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Tribunale di Matera, Sentenza n. 554/2025 del 16-11-2025

... ancorché non vi concorrano veri e propri atti di violenza materiale, oppure senza violenza ed in maniera non clandestina. Nella seconda ipotesi, la tutela è concessa alle stesse condizioni previste per l'azione di manutenzione di cui si dirà in seguito. Quanto agli elementi oggettivi, va precisato che: - la coercizione può essere fisica e morale, ma non può consistere anche nella frode che, non eliminando il consenso, seppur viziato, richiede altri rimedi; - la clandestinità fa riferimento ad un'attività di spoglio perpetuata all'insaputa del possessore (così ex multis Cassazione civile sez. II sentenza n.23870 del 03/09/2021); R.G. n. 671/2023 - è passibile di azione di reintegrazione colui che, consapevole di un possesso in atto da parte di un altro soggetto, anche se ritenuto indebito, sovverta, clandestinamente o violentemente, a proprio vantaggio la signoria di fatto sul bene, nel convincimento di operare nell'esercizio di un proprio diritto reale, essendo, in tali casi, "l'animus spoliandi in re ipsa", né potendo invocarsi il principio di legittima autotutela, il quale opera nell'immediatezza di un subìto ed illegittimo attacco al proprio possesso (v. ex plurimis (leggi tutto)...

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causa n. 671/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Antonia Quartarella

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Tribunale di Rieti, Sentenza n. 255/2025 del 15-09-2025

... al fatto che lo stesso sia stato caratterizzato da violenza e clandestinità. Ribadito infatti che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che “in tema di tutela possessoria, ricorre spoglio violento anche in ipotesi di privazione dell'altrui possesso mediante alterazione dello stato di fatto in cui si trovi il possessore, eseguita contro la volontà, sia pure soltanto presunta, di quest'ultimo, sussistendo la presunzione di volontà contraria del possessore ove manchi la prova di una manifestazione univoca di consenso, e senza che rilevi in senso contrario il semplice silenzio, in quanto circostanza di per sé equivoca, e non interpretabile come espressione di acquiescenza.”(cfr., ex multis, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 22174 del 07/12/2012; Cass., Sez. 2, sentenza 3 giugno 2014, n. 12416), nel caso in esame non è emerso alcun elemento probatorio idoneo a dimostrare che il ricorrente abbia manifestato il proprio consenso alla rimozione del manufatto da parte del resistente, né il resistente ha svolto deduzioni in tal senso. Deve altresì ribadirsi come lo spossessamento posto in essere si configuri come clandestino, essendo stato attuato attraverso l'effettuazione (leggi tutto)...

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causa n. 591/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Roberta Della Fina

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Tribunale di Salerno, Sentenza n. 4424/2025 del 04-11-2025

... ad altro che a far proseguire il giudizio di merito possessorio con il thema decidendum già fissato in ricorso, escludendosi nuove allegazioni. E' stato evidenziato che pur presentando il giudizio una struttura bifasica, esso è retto dalla domanda di tutela interdittiva già presentata in ricorso, onde non è ammissibile una nuova domanda, ma solo la precisazione della domanda laddove si renda necessaria dalle difese dell'altra parte processuale. E' del medesimo avviso anche la giurisprudenza di legittimità; infatti la S.C. di Cassazione ha chiarito che “Nel giudizio di reintegrazione da spoglio, sussiste domanda nuova, inammissibile a norma dell'art. 183 c.p.c., soltanto nel caso in cui, in corso di causa, venga indicato, come oggetto di spoglio, un bene diverso da quello menzionato nell'atto introduttivo, giacché alla privazione di un bene diverso corrisponde una controversia che esorbita dai limiti dell'originaria pretesa. Per contro, il solo mutamento della prospettazione di elementi relativi al possesso dello stesso bene (modalità, limiti, titolo giustificativo) o allo spoglio (modi d'esecuzione, clandestinità, violenza) non integra un mutamento ma una semplice modificazione (leggi tutto)...

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causa n. 1191/2020 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo, Ronga Valerio

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Tribunale di Latina, Sentenza n. 1755/2025 del 21-10-2025

... la prova dell'asserito atto di spoglio connotato da violenza e/o clandestinità, né dell'effettivo possesso civilmente tutelabile. Orbene, l'azione di reintegrazione promossa dai ricorrenti, - lamentando la privazione totale o parziale del bene sopra descritto, più che una turbativa o molestia atta a disturbare il godimento dello stesso -, presuppone, per il suo vittorioso esperimento la dimostrazione di essere, al momento dell'asserito spoglio, effettivamente in possesso del bene e, dunque, la prova del concreto esercizio del potere di fatto di cui lo spoliatus lamenti l'avvenuta privazione. In buona sostanza, chi asserisce di aver subìto uno spoglio deve provare che lo spoglio perpetrato in suo danno sia avvenuto in modo violento e clandestino e, infine, che l'autore dello spoglio aveva la consapevolezza di impossessarsi di un bene altrui (animus spoliandi). Ciò posto, dall'espletamento dell'istruttoria documentale ed orale, non può ritenersi essere stata raggiunta la prova che l'area in questione (i.e. la corte antistante l'appartamento dei coniugi istanti), fosse nella disponibilità esclusiva dei ricorrenti. In particolare, le dichiarazioni rese dai ricorrenti nella fase (leggi tutto)...

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causa n. 1200/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Giulia Paolini

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Tribunale di Perugia, Sentenza n. 1091/2025 del 05-09-2025

... continuativa, esclusiva, ininterrotta e non viziata da violenza o clandestinità, quanto meno sin dall'anno 1963, senza alcuna richiesta di rivendica da parte di terzi e con l'animo di tenere la cosa come propria; - che il bene risulta formalmente intestato alla ### dichiarata ### dal Tribunale di ### in data ###, ### n.86/2005, la quale però non se ne è mai interessata, né ha contestato e compiuto atti interruttivi del possesso esercitato da parte attrice; - sull'immobile in questione risultano iscritte due ipoteche (ipoteca volontaria del 20.7.1996 Reg. Part. 2003 rinnovata in data ### Reg. Part. 1876 a favore di ### di ### S.p.A. e ipoteca giudiziale del 10.2.1999 Reg. Part. 629 rinnovata in data ### Reg. Part. 4720 a favore di ### di ### S.p.A.) e che, all'esito di operazioni di fusione societaria e di cessione dei relativi crediti risultano iscritte, rispettivamente, a favore di ### S.r.l. e di ### 1 ### S.r.l.; - che l'usucapione dell'immobile determina l'estinzione di tali garanzie reali e che, in ragione di ciò, i creditori ipotecari sono litisconsorti necessari; - che il possesso si è esplicato attraverso diverse attività, quali la manutenzione ordinaria e (leggi tutto)...

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causa n. 2579/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Andrea Ausili

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