... rigettata.
Occorre esaminare la domanda subordinata di risoluzione del contratto medesimo per grave inadempimento.
Come detto in precedenza, al vitalizio assistenziale improprio si applica la disciplina generale della risoluzione ex art. 1453 c.c., con valutazione della gravità dell'inadempimento ex art. 1455 c.c., secondo buona fede ex art. 1375 c.c. e diligenza ex art. 1176
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Sul riparto dell'onere della prova, ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c., il creditore che agisce per la risoluzione deve provare la fonte del suo diritto e allegare l'inadempimento, gravando sul debitore la prova dell'esatto adempimento o della non imputabilità dell'inadempimento per impossibilità della prestazione. La risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza idoneo a frustrare la causa concreta del rapporto, qui identificabile nell'assicurare un supporto morale e materiale al vitaliziato, secondo bisogni mutevoli.
Nel caso concreto, parte convenuta, sulla quale, per quanto sopra detto ricadeva il relativo onere probatorio, provava di aver correttamente adempiuto all'obbligazione assunta, in presenza di un contratto di vitalizio assistenziale, contratto innominato, di natura (leggi tutto)...
causa n. 7906/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Danise Gustavo