c.; la C.M.A.A. s.r.l., socia dell'Un ione, era consigliere e membro d el comitato di presidenza; la decadenza dalla carica dell'### in quanto legale rappres. d ella suddetta soc ietà, consigliere e memb ro del comitato di presidenza, era stata conseguente all'espulsione; il collegio dei probiviri era stato eletto il ###, cui aveva partecipato anche la C.M.A.A. s.r.l. mediante il proprio rappresentante; l'aver dunque tale società espresso il proprio voto in assemblea per la nomina degli arbitri rendeva valido il meccanismo stesso di n omina e ne garantiva l'imparzialità; l'aver dato corso all'arbitrato, chiedendo l'esibizione dei documenti e presentando atti difensivi, costituiva manifestazione della volontà dei ricorrenti ad inte grare il consenso negoziale che originariamente mancava, con esclusione della nullità della clausola. 
Con sentenza del 18.7.22, la Corte d'appello, in accoglim ento dell'appello della C.M.A.A. s.r.l. e di ### al quale, dopo il suo decesso, erano succeduti gli eredi a segu ito dell'interruz ione del giudizio, depositando ricorso per riassunzione il ###- ha dichiarato che il collegio dei probiviri dell'### artigiani di ### e provincia, essendo stato adito in funzione endosocietaria, non avrebbe potuto decidere in ordine al ricorso dei suddetti ricorrenti in funzione di arbitro irrituale, con conseguente annullamento del lodo parziale del 26.1.16 e del lodo definitivo, osservando che: gli appellanti avevano posto la questione della natura arbitrale nel primo incontro ed avevano adito il 4 collegio dei probiviri non quale arbitronon avendo richiesto di risolvere una controversia - ma chieden do di annullare e revocare i provvedimenti d'espulsione; la rinuncia al ricorso non richiedeva l'accettazione dell'### non avendo quest'ultima interesse a cont rastare la volontà dei r icorrent i di rinuncia re a contestare la validità della sua delibera dinanzi al collegio dei probiviri, nell'ambito del procedimento endosocietario instaurato con il ricorso. 
L'### artigiani di ### e provincia ricorre in cassazione con sei motivi. ###.M.A.A. s.r.l. e gli eredi di ###### e ### - resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.  ### primo motivo denunzia violazione dell'art. 1363 c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che le norme di cui agli artt. 8 e 24 dello statuto dell'### di ### o e provincia non potessero essere interpretate congiuntamente, per p ervenire alla conclusione che i ricorrenti non avessero esplicitamente richiesto al collegio dei probiviri di risolvere la controversia quale arbitro. 
La ricorre nte lamenta, in sostanza, che la Corte territ oriale abbia interpretato le suddette norme statutarie in maniera da contemplare per i soci sia la possibili tà di rivolge rsi al collegi o dei probiviri con funzione solo endosocietaria (che non ha titolo in nessuna disposizione statutaria) per chiedere l'annullamento della decisione impugnata, che quella di investire il collegio quale arbitro, a norma dell'art. 24, con rinuncia alla facoltà di adire il giudice. 
Il secondo motivo denunzia violazione dell'art. 132, n.4, c.p.c., per non aver la Corte d'appello motivato sulla questione oggetto del precedente motivo. 5 Il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 803 ter c.p.c., 1427, 1428, 1429, 1431, c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che il lodo non avrebbe potuto essere pronunciato perché il collegio de i probiviri sarebbe stato adito dai ricorrenti solo quale organo endosocietario, con funzione di controllo e riesame, ai sensi dell'art. 8 dello statuto, e non come collegi o arbitrale ai sensi d ell'art. 2 4, evid enziando che una siffatta erronea inte rpretazione delle citate clausole statutarie non avrebbe potuto concretizzare una ipotesi di annullamento del lodo. 
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 112, 808 ter, c.p.c., 1176, 1375, 1429, 1431, c.c., per aver la Corte territoriale ritenuto che gli originari ricorrenti non avessero inteso adire il collegio dei probiviri quale arbitro, fatto che sarebbe stato comprovato anche dalla mail loro inviata dal presidente del suddetto collegio, che conteneva un altro statuto. 
Il quinto motivo denunzia violazione dell'art. 306 c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che la rinuncia al ricorso, sottoscritta in calce al verbale della prima udienza, fosse una manifestazione di dissenso rispetto al lodo arbitrale, dat o che, trat tandosi invece di pro cedura arbitrale, la stessa avrebbe richiesto l'accettazione della controparte. 
Il sesto motivo deduce omesso esame di fatto decisivo, per non aver la Corte d'appello considerato che la mail inviata agli originari ricorrenti da parte del presidente del collegio dei probiviri, contenente lo statuto di altro ente, non poteva essere ritenuta espressiva della volontà degli stessi ricorrenti d i aver adito il colle gio dei probiviri in fu nzione endosocietaria. 
I sei mot ivi di ricorso, esaminabili congiuntame nte poiché tra loro connessi, sono in parte inammissibili, ed in parte infondati. 
Anzitutto, va osservato che, nell'interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata 6 sia indag ando il senso letterale delle parole, alla lu ce dell'int egrale contesto negoziale, ai sensi dell'art. 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di int erpretazione soggettiva di cui agli artt. 1 369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad e scludere, mediante un comportamento imp rontato a lealtà e salvaguardia dell'altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti ab biano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultim a sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass., n. 24699/2021). 
Nel caso concreto, la Corte territoriale ha interpretato le clausole 8 e 24 dello statuto, sia nel loro significato letterale che in relazione alla loro ragione pratica, ed in relazione al comportamento delle p arti, pervenendo al convincimento ‒ amp iamente ed adeguatamente motivato ‒ che il primo articolo prevedesse un controllo endosocietario dell'espulsione, demandato ai probiviri, all'esito del quale sarebbe stato possibile il ricorso agli arbitri o al giudice ordinario, mentre il secondo prevedesse l'arbitrato irrituale per le cause di natura diversa, destinato a concludersi con una pronuncia indiscutibile e non impugnabile. 
Tale essendo la finalità perseguita dal sodalizio e dai soci con le clausole in que stione, la Corte d'appello ha accertat o altresì il coerente comportamento degli odierni resistent i, fina lizzato a richiedere una mera pronuncia endosocietaria sull'espulsione, tanto da rinunciare al ricorso ai probiviri a fronte della loro intenzione di pronunciarsi come arbitri ex art. 24 dello ### A tal fine la Corte ha preso in esame 7 tutti gli atti del processo, ivi compresa la suddetta mail del presidente del collegio, m otivatamente ri tenendone la irrilevanza ai fini interpretativi in questione.  ### posta in essere dalla Corte è, d'altra parte, conforme al principio secondo cui in tema di esclusione del socio dalla società cooperativa, qualora lo statuto preveda la facoltà del socio escluso di ricorrere a un collegio di probiviri nell'ambito di un sistema di tutela non arbitrale, ma endosocietario, cioè d iretto non a decidere la controversia, ma a prevenirla, l'esercizio di tale facoltà comporta che il procedimento di esclusione si perfezioni solo con la determinazione del collegio dei p robiviri, sicché il socio escluso può attendere tal e determinazione per impugnare la d elibera di escl usione davanti l'autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2527 (ora 2533) cod. civ., senza che gli sia tuttavia preclusa l'impugnazione giudiziale anche nelle more del predetto procedimento endosocietario (Cass., n. 8428/2012; Cass., 19304/2018). 
Le censure si traducono, per contro, nel loro insieme, in un tentativo di sottoporre a revisione tale motivata interpretazione. 
Le spese seguono la soccombenza.  P.Q.M.  La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 6.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il ver samento, da parte d ella ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a 8 quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. 
Così deciso nella camera di consiglio del 30 gennaio 2024.   

Giudice/firmatari: Valitutti Antonio, Caiazzo Rosario

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 6575/2025 del 12-03-2025

... non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” n ello svolgimento de lle analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità. 10.2. La ricorrente, argome ntando sulla censura, osserva che in realtà aveva inteso dolersi «non ### della mancata consegna del verbale di analisi, bensì della stessa inesistenza - o, comunque, della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure pro dotto in giud izio d a controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la censura, da un lato, devia dal (leggi tutto)...

