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Corte di Cassazione, Sentenza n. 30487/2024 del 26-11-2024

... ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.), ha del tutto omesso di fornire alcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘adeguamento', trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l'azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l'iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidata quale danno riconoscibile in favore degli originari attori; nel restituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli ###mi Sigg.ri Magistrati: ###. ### - Presidente - RESPONSABILITÀ ###.ssa ### - ### - Dott. ### - ### - Adunanza del 25/10/2024 - ###. ### - ### - R.G.N. 11448/2022 Dott. ### - #### - Rep.  ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11448/2022 proposto da: ### rappresentato e difeso dagli avv.ti #### (###) e ### SCOGNAMIGLIO (###); - ricorrente - contro ### e ### rappresentati e difesi dall'avv.to ### (###); - controricorrenti - avverso la sentenza n. 437/2022 della CORTE D'###, depositata il ###; copia comunicata ai soli fini dell'art 133 cpc
Camera di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2024 dal ### dott. ### ritenuto che, con sentenza resa in data ###, la Corte d'appello di Catania, tra le restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato ### al risarcimento, in favore di ### e ### dei danni subiti questi ultimi in conseguenza della commissione, da parte del ### nella qualità di dirigente dell'### tecnico e del ### di pianificazione urbanistica del Comune di ### di taluni reati nel corso di un procedimento amministrativo vòlto al conseguimento, da parte degli attori, di provvedimenti amministrativi concernenti l'attività di edificazione su un proprio terreno; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui, ferma l'avvenuta pronuncia, da parte del giudice penale, della condanna generica del ### al risarcimento dei danni in favore degli odierni controricorrenti, aveva identificato la natura e l'entità di tali danni specificandone l'importo nella complessiva somma di euro 50.000,00, oltre accessori; avverso la sentenza d'appello, ### propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione; ### e ### resistono con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2059, 2697 Camera di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### c.c. e 185 c.p. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto delle controparti al risarcimento dei danni non patrimoniali, non avendo le stesse fornito alcuna prova dell'effettivo ricorso di conseguenze dannose concretamente sofferte per effetto del fatto illecito dagli stessi dedotto in giudizio; in via subordinata, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione di legge, per avere corte territoriale erroneamente quantificato l'entità del risarcimento riconosciuto in favore delle controparti, sulla base di una valutazione illegittima e arbitraria e determinandone nell'importo in assenza di alcuna ragione giustificativa; il motivo è parzialmente fondato, nei limiti di cui appresso; dev'essere in primo luogo disattesa la censura avanzata dal ricorrente con riguardo alla dedotta ### mancata dimostrazione, da parte degli attori, dei danni non patrimoniali subiti per effetto del fatto illecito in esame, avendo la corte territoriale avuto cura di specificare la natura e l'entità delle conseguenze pregiudizievoli d'indole morale subite dagli attori, ragionevolmente desumibili, sul piano presuntivo, dal valore significativo delle circostanze di fatto costituite dall'“estrema gravità dei reati commessi dal Reale” eseguiti attraverso la frapposizione di “ogni tipo di ostacolo (infine falsamente attestando lo smarrimento delle pratiche) per impedire l'accoglimento delle istanze dei Caporale”, i quali, “a loro volta, hanno visto disattese - a cagione del comportamento del dipendente comunale - le proprie legittime aspettative, ben potendosi ritenere maturato un senso di impotenza e di frustrazione crescente, man mano che trascorreva il tempo, che effettuavano inutili accessi agli uffici pubblici e vane richieste di giustificazioni per la mancata adozione dei provvedimenti, ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### che si sforzavano di ricercare vie d'uscita, pur dovendo prendere atto dell'impossibilità di trovarne. Ciò, nella consapevolezza che tale situazione avrebbe avuto conseguenze sul contratto preliminare, ed avrebbero potuto rendere impossibile (come poi è avvenuto) la stipulazione del contratto definitivo” (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); si tratta di un ragionamento probatorio pienamente congruo e corretto sul piano logico-giuridico, avendo la corte territoriale opportunamente valorizzato la significativa incidenza di circostanze di fatto di per sé sufficientemente idonee a dar conto, in chiave dimostrativa, dell'effettiva sussistenza delle complessive conseguenze dannose d'indole morale concretamente subite dagli attori; dev'essere, viceversa, accolta la doglianza avanzata dal ricorrente con riguardo al punto concernente la quantificazione del danno morale; sul punto, la corte territoriale si è limitata a rilevare come, con riguardo alla “quantificazione del danno morale, deve tenersi conto dell'esito del procedimento civile instaurato (che, in prima battuta, non essendo ancora passata in giudicato la sentenza penale che accertava la commissione dei reati da parte del ### vedeva i ### condannati alla restituzione della caparra, di ammontare assai rilevante) e nel conseguente pignoramento delle quote della ### fonte di sofferenza, ancorché transeunte. Quanto al profilo sub d), pur se gli effetti dannosi della condotta illecita del ### si sono evidenziati (per come si legge nella sentenza della sezione penale della Corte di appello di Catania) dal settembre 1995, allorquando il ### assunse la direzione del dipartimento di pianificazione urbanistica, occupandosi personalmente della pratica a dispetto del conflitto di interesse che ad essa lo legava, osserva comunque la Corte che il danno liquidato nel suo complesso è corretto, avuto riguardo al ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### pregiudizio subito dagli attori, siccome sopra specificato, ed alla estrema gravità degli illeciti commessi dal ### soggetto che, per la qualifica che rivestiva, avrebbe dovuto garantire imparzialità e correttezza, piuttosto che abusare della propria posizione” (cfr. pag. 6 la sentenza impugnata); osserva il riguardo il Collegio, come l'articolazione argomentativa in tal guisa elaborata dalla corte territoriale non sia idonea a dar conto in termini esaustivi del procedimento logico seguito dal giudice di merito per l'esatta determinazione monetaria dell'importo equitativamente liquidato a titolo risarcitorio; in particolare, varrà sottolineare come, ai sensi dell'art. 1226 c.c., l'impossibilità di comprovare un danno nel suo preciso ammontare (come intuitivamente accade in relazione a un pregiudizio di natura non patrimoniale) autorizza il giudice a liquidarlo con valutazione equitativa; la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) presuppone che, a fronte dell'avvenuta dimostrazione dell'esistenza e dell'entità materiale del danno, per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo esatto ammontare, ferma restando la necessità di riferirsi all'integralità dei pregiudizi accertati (Cass. Sez. 3, Sentenza n. ### del 06/12/2018, Rv.  667795 - 02); tale liquidazione equitativa, anche nella sua forma c.d. ‘pura', consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell'esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato a dare conto, in motivazione, del peso specifico attribuito ad ognuno di essi, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### nella propria determinazione e consentire il sindacato sul rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento; ne consegue che, allorché non siano indicate le ragioni dell'operato apprezzamento e non siano richiamati gli specifici criteri utilizzati nella liquidazione, la sentenza incorre sia nel vizio di nullità per difetto di motivazione (indebitamente ridotta al disotto del ‘minimo costituzionale' richiesto dall'art. 111, comma 6, ###) sia nel vizio di violazione dell'art. 1226 c.c. (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18795 del 02/07/2021, Rv. 661913 - 01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22272 del 13/09/2018, Rv. 650596 - 01); l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa diviene dunque insuscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, attraverso la specifica indicazione del processo logico e valutativo seguito (cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 - 01); al fine di rendere più concreto il senso delle indicazioni sin qui fornite sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, ritiene il Collegio opportuno sottolineare come, al fine di rendere ‘realmente' controllabile il processo logico e valutativo seguito dal giudice della liquidazione equitativa (nel caso in esame, nella liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale), occorra necessariamente muovere dalla fissazione di un parametro di natura quantitativa da rendere in termini strettamente monetari, sostanziandosi propriamente, la ‘liquidazione' di un danno, nell'articolazione di un linguaggio monetario quale ‘minimo comune' destinato a ‘rimodulare' (sottoforma di moneta) qualsivoglia argomentazione originariamente elaborata su un piano logico o in termini di puro valore giuridico o etico-sociale; ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### peraltro, la scelta di tale iniziale parametro quantitativo dovrà necessariamente esibire un profilo di diretto o indiretto collegamento con la natura degli interessi incisi dal fatto dannoso, sì da presentarsi in una relazione di ragionevole (e oggettivamente controllabile) congruità tra natura del danno e parametro monetario di riferimento; una volta fissato, con l'indicazione delle ragioni della sua scelta, un tale parametro di natura monetaria, spetterà al giudice adeguarne l'entità, al fine di giungere all'importo ritenuto appropriato quale risarcimento del danno, aumentandone o diminuendone la cifra (attraverso operazioni aritmetiche di moltiplicazione o di divisione) in funzione dell'incidenza modulare di altri fattori di riferimento concretamente apprezzabili in considerazione dello specifico danno così come materialmente accertato; fattori a loro volta caratterizzati ### da: 1) oggettività; 2) controllabilità e 3) non manifesta incongruità (né per eccesso, né per difetto); con riguardo al caso di specie, la corte territoriale, mentre ha avuto cura di evidenziare adeguatamente il concreto ricorso di una serie di fattori di per sé pienamente dotati di oggettività, controllabilità e non manifesta incongruità (segnatamente con riguardo alle specifiche circostanze connesse alle modalità di commissione del reato, alla gravità del comportamento lesivo del danneggiante, ai riflessi sulla vita emotiva e patrimoniale delle vittime, etc.), ha del tutto omesso di fornire alcuna spiegazione circa il relativo funzionamento in chiave di ‘adeguamento', trascurando di individuare un punto di riferimento oggettivo di natura monetaria (direttamente o indirettamente connesso alla natura degli interessi lesi dal fatto illecito) sul quale agire attraverso l'azione combinata dei ridetti fattori, così sottraendosi al dovere di spiegare (e dunque di dar conto in termini oggettivi e controllabili del) l'iter attraverso il quale la stessa corte è giunta alla ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### determinazione della specifica entità monetaria (euro 50.000,00) liquidata quale danno riconoscibile in favore degli originari attori; nel restituire gli atti al giudice del rinvio al fine di procedere a tale liquidazione, varrà pertanto ribadire il principio ai sensi del quale, ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale, è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui (né per eccesso, né per difetto), idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato (### 3, Sentenza n. 28429 del 11/10/2023, Rv. 668947 - 01; conf. 
Sez. 1, Ordinanza n. 20871 del 26/07/2024, Rv. 672085 - 01); con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.), nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.  (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di tener conto, ai fini della decisione, delle circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso (rimaste incontestate tra le parti), la cui considerazione avrebbe determinato una diversa decisione, con l'esclusione della responsabilità civile del ### con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 115 c.p.c. (in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente respinto l'istanza di ammissione della prova testimoniale richiamata in ricorso; ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### entrambi i motivi - congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione - sono inammissibili; osserva in primo luogo il Collegio come, avendo la corte territoriale confermato la sentenza di primo grado sulla base delle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, indicate a fondamento della decisione impugnata, l'evocazione, in sede di legittimità, del vizio di cui all'art.  360 n. 5 c.p.c. deve ritenersi inammissibile, trovando applicazione al riguardo il divieto di cui all'art. 348-ter c.p.c. ai sensi del quale, in presenza di una doppia decisione conforme in fatto, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del primo comma dell'art. 360 cit.; sotto altro profilo - ferma la considerazione dell'assorbente circostanza secondo cui, in ogni caso, l'affermazione della responsabilità civile del ### deve ritenersi superata dall'avvenuta pronuncia, passata in giudicato, della condanna generica dello stesso al risarcimento del danno - varrà rilevare come la censura illustrata dal ricorrente non contenga alcuna denuncia del paradigma di cui all'art.  115 c.p.c., limitandosi a denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; sul punto, è appena il caso di rimarcare il principio fatto proprio dalle ### di questa Corte di legittimità, ai sensi del quale, per dedurre la violazione del paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve aver giudicato, o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma (cioè dichiarando di non doverla osservare), o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.  116 c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘valutazione delle prove' ( Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01); quanto alla dedotta violazione dell'art. 116 c.p.c., converrà sottolineare come l'ammissibilità della doglianza relativa alla violazione di tale norma sia consentita solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo ‘prudente apprezzamento', pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (### U, Sentenza 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 - 02); nella specie, il ricorrente, lungi dal denunciare il mancato rispetto, da parte del giudice a quo, del principio del libero apprezzamento delle prove (ovvero del vincolo di apprezzamento imposto da una fonte di ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### prova legale), si è limitato a denunciare un ### cattivo esercizio, da parte della corte territoriale, del potere di apprezzamento del fatto sulla base delle prove selezionate, spingendosi a prospettare una diversa lettura nel merito dei fatti di causa, in coerenza ai tratti di un'operazione critica del tutto inammissibile in questa sede ###il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 91 c.p.c. (in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.), dovendo ritenersi che, laddove la corte d'appello avesse applicato i principi richiamati nei precedenti motivi di ricorso, la stessa avrebbe condannato la controparte al rimborso, in proprio favore, delle spese di tutti i gradi e le fasi del giudizio; il motivo è inammissibile; al riguardo - fermo il rilievo concernente l'assoluto difetto di profili di argomentazione critica avanzati, attraverso la proposizione della censura in esame, nei confronti della decisione impugnata - varrà rilevare l'assorbimento di qualsivoglia rilievo della doglianza, in considerazione dell'avvenuto parziale accoglimento del primo motivo del ricorso, nella specie tale da imporre la rimessione, al giudice del rinvio, dell'impegno alla nuova liquidazione delle spese di lite; sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo nei limiti di cui motivazione e l'inammissibilità del secondo e del terzo motivo (assorbito il quarto), dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla censura accolta, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità; P.Q.M.  ### di consiglio del 25 ottobre 2024 - R.G. n. 11448/2022 - ### Rel. ### il primo motivo nei limiti di cui motivazione; dichiara inammissibili il secondo e il terzo motivo; dichiara assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 
Così deciso in ### nella camera di consiglio della ### della Corte Suprema di Cassazione del 25 ottobre 2024.   ### 

causa n. 11448/2022 R.G. - Giudice/firmatari: Francesco Catania, Giacomo Travaglino

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Tribunale di Lamezia Terme, Sentenza n. 244/2019 del 07-03-2019

... (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio. ### tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all'accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio (leggi tutto)...