testo integrale

SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15460/2023 R.G. proposto da: ### E ### dom iciliata in ###, 12, presso l'### . (ADS###) che la rappresenta e difende; -ricorrente e controricorrente incidentale contro ### elettiv amente domiciliat ###, presso lo studio dell'avvocato ### (M ###) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -controricorrente e ricorrente incidentale avverso la SENTENZA di ### PERUGIA n. 54/2023 depositata il ### e sul ricorso iscritto al n. 15634/2023 R.G. proposto da: 2 di 36 ### elettivamente domiciliat ######, p resso lo studio dell'avvocato ### (###) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ### (###), ### (###), ### (###); -ricorrente contro ### elettivamente domiciliato in #### presso l'### . (ADS###) che lo rappresenta e difende; -controricorrente avverso la ### di ### PERUGIA n. 52/202 3 depositata il ###. 
Udita la relazione svolta nella udienza pubblica del 20/11/2024 dal ### Sentito il ###, in persona del ### c he ha concluso, nel proc. RG 15460/2023, per l'accoglimento de l primo moti vo di ricorso, assorbiti l'altro motivo e il rico rso incidenta le e, nel p roc.  15634/2023, per l'accoglimento del ricorso. 
Sentiti l'avv. dello ### per l'### e gli avv.ti #### eschi ed ### per la società.  ### 1. Con bollette doganali in data ### la ### spa importava olio extravergine d'oliva di origine tunisina, scortato da docu mentazione del ### di provenienza, che, introdotto in deposito doganale, veniva successivamente vincolato al regime di traffico di perfezionamento attivo (T.P.A.) in sospensione di dazi, sulla base di autorizzazione dell'### delle ### di ### che 3 di 36 prevedeva la manipolaz ione usuale del prodotto e la sua riesportazione, a condizione che il prodotto importato e quello riesportato fosse di qualità extravergine.  2. In data 16.4. 2018 veniva prelevato un campione e, a seguito di controllo e analisi presso il ### d elle ### di Rom a, l'olio, clas sificato come extravergin e di oli va, risultava non conforme, in quanto in b ase alla valutazione organolettica (c.d. panel test) del campione, il prodo tto doveva essere ascritto alla qualità olio d'oliva vergine, piuttosto che come extravergine. Richieste ed eff ettuate le controanalisi, ai sensi dell'art. 2 par. 2 Reg. CEE 2 568/19 91, da parte di lab oratori accreditati dal C.O.I., veniva confermato, sempre sulla base della valutazione organolettica, il giudizio di non conformità dell'olio al dichiarato, da classificarsi come olio di oliva vergine.  3. Con separata ti ricorsi la ### lli spa ha impugn ato sia il provvedimento di decisione n. 22559/RU del ### tore dell'### delle ### di ### ia, confermato in via defini tiva dalla determina del ### per la ### la ### e l'### con il quale l'### delle ### ha proceduto alla riclassificazione qualitativa del prodotto come olio d'oliva vergine sia il conseguente l'avviso di pagamento prot. n. 11731/RU per dazi e il correlato provvedimento di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 310 T.U.L.D..  4. Con rig uardo all'impugnazione dell'atto di classificaz ione doganale la ### (### di ### ha rigettato il ricorso de lla contribu ente e la Corte di giustizia tributaria (### di secondo grado dell'### con sentenza 52/2023, ha respinto l'appello.  5. Per quel che ancora interessa in questa sede, sulle questioni procedurali oggetto di gravame, la CGT ha osservato c he non è prevista la consegna dei verbali relativi ai controlli e alle operazioni svolte - atti interni del procedimento amministrativo che la parte 4 di 36 comunque può sempre richiedere - e comunque il procedimento di accertamento doganale si era concluso con la sottoscrizione del c.d.  verbale di controversia, ai sensi art. 65 d.P.R. n. 43/1973 (T.U.L.D.), consegnato alla parte, con indicazione degli elementi e documenti utilizzati nel giudizio di accertamento con, in allegato, i completi report di analisi; né può essere applicato l'art. 2 par. 2 del Reg. Cee 2568/1 991, che d ispone che almeno una delle due controanalisi, svolte a richiesta della parte, «deve essere effettuata da un panel riconosci uto dallo ### membro di produzione dell'olio», perché il ### produttore non fa parte del l'### 6. Quanto a lle contestazioni de l risultato e l'erro neità della classificazione della merce, h a respinto le critiche a p riori sull'attendibilità dell'esame organolettico, valutazione già svolta dal legislatore comunitario nel momento in cui ha inserito tale analisi fra q uelle necessarie per la classi ficazione della merce. Ha osservato, quindi, che gli e lementi forniti dalla ricorrente non potevano inficiare le risultanze del panel: non le analisi eseguite prima dell'imp ortazione da un laboratorio tunisino, essendo possibile una alterazione o m odificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione consentite, né quelle eseguite per conto della parte, che avevan o classific ato l'olio come extravergin e, perché secondo la norma di riferimento (art. 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568 cit ato) sono “le autorità nazionali” (nel caso, l'### delle ### e non le singole ditte ad individuare i panel di riferime nto e ad incaricarli del test che va svol to second o la procedura prevista dalla legge, che prevede la possibilità di difesa dalle richieste d ella p.a., conside rato che - da un lato - tale possibilità viene riconosciuta al cont ribuente con lo stesso meccanismo delle due controanalisi d i prova e - dall'altro lato - che le controanal isi veng ono svolte con procedura rigidame nte 5 di 36 procedimentalizzate, a garanzia del contraddittorio, con la partecipazione del contribu ente attraverso suoi esperti e la possibilità di sollevare obiezioni ne l corso dell'effe ttuazione dell'analisi.  7. Con riferim ento al ricorso contro l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione sanzioni, la CTP di ### ha acc olto parzialmente il ricorso ed ha annullato il provv edimento di irrogazione delle sanzioni.  8. La Corte d i giustizia tributaria di seco ndo grado, con sentenza n. 54/202 3, ha respint o sia l'appello principale della contribuente sia quello incide ntale dell'Ag enzia. Con riferimento all'appello principale, ha e scluso l'esimente per il pagamento d ei dazi doganali, ai sensi dell'art. 119 Reg. UE 952/2013, perché non ricorreva un “errore” delle autorità competenti: nella fattispecie il presunto errore non sarebbe stato compiuto né da ll'autorità doganale italiana, né da q uella tunisina, ma dal labo ratorio che aveva effettuato le analisi nel paese di origine mentre il “certificato amministrativo di verifica della qualità emesso dalla ### a tunisina”, che accompagnava la merc e non era stato tradotto in lingua italiana, essend o presente un documento in arabo e parzialmente in francese che non risultava comprensib ile e valutabile. Inoltre, non era stato nemmeno accertato che le analisi del prodotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci fosse st ato un errore, dato che le analis i in ### erano state effettuate a distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subit o manipolazioni au torizzate in regime d i perfezionamento attivo. La Corte h a respint o anche i su ccessivi motivi d'appello con cui la società contribuente aveva riproposto le censure relative alla legittimità dell'atto presupposto di riclassificazione dell'olio.  9. La Corte h a respinto anche l'ap pello in cidentale con cui l'### delle ### ha chiest o la riforma della sentenz a nella 6 di 36 parte in cu i erano stat e annullate le sanzioni, ritenendo che nel caso in esame la società ricorrente avesse provato di avere fatto quanto era nelle sue p ossibilità , anche tenuto cont o della sua capacità professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata di olio extra vergine di oliva.  10. Con ricorso n . 15460/2 3 RG l'### zia delle d ogane ha impugnato per cassazione la sentenza n. 54/2023 affidandosi a due motivi, ha resistito con controricorso la società che propone ricorso incidentale fondato su tredici motivi, al quale l'### ha resistito con controricorso.  11. Con ricorso n. 15634/23 RG la ### spa ha impugnato per cassazione la sentenza n. 52/2023, affidandosi a sette motivi; ha resistito con controricorso l'### RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prelimin armente deve disporsi, per evidenti ragioni di connessione, la riunione del procedimen to n. 15634/23 RG al procedimento n. 15460 /23 RG e dev e trattarsi prioritariamente l'impugnazione contro la sentenza n. 52/2023. 
RICORSO n. 15634/23 RG 2. Con il primo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 c.c. e all'art. 115 c.p.c., laddove, con riferimento al rilievo che le analisi organolettiche di prima istanza svoltesi presso il ### delle ### di ### erano prive di q ualsivoglia verbalizzazione delle operazioni di analisi, circostanza denunz iata dalla p arte all'### sin dalla fase dei controlli e delle analis i, i ### di secondo grado hanno statuito che non sarebbe previsto l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento de ll'analisi organolettica e che sarebbe 7 di 36 semmai onere della parte richiederne copia m ediante istanza di accesso agli atti, facendo valere dinanzi al giudice amministrativo eventuali vizi del relativo diniego.  3. Con il secondo motivo, si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassame nto de ll'olio. ### ici d'appello hanno tralasciato di considerare l'esist enza di una esplicita richiesta stragiudiziale della società all'Uff icio delle ### di ### gia affinché esso producesse la verbalizzazione completa del panel test effettuato dal ### delle ### di ### 4. Con il terzo motiv o si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 9, 20, 2 2 e dell'allegato B, paragrafo I. A.a).i) dell'Accordo internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del Consiglio del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove i ### d'appello hanno escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### doganale, che almeno una delle due controanalisi organ olettiche venga affid ata allo “### membro di produzione dell'olio” ( nel nostro caso, la ###. Si osserva che l'### pea (in rappresentanza di tutti i suoi ### mem bri produttori di olio d'oliva) e la ### aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione internazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 8 di 36 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo all'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 - vincola i suddet ti ### Questa normativa all'art. 10.4, ultimo paragrafo, dispone: «### il panel non confermi la dichiarazione della categoria di o lio di oliva sott o il profil o delle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le ### nazionali o i loro rappresentanti incaricano, senza alcu n ritardo, altri panel di effettuare due controanalisi, di cui almeno una deve essere eseguita da un panel riconosciu to dallo ### mem bro di produzione dell'olio».  5. Con il quarto motivo si ded uce, in relazione all'art. 36 0, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale consistente nell'avvenuto de corso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un termine maggiore rispetto a quello di cinque giorni previsto t ra la legge. Sin dal ricorso introduttiv o, la contribuente aveva evidenziato come la prova organol ettica di prima istanza fosse affetta da un ulte riore vizio procedimentale, consistente nel decorso di un termine superiore rispetto a quello che, ai sensi di legge, può intercorrere tra il prelievo del campione e l'arrivo del campione medesi mo presso il la boratorio in cui è svolto il test di assaggio. I ### d'appello non si sono pronunciati su tale doglianza, con conseguente nullità in parte qua della sentenza di secondo grado.  6. Con il quinto mot ivo si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la pronuncia d'appello, in violazione delle norme in rubrica, tratta, di fatt o, la prova organolettica svo lta ne l rispetto dell o “schema procedurale” delineato d al legislatore comunitario alla stregua d i 9 di 36 una vera e propria prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passagg i “rigidamen te procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le. Ciò si evince tanto dal punto della sentenza dove viene affermato che il contribuente avrebbe potuto sollevare eccezioni durante lo svolgimento delle controanalisi, come se successiv amente tale possibilità fosse preclusa, quanto d all'ulterio re passo della pronuncia in cui viene sostenuto che le analisi organolettiche «ai sensi di legge» dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle commissionate privatamente dal contribuen te nel tentativo di offrire la prova contraria. Queste ultime sarebbero irrilevanti, solo perché «effettuate … al di fuori dello sch ema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così opinando, il Collegio regionale ha però considerato come facenti piena prova elementi probatori soggetti invece a va lutazione, recependoli senz a un effettivo apprezzamento critico e senza prendere in considerazione gli elementi di segno contrario offerti dalla società.  6.1. Per altro verso , i ### ici d'appello, nel la parte in cui sostengono che anche le analisi effe ttuate dalle ### tuni sine sul prod otto prima dell'importazione non potrebbero avere rilevanza, «considerato che è senz'altro possibile una alterazione o modificazione del prodotto, successivamente all'analisi, nel corso del trasporto o a seguito delle operazioni di miscelazione», hanno violato pure l'art. 115 c.p.c., dato ch e tale cenno alla possibile alterazione o modificazione del prod otto si riduce a una mera illazione e si fonda su prove inesistenti.  7. Con il sesto motivo si deduce , in re lazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparente, in viola zione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali 10 di 36 sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### d'appello sostengono che la contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di infici are il risult ato del pan el test», dato ch e quest'ultimo «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori de llo schema p rocedurale individuato dal le gislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio regionale non ha esposto alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado d i inficiare l'esito del panel test. Aggiunge la contribuente che, oltre alle anali si organolettiche svo lte privatamente, erano state addotte a dim ostrazione dell'inattendibilità dei test di assagg io effettuati dall'### doganale anche altri elementi, t ra i quali le risultanze delle analisi chimiche e organolettiche svolte dall'### doganale tunisina al momen to dell'esportazione verso l'### a, la coerenza tra il costo sostenuto dalla ### per l'acquisto dell'olio e il p rezzo m edio di mercato dell'olio e xtravergine e, infine , la difformità tra i presunti d ifetti rilevat i nelle due controanalisi. 
Inoltre, è imperscrutabile la ragion e per cui le analisi affidate dall'### delle ### e dei ### oli dovrebbero «necessariamente prevalere» su quelle scaturite dall'iniziativa del contribuente. Al contrario, è logicamen te irrile vante, ai fini della concreta attitudine dimostrativa della singola prova organolettica, che essa ricad a tra quelle rese “necessarie” dalla n orma comunitaria in sede di analisi e di eventuale controanalisi oppure che, invece, sia facoltativamente commissionata dal contribuente; oltretutto, come già dedotto con precedent e censu ra, ritenere diversamente equivarrebbe a trattare il procedimento probatorio delineato dalla norma alla stregua di una prova legal e, contrariamente al consolidato orientamento della st essa giurisprudenza di legittimità. 11 di 36 8. Con il settimo motivo si ded uce in relazione al l'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la diffo rmità tra i presunti difet ti dell'olio rilevati nelle due cont roanalisi e la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### d'appello, anche sul falso presupposto giuridico della presunta irrilevanza di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge. La pronuncia d'appello è inficiata dall'omesso esame delle circostanze indicate nella rubrica del presente motivo, deponenti per la natura extravergine dell'olio di oliva importato da ### e pe r la conseguente inattendibilità delle risultanze dei panel test svolti in sede di prima analisi e di controanalisi. Particolarmente significativo si palesa, soprattutto, l'omesso esame degli esiti delle analisi organolettiche commissionate privatam ente dalla contribuente, della cui esisten za i Giu dici d'appello danno conto, senza p erò analizzarne le risultanze, trince randosi dietro la loro presunta irrilevanza già sotto il profilo giuridico, p erché non previste dal regolamento comunitario in tema di panel test.  9. Va premesso che l'art. 2 par. 1 e 2 del ### n. 2568 del 1991 come modificato dal ### amento esecutivo ### 1348/2013 prevede che «1. Le caratteristi che degli oli figuranti nell'allegato I sono determinate in base ai seguent i m etodi di analisi: (..) i) per la valutazione delle caratteristiche organolettica degli oli d'oliva vergini, il metodo di cui all'allegato XII (..) 2. La verifica delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini da parte d elle au torità nazionali o dei loro rappresentanti è 12 di 36 effettuata da panel di assaggiatori riconosciuti dagli ### membri. 
Le caratteristi che organolettiche di un olio , ai sensi del primo comma, si consi derano conformi all a categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la classi ficazione. Qual ora il panel non confermi la categor ia dichiarata , sotto il profilo d elle sue caratteristiche organolettiche, a richiesta dell'interessato le autorità nazionali o i loro rappresentanti incaricano altri panel riconosciuti di effettuare quanto prima due controanalisi, di cui almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio. Le caratteristich e in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazione dichiarata. In caso contrario il costo delle controanalisi è a carico dell'interessato».  9.1. ###. 1, par. 1, del Reg. citato, nel testo introdott o dal #### n. 19 89/2003, stabil isce che «### considerati ol i di oliva vergini ai sensi del punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE gli o li le cui caratteristiche sono conformi a quelle in dicate rispettivamente nei punti 1 e 2 dell'allegato I del presente regolamento». Il citat o punt o 1 dell'### I descrive esattamente le caratteris tich e fisicochimiche (da accertarsi mediante analisi chimiche di laboratorio), nonché quelle organolettiche (mediana del difetto =0, mediana del fruttato >0) che la partita di olio in considerazione deve possedere per essere catalogata come extravergine.  9.2. Il metodo del panel test, uti lizzato per la verifica delle qualità organolettiche dell'olio, è disciplinato dall'art. 2, par. 2, del ### (e dall'###, ed è stato int rodotto nella vigente conformazione (ossia, con la costituzione di un panel di assaggiatori, competendo tale val utazione, in precedenza, ad un solo analista, almeno in prima battuta) dal #### n. 796/2002. 
Ciò perché, come si evince dal quinto considerando, «In base alle 13 di 36 esperienze maturate, il Consiglio oleicolo internazio nale ha elaborato un nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini. Questo metodo si è rivelato più attendib ile e semplice di quello attualmente previ sto dall'allegato XII del regolamento (### n. 2568/ 91. È opportuno quindi sostituire il me todo previsto all'allegato XII con i l nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini». Inoltre (sesto considerando) «Ai fini dell'applicazione del nuovo metodo di valutazione organolettica è necessario prevede re una procedura di arbitrato in caso di contrasto tra la cate goria dich iarata e q uella attribuita dal p anel riconosciuto che esegue la valutazione».  9.3. Dal sistema sommariamente delineato emerge che il combinato disposto del punto 1, lett. a), dell'### ato al ### (### n. 136/1966, degli artt. 1 e 2 del ### (### n. 2568/1991 e successive mod., nonché dell'### a quest'ultimo, delinea normativamente le caratteristiche dell'olio di oliva extravergine , stabilendo che esso deve rispondere a determinati requisiti fisico-chimici ed organolettici, ossia, quanto a questi ultimi, a specifiche caratteristiche apprezzabili dall'uomo per via sensoriale e, perciò, non oggettivam ente certific abili. In altre parole, affinché in ambito UE una parti ta di ol io d'oliva possa fregiarsi della qualità extravergine, occorre non soltanto che essa rispetti i parametri fisico-chimici di cui all'### I, punto 1, del ### in discorso, ma che essa superi anche l'an alisi organolettica di cui all'### dello ste sso. ### negativo anche solo di ta le ultima indagine è sufficiente a catalogare il prodotto come «non conforme alla categoria dichiarata ». Quanto precede, peraltro, è del tutto in linea con la nozione commerciale di olio di oliva e xtravergine , attualmente tratteggiata dalla norma ###T.15/NC n. 3/Rev. 12, eme ssa dal ### lio ### (C.O.I.), organizzazione intergovernativa nata sotto 14 di 36 il patrocinio dell'O.N.U. nel 1959, i cui membri - tra cui la UE e la stessa ### - sono i ### produttori di o lio di oliva su scala mondiale. Non è affatto casuale che, proprio al fine di rendere più efficaci e attendibili le valutazioni sensoriali in discorso, l'art. 2, par.  2, cit. è stato modificato dal #### n. 796/2002, che al quinto considerando fa esplicito riferiment o al «nuovo metodo per la valutazione delle caratteristiche o rganolettiche degli ol i di oliva vergini» elab orato proprio dal C.O.I. In definit iva, la congiunta valutazione chimica ed organo lettica dell'olio, ai fin i che interessano, è indefettibile non solo nell'ott ica normativa eurounitaria, ma prima ancora su base convenzionale, nel contesto internazionale del settore oleicolo (Cass. n. 13081 del 2020). 
Pertanto, non può prescind ersi, nella definizio ne dell'olio di oli va extravergine, da una valutazione sensoriale, ovviam ente demandata al fattore umano.  9.4. Questa normativa n on solo regola menta la valutazion e organolettica secondo un preciso e rigido schema procedimentale ma fissa anche le regole relative alla valutazione del suo risultato: 1) come si ricava dal paragrafo 1 dell'art . 2, la val utazione organolettica deve avvenire tramite i metodi previs ti dall'### 2) gli esiti della valutazione non lasciano spazio per diversi e ulteriori accertamenti: a) in caso di conferma o, per così dire, di esito positivo de l panel test la norm a pone una pre sunzione di conformità («le caratteristiche organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata se il panel di assag giatori riconosciuto dallo ### membro ne conferma la cl assificazione ») che non p revede prova contraria, perché «l'accertamento delle caratteristiche degl i oli di cui all'allegato deve avvenire tramite i metodi previsti», con esito, in questo caso, favorevole all'importatore; in caso di esito negativo resta la possibilità delle controanalisi, p revedendosi che «le 15 di 36 caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata». Il che significa, p erò, che in caso di esito negat ivo, anche di uno solo dei test di controanalisi, nessuna altra prova può essere fornita per dimostrare la conformità, ponendosi al di fuori dello schema di prov a tipizzato, second o cui solo “le due controanalisi” effettuate, su richiesta dell'interessato, da parte dell'autorità nazionale o dai suoi rappresentanti, non altre, possono accertare la conformità del prodotto alle caratteristiche dichiarate.  10. Tanto pre messo, il primo moti vo è inammissibile e comunque infondato.  10.1. ### sulla questione ha motivato osservando che la normativa non prevede l'obbligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” n ello svolgimento de lle analisi organolettiche, costituente atto inte rno, che tutti i report delle analisi erano stati consegnati alla parte in sede di sottoscrizione del verbale di controversia do ganale e che la ### avrebb e comunque potuto richiedere copia del verbale di analisi mediante istanza di accesso agli atti, impugnando l'eventuale diniego dinanzi al ### ice amministrativo per farne va lere eventuali profili di illegittimità.  10.2. La ricorrente, argome ntando sulla censura, osserva che in realtà aveva inteso dolersi «non ### della mancata consegna del verbale di analisi, bensì della stessa inesistenza - o, comunque, della non provata esistenza - del verbale med esimo, dato che quest'ultimo non era stato neppure pro dotto in giud izio d a controparte, cui spettava l'onere di dimostrare al ### tributario la puntuale e corretta verbalizzazione della prova organolettica da parte del capo panel», aggiungendo che la mancanza del verbale determinerebbe invalidità del test ai sensi dell'art. 43, comma 1- ter.5, del D.L. n. 83/2012. In questo modo, però, la censura, da un lato, devia dal paradigma della violazione di legge per introdurre un 16 di 36 profilo di vizio motivazionale, ponendo un prob lema di interpretazione della domanda data dal giudice di merito che non è sindacabile in sede ###on sotto il profi lo del viz io della motivazione e nei ristretti limiti del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. ### del 2024; Cass. n. 2373 del 2008); dall'altro, introduce una questione che ha carattere di novità, non risultando che fosse stata eccepit a, tra i motivi del ricorso introduttivo, l'invalidità del test per inesistenza del verbale.  10.3. In ogni caso, la deduzione dell'invalidità del test di prima istanza, in mancanza dell'ostensione del verbale delle operazioni, appare infondato.  10.3.1. Sul piano della normativa comunitaria, il punto 7.1.  dell'### al ### CE n. 2568/91 prevede che il capo panel «### un rendico nto relativo agli aspetti sopra citati, in cui dichiara che la prova si è svolta nel rispetto delle condi zioni previste» senza p rescrivere specifiche formalità né prevedere un obbligo di consegna dello stesso alla parte, rimanendo i risultati del rapporto di prova a sua disposizione, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 241/90.  10.3.2. Nel diritto interno, l'art. 43, comma 1 ter.5 del d.l.  83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134 (nella versione vigente ratione temporis, come modificato dall'art. 18 della legge del 30/10/2014 n. 161), dispone che: «Ai fini della validità delle prove organolettiche è redatto un verbale dal quale devono risultare i seguenti elementi: a) numero del verbale; b) data e ora del prelevamento dei campioni; c) descrizione delle partite di olio, con riferimento al quantitativo, alla provenienza del relativo prodotto, alla tipologia, ai recipienti; d ) nominati vo del capo del com itato di assaggio responsabile della prep arazione e della codificazione dei campioni ai sensi dell'allegato XII in materia di valutazi one organolettica dell'olio di o liva vergine, di cui al regolamento (### n. 2568/91 della ### dell'11 luglio 17 di ###, e successive modificazioni; e) attestazione dei requisiti dei campioni di cui al comma 1-ter.2; f) nominativi delle persone che partecipano all'accertamento come assaggiatori; g) dichiarazione attestante il rispetto delle condizioni per intervenire in una prova organolettica di cui al comma 1-ter.3; h) orario di inizio e di chiusura della procedura di prova». Tale disposizione però si applica alle analisi organolettiche effettuate sugli «oli di oliva extravergini che sono etich ett ati con la dicitura "### o "italiano", o che comunque evocano un'origine i taliana …» La n orma è, d unque, come da titolazione, volta a tutelare specificamente il ### in ### Ai sensi d ell'art. 43 1-quater, poi, «[…]per effettiva or igine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale».  10.4. Posto quanto sopra, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che l'obbligo di consegnare il rendiconto non fosse previsto dal ### CE n. 2568 del 1991 né tantomeno sanzionata la mancata consegna del lo stesso, fatta salv a la facoltà della p arte di richiederne copia al ### ratorio d i analisi (ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legg e n. 241/90), richiesta nella sp ecie non effettuata dalla società - secondo quanto affermato dalla sentenza con una valutazione di merito non sindacabile in sede ###ogni caso, l'invalidità del test di prima istanza sarebbe irrilevante perché non vi è stata conferma dell a classific azione nepp ure da parte di u na dell e due controan alisi, cosicché comunque «le caratteristiche organolettiche dell'o lio non possono considerarsi conformi alla categoria di olio di oliva dichiarata».  11. Il secondo motivo è inammissibile.  11.1. Ricorre una c.d. “dop pia conforme” - che preclud e l'impugnazione ai sensi dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., salva la dimostrazione che le ragioni di fa tto poste rispet tivamente a fondamento della decisione di primo e di secondo grado siano tra 18 di 36 loro diverse (cfr., tra le ultime , Cass. n . 3 2019 del 2024) - e, comunque, la circostanza dedotta (secondo cui vi era stata formale richiesta all'### del verbale relativo al primo test) non ha carattere di “fatto storico decisivo” (come richiesto in relazione alla censura ex n. 5 dell'art. 360 comma 1 c.p.c., per tutte, n. 17005 del 2024); infatt i, come ris ulta dalla motivaz ione della CGT sulla qu estione, la d ecisione si regge su una pluralità di argomenti che non hanno omesso l'esam e della circostan za evidenziata, in riferimento alla quale si è segnalato che il rimedio era costitu ito dal ricorso al giudice ammin istrativo in caso di diniego.  12. Il terzo motivo è inammissibile e comunque infondato.  12.1. Della questione q uest a Corte si è già occupata, rigettandola con una duplice mo tivaz ione: in primo luog o, si è osservato che quando si prevede che d elle due controanalisi «almeno una deve essere effettuata da un panel riconosciuto dallo ### membro di produzione dell'olio», la normativa si riferisce agli ### membri dell'### e tale non è, nel caso di specie, il ### produttore (la ###, nei confronti della quale non può valere una normativa interna dell'### (Cass. n. 18748 del 2020; Cass. 13081 del 2020; Cass. n. 24994 del 2023); inoltre, an che ne lla prospettiva indicata dalla ricorrent e, «l'esito non potrebbe comunque essere favorevole alla società, in quanto lo stesso art. 2, par. 2, cit., preved e che «Le caratteristi che in questione sono considerate conformi a q uelle dichiarate se le d ue controanalisi confermano la classificazi one di chiarata» (Cass. n. 18 748 del 2020). Pertanto, la conferma del degradamento proveniente anche da un solo laboratorio non a vrebbe comunque consentito il ribaltamento dell'accertamento doganale.  12.2. La questione è riprop osta sotto un diverso profilo ch e non supera la seconda ratio innanzi evidenziata ed è pure infondato perché la norma invocata («…..di cui al meno una d eve essere 19 di 36 eseguita da un pan el riconosciut o dallo St ato membro di produzione dell'olio») non prevede che uno dei due panel sia “dello” S tato di produzione de ll'olia ma sia riconosciuto “dallo” ### produttore: la partecipazione tanto dell'### quanto della ### al C.O.I. vincola e ntrambe al riconoscimento dei panel di altro ### membro accreditati dal C.O.I.  13. Il quarto mo tivo è in fondato in quanto non ricorre un omesso esame ma un rigetto implicito della questione, essendo la decisione assunta dalla CGT in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, così da comp ortarne logicamen te il rigetto (Cass. 12652 del 2020). L a questione del l'invalidità della prova per mancato rispetto del termine di cinque giorni è pure infondata nel merito. ###. 2 par. 3, secondo comma, del ### prevede che «### salve le disp osizioni d ella norma ### O 5555 e del capitolo 6 della norma ### 661, i campioni prelevati sono messi quanto prima al riparo dalla luce e da fonti di calore elevato e sono inviati al laboratorio per le analisi entro il quinto giorno lavorativo successivo a quel lo del prelievo; altrimenti i cam pioni sono conservati in modo da evitarne i l degrado o il dann eggiamen to durante il trasporto o lo stoccaggi o in attesa di esser e inviat i al laboratorio». ### “altrimenti” fa comprendere che il termine di cinque giorni è ordinatorio e non perentorio, e non è condizione di validità della prova, indicandosi le cautele da osservare nel caso in cui il termine non venga rispettato.  14. Il quinto, il sesto e settimo motivo possono essere trattati unitariamente perché gravitano tutti intorno a l medesimo tema, quello del ruolo del giudice rispetto alla valutazione organolettica e della tutela dell'operatore. Essi sono per un verso inammissibili e per altro verso infondati.  14.1. I motivi sono inamm issib ili in primo luogo perché no n colgono il senso del decisum che è conforme al quadro normativo - regolamentare sopra esposto. 20 di 36 14.1.1. ### ha trattato la valutazione organolettica svolta proprio alla stregua di una prova tipizzata, svolgendo il controllo che la normat iva le consente: cioè ha va lutato, in concreto , il procedimento espletato, alla luce delle eccezioni sollevate dal ricorrente, e ha concluso per la correttezza del procedimento, così recependo il suo risultato , anche all'esito de lle due controanalisi, che aveva no confermato la non conformit à dello stesso al dichiarato. Correttamente ha escluso la valenza di prova a contrario delle certificazioni rela tive alle analisi commissionate da lla parte contribuente (per quanto svolte da laboratori “pubblici”), atteso che l'esatta corrisponden za della qualità del prodotto import ato e di quello riesportato può e ssere certificata, in forza dell a normativa comunitaria, solo da laborat ori siti n egli St ati membri (v. nello stesso senso, Cass., n. 18748 del 2020) incaricati dalle “### nazionali” in base alla procedura, nel contraddittorio con la parte interessata, puntualmente disc iplinata dall'art. 2, par. 2, del ### (### n. 2568/1991 e d all'### ch e prevede, al suo interno qualor a il panel di prima istanza non confermi la categoria dichiarata, l'incarico da parte delle autorità nazionali (o di loro rappresentanti), a richiesta dell'interessato, di altri panel riconosciuti per l'effettuazione di due controanalisi e, in ogni caso, la possibilità da parte dell'operatore, sempre all'interno della procedura tipizzata, di sindacare le modalità di svolgimento della prova medesima.  14.1.2. Altrettanto dicasi pe r gli ulteriori argomenti di prova proposti, che non sono idone i a dimostrare la conformità del prodotto alla categoria dichiarat a atteso che « Le caratteristi che organolettiche di un olio, ai sensi del primo comma, si considerano conformi alla categ oria di olio di oliva dichiarata se il panel d i assaggiatori riconosciuto dallo ### o membro ne conferma l a classificazione» ovvero, in caso di mancata conferma, «Le caratteristiche in questione sono conside rate conformi a que lle 21 di 36 dichiarate se le due controanali si confermano la class ificazione dichiarata».  14.1.3. Il quinto motivo, poi, è inammissibile laddove si censura la d ecisione con riferimento agli artt. 115 e 11 6 c. p.c.  perché «In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente ap prezzamento, dell e prove legali, ovvero abbia considerato come facenti p iena prova, recependoli senza apprezzamento criti co, eleme nti di prova soggetti invece a valutazione» (Cass. n. 1229/2019).  14.1.4. Il settimo motivo è inammissibile perché ricorre un a “doppia conforme” e perché le circostanze in fatto evidenziate non costituiscono fatti storici decisivi. La censura prevista dal novellato art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto st orico, principale o secondario, ossia di un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, la cui esistenza risulti d alla senten za o dagli a tti processuali, che ha costituito oggetto di discussione tra le parti e che abbia cara ttere decisivo (vale a dire ch e, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) (Cass. 13024 del 2022; Cass. n. 14802 del 2017); non possono considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singo li e lementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice d i merito sulla base 22 di 36 delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio (Cass. n. 10525 del 2022).  14.2. Il sesto motivo è pure infondato, atteso che il ### invero, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, sepp ure non espressament e esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito (Cass. n. 12131 del 2023). 
RICORSO n. 15460/23 RG 15. Con il primo motivo di ricorso l'### deduce «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, ai sensi del punto 3 comma 1 dell'art. 360 cpc, per essere la Corte incorsa in contrasto con gli artt. 188 e 191 CDU» in quanto erroneamente la CGT aveva riferito l'importazio ne al deposito doganale in sospensione d'imposta mentre era al momento successivo del vincolo al regime di perfezionamento attivo che doveva essere riferito e verificato il rispetto degli obbligh i e delle condizioni pre visti per lo specifico regime e doveva essere accertata la qua lità della merce dalla dogana italiana; era a quel momento, quindi, che andava verificata la ricorrenza dell'esimente ai fini delle sanzioni secondo la disciplina di cui all'art. 303 del T.U.L.D. e dal d.lgs. n. 471/1997 e dall'art. 10 l. n. 212/2000.  16. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma1 n. 3 c.p.c., «violazione degli articoli 2, par. 2 e segg. del Reg. Ce 2568/ 91, 11 9, 120,124 del codice doganale de ll'unione 303 T.U.L.D. 6 ### 472.97 E 10 L 212.00 e 2697 del codice civile», perché erroneamente la CGT aveva riconosciuto la buona fede sulla base del risultato delle analisi effettuate presso il paese di espo rtazione; infatti, il regolam ento n. 2568/91 imp one allo 23 di 36 ### membro dell'unione europea di verificare la qualità dell'olio in entrata mediante u n panel di assagg iatori, sicché nessun effetto dispiega la certificaz ione dello ### d'origine, ed incomb e sull'operatore economico l'onere di dimostrare i presupposti della propria buona fede, cioè di un errore attivo che nemmeno usando la diligenza esattissima richiesta a un sogg etto professionale e imprenditoriale sarebbe stato riconoscibile.  17. Il primo motivo è ammissibile, non difettando di chiarezza e specificità (come eccepito invece dalla contribuente), ed è pure fondato; il secondo motivo resta assorbito.  17.1. Va premesso che ai sensi dell'art. 79 par.1 lett. c) del reg. n. 952/ 2013/UE (### sorge una obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di «una condi zione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concession e, in virtu' dell'uso finale dell e merci, di un'esenzione dai dazi o di un'ali quota ridott a di dazio all'importazione». Ai sensi dell'art. 79 par. 2, lett. b), il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui: «è stata accettata una dichiaraz ione in dogana che vincola le merci a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizio ne stabilita per il vincolo de lle merci al regime in questione ..». ### l'art. 79 par. 4, «Nei casi di cui al paragrafo 1, lette ra c), il debitore è l a persona ten uta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la dichiarazione in dogana delle merci vincolate a tale regime doganale o per la concessione, a causa dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta. ### una dichiarazione in dogana redatta per uno dei regimi doganali di cui al paragrafo 1, lettera c), e i dati richiesti ai sensi del la normativa doganale relativa alle condizio ni che disciplinano il vincolo delle merci a tale regime doganale forniti alle autorità doganali comportan o la mancata riscossione totale o 24 di 36 parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati necessari a redigere la dichiarazione in dogana e che era o avr ebbe d ovuto ragi onevolmente essere a cono scenza della loro erroneità».  17.2. In questo caso, l'obbligazione doganale azionata deriva dalla inosservanza di una condizione prevista per l'applicazione del regime doganale sp eciale del perfezionamento att ivo, essendosi accertato che la merce importata non era conforme ai parametri previsti per la classificaz ione come olio ext ravergine d'o liva, che rientra tra le «condizioni stabilite per il vincolo delle merci» al regime del perfezionamento attivo.  17.3. Va altresì rammentato che l'ordinamento comunitario in materia doganale, pur armonizzato sul piano sostanziale, non lo è, al contrario, riguardo a quello sanzionatorio, demandat o al la legislazione dei singo li ### mem bri, comunque tenuti - in line a generale, allorquando manchi una disciplina comune - al rispetto dei principi comunitari di legalità, tas satività, proporzionalità ed effettività. Ciò valeva sotto la vigenza del CDC (reg.  2913/1992), che non conteneva alcuna regolamentazione relativa al pian o sanzionatorio (Cass. n. 16625 del 2020; per la giurisprudenza unionale, si vedano, in particolare, Corte Giust.  8.5.2008, cause C-95/07 e C-96/07, ### C.G. 12.7.2 012, causa C-284/11, ### C.G. 19 .7.2012, causa C-263/11, ### C.G. 20.6.2013, causa C-259/12, ### -###; C.G. 17.7.2014, causa C- 272/13, ### ma continua a valere sotto la vigenza del CDU (reg. n. 952/2013), con la conseguenza che occorre riferirsi alla disciplina sanzionatoria dettata dagli artt.  302 ss. d.P.R. n. 43 /1973 (T.U.L.D.), no nché dal d. lgs.  472/1997 e dall'art. 10 della legge n. 212 /2000 (### d el contribuente) (v. Cass. n. 16665 del 2020).  17.4. Per l'inquadrament o normativ o del tema relativo al le sanzoni non può che farsi riferimento agli artt. 5, 6 e 10 del d.lgs. 25 di 36 n. 472/1997, corpus normativo - quest'ultimo - che, come è noto, è ispirat o ai principi sanzionato ri di mat rice penalistica, già codificati nella legge n. 689/1981. Segnatamente, per quanto qui interessa, l'art. 5 introduce il principio di co lpevolezza, sicché ciascuno risponde della propria azione o omissione, cosci ente e volontaria, a titolo di d olo o colpa grave, che sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibi le dub itare ragionevolmente del significat o e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari»; l'art.  6, poi, p revede quale causa di non punibilit à l'errore sul fatto, quando la violazione ne sia conseguenza, sempre che l'errore non derivi da colpa. Occorre che «l'azione o l'omissione indicata dalla fattispecie sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compi uta con dolo o negligenza, ma, una volta dimostrata dall'autorità ammini strativa la fattispecie tipica, grava sul trasgressore l'onere di prova dell'assenza di colpa, in virtù della presunzione posta dall'art. 3 della l egge 24 novembre 1981, 689» (Cass. n. 14030 del 2012; Cass. n. 13068 del 2011; Cass. 22329 del 2018).  17.5. Tanto premesso, la questione posta con il primo motivo, laddove distingue tra deposito doganale e sottoposizione al vincolo del perfeziona mento attivo, quale primo momento in cu i si può parlare di “importazione” della merce con verifica delle condizioni per l'applicazione del regime speciale, è fondata dovendo si aver riguardo al re gime de l perfezionamento attiv o a seguito della dichiarazione doganale, che costituisce il presupposto per l'applicazione delle sanzioni applicate ex art. 303 e segg. T.U.L.D.. 
I ### d'appello, invece, si sono limitati a valutare le circostanze esistenti al momento dell a introdu zione della merce in ### osservando che la società ricorrente aveva «provato di avere fatto quanto era in lei, an che te nuto conto d ella sua capacità 26 di 36 professionale e del grado di diligenza esigibile, per ritenere corretta al momento della importazione la corrispondenza dell'olio importato alla categoria dichiarata: olio extra vergine di oliva»; non solo «le analisi chimico-fisiche effettuate ne l paese di produzione (come peraltro quelle po i effettuate in ### e videnziavano parametri propri di tale categoria ma anche il ### eseguito nel paese di produzione presso un laboratorio accreditato C.O.I. (organismo di cui fa parte anch e l a ### a) aveva evidenziat o caratterist iche organolettiche proprie dell'olio extravergine» . Da ciò la ### ha concluso che la società avesse «ragionevoli motivi per ritenere la corrispondenza dell'olio importato a quello dichiarato, tanto più che il prezzo pagato sembra rientrare in quelli praticati sul mercato per olio extravergine di oliva».  17.6. La Corte non ha correttamente impostato la questione, laddove ha escluso la colpa dell'importatore dichiarante per il solo fatto che si era affidato alla documentazione formata nel ### di origine, confermata dalle analisi commissionate dallo stesso importatore prima del trasporto in ### perché seco ndo la normativa unionale sopra riportata il dichiarante è tenu to al «rispetto delle condizioni stabilite per il vincolo delle merci» (v. art.  79 cit.), il che implica una respon sabilità assai più estesa e una valutazione, ai fini dell'esonero dalla colpa, che non può limitarsi alla considerazione dei fatti precedenti all'introduzione della merce nel ### perché ad essi sono seguiti sino all'apertura del regime di perfezionamento una serie di operazioni (trasporto, conservazione e miscelaz ione) nella diretta respo nsabilità della P ietro ### come riconosciuto dalla stessa Corte di ### - che, pur tuttavia, non ne trae le conseguenze logiche e giuridiche corrette - laddove osserva che le difettosità rilevata a distanza di tempo dalle analisi compiut e in ### a, la cui erroneità n on era stata contestata dall'### né comunque accertata, poteva esser derivata da fatti successivi. 27 di 36 18. Con il pr imo motivo di ricorso i ncidentale si ded uce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiat a dalla violazione dell'art. 39, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 546/19 92 in quant o i G iudici d'appello non hanno disposto la sospensione del p resente giu dizio in attesa della definizione con sentenza passata in g iudicato della controversia pregiudicante, sorta dall'impugnazione della dec isione prot.  22559/RU.  19. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c. - «oppure, laddove si ravvisasse una pur sintetica pronuncia, perché fornita di motivazi one apparent e, in violazione degli artt. 36, comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l 'art. 1, comma 2, de l D.Lgs. n . 546/199 2 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art. 111, commi 6 e 7, della ### -, in ordine alle censure, dedotte con il secondo e il terzo motivo d'appello, con le quali la contribuente si doleva dell'illegittimità del presupposto atto di declassam ento d ell'olio per inosservanza della procedura prevista dalla legge p er l'analisi organolettic a (c.d. panel test) e dell'inattendibilità in concreto della medesima prova organolettica. 
Anche in caso d i rigett o del p rimo motivo, la sen tenza sarebbe comunque nulla per omessa pronuncia sulle doglianze con le quali la contrib uente lamentava l'illegittimità del pre supposto atto di riclassificazione dell'olio di oliva per violazione dell a procedura prevista dalla legge per lo svolgimento dell'analisi organolettica e l'inattendibilità in concreto della medesima analisi.  20. Con il te rzo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 43, comma 1-ter.5, del D.L. n. 83/2012, nonché dell'### del ### C.E. n. 2568/1991, anche in relazione all'art . 2697 28 di 36 c.c. e all'art. 115 c. p.c., laddove la CGT ha statuito che il ### C.E. n. 2568/1991 non p revedrebbe l'ob bligo di consegnare alla parte il verbale redatto dal “capo panel” durante lo svolgimento dell'analisi organolettica e che sarebbe semmai onere della parte richiederne copia mediante istanza di accesso agli atti.  21. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, consistente nell'esistenza di una formale richiesta da parte della ### all'### delle ### di ### di produrre il verbale della pro va organolett ica in prima analisi con esito di declassamento dell'olio.  22. Con il qu into motivo si deduce, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### C.E. n. 2568/1991 e degli artt. 1, 2, 19, 20, 22 e dell'allegato B, paragrafo I.A.a ).i) d ell'### internazionale del 2015 sull'o lio di oliva e le olive da tavola, pubblicato nella ### dell'### il 28 ottobre 2016 (L. n. 293/4) a seguito della Decisione U.E. 2016/1892 del ### del 10 ottobre 2016, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria da parte deg li ### mem bri dell'U.E. del pred etto ### internazionale a decorrere dal 1° gennaio 2017, laddove la CGT ha escluso la necessità, ai fini della validità dei test di assaggio commissionati dall'### dogan ale, che almeno una delle due controanal isi organolettiche veng a affidata allo «### membro di produzion e dell'oli o», sulla considerazione che sia l'### (in rappresentanza di tut ti i suoi ### i membri produttori di olio d'oliva) sia l a ### a aderiscono entrambe al ### e che la normativa promanante da tale organizzazione int ernazionale - tra cui, per quanto specificamente rileva, la norma C.O.I./T.20/Doc. n. 15/Rev.7 (anche nelle versioni ###8 e Rev.9), di tenore pressoché analogo 29 di 36 all'art. 2, paragrafo 2, del Reg olamento C.E. n . 2568/19 91 - vincola i suddetti ### 23. Con il sesto m otivo si de duce, in relaz ione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia, ex art. 112 c.p.c., con riferimento all'ulteriore vizio procedimentale, anch'esso determinante l'invalidità della prova organolettica svolta in sede d i prima a nalisi, consiste nte nell'avve nuto decorso, tra il prelievo dei campioni e quello dell'arrivo degli stessi al laboratorio in cui è stato svolto il primo panel test, di un periodo superiore a quello massimo di cinque giorni previsto dalla legge.  24. Con il settimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, paragrafo 2, del ### ento C.E. n . 2568/1991, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c. e con gli artt. 115 e 116 c.p.c., perché la CGT ha trattato, di fa tto, l a prova organolettica svolta nel rispetto dello “schema procedu rale” delineato da l legislatore comunitario alla stregua di una prova legale, che, come tale, non ammette una prova contraria che esuli dai passaggi “rigidamente procedimentalizzati” dalla stessa disciplina sovranaziona le, recependo i suoi risultati senza un effettivo apprezzamento critico e senza pren dere in considerazione gli elementi di segno contrar io offerti dalla società.  25. Con l'ottavo motivo si ded uce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 4, c.p .c., nulli tà della sente nza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove i ### d'appello, motivando per relationem con riferimento alla pronuncia resa nel giudizio sull'atto di d eclassamento, hanno aff ermato che la 30 di 36 contribuente non avrebbe «prodotto alcuna prova in grado di inficiare il risultato del panel test», dato che quest'ultim o «è contrastato solo con altre analisi, effettuate però al di fuori dello schema procedurale individuato dal legislatore comunitario». Così esprimendosi, però, il Collegio re gionale non ha espost o alcuna effettiva motivazione circa l'asserita insussistenza di prove in grado di inficiare l'esito del panel test.  26. Con il no no motivo si dedu ce, in relazione all'art. 360 , comma 1, n. 5, c.p.c., omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, che, se effettivamente valutati, avrebbero disvelato l'inattendibil ità delle prove organolettic he effettuate dall'### delle ### ossia: i) la congruità, rispetto al prezzo di mercato dell'olio extravergine, del costo sostenuto per l'acquisto dell'olio tunisino; ii) la mancata indicazione specifica del presunto difetto in sede di prima analisi; iii) gli esiti delle analisi condotte privatamente da ### presso laboratori di analisi accreditati, nient'affatto valutati dai ### d'appello, anch e sul falso presu pposto giuridico della presunta irrilevan za di dette analisi “private” nell'ambito della procedura dettata dalla legge.  27. Con il decimo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché inficiata dalla violazione degli artt. 115, 116 e 122 c.p.c., essendosi i ### d'appello sostanzialmente rifiutati di prendere in considerazione le certificazioni rilasciate dalle ### - anche doganali - tunisine e attestanti la qualità extravergine dell'olio di oliva importato d a ### sul presupp osto che tale d ocumentazione sarebbe stata prodotta in giudizio senza la t raduzione in lingua italiana e no n risulterebbe quindi “comprensibile e valutabile”, siccome redatta “in arabo e parzialm ente in francese”, così viola ndo le n orme processuali censite in rubrica e il principio second o cui “deve recisamente escludersi che il giudice possa rifiutarsi di esaminare una prova documentale sol perché non tradotta”. 31 di 36 28. Con l'undic esimo motiv o si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 3, c.p.c.), violazione e/o falsa applicazione degli artt. 119 e 120 del ### U.E. n. 952/2013, per aver negato la ricorre nza di un errore “attivo” d a parte dell e “autorità competenti”, che può essere “ qualsiasi autorità” - quindi, addirittura autorità diverse da quella doganale - “la qual e, nell'ambito delle sue competenze, fornisce elementi rilevanti per la riscossione dei dazi doganal i ed è quind i idonea a sus citare il legittimo affidamento del debitore” e, quindi, anche il laboratorio ufficiale del ### ero dell'### della ### accred itato presso il ### (di cui fa parte anche la ###.  29. Con il do dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità della sentenza perché fornita di motivazione meramente apparen te, in violazione degli artt. 36 , comma 2, n. 4 e 61 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 112, 132, comma 2, n. 4, e 118 disp. att. c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del d. lgs. n. 54 6/1992 e dei principi generali sulla motivazione dei provvedimenti giurisdizionali sanciti dall'art.  111, commi 6 e 7, della ### laddove la CGT ha sostenuto, sempre con riferimento ai pre supposti per l'applicabilità dell'ar t.  119 del Rego lamento U. E. n. 952/2013, che «non risultereb be accertato» che le analisi organolettiche effettuate sull'olio di oliva prima della partenza dalla ### «non fossero corrette» e, quindi, «che ci sia st ato un errore [dell'### tunisina], dat o che le analisi in ### so no state eff ettuate a distanza di t empo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo», senza indicare gli elementi di prova da cu i ha tratt o il proprio convinc imento circa l'asserita anteriorità d elle “manipolazioni” rispetto al campionamento e circa l'idoneità delle stesse a determinare persino una modifica della qualità complessiva dell'olio. 32 di 36 30. Con il tre dicesimo mo tivo si ded uce, in relazione all'art.  360 comma 1 n. 4 c.p.c ,, null ità della pro nuncia per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere i ### regionali affermano che l'olio acquistato da ### che al momento dell'esportazione dalla ### av rebbe potuto essere eff ettivamente extravergine (con conseguen te insussistenza di un “err ore” esimente della autorità tunisina), potrebbe aver perso detta qualità e acquistato le deteriori caratteristiche del semplice olio “vergine” a seguito delle miscelazioni con olio comunitario cui la ### e ra autorizzata; miscelazioni che, sempre secondo il Collegio d'appello, sarebbero avvenute prima che l'olio venisse campiona to ed esaminat o dall'### doganale di ### così giudicando sulla base di prove non introdott e dalle parti, atteso che la stessa Amm inistrazione doganale resistente non ha mai fornito in giudizio alcun riscontro del fatto che le presunte miscelaz ioni sono avvenute prim a de l campionamento dell'olio da parte dell'### delle ### di ### tanto meno l'### ha chiarito come e perché dette miscelazioni (autorizzate fino all'aggiunta massima di un 3% di olio extravergine di origine comunitaria) potessero comportare il declassamento a “vergine” dell'intero quant itat ivo risultante dalla miscelazione.  31. Il primo e il s econdo motivo risultano inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse una volta disposta la riunione tra i due giudizi.  32. I motivi dal terzo al nono riproducono i medesimi motivi di cui al ricorso contro la sentenza n. 52/2023 e, per essi, valgono le motivazioni sopra esposte (parr. 9 - 14).  33. I motivi d al d ecimo al tredicesimo, possono essere esaminati congiuntamente e sono, per un verso inammissibili, e, per altro verso, infondati.  33.1. Va premesso che anche in tema di p erfezioname nto attivo l'esimente della buona fede può astrattamente configurarsi, 33 di 36 affermandosi che «In tema di tributi doganali, lo stato soggettivo di buona fede dell'imp ortatore, richiesto dall'art. 220, comma secondo, lett. b), d el ### n. 2913 del 199 2 12 9383/17 R.G. (cosiddetto ### doganale comunit ario), ai fini dell'esenzione della contabilizzazione 'a posteriori', non ha valenza esimente 'in re ipsa', ma solo in quanto sia riconducibile ad una delle situazioni fattuali individuate dalla normativa comunitaria, tra le quali va annoverato l'errore incolpevole, ossia non rilevabile dal debitore di buona fede, nonostante la sua esperienza e diligenza, e che, per assume re rilievo scrimi nante, deve essere in o gni caso imputabile a comportamento attivo dell e autori tà doganali, non rientrandovi quello indott o da dichiarazioni inesatte dello stesso operatore» (Cass. n. ### del 2019; v. anche Cass. n. 5518 del 2013 e, soprattutto, Cass. n. 4918 del 2013, sempre in tema di perfezionamento attivo).  33.1.1. ###. 220 del CDC trova la disposizione corrispondente nell'art. 119 del CDU (v. Tavola di corrispondenza allegata al CDU e quella allegata al ### 450/2008), secondo cui «1. In casi diversi da que lli di cui all'articolo 116, p aragrafo 1, second o comma, e diversi da quell i di cu i agli articoli 117, 118 e 1 20 si procede al rimborso o allo sgravio d ell'im porto del dazio all'im portazione o all'esportazione se, per un errore delle auto rità competenti, l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialme nte notificata era inferiore all'imp orto dovut o, purché sussistano le seguenti condizioni: a) l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debi tore, e b) il debitore ha agito in buona fede»; secondo lo stesso art. 1 19 par. 3, poi, «### il trattamen to preferenziale delle merci è concesso in base a un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese o di un territo rio non facent e parte del territorio doga nale dell'### il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costi tuisce un errore che non p oteva 34 di 36 ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a). Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'espo rtatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale. Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle o perazioni commerciali in q uestione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale».  33.2. ### ha osservato quanto segue: «la Corte ritiene che non sia dimostrato un errore dell'autorità doganale straniera e ciò a prescindere da ogni considerazione circa l'applicabilità dell'art. 119 reg. cee a paesi non membri. Peraltro non è nemmeno accertato che le anal isi del pro dotto effettuate prima della partenza non fossero corrette, e quindi che ci sia stato un errore, dato che le analisi in ### sono st ate effett uate distanza di tempo dall'importazione, dopo che l'olio aveva subito manipolazi oni autorizzate in regime di perfezionamento attivo».  33.2.1. A fronte di questa motivazio ne sono inammissi bili, perché non colgono la ratio decidendi della sentenza, le doglianze della ricorrente che insiste per la rilevanza della documentazione proveniente dalla ### attestante la qualità di olio extravergine d'oliva oggetto d i importazione, lamentando che la CGT avrebbe rifiutato di esaminare la conforme certificaz ione dell'### tunisina e avrebbe ritenuto provate le manipolazioni del prodotto, prima del campionamento, che avevano alterato natura e qualità dell'olio.  33.2.2. I ### d'appello, più che rifiutarsi di esaminare la certificazione dell'### doganale straniera, ne hanno segnalato l'irrilevanza: anche ragionando sul presupposto che la certificazione 35 di 36 dell'### tunisina asseveri che la merce esportata era olio extravergine d'oliva, correttam ente osservano che non sono comunque dimostrati i presupposti dell'esimente. Atteso che quella certificazione si è comunque rivelat a inesatt a, sulla base delle valutazioni organolettiche svolte dai competenti organi dello ### importatore per come stabilito dalla normativa comunitaria (reg. 
Cee n. 2568/91), era onere dell'importatore, da un lato, provare l'”errore attivo” dell'Au torità extra UE (cioè che «le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebb ero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddi sfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattame nto preferenziale») - rimasto del tutt o indimost rato, non essendosi nepp ure accertato che le analisi svolte in ### non fossero corrette - e, dall'altro, dimostrare di aver agito «per la durata delle operazioni commerciali in questione…con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale». Prive di rilievo, in que sto senso, sono anche le questioni sull a pro va ci rca le manipolazioni del prodotto prima d el test, perché era comunque onere dell'importatore , per andare esente da responsabilità, dimostrare di aver agito con diligenza durante tutta la durata delle operazioni.  34. Conclusivam ente, si deve accogliere il primo motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, e si devono rigett are i ricorsi dell a società, cassando di conseguenza la senten za 54/2023 con rinvio al giudice del merito.  p.q.m.  riuniti i giudizi ind icati in epigrafe, accoglie il prim o motivo di ricorso dell'Age nzia, assorbito il secondo, rigetta i ricorsi della società, cassa di con seguenza la sentenza n. 54/2023 con rinvio alla Corte di g iustizia tributaria di secondo grado dell'### in diversa composizione che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità. 36 di 36 Così deciso in ### il ###.   

Giudice/firmatari: Bruschetta Ernestino Luigi, La Rocca Giovanni

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Corte di Cassazione, Sentenza n. 32568/2024 del 14-12-2024

... udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ### to ### tore ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocat o ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### 1. Con sentenza del 25 gennaio 23 la co rte d'appel lo di ### in parziale rif orma della sen tenza del tribunale di Sassari, ha revocato i decreti ingiuntivi con i quali i lavoratori in epigrafe, già dipendenti dell'ente ### (cui era subentrata l'### e con inquadramento previdenziale ### quali dipendenti di enti pubblici non economici, avevano visto accertato il loro diritto a conseguire verso l'### le somme accantonate nel conto individuale e per ### 2. In particolare, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del “conto individuale” dei lavoratori nei confronti della ### aia, evidenziando che i lavoratori avevano visto subentrare quale datore di lavoro la nuova ### con estinzione dell'ente ### per effetto della legge regionale e assoggettamento ad un diverso 3 inquadramento previdenziale; la sentenza ha evidenzi ato la prosecuzione del rapporto con diverso soggetto giuridico ed escluso invece la (leggi tutto)...

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SENTENZA sul ricorso 15049-2023 proposto da: ### E.N.P.A.I.A. - #####, in persona del ### ente pro tempore, domiciliata in #### presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rapp resentata e difesa dall'avvocato ### - ricorrente - contro #### R #### TOMASINA, ### O, tutti elettivamen te domiciliati presso l' indirizzo PEC dell'avvocato ### che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ### SOTGI ####.G.N. 15049/2019 Cron. 
Rep. 
Ud. 17/09/2024 PU - controricorrenti - avverso la sentenza n. 10/2023 della CORTE D'####, depositata il ### R.G.N. 11/2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2024 dal ###. ### udito il P.M. in persona del ### to ### tore ###. ### che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'avvocat o ### per delega verbale avvocato ### udito l'avvocato #### 1. Con sentenza del 25 gennaio 23 la co rte d'appel lo di ### in parziale rif orma della sen tenza del tribunale di Sassari, ha revocato i decreti ingiuntivi con i quali i lavoratori in epigrafe, già dipendenti dell'ente ### (cui era subentrata l'### e con inquadramento previdenziale ### quali dipendenti di enti pubblici non economici, avevano visto accertato il loro diritto a conseguire verso l'### le somme accantonate nel conto individuale e per ### 2. In particolare, la sentenza impugnata ha riconosciuto il diritto alla liquidazione del “conto individuale” dei lavoratori nei confronti della ### aia, evidenziando che i lavoratori avevano visto subentrare quale datore di lavoro la nuova ### con estinzione dell'ente ### per effetto della legge regionale e assoggettamento ad un diverso 3 inquadramento previdenziale; la sentenza ha evidenzi ato la prosecuzione del rapporto con diverso soggetto giuridico ed escluso invece la spettanza del ### 3. ### la sentenza, il nu ovo assetto del rapporto di lavoro non comporta più l'iscrizione all'### e il versamento dei contributi all'### perché l'originario datore di lavoro è stato s oppresso per legge; del re sto l'### ha classi ficato la neocostituita azienda ### in materia diversa rispetto a quella dell'ente fo restale precedente, prevedendo l'iscrizione obbligatoria del personale imp iegatizio con provvedimento di inquadramento differente rispetto a qu ello applicato al personale della sopp resso ente (e mai impugn ato in alcun modo).  4. Più in particolare, secondo la corte territoriale, la legge regionale istitutiva dell'### rinviando al ### per gli operai fo restali ed impiegati agricoli, non poteva incider e sul regime previdenziale, esclusivamente regolato dalla legge statale. Né i dipendenti dell'### potevano essere assicurati presso la fondazione ### in base alla legge istitutiva dell'### (l. n.1655/62), poiché l'art.3, lett. f) della stessa legge prevedeva l'assicurazione presso l'### per i dipendenti di enti pubblici , li mitatamente alle imprese ed aziende agricole da essi esercitate, mentre l'### non aveva carattere imprenditoriale, svolgendo un'attività non economica.  5. Da tali premesse la Corte faceva discendere il diritto alla liquidazione del “conto in dividuale” di ciascun dipendente, ai sensi dell'art.6 del ### approvato con decreto interministeriale 19.11.1996, sottolineando inoltre come nella fattispecie non si fosse verificata alcuna prescrizione.  6. La sentenza ha evidenziato l'autonomia del rapporto di 4 lavoro rispetto al rapporto previdenziale, sotto lineando come l'### avesse inquadrato la ### quale ente pubblico non economico. Il fatto che il rapporto di lavoro della dipendente non fosse mai cessato, essendo la stessa passata ex lege alle dipendenze dell'### dopo la soppressione dell'### non era dirimente a gi udizio del collegio d'appello, rilevando invece che, a seguito del passaggio ex lege, i lavoratori non dovessero più essere iscritt i presso l'### ma presso l'### 7. Avverso la sentenza ricorre l'### per quattro motivi, cui resistono i lavoratori con contro ricorso. Le parti hanno presentato memorie.  8. ### e ha depositato re quisitoria scrit ta concludendo per il rigetto del ricorso.  RAGIONI DELLA DECISIONE 9. Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 9 leg ge reg. 24/99 e dell'articolo 48 leg ge regi onale 8/16 nonché 48 bis legge regionale 43/18, in quanto le disposizioni legislative regionali susseguitesi nel tempo espressamente assoggettano i rapporti di lavoro con l'### foreste e poi con l'agenzia ### al contratto collettivo nazionale dei forestali, che a sua volta sancisce l'obbligo di iscrizione ad l'### 10. Il secondo motive di ricorso lamenta violazione dell'art.  3 l. 1655/62 , 2135 c.c. e art. 36 e 37 l. Reg. 8/16, nonché 117 co . 2 Cost., per aver tras curato che agenzia For estas rientra tra i datori di lavoro obbligati all'iscrizione ad l'### 11. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione dell'articolo 117 co . 2 Cost ., in quanto il fondo di previde nza di competenza di l'### rientra nella materia della previdenza sociale così che la legislazione regionale non può incidere sul 5 campo di applicazione della legge 165 del 62. In particolare, si sostiene che già in base all'art.3, lett f) l. n.1655/62, l'iscrizione della lavora trice doveva avv enire presso l'### poiché ai fini della norma rileva non la natura imprenditoriale dell'attività, bensì la natura agricola di tale attività ed essa, per co me svolta in conc reto, rientrava nell a definizione dell'art.2135 c.c., che qualifica agricola anche l'atti vità volt a alla valori zzazione del territorio e del patrimoni o rurale e forestale.  12. Il qu arto motivo di ricorso deduce violazione del regolamento di previdenza di l'### deliberato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 509 del 94 e approvato con decreto interministeriale 19 11 96 nonché 12 preleggi e 1362 seguenti, in quanto l'articolo 6 comma 2 del regolamento deve essere interpretato nel senso che la cessazione del rapporto di lavoro e il conseguimento del requisito anagrafico di 65 anni costituiscono i requisiti necessari per la liquidazione del conto individuale. La Corte d'appello avrebbe male interpretato l'art. 6 del citato ### la cui lettera prevedeva espressamente la cessazione del rapporto di lavoro come presuppos to per il diritto alla liqu idazione del “conto individuale”. ### parte ricorrente, la liquidazione del “conto i ndividuale” prima del raggiungimento del l'età pensionabile ha la funzione di sostegno al reddito per il caso di cessazione del rapporto di lavoro; tale bisogno non ricorreva in capo alla dipendente poiché mai costei aveva perso il posto di lavoro.  13. Occorre preli minarmente evidenziare -in relazione ai motivi di rico rso dell'### - che nel la causa si discute del diritto dei lavoratori alla sola liquidazione del “conto 6 individuale” di ciascun dipendente, mentre non si discute più del diritto alla liquidazione del ### escluso dalla sentenza impugnata.  14. Il primo motivo di ricorso è infondato.  15. Ai sensi dell' art.117, co .2, lett. o) Cost., lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di previdenza sociale. ### della regione ### (legg e costituzionale n.3/48) non ha attribuito una competenza alla regione in tema di previdenza sociale; la competenza legislativa regionale in tale materia è circoscritta alla sola integrazione ed attuazione della legge statale (art.5). È dunque irrilevante che le leggi regionali succedutesi, inclusa quell a istitutiva della Azi enda ### rinviino alla contrattazione collettiva e faccia no propria una gestione previdenziale - regime sostituivo della ### - diversa da quella imposta in modo inderogabile dalla legislazione statale, ovvero il re gime previ denziale proprio degli enti pu bblici non economici territoriali, inizialmente gestito dalla ### (### e poi passato alla gestione ### 16. Né può essere la fonte negoziale in sé sola considerata, ovvero il ### per gli operai forestali ed impiegati agricoli, a legittimare una deroga alla normativa statale. Questa, infatti, ha car attere imperativo, come si desume dall'art.2115, co.3 c.c., ed è dunque inderogabi le da parte dell'auto nomia collettiva.  17. I motivi secondo e terzo, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono privi di pregio.  18. Come anticipato, secondo la corte territoriale, il regime previdenziale dei dipendenti di enti pubblici non economici regionali è attratto alla gestione dell'### essendo escluso 7 che agli stessi possa applicarsi il regime degli assicurati presso l'### ai sensi dell'art.3, lett. f) l. n.1655/62.  19. La norma dispone che i contributi all'### sono dovuti “dai datori di lavoro app resso indi cati per i dipend enti con mansioni di dirigenti ed impiegati tecnici ed amministrativi, di concetto e di ordine, anche se assunti con periodo di prova o di tirocinio: … f) gli ### di diritto pubblico, limitatamente alle imprese od aziende agricole da essi esercitate”.  20. Emerge dal chiaro tenore letterale della disposizione che gli ### pubblici sono tenuti alla contribuzione presso l'### solo limitatamente alle imprese o aziende agricole che l'ente eserciti. Occorre cioè che l'attività agricola svolta in via strumentale dal l'ente pubblico abbia natur a d'impresa.  ### da quanto sostengon o i motivi di ric orso, non rileva la sola tipologia di attività - che deve essere agricola - ma occorre che l'attività agricola sia esercitata da imprese o aziende agricole, quindi con il requisito dell'imprenditorialità di cui all'art.2135 21. Ebbene, ai fini del carattere imprenditoriale dell'attività agricola, co me di quella commerciale, è richiesto (Cass.25478/19, Cass.6835/14) non lo scop o di lucro (c.d.  lucro soggettivo ), ma la sussistenza di una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo).  22. Ciò non accade riguardo alla ### la quale non è tenuta al principio di economicità, non essendo imposta la produzione di ricavi con i quali autofinanziarsi per sostenere costi di gesti one. La stessa è definita dalla leg ge regionale n.6/16 (art.35, co.3) non come impresa o azienda, ma come mera “struttu ra tecnico-operativa della Regione”, e non si autofinanzia, ma viene finanziata in larga parte tramite 8 contributi esterni, regionali, statali e comunitari (art.52, lett.  c), d), e).  23. Infondato è infine anche il quarto motivo. 
Dispone l'art.6 del regolamento ### approvato con decreto interministeriale del 19.11.96 che la liquidazione del conto individuale è dovuta nei seguenti casi: “1) Al raggiungimento del 65º anno di età, è corrisposto all'iscritto l'ammontare del conto individuale determinato dal contributo versato per tale fine a par tire dalla data dell'iniziale iscrizione al ### rivalutato in base al tasso di in teresse annuo co mposto del 4%. 2) Prima del raggiungi mento del 65° ann o di età l'ammontare del conto individuale, come determinato al comma 1, è corrisposto: a) all'i scritto che abbia cessa to il rapporto di impiego ed abbia consegu ito il trattament o pensionistico di vecchi aia nell'assicura zione generale obbligatoria o in forme sostitutive e sempreché non instauri un nuovo rapporto di lavor o; b) all'iscritto co lpito da invalidità permanente totale ed assoluta; c) all'iscritto, trascorsi sei mesi dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro durante i quali non ne abbia instaurato un altro con conseguente diritto alla reiscrizi one all'### d) ai superstiti in cas o di morte dell'iscritto”. Rileva nel caso di specie l'ipotesi sub c), trattandosi di una dipend ente non ancora titol are di trattamento pensionistico.  25. Sostiene il motivo che pr esupposto necessario della liquidazione del “cont o individuale” sia la cessazione del rapporto di lavoro, poiché la prestazione in questione mira ad assicurare un sostegno al redd ito al dipendente che abbia perso il posto di lavoro.  26. In re altà, poiché la liquidaz ione del “conto in dividual e” 9 non spetta nel caso in cui si sia perso il posto di lavoro e però il reimpiego avvenga presso un altro datore con obbligo reiscrizione presso l'### Se la funzione della tutela fosse un sostegno al reddito in caso di perdita del posto di lavoro, la liquidazione dovrebbe spettare in ogni caso di cessazione del rapporto lavorativo, a pres cindere dalla reiscrizione presso ### o presso enti previdenziali diversi.  27. Al contra rio, il dato dirimente è la co ntinuità della copertura assicurativa presso l'### poiché in tal caso, non essendo terminata quella, nemmeno si deve liquidare la somma accantonata che, al contrario, diviene esigibile solo al cessare del rapporto assicurativo. Rettamen te la Corte d'appello ha statuito in tali termini.  28. In conclusione, il ricorso va rigettato.  29. Le spese possono essere compensate per la novità della questione esaminata.  30. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.  P. Q. M.  la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processual i per il versamento, da parte di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a ti tolo di contrib uto unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.  ### così deciso nella camera di consiglio del 17.9.24 ### estensore ### 10  

Giudice/firmatari: Berrino Umberto, Buffa Francesco

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Tribunale di Busto Arsizio, Sentenza n. 758/2025 del 18-06-2025

... della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza. il Giudice dott. ### N. 5327/2023 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5327/2023, promossa da: ### S.P.A. SOCIETA' #### n. 220/2020, codice fiscale: ###, in persona del curatore avvocato ### con sede ###### rappresentato e difeso dall'avv. ### (CF: #####) del foro di ### giusta autorizzazione del Giudice Delegato dott. ### rilasciata in data ###, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in #### 22. Ricorrente contro ### (C.F. ###) titolare dell'impresa individuale ### 52, con sede ###via ### n. 3/5 (P. IVA ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), presso il quale è elettivamente domiciliat ### Resistente OGGETTO: ### del corrispettivo - ### di avviamento - ### di indebito. ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del processo e (leggi tutto)...

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N. 5327/2023 R.G.   TRIBUNALE ORDINARIO di ### n. r.g. 5327/2023 tra ### - ### N. 220/2020 -Parte Ricorrente e ### -Parte Resistente
Oggi, 18 giugno 2025, ad ore 14:30, innanzi al Giudice, dott. ### sono comparsi: per ### - ### N. 220/2020 avv.  ### e per ### avv. ### Su invito del Giudice, le ### delle parti precisano le conclusioni come da atti introduttivi depositati telematicamente e discutono oralmente, riportandosi agli atti dimessi. 
Le parti congiuntamente acconsentono ad essere dispensate dalla lettura della motivazione e del dispositivo della sentenza. 
Udita la discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio e quindi, uscitone, in assenza delle parti, pronuncia la sentenza con lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione e la sentenza è allegata al presente verbale di udienza.  il Giudice dott. ### N. 5327/2023 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE Terza CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n.r.g. 5327/2023, promossa da: ### S.P.A. SOCIETA' #### n. 220/2020, codice fiscale: ###, in persona del curatore avvocato ### con sede ###### rappresentato e difeso dall'avv. ### (CF: #####) del foro di ### giusta autorizzazione del Giudice Delegato dott. ### rilasciata in data ###, elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in #### 22. 
Ricorrente contro ### (C.F. ###) titolare dell'impresa individuale ### 52, con sede ###via ### n. 3/5 (P. IVA ###), rappresentato e difeso dall'Avv. ### (C.F. ###), presso il quale è elettivamente domiciliat ### Resistente OGGETTO: ### del corrispettivo - ### di avviamento - ### di indebito.  ### parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni. 
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Svolgimento del processo e deduzioni delle parti. 
Con ricorso ex art. 447-bis c.p.c., depositato in data ### e ritualmente notificato, ### S.P.A. ### N. 220/2020 conveniva in giudizio ### nella sua qualità di titolare dell'impresa individuale ### 52, al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente, consistente nell'omesso pagamento dei canoni dall'01.04.2020 al 31.12.2022 , in violazione di quanto espressamente convenuto nel contratto di locazione vigente inter partes e conseguentemente accertare e dichiarare il relativo diritto di credito del ricorrente, quantificabile in ### 62.249,06 (iva inclusa), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002, dalle singole scadenze al saldo e condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma (e/o comunque della somma maggiore o minore accertata in corso di causa); nonché al fine di sentire accertare e dichiarare l'inadempimento del resistente, pure in violazione del citato contratto, per il mancato rilascio dei locali e quindi per l'omesso pagamento, ai sensi dell'art. 1591 c.c. del corrispettivo convenuto dalla data di cessazione del contratto di locazione dall'01.01.2023 alla data dell'atto notarile di trasferimento del 1 marzo 2023 conseguentemente accertare e dichiarare il relativo diritto di credito del ricorrente, quantificabile in ### 4.302,51 (iva inclusa), oltre interessi di mora ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo e condannare il resistente al pagamento in favore del ricorrente della predetta somma (e/o comunque della somma maggiore o minore accertata in corso di causa); nonché, da ultimo, al fine di sentire accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o pre-contrattuale del resistente, nei confronti del fallimento ricorrente, per effetto del rifiuto ingiustificato ed in mala fede ad acquistare l'immobile per cui aveva esercitato il diritto di opzione e, per l'effetto, condannarlo al pagamento in favore del ricorrente della somma di ### 36.648,43, oltre interessi (ovvero della somma maggiore o minore, ritenuta di giustizia, come accertata in corso di causa). 
In particolare, il ricorrente esponeva quanto nel prosieguo.  • In data ###, la ### S.p.a., con contratto della durata di anni 6, a partire dall'1.1.2017, e rinnovo automatico, regolarmente registrato in data ###, concedeva in locazione alla ditta individuale ### 52 di ### un capannone sito in #### della superficie di mq. 1300,00 circa, composto da più campate in successione con relativi servizi e locali ad uso ufficio, così identificato al catasto del Comune di #### n. 34, mappale 40, sub. 501, graffato con il mappale 42, sub. 50, con relativa superficie esterna, parte della quale di pertinenza, il tutto recintato ed accessibile da un unico accesso, dietro pagamento di un canone annuo di ### 18.000,00 oltre ### da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di ### 4.500,00 oltre ### a partire dal mese di gennaio 2017, soggetto annualmente ad adeguamento ### nella misura del 75% (cfr. doc.  4 fascicolo ricorrente); • In seno al predetto contratto, il locatore, ai sensi dell'art. 13, concedeva altresì al conduttore il diritto di acquistare l'immobile locato entro sei anni dalla conclusione del contratto di locazione, da comunicarsi tramite raccomandata o pec, dietro il pagamento del prezzo di ### 412.000,00 se il diritto di opzione fosse stato esercitato entro il 31 dicembre 2017; ### 415.000,00 se il diritto di opzione fosse stato esercitato entro il 31 dicembre 2018; ### 419.000,00; ### 424.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2020; ### 429.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2021; ### 435.000,00 se il diritto di opzione si fosse esercitato entro il 31 dicembre 2022; • con pec consegnata in data ### il resistente esercitava il diritto di opzione dell'acquisto dell'immobile oggetto di locazione, per il prezzo di ### 424.000,00, invitando altresì ### S.p.A. a comparire avanti il notaio ### in ### il giorno 3.6.2020 per la stipula del rogito (cfr. doc. 5 fascicolo ricorrente); • nelle more, in data ###, ### S.p.A. veniva dichiarata fallita (cfr. doc. 1 fascicolo ricorrente); • malgrado ciò, in data ### il resistente confermava al fallimento la volontà di esercitare il diritto di opzione (cfr. doc. 6 fascicolo ricorrente); • dato atto di tali intenzioni, il curatore fallimentare si adoperava per ottenere le autorizzazioni necessarie alla vendita (cfr. docc. 7-8 fascicolo ricorrente); • nelle more, la curatela si attivava altresì per ricevere il pagamento dei canoni rimasti insoluti (cfr. doc. 9 fascicolo ricorrente); • malgrado le intese (cfr. docc. 10-11-12 fascicolo ricorrente), la vendita non si perfezionava (cfr. doc. 13 fascicolo ricorrente); • alla luce dell'impossibilità di addivenire alla stipula del contratto di compravendita, la curatela, in data ###, richiamata la disdetta del contratto di locazione, intimava alla resistente il rilascio immediato dell'immobile locato e il pagamento dei canoni di locazione insoluti, oltre rivalutazione ### e interessi di mora (cfr. doc. 14 fascicolo ricorrente). ###, tuttavia, non veniva mai restituito.  • Successivamente, la curatela, previa autorizzazione degli organi della procedura, emetteva avviso di vendita dell'immobile de quo, al prezzo base di ### 320.800,00 (cfr. doc. 15 fascicolo ricorrente); • in data ### l'immobile veniva aggiudicato al predetto prezzo dalla resistente; • nella successiva data dell'1.3.2024 si addiveniva alla stipula del rogito (cfr. doc. 16 fascicolo ricorrente); • nessuno degli importi dovuti nel corso del rapporto locatizio, né a titolo di canoni, né di indennità da occupazione, ovvero per mancata stipula del contratto di compravendita, a seguito dell'esercizio dell'opzione, veniva tuttavia mai pagato dal resistente. 
Regolarmente evocato, si costituiva tempestivamente in giudizio il resistente, il quale, nel chiedere l'integrale rigetto delle avverse pretese, deduceva che il ritardo nel perfezionamento delle trattive per il rogito fosse imputabile esclusivamente alla curatela, avendo quest'ultima temporeggiato sia nella richiesta di autorizzazioni sia nel rilascio dei documenti necessari alla vendita. Proprio a causa di siffatta condotta, il resistente era stato costretto a permanere nell'immobile locato sino all'1.3.2023 (data in cui per mezzo della stipula del contratto di compravendita era divenuto proprietario dell'immobile). 
Atteso quanto sopra, instava per la non debenza dei canoni di locazione dall'1.04.2020 sino al 31.12.2022 e dell'indennità di occupazione dall'01.01.2023 al 20.02.2023, ad eccezione dell'importo di ### 5.556,08, dovuto per il periodo dall'01.04.2020 all'01.07.2020 e sempre riconosciuto (cfr. doc. 2 fascicolo resistente). Chiariva altresì con riferimento all'indennità da occupazione come in ogni caso la stessa non fosse dovuta, in quanto rimasta indimostrata. 
Precisava, in via subordinata, agendo in via riconvenzionale, che la pretesa creditoria avanzata dal ricorrente dovesse in ogni caso porsi in compensazione con il controcredito dallo stesso vantato, quantificabile, sommando i canoni richiesti dal 1.7.2020 sino al 31.12.2022 e l'indennità dal 1.1.2023 sino al 21.2.2023. 
In esito all'udienza di prima comparizione, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, anche alla luce dell'inammissibilità delle prove orali addotte dalle parti, e soddisfatta la condizione di procedibilità, rinviava per discussione orale ex art. 429 c.p.c. all'udienza odierna.  2. Decisione. 
Reputa il Tribunale che la domanda di condanna di parte ricorrente avente ad oggetto il risarcimento da inadempimento o da recesso ingiustificato dalle trattative debba essere respinta; risulta per contro fondata la domanda avente ad oggetto la condanna al pagamento dei canoni di locazione. La domanda riconvenzionale svolta da parte resistente è invece inammissibile. 
Le due domande di condanna promosse dalla parte ricorrente, aventi rispettivamente ad oggetto i canoni di locazione dal 1.4.2020 al 20.2.2025 e il risarcimento conseguente al recesso ingiustificato dalle trattative, muovono dalle medesime premesse fattuali, e necessitano pertanto di un comune accertamento in punto di fatto. 
Deve dunque accertarsi il contenuto e l'andamento del rapporto contrattuale per cui è causa. 
Il contratto di locazione ad uso commerciale per cui è causa è prodotto al doc. 4 di parte ricorrente, datato 29.7.2016, e stipulato dalla società ### s.p.a. (parte locatrice) con ### 52 (parte conduttrice). Il contratto ha ad oggetto il capannone sito in #### così identificato al catasto del Comune di #### n. 34, mappale 40, sub. 501, graffato con il mappale 42, sub. 501.  ###. 4 del contratto prevede la decorrenza del rapporto locatizio a partire dal 1.1.2017, e la durata di anni sei (6) rinnovabili tacitamente , salvo disdetta della parte conduttrice da inviarsi a mezzo raccomandata o pec con preavviso di mesi sei. ###. 5 prevede il canone locatizio di euro 18.000,00 oltre iva annui, da corrispondersi in quattro rate trimestrali di euro 4500,00 (oltre iva) ciascuna, con aggiornamento del canone in base alla variazione dell'indice ####. 13, rubricato “opzione di acquisto”, concede al conduttore il “diritto di acquistare” l'immobile locato entro anni sei dalla data di sottoscrizione del testo contrattuale, mediante versamento del prezzo indicato nella clausola in esame, che viene via via maggiorato tanto più avanti è spostata la data di esercizio del diritto di opzione. In particolare, l'articolo prevede che, ove l'opzione venga esercitata entro il ###, il prezzo sia pari a euro 424.000,00. La disposizione obbliga inoltre le parti alla conclusione del contratto “definitivo” di compravendita entro giorni 60 dalla “data della raccomandata o pec comunicante la volontà di esercitare” il diritto di opzione. 
Alla luce del chiaro tenore letterale, sin d'ora la clausola in esame va qualificata in termini di opzione di contratto preliminare, che impone alla parte locatrice di mantener ferma la proposta di contratto preliminare al prezzo indicato dalla clausola, e attribuisce alla parte conduttrice il diritto di accettarla, così concludendo il contratto preliminare. ### dell'opzione determina dunque la stipula di un contratto preliminare e l'insorgenza dell'obbligo alla stipula del definitivo nel termine indicato dal contratto. 
A quanto si evince dalla pec di cui al doc. 5 di parte ricorrente, in data #### 52 ha trasmesso a ### s.p.a. una missiva attestante la volontà di esercitare il diritto di opzione previsto dall'art. 13 del contratto di locazione, e dunque di dar luogo alla conclusione del preliminare di compravendita, ed a seguire del definitivo. La volontà è confermata dalla missiva del 4.6.2020 (doc. 6, a seguire), con la quale il conduttore enuncia il prezzo di euro 424.000,00, eguale a quello indicato dall'art. 13. 
A quanto si evince dalla sentenza di cui al doc. 1 di parte ricorrente, poco dopo la società #### s.p.a. è stata dichiarata fallita, con pronuncia del 26.5.2020.  ### del Giudice delegato al subentro nel preliminare della curatela fallimentare, documentata al doc. 7 di parte ricorrente, risale al 16.4.2021, e risulta comunicata al difensore di ### 52 il ###, come da missiva di cui al successivo doc. 8. 
La pec di sollecito del 11.1.2022 di cui al doc. 10 di parte ricorrente, trasmessa dal difensore di ### 52 alla curatela fallimentare, invita quest'ultima a fornire “la disponibilità a presentarsi davanti al notaio rogante” al fine della stipula del definitivo. A quanto emerge dallo scambio di corrispondenza di cui al successivo doc. 11, solo con la pec del 25.3.2022 la curatela odierna ricorrente comunicava la disponibilità al rogito, dando atto dell'assenso del creditore ipotecario alla cancellazione dell'ipoteca. 
La missiva del 26.5.2022, trasmessa dal difensore di ### 52 alla curatela fallimentare, dava atto della indisponibilità dell'ente creditizio a concedere all'impresa conduttrice il finanziamento necessario per acquistare l'immobile, e comunicava dunque l'impossibilità di addivenire alla stipula del definitivo. 
Dall'atto di trasferimento datato 1.3.2023 di cui al doc. 16 di parte ricorrente emerge che, a seguito di procedura di vendita comparativa eseguita il ###, l'immobile oggetto del presente giudizio è stato aggiudicato alla odierna parte resistente al prezzo di euro 320.800,00. Detto prezzo, a quanto si evince dall'avviso di vendita di cui al precedente doc. 15 (pag. 2), è pari alla base d'asta. 
Il citato atto di trasferimento, a pag. 4, dà atto che quella del conduttore - pari alla base d'asta - è stata l'unica offerta pervenuta. 
Con la pec del 29.12.2021 (doc 9 parte ricorrente), trasmessa dalla curatela ### di parte locatrice al conduttore, è stata comunicata la disdetta dal contratto di locazione. 
A questo riguardo, il Tribunale sin d'ora esclude che il contratto sia addivenuto a scioglimento per effetto di detta missiva. Si è già osservato come il contratto di locazione preveda e disciplini esclusivamente la disdetta del conduttore e non anche quella del locatore, che resta disciplinata dall'art. 29 legge 392/1978. Quest'ultima previsione sancisce l'elenco tassativo delle motivazioni che possono giustificare tale diritto potestativo in capo al locatore, nessuno dei quali si ravvisa nel caso di specie. Pertanto, in applicazione dell'ultimo comma di tale norma, la disdetta deve reputarsi inefficace e il contratto va considerato tacitamente rinnovato alla data della sua scadenza, e cioè al 1.1.2023. 
Va sin d'ora osservato che, comunque, il contratto di locazione si è sciolto per novazione ###, essendo stato stipulato in data ###, come si è detto, un negozio di alienazione fra le medesime parti ed avente il medesimo oggetto, contratto incompatibile con la volontà di locare. Pertanto, il rapporto locatizio deve reputarsi estinto in data ###. 
E' incontestato che parte conduttrice, pur restando nella detenzione dell'immobile per tutto l'arco di tempo di seguito indicato, abbia omesso di corrispondere i canoni dal 1.4.2020 al 28.2.2023. E' incontestato anche l'ammontare complessivo di tali canoni, pari a euro 66.551,57 iva inclusa. 
Avendo riguardo al compendio probatorio, può giungersi a rilevanti conclusioni in punto di fatto, tanto con riguardo all'esercizio del diritto di opzione, quanto con riguardo alla pretesa al pagamento dei canoni. 
In relazione all'opzione, deve anzitutto osservarsi che il mancato rispetto del termine di giorni 60 dalla dichiarazione di opzione per a stipula del definitivo non determina, nel caso di specie, l'estinzione dell'obbligo alla stipula. Trattasi infatti di termine di adempimento (art. 1183 ss. c.c.), che non indice sull'esistenza dell'obbligo, bensì sulla sua esigibilità; inoltre entrambe le parti hanno concordemente ed espressamente manifestato tolleranza rispetto al decorso di tale termine, continuando a reputare vigente il contratto preliminare e con esso l'obbligo di stipula del definitivo, come si evince dallo scambio di corrispondenza del 2021 e 2022 prima citato. 
Vigente il contratto preliminare, deve ritenersi che la mancata stipula del definitivo non possa astrattamente qualificarsi come recesso ingiustificato dalle trattative (essendo queste concluse, con la stipula del preliminare), bensì quale inadempimento all'obbligo negoziale derivante dal preliminare. La responsabilità invocata dalla parte ricorrente in relazione alla mancata stipula del definitivo è dunque contrattuale (e non precontrattuale) ai sensi dell'art. 1218 Tanto chiarito, deve in seconda battuta darsi atto che la mancata stipula del definito è dipesa, a quanto si evince dalla documentazione dimessa in atti, non già da atteggiamenti inerziali od ostativi della curatela fallimentare, bensì dall'autonoma scelta della parte resistente, che ha deciso (in piena autonomia negoziale) di rivolgersi a un istituto di credito per ottenere il relativo finanziamento. La mancata concessione del finanziamento non certo qualificarsi alla stregua di impossibilità sopravvenuta, non essendo la stessa né assoluta né imprevedibile (considerata, peraltro, la vigenza del periodo di emergenza ### indicato dalla stessa parte resistente), bensì dovuta ad un autonoma scelta negoziale della parte resistente: la scelta di impegnarsi ad un vincolo preliminare pur senza godere della provvista sufficiente a farvi fronte, e di sobbarcarsi il rischio di rimanere legata a tale vincolo pur a fronte della mancata concessione del finanziamento da parte della ### Sotto altro profilo, deve sin d'ora escludersi qualunque profilo di mora del creditore o di inadempimento imputabile in capo alla curatela fallimentare. Infatti, la mora presuppone l'assenza di un “motivo legittimo”, ai sensi dell'art. 1206 c.c., così come l'inadempimento presuppone l'imputabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c. La pendenza della procedura concorsuale, con gli ordinari e prolungati tempi che essa comporta, costituiscono di per sé motivo legittimo idoneo a escludere la mora e l'imputabilità dell'inadempimento, atteso che peraltro la curatela il ### ha provveduto - appena il creditore ipotecario ha prestato l'assenso - a comunicare la disponibilità al rogito. 
Pertanto, deve da un lato accertarsi che la mancata stipula del definitivo è dipesa da inadempimento imputabile al conduttore resistente, e dall'altro negarsi qualsiasi profilo di imputabilità o di mora in capo all'odierno ricorrente. 
Cionondimeno, la domanda di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c. mossa da parte ricorrente per la mancata stipula del definitivo dev'essere respinta, per mancata prova del dannoconseguenza. 
Il danno addotto dalla parte ricorrente consiste nella differenza fra il prezzo di cui al preliminare (conseguente all'opzione) e il prezzo di aggiudicazione. Il riconoscimento e la dimostrazione di un simile danno richiede tuttavia la dimostrazione che il minor guadagno dovuto all'aggiudicazione sia dipeso dalla condotta della parte resistente, prova che nel caso di specie non è stata fornita. A quanto emerge dagli atti di causa, e in particolare dai citati doc. 15 e 16 di parte ricorrente, il prezzo di aggiudicazione è infatti pari al prezzo-base indicato nell'avviso di vendita: la sua entità, dunque, non dipende tanto dalla condotta del conduttore (che si è limitato a formulare un'offerta pari al prezzo-base) bensì dal fatto che nessuna altra offerta più alta è stata presentata. Né può imputarsi al conduttore la circostanza che il bene sia stato oggetto di aggiudicazione, circostanza invero conseguente all'infruttuosità od inesperibilità di altre opzioni di vendita od assegnazione; da ultimo, non può imputarsi al conduttore la fissazione del prezzo che costituisce la base d'asta, determinato in primo luogo dal valore di mercato del bene. 
Merita invece accoglimento la domanda di condanna volta al pagamento dei canoni, mossa da parte ricorrente. 
Sul punto, come si è detto sono incontestati i tre presupposti costitutivi della domanda: l'ammontare dei canoni e la loro individuazione, la circostanza che essi siano rimasti impagati, la perdurante detenzione dell'immobile da parte del conduttore per il periodo della morosità. 
Va respinta, alla luce delle riflessioni sopra svolte, l'eccezione di inadempimento e di mora del creditore formulata dal resistente. Va inoltre respinta l'eccezione di mancata prova del dannoconseguenza in relazione al periodo successivo allo scioglimento contrattuale, e cioè in relazione al periodo dal 1.1.2023 al 28.2.2023. 
Sul punto, va infatti osservato che tutti i canoni in parola sono dovuti a titolo di adempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c.; a nessuno di questi si applica l'art. 1591 c.c. La parte locatrice non è dunque tenuta ad allegare e a provare alcun danno-conseguenza. 
Il conduttore, invece, non ha offerto alcuna prova idonea ad attestare la non imputabilità dell'inadempimento. Come si è già osservato, tutte le difese svolte dal conduttore sul punto sono infondate. 
Pertanto, parte resistente dev'essere condannata a rifondere in favore di parte ricorrente l'importo di euro 66.551,57 iva inclusa, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 dal 28.2.2023 (data in cui la morosità complessiva è maturata) al saldo effettivo. 
La domanda riconvenzionale svolta da parte resistente è inammissibile. 
Merita pieno accoglimento l'assunto, ribadito dalla giurisprudenza di legittimità anche dopo la riforma della crisi d'impresa, secondo il quale “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo a contraddittorio incrociato di esclusiva competenza del giudice delegato ex articoli 52 e 93 della legge ### con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, siccome l'azione è stata proposta secondo un rito diverso da quello previsto come necessario dalla legge, quindi inidonea a conseguire una pronuncia di merito”. La massima appena citata, sancita da Cassazione civile sez. III, 11/05/2021, n.12432, rievoca un principio consolidato nei precedenti della Cassazione sul punto (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 1115 del 21/01/2014; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24156 del 04/10/2018; id. Sez. 1, Sentenza n. 9461 del 22/05/2020). 
La giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito l'ambito estensivo della declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, precisando che essa colpisce non solo le domande di condanna, ma anche quelle di accertamento che siano funzionali e logicamente antecedenti al petitum di condanna, anche laddove dette domande di accertamento siano proposte in via formalmente autonoma (in questo senso, con riferimento alla domanda di risoluzione, Cass. n. 2990-2020). 
Parte resistente ha formulato una domanda di accertamento e condanna nei confronti del ### che va dichiarata inammissibile. 
Anche qualificando detta pretesa in termini di eccezione riconvenzionale, la stessa risulta infondata. Per le ragioni già indicate, infatti, non può ritenersi operante la mora del creditore. 
Venendo alle spese di lite, sussiste una parziale soccombenza reciproca, nella misura del 50 %, data dalla inammissibilità della riconvenzionale e dal rigetto di una delle domande di parte ricorrente. 
Per il residuo 50 %, le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono dunque poste a carico di parte resistente. 
Esse sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M.  n. 147/2022, in applicazione dei parametri medi, di cui allo scaglione di valore per le cause di lavoro compreso tra ### 52.001,00 ed ### 260.000,00, per quanto concerne le fasi di studio e introduttiva, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non svolta, e in osservanza dei parametri minimi per la fase decisionale, svolta in assenza di memorie scritte. 
Il compenso così calcolato è pari a complessivi euro 8.591,00. In ragione della compensazione parziale, parte resistente deve rifondere a parte ricorrente il 50 % di detto importo, pari a euro 4.295,5. 
Parte resistente deve inoltre rifondere (nella misura integrale) alla parte ricorrente le spese vive.  P.Q.M.  Il Tribunale di ###, ###, letto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa tra le parti in epigrafe, ogni diversa istanza, difesa, eccezione e deduzione assorbita e disattesa, così provvede: 1. accoglie la domanda di adempimento contrattuale relativa ai canoni di locazione svolta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente, e, per l'effetto condanna parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di ### 66.551,57 iva inclusa, oltre interessi come indicati in motivazione; 2. rigetta ogni altra domanda svolta da parte ricorrente nei confronti di parte resistente; 3. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale svolta da parte resistente nei confronti di parte ricorrente; 4. rigetta ogni altra domanda ed eccezione; 5. condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che si liquidano come segue: ### 4.295,5 per compenso, ### 786,00 per rimborso spese vive ex actis, 15% del compenso per rimborso forfetario, CPA e IVA se e come dovute per legge. 
Compensa le spese per la parte residua. 
Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna, resa oggi 18.6.2025 a ### e pubblicata ex art. 429 c.p.c..  

il Giudice
dott. ###


causa n. 5327/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Farina Angelo

M
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Giudice di Pace di Rossano, Sentenza n. 478/2025 del 22-12-2025

... cartella di pagamento. Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17.12.2025. #### Con ricorso depositato presso il Giudice di ### di ### in data ###, ### ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. ###956726000 del complessivo importo di € 603,88, emessa dall'### delle ### di ### per credito vantato dal Comune di ### per il mancato pagamento del verbale n. #### del 21.05.2021 e ha chiesto, previa sospensione della cartella opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità della stessa e conseguentemente annullarla, con condanna della resistente al risarcimento del danno esistenziale subito dal ricorrente a causa del vessatorio provvedimento esecutivo, nella misura di € 1.000,00, o in quell'altra somma minore ritenuta di Giustizia, sempre nei limiti della competenza del giudice adito; con vittoria di spese del presente giudizio la distrarre in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha eccepito, l'assenza del verbale sotteso alla cartella di pagamento opposta, perchè annullato dal Giudice di ### di ### dott. ### con sentenza n. 27/22 del 21/01/2022, depositata il ###; l'insufficiente motivazione della cartella e la mancata allegazione del verbale richiamato; (leggi tutto)...

testo integrale

 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ###, ha pronunciato la seguente ### causa civile iscritta al N. 762/2025 R.G. vertente tra: ### (C.F. ###), rappresentato e difeso dall'avv. ### RICORRENTE e ### delle ### (C.F. e ####) RESISTENTE nonché Comune di ### in persona del ### pro tempore, con sede in ### OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento. 
Conclusioni: come rassegnate all'udienza del 17.12.2025.  #### Con ricorso depositato presso il Giudice di ### di ### in data ###, ### ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. ###956726000 del complessivo importo di € 603,88, emessa dall'### delle ### di ### per credito vantato dal Comune di ### per il mancato pagamento del verbale n. #### del 21.05.2021 e ha chiesto, previa sospensione della cartella opposta, accertare e dichiarare l'illegittimità della stessa e conseguentemente annullarla, con condanna della resistente al risarcimento del danno esistenziale subito dal ricorrente a causa del vessatorio provvedimento esecutivo, nella misura di € 1.000,00, o in quell'altra somma minore ritenuta di Giustizia, sempre nei limiti della competenza del giudice adito; con vittoria di spese del presente giudizio la distrarre in favore del procuratore antistatario. 
Il ricorrente ha eccepito, l'assenza del verbale sotteso alla cartella di pagamento opposta, perchè annullato dal Giudice di ### di ### dott. ### con sentenza n. 27/22 del 21/01/2022, depositata il ###; l'insufficiente motivazione della cartella e la mancata allegazione del verbale richiamato; l'omessa indicazione delle modalità di determinazione degli interessi; la ricorrenza dei presupposti per la condanna dell'Agente della riscossione al risarcimento del danno esistenziale ex art. 96 c.p.c., per il mancato annullamento della cartella a seguito di istanza in autotutela. 
Si è costituita l'### delle ### che ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la notifica degli atti prodromici e la formazione del ruolo attività riservate all'ente impositore; ha dedotto la regolare formazione della cartella, contenente tutti gli elementi di cui all'art 25, comma 2, D.P.R. n. 602/73; l'assenza di responsabilità ex art 96 CPC dell'Agente della riscossione, in quanto spettava all'ente impositore sgravare il ruolo a seguito della sentenza di annullamento del verbale per il quale è stata emessa la cartella; ha, perciò, chiesto di essere autorizzata a chiamare in causa il Comune di ### rigettare il ricorso in quanto infondato; dichiarare la carenza di legittimazione dell'### resistente con riferimento alle eccezioni di parte ricorrente relative al merito e alla gestione del ruolo; in caso di accoglimento dell'opposizione, porre tutte le conseguenze sfavorevoli a carico dell'ente creditore, tenuto a manlevare l'Agente della riscossione e con condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio; dichiarare, in ogni caso, l'inammissibilità, l'infondatezza e la pretestuosità delle avverse deduzioni ed eccezioni e rigettare la domanda perché tardiva, inammissibile ed infondata, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. 
Autorizzata ed effettuata la chiamata in causa del Comune di ### che non si è costituito in giudizio; all'udienza del 17.12.2025, precisate le conclusioni, la causa è stata assunta in decisione.  ### fondata e va, pertanto, accolta, per il profilo che sarà più oltre evidenziato. 
Con il ricorso l'opponente ha introdotto due diverse domande: 1-) di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1 c.p.c., (con riferimento all'eccepito annullamento del verbale di infrazione al ### della ### sotteso alla cartella, che si traduce nell'eccezione di inesistenza del titolo posto a fondamento della pretesa creditoria); 2-) di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1 c.p.c. (relativamente all'eccezione di difetto di motivazione della cartella, omessa allegazione dell'atto richiamato, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi).  ###. 617, comma 1 c.p.c. testualmente dispone: “Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art.  480 terzo comma, con atto di citazione, da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto”. 
Stante il mancato rilievo dell'incompetenza, su eccezione di parte o su impulso d'ufficio entro la prima udienza ex art. 38, comma 1 c.p.c., la causa è rimasta validamente radicata presso il Giudice adito.  ### in questione deve, comunque, dichiararsi inammissibile perché proposta oltre il termine di 20 giorni dalla data di notifica della cartella.
Con riferimento al motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615. comma 1 c.p.c., secondo l'orientamento di questo giudicante, conforme all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la cartella di pagamento, nel caso di verbale di accertamento di violazione al C.d.S., che costituisce titolo esecutivo ex art. 203, comma 3, C.d.S., ha funzione meramente riproduttiva del titolo esecutivo in precedenza formato nonché di atto di precetto, operando quale mero strumento di riscossione di somme già definite esecutive per legge.  ### ha dedotto e provato l'inesistenza del verbale sottostante la cartella di pagamento in quanto annullato, a seguito di opposizione, dal Giudice di ### di ### dott. ### con sentenza n. 27/22 del 21/01/2022, depositata il ### (cfr. sentenza depositata nel fascicolo del ricorrente). 
Il provvedimento impugnato risulta, pertanto, ab origine, dal momento della sua emanazione, privo di titolo esecutivo, che non consente di procedere alla minacciata esecuzione e comporta, altresì, la declaratoria di nullità dello stesso. 
La domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali (sub specie di danno esistenziale) proposta dal ricorrente ex art. 96, comma 1 c.p.c., dev'essere rigettata, in mancanza di allegazione e prova degli effettivi pregiudizi subiti. 
Sotto il profilo dell'onere di allegazione, il creditore non può limitarsi a dedurre di aver subito un danno patrimoniale e/o non patrimoniale, ma deve porre a fondamento della pretesa “fatti precisi e specifici del caso concreto, essere cioè circostanziato” (cfr. Cass n. 10527/2011; Cass. n. 6572/2006), e tanto vale anche nel caso di giudizio secondo equità. 
Assolto l'onere di allegazione, il preteso danneggiato è tenuto a provare i fatti e/o le circostanze che integrano la fattispecie di danno dedotte avvalendosi di tutti i mezzi probatori forniti dall'ordinamento, ivi incluse le prove indiziarie e le presunzioni. 
Nel caso di specie tale onere non si considera assolto, per cui la domanda risarcitoria dev'essere rigettata. 
Al pagamento delle spese processuali, in base al principio di causalità che sovrintende il regime delle spese processuali, è tenuto il “soggetto, il cui comportamento determini l'attività difensiva e gli esborsi connessi e nei limiti in cui li renda necessari per la soddisfazione delle ragioni della parte vittoriosa” (cfr. Cass. civ.  8329/2011), con la conseguenza che, obbligata al pagamento delle spese processuali nei confronti delle altre parti è quella che con il proprio comportamento fuori dal processo, ovvero con il darvi inizio o resistere con modalità non conformi al diritto, risulta essere stata la causa anche laddove non si costituisca nel relativo giudizio (cfr.  Civ. sent. n. 3038/2016 e n. 11179/2016). 
Le spese processuali sono, pertanto, poste a carico del Comune di ### che ha trasmesso all'Agente della ### il ruolo contenente una pretesa creditoria inesistente; si liquidano sulla base dei valori medi di cui alla tabella dei compensi allegata al D.M. N. 147/2022, per tutte le fasi svolte (### di studio; fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisionale), tenuto conto della natura e del valore della causa, come da dispositivo.  P.Q.M.  Il Giudice di ### di ### Dott.ssa ###, definitivamente decidendo nella causa civile promossa da ### nei confronti dell'dell'### delle ### in persona del legale rappresentante pro tempore nonché Comune di ### in persona del ### pro tempore, così provvede: A) dichiara la nullità della cartella di pagamento n. ###956726000 del complessivo importo di € 603,88, emessa dall'### delle ### di ### per credito vantato dal Comune di ### per il mancato pagamento del verbale n. #### del 21.05.2021, per inesistenza del titolo sottostante; B) rigetta la domanda risarcitoria per danni patrimoniali e non patrimoniali proposta dal ricorrente; C) condanna il Comune di ### al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 346,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, IVA e C.A. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. ### ex art. 93 c.p.c. 
Corigliano - ### lì, 22.12.2025 

Il Giudice
di ### G.O.P.: Dott.ssa


causa n. 762/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Rosaria Cozzolino

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