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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME SEZIONE UNICA CIVILE Il Tribunale di ### - sezione unica civile - in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott. ### ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 834 del ### dell'anno 2010 e vertente TRA ### (C.F. ###) E ### D'### (C.F.  ###), in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### nonché ### in qualità di nonna paterna di ### D'### tutti elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell' avv.  ### che li rappresenta e difende giusta procura posta a margine dell'atto di citazione; E ### (C.F. ###), ### (C.F.  ###), ### (C.F. ###), ### (C.F. ###) E ### (C.F.  ###), tutti in qualità di eredi di ### e ### tutti elettivamente domiciliati in ### a ####, via ### n. 26 presso lo studio dell'avv. ### che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; attori CONTRO ### (C.F./P.I. ###), con sede ###, in persona del ### legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv.  ### che la rappresenta e difende in forza di procura posta a margine della comparsa di costituzione e risposta giusta delibera del ### n. 819 del 27.5.2010; #### (C.F. ###), elettivamente domiciliata in ####, via F. Nicotera n. 86, presso lo studio dell'avv. ### che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; NONCHE' CONTRO ### (C.F. ###), elettivamente domiciliat ###/A, presso lo studio dell'avv. ### che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti; convenuti ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 #### S.P.A., con sede ###### via ### n. 54, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ####, via ### 17, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; #### L'### (P.I. ###), con sede ###### via ### n. 13, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dagli avv.ti ### e ### e anche in via disgiuntiva dall'avv. ### giusta procure alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.P.A. (ora ### S.P.A.) (C.F./P.I. ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv.  ### giusta procura alle liti in atti; E ### S.R.L., con sede ###### viale delle ### n. 16, in persona del legale rappresentante p.t.; terzi chiamati in causa #### S.P.A. (### S.P.A.) (C.F./P.I.  ###), con sede ###### in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'avv. ### rappresentata e difesa dall'avv. ### giusta procura alle liti in atti; terza intervenuta ### risarcimento danni da responsabilità professionale.  CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 19.9.2018 in atti.  ### atto di citazione ritualmente notificato ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### ed ### D'### nonché #### e ### in qualità di nonni di ####, convenivano in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, l'### di ### (incorporante l'ASL n. 6 di ###, in persona ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### per sentirli condannare, in solido tra loro, previo accertamento delle loro responsabilità nella verificazione degli eventi, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, specificamente indicati in atto di citazione, da essi sofferti in conseguenza delle gravissime lesioni neurologiche riportate dalla piccola ### D'### al momento della nascita quantificate nella misura del 100% del danno biologico. 
A fondamento costitutivo delle loro pretese gli attori deducevano: - che, in data 3 febbraio 2003, ### giunta alla trentottesima settimana di gravidanza, si era recata presso l'### di ### di ### e ### per partorire; -che i sanitari intervenuti nel corso del parto, dottori ### (ginecologa di fiducia della partoriente) e ### (medico di turno), avevano omesso di procedere tempestivamente alla esecuzione di un taglio cesareo nonostante l'insorgenza di una “grave ipossia fetale”; -che, nel corso dell'espletamento del parto naturale, era stata praticata dai medici una errata manovra di ### la quale aveva aggravato le condizioni di vita del feto e della partoriente; -che, a seguito di tali complicazioni, in data 5 febbraio 2003, era nata la piccola ### D'### senza emettere alcun vagito; -che la bambina si era presentata immediatamente con salute compromessa poiché era caratterizzata da “cianosi…apnea, non reattiva” a causa della sofferenza fetale acuta perinatale subita con necessità di urgente ricovero presso il ### di ### dell'### di ### per sindrome post-asfittica; -che, nei primi giorni di vita, la piccola ### D'### a rischio vita, aveva presentato delle convulsioni e successivamente, per tutto il periodo di degenza durato circa due mesi, era stata sottoposta a continua ed intensa terapia farmacologica e fisioterapica mentre l'alimentazione veniva somministrata con sondino naso-gastrico per deficit della suzione; -che la bambina era stata ricoverata anche presso il ### di ### ed in altre strutture specializzate ove era stata sottoposta anche ad alcuni interventi chirurgici resisi necessari a cagione delle gravi menomazioni sopportate; - che la piccola ### D'### a causa delle condotte negligenti, imperite ed incaute dei sanitari intervenuti al momento del parto era affetta da “paralisi cerebrale infantile a tipo tetra paresi mista ipoposturale con elementi di rigidità e deficit visivo centrale” nonché da “ritardo mentale profondo, tetra paresi spastica ed epilessia, quali esiti di encefalopatia ipossico-ischemica perinatale”; -che, per tali eventi, gli attori, in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore ### D'### avevano sporto querela penale nei confronti dei medici e sanitari che avevano eseguito il parto presso l'### di ### di ### e ### -che il relativo giudizio penale si era concluso con sentenza del Tribunale di ### 147/2005 la quale aveva condannato i dottori ### ed ### per le condotte ad essi ascritte prevedendo altresì la loro condanna solidale, al pagamento, a titolo di provvisionale, di complessive euro 910.000,00 in favore degli attori, oltre alla refusione delle spese legali e processuali; - che tale sentenza di condanna era stata successivamente confermata dalla Corte d'Appello di ### (con sentenza n. 260/2007) e infine dalla Corte di Cassazione (con sentenza n. 2055/2009); -che, a seguito del parto, anche la partoriente, ### aveva subito gravi lesioni personali; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 -che, in particolare, la manovra di ### effettuata in sala parto per far nascere la piccola ### D'### aveva cagionato all'attrice uno shock emorragico dovuto alla riapertura della ferita risalente al precedente parto cesareo avvenuto nel 1997 per “inerzia uterina” con conseguente rottura dell'utero; -che, a causa di ciò, la partoriente aveva subito un intervento chirurgico “laparatomico d'isterctomia sopracervicale con conservazione degli annessi” con successivo ricovero presso il ### di ### del nosocomio lametino ove la stessa rimaneva ricoverata fino al 7.2.2003 per poi essere ricoverata fino al 27.2.2003 nel ### di ### e ### della medesima struttura; -che all'attrice, durante un successivo controllo, era stato diagnosticato “un grave stato anemico con psico astenia e sindrome depressiva” con prescrizione di riposo, cure e assistenza continua per tre mesi a cui era seguita una sindrome ansiosa depressiva; -che, a causa delle gravi menomazioni sopportate e della situazione della figlia, ### era stata costretta a cessare l'attività commerciale da essa utilmente avviata; -che la responsabilità di quanto accaduto e di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali residuati sulla piccola ### D'### e su ### nonchè dei pregiudizi subiti in proprio da tutti gli attori erano da attribuirsi a gravi errori ed omissioni professionali nell'esecuzione del parto presso il ### di ### Si costituiva l'### di ### (incorporante l'Asl n. 6 di ###, in persona del legale rappresentante p.t., la quale eccepiva, preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione di controparte perché mancante della prevista esposizione dei fatti e degli elementi di diritto; nel merito, contestava la responsabilità della struttura ospedaliera in relazione a negligenze dei sanitari deducendo l'infondatezza della domanda anche sotto il profilo del quantum dei danni lamentati. 
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda avversaria ovvero, in via subordinata, la limitazione della condanna a quanto ritenuto provato e di ragione con accertamento della percentuale di responsabilità dei singoli convenuti e condanna degli stessi al pagamento in via esclusiva delle sole somme di loro competenza, con vittoria delle spese di processo. 
Si costituita in giudizio anche la convenuta dott.ssa ### la quale, preliminarmente, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa per la garanzia e/o la manleva la propria compagnia assicurativa e quella dell'ASP di ### ovverosia rispettivamente la ### s.r.l.  (collegata con la ### of ### e la G.B.S. s.p.a. ### (collegata con l'### s.p.a.); rilevava, nel merito, che la responsabilità dei sanitari coinvolti negli eventi era stata accertata con sentenza penale definitiva ma contestava la domanda di parte attrice con riguardo al quantum della pretesa risarcitoria e alla richiesta dei nonni in quanto, in tesi, non legittimati attivamente. Concludeva, in via principale, per la reiezione della istanza attorea nella misura avanzata dai ricorrenti, e, in via subordinata, nel caso di accoglimento della domanda attrice, di condannare le compagnie assicurative ### s.r.l. (collegata con la ### of ### e G.B.S. s.p.a. ### (collegata con la ### s.p.a.) a tenerla indenne di tutte le conseguenze patrimoniali, i danni e le spese liquidate in favore degli attori; il tutto con il successo delle spese di lite. 
Resisteva in giudizio anche il dott. ### che, preliminarmente, domandava di essere autorizzato a chiamare in causa per la garanzia la propria compagnia assicurativa, ovvero le ### s.p.a. nonchè quella dell'ASP di ### ovverosia la ### s.p.a.  (collegata con la G.B.S. s.p.a. ###. Nel merito contestava il quantum del danno lamentato e il diritto risarcitorio dei nonni di ### D'### ritenendo satisfattiva la somma già versata dalle compagnie di assicurazioni a favore degli attori e chiedendo, in via principale, ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 il rigetto della domanda di parte avversa. In via subordinata, nell‘ipotesi di riconoscimento della dovutezza di ulteriori importi da corrispondere agli attori, domandava che le compagnie assicurative ### s.p.a. e ### s.p.a. (collegata con la G.B.S. s.p.a. ### fossero condannate a tenerlo indenne di ogni esborso e di ogni somma da esso corrisposta, con successo di spese processuali. 
A seguito di differimento e chiamata in causa si costituiva la ### s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo di non essere stata parte di alcun contratto di assicurazione avendo svolto esclusivamente la funzione di broker assicurativo; di conseguenza, domandava l'estromissione dal giudizio con la declaratoria di non dover corrispondere nulla a favore degli attori nell'ipotesi di accoglimento della loro domanda neppure a garanzia e/o in manleva delle loro pretese nei confronti della dott.ssa ### per quanto quest'ultima fosse tenuta a corrispondergli, con vittoria di spese da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c.. 
Con comparsa di costituzione si costituiva la ### of ### in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dalla dott.ssa ### la quale eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione degli attori nonché la prescrizione dei loro diritti. Contestava altresì la domanda degli attori in quanto infondata in fatto ed in diritto sia in relazione all'an che al quantum debeatur. Deduceva inoltre che la polizza ### doveva considerarsi a “secondo rischio” rispetto a quella stipulata dall'ASP di ### con la ### s.p.a.. Chiedeva, in ogni caso, l'applicazione di tutte le clausole contrattuali in termini di massimali di polizza, inoperatività per il caso di dolo o colpa grave, non copertura dei danni patrimoniali e delle spese di lite e peritali. 
Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda di parte attrice o, in via di subordine, domandava venisse accertato e dichiarato che la polizza stipulata dalla dott.ssa ### era a “secondo rischio” e che, di conseguenza, essa poteva essere chiamata a garantire il medico solo oltre l'esaurimento del massimale della polizza stipulata dalla struttura sanitaria e che la polizza prevedeva in ogni caso un massimale. In via di ulteriore subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità della dott.ssa ### con quelle degli altri sanitari coinvolti e della struttura sanitaria convenuta in giudizio. 
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva anche la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., chiamata in causa dal dott. ### la quale non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma il quantum dei danni lamentati. 
Evidenziava, poi, di aver già versato la somma di euro 350.000,00 all'### s.p.a. la quale in qualità di assicuratrice dell'ASP di ### aveva corrisposto agli attori l'importo di euro 1.400.000,00 e che, pertanto, essendo il massimale di polizza pari ad euro 516.000,00 residuava a suo eventuale carico solo la somma di euro 166.000,00. Chiedeva, pertanto, che la somma di euro 1.400,000,00, già pagata agli attori dall'### s.p.a., venisse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attrici; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda nei confronti del proprio assicurato dott. ### e della domanda di garanzia e/o manleva di quest'ultimo, chiedeva che la condanna venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 166.000,00, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Si costituiva anche l'### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale chiamata in causa dai dottori ### ed ### la quale, preliminarmente, eccepiva l'inammissibilità della chiamata del terzo nei suoi riguardi perché assicurazione non legata ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contrattualmente al momento dei fatti con i sanitari convenuti nel giudizio; eccepiva altresì la sua carenza di legittimazione passiva in quanto la polizza n. 0027/### stipulata con la Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### era stata ceduta da essa alla compagnia assicurativa ### s.p.a. a seguito di cessione del ramo di azienda. Evidenziava le condizioni contrattuali di polizza in termini di massimale e di franchigia. Nel merito non contestava l'an della responsabilità del proprio assicurato ma soltanto il quantum dei danni lamentati negando l'insorgenza di ogni diritto risarcitorio in capo ai nonni di ### D'### Concludeva, in via preliminare, perché fosse disposta la sua estromissione dal giudizio o affinchè fosse dichiarato il suo difetto di legittimazione passiva; nel merito, chiedeva principalmente che la somma di euro 1.050,000,00 già pagata agli attori (detratto il rimborso di euro 350.000,00 ottenuto dalla ### s.p.a.) fosse riconosciuta come totalmente satisfattiva dei danni subiti dai ricorrenti con conseguente rigetto delle domande attoree; in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda di manleva, chiedeva che la condanna della ### s.p.a. (quale impresa di assicurazioni ad essa subentrata nella titolarità della polizza siglata con l'ASP di ### venisse contenuta nei limiti del residuo massimale di polizza pari ad euro 4.111.986,71, con vittoria di spese e competenze di giudizio. 
Non si costituiva invece la ### s.r.l. rimanendo contumace nel giudizio. 
Con comparsa ai sensi dell'art. 105 c.p.c. interveniva in giudizio la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante p.t., quale cessionaria di contratti di polizza e di ramo di azienda dall'### s.p.a., che, in via preliminare, si associava alla richiesta di estromissione dal giudizio e di declaratoria del difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, rappresentando che in forza del contratto di cessione del ramo d'azienda e del contratto di polizza 0027/### essa interveniente era da considerarsi quale unica destinataria di qualunque residua pretesa risarcitoria per i fatti di causa. Eccepiva tutti i limiti contrattualmente previsti in termini di massimale e franchigia della polizza suindicata. Nel merito, si limitava a contestare le voci risarcitorie richieste dagli attori ed il quantum dei danni lamentati negando in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni dei nonni di ### D'### Concludeva, in via principale, instando per la reiezione della domanda risarcitoria perché già soddisfatta a seguito del pagamento effettuato della somma complessiva di euro 1.400.000,00; in subordine e nel caso di accoglimento della domanda attrice, domandava di graduare ex art. 2055 c.c. la responsabilità dei medici e della struttura sanitaria convenuta in giudizio, nonché di graduare ex art. 1911 c.c. le rispettive responsabilità e di individuare le quote di ripartizione del danno tra ognuno dei civilmente responsabili. 
A seguito del decesso di ### (nonno materno di ### si costituivano in prosecuzione con comparsa del 2.12.2013 gli eredi ###### e ### i quali si riportavano a tutti i precedenti scritti difensivi e alle richieste, eccezioni e conclusioni ivi formulate dal proprio dante causa. 
Con comparsa depositata all'udienza del 19.9.2018 ###### e ### si costituivano altresì in prosecuzione a seguito del decesso di ### (nonna materna di ### quali eredi di quest'ultima insistendo in tutte le richieste eccezioni e conclusioni precedentemente formulate dall'originaria attrice. 
Nel corso del giudizio, in via istruttoria, è stata acquisita la documentazione prodotta dalle parti ed è stata espletata CTU medico-legale sulle persone di ### D'### di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### di ### D'### di ### D'### di ### di ### e di ### (con elaborato peritale redatto dal dott. ### depositato in ### il ###). 
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo, sulle conclusioni in epigrafe indicate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19.9.2018, con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusionali.  MOTIVI DELLA DECISIONE Ante omnia corre l'obbligo di precisare che la presente controversia è stata istruita da altri ### ai quali lo scrivente ### è subentrato solamente all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6.4.2016. 
Ciò doverosamente chiarito, va, in primo luogo, dato atto della legittimatio ad causam dei coniugi ### D'### e ### in rappresentanza dei figli minori ### D'### e ### D'### atteso che, per costante giurisprudenza, la proposizione dell'azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno subito da un minore, mirando alla reintegrazione, alla conservazione o all'accrescimento del patrimonio del minore leso dall'atto dannoso, rientra tra gli atti di ordinaria amministrazione e può essere pertanto proposta dal genitore esercente la potestà senza l'autorizzazione del giudice tutelare (v. per la giurisprudenza di legittimità Cass. Civ. 19.1.2012 n. 743, Cass. 28.2.1992 n. 2489; Cass. civ. 11.1.1989 n. 59; Cass. civ. 13.1.1981 n. 294; cfr. anche per la giurisprudenza di merito, ex multis, #### 9.9.2013 n. 17919; ### Trani, 14.5.2014 n. 854), occorrente invece per la successiva eventuale riscossione delle somme. 
Conseguentemente va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata sul punto dalle parti convenute e dalla terza chiamata ### of ### Ancora in via pregiudiziale deve essere disattesa la contestazione sollevata dai convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dalla terza chiamata ### of ### relativa all'indeterminatezza della domanda. 
Ed invero, in ordine alla presunta nullità dell'atto di citazione, si osserva che l'invalidità di cui all'art.  164 c.p.c. può essere riscontrata nelle sole ipotesi di omissione o di assoluta incertezza nella individuazione dell'oggetto della domanda o nell'esposizione dei fatti o degli elementi che costituiscono le ragioni della stessa. Sul punto la Suprema Corte ha costantemente precisato che “la nullità della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda postula la totale omissione o la assoluta incertezza del petitum inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e nell'aspetto sostanziale, come bene della vita di cui si domanda il riconoscimento. Detta ipotesi non ricorre quando l'individuazione del petitum così inteso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva” (cfr.  Civ. n.3911/2001; Cass. Civ. n.4828/2006). 
Pertanto, nel caso di specie, in applicazione delle suindicate coordinate giurisprudenziali, deve riconoscersi, nel rigettare la sollevata eccezione, la piena validità dell'atto introduttivo, il cui contenuto appare completo e sufficientemente determinato con riferimento a tutti gli elementi essenziali della domanda, in relazione ai quali, difatti, le parti eccipienti hanno potuto articolare le proprie argomentazioni, senza alcun pregiudizio delle proprie facoltà di difesa e del contraddittorio. 
Deve essere disattesa anche l'ulteriore eccezione spiegata dai convenuti e dalle compagnie assicurative terze chiamate e intervenute nel giudizio relative alla carenza di legittimazione attiva dei nonni di ### D'### alla tutela risarcitoria essendo ormai consolidato l'indirizzo della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Suprema Corte che riconosce al congiunto ed al parente stretto del macroleso la legittimazione ad agire "iure proprio" contro il responsabile delle lesioni (vedi Cass. S.U. 9556/2002) Va infine esaminata, sempre preliminarmente, l'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria opposta dai convenuti e dalle compagnie assicurative chiamate in causa.  ### è priva di fondamento e pertanto non può essere accolta. 
Al riguardo si osserva che, in via generale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità professionale (nell'ambito della quale va ricondotta l'odierna azione) inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l'evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. Al fine di determinare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione occorre verificare il momento in cui si sia prodotto, nella sfera del creditore, il pregiudizio causato dal colpevole inadempimento del debitore. Va, peraltro, rilevato che il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 cod. civ.. 
Nel caso all'esame il termine di prescrizione è da ritenersi decennale trattandosi di responsabilità contrattuale e può essere fatto risalire anche al giorno della nascita della piccola ### (avvenuta il ###) considerato che già in quel momento la produzione del danno si era manifestata all'esterno atteso che la nascitura presentava immediatamente dei segni di “cianosi, apnea…non reattiva”; conseguentemente il diritto al risarcimento del danno azionato dagli attori nel presente giudizio non può essere ritenuto in alcun modo prescritto atteso che al momento della notificazione dell'atto di citazione (avvenuta nell'anno 2010) ancora non erano decorsi i dieci anni necessari per considerare maturata la prescrizione del diritto risarcitorio dei ricorrenti. 
Conseguentemente vanno disattese le deduzioni sostenute dalle parti eccipienti che sembrano costruire l'eccezione di estinzione del diritto sul presupposto della qualificazione della responsabilità medica come avente natura extracontrattuale in assenza di uno specifico e formale contratto intervenuto tra gli interessati atteso che nella specie la domanda giudiziale è stata svolta nella vigenza di un orientamento costante della giurisprudenza della Suprema Corte che ha considerato la responsabilità medica come avente natura e caratterizzazione contrattuale, con prescrizione decennale.  ### parte, soltanto successivamente ai fatti di causa ed all'introduzione della presente causa, sono entrati in vigore il ### “Balduzzi” (convertito il ### nella legge n.189/2012) e poi la ### (n. 24/2017 in vigore dal 2.4.2017) che partendo da una diversa qualificazione giuridica della natura della responsabilità del medico (aquiliana anziché ex contractu) individuano il termine prescrizionale in quello quinquennale anziché in quello decennale ordinario. Tuttavia vale il principio della irretroattività della legge scolpito normativamente nell'art. 11 delle disposizioni generali premesse al ###, considerato che le leggi anzidette sono entrate in vigore successivamente alla proposizione della domanda giudiziale e alla conseguente vocatio in iudicium. 
Segue il rigetto della spiegata eccezione di prescrizione della domanda attorea. 
Prima di passare funditus all'esame del merito delle domande di accertamento della colpa professionale e di quelle risarcitorie avanzate dagli odierni attori occorre rilevare che devono ritenersi necessariamente assorbite le richieste pregiudiziali e/o preliminari avanzate dai ricorrenti per ottenere la tutela “interinale” della pretesa risarcitoria azionata (recte: richiesta di emissione di provvisionale ex art. 278 c.p.c., richiesta di rilascio di fideiussioni, richiesta di deposito dei massimali, richieste di autorizzazione alla trascrizione della domanda giudiziaria e/o di pignoramenti, richieste di messa a disposizione di importi accantonati per T.F.R. in favore dei sanitari convenuti) anche perchè non più ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sostenute da un interesse concreto ed attuale degli attori, considerata la presente pronuncia che va a regolare nel merito la controversia. 
Volgendo quindi al merito della res controversa ritiene il ### che siano fondate le domande di accertamento della responsabilità professionale dei medici convenuti (e conseguentemente della struttura sanitaria e quindi dell'ASP di ### formulate dagli attori e la domanda di risarcimento dei danni avanzata da ### e ### D'### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ####, la quale comunque deve trovare accoglimento nei termini che si dirà; va invece respinta la pretesa risarcitoria formulata da ### e dagli eredi di ### e di ### in qualità di nonni di ### D'### Orbene, le domande che formano oggetto del presente giudizio traggono titolo dalla dedotta responsabilità dei medici e della struttura sanitaria (l'### di ### facente parte dell'ASL n. 6 di ### poi inglobata nell'ASP di ### convenuti in giudizio, per i danni che a diverso titolo sono derivati agli attori a seguito delle operazioni di parto di ### D'### eseguite sulla madre ### presso l'### di #### di ### e ### In particolare, con l'atto introduttivo del presente giudizio, gli attori hanno dedotto, nei confronti dei convenuti, una responsabilità solidale di natura contrattuale o extracontrattuale, allegando, quale fatto costitutivo della loro pretesa risarcitoria la negligente, imperita ed imprudente condotta professionale tenuta dai convenuti dottori ### e ### durante la fase di travaglio e del parto per la nascita di ### D'### con particolare riferimento al carente monitoraggio da parte dei sanitari delle condizioni della partoriente e della sofferenza “intrapartum” del feto, alla mancata effettuazione di un tempestivo taglio cesareo, alla incauta manovra di ### effettuata sulla partoriente nonché alla carente efficienza organizzativa e materiale dell'### di ### Orbene, secondo la disciplina sostanziale della responsabilità medica, applicabile ratione temporis, formatasi per via giurisprudenziale prima dell'entrata in vigore della ### n. 189 del 2012, c.d. legge Balduzzi, e della recente disciplina legislativa introdotta con la ### n. 24/2017, c.d. ### entrambe applicabili solo ai fatti verificatisi dopo la loro entrata in vigore, in ragione del principio generale di irretroattività della legge, dettato dall'art. 11 delle ### la responsabilità del medico e dell'ente ospedaliero per inesatto adempimento della prestazione ha natura contrattuale ed è quella tipica del professionista, con la conseguenza che trovano applicazione il regime proprio di questo tipo di responsabilità quanto alla ripartizione dell'onere della prova e i principi delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale relativamente alla diligenza e al grado della colpa (v. anche Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, in motiv.; Cass. 11 marzo 2002, n. 3492; 14 luglio 2003, n. 11001; 21 luglio 2003, n. 11316, in motiv.). 
Ciò posto deve rilevarsi che secondo la costante giurisprudenza della Suprema Corte, la responsabilità del medico trova titolo nell'inadempimento delle obbligazioni ai sensi dell'art. 1218 c.c. e ss, (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 22/12/1999, n. 589). 
Ed infatti, gli approdi della giurisprudenza di legittimità, seguita pressoché costantemente ed uniformemente da quella di merito, hanno condotto all'affermazione di una responsabilità contrattuale derivante dalla fattispecie del cosiddetto contatto sociale da cui scaturisce ex lege, una serie di prestazioni e di obblighi specifici: lealtà reciproca, diligenza e perizia professionali, informazioni prima e durante il trattamento sanitario e perfino dopo la fine delle terapie. Una serie di obbligazioni dunque tra soggetti determinati e di contenuto specifico, dirette a soddisfare un interesse predefinito, e ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 non, o meglio, non solo l'interesse generico a non subire lesioni nella sfera dei propri diritti. Sotto l'aspetto degli obblighi e delle prestazioni, cioè, non sono rinvenibili differenze di rilievo a seconda che il rapporto nasca da un vero e proprio accordo negoziale diretto tra medico e paziente ovvero dal contratto intercorso tra quest'ultimo e la struttura sanitaria in cui il medico, a qualsiasi titolo, presta la sua attività (cfr., in tal senso ed ex permultis, Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, Cass. SS. UU., 1 luglio 2002, n. 9556 e Cass. 19 aprile 2006, n. 9085 Cass.; Cass. ### n. 577/2008).  ### parte, la giurisprudenza ha ormai da tempo elaborato un sistema ad hoc in materia di responsabilità medica, contrattuale o extracontrattuale che la si voglia considerare, nella prospettiva di rafforzare la tutela del paziente, soggetto debole per definizione. 
Dalla identificazione della responsabilità oggetto di causa quale responsabilità contrattuale discende l'applicazione della relativa normativa in termini di prescrizione, grado della colpa, ripartizione dell'onere della prova. 
Con riferimento all'onere probatorio le S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 577/2008 hanno affermato che “l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante” (sul punto vedi anche Cass., 24/5/2006, n. 12362; Cass., 11/11/2005, 22894). 
Il paziente, dunque, non è tenuto anche a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass., 24/5/2006, n. 12362; cfr. Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Quanto alla prova del nesso di causalità tra l'azione o l'omissione del medico-debitore e l'evento dannoso deve rilevarsi che un orientamento giurisprudenziale meno recente riteneva che quando la prestazione professionale da cui è derivato il danno non era di difficile esecuzione, la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie era idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione (res ipsa loquitur), spettando all'obbligato fornire la prova che la citata prestazione era stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti peggiorativi erano stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr., Cass. 21 dicembre 1978, n. 6141; Cass. 16 novembre 1988, n. 6220; 11 marzo 2002, n. 3492). 
Più specificamente, l'onere della prova era stato ripartito tra le parti nel senso che spettava al medico provare che il caso era di particolare difficoltà e al paziente quali fossero state le modalità di esecuzione inidonee, ovvero a questi spettava provare che la prestazione era di facile esecuzione ed al medico che l'insuccesso non fosse dipeso da suo difetto di diligenza (cfr., Cass. 19 maggio 1999, 4852; Cass. 4 febbraio 1998, n. 1127; Cass. 30 maggio 1996, n. 5005; Cass. 16 febbraio 2001, n. 2335; 16 novembre 1988, n. 6220). 
La Suprema Corte con la nota sentenza pronunciata a ### n.. 577/2008 (peraltro confermata dalla giurisprudenza successiva cfr., Cassazione civile, sez. III, 20/04/2010, n. 9315; in senso conforme ### Un. civ., 11 gennaio 2008, nn. 576, 581, 582, 584; Cass. civ., 9 febbraio 2010, n. 2847) ha, invece, sostanzialmente superato la distinzione tradizionale tra obbligazione di mezzi e di risultato e la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, poiché tale dicotomia non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. All'art. 2236 c.c., non va conseguentemente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 assegnata rilevanza alcuna ai fini della ripartizione dell'onere probatorio, giacché incombe in ogni caso al medico dare la prova della particolare difficoltà della prestazione, laddove la norma in questione implica solamente una valutazione della colpa del professionista, in relazione alle circostanze del caso concreto (v. Cass., Sez. Un., 11/1/2008, n. 577; Cass., 13/4/2007, n. 8826; Cass., 28/5/2004, n. 10297; Cass., 21/6/2004, n. 11488). 
Ciò posto in termini di onere probatorio, va ulteriormente precisato che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso(cfr. Cass. n. 16123 del 08/07/2010). 
Come la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare, in tema di responsabilità del medico per i danni causati al paziente, l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione non può essere, tuttavia, desunto, ipso facto, dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale (v. 
Cass., 9/11/2006, n. 23918).  ### consegue infatti alla prestazione negligente, ovvero non improntata alla dovuta diligenza da parte del professionista (e/o della struttura sanitaria) ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, adeguata alla natura dell'attività esercitata e alle circostanze concrete del caso.  ### la regola sopra ribadita in tema di ripartizione dell'onere probatorio, provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, se alla prestazione dell'attività non consegue il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso incombe invero al medico (a fortiori ove trattisi di intervento semplice o routinario) dare la prova del verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza che lo stesso ha impedito di ottenere. In presenza di risultato "anomalo" o anormale rispetto al convenuto esito dell'intervento o della cura, che si ha non solo allorquando alla prestazione medica consegue l'aggravamento dello stato morboso o l'insorgenza di nuova patologia ma anche quando l'esito risulta caratterizzato da inalterazione rispetto alla situazione che l'intervento medico - chirurgico ha appunto reso necessario (v.Cass., 13/4/2007, 8826), e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull'esperienza, il medico e la struttura sono cioè tenuti a dare la prova che esso dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, avuto riguardo alle specifiche circostanze del caso concreto. E laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex artt. 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente. 
Per quanto poi attiene alla posizione della struttura e del sanitario operante deve rilevarsi che la responsabilità contrattuale di tale struttura nei confronti del paziente può derivare, a norma dell'art.  1218 c.c., sia dall'inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell'ente ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 debitore, sia, a norma dell'art. 1228 c.c., dall'inadempimento della prestazione medico - professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore. E' irrilevante stabilire, nella fattispecie che ci occupa, se detta responsabilità sia conseguenza dell'applicazione dell'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione che si sia avvalso dell'opera di ausiliari risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero del principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico o privato ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (cfr. Cass. Civ. n. 9269/1997 e Cass. Civ. n. 10719/2000). 
Infatti, ciò che rileva, in questa sede, è che l'ente ospedaliero privato o pubblico risponde direttamente della negligenza ed imperizia dei propri dipendenti nell'ambito delle prestazioni sanitarie effettuate al paziente: in altri termini, l'ente ospedaliero è contrattualmente responsabile se il suo medico è almeno in colpa, applicandosi il corrispondente regime dell'onere probatorio. 
Le stesse ### della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 577/2008 hanno peraltro confermato che "per quanto concerne la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente è irrilevante che si tratti di una casa di cura privata o di un ospedale pubblico in quanto sostanzialmente equivalenti sono a livello normativo gli obblighi dei due tipi di strutture verso il fruitore dei servizi, ed anche nella giurisprudenza si riscontra una equiparazione completa della struttura privata a quella pubblica quanto al regime della responsabilità civile anche in considerazione del fatto che si tratta di violazioni che incidono sul bene della salute, tutelato quale diritto fondamentale dalla ### senza possibilità di limitazioni di responsabilità o differenze risarcitorie a seconda della diversa natura, pubblica o privata, della struttura sanitaria" (cfr., nello stesso senso Cass. 25.2.2005, n. 4058). 
In definitiva, deve ritenersi che l'obbligazione assunta, nei confronti del paziente, dal medico che abbia eseguito l'intervento vada qualificata in termini pressoché analoghi a prescindere dalla circostanza che quest'ultimo sia dipendente dalla struttura sanitaria in cui venga eseguito l'intervento ovvero sia il medico di fiducia del paziente in quest'ultima ricoverato. A questi fini è, infatti, sufficiente che la struttura sanitaria comunque si avvalga dell'opera del medico, non valendo ad escludere la sua responsabilità la circostanza che ad eseguire l'intervento sia un medico di fiducia del paziente, sempre che la scelta cada (anche tacitamente) su un professionista inserito nella struttura sanitaria ovvero che si avvalga di tale struttura, giacché la scelta del paziente risulta in tali ipotesi operata pur sempre nell'ambito di quella più generale ed a monte effettuata dalla struttura sanitaria, come del pari irrilevante è che la scelta venga fatta dalla struttura sanitaria con (anche tacito) consenso del paziente (cfr., Cassazione civile, sez. III, 13/04/2007, n. 8826; Cass. 14 giugno 2007 n. 13953; Cass. 14 luglio 2004 n. 13066; Cass. 22 dicembre 1999, n. 589; Cass. 29.9.2004, n. 19564; Cass. 21.6.2004, n. 11488; Cass. n. 9085 del 2006). 
Riassumendo, è dunque onere di chi agisce per la colpa professionale dimostrare l'esistenza del contratto con la struttura sanitaria ed allegare l'inadempimento (o comunque l'inesatto adempimento) delle prestazioni medico professionali rese in suo favore dai medici e dalla struttura sanitaria, restando, invece, a carico di questi ultimi la prova che le medesime prestazioni erano state eseguite in modo diligente e che i problemi lamentati erano stati determinati da un evento imprevisto, imprevedibile ovvero inevitabile. 
Nel caso di specie, con precipuo riferimento all'accertamento della responsabilità dei convenuti per gli eventi per cui è causa, deve rilevarsi che le parti attrici, ad eccezione dei nonni di ### D'### (giuseppe #### e ###, sono risultate parti offese ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 costituite parti civili nel procedimento penale a carico dei due ginecologi dottori ### e ### i quali sono stati condannati con sentenza passata in autorità di cosa giudicata per negligenza, imprudenza ed imperizia nell'esecuzione del loro operato oltre che al risarcimento in solido del danno sofferto dalle parti civili (da liquidarsi davanti al giudice civile) e alla corresponsione di una provvisionale di euro 910.000,00 e delle spese processuali (sentenza n. 147/2005 del ### di ### poi confermata dalla Corte d'Appello di ### con sentenza n. 260/2007 ulteriormente ribadita dalla Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2009 - vedi doc.ti 48-50 fascicolo di parte attrice). 
In merito all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, va richiamato l'art. 651 c.p.p. il quale stabilisce verbatim che "la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato". 
In base alla consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (ex pluris v. Cass. n. 9235/2006, Cass. 3074/2001, Cass. n. 5925/2004), l'autorità del giudicato copre sia il dedotto che il deducibile, ovvero non soltanto le questioni di fatto e di diritto investite esplicitamente dalla decisione, ma anche le questioni che - sebbene non investite esplicitamente dalla decisionecostituiscano tuttavia presupposto logico essenziale ed indefettibile della decisione stessa. 
Pertanto, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento del fatto in tutti i suoi elementi costitutivi accertati dal giudice penale, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso. La sentenza del giudice penale, che ha pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato (Cassazione n. 23633/2014; cfr. anche Cass. n. 14921.2010: “qualora, in sede penale, sia stata pronunciata in primo o in secondo grado la condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore della parte civile ..  una tale decisione, se la predetta condanna resta confermata, comportando necessariamente, quale suo indispensabile presupposto, l'affermazione della sussistenza del reato e della sua commissione da parte dell'imputato, dà luogo a giudicato civile, come tale vincolante in ogni altro giudizio tra le stesse parti” ). 
Orbene nel vigente ordinamento, è operativo il principio secondo cui la condanna definitiva in sede penale vincola il giudice civile adito con azione restitutoria o risarcitoria, precludendo ogni ulteriore indagine sulla sussistenza e illiceità del fatto e sulla responsabilità del condannato, quando il fatto illecito sia comune alla fattispecie penale ed a quella civile (Cassazione n. 27412/2008). 
Nel caso che qui occupa, parte attrice ha promosso azione risarcitoria convenendo in giudizio la dott.ssa ### il dott. ### e la ASP di ### i medici risultano essere stati condannati - come detto - in via definitiva, in sede penale, per il reato loro ascritto, nonchè al risarcimento dei danni da liquidarsi in sede civile, oltre al pagamento di una provvisionale di euro 910.000,00. 
Su tali basi, appaiono inconferenti le eccezioni e le richieste sollevate avverso la parte attrice dalla terza chiamata ### of ### In base alla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione prima sezione civile n. 7138/2015) in caso di chiamata in causa del terzo, questi assume, per effetto della stessa chiamata, la posizione di ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 contraddittore nei confronti della domanda originaria solo se, in caso di azione risarcitoria, viene indicato dalla parte convenuta quale unico responsabile del fatto dannoso e non anche se viene chiamato in causa dal convenuto per esserne garantito. 
Nel caso in cui il terzo viene chiamato dal convenuto per esserne garantito, come nel caso di specie, se l'attore vuole proporre domanda anche nei confronti del terzo chiamato, deve formulare nei confronti dello stesso una espressa ed autonoma domanda, stante l'autonomia sostanziale dei due rapporti, ancorchè conflittuali, in un unico processo (vedasi anche Cassazione n. 5057/2010). 
Il che non è stato nel caso di specie. 
I rapporti rimangono quindi distinti ed autonomi e come tali le eccezioni sollevate non riguardano l'accertamento della responsabilità penale dei convenuti e le eccezioni devono intendersi riferite esclusivamente al rapporto intercorrente nello specifico tra loro terzi chiamati ed il chiamante in garanzia. 
Su tali basi, quanto all'autorità del giudicato penale in rapporto alla responsabilità civile ex delicto, si ribadisce che la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato nel processo penale ed il giudice civile è vincolato nella propria decisione per quanto riguarda gli elementi essenziali del fatto-reato ad egli devoluto quale illecito che determina la responsabilità risarcitoria o restitutoria (cfr. Cass. n. 23633/2014). 
Di conseguenza vanno affermate le responsabilità dei convenuti dottori ### e ### nella causazione delle gravi lesioni occorse a ### D'### e a ### Deve rilevarsi, inoltre, che la prova dell'an debeatur è stata comunque fornita dagli attori anche nel presente giudizio civile e ciò si afferma con particolare riferimento alla autonoma posizione dei nonni di ### D'### non costituitisi parte civile nel giudizio penale e dell'ASP di ### che è parte convenuta nella odierna causa sebbene, quale responsabile civile, non risulta essere stata citata né essere intervenuta nel processo penale conclusosi. 
Ebbene, nel compiere siffatto accertamento il ### può di certo avvalersi anche della documentazione proveniente dai processi penali svoltisi a carico dei dottori ### ed ### Tale documentazione assume infatti un valore di assoluto rilievo nel presente giudizio e ai fini di cui si è appena detto, facendo propria quell'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale “al di fuori dei casi di prova legale non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo la valutazione delle prove rimessa al prudente apprezzamento del giudice. Ne deriva che il giudice può utilizzare, come fonte del proprio convincimento, anche prove raccolte in un diverso giudizio fra le stesse o altre parti e, quindi, anche prove raccolte in un giudizio penale (ancorché conclusosi con sentenza di non doversi procedere per intervenuta amnistia o per altra causa estintiva del reato) esaminandone direttamente il contenuto ovvero ricavandolo dalla sentenza o dagli atti del processo penale e effettuando la relativa valutazione con ampio potere discrezionale, senza essere vincolato dalla valutazione che ne abbia fatto il giudice penale” (cfr. Cass. sez. lav. n. 3447 del 13 maggio 2000). 
Inoltre, va precisato che l'impiego del materiale probatorio acquisito in sede ###si limita alla possibile utilizzazione delle sentenze ma si estende pure alle risultanze degli atti derivanti dalle indagini preliminari svolte dal pubblico ministero, le quali possono entrare a far parte dell'apparato probatorio mediante la produzione documentale delle parti nel rispetto dei relativi termini processuali e possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, “il giudice civile, in mancanza di alcun divieto, può liberamente utilizzare le prove raccolte in un diverso giudizio tra le stesse o tra altre parti, e può anche avvalersi delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale, le quali possono anche essere sufficienti a formare il convincimento del giudice, la cui motivazione non è sindacabile in sede di legittimità quando la valutazione compiuta sia stata estesa anche a tutte le successive risultanze probatorie e non si sia limitata ad un apprezzamento della sola prova formatasi nel procedimento penale” (vedi Cass. civ. n. 20335, 15 ottobre 2004). 
Ciò precisato, relativamente alla prova del rapporto contrattuale paziente - struttura e medici, fonte di responsabilità per l'eventuale inadempimento degli obblighi da esso discendenti, si rileva che l'esistenza del contratto/contatto intercorso tra l'attore e i convenuti oltre a non essere contestato da nessuna parte in causa risulta anche provata per tabulas dalla copiosa documentazione in atti (vedi doc.ti 2-11 fascicolo di parte attrice), da cui emerge il ricovero di ### presso l'### di ### di ### e ### in data ### e le successive operazioni di parto e post parto. 
Sicchè può ritenersi dimostrata sia la conclusione del contratto atipico di spedalità tra ### e la struttura convenuta sia il contatto sociale tra l'attrice ed i sanitari della struttura. 
Emerge inoltre ex actis che i medici convenuti erano all'epoca dei fatti dipendenti dell'### di ### e dunque dell'ASL n. 6 di ### successivamente inglobata dall'ASP di ### (vedi attestazioni di servizio fascicolo di parte attrice). 
Gli odierni attori hanno poi adempiuto, all'onere della specifica allegazione della natura dell'inadempimento contestato, consistente nella carenza di monitoraggio delle operazioni di parto, nella mancata tempestiva effettuazione del taglio cesareo al posto del parto spontaneo e nell'esecuzione su ### della rischiosa manovra di ### Dall'istruttoria e dai documenti di causa è emerso poi incontrovertibilmente che i dottori ### e ### non hanno adempiuto correttamente la prestazione medica insistendo nel parto spontaneo anziché nell'espletamento del parto con taglio cesareo senza rendersi conto delle condizioni di salute “intrapartum” ormai precarie di ### D'### che hanno determinato le gravissime lesioni neurologiche riportate dalla medesima praticando altresì la manovra di ### (al fine di favorire l'espulsione del feto e quindi la nascita di ### D'### su un soggetto (la partoriente ### già cesarizzato cagionando così uno shock emorragico con conseguente rottura dell'utero e necessità di immediato intervento chirurgico “laparatomico d'isterectomia sopracervicale con conservazione degli annessi”. 
Quanto appena detto è stato d'altronde acclarato non soltanto nelle richiamate sentenze penali che hanno riguardato i fatti di causa, ma anche nelle varie perizie espletate sia nei giudizi penali sia nel presente procedimento civile. 
In proposito il dott. ### perito del P.M. nell'ambito del procedimento penale svoltosi dinanzi al ### del ### di ### ha evidenziato che “l'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale… doveva indurre i sanitari curanti a interrompere il parto di prova e ad eseguire con tempestività il taglio cesareo dal momento che erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro dopo taglio cesareo. ### voluto proseguire il travaglio patologico ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta che ha indotto i sanitari a scegliere per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita la rischiosa ### di Kristeller…### omissione nell'assistenza al travaglio e al parto individua elementi di responsabilità professionale sia in riferimento al danno neurologico patito dalla piccola ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
D'### sia al danno biologico di sua madre ### che ha subito la perdita dell'utero a causa della sua rottura. Emerge inoltre che per giungere all'asportazione dell'utero si deve ammettere che la rottura fosse così estesa e compromissiva da non poter essere riparata” per poi concludere che “è possibile affermare che la grave sofferenza acuta sofferta dal prodotto del concepimento… trova nesso causale certo… del danno cerebrale di cui è portatrice la piccola D'### Eliana….sicchè l'omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben documentabile da una corretta analisi dei tracciati….hanno indotto il danno cerebrale….il tardivo riconoscimento dello stato asfittico è da mettersi in diretto rapporto causale anche con le modalità del parto vaginale operativo espletato mediante la manovra di #### da non doversi ritenere correttamente eseguita su una donna già cesarizzata…il tutto configura aspetti di condotta sanitaria censurabile per i medici….sul piano dell'imprudenza dell'imperizia e della negligenza..” (vedi doc. 58 fascicolo di parte attrice). 
Anche il CTU del GIP presso il ### di ### dott. ### ha accertato nel suo elaborato tecnico - le cui risultanze sono state confermate dallo stesso perito anche nelle dichiarazioni rese nell'ambito del giudizio n. 752/2004 dinanzi al GIP del ### di ### - che “nella condotta dei sanitari che ebbero in cura la signora ### si ravvisano errori di valutazione che si sono concretizzati in atti per lo più omissivi la cui rilevanza deriva dall'evitabilità dell'evento e dalla incidenza causale di detti atti. Anche condotte commissive si ravvisano nella scelta dell'amnioressi e della manovre di ### La scelta del management piuttosto difettoso deriva da condotte imperite…Non è possibile differenziare i ruoli dei sanitari anche se il ginecologo curante era depositario di maggiori informazioni cliniche e quindi competente nella migliore strategia ostetrica..”.  ### del GIP ha poi concluso affermando che “in seguito al parto del 5.2.2003 la signora ### ha riportato una rottura dell'utero con conseguente asportazione chirurgica e conseguentemente la perdita della capacità di procreare. Allo stesso modo la paralisi cerebrale della piccola ### D'### è dovuta all'asfissia intrapartum. V'è discendenza causale…tra parto e lesioni….che sono in conseguenza della condotta dei sanitari….Un management errato che ha comportato errori in sequenza sia di tipo commissivo (effettuazione dell'amnioressi e delle manovre di ### che di tipo omissivo (scarso monitoraggio ed errata valutazione dei dati)” (vedi. doc. 59 fascicolo parte ricorrente). 
Infine il nesso di causalità tra evento e danno e dunque la responsabilità dei sanitari (e conseguentemente della struttura sanitaria) è stata accertata, come anticipato, anche nella CTU svoltasi nel corso del presente giudizio: infatti il fiduciario del giudice, dott. ### ha asseverato quanto segue: “La paziente si ricoverava come seconda gravida con un'anamnesi patologica caratterizzata da poliabortività, precedente taglio cesareo, coagulopatia da sindrome antifosfolipidi. Essa al ricovero presentava uno stato di relativo benessere. Pur trattandosi di soggetto già cesarizzato i sanitari programmavano un parto per via naturale non sussistendo effettivamente controindicazioni a tale programma di intervento. Alle 11,00 del 3.2.2003 con una dilatazione del collo dell'utero a 3 cm.  veniva sottoposta a induzione del parto con amnioressi. ### pratica però appare inopportuna dato che solitamente questo intervento viene riservato ai casi di travaglio rallentato e, considerato che la ### si era ricoverata appena da un'ora, di certo non si può ipotizzare un rallentamento del travaglio, inoltre mancando un'adeguata dilatazione del collo dell'utero non vi erano le condizioni permittenti di esecuzione all'amniorexi, qualificandosi quindi come rottura prematuramente indotta attivamente del sacco amniotico. Invero anche la somministrazione dell'ossiticina (farmaco stimolante le contrazioni della muscolatura liscia dell'utero) avvenuta il ### alle ore 11,00 non può rientrare nella conduzione di un parto spontaneo, rappresentando questo un trattamento induttivo.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Relativamente, poi, al monitoraggio delle condizioni fetali, pur non evidenziando delle situazioni allarmanti, almeno fino all'ultima mezz'ora, comunque, durante i controlli, qualche segno di alterazione è pure apprezzabile. Questi segni dovevano essere interpretati per produrre uno stato di preallarme nei sanitari. Con questo, a pretendere almeno, un monitoraggio continuo, purtroppo non effettuato. E' evidente quindi un deficit di monitoraggio fetale. Mentre fermo stante le criticità relative alla rintracciabilità dell'autenticità degli esami CTG i tracciati dell'ultima mezz'ora mettono in evidenza chiari segni di sofferenza fetale. Tuttavia, in siffatte condizioni seppur fosse indicato un cambio di strategia passando dal comportamento attendistico a quello operativo del taglio cesareo, anche nella struttura più organizzata, sarebbero stati necessari non meno di trenta minuti, ergo, il parto sarebbe avvenuto, in ogni caso sempre con gli stessi tempi. Infatti è in itinere che la lenta progressione del travaglio, avrebbe reclamato un cambio di strategia, preferendo appunto il parto cesareo. Purtroppo si è atteso abbondantemente oltre le 24 ore dalla rottura delle membrane per arrivare al parto, addirittura 38 ore dopo. E' questo il dato più evidente palesemente in contrasto con una buona condotta medica. Infine alla conclusione del parto la scelta di aiutare l'espulsione del mobile fetale con la manovra di ### appare una condotta, anch'essa, censurabile, essendo tale mossa, notoriamente controindicata in un soggetto già cesarizzato, proprio per l'alta incidenza di rottura d'utero. Cosa che puntualmente si è verificata (vedi esame istologico dell'utero) e che ha determinato la necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. Per questo si intravedono comportamenti professionali censurabili sia di tipo omissivo che commissivo. Omissivi per i presidi diagnostici e terapeutici, ove in presenza di fattori di rischio specifici come nel caso in discussione (precedente cesareo, ritardo nella progressione del parto) avrebbero preteso un monitoraggio ed un'assistenza continua, ed un parto per taglio cesareo che invece non è avvenuta. Commissivi perché come anticipato incongrua appare la scelta di effettuare l'amnioressi, la somministrazione di ossitocina e la manovra di ### In altre parole l'evento disgraziato occorso agli attori, oltre che prevedibile poteva considerarsi anche prevenibile…”. (vedi CTU dott. ### in atti). 
Dunque, in base a quanto asseverato dalle perizie svolte sia nell'ambito dei giudizi penali sia nel presente giudizio civile deve concludersi anche nella odierna sede per la responsabilità professionale dei sanitari convenuti in relazione alla prestazione professionale medica posta in essere. 
E' stato difatti accertato che i dottori ### e ### hanno posto in essere delle condotte omissive e commissive negligenti, imperite ed imprudenti che hanno costituito l'unica causa delle lesioni sofferte da ### D'### e dalla di lei madre ### durante le fasi del parto. 
In particolare, per quanto attiene alla verifica del presupposto preliminare della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento delle gravissime lesioni personali subite da ### D'### e di quelle sopportate dalla di lei madre ### e la condotta dei medici intervenuti in sala parto, va rilevato che nel caso di specie ed in base ai vari accertamenti tecnici compiuti è emerso chiaramente il nesso di causalità tra le azioni e le omissioni dei sanitari e le lesioni riportate dalle odierne attrici. 
In primo luogo, deve, infatti, sottolinearsi che all'atto del ricovero ### si presentava in buone condizioni di salute e non si erano riscontrate durante la gravidanza particolari problematiche relative al feto. In secondo luogo, dalla copiosa documentazione medica in atti è possibile ricavare sia la sofferenza “intrapartum” del feto sia le gravissime lesioni subite dalla piccola ### D'### e da ### all'esito del parto. 
Sulla base di tali rilievi può affermarsi, condividendo le conclusioni cui sono giunti i periti consultati sia in sede civile che penale che ove la ### fosse stata sottoposta a monitoraggio continuo sarebbe stato possibile percepire e diagnosticare in modo tempestivo la sofferenza fetale e procedere ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 all'estrazione del feto con parto cesareo al fine di toglierlo da una situazione pericolosa e quindi impedire le lesioni neurologiche sopportate dalla neonata nonché la rottura dell'utero della partoriente. 
Parimenti è da ritenersi che se i sanitari intervenuti nelle operazioni di parto avessero correttamente praticato sin dall'inizio il parto cesareo anziché quello naturale (meglio valutando la situazione clinica complessiva della partoriente che aveva dato alla luce la primogenita con taglio cesareo) le predette lesioni non si sarebbero verificate; così come è certo che se i dottori ### e ### non avessero praticato la rischiosa manovra di ### (condotta controindicata in un soggetto già cesarizzato per l'alta incidenza di rottura d'utero e consistente in una pressione violenta sull'addome della partoriente) non si sarebbe verificata l'emorragia per la riapertura della ferita risalente al precedente cesareo con la conseguente necessità di intervento di isterecotomia in urgenza. 
Passando poi all'esame della colpa va evidenziato che in base alla complessiva documentazione medica prodotta e alle consulenze in atti, è possibile evidenziare che i dottori ### e ### hanno posto in essere le seguenti negligenti condotte attive ed omissive: 1) effettuazione erronea della scelta di procedere ad amnioressi, pratica rischiosa per una donna che aveva già avuto un parto cesareo per il rischio di rottura dell'utero; 2) mancata rilevazione attraverso un attento monitoraggio dell'instaurarsi di un travaglio patologico sub specie di rallentata progressione della dilatazione cervicale e omessa diagnosi della grave sofferenza fetale ben riscontrabile da una corretta analisi dei tracciati; 3) mancata interruzione (stante l'esistenza di una grave sofferenza “intrapartum” fetale) del parto di prova e mancata tempestiva esecuzione del taglio cesareo nel momento in cui erano venuti meno i criteri generali per un parto vaginale sicuro; 4) prosecuzione nel travaglio patologico che ha comportato causalmente l'insorgere di uno stato di sofferenza fetale acuta con induzione dei sanitari a scegliere - per accelerare l'espulsione del feto e quindi la nascita - la rischiosa ### di ### controindicata in partoriente già cesarizzata. 
Provato il nesso causale tra l'insorgenza dei danni e il trattamento sanitario ricevuto dalle danneggiate era onere della struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### - in ossequio ai principi che presiedono alla distribuzione dell'onere probatorio in materia di responsabilità contrattuale - fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c., con la conseguenza che il mancato raggiungimento di tale prova (compreso il mero dubbio sull'esattezza dell'adempimento) non può che ricadere a suo carico (così Cass. sez. III, 6209/16, cit.). 
Prova liberatoria che non è stata fornita dall'ASP convenuta. 
Può dunque affermarsi, sia sulla base dell'accertamento contenuto nell'ambito della sentenza penale di condanna passata in giudicato dei medici coinvolti nei fatti di causa sia sulla base delle risultanze emerse anche a conclusione dell'istruttoria compiuta nel presente giudizio, che i danni cerebrali subiti da ### D'### e le lesioni subite da ### abbiano trovato la loro genesi causale nelle condotte commissive ed omissive dei medici convenuti. 
Pertanto, alla luce delle argomentazioni che precedono, in accoglimento della domanda di accertamento formulata dagli attori i dottori ### e ### vanno dichiarati responsabili delle gravissime lesioni all'integrità fisica delle quali è affetta ### D'### nonché per le quelle subite da #### della responsabilità dei medici convenuti, poi, determina la responsabilità solidale dell'ente ospedaliero ai sensi dell'art. 1228 c.c., secondo cui il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro ( vedi Cass. 10371999; 4400/2004; 12362/2006).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Passando ora all'esame del profilo del quantum del danno lamentato dagli attori va evidenziato che laddove, come nel caso di specie, sia accertata la responsabilità dell'ente ospedaliero questa può comportare un'obbligazione di risarcimento estesa non al solo danno patrimoniale (art. 1223 cod. civ.), ma anche al danno non patrimoniale in tutte le sue componenti, stante la configurabilità oggettiva anche degli estremi di un reato ove la menomazione dell'integrità psicofisica si renda riconducibile ad un comportamento colposo (art. 2059 cod. civ. e art. 185 cod. pen. ) a carico del soggetto (pubblico o privato) gestore della struttura sanitaria, costituendosi a criterio di imputazione (rispettivamente sulla base degli artt. 28 Cost. e 2049 cod. civ.) la circostanza che l'attività sanitaria rivolta all'adempimento del contratto sia stata svolta dalle persone, inserite nella propria organizzazione, di cui il gestore si sia avvalso per renderla. 
Deve essere pertanto risarcito il danno non patrimoniale subito dagli attori alla luce della interpretazione dell'art. 2059 c.c. in chiave costituzionale divenuta ormai giurisprudenza costante della corte di cassazione e ribadita, da ultimo, con la sentenza delle ### della Corte di Cassazione n. 26972/2008, e confermata dalla stessa Corte Costituzionale. 
La Suprema Corte a ### con sentenza n. 26972 del 11.11.2008 ha posto in materia di danno non patrimoniale alcuni punti fermi affermando per quanto di interesse in questa sede ###patrimoniale costituisce una categoria ampia ed onnicomprensiva, all'interno della quale non è possibile ritagliare ulteriori sotto categorie. Pertanto il c.d. danno esistenziale, inteso quale “il pregiudizio alle attività non remunerative della persona” causato dal fatto illecito lesivo di un diritto costituzionalmente garantito, costituisce solo un ordinario danno non patrimoniale, che non può essere liquidato separatamente sol perché diversamente denominato; 2) il danno non patrimoniale è risarcibile nei soli casi previsti dalla legge, i quali si dividono in due gruppi: le ipotesi in cui la risarcibilità è prevista in modo espresso (fatto illecito integrante reato) e quello in cui la risarcibilità, pur non essendo prevista da norma di legge ad hoc, deve ammettersi sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 2059 cod. civ., per avere il fatto illecito vulnerato in modo grave un diritto della persona direttamente tutelato dalla legge; 3) dal principio del necessario riconoscimento, per i diritti inviolabili della persona, della minima tutela costituita dal risarcimento, consegue che la lesione dei diritti inviolabili della persona che abbia determinato un danno non patrimoniale comporta l'obbligo di risarcire tale danno, quale che sia la fonte della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale; 4) Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato. ###.U. della Suprema Corte hanno, inoltre, evidenziato che l'art. 2059 c.c. va completato con gli elementi strutturali dell'art. 2043. ### norma, infatti, è norma di rinvio e “non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.u. n. 576, 581, 582, 584/2008). La rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, riporta il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità prevista dal vigente codice civile tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n.8827/2003; ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,###/2005; n. 23918/2006). Deve, dunque, ritenersi che al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge sia possibile ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale laddove sia accertata la lesione di un diritto inviolabile della persona qualificabile come “ingiustizia costituzionalmente qualificata” laddove il diritto sia stato leso oltre una certa soglia minima, cagionando un pregiudizio serio. 
Alla luce della predetta giurisprudenza, dunque, va esaminato il profilo della quantificazione dei danni patiti dagli attori tenendo in debito conto la dicotomia tra danno non patrimoniale e danno patrimoniale. 
Quanto alla liquidazione dei danni patiti dalla minore ### D'### si osserva ciò che segue. 
Per quel che concerne il danno non patrimoniale occorre anzitutto ribadire che esso, sulla base di quanto appena detto, costituisce una categoria generale unitaria, non suscettiva di suddivisione in sottocategorie, tipicamente configurabile oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge (id est : reato ex art. 185 c.p.; altri casi tipici previsti dal legislatore, ad es. L. n. 117/88 ecc.), anche nei casi di lesione di interessi o valori della persona di rilievo costituzionale non suscettibili di valutazione economica, e cioè in presenza di un'ingiustizia costituzionalmente qualificata (v. ad es. Cass. Civ.  15760/06; 23918/06; 9510/06; 9514/07; 14846/07). 
In tale ambito, merita certamente ristoro il danno c.d. biologico, quale pregiudizio del diritto inviolabile e costituzionalmente protetto (art. 32 Cost.) alla salute o integrità psicofisica della persona in sé considerata, suscettibile di accertamento medico-legale e che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato indipendenti da eventuali ripercussioni sulla capacità reddituale, inteso, quindi, nella sua accezione pluridimensionale, comprensivo, anche alla luce della sopra richiamata pronuncia della Corte di legittimità a ### degli aspetti esistenziali della vita della persona danneggiata. 
Al riguardo, sono condivisibili le conclusioni cui è pervenuto il CTU dott. ### il qual all'esito delle indagini tecniche svolte su ### D'### ha riscontrato la sussistenza delle lamentate lesioni e - come già ampiamente evidenziato - la loro riferibilità eziologica alla condotta colposa tenuta dai dottori ### e ### quale emersa dagli atti, stimando i residuati postumi invalidanti nella misura del 100%. ### valutazione, peraltro, coincide con quella delle ### di ### e di ### che hanno riconosciuto a ### D'### l'invalidità al 100% con l'assistenza continua (vedi doc.ti 92 e 93 fascicolo di parte attrice). 
Nel caso di specie, si ritiene poi che l'esigenza di personalizzazione del danno e della sua liquidazione così come evidenziata dalla Corte di Cassazione a ### con la cennata sentenza 26972/2008, possa essere meglio soddisfatta applicando le c.d. tabelle elaborate dal ### di ### i cui parametri, utilizzati dalla ormai prevalente giurisprudenza di merito, sono stati ritenuti legittimi dalla Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. n. 12408/2011). 
Tali tabelle, inoltre, recependo, da un lato, l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute e, dall'altro, avvertendo l'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del danno c.d.  biologico a risarcire anche gli altri profili di danno non patrimoniale, prevedono la liquidazione “congiunta” del danno non patrimoniale conseguente a lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale, sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari, e del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 termini di “dolore”, sofferenza soggettiva, in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.  ### ultimo profilo di danno non patrimoniale, tradizionalmente denominato morale soggettivo, quale sofferenza soggettiva in sé considerata (turbamento dell'animo, dolore intimo), senza ulteriori connotazioni in termini di durata e senza degenerazioni patologiche, anch'essa cagionata da reato, da lesioni di interessi protetti da specifiche leggi o dalla lesione di valori di rango costituzionale non suscettibili di valutazione economica, la cui intensità e durata rilevano non ai fini dell'esistenza del pregiudizio, ma solo della quantificazione del relativo risarcimento, va liquidato attraverso un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando l'effettiva consistenza delle sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di evitare duplicazioni risarcitorie. 
Per tutte le ragioni esposte, tenuto conto della giovanissima età dell'attrice (appena nata all'epoca dei fatti), del livello marcato della sofferenza da lei patita, agevolmente desumibile dagli esiti del sinistro e dalla devastante incidenza negativa delle lesioni riportate su ogni aspetto della sua vita e per tutta la durata della stessa senza alcuna possibilità di cambiamento, si reputa congruo applicare la maggiorazione massima del 25% del danno non patrimoniale. 
Il complessivo danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad euro 1.524.194,00.  ### quantificazione assorbe tutti i profili del danno non patrimoniale, ovvero ogni componente esistenziale correlata all'entità dei postumi e i riflessi negativi che la lesione dell'integrità psicofisica normalmente comporta sul piano dell'esistenza della persona, inducendo un peggioramento della complessiva qualità della vita. 
Infatti, nulla può essere risarcito a titolo di danno esistenziale, proprio alla luce dell'orientamento espresso dalle ### della Corte di Cassazione, le quali hanno statuito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di "danno esistenziale", inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., interpretato in modo conforme a ### con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; ove nel "danno esistenziale" si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 c.c. (cfr. Sez. Un. n. 26972/08). 
A titolo di danno non patrimoniale spetterà dunque ad ### D'### la somma di euro 1.524.194,00. 
Circa il danno patrimoniale patito da ### D'### si osserva quanto d'appresso. 
Per quanto riguarda le spese future che la stessa dovrà sostenere in ragione della propria precaria condizione di salute, si osserva che la giurisprudenza di legittimità, pronunciandosi in materia di risarcibilità dei danni futuri consistenti nelle spese che la vittima di un incidente stradale dovrà sostenere per cure ed assistenza, ne ha affermato la configurabilità tutte le volte in cui il giudice accerti - dandone adeguatamente conto nella motivazione - che tali spese, la cui liquidazione andrà necessariamente operata in via equitativa, saranno sostenute secondo una ragionevole e fondata attendibilità (tra le altre, vedi Cass. civ. 23 gennaio 2006, n. 1215; Cass. civ. 23 gennaio 2002, n. 752; Cass. civ. 20 gennaio 1987, n. 495). 
In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che “se non basta la mera eventualità di un pregiudizio futuro per giustificare la condanna al risarcimento, per dirlo immediatamente risarcibile è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 invece sufficiente la fondata attendibilità che esso si verifichi secondo la normalità e la regolarità dello sviluppo causale (ex multis, Cass., nn. 1637/2000, 1336/1999, 495/1987, 2302/1965)” e che “la rilevante probabilità di conseguenze pregiudizievoli è configurabile come danno futuro immediatamente risarcibile quante volte l'effettiva diminuzione patrimoniale appaia come il naturale sviluppo di fatti concretamente accertati ed inequivocamente sintomatici di quella probabilità, secondo un criterio di normalità fondato sulle circostanze del caso concreto” (Cass. n. 10072/2010). 
Peraltro, nel caso de quo, non può essere negato a ### D'### una somma idonea ad affrontare le spese di assistenza argomentando sulla base del fatto che l'attrice potrebbe essere assistita dai suoi familiari.  ### affettivo e personale da parte dei congiunti, che sarà presumibilmente sempre presente, non può essere trasformato in un vero e proprio obbligo di supplire con il proprio lavoro personale e a proprie spese alla carenza di assistenza specifica; si può indubbiamente tenere conto in certa misura del contributo dei familiari alla cura dell'infortunato, ma la somma attribuita in risarcimento deve essere comunque adeguata a coprire le spese indispensabili per il personale di supporto, anche in presenza dei genitori, ed in particolare in previsione degli anni in cui questi potrebbero venire a mancare (cfr. Cass. 16197/2015). 
Nel caso di specie è certo che la danneggiata, a causa della gravissima menomazione neurologica subita, che le impone una totale dipendenza per tutte le esigenze personali richiede un'assistenza personale continuativa, dovrà sostenere in futuro esborsi per assistenza domiciliare. 
Infatti è stato accertato dal CTU ed è pressoché incontestato fra le parti, che le gravi lesioni residuate all'attrice dall'errore medico l'hanno resa e la renderanno persona inidonea a compiere in autonomia gli atti della vita quotidiana e necessitante di assistenza assidua e continuativa nell'arco di tutta la giornata. 
Sul punto basta ricordare che ### D'### “allo stato attuale si ritrova in passeggino tutelato, essa presenta una tetraparesi spastica, incapace a sostenere il capo ed il tronco, ove si apprezza curva scoliotica dx convessa, impossibile la stazione eretta. Ha uno sviluppo disarmonico, assenza completa di eloquio, presenza di rantoli inspiratori, è alimentata con ### con riferiti ricorrenti episodi di polmoniti ad ingestis” (vedi pag. 7 CTU dott. ### in atti). 
Atteso che ### D'### necessita dunque per le sue condizioni di assistenza continuativa per l'intero arco della giornata, occorrono, a tal fine, due persone che si avvicendino nei relativi compiti con turni diurni e notturni allo scopo di garantirle una assistenza permanente per almeno 18 ore al giorno trattandosi di persona non autosufficiente. 
Pertanto si reputa equo garantire ad ### D'### l'assistenza continua di due lavoratrici di ### C ### (badante per persone non autosufficienti), una per il giorno e l'altra per l'assistenza notturna con turni di lavoro quotidiano di nove ore ciascuno per sei giorni la settimana (54 ore settimanali secondo il ###. Nel giorno libero di tali lavoratrici sarà necessario impiegare altre persone con paga oraria per 18 ore giornaliere complessive (nove di assistenza diurna e nove di assistenza notturna). 
Quindi, si possono quantificare tali esborsi nell'importo di euro 3.420,92 mensili, pari ad euro 41.051,04 annui tenuto conto delle specifiche e soprarichiamate esigenze della paziente e delle disposizioni delle tabelle retributive del relativo “### collettivo nazionale di lavoro sulla disciplina del rapporto di lavoro domestico”. 
In particolare i costi per una badante di livello C ### convivente per un impiego di 54 ore settimanali è pari complessivamente ad euro 1.467,82 mentre quello per una lavoratrice di pari livello per l'assistenza notturna sempre per 54 ore settimanali è di euro 1.450,90 cui deve essere aggiunto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 l'ulteriore importo complessivo di euro 502,20 per l'assistenza oraria sostitutiva nelle giornate di riposo mensili delle lavoratrici impiegate a tempo pieno, come detto, per euro 3.420,92 mensili ed euro 41.051,04 annui. 
La corte della nomofilachia ha chiarito che “nel liquidare il danno patrimoniale permanente patito dalla vittima e consistente nelle spese per l'assistenza domiciliare si deve tenere conto dell'incidenza delle provvidenze accordate alla vittima dal sistema sanitario nazionale e regionale” (cfr. Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Ancor più di recente le ### hanno ancora affermato che “…dall'ammontare del danno subito da un neonato in fattispecie di colpa medica, e consistente nelle spese da sostenere vita natural durante per l'assistenza personale, deve sottrarsi il valore capitalizzato della indennità di accompagnamento che la vittima abbia comunque ottenuto dall'ente pubblico, in conseguenza di quel fatto, essendo tale indennità rivolta a fronteggiare ed a compensare direttamente il medesimo pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito, consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le esigenze della vita quotidiana del minore reso disabile per negligenza al parto“ (vedi S.U.  12567/2018). 
Si deve allora tenere presente che l'importo per indennità di accompagnamento fissato normativamente per il 2019 ammonta ad euro 516,35 mensili e che si deve considerare altresì l'ulteriore somma di euro 1.200,00 al mese erogata dalla ### alle persone anche minori in gravissime condizioni di disabilità in base al decreto del Presidente ###/2018 di attuazione della previsione di cui all'art. 9 L.R. n. 8/2017; dunque dal danno risarcibile complessivo annuo devono essere detratte euro 20.596,20 (cioè euro 1.716,35 mensili x 12 = euro 20.596,20). 
Residua quindi un danno risarcibile di euro 20.454,84 all'anno. 
La Suprema Corte nella fondamentale decisione surrichiamata (n. 7774 del 20.4.2016) ha spiegato ancora che “quando la liquidazione d'un danno permanente avvenga a distanza di tempo dal momento in cui è insorto … (si deve) compensare il decalage temporale tra il momento di scadenza dell'obbligazione risarcitoria ### e il momento di avveramento del danno”, e ciò può essere fatto o operando una “liquidazione in forma di rendita (art. 2057 c.c.)”, ovvero “sommando tutti i danni che la vittima patirà tra il momento della liquidazione e il momento futuro in cui il pregiudizio sarebbe comunque cessato (nel nostro caso, la morte naturale per vecchiaia), e moltiplicando il risultato per un saggio di sconto, al fine di tenere conto dell'anticipato pagamento, che farebbe arricchire la vittima del c.d. "montante di anticipazione"; ovvero ancora “moltiplicando il danno annuo patito dalla vittima (debitamente rivalutato all'epoca della liquidazione) per un "numero" che tenga già conto del montante di anticipazione. Questo "numero" è detto coefficiente di capitalizzazione”. 
Più nello specifico, secondo la corte di legittimità “il danno permanente futuro, consistente nella necessità di dovere sostenere una spesa periodica vita natural durante, non può essere liquidato semplicemente moltiplicando la spesa annua per il numero di anni di vita stimata della vittima, ma va liquidato o in forma di rendita; oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e quindi abbattendo il risultato in base ad coefficiente di anticipazione; od infine attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle redite vitalizie” (v. già citata Cass., sez. III civ., n. 7774 del 20.4.2016). 
Si deve allora, secondo l'indicazione della Suprema Corte, fare applicazione per il conteggio delle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al r.d. 9.10.1922 n. 1403, calcolo che si effettua moltiplicando il danno risarcibile annuo individuato (euro 20.454,84) per il coefficiente di capitalizzazione indicato nelle tabelle relativo alla vita media (19.707), calcolo che porta a complessivi ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 euro 403.103,53. La somma può essere poi aumentata del 20%, in via equitativa, considerato l'aumento della durata della vita media dal 1922: si giunge così a euro 483.724,23 (vedi così Corte d'Appello di ### 25.10.2017). 
Il danno per l'assistenza domiciliare futura di ### D'### si quantifica, quindi, in complessivi euro 483.724,23. 
Nulla è dovuto a titolo di spese mediche future, atteso che in casi analoghi a quello in esame il ### supporta i cittadini tramite agevolazioni e sussidi di varia natura, essendo previste inoltre anche corresponsioni economiche sulla scorta della tutela degli invalidi civili. 
Peraltro sul punto specifico nessuna indicazione è stata offerta dal CTU dott. ### il quale nulla ha evidenziato nella sua perizia. 
Va senz'altro riconosciuto, invece, il danno da perdita della capacità lavorativa generica, atteso che la gravissima condizione della minore appare incompatibile con attività lavorative proficue.  ### tipologia di danno va considerata un'autonoma voce di danno patrimoniale. 
Invero, sostanzialmente, prima del 2003, la incapacità lavorativa generica aveva la funzione di ristorare il danno alla diminuzione della capacità lavorativa futura di un soggetto non ancora percettore di reddito, generalmente con un appesantimento del valore monetario del punto del danno biologico. 
All'epoca non veniva liquidato autonomamente il danno da incapacità lavorativa futura in quanto, si sosteneva, che se al momento del sinistro il soggetto non svolgeva attività lavorativa, nessun danno concreto avrebbe subito in quanto non vi sarebbe stata alcuna diminuzione patrimoniale del suo reddito.  ### affermazione, solo parzialmente lenita dalla liquidazione della capacità lavorativa generica all'interno del danno biologico (la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all'attività lavorativa da parte di un soggetto è legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene salute in sé considerato, con la conseguenza che la anzidetta voce di danno non può formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora alla detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica, che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno (cfr.  27.01.2011 n. 1879; Cass. 1.12.2009 n. 25289), è stata superata dalla successiva giurisprudenza di legittimità che ha individuato i contorni del danno da incapacità lavorativa futura, quale autonoma voce di danno patrimoniale, sganciando l'automatismo, relativamente alla capacità lavorativa specifica, tra diminuzione della capacità lavorativa e diminuzione di reddito. 
La circostanza che il soggetto danneggiato non abbia ancora una specifica capacità professionale e non svolga attività lavorativa, non autorizza ad escludere un danno futuro, anzi, il giudice deve svolgere semmai un giudizio ancora più complesso, di tipo prognostico, fondato su basi probabilistiche in cui deve procedere alla valutazione se ed in che misura i postumi permanenti ridurranno la futura capacità di guadagno, tenendo conto della percentuale di invalidità medicalmente accertata, della natura e qualità dei postumi stessi, dell'orientamento eventualmente manifestato dal danneggiato medesimo verso una determinata attività redditizia, degli studi da lui portati a termine, dell'educazione ricevuta dalla famiglia nonché delle presumibili opportunità di lavoro che si presenteranno al danneggiato anche in relazione al prevedibile futuro mercato del lavoro, ma anche della posizione sociale ed economica della famiglia (Cass. Civ., Sez. III, 27 aprile 2010, n. 10074; Cass. Civ., Sez. III, 30 settembre 2009, n. 20943; Cass. Civ., Sez. III, 15 luglio 2008, n. 19445).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
La mancanza di attività lavorativa al momento dell'infortunio, in un minore, ma anche in un disoccupato, certamente esclude il danno da invalidità temporanea ma non certo anche il danno futuro obiettivamente collegato all'invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà a lavorare (v. Cass. 11/12/2003 18945: “la mancanza di un reddito al momento dell'infortunio, può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato alla invalidità permanente che, proiettandosi nel futuro, verrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima, al momento in cui questa inizierà una attività remunerata”). 
La giurisprudenza ormai da tempo afferma che è sufficiente la prova che il danno si produrrà secondo una ragionevole e fondata attendibilità, non potendosene pretendere l'assoluta certezza e così si individua il presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato, qualora invece non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, la posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate (cfr. ### 10 ottobre 2008; Cass. Civ., sez. III, 6 agosto 2004, 15187; Cass. Civ., Sez. III, 18 settembre 2007, n. 19357). 
Come chiarito dalla Suprema Corte, “nel caso di lesioni sofferte da un soggetto minore, al momento del sinistro ancora studente, e che abbiano determinato una invalidità permanente pari al 30% e, dunque, di non lieve entità, il giudice di merito, investito della domanda di riconoscimento del conseguente danno futuro patrimoniale per perdita di capacità lavorativa generica, non compie un corretto procedimento di sussunzione della fattispecie, allorquando ritenga di procedere alla liquidazione di tale danno all'interno della liquidazione del danno non patrimoniale, essendo tale possibilità limitata - e sempre salvo dimostrazione in senso contrario di una perdita di chance lavorativa futura specifica nonostante la lievità della lesione - soltanto al caso di lesioni personali di lieve entità e peraltro limitatamente all'ipotesi in cui la loro concreta incidenza sulla futura capacità lavorativa pur generica rimanga oscura” (Cass. Civ., Sez. III, Sent. 24 marzo 2016, n. 5880). 
Pertanto, il danno per perdita di capacità lavorativa generica è sussumibile nel danno patrimoniale. 
Non vi è, in tal caso, alcuna duplicazione risarcitoria in quanto il danno biologico, danno non patrimoniale, incide solamente sulla integrità psico-fisica e sulle attività non reddituali che la situazione pregressa avrebbe permesso alla vittima di svolgere, mentre il danno da incapacità lavorativa generica, danno patrimoniale, ristora la ridotta capacità di guadagno derivante dall'esercizio futuro di una attività lavorativa produttiva di reddito.  ### difficoltà di individuare un criterio risarcitorio omogeneo per tale lesione non ne può pregiudicare l'autonoma risarcibilità, ove l'entità del danno non incida solo sulla integrità psicofisica, ma anche sulla capacità futura di guadagno derivante dall'esercizio di una presumibile, probabile, attività produttiva di reddito conforme alle abilità o qualificazioni tecnico-professionali di cui la persona sia già in possesso o sia in grado di acquisire secondo criteri di normalità proiettiva. 
In tale ultimo caso, il criterio risarcitorio sarà basato sul presumibile lavoro che la vittima avrebbe svolto, in base agli studi effettuati, la capacità dimostrata, la situazione del mercato del lavoro, soprattutto ove trattasi di attività manuali o intellettuali specifiche in cui è facilmente prevedibile che il soggetto leso avrebbe svolto l'attività specifica. 
Quale base di calcolo possono utilizzarsi anche le nozioni di “comune esperienza” quali lo stipendio o la remunerazione iniziale che il soggetto avrebbe percepito una volta entrato nel mercato del lavoro, procedendo ad una liquidazione equitativa, in base alle tabelle usuali di liquidazione del danno da ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 incapacità lavorativa specifica, ove al posto della percentuale di diminuita capacità lavorativa specifica si prenderà come indice di riferimento la percentuale di diminuzione della capacità lavorativa generica. 
Ove, invece, come nel caso di specie, non sia possibile determinare in concreto la futura probabile attività lavorativa potrà farsi riferimento, ai fini della determinazione presuntiva del futuro lavoro, alla posizione economico-sociale della famiglia di appartenenza, agli studi intrapresi ed alle inclinazioni manifestate, facendo riferimento, quale criterio residuale per la determinazione di una base di calcolo del lucro cessante, ai criteri di determinazione presuntiva del reddito, previsti dall'art. 4 l.n. 39/1977. 
Infatti, la Corte ha più volte chiarito che allorquando il danneggiato non sia in grado di dimostrare il reddito ovvero di produrlo a causa dell'età, degli studi intrapresi e ancora non conclusi, della cassa integrazione o della disoccupazione (salvo che sia volontaria), per la relativa quantificazione ben può farsi riferimento al criterio del triplo della pensione sociale, quale soglia minima di risarcimento (Corte di Cassazione, sentenza n. 20540 del 30 settembre 2014; sentenza n. 14278 del 28 giugno 2011) . 
Nel caso di specie, non svolgendo la minore, per la sua età, una attività lavorativa e non essendo stati allegati elementi idonei a poter determinare il tipo di attività lavorativa che presumibilmente la minore avrebbe esercitato in futuro (di tipo intellettuale ovvero manuale), non condividendosi altresì appieno il criterio “classista” che fa riferimento alla posizione economica e sociale della famiglia (cfr. sul punto Cass. 1.7.1998, n. 6420), ritiene questo Giudice di fare riferimento al criterio del triplo della pensione sociale di cui all'art. 137 Cod. Ass., criterio residuale riconosciuto come equo anche dalla giurisprudenza di legittimità. 
Siffatto criterio costituisce infatti una soglia minima del risarcimento (cfr. ###. 3, Sentenza 7531 del 15/05/2012; ma anche Cass., 6 agosto 2007, n. 17179; Cass., 20 gennaio 2006, n. 1120, l'art. 137 Cod. Ass.). 
Deve pertanto provvedersi a quantificare il reddito annuale sulla cui base applicare il coefficiente di capitalizzazione, tenuto conto dell'età della minore al momento del sinistro. 
A tal fine ai sensi dell'art. 137 codice delle assicurazioni deve farsi riferimento, come detto, al criterio residuale del triplo della pensione sociale, pari ad euro 5.953,87 euro (euro 457,99 euro è l'importo massimo mensile della pensione sociale in vigore dal 1 gennaio 2019). Si ritiene, dunque, di porre a fondamento del calcolo la somma di euro 17.861,61 quale reddito annuale. 
Applicando poi il coefficiente di capitalizzazione di cui al R.D. 9 ottobre 1922 numero 1403 per l'età di 25 anni (età presumibile nella quale, al termine degli studi universitari la danneggiata avrebbe potuto immettersi nel mondo del lavoro) che è 18.670, effettuata la moltiplicazione del reddito annuo per tale coefficiente, senza effettuare alcuna detrazione con riferimento alla diversa durata della vita lavorativa al fine di compensare il mancato adeguamento delle tavole di mortalità ai valori odierni (cfr., in tal senso, Cass. civ., sez. III, 2 luglio 2010, n. 15738), ne consegue che il danno patrimoniale subito dall'attrice ### D'### deve essere quantificato in euro 333.476,25.  ### importo, in quanto espressivo del valore di una rendita futura che sarebbe stata percepita solo a partire dall'ingresso della danneggiata nel mondo lavorativo, deve essere attualizzato attraverso i coefficienti di capitalizzazione anticipata (che consentono la detrazione del montante di anticipazione: cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. III, 23 gennaio 2006, n. 1215). 
In particolare, ipotizzando secondo l''id quod plerumque accidit' un ingresso nel mondo del lavoro all'età di 25 ### anni, si può presumere che la minore avrebbe iniziato a percepire un reddito da attività lavorativa tra dieci anni e quindi il danno patrimoniale dalla stessa subito deve essere attualizzato con il coefficiente dello 0,643 (considerato un tasso del 4,5% per omogeneità con il tasso ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sul quale sono basate le tabelle di capitalizzazione usate), risultando così pari ad euro 214.425,22 (vedi per calcolo analogo recentemente ### 2.5.2018; ma anche ### 16.3.2016). 
Pertanto a titolo di danno per la perdita della capacità lavorativa spettano all'attrice ### D'### euro 214.425,22. 
Quindi il complessivo danno patrimoniale futuro in favore dell'attrice si quantifica in euro 698.149,45 (euro 483.724,23 per assistenza domiciliare futura + euro 214.425,22 per perdita della capacità lavorativa). 
Conseguentemente il danno complessivo (danno non patrimoniale e danno patrimoniale) vale oggi euro 2.222.342,45 (1.524.194,00 + 698.149,45). 
Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi per il danno non patrimoniale e diminuendo del montante di anticipazione il danno patrimoniale futuro. 
Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie. 
Si provvede dunque, secondo criterio equitativo (cfr. Cass. Sez. Un. Civ. 1712/95 e successive conformi), a devalutare da oggi alla data del fatto illecito (5.2.2003) la somma che esprime il danno (la somma devalutata è di euro 1.772.202,91) e poi a rivalutarla anno per anno, secondo gli indici ### calcolando sulle somme via via rivalutate gli interessi al tasso legale, assunto qui quale adeguato criterio equitativo. 
Non è fuor di luogo precisare che anche la somma riconosciuta per il danno patrimoniale futuro, come opportunamente ridotta, concorre a generare interessi compensativi equitativi per il ritardo. Infatti, la diminuzione per il montante di anticipazione ha il solo scopo di evitare la locupletazione del creditore per l'anticipata reintegrazione di una somma che sarà persa solo in futuro, mentre gli interessi compensativi hanno la diversa funzione di coprire il danno da ritardo (vedi così ### 23.11.2016; cfr. anche già citata Corte di ### 25.10.2017; ### 28.10.2014). La riduzione per il montante di anticipazione, insomma, serve a riportare al momento della liquidazione il valore monetario del danno futuro, mentre gli interessi compensativi servono a risarcire il nocumento che il danneggiato ha per non avere avuto la somma risarcitoria, pur ridotta, sin dall'epoca dell'illecito e sino alla liquidazione (si rinvia qui, per maggiori approfondimenti, alla davvero esaustiva motivazione di Cass. sez. 3 civ. 23.1.2006 n. 1215 rv 586902). 
Si ottiene così, a oggi, la somma totale di euro 2.787.052,05. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno patrimoniale e per quello non patrimoniale, pari a complessivi euro 2.787.052,05 deve però essere detratto l'importo di euro 1.050.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. (il cui portafoglio di polizze è stato poi ceduto all'### s.p.a., ora ### s.p.a.) e trattenuto a titolo di acconto, importo che deve essere rivalutato all'attualità al pari della somma calcolata a titolo di risarcimento complessivo, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 1.537.552,05, tenuto conto della somma per l'appunto di euro 1.050.000,00 erogata in data ### dalla compagnia di assicurazione (v. doc. 7 fascicolo ###. 
Dalla data di pubblicazione della sentenza, sulla somma complessivamente determinata, decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 maggio 2007, n. 10884; Cass. civ., sez. III, 3 dicembre 1999, 13463).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### D'### a titolo di danni patrimoniali e non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 1.537.552,05 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Si passa ora ad esaminare la richiesta di risarcimento dei danni subiti dai familiari di ### D'### iure proprio. 
Per quanto riguarda la posizione dell'attrice ### va accolta la domanda per il risarcimento del danno iure proprio patito a seguito di evento pregiudizievole (c.d. danno riflesso). 
Com'è noto, le ### della Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002), componendo un precedente contrasto giurisprudenziale sul punto, hanno riconosciuto la risarcibilità del danno patito dai prossimi congiunti del soggetto leso, affermando che non osta il disposto di cui all'art. 1223 c.c., il quale, secondo la ricostruzione operata dalla Suprema Corte contempla e contemplerebbe tutti i danni conseguenti al fatto illecito secondo un criterio di regolarità causale, poiché sta ad indicare la propagazione delle conseguenze dell'illecito (consistente in un danno alla persona) alle cosiddette vittime secondarie, cioè ai soggetti collegati da un legame significativo con il soggetto danneggiato in via primaria (cfr. Cass. Civ., sez. unite, n. 9556 del 2002). 
La Corte ha portato a compimento la rivisitazione del nesso di causalità ai fini dell'individuazione dei danni risarcibili, sostenendo che non vi sia una differenza sostanziale o eziologica tra danni riflessi o mediati e danni diretti, in quanto con quest'ultima espressione si intende semplicemente porre l'accento sulla “propagazione delle conseguenze dell'illecito alle vittime secondarie”. Ha così affermato che “il nesso di causalità tra fatto illecito ed evento può anche essere indiretto e mediato, purché il danno si presenti come un effetto normale, secondo il principio della c.d. regolarità causale”. 
Ne consegue che il danno riflesso, per quanto mediato, è configurabile come conseguenza normale ed ordinaria del fatto e legittima al risarcimento ogni soggetto che abbia subito un siffatto pregiudizio.  ### tale principio di diritto, la giurisprudenza ha altresì statuito con riguardo all'accertamento e alla liquidazione del predetto danno patito iure proprio dai prossimi congiunti del macroleso: invero, come le ### hanno avuto modo di affermare nel 2008, il danno, anche in caso di lesione di valori della persona, non può considerarsi “in re ipsa”, in quanto ne risulterebbe snaturata la funzione del risarcimento che verrebbe ad essere concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno bensì quale pena privata per un comportamento lesivo (cfr. Cass., Sez. Un., 11.11.2008, 26972), ma va provato dal danneggiato secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c.. A tale stregua, dunque, ### il danno non patrimoniale va sempre allegato e provato, in quanto, l'onere della prova non dipende dalla relativa qualificazione in termini di 'danno-conseguenza', poiché tutti i danni extracontrattuali devono essere provati da chi ne pretende il risarcimento e la prova può essere data con ogni mezzo (cfr. Cass., 6.4.2011, n. 7844). 
Nel caso di specie, dagli accertamenti svolti dal CTU nominato nel presente giudizio, ampiamente confermati anche da quelli effettuati dagli esperti in sede penale, risulta che la piccola ### presenta una gravissima condizione di salute sin dalla nascita, tale da richiedere l'assistenza continua dei suoi cari e da compromettere in modo rimarchevole la possibilità di un sereno rapporto familiare, essendo la minore incapace di gestirsi e curarsi autonomamente, di svolgere un'attività lavorativa autonoma e di sviluppare ordinarie relazioni sociali e familiari. 
Emerge dalla documentazione in atti, con estrema chiarezza, l'impatto devastante che i postumi permanenti subiti da ### D'### hanno avuto, hanno e avranno sulla sua vita e su quella delle persone che vivono con lei, tra cui ovviamente la madre, che per tutta la vita dovranno ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 sopportare, oltre al peso delle evidenti difficoltà pratiche e organizzative legate alla gestione della malattia della figlia, anche quello derivante dalla profonda sofferenza che scaturisce dalla consapevolezza che la propria figlia resterà per sempre menomata nel fisico e nella psiche e non avrà mai una vita normale. 
Tenuto conto di quanto sopra, dell'età di ### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia sin dalla nascita, ai fini della liquidazione del danno si reputa congruo fare riferimento ai parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), considerato che la sofferenza della ### correlata alle lesioni gravissime patite dalla figlia, si reputa comparabile a quella derivante dalla sua perdita (il rapporto familiare pur non essendo del tutto eliso è infatti quasi del tutto pregiudicato). 
Pertanto, si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore della stessa, a titolo di danno non patrimoniale per le ricadute che la difficile condizione della figlia ha sulla sua qualità della vita, la complessiva somma di euro 300.000,00. 
Rilievo va poi attribuito al fatto che il CTU dott. ### ha anche accertato che l'intera vicenda ha provocato in ### l'insorgenza di un “disturbo post traumatico da stress cronico di forma moderata” che unitamente agli “esiti di isterectomia con conservazione degli annessi post rottura d'utero in soggetto in età fertile” sopportati a seguito del parto, ha comportato un danno biologico complessivo, stimato dal perito nella misura del 40%, quale alterazione dell'integrità psicofisica subito dalla ### a seguito degli eventi per cui è causa. 
Le conclusioni del CTU sul punto si ritengono condivisibili in quanto sufficientemente motivate al punto di vista scientifico e tecnico. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### l'ulteriore importo di euro 257.478,00 (tenuto conto, si ripete, dell'età di 38 anni dell'attrice al momento degli eventi), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito dalla ### le ### di #### in atti (non contestata da parte attrice) nulla ha asseverato per quanto concerne il danno biologico da invalidità temporanea assoluta e relativa collegato agli effetti della rottura dell'utero e all'operazione di isterectomia subito dalla ### né si può fare riferimento al riguardo alla perizia di parte versata in atti dall'attrice che non contiene alcuna utile indicazione. Nessun risarcimento, pertanto, può essere riconosciuto ad ### sotto tale aspetto potendosi pertanto ritenere comprensiva del suddetto pregiudizio la liquidazione sopraindicata. 
Sulla somma anzidetta di euro 257.478,00 non è dovuto alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la straordinaria sofferenza soggettiva patita dalla ### hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Il danno biologico complessivo risarcibile per ### ammonta, quindi, ad un totale di euro 557.478,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 257.478,00 a titolo di danno biologico). 
Venendo ora ai danni non patrimoniali diversi da quelli da lesione alla salute dedotti dalla ### (danno alla vita sessuale ed esistenziale) deve evidenziarsi che nel caso de quo non vi è prova alcuna che l'attrice, a seguito dell'intervento subito di isteroctomia abbia perduto la capacità di avere rapporti sessuali essendo noto che il tipo di intervento subito dall'attrice non impedisce lo svolgimento di una vita sessuale normale (tranne casi particolari tra i quali non rientra quello in esame atteso che sul punto ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 nessuna osservazione è stata svolta dal ###. Sotto tale aspetto dunque non può trovare accoglimento la domanda di liquidazione dei pregiudizi non patrimoniali avanzata dalla ricorrente (e dal di lei marito). 
Non è risarcibile, come autonoma voce di danno, nemmeno il danno esistenziale, quale alterazione della vita di relazione del soggetto richiedente, posto che tale titolo determinerebbe una duplicazione di risarcimento. 
Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### ammonta complessivamente ad euro 557.478,00. 
Dunque, su tale importo dovuto a ### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, devalutato al febbraio 2003, rispettivamente di euro 444.559,81, che si ottiene mediante ricorso al noto deflattore ### per l'anno 2003 (mese di febbraio), sono dovuti gli interessi a titolo di danno da lucro cessante ex art. 2056 c.c., secondo il più recente ed accreditato orientamento giurisprudenziale (cfr. SS.UU. Cass. del 17.2.1995 n. 1712), per il mancato godimento della somma equivalente al danno subito.  ### danno può essere calcolato applicando gli interessi, nella misura, ritenuta congrua, del tasso legale (secondo le variazioni via via intervenute), non già alla somma rivalutata, bensì, in sintonia con il principio enunciato dalle ### della Suprema Corte (sent. del 17.2.1995 n. 1712), sulla “somma capitale” rivalutata di anno in anno, secondo i coefficienti ### per una somma complessiva di euro 699.136,26. 
Per quanto concerne il danno patrimoniale, nulla è dovuto all'attrice a titolo di risarcimento del danno da cessazione della attività lavorativa svolta, atteso che la chiusura dell'attività commerciale da parte della ### è da ricondursi ad una scelta di vita personale dell'attrice piuttosto che all'impossibilità di attendervi a seguito delle lesioni subite in occasione del parto e della necessità di assistere la figlia in modo continuativo. ###, difatti, avrebbe potuto assumere dei dipendenti o comunque affidare l'attività in gestione a terzi mantenendo così la redditività della medesima vista anche la particolare natura dell'attività svolta (vendita di mangimi). 
Non vi sono elementi dunque dai quali poter desumere che l'### abbia subito una riduzione della capacità lavorativa specifica permanente, non avendo la danneggiata dimostrato di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, la capacità di attendere alle proprie mansioni in futuro. 
Oltretutto il CTU dott. ### nulla ha specificato a tale riguardo potendosi dunque presumere che la lesione all'integrità psico-fisica sopportata dall'attrice a seguito della vicenda in esame non abbia inciso sulla sua capacità di lavorare e produrre reddito. 
Infatti, secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la menomazione della capacità lavorativa specifica, configurando un pregiudizio patrimoniale, va ricondotta nell'ambito del danno patrimoniale e non del danno biologico (v., tra le altre, Cass. civ. 27 gennaio 2011, n. 1879; Cass. civ. 9 agosto 2007, n. 17464). 
Tuttavia costituisce acquisizione altrettanto pacifica quella secondo cui il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica, non determina automaticamente la riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica del danneggiato né, conseguentemente, una diminuzione del correlato guadagno, dovendo comunque il soggetto leso dimostrare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito (o, trattandosi di persona non ancora dedita ad attività lavorativa, che presumibilmente avrebbe svolto) e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso (cfr. Cass. civ., 10 luglio 2015, n. 14517; Cass. civ. 3 luglio 2014, n. 15238; Cass. civ., 5 febbraio 2013, n. 2644; Cass. civ. 12 febbraio 2013, n. 3290).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In altre parole occorre la dimostrazione che la riduzione della capacità lavorativa si sia tradotta in un effettivo pregiudizio patrimoniale. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un'attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l'infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass. civ., 12 febbraio 2015, n. 2758). 
Prova che nella specie non è stata offerta dall'odierna ricorrente. 
Ugualmente nessun risarcimento spetta alla ### a titolo di danno patrimoniale per le spese mediche da affrontarsi in futuro nell'interesse della figlia come verrà meglio chiarito e motivato infra con riguardo alla posizione di ### D'### altro genitore della macrolesa. 
Dall'importo complessivo riconosciuto a favore della ### a titolo di danno (non patrimoniale) iure proprio deve essere detratta la somma rivalutata all'attualità corrisposta dalla ### s.p.a. e trattenuta dall'attrice a titolo di acconto sul maggiore importo dovuto; tale somma è da considerarsi ammontante ad euro 150.000,00 tenuto presente che la compagnia assicurativa ha versato l'importo totale di euro 1.400.000,00 di cui euro 1.050.000,00 a favore di ### D'### ed euro 50.000,00 a favore di ### D'### (come è dato evincersi anche dalla richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme formulata al Giudice Tutelare del ### di ### conseguendone che l'importo residuo di euro 300.000,00 (euro 1.400.000,00 - euro 1.050.000,00 - euro 50.000,00= euro 300.000,00) è stato diviso presumibilmente - in assenza di riscontri documentali di diverso contenuto che non risultano in atti - come acconto tra i due genitori ### D'### e ### quali soggetti danneggiati dai fatti di causa. 
Conseguentemente, effettuata la detrazione di cui sopra, si ottiene l'importo complessivo di euro 520.636,26. 
Pertanto, alla luce di quanto appena osservato, spetta ad ### a titolo di ristoro dei danni non patrimoniali dalla stessa sopportati, la somma complessiva di euro 520.636,26 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Va parimenti accolta (nei termini che si dirà) la domanda formulata iure proprio da ### D'### (padre di ### D'### per il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale soggettivo e danno biologico) patito a seguito di evento pregiudizievole (macrolesione della figlia). 
Quanto al danno morale soggettivo subito dal padre di ### D'### non può non richiamarsi nuovamente l'indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato e già esaminato (cfr. Cass. civ.  8546/2008, n. 13754/2006, n. 10816/2004 e n. 8827/2003) che riconosce il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali seriamente invalidanti, lesioni tali, cioè, da rendere di particolare gravità le sofferenze del soggetto leso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e da compromettere lo svolgimento delle relazioni affettive tra questi ultimi e la persona offesa (cfr. Cass. civ. n. 10816/2004). 
Quale tipico danno - conseguenza, anche il pregiudizio di cui si discorre non coincide con la lesione dell'interesse tutelato (non è in re ipsa) ma deve essere allegato e provato da chi domanda il relativo risarcimento (Cassazione civile, sez. III, 30 ottobre 2007, n. 2288; in senso conforme Cass. civ., 12 giugno 2006, n. 13546); tuttavia, consistendo - a differenza del danno biologico, che si sostanzia in un'affezione medicalmente accertabile - nella sofferenza interiore e nel patema d'animo che, per loro intrinseca natura, non si prestano ad essere accertati con metodi scientifici o ad essere provati in modo ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 diretto se non in casi eccezionali, la relativa prova può essere fornita anche mediante indizi che consentano di inferire l'esistenza di detto danno per via presuntiva. 
Dagli atti di causa, per come anche chiarito con riguardo ad ### è emerso inequivocabilmente che le gravissime lesioni personali sopportate dalla piccola ### hanno costituito una sofferenza contingente e un turbamento d'animo dei propri stretti familiari (tra cui ovviamente anche il padre) dati dallo strazio e dal supplizio immensi suscitati dalla grave disabilità psichica e motoria di ### D'### che la rende incapace di svolgere qualsiasi attività senza l'aiuto di terze persone per compiere gli atti della vita quotidiana e dalla consapevolezza che tale situazione perdurerà per sempre non potendo più la macrolesa avere una vita di relazione familiare e sociale normale. 
Pertanto tenuto conto anche dell'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 38) e del fatto che la macrolesione ha colpito la figlia dal momento in cui è nata, applicando le tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono, si ripete, a favore di ciascun genitore per la morte di un figlio la somma da euro 165.960,00 ad euro 331.920,00), si ritiene congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie ripercussioni negative che le gravi patologie che tuttora affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita del genitore, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla serenità familiare ed alla possibilità di relazionarsi (secondo gli schemi ordinari) con il prossimo congiunto, la complessiva somma di euro 300.000,00.  ### espletata in corso di causa ha anche asseverato che la vicenda che qui occupa ha provocato in ### D'### l'insorgenza di un “disturbo distimico grave (disturbo depressivo complicato)” con una danno biologico complessivo, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 28%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 132.956,00 (tenuto conto dell'età di 38 anni dell'attore al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le ### di ### Come per la ### su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione, atteso che le circostanze del caso concreto e la sofferenza soggettiva patita dalla parte hanno reso opportuna una specifica e separata liquidazione della componente esistenziale e morale del danno non patrimoniale come sopra determinato. 
Nessun ristoro spetterà all'attore sotto il profilo del danno alla vita sessuale e per il danno esistenziale per tutte le ragioni sopra precisate con riferimento all'altra attrice ### Per tutto ciò, il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 432.956,00 (di cui euro 300.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 132.956,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 432.956,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 542.972,53. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 542.972,53 deve essere detratto l'importo di euro 150.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e considerato quale acconto dal D'### importo che deve essere rivalutato all'attualità, ottenendo pertanto l'importo complessivo di euro 364.472,53.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dallo stesso patiti, la somma complessiva di euro 364.472,53 già detratta la somma ricevuta e trattenuta a titolo di acconto, oltre interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
I coniugi D'### hanno inoltre diritto al risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alle spese già sostenute per trattamenti, terapie, accertamenti specialistici cui ### D'### si è sottoposta oltre che per l'acquisto di presidi sanitari correlati alle accertate menomazioni subite che si stima congruo quantificare sulla base della documentazione in atti in complessive euro 34.000,00 attualizzando in via equitativa, considerato il tempo trascorso dagli esborsi, la somma di 32.013,01 accertate per siffatte spese sanitarie e che il ### è in grado di ricondurre causalmente ai fatti oggetto di causa nonostante sul punto il CTU nulla abbia precisato. 
Restano comunque escluse da tale liquidazione le spese per viaggi e soggiorni in quanto la documentazione prodotta da parte ricorrente appare non sufficientemente specifica e piuttosto generica al riguardo. 
Non possono essere poi riconosciute spese mediche future in quanto le medesime sono state già ricomprese in quelle di assistenza riconosciute a favore della figlia ### Per quanto attiene al danno non patrimoniale iure proprio subito da ### D'### a cagione delle gravissime lesioni subite dalla sorella non può che richiamarsi quanto appena detto con riferimento ai genitori ### D'### e ### Lo sconvolgimento della vita di ### D'### a causa dall'evento lesivo è chiaramente presumibile alla luce della gravità, dell'irreversibilità delle lesioni subite dalla sorella e della forte intensità che solitamente caratterizza il legame esistente tra due sorelle per tutta la vita e specialmente nell'età dell'infanzia e dell'adolescenza. 
Dunque, considerata l'età di ### D'### al momento del sinistro (anni 6) e la gravità delle lesioni che hanno colpito la sorella, applicando per come sopra meglio chiarito i parametri previsti dalle tabelle milanesi per i prossimi congiunti di un soggetto deceduto (che prevedono a favore di ciascun fratello o sorella per la morte di un germano la somma da euro 23.740,00 ad euro 142.420,00), si reputa congruo liquidare in via equitativa in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale per le indubbie conseguenze negative che le gravi patologie che affliggono ### D'### hanno prodotto e ancora produrranno in futuro sulla vita della sorella, in termini di dolore e patimento soggettivo, di lesione alla infanzia e alla adolescenza ed alla possibilità di rapportarsi con la sorella, la complessiva somma di euro 100.000,00.  ### dott. ### nell'espletamento della perizia, ha accertato poi che i fatti di causa hanno determinato in ### D'### il sorgere di un “disturbo d'ansia NAS attualmente in discreto compenso psicopatologico” con una danno biologico, stimato condivisibilmente dal perito nella misura del 8%, quale alterazione dell'integrità psico-fisica. 
Pertanto, si reputo congruo liquidare in favore di ### D'### l'ulteriore importo di euro 18.734,00 (tenuto conto dell'età di 6 anni dell'attrice al momento dei fatti di causa), determinato applicando come parametro di riferimento per la liquidazione del danno biologico patito le anzidette ### in uso presso il ### di ### Come per i genitori e per le ragioni suindicate, su tale somma, non è dovuta alcun aumento a titolo di personalizzazione. 
Sotto il profilo del pregiudizio non patrimoniale non possono riconoscersi danni ulteriori, in mancanza di idonea dimostrazione, e tenendo conto della unitarietà del concetto di danno non patrimoniale.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Pertanto il danno non patrimoniale patito da ### D'### ammonta ad euro 118.734,00 (di cui euro 100.000,00 a titolo di danno riflesso ed euro 18.734,00 a titolo di danno biologico). 
Dunque sulla somma di euro 118.734,00 dovuta a ### D'### a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, spettano i soli interessi legali dal giorno del sinistro (il ###) calcolati sulla sorte capitale svalutata a tale data e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici ### e fino alla data del deposito della presente sentenza, per un totale di euro 148.904,95. 
Dall'importo totale riconosciuto e sopra conteggiato di euro per il danno non patrimoniale, pari a complessivi euro 148.904,95 deve essere detratto l'importo da rivalutare all'attualità di euro 50.000,00 erogato dalla compagnia assicurativa ### s.p.a. e trattenuto a titolo di acconto sul maggior dovuto, per un risarcimento complessivo di euro 89.404,95. 
Di conseguenza spetta a ### D'### a titolo di danni non patrimoniali dalla stessa patiti, la somma di euro 89.404,95, più interessi legali dalla presente sentenza all'effettivo soddisfo. 
Deve essere respinta invece la domanda risarcitoria formulata dai nonni di ### D'### in quanto priva di adeguato supporto probatorio. 
Gli attori, infatti, non hanno assolto al doveroso onere di allegazione e di prova con riguardo a concrete e specifiche circostanze ed elementi fattuali dai quali poter anche solo desumere, in via presuntiva, l'esistenza di un rapporto qualificato con la vittima e l'effettivo e concreto sconvolgimento delle loro abitudini di vita, nonché il sacrificio totale ed amorevole nei confronti della piccola ### nel quotidiano accudimento della minore, essendo dimostrato viceversa che i nonni non convivevano con la danneggiata al momento del sinistro. 
La Suprema Corte ha da tempo chiarito che affinchè ricorra la tipologia del danno per lesione del rapporto parentale è necessario che la vittima abbia subito lesioni seriamente invalidanti e che si sia determinato uno sconvolgimento delle normali abitudini dei superstiti, tali da imporre scelte di vita radicalmente diverse (cfr. Cass. 8827/2003 e, più recentemente, Cass. 25729/2014). 
Inoltre la Corte di Cassazione ha precisato (con riferimento all'ipotesi di uccisione del congiunto, ma con motivazioni indubbiamente utilizzabili anche nel caso di specie avente ad oggetto una macro lesione) che "il fatto illecito, costituito dalla uccisione del congiunto, dà luogo a danno non patrimoniale, consistente nella perdita del rapporto parentale, quando colpisce soggetti legati da un vincolo parentale stretto, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che connota la vita familiare nucleare. Mentre, affinché possa ritenersi leso il rapporto parentale di soggetti al di fuori di tale nucleo (nonni, nipoti, genero, nuora) è necessaria la convivenza, quale connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l'intimità dei rapporti parentali, anche allargati, caratterizzati da reciproci vincoli affettivi, di pratica della solidarietà, di sostegno economico. Solo in tal modo il rapporto tra danneggiato primario e secondario assume rilevanza giuridica ai fini della lesione del rapporto parentale, venendo in rilievo la comunità familiare come luogo in cui, attraverso la quotidianità della vita, si esplica la personalità di ciascuno" (Cass. civ., sez. III, 16 marzo 2012, n. 4253; conf. Cass. civ., sez. III, 23 giugno 1993, n. 6938). 
In mancanza di ogni elemento probatorio in tal senso, la domanda formulata iure proprio dai nonni di ### con riguardo al danno c.d. riflesso va rigettata. 
Nè è stato nemmeno dimostrato che le gravi menomazioni riportate dalla piccola ### abbiano inciso negativamente sulla salute dei nonni in guisa da determinare in costoro un'apprezzabile permanente patologia o l'aggravamento di una patologia preesistente (cfr. Cass. n. 2546 del 2007).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ###, difatti, ha escluso la ricorrenza di danni biologici riconducibili nessologicamente alle gravi lesioni subite da ### D'### con riferimento a ### a ### e a ### (nonni della macrolesa). 
La domanda risarcitoria va quindi disattesa. 
Tutti gli attori hanno anche richiesto il pagamento delle spese stragiudiziali non rimborsate nell'ambito della fase pregiudiziale. 
Tali spese costituiscono un danno patrimoniale e non sono assimilabili alle spese giudiziali. 
Il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha infatti natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale nella fase pre-contenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova secondo la scansione processuale del rito applicabile alla domanda. 
Sul punto si è di recente pronunciata la Cassazione con sentenza n. 16990 del 2017. 
Orbene, per la Suprema Corte occorre distinguere tra le spese processuali e le spese sostenute nella fase stragiudiziale. 
Quest'ultime spese fanno parte del c.d. danno emergente subito dal danneggiato e, quindi, il relativo ristoro dovrà essere richiesto con domanda tempestivamente formulata nonché allegando e provando i fatti costitutivi secondo la scansione temporale del rito applicabile al processo avente ad oggetto il risarcimento del danno subito. 
Ed invero, precisa la Corte, l'attività stragiudiziale “anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente”. 
Nel caso di specie occorre rilevare che la domanda formulata dalle parti attrici, proposta solamente con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., è rimasta sfornita di puntuale e adeguata prova sia in ordine all'effettivo contenuto delle attività stragiudiziali svolte sia in merito alla quantificazione delle medesime (non è stata dunque dimostrata in alcun modo la congruità dei compensi richiesti che non sono stati invero neppure indicati). 
Nondimeno gli attori non hanno allegato alcuna attività specifica e aggiuntiva rispetto a quella di preparazione del presente contenzioso: ne discende il rigetto della spiegata richiesta di rimborso. 
Non può essere riconosciuto agli attori nemmeno la restituzione delle spese di consulenza medicolegale di parte perché superflue ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c.. 
La giurisprudenza ha, difatti, chiarito che tali spese rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto ritenute eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. non essendo neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento da parte dell'interessato, ma solo la dimostrazione che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (cfr.  civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). 
Sulla base delle superiori considerazioni va quindi accolta la domanda di accertamento degli attori della responsabilità dei convenuti per i danni subiti da ### D'### e da ### a seguito del parto del 5.2.2003 presso l'### di ### Di conseguenza l'ASP di ### (incorporante l'Asl n.6 di ### e i dottori ### e ### vanno condannati in solido a versare secondo il seguente quadro sinottico: 1) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno patrimoniale e non ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 patrimoniale, la somma complessiva di euro 1.537.552,05, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 2) in favore di ### D'### e di ### in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore ### D'### a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 89.404,95, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 3) in favore di ### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale la somma di euro 520.636,26, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 4) in favore di ### D'### in proprio, a titolo di danno non patrimoniale, la somma di euro 364.472,53, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo; 5) in favore di ### D'### e di ### in proprio, a titolo di danno patrimoniale, la somma complessiva di euro 34.000,00, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo effettivo. 
Va invece respinta la domanda risarcitoria avanzata da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### nonchè quella formulata da ### (quale nonna paterna di ### D'### per difetto di sufficiente prova del danno da essi patito. 
Orbene, accertata la responsabilità solidale dei convenuti, non potrebbe mai pervenirsi nei confronti di chi agisce, in assenza di una sua specifica allegazione in tal senso (Cassazione civile, sez. III, 22/10/2003, n. 15789), ad una condanna pro quota dei singoli convenuti, poiché costituisce principio assolutamente pacifico nella giurisprudenza della Corte di legittimità, l'affermazione secondo cui la persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche da una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e l'eventuale diseguale efficienza causale di esse può avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento tra i corresponsabili (cfr. Cass., sez. III, 30 ottobre 2007, n. 22860; Cass., sez. I, 5 giugno 2007, 13180; Cass., sez. I, 25 marzo 2009, n. 7217; Cass., sez. III, 29 gennaio 2010, n. 2060; Cass., sez. III, 25 settembre 2009, n. 20657). 
Costituisce, tuttavia, ius receptum il rilievo in forza del quale il Giudice del merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque, in vista del regresso abbia chiesto tale accertamento in funzione della ripartizione interna (cfr. Cass. 25 febbraio 2004, n. 3803; Cass. 12 dicembre 2001, n. 15687; Cass. 3 aprile 1997, n. 1869; Cass. 16 febbraio 1996, n. 1199; Cass. 20 gennaio 1995, n. 620; Cass. 29 novembre 1994, n. 10201 e Casa. 8 giugno 1994, n. 5546, tra le tantissime). 
Deriva da quanto precede che, allorchè il presunto autore di un fatto illecito - convenuto in giudizio unitamente ad altri, perchè ritenuto responsabile, in solido con questi, dell'evento dannoso lamentato dall'attore - nega la propria responsabilità in ordine al verificarsi dell'evento denunziato, detto convenuto non propone, nei confronti degli altri convenuti alcuna domanda, ma si limita a svolgere - ancorchè assuma che, in realtà, gli altri convenuti siano responsabili esclusivi del fatto - delle mere difese, al fine di ottenere il rigetto, nei suoi confronti della domanda attrice. Perchè le ricordate argomentazioni esulino dall'ambito delle mere difese e integrino, ex art. 99 c.p.c. e ss. delle "domande", nei confronti degli altri presunti responsabili, con il conseguente instaurarsi tra costoro di un autonomo rapporto processuale (diverso e distinto rispetto a quello tra il danneggiato e i singoli danneggianti) è, invece, indispensabile che il detto convenuto, richieda espressamente, ancorchè in via gradata e subordinatamente al rigetto delle difese svolte in via principale, l'accertamento della ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, domanda questa che, non potendosi ritenere implicita nella semplice richiesta svolta nei confronti del solo attore di rigetto della sua domanda, palesemente, non può essere introdotta, per la prima volta, in sede di precisazione delle conclusioni o in grado di appello, nè, a maggior ragione, in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cassazione civile, sez. III, 06/04/2006, n. 8105; Cassazione civile, sez. III, 29/04/2006, n. 10042; Cass. 5 ottobre 2004 n. 19934; Cass. 25 febbraio 2004 n. 3803.Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; Cass. 5 novembre 1999, n. 12325; Cass. 8 giugno 1995, n. 6479). 
Nel caso in esame a fronte della domanda attorea di condanna solidale dei convenuti, la ASP di ### ha chiesto accertarsi le quote di responsabilità dei singoli convenuti in vista del regresso (anche le compagnie di assicurazioni terze chiamate hanno domandato l'accertamento della graduazione delle colpe dei soggetti responsabili). 
A tal proposito va osservato che la Suprema Corte, in tempi recenti, ha riconsiderato il rapporto paziente-casa di cura in termini autonomi dal rapporto paziente-medico e, riqualificato il primo come un autonomo ed atipico contratto a prestazioni corrispettive, ha aperto a forme di responsabilità autonome dell'ente, che prescindono dall'accertamento di una condotta negligente dei singoli operatori, e trovano invece la propria fonte nell'inadempimento delle obbligazioni direttamente riferibili all'ente. 
Questo percorso interpretativo, anticipato dalla giurisprudenza di merito, ha trovato conferma in una sentenza delle ### (01.07.2002, n. 9556, seguita poi da altre sezioni semplici, Cass. n. 571 del 2005; Cass. n. 1698 del 2006) che si è espressa in favore di una lettura del rapporto tra paziente e struttura che valorizzi la complessità e l'atipicità del legame che si instaura, che va ben oltre la fornitura di prestazioni alberghiere, comprendendo anche la messa a disposizione di personale medico ausiliario, paramedico, l'apprestamento di medicinali e di tutte le attrezzature necessarie anche per eventuali complicazioni. 
In virtù del contratto, la struttura deve quindi fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di "assistenza sanitaria", che ingloba al suo interno, oltre alle prestazione principale medica, anche una serie di obblighi di protezione ed accessori. 
Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c.. 
Ciò comporta che si può avere una responsabilità contrattuale della struttura verso il paziente danneggiato non solo per il fatto del personale medico, ma anche del personale ausiliario, nonché della struttura stessa per l'insufficiente o inidonea organizzazione, con indubbie ricadute, non sul vincolo di solidarietà esterna che avvince la casa di cura ed il medico nei confronti del paziente danneggiato, ma sui rapporti interni che si instaurano tra i primi, ai fini di un eventuale regresso. 
Parimenti, la struttura sanitaria, invece, può esercitare l'azione di regresso, sia in tutto che in parte, nei confronti del medico, atteso che, come si è detto, quest'ultimo assume la veste di ausiliario di cui si è avvalso il debitore nell'adempimento della obbligazione, ex art. 1228 c.c. In questa ipotesi, infatti, è possibile la prova che il danno subito dal paziente sia esclusivamente imputabile al medico e tuttavia la struttura sarà chiamata a risponderne, nei confronti del paziente, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.. 
Pertanto, in caso di accertata responsabilità esclusiva o prevalente del medico, la struttura sanitaria potrà proporre l'azione di regresso per l'intera somma versata al danneggiato. 
Anche recentemente la Cassazione ha statuito che "..l'inadempimento del terzo del quale il contraente si avvalga per svolgere l'incarico non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari (art. 1228 cod. civ.), salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell'ausiliario. La colpa di quest'ultimo potrà fondare un'azione di regresso del contraente responsabile nei confronti di lui, ma non infirma la responsabilità nei confronti della controparte contrattuale" (vedi Cass. n. 6053 del 12/03/2010). 
Del resto l'art. 1299 c.c. disciplina l'azione di regresso, effettuata dal debitore in solido, che abbia pagato l'intero debito, nei confronti del condebitore solidale. 
Inoltre l'art. 2055 c.c. costituisce un principio di carattere generale in tema di solidarietà (estensibile quindi anche alle ipotesi di responsabilità contrattuale). 
Sul punto la Cassazione ha statuito che "quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimenti di contratti diversi, intercorsi rispettivamente tra ciascuno di essi e il danneggiato, tali soggetti debbono essere considerati corresponsabili in solido, non tanto sulla base dell'estensione alla responsabilità contrattuale della norma dell'art. 2055 cod. civ., dettata per la responsabilità extracontrattuale, quanto perché, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se un unico evento dannoso è imputabile a più persone, al fine di ritenere la responsabilità di tutte nell'obbligo risarcitorio, è sufficiente, in base ai principi che regolano il nesso di causalità ed il concorso di più cause efficienti nella produzione dell'evento (dei quali, del resto, l'art.  2055 costituisce un'esplicitazione), che le azioni od omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrlo" (vedi Cass. n. 7618/2010, cfr. anche Cass. n. 23918/2006). 
Da tutto quanto sopra diffusamente argomentato, nella fattispecie concreta in esame, difficilmente può dubitarsi che il danno subito dall'attrice sia causalmente riconducibile, in modo preponderante, ai dottori ### e ### (nella medesima misura come chiarito anche dalla Corte d'### di ### nella sentenza n. 260/2007 avendo entrambi i medici partecipato alle “fasi salienti” della vicenda) in relazione alle scelte mediche ed agli errori commessi durante tutto l'arco di tempo del ricovero della ### e delle operazioni di parto. 
Tuttavia, non può neppure escludersi l'esistenza, sia pure in misura inferiore, di profili di colpa in capo alla struttura sanitaria (e quindi dell'ASP di ### alla quale è comunque riconducibile la carente prestazione del personale medico e la mancata attività di formazione, controllo e vigilanza sulle attività sanitarie poste in essere dai medici operanti all'interno della stessa e propria dell'esercizio dell'attività di impresa. 
Stimasi, quindi, in forza della richiesta formulata dall'ASP di ### valutare l'incidenza causale della negligente e imperita condotta nella produzione del danno per cui è causa, nella misura del 20% quanto all'ASP di ### e nella misura del 40 % ciascuno a carico dei dottori ### e ### Pertanto, alla luce degli esposti criteri, i convenuti ASP di ### dott.ssa ### e dott. ### in solido, devono essere condannati al pagamento, in favore degli attori ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### degli importi sopraindicati a titolo risarcitorio, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo. 
Per quanto, poi, attiene alle domande di garanzia e manleva nei confronti delle compagnie assicurative in causa si osserva quanto segue. 
Deve anzitutto evidenziarsi la carenza di legittimazione attiva della parte attrice ad estendere le domande svolte nei confronti delle convenute alle terze chiamate, atteso che nell'assicurazione per la responsabilità civile, l'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (ovvero nell'ipotesi di assicurazione obbligatoria per la circolazione di veicoli e natanti, disciplinata dalla legge n. 990 del 1969, e nell'ipotesi disciplinata dalla legge n. 968 del 1977 in tema di esercizio della caccia), mentre in tutti gli altri casi l'assicuratore è ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 obbligato solo nei confronti dell'assicurato a tenerlo indenne da quanto questi debba pagare ad un terzo cui ha provocato un danno, sicché, al di fuori delle eccezioni sopra indicate, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo, nel confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale nè a titolo di responsabilità aquiliana (ex plurimis vedi Cass. n. 9516/2007). 
In altri termini, l'estensione della domanda degli attori non può mai verificarsi con riguardo alle compagnie assicuratrici della clinica e del medico, le quali garantiscono la quota di debito del singolo autore del fatto illecito in base ad uno specifico contratto che è, per gli attori, res inter alios acta, e che costituisce, invece, la fonte dell'obbligazione dei garanti. Per i garanti dunque la causa obligandi non è direttamente il danno subito dal terzo, fonte di responsabilità diretta, ma è il contratto assicurativo che vede degradare il danno ad antefatto dell'obbligazione. La loro garanzia è, infatti, contrattuale e la loro responsabilità può essere fatta valere soltanto dagli assicurati. 
Analogamente è a dirsi con riferimento anche alla terza interveniente ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) stante la natura di intervento litisconsortile da quest'ultima svolto e la circostanza che essa è intervenuta in causa quale società assicuratrice della polizza stipulata dalla struttura sanitaria (poi inglobata dall'ASP di ### per averla rilevata a seguito della cessione della medesima da parte dell'### s.p.a. (anch'essa oggi ### s.p.a.). 
Deve essere poi disattesa l'eccezione degli attori di inammissibilità/irritualità della chiamata in causa delle compagnie assicurative da parte dei convenuti atteso che le chiamate in garanzia sono state tempestivamente svolte dai resistenti nelle rispettive comparse di costituzione e risposta peraltro depositate nei corretti termini processuali e che il provvedimento di fissazione dell'udienza è stato dato regolarmente con decreto pronunciato fuori udienza mentre non è previsto che la comunicazione alle parti del medesimo debba necessariamente avvenire prima dell'udienza fissata nell'atto di citazione. 
Parimenti è del tutto infondata l'ulteriore eccezione di parte attrice di inammissibilità dell'intervento volontario di ### s.p.a. in quanto lo stesso è stato spiegato conformemente al disposto dell'art. 105 c.p.c. trovando il suo fondamento sostanziale nel subentro dell'interveniente nella polizza assicurativa n. 0027/### stipulata originariamente dall'Asl n. 6 di ### con l'### s.p.a. (che ha poi ceduto, lo si ricorda nuovamente, il proprio portafogli polizze alla ### s.p.a.). 
Va poi preliminarmente disposta l'estromissione dal giudizio delle terze chiamate G.B.S. s.p.a.  ### e ### s.r.l. considerata la rinuncia agli atti operata dalla chiamante in garanzia dott.ssa ### e l'accettazione della anzidetta rinuncia da parte della G.B.S.  s.p.a. ### e la carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio nel merito dimostrata dalla ### s.r.l. che è rimasta contumace nella causa in oggetto. 
In conseguenza della rinuncia agli atti appena richiamata (da intendersi in realtà più propriamente quale rinuncia alla domanda di manleva) è pertanto da intendersi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di garanzia avanzata dalla dott.ssa ### nei riguardi delle due società anzidette le quali conseguentemente, devono essere estromesse dal presente giudizio non essendo state avanzate ammissibilmente nei loro confronti altre domande dalle altre parti in lite. 
Inoltre deve essere disposta l'estromissione dal giudizio anche di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) avendo quest'ultima trasferito, prima dell'introduzione del presente giudizio, la polizza assicurativa n. 0027/### stipulata con l'Asl n. 6 di ### (poi incorporata dall'ASP di ### nel portafoglio di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in virtù del contratto di cessione del ramo d'azienda del 6.12.2006 contenuto nel provvedimento ### n. 2488 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 del 19.12.2006 pubblicato nella ### n. 302 del 30.12.2006 (vedi doc.ti 5 e 6 fascicolo ### s.p.a.). 
Passando al merito delle domande di garanzia non può che rilevarsi la fondatezza, nei termini che si diranno, della domanda di manleva avanzata dai dottori ### e ### nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale subentrante nel contratto di polizza assicurativa n. 0027/### siglato dall'Asl n. 6 di ### (ora ASP di ### con l'### s.p.a. (oggi ### s.p.a.) e quindi interveniente volontaria nel presente giudizio. 
Innanzitutto va chiarito che i medici convenuti hanno pieno diritto ad agire in manleva nei confronti della compagnia di assicurazione titolare della polizza 0027/### (quindi ### s.p.a. ora ### s.p.a.) atteso che quest'ultima prevedeva nella ### 2, art. 2.1. lett. A) l'estensione della garanzia assicurativa anche alla “RC personale dei dipendenti, compresi medici e paramedici e medici a rapporto convenzionale autonomo per l'attività prestata nelle strutture dell'### Sanitaria” (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.).  ### canto l'obbligo delle strutture sanitarie di garantirsi attraverso regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile anche per fatti dei propri dipendenti deriva direttamente dalla legge e in special modo dall'art. 29 del D.P.R. n. 130/1969 in materia di stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri (il quale prevede espressamente che “le amministrazioni ospedaliere debbono garantire l'ente ed il personale dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile dalle eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi ivi comprese le spese di giudizio relativamente alle loro attività di servizio ospedaliero, senza diritto di rivalsa, salvo in casi di colpa grave o di dolo”), oltre ad essere esplicitamente richiamato anche nelle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di categoria. 
Da ciò deriva il diritto dei convenuti dottori ### e ### di agire in manleva nei confronti della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) quale società di assicurazioni obbligata per la polizza 0027/###. 
Detto questo, va opportunamente precisato che la polizza assicurativa n. 0027/###, sulla base della quale i medici convenuti hanno chiamato in garanzia la ### s.p.a. e sulla base della quale ha spiegato intervento volontario in giudizio l'### s.p.a. (v. doc. 2 fascicolo ### s.p.a.), è una polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Asl n. 6 di ### con la ### s.p.a. (che ha poi ceduto il proprio contratto all'### s.p.a.) in coassicurazione al 20% con ### ed al 27% con ### s.p.a. (oggi ### s.p.a.). 
In altre parole, emerge che l'Asl n. 6 di ### (oggi ASP di ### ha parcellizzato il rischio assicurato stipulando un contratto di coassicurazione con cui l'assicurazione del rischio è stata ripartita tra più assicuratori per quote determinate (la quota di ### s.p.a. è pari al 53%, la quota di ### è pari al 27%, quella di ### s.p.a. è del 20%). 
Ai sensi dell'art. 1911 cod. civ. “qualora la medesima assicurazione o l'assicurazione di rischi relativi alle stesse cose sia ripartita tra più assicuratori per quote determinate, ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori”. 
La Suprema Corte ha chiarito che nel caso di contratto di coassicurazione (cfr. Corte di Cassazione, ### 3 civile Sentenza 2 aprile 2001, n. 4799) ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata solo in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto, sottoscritto da tutti gli assicuratori. Si realizza, in tal modo, una struttura oggettivamente unitaria del ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 negozio, ma soggettivamente composita dal lato degli assicuratori che, d'accordo tra di loro e con il contraente assicurato, prestano la garanzia frazionatamente, in misura della rispettiva concordata partecipazione al rischio, per cui in presenza di una pluralità di posizioni debitorie distinte caratterizzate dalla parzialità, viene a essere escluso tra i coassicuratori ogni vincolo di solidarietà, con la conseguente insussistenza di un diritto di regresso. 
Il contratto in questione genera, pertanto, separati rapporti giuridici, in ordine ai quali ciascun coassicuratore diviene titolare di singole posizioni giuridiche soggettive, sostanziali e processuali, relative al proprio rapporto giuridico. 
Nel caso di specie risulta che i vari coassicuratori abbiano conferito all'### (quindi a seguito delle cessione della polizza a ### generali s.p.a.) la cosiddetta clausola di delega (vedi doc. 2 fascicolo ### s.p.a.). 
In particolare con l'art. 1.16 della polizza rubricato (“### e Delega”) ### s.p.a.  veniva indicata quale delegataria obbligata ad avvertire le ### in caso di giudizio e a porre in essere tutte le iniziative necessarie al fine di rendere opponibile a queste ultime la eventuale sentenza. 
Tuttavia come chiarito anche dalla Suprema Corte (v. Cass. 12.7.2005 n. 14590), “il contratto di coassicurazione genera separati rapporti assicurativi, in virtù dei quali ciascun assicuratore è titolare delle sole posizioni soggettive sostanziali e processuali relative al proprio rapporto con l'assicurato. 
Qualora, pertanto, sia inserita nel contratto la c.d. clausola di delega o di guida, l'assicuratore delegato può essere convenuto in giudizio anche per il pagamento delle quote di indennità di pertinenza dei deleganti, ed in tale veste è legittimato a resistere alla pretesa in rappresentanza di questi ultimi, ma solo a condizione che la domanda nei suoi confronti sia proposta espressamente, o comunque inequivocamente, richiamando la sua qualità di delegato, in modo che risulti chiaramente che per la parte eccedente la quota di rischio a suo carico l'indennizzo gli è stato richiesto nella qualità di rappresentante degli altri coassicuratori, e che in tale qualità deve essere pronunciata, quindi, la sua eventuale condanna per la predetta parte”. 
Nella specie non risulta che i dottori ### e ### abbiano proposto espressamente ed inequivocamente la domanda nei confronti della ### s.p.a. e poi della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) nella qualità di delegataria e di rappresentante processuale delle altre coassicuratrici, sicchè la condanna a carico di quest'ultima non può che essere pronunciata nei limiti della sua quota di rischio. 
A ciò consegue che la ### s.p.a. sia tenuta solo per la propria quota del 53%. 
La circostanza che la compagnia delegataria non abbia chiamato in giudizio le coassicuratrici come da previsione contrattuale può avere una sua incidenza nei rapporti tra le imprese coassicuratrici ma certamente non incide sulla natura del contratto stipulato e sulle quote di indennità di pertinenza della delegataria visto - lo si ribadisce - che i medici convenuti non hanno formulato la loro domanda in maniera espressa nei confronti della ### s.p.a. - e prima ancora nei confronti di ### s.p.a. - quale delegataria delle altre coassicuratrice e che, in ogni caso, la chiamata in garanzia delle altre assicurazioni obbligate poteva essere effettuata dagli stessi medici convenuti i quali avevano conoscenza del contenuto della polizza di assicurazioni stipulata dalla struttura sanitaria. 
Pertanto è escluso che questo giudice possa emettere in questo processo statuizioni nei confronti dei soggetti non citati né può rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre compagnie assicuratrici vertendosi in ipotesi di litisconsorzio facoltativo (trattandosi di obbligazione parziaria) e non di litisconsorzio necessario.  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Né vale obiettare che “l'eccezione” di coassicurazione svolta dall'### s.p.a. sia tardiva e dunque inammissibile giacchè introdotta per la prima volta con gli scritti conclusionali: non si tratta infatti di una eccezione in senso stretto, bensì di una eccezione in senso lato, una mera difesa tecnica, comportante un doveroso accertamento anche ufficioso sul contenuto e sulla effettiva estensione dell'oggetto del contratto e degli obblighi da esso nascenti.  ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) dovrà tenere indenne i due medici convenuti (dottori ### e ### solo nella quota del 53% delle somme che questi dovranno corrispondere agli attori limitatamente alle quote di rispettiva pertinenza, a titolo di capitale, interessi e spese di lite, ivi comprese quelle liquidate al consulente tecnico, comunque nei limiti del massimale residuo (ottenuto cioè detraendo gli esborsi già effettuati dalla compagnia di assicurazione) e con la franchigia prevista contrattualmente di euro 2.582,29. 
Spetterà invece ai dottori ### e ### agire separatamente avverso le altre coassicuratrici essendo questi probabilmente ancora nel diritto di farlo secondo quell'orientamento giurisprudenziale che afferma che “in tema di coassicurazione contro i danni contenente la cosiddetta “clausola di delega”, la richiesta di pagamento effettuata dall'assicurato - anche nell'interesse di altri coassicurati, in virtù di un mandato senza rappresentanza dagli stessi rilasciato - nei confronti della compagnia delegataria è idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al pagamento dell'indennità a beneficio di tutti i coassicurati e nei confronti di ciascun coassicuratore, allorchè detta compagnia abbia assunto contrattualmente, accanto a compiti di gestione della polizza, anche quelli di ricezione di tutte le comunicazioni ad essa inerenti” (v. Cass. n. 13661/2013). 
Tutte le altre richiese avanzate dalla ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) in sede di scritti conclusionali vanno disattese in quanto tardive e costituenti evidenti modifiche delle conclusioni rassegnate nella comparsa di intervento e nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c.. 
Va poi respinta la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della ### non essendovi nel caso di specie il superamento del massimale garantito dalla compagnia assicurativa ### s.p.a.. 
La polizza stipulata dal medico convenuto con la terza chiamata opera infatti solo “a secondo rischio” oltre cioè il massimale garantito dall'assicurazione dell'ente (da considerarsi a “primo rischio”) che ammonta, nel caso di specie, ad euro 5.164.569,00.  ###. 9 della ### -### stabilisce infatti quanto segue: ”### che l'### ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione - privata o dell'### integrata con l'estensione della copertura alla colpa grave ed all'intero ambito di attività del medico in regime intramurario - la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme e per i massimali indicati nella presente polizza ciò anche nell'eventualità di nullità invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'### Qualora il massimale dell'### sia operante per sinistro e coinvolga più operatori sanitari, la presente assicurazione varrà per l'eccedenza rispetto alla quota di responsabilità spettante all'### resta esclusa ogni responsabilità solidale” (vedi doc. 3 fascicolo ###. 
Nella specie può dirsi che la polizza personale stipulata dalla dott.ssa ### e quella conclusa dall'Asl n. 6 di ### assicurano il medesimo rischio visto che quest'ultima polizza prevede, come già detto, l'estensione della garanzia alla RC personale dei medici dipendenti della struttura (### 2, art. 2.1. lett. A)).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
Dunque, la polizza stipulata dall'Asl n. 6 di ### (e quindi dall'ASP di ### per effetto dell'estensione della garanzia di cui alla clausola contrattuale sopraindicata si configura come una ipotesi di contratto di assicurazione per conto del terzo (perché contratta anche a favore del medico dipendente) e assicura la medesima responsabilità coperta dall'assicurazione personale del sanitario. 
Se ne inferisce che la copertura assicurativa di cui alla polizza stipulata dall'ente è "a primo rischio" mentre la polizza ### stipulata dalla dott.ssa ### e da quest'ultima azionata ai fini della copertura assicurativa, si dovrà intendere operante solo in “secondo rischio”, in eccedenza cioè al massimale assicurato dall'### stessa e ciò, in ogni caso, indipendentemente dalla effettiva operatività della prima polizza (vedi art. 9 della ### -### doc. 3 fascicolo ###. 
Ebbene, siccome la polizza che deve operare a primo rischio ha un massimale ampiamente comprensivo di tutti i danni patiti dagli attori, la domanda di rivalsa avanzata dalla dott.ssa ### nei confronti della ### va respinta. 
Per quanto, poi, attiene alla domanda di garanzia e manleva svolta dal dott. ### nei confronti della ### s.p.a. va evidenziato che essa può trovare accoglimento limitatamente alla quota di responsabilità riconducibile all'assicurato non sussistendo alcuna contestazione in ordine alla sussistenza ed operatività della copertura assicurativa. La compagnia assicurativa, costituendosi in giudizio, ha infatti chiesto il rigetto delle domande proposte dagli attori ed ha precisato i limiti entro i quali la polizza è da considerarsi operativa ma non ha contestato l' operatività del rapporto assicurativo.  ### s.p.a. va, dunque, condannata a manlevare il dott. ### di quanto da quest'ultimo dovuto a parte attrice per capitale risarcitorio, interessi e spese in dipendenza della presente sentenza comunque nei limiti del massimale residuo di polizza (detraendo cioè dal massimale di contratto le somme già corrisposte dalla compagnia assicurativa) e della quota di pertinenza del medico convenuto assicurato. 
Entrambe le polizze (sia quella stipulata dall'ASL n. 6 di ### per conto dei suoi medici dipendenti sia quella contratta personalmente) sono dunque operative con riferimento alla posizione del dott. ### di talchè la compagnia ### s.p.a. (che è la stessa per i due contratti) dovrà manlevare il convenuto in ragione dei rispettivi e relativi contratti nei limiti, ovviamente, dell'ammontare del danno e della quota di responsabilità riconducibile all'assicurato. 
Vanno poi respinte in quanto inammissibili giàcchè tardive le richieste avanzate dai convenuti dottori ### ed ### di condanna delle terze chiamate al pagamento di quanto da loro dovuto oltre i limiti del massimale di polizza per “mala gestio”. 
Ed infatti la domanda dell'assicurato, di essere tenuto indenne oltre il massimale di polizza, va formulata espressamente nell'atto introduttivo della lite; l'affermazione della responsabilità dell'assicuratore verso il danneggiante-assicurato, infatti, immette nel giudizio un tema nuovo, diverso rispetto alla semplice pretesa di garanzia, fondata su elementi di colpa che vanno allegati e provati "ad hoc", sicché non può certamente ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato, nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato, ed è da ritenersi inammissibile perché nuova se proposta successivamente (come nel caso di specie essendo stata avanzata solamente con le memorie assertive ex art. 183, comma 6, n. 1) c.p.c. delle parti). 
Nessuna domanda di manleva è stata infine svolta dall'ASP di ### nei confronti della propria compagnia assicuratrice ### s.p.a. (ora ### s.p.a.).  ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00
In ultimo va respinta la richiesta di parte attrice ex art. 89 c.p.c. di cancellazione delle pretese dichiarazioni offensive contenute nelle note depositate del 31.1.2013 e nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di udienza del 19.9.2018 da parte della ### atteso che le espressioni utilizzate non includono alcun intento offensivo nei confronti della controparte e sono state impiegate al solo fine di dimostrare la fondatezza delle proprie tesi e di apportare elementi utili alla decisione ponendosi quindi nel corretto perimetro di esercizio del proprio diritto di difesa costituzionalmente tutelato (art. 24 Cost). 
Quanto al governo delle spese processuali si statuisce come segue. 
Le spese di lite nel rapporto processuale tra gli attori ### D'### e ### in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori ### ed ### D'### e i convenuti seguono la soccombenza di questi ultimi e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i valori tabellari medi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato dal D.M. n. 37 del 2018) e tenuto conto dell'importo della somma riconosciuta a titolo risarcitorio (il “decisum”) e dell'aumento di cui all'art. 4, comma 2, per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale. 
Nel rapporto processuale tra ####### e ### (in qualità di eredi di ### e ### e i convenuti appare equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite configurandosi una ipotesi di soccombenza reciproca delle parti (accoglimento della domanda di accertamento della colpa professionale dei convenuti e della struttura sanitaria e rigetto della domanda risarcitoria). 
I motivi del decidere, la non contestazione del rapporto contrattuale con il dott. ### da parte della ### s.p.a. (ora ### s.p.a.) e la particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate con riferimento alle domande di garanzia spiegate dai medici convenuti giustificano una pronuncia di compensazione integrale delle spese di lite tra i convenuti, tutte le compagnie assicurative terze chiamate per la garanzia (anche quelle estromesse dal presente giudizio) e la società di assicurazione terza interveniente, dovendosi comunque precisare, ai fini della presente statuizione di compensazione delle spese processuali, che tra i dottori ### e ### e la ### s.p.a. (quale compagnia di assicurazione dell'ASP di ### si configura anche una ipotesi di soccombenza reciproca essendo stata accolta la difesa della società di assicurazione di riconoscimento dell'obbligo di manleva nei limiti della quota di rischio della coassicurazione. 
Le spese di CTU devono essere poste definitivamente e solidalmente a carico delle parti convenute in base al principio di causalità come liquidate durante il giudizio e detratti gli importi già eventualmente corrisposti.  P.Q.M.  ### definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: 1) accerta e dichiara che i convenuti ### di ### in persona del legale rappresentante p.t., dott.ssa ### e dott. ### sono responsabili, ciascuno nella misura indicata in parte motiva, dei danni occorsi a ### D'### e ### in proprio e quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'#### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 2) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 1.537.552,05 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 3) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in persona di ### D'### e ### quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale, della complessiva somma di euro 89.404,95 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 4) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### in proprio, della complessiva somma di euro 520.636,26 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 5) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### in proprio, della complessiva somma di euro 364.472,53 a titolo di danno non patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 6) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### in solido tra loro, al pagamento in favore di ### D'### e di ### in proprio, della complessiva somma di euro 34.000,00 a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo; 7) respinge le domande risarcitorie avanzate da ### in qualità di nonna paterna di ### D'### e da ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'###; 8) rigetta le domande promosse ed estese dagli attori nei confronti delle società terze chiamate e nei confronti della compagnia assicurativa terza interveniente; 9) condanna l'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, la dott.ssa ### e il dott. ### con il vincolo solidale, al pagamento in favore di ### D'### e ### in proprio ed in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulle figlie minori ### D'### e ### D'### delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 1.132,55 per esborsi ed in euro 89.277,20 per compensi, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CPA come per legge; 10) compensa integralmente le spese di lite nel rapporto processuale tra ### (in qualità di nonna paterna di ### D'###, ###### e ### in qualità di eredi di ### e ### (quali nonni materni di ### D'### e le parti convenute; 11) pone definitivamente e solidalmente a carico dell'ASP di ### in persona del legale rappresentante pro tempore, della dott.ssa ### e del dott. ### le spese delle CTU medico-legali svolte in corso di causa come liquidate durante il giudizio e detratte le somme eventualmente già corrisposte; 12) dichiara cessata la materia del contendere sulla domanda di garanzia svolta dalla dott.ssa ### nei confronti della G.B.S. s.p.a. ### in persona del legale rappresentante ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 pro tempore, e della ### s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, terze chiamate per la manleva, disponendo l'estromissione dal presente giudizio delle medesime società; 13) dichiara la carenza di legittimazione passiva di ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto alle domande di manleva avanzate nei suoi confronti dalla dott.ssa ### e dal dott. ### disponendone di conseguenza l'estromissione dal presente giudizio; 14) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare i dottori ### e ### per un importo pari al 53% di quanto questi saranno tenuti a corrispondere agli attori relativamente alle quote di rispettiva pertinenza sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo dedotta la franchigia fissa di euro 2.582,29; 15) condanna la ### s.p.a. (ora ### s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il dott. ### di quanto questi sarà tenuto a corrispondere agli attori, relativamente alla quota di sua pertinenza, sulla base della presente sentenza a titolo di risarcimento del danno (sorte ed interessi), di spese di lite e di spese di consulenza tecnica, comunque nei limiti del massimale residuo; 16) rigetta la domanda di manleva formulata dalla convenuta dott.ssa ### nei confronti della terza chiamata ### of ### 17) compensa integralmente le spese di lite fra i convenuti dottori ### e ### le società terze chiamate e la compagnia di assicurazioni terza interveniente; 18) dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi riportati nella sentenza. 
Così deciso in ### il 20 gennaio 2019. 
Il giudice dott. ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00 ### il: 02/07/2019 n.1160/2019 importo 76382,00

causa n. 834/2010 R.G. - Giudice/firmatari: Regasto Salvatore

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Tribunale di Trani, Sentenza n. 2312/2025 del 24-11-2025

... servizio. ### dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere ed equiparati, poggia, infatti, come già detto, su un quid pluris rappresentato dalla eccezionale o straordinaria sovraesposizione a rischio per la propria incolumità, cui il dipendente è stato sottoposto a cagione del servizio svolto o della missione compiuta. Per convesso, le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il militare è chiamato a prestare il servizio. Per le considerazioni che precedono deve, allora, escludersi la fondatezza della domanda introduttiva. I fatti narrati nel ricorso introduttivo integrano i presupposti della sola dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria (di cui risultava già beneficiario il ### posto che, si ribadisce, “perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza (leggi tutto)...

testo integrale

N. 361/2025 TRIBUNALE DI TRANI ### In persona del Giudice Dott.ssa ### all'udienza odierna, udita la discussione, ha emesso la seguente SENTENZA ####.G. #### rappresentato e difeso dall'avv.to ### come da procura in atti e da RICORRENTE E MINISTERO DELLA DIFESA ( c.f. ###.) assistito e difeso dall'avv. ### (c.f. ADS###) e da avv.   #### E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 17\01\2025, ### adiva il Tribunale del ### di ### convenendo il Ministero della ### al fine di domandare, in via principale, l'annullamento del decreto negativo n. 317 del 26\06\2024 emesso dal Ministero convenuto in giudizio, ### e ### di accertare e dichiarare il diritto in capo al ricorrente dello status di equiparato alle vittima del dovere ex art. 1, comma 564, della L. n. 266/2005 e del D.P.R.  n. 243/2006 nonché all'attribuzione dei relativi benefici economici, quali la speciale elargizione, l'assegno vitalizio e lo speciale assegno vitalizio con riconoscimento dalla domanda amministrativa, oltre accessori di legge e benefici non assistenziali ad esso connessi. 
Dunque, il ricorrente chiedeva di condannare il Ministero della ### in persona del ### pro tempore, al pagamento di tutte quelle somme conseguenti al riconoscimento dei benefici assistenziali da commisurarsi all'invalidità complessiva ex D.P.R. n. 181/09 o somma diversa ritenuta di giustizia, oltre pagamento delle spese e competenze del presente procedimento, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.  ### della ### si costituiva in giudizio, contestando il ricorso e chiedendo, in via principale, di dichiarare prescritta, inammissibile e/o infondata ogni pretesa avanzata dal ricorrente; in subordine, di dichiarare non dovuti gli interessi legali ed escludere la spettanza della c.d.  “speciale elargizione” nella misura massima di legge, limitandola secondo giustizia; in ogni caso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite. 
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e udita la loro discussione, all'udienza del 13\11\2025, la causa veniva decisa mediante deposito telematico del dispositivo, all'esito della trattazione scritta, disciplinata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. 
Si precisa che non veniva redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti aveva depositato le note di trattazione scritta. 
Il ricorso è infondato nei termini di seguito enunciati e, pertanto, dev'essere rigettato. 
Il ricorrente riferiva che, in data 27\04\1999, era stato incorporato quale VFB nel 235° ### di ### in data 20\07\1999, era stato trasferito presso il reparto ### di ### - ### di ### in data ###, aveva acquisito il grado di ### e infine, in data 31\08\1999, durante lo svolgimento di un'attività di addestramento comandata e organizzata dall'autorità gerarchicamente superiore, avendo ricevuto l'ordine di salire su di un mezzo carrozzato presente nell'esercitazione tattica militare, era caduto rovinosamente al suolo urtando violentemente con la gamba destra. 
Ancora, il ricorrente precisava che, in data 06\10\1999, l'### di ### aveva emesso foglio di congedo assoluto, mentre, in data 17\01\2003, con verbale n. 195, la Commissione medica ospedaliera dell'### di ### aveva riconosciuto all'infermità del ### la dipendenza da causa di servizio con il riconoscimento alla liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato tabellare di 8° categoria a vita. 
Ciononostante, il ricorrente riferiva che, inoltrata istanza al Ministero della ### per il riconoscimento quale vittima equiparata alle “### del dovere”, il Ministero stesso, in data 11\11\2016, aveva espresso parere negativo, non riscontrando le condizioni ed i requisiti previsti dalla normativa di riferimento. Parimenti, lo stesso esito negativo era stato ribadito dal Ministero - in seguito a nuova istanza del ### - con provvedimento del 24\06\2024 oggetto del giudizio di impugnazione odierno. 
Di contro, il Ministero contestava integralmente il ricorso, eccependo l'intervenuta prescrizione decennale dell'asserito status di vittima del dovere nonché della speciale elargizione e dei ratei di assegni maturati precedentemente alla domanda presentata dal ricorrente. Inoltre, il Ministero contestava la fondatezza delle pretese in ricorso per l'assenza dei requisiti per il riconoscimento di vittima del dovere ex art. 1, comma 563 della L. n. 266\2005. 
Ebbene, venendo al merito della questione e ritenendo assorbite le questioni preliminari sollevate dal Ministero, si osserva quanto segue. 
Ritiene questo giudice di condividere le argomentazioni di parte resistente.  ###. 1, comma 563, della L. n. 266/05 stabilisce che “Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento dei servizi di online pubblico,· c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso e) in attività di tutela della pubblica incolumità) f) a causa di azioni recate nei foro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”. 
In altri termini, ai fini del riconoscimento della qualifica di vittima del dovere non è sufficiente il mero nesso causale tra l'infermità e il servizio, ma è necessario un elemento di contestualità tra la patologia e le specifiche ipotesi previste dalla norma sopra riportata, rendendosi invece necessario che la patologia costituisca inevitabile conseguenza delle circostanze ivi elencate. Tanto significa che solo se conseguenza di eventi verificatesi temporalmente nel corso delle attività indicate nella norma, allora la lesione legittima il riconoscimento della qualifica di “### del dovere”. 
Invero, la Corte di Cassazione ha assegnato al comma 563 la prevalenza di tutela per il carattere intrinseco della pericolosità delle ipotesi in esso indicate. Chiaro sarebbe stato, a detta della Corte, l'intento del legislatore di limitare il campo di operabilità di detta norma elencando tutte quelle fattispecie idonee per l'attribuzione della qualifica di vittima del dovere. 
Precisamente, nell'interpretare tale disposizione, le ### della Corte di Cassazione hanno chiarito che essa, differentemente da quella di cui al successivo comma 564, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, bastando soltanto che l'evento dannoso si sia verificato nell'ambito delle specifiche attività o delle specifiche ipotesi previste dal comma 563 (Cass. S.U. n. 10791 del 2017).
La vicenda in esame non è però sussumibile in alcuna delle ipotesi tipizzate nell'elencazione contenuta nel comma 563, atteso che il ricorrente aveva riportato infermità riconducibili al mero adempimento dei suoi compiti istituzionali e non anche ad un “evento” (di cui al comma 563 dell'art. 1 legge n. 266/2005) verificatosi in una delle ipotesi elencate nella norma, rischio qualificato da speciale pericolosità che, nel caso di specie, non risultava esistente, oltre che allegato e\o provato. 
Invero , come dimostrato documentalmente dal Ministero resistente, con parere del 20\05\2024, l'### del ### di ### C.A. ### sulla base del verbale BL/G 053 del 20\03\2023 del rapporto circostanziato e attenendosi a quanto previsto dalle “### guida SMD anno 2020 diramate con fg n. M_D SSMD #### 05-02- 2020” e successiva ### alle ### fg.n. M_D ##### del 27\07\2020, aveva ritenuto l'infortunio occorso al ### come “non inquadrabile a nessuna delle categorie previste dalla normativa vigente”. In dettaglio, l‘### aveva espresso il suddetto parere sulla base della circostanza che l'evento si fosse verificato mentre il ### stava svolgendo una regolare attività addestrativa a bordo di un mezzo corazzato all'interno di un'infrastruttura militare e su un'apposita pista, per cui non vi era evidenza di circostanze straordinarie o fatti di servizio che avessero esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche e che fossero stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante dell'infortunio. 
Invero, nel caso di specie, si ravvisa anche l'assenza di particolari condizioni ambientali o operative nel servizio svolto dal ricorrente (comma 564). 
Per meglio dire, la medesima vicenda non apparirebbe altresì sussumibile all'interno del successivo comma 564 che equipara ai soggetti di cui al comma 563 “coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a ### di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”. 
Difatti, la Suprema Corte (sentenza n. 9233/2018) ha circoscritto l'ambito del comma 564 alle “attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali” (come altresì ribadito a più riprese in Cass., Sez. Lav., n. 22686/2018 e n. 24592/2018 nonché C.d.S. n. 306/2018 e n. 816/2019). 
Invero, nell'evento che aveva coinvolto il ### non si ritiene rintracciabile alcuna particolare condizione d'impiego straordinaria o eccezionale tale da far emergere i presupposti integranti il comma 564. Né appare ravvisabile l'esposizione a maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento delle mansioni.
Ne consegue che, in assenza di situazioni straordinarie o maggiori rischi rispetto all'attività ordinaria, l'attività addestrativa in argomento risulta ascrivibile alla categoria degli eventi prevedibili e per i quali il militare era stato preventivamente indottrinato ed addestrato. 
In tal senso depone anche la descrizione dei fatti relativa all'esecuzione dell'esercitazione rappresentata dallo stesso ### in ricorso, non avendo egli evidenziato condizioni imprevedibili, eventi imprevisti o difformi dall'ordinario che avessero connotato in misura e in forma diversa l'evento determinate il verificarsi dell'incidente in esame rispetto a tutti gli altri addestramenti della stessa tipologia.  ### accaduto durante il servizio del ### dunque, si ritiene che non presenti quelle particolari condizioni ambientali ed operative previste dal comma 564, nemmeno sotto l'aspetto di maggiori rischi e fatiche di cui al D.P.R. n. 243/2006. 
Si rammenta, a riguardo, che: “Le ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto portano infatti da un rischio tipico, che comprende il rischio di incidenti nello svolgimento delle ordinarie attività di addestramento […] Le provvidenze attinenti alle invalidità contratte per causa di servizio… hanno propriamente la funzione di indennizzare tali accadimenti. Per il riconoscimento dei benefici previsti per i soggetti equiparati alle vittime del dovere è però necessario, in base alla normativa sopra richiamata, che i compiti rientranti nella normale attività d'istituto, svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico sopra indicato […] Non risulta peraltro, né sul punto sono formulate specifiche deduzioni, che nel caso si siano verificati fattori legati alle persone, ai luoghi […] che abbiano determinato in concreto un maggiore rischio rispetto a quello insito nell'attività ordinaria cui il militare era addetto” ( sez. lav., n. 13114/2015). 
Pertanto, non tutti i sinistri o patologie insorte nell'ambito di mansioni svolte da alcune categorie di lavoratori possono determinare il riconoscimento dello status di “### del dovere” il cui concetto, altrimenti, si sovrapporrebbe a quello di “causa di servizio” (cfr. ex plurimis Cass. S.U.  759/2017; Cass. S.U. n. 15484/2017; Cass. S.U. n. 15485/2017; Cass. S.U. n. 23396/2016).  ### che accomuna i due istituti giuridici è senz'altro quello dello svolgimento dell'attività di lavoro, nel cui contesto possono svilupparsi condizioni pregiudizievoli per la salute del dipendente, ma tanto la giurisprudenza amministrativa quanto quella della Cassazione ha condivisibilmente chiarito che il concetto di vittima del dovere è connotato da un elemento di specialità rispetto alla definizione di vittima di decesso o infermità dipendente da causa di servizio.  ### dei benefici previsti in favore delle vittime del dovere ed equiparati, poggia, infatti, come già detto, su un quid pluris rappresentato dalla eccezionale o straordinaria sovraesposizione a rischio per la propria incolumità, cui il dipendente è stato sottoposto a cagione del servizio svolto o della missione compiuta. Per convesso, le particolari condizioni ambientali ed operative richieste per potersi dar luogo al riconoscimento dello status di vittima del dovere non possono essere rappresentate dal normale contesto operativo in cui il militare è chiamato a prestare il servizio. 
Per le considerazioni che precedono deve, allora, escludersi la fondatezza della domanda introduttiva. 
I fatti narrati nel ricorso introduttivo integrano i presupposti della sola dipendenza da causa di servizio e della pensione privilegiata ordinaria (di cui risultava già beneficiario il ### posto che, si ribadisce, “perché si possa avere una vittima del dovere che abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non basta che ci sia la semplice dipendenza da causa di servizio, altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere. Occorre che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto “aggiuntivo e specifico” (Cass. S.U. n. 21969/2017). 
Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato. 
Pur tuttavia, valutata la questione di sfondo alla lite e la sua complessità, appare ragionevole la compensazione delle spese.  P.Q.M.  Il Tribunale di ### - Giudice monocratico del lavoro Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ### con ricorso depositato il ###, nei confronti di ###, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese. 
Così deciso in ### il ### 

Il Giudice
del ###ssa


causa n. 361/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Angela Arbore

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Tribunale di Caltagirone, Sentenza n. 47/2026 del 20-01-2026

... il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), o di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, come avvenuto nel caso in esame, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile, ### Unite, sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011), precludendo, così, al giudice civile di accertare nuovamente i fatti posti a fondamento della decisione resa all'esito del giudizio penale. In applicazione dei suesposti principi, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, è “precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio (v. Cass. 11324/2003 e, in motivazione, 18352/2014, Cass. ###/2018, Cass. 5660/2018). In particolare, come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia che accogliendo (leggi tutto)...

testo integrale

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTAGIRONE SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Caltagirone, in persona del Giudice unico, dott.ssa ### rilevato che l'udienza del 6.11.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte; viste le note di trattazione depositate dalle parti; ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 166/2024 R.G. promossa da ### nata a ### il ###, cod. fisc. ###, ### nato a ### il ###, cod. fisc. ### e ### nata a ### il ###, cod. fisc. ###, rappresentati e difesi dall'avv. ### presso il cui studio sito in #### n. 6, sono elettivamente domiciliat ###atti.  ATTORI contro Comune di ### con sede ###, cod. fisc. ###, in persona del ### pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. ### presso il cui studio in ### via ### n. 135, è elettivamente domiciliat ###atti.  CONVENUTO *** 
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto al n. 771/2023 ###, #### e ### rispettivamente moglie e figli di ### hanno chiesto accertarsi la responsabilità del Comune di ### nella causazione dei danni dagli stessi patiti per la morte del loro congiunto avvenuta in data ### a seguito di infortunio sul lavoro. 
A fondamento della domanda i ricorrenti hanno esposto che: - quel giorno il ### dipendente del Comune di ### con la mansione di operaio tecnico, si era recato su indicazione del proprio datore di lavoro presso l'impianto di depurazione comunale al fine di eseguire i lavori di espurgo della condotta di collegamento tra la vasca del biorotatore e la vasca di sedimentazione finale dell'impianto; - tale attività era stata disposta dal Comune con ordine di servizio del 05.06.2008 e affidata alla ditta esterna ### S.r.l., con l'ausilio dei dipendenti comunali; - nel corso delle operazioni, sei degli operai impiegati nel servizio, tra cui il ### erano deceduti a causa dell'elevata concentrazione di gas tossici, in particolare idrogeno solforato in misura superiore a 1000 ppm; - dagli accertamenti svolti in sede penale era emersa una grave situazione di degrado, incuria e mancata manutenzione dell'impianto di depurazione, ascrivibile alla responsabilità del Comune di ### in qualità di ente proprietario e gestore dell'impianto stesso; - in particolare, era stato accertato che l'impianto versava da tempo in uno stato di abbandono e malfunzionamento, anche a causa del danneggiamento delle condotte di adduzione e della prolungata inattività (luglio 2007 - marzo 2008); che non era presente alcun sistema meccanico di estrazione dei fanghi né di pulizia automatizzata delle griglie; che la grigliatura presente era rudimentale e priva di manutenzione, con conseguente accumulo di fanghi solidificati e produzione di gas nocivi; che la nastropressa per lo smaltimento dei fanghi, acquistata nel 2006, non risultava essere mai stata utilizzata né era presente documentazione attestante interventi manutentivi o lo smaltimento dei rifiuti prodotti; - era stato, altresì, accertato che i lavoratori deceduti, compreso il ### avevano operato in assenza di formazione specifica, senza idonea informazione sui rischi connessi al lavoro in ambienti confinati e al rischio chimico e privi dei dispositivi di sicurezza, benché formalmente incaricati di cooperare con la ditta privata esterna addetta all'espurgo; - con sentenza n. 279/12 depositata il ### - integralmente confermata, nelle statuizioni civili, dalle successive pronunce della Corte d'Appello di ### (n. 130/2015 e n. 526/2019) e dalla Corte di Cassazione (n. ###/2016 e n. 1728/2020) - il Tribunale di ### aveva condannato i responsabili penali nonché, in solido, i responsabili civili, tra cui il Comune di ### al risarcimento dei danni patiti dalle parti civili costituite, tra cui gli odierni attori, disponendo, altresì, il pagamento di una somma a titolo di provvisionale pari ad € 45.000,00 in favore del coniuge e dei figli minori della vittima. 
Sulla base di tali premesse, i ricorrenti hanno dedotto la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro de quo per la violazione: “a) dell'art. 28 Cost.; b) degli artt. 2049, 2050, 2051 e 2087 cod.  civ.; c) degli artt. 66 e 121 D.Lgs. n. 81/08 (violazione della normativa sulla sicurezza per rischio chimico per lavori in ambienti confinati; d) dell'art. 73.4 del D.lgs n. 81/08 (violazione dell'obbligo di informazione e formazione dei lavoratori); e) violazione del D. Lgs. n.626/94 e (prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro) e segnatamente gli artt. 3. 4 e 5); f) omessa informazione dei rischi e formazione del personale adibito all'impianto di depurazione”. 
In particolare, hanno allegato l'omessa adozione da parte del Comune di ### delle misure di prevenzione dei rischi connessi al lavoro in ambienti confinati e al rischio chimico nonché l'omessa formazione, informazione e dotazione di dispositivi di protezione individuale ai lavoratori operanti presso il predetto impianto; la sussistenza della responsabilità del Comune medesimo ex art. 2049 atteso che “parte dei soggetti imputati (e condannati) erano dipendenti del Comune, e quindi ad esso preposti, seppur con ruoli e funzioni differenti, che il fatto si è verificato nello svolgimento dell'attività lavorativa e, infine, che sussiste un nesso causale già accertato in sede penale tra la condotta degli imputati e l'evento morte”; una responsabilità ex art. 2087 c.c. posto che è stato accertato il mancato adempimento dell'obbligo datoriale di predisporre tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori; una responsabilità ex art. 2050 c.c., stante la natura pericolosa dell'attività svolta all'interno del pozzetto di ricircolo; una responsabilità ex art. 2051 c.c. per l'omessa adozione di misure idonee ad impedire l'evento dannoso derivante da cosa in custodia. 
Hanno chiesto, per l'effetto, la condanna del resistente al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali sofferti iure proprio (danno da perdita parentale) in conseguenza di detto evento - quantificati in € 397.070,00 per il coniuge ed € 498.020,00 per ciascun figlio - oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario. 
Si è costituito in giudizio il Comune di ### il quale ha contestato integralmente le pretese di parte ricorrente, eccependo l'insussistenza di una propria responsabilità, ai sensi degli artt. 28 Cost., 2049, 2050, 2051 e 2087 c.c., in relazione all'infortunio mortale verificatosi in data ### presso l'impianto di depurazione comunale. 
Ha evidenziato, infatti, che l'intervento effettuato dai dipendenti comunali, tra cui il ### divergeva in modo sostanziale dalle mansioni espressamente previste nell'ordine di servizio impartito (### n. 25/2008), il quale contemplava un'attività di stasatura esterna della condotta tra il biorotore e la vasca di sedimentazione e non anche l'accesso al pozzetto ### (accesso, peraltro, parzialmente ostruito da griglie saldate e privo di aperture agevoli). 
Ha affermato, pertanto, di non essere responsabile di alcuna omissione in relazione a lavori la cui esecuzione era dipesa esclusivamente dall'autonoma iniziativa dei lavoratori presenti sui luoghi e non già da un ordine impartito dal Comune di ### Ha aggiunto, inoltre, che il ### seppur dotato dei dispositivi di protezione individuale (tra cui imbracature, guanti e strumenti per operazioni in ambienti confinati), rinvenuti successivamente sul mezzo comunale in uso (### con dicitura “Comune di ### - ### Tecnico”), aveva omesso di farne uso. Sulla base di tali elementi, ha invocato l'applicazione dell'art. 1227 c.c., sostenendo che il comportamento colposo del ### - nella duplice forma dell'inosservanza delle direttive impartite e dell'omesso utilizzo dei DPI - dovesse condurre ad una riduzione del risarcimento nella misura minima del 70%. 
Con riguardo al danno non patrimoniale, ha eccepito la manifesta eccessività delle somme richieste (pari ad € 1.393.110,00), allegando propri conteggi alternativi, per un importo, prima della riduzione per concorso di colpa, di € 1.044.765,81, e segnatamente € 346.362,58 per ciascun figlio e € 352.040,65 per il coniuge superstite. Infine, ha chiesto la detrazione dal complessivo quantum debeatur delle somme già corrisposte a titolo di provvisionale e “spese legali”, come da atti di precetto e pignoramento presso terzi notificati in data ### e in data ###. 
Con ordinanza del 25.01.2024 il Giudice del lavoro, ritenuto che il giudizio rientrasse nella competenza del Giudice civile, ha rimesso il fascicolo al Presidente ###provvedimento del 21.02.2024 ha disposto l'iscrizione della causa al Registro affari contenziosi e l'assegnazione all'odierna decidente. 
La causa, trattata secondo il rito ordinario successivo alla riforma ### è stata istruita in via documentale. 
All'udienza del 06.11.2025 - tenuta nella modalità cd. “cartolare”, secondo quanto previsto dall'art.  221, comma II, d.l. 34/2020 - le parti hanno depositato note ex art 127 ter c.p.c. nelle quali hanno insistito nelle proprie difese e domande e la causa è stata posta in decisione.  *** 
La domanda proposta da #### e ### è fondata e va accolta per le ragioni di cui infra. 
Com'è noto, l'art. 651 cod. proc. pen. stabilisce che “la sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”; ed ancora, l'art. 654 cod. proc. pen. prescrive che “ nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa”. 
In tema di giudicato, le disposizioni appena richiamate costituiscono un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non sono, pertanto, applicabili in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), o di condanna, pronunciata in seguito a dibattimento, come avvenuto nel caso in esame, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno (cfr. Cassazione civile, ### Unite, sentenza n. 1768 del 26 gennaio 2011), precludendo, così, al giudice civile di accertare nuovamente i fatti posti a fondamento della decisione resa all'esito del giudizio penale. 
In applicazione dei suesposti principi, la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, a fronte del passaggio in giudicato della statuizione con la quale il giudice penale ha condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno conseguente al reato, è “precluso al giudice civile la possibilità di rimettere in discussione il titolo alla base dell'accertamento della responsabilità, essendogli consentito procedere alla sola verifica dell'esistenza del nesso causale e dell'entità del pregiudizio (v. Cass. 11324/2003 e, in motivazione, 18352/2014, Cass. ###/2018, Cass. 5660/2018). 
In particolare, come precisato da Cass. n. 5660/2018, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell' "an" della responsabilità civile, potendo invece tale giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto ### dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati” (cfr. Cassazione Civile Sez. Lav. Ordinanza del 26.03.2025 n. 8063). 
Ciò posto, il Tribunale di ### con sentenza n. 279/2012 del 16.11.2011 ha affermato la penale responsabilità di ###### e ### in ordine al reato di omicidio colposo plurimo loro contestato e ha condannato gli stessi in solido con i responsabili civili, ### s.r.l. e Comune di ### al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili (cfr. sentenza Tribunale di ### 279/2012 in atti). 
La Corte di Appello di ### con sentenza n. 130/2015 del 19.01.2015, ha parzialmente riformato la sentenza emessa dal giudice di prime cure, confermando la sentenza quanto alla dichiarazione di penale responsabilità di ### e ### concedendo, tuttavia, a costoro le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante e riducendo, pertanto, la pena inflitta ad anni tre e mesi sei di reclusione; quanto alla posizione di ### ha concesso le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, riducendo la pena ad anni tre di reclusione; parimenti per gli imputati, ### e ### la riforma ha riguardato il trattamento sanzionatorio, rideterminato in anni cinque di reclusione. La Corte ha, infine, confermato le statuizioni di carattere civile rese dal Giudice di primo grado statuendo che “in considerazione della difficoltà di determinare in questa sede la effettiva entità dei danni sofferti dalle costituite parti civili vanno confermate le statuizioni civili della sentenza impugnata anche con riferimento alla disposta provvisionale, che dovrà poi più compiutamente ed opportunamente determinarsi nella relativa sede civile” (cfr. Corte d'Appello di ### sentenza 130/2015 in atti). 
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. ###/2016, ha dichiarato la illegittimità della sentenza della Corte territoriale, annullandola con rinvio in toto quanto alla condanna inflitta al ### per il reato a lui contestato; annullandola, altresì, quanto al ### ed al ### relativamente a taluni dei reati a questi contestati, in parte senza rinvio perché i relativi reati erano estinti per prescrizione in parte, sempre senza rinvio, per insussistenza del fatto nonché, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per la sua rideterminazione; mentre per ciò che concerne la posizione di ### e ### la sentenza è stata annullata, ferma restando l'affermazione della loro penale responsabilità, in ordine al solo trattamento sanzionatorio. 
La Corte di Appello di ### nuovamente intervenendo sulla questione con sentenza n. 526/2019 del 13.02.2019 ha riformato la originaria sentenza del Tribunale di ### nel seguente senso: ha riconosciuto la prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante e ha rideterminato il trattamento sanzionatorio inflitto a ### ed a ### riducendolo ad anni uno e mesi otto di reclusione per il primo ed ad anni uno e mesi sei di reclusione per il secondo; ha riconosciuto la equivalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante in favore di ### e ### ridimensionando la pena loro inflitta ad anni tre e mesi tre di reclusione ciascuno; quanto all'imputato ### è stata affermata la sua penale responsabilità riguardo agli omicidi colposi a lui contestati e, riconosciuta la sua meritevolezza quanto alle attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione; ha, inoltre, espressamente statuito che “con riferimento alle richieste delle parti civili sul risarcimento del danno la Corte rimette tutte le parti dinanzi al competente giudice civile per l'apposito giudizio al riguardo che potrà attingere dalla presente decisione elementi per graduare anche ai fini civili il quantum del risarcimento del danno pure ai sensi dell'art. 1227 c.c., visto che gli operai si sono calati sui luoghi ben sapendo di essere sforniti di strumenti idonei per lo spurgo, tra cui indumenti protettivi e respiratori” (cfr. Corte d'Appello di ### sentenza n. 526/2019). 
Da ultimo, la Corte di Cassazione con sentenza n. ###/2021 ha rideterminato il trattamento sanzionatorio a carico di ### e ### ridimensionando la pena loro inflitta ad anni due di reclusione ciascuno e dichiarato, altresì, infondato il ricorso proposto da ### e ### e inammissibile quello proposto dal ### Orbene alla luce delle citate sentenze, l'esistenza del fatto illecito (l'incidente si è verificato l'11.06.2008 all'interno dell'impianto di depurazione delle acque reflue del Comune di ### impianto gestito in economia dallo stesso Comune) e la sua riconducibilità a ###### e ### - in particolare: ### in quanto dirigente dell'### tecnico di ### datore di lavoro degli impiegati del Comune deceduti e responsabile della loro sicurezza sul posto di lavoro; ### in quanto responsabile del servizio lavori pubblici del predetto Comune e responsabile della materia della sicurezza sul lavoro in caso di assenza dello ### (il quale il giorno del sinistro si trovava in congedo ordinario); ### in quanto assessore del Comune con delega ai lavori pubblici, al ### idrico integrato, all'ecologia ed ai servizi tecnologici; ### quale legale rappresentante ed amministratore della ### S.r.l. e, pertanto, datore di lavori dei dipendenti di questa e ### preposto con la qualifica di capo cantiere della ### - sono aspetti coperti dal giudicato. 
Ne discende che le deduzioni difensive svolte dal convenuto, intese a rimettere nuovamente in discussione i profili attinenti alla propria responsabilità, sono irrilevanti, poiché afferiscono ad un profilo non più contestabile, in quanto coperto dal giudicato e, come tale, pienamente vincolante nell'odierno giudizio. 
Sotto ulteriore e contrapposto profilo, risulta altresì infondata l'eccezione attorea secondo cui sarebbe precluso al Giudice civile una rivalutazione delle circostanze di fatto al fine di individuare eventuali profili rilevanti sul piano risarcitorio in ordine alla causazione del danno e, segnatamente, il concorso di colpa della stessa vittima ex art. 1227 c.c.; al contrario tale profilo è da ritenersi incluso nell'ambito del thema decidendum della presente controversia risarcitoria in quanto, come precisato dalla Suprema Corte “l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento. Se, infatti, come detto, la ricostruzione storico-dinamica dell'accaduto è preclusiva di un nuovo accertamento da parte del giudice civile, che non può procedere ad una diversa ed autonoma ricostruzione dell'episodio, quest'ultimo può invece indagare su altre modalità del fatto non considerate dal giudice penale ai fini del giudizio a lui demandato, come nella specie il comportamento della parte lesa, negli aspetti in nessun modo esaminati dal giudice penale ed incidenti sull'apporto causale nella produzione dell'evento” (cfr. Cass. sentenza n. 15392/2018). 
Orbene, nella fattispecie in esame il concorso della vittima nella causazione del danno va escluso. 
Ed invero, secondo la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, “la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonchè esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell'evento nonostante l'imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. 15/07/2020 n. 15112; Cass. 15/05/2020 n. 8988; 25/11/2019 n. ###; Cass. 05/12/2016 n. 24798)” (cfr. Cass. civ., sez. lav., 01.06.2021, n. 15238). 
Nella fattispecie, l'inosservanza da parte del Comune di ### dell'obbligo di formazione e informazione del lavoratore (così come accertato in sede penale) ha incidenza causale esclusiva sull'evento, assorbendo ogni eventuale imprudenza commessa dal ### Tanto premesso sul piano dell'an, occorre a questo punto soffermarsi sulle domande risarcitorie proposte dagli attori e, in particolare, sulla domanda finalizzata al risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio. 
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. 
Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cfr. Cass. civ. sez. III 28989 dell'11.11.2019). 
Quanto alla prova del danno, in linea generale, spetta alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito; onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni. Ed infatti, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime della Suprema Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (cfr. Cass. civ. sez. III n. 11212 del 24.04.2019; Cass. civ. sez. III ### dell'11.12.2018; Cass. civ. sez. III n. 12146 del 14.06.2016). Naturalmente, trattandosi di una praesumptio hominis sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 19/11/2018, n. 29784: “Nel giudizio risarcitorio instaurato dagli eredi nonché prossimi congiunti (nella specie madre e fratelli) di un lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro, la prova del danno non patrimoniale da sofferenza interiore per la perdita del familiare può essere fornita mediante presunzione fondata sull'esistenza dello stretto legame di parentela riconducibile all'interno della famiglia nucleare, superabile dalla prova contraria, gravante sul danneggiante, imperniata non sulla mera mancanza di convivenza (che, in tali casi, può rilevare al solo fine di ridurre il risarcimento rispetto a quello spettante secondo gli ordinari criteri di liquidazione), bensì sull'assenza di legame affettivo tra i superstiti e la vittima nonostante il rapporto di parentela”). 
Nel caso di specie, il fatto illecito costituito dalla morte del congiunto ha dato luogo ad un danno non patrimoniale presunto, consistente nella perdita del rapporto parentale, allorché ha colpito soggetti (la moglie e i figli del ###, legati da uno stretto vincolo di parentela, la cui estinzione lede il diritto all'intangibilità della sfera degli affetti reciproci e della scambievole solidarietà che caratterizza la vita familiare nucleare. 
Dal suo canto, il convenuto, non ha fornito alcuna prova contraria circa la sussistenza di uno stretto legame tra gli attori e il dipendente deceduto. Inoltre, risulta provato in atti, oltre a non essere contestato, che il de cuius conviveva con la moglie ed i figli (cfr. certificato di stato di famiglia in atti). 
Si ritiene, quindi provato, il danno non patrimoniale da perdita parentale patito dalla moglie e dai figli della vittima. 
Venendo alla quantificazione del danno, occorre richiamare il principio enunciato dalla Suprema Corte con sentenza n. 10579/2021, secondo cui “in tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella”. 
La liquidazione del danno va, pertanto, compiuta secondo i criteri dettati dalle tabelle di ### (anno 2024) emanate per dare risposta alle indicazioni suggerite dalla Corte di Cassazione con la sentenza 1579/2021. 
Esse, infatti, prevedono un sistema di liquidazione a punti: il valore del singolo punto per la perdita di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati ammonta ad € 3.911,00, e sono attribuibili al massimo centodiciotto punti (in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta), ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione (cfr. Cass. Civ., n. ###/2022). 
È stato, peraltro, precisato che, mentre il parametro sub C (“convivenza”), al pari dell'età della vittima primaria, dell'età della vittima secondaria e dell'esistenza di superstiti è oggettivo e può essere provato anche a mezzo delle risultanze anagrafiche, il parametro sub E, afferente la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, è soggettivo e deve essere provato dagli attori, anche con presunzioni (secondo quanto espressamente chiarito nella stessa tabella, “Ai fini dell'attribuzione dei punti per il parametro E, si potrà tener conto (…) delle circostanze obiettive di cui ai parametri precedenti e delle conseguenziali valutazioni presuntive”). 
Ed invero, ancorché sia noto che “la morte di una persona causata da un illecito fa presumere da sola, ex art. 2727 cod. civ., una conseguente sofferenza morale in capo, oltre che ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), anche ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur)” - gravando, per quanto già detto, “sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo (v., Cass. 15 febbraio 2018, n. 3767; Cass. 28 febbraio 2020, n. 5452; Cass. 15 luglio 2022, n. 22397; Cass. 30 agosto 2022, n. 25541; Cass. 4 marzo 2024, n. 5769; Cass. 16 febbraio 2025, n. 3904. In senso conforme, v., inoltre, Cass. 16 marzo 2012, n. 4253)”) - deve rilevarsi che “la presunzione iuris tantum (che onera il convenuto della prova contraria dell'indifferenza affettiva o, persino, dell'odio) concerne l'aspetto interiore del danno risarcibile (c.d.  sofferenza morale) derivante dalla perdita del rapporto parentale, mentre non si estende all'aspetto esteriore (c.d. danno dinamico-relazionale), sulla cui liquidazione incide la dimostrazione dell'effettività, della consistenza e dell'intensità della relazione affettiva (desumibili, oltre che dall'eventuale convivenza - o, all'opposto, dalla distanza - da qualsiasi allegazione, comunque provata, del danneggiato), delle quali il giudice del merito deve tenere conto, ai fini della quantificazione complessiva delle conseguenze risarcibili derivanti dalla lesione estrema del vincolo familiare” (cfr. Cassazione del 24.10.2025 n. 28255 che richiama Cassazione n. 5769/2024). 
Orbene, nella fattispecie, gli attori non hanno allegato nulla sul loro trascorso familiare - affettivo che consenta di valutare e graduare l'intensità della sofferenza che ciascuno di loro ha patito per la perdita parentale; né sono state avanzate richieste istruttorie volte a provare una particolare intensità del rapporto affettivo, sulla frequentazione, sulle abitudini di vita e in che modo queste siano cambiate. 
Tuttavia, anche in assenza di allegazioni specifiche, deve ritenersi ammissibile un giudizio fondato su presunzioni semplici, purché desumibili da circostanze di fatto note, quali la convivenza e la composizione del nucleo familiare. In tale prospettiva, non può trascurarsi che la morte del ### abbia determinato un rilevante sconvolgimento della vita familiare della moglie e dei figli, essendo pacifica la stabile convivenza e la sussistenza di un ordinario e solido legame affettivo. 
Deve, altresì, tenersi conto, da un lato, della tenera età dei figli minori — rispettivamente di anni 9 e 7 all'epoca del decesso — per i quali la perdita della figura paterna costituisce un evento dirompente, idoneo a incidere sullo sviluppo psicologico ed emotivo degli stessi (in tal senso si veda Corte d'Appello di ### Sentenza n. 2139/2021 secondo cui “occorre tenere presente che il danno è tanto maggiore quanto minore è l'età del congiunto superstite in quanto destinato a protrarsi per un tempo maggiore, soprattutto quando si tratta di minori di età, per i quali la perdita di un familiare può pregiudicare lo sviluppo psicofisico; è, pertanto, ragionevole ritenere che il danno sia inversamente proporzionale all'età del de cuius, in considerazione della prospettiva di residua vita nello stesso nucleo familiare”); dall'altro lato, deve considerarsi l'età della coniuge superstite, che, all'epoca dei fatti aveva 33 anni e si è trovata a sostenere integralmente gli oneri di cura e mantenimento della famiglia, circostanza che aggrava la portata del pregiudizio morale e relazionale subito. 
Pertanto, tenuto conto dell'età della vittima primaria al momento dell'infortunio (36 anni), di quella delle vittime secondarie, della presenza di altri membri familiari superstiti, nonché dell'entità del rapporto, risulta congruo riconoscere 99 punti in favore della moglie (22 per età della vittima; 22 per età della vittima secondaria; 16 per la convivenza; 12 in relazione agli altri superstiti nel nucleo familiare; 28 per l'intensità del rapporto) e 106 punti in favore di ciascun figlio (22 per età della vittima; 28 per età della vittima secondaria; 16 per la convivenza; 12 in relazione agli altri superstiti nel nucleo familiare; 28 per l'intensità del rapporto). 
Tuttavia, come stabilito nelle ### anzidette, “il totale monetario non può di regola superare € 391.103,18, salva la ricorrenza di circostanze eccezionali”. Sul punto giovare precisare quanto statuito dalla Suprema Corte, la quale ha evidenziato che “la distinzione tra conseguenze “ordinarie” ed “eccezionali” del fatto illecito consistito nell'uccisione di un parente dipenderà da ciò: andranno reputate “ordinarie” quelle conseguenze che qualunque persona della stessa età, dello stesso sesso e nelle medesime condizioni familiari della vittima, non avrebbe potuto ### non subire. 
Andranno, invece, reputate “eccezionali”, e quindi idonee a giustificare una variazione del risarcimento (beninteso, tanto in aumento quanto in diminuzione), quelle circostanze legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale” (cfr. Cass. n. 26440/2022, 2788/2019, 26118/2021, ###/2018). Alla luce di tale orientamento, non essendo state provate da parte attrice circostanze eccezionali, legate alla unicità dell'esperienza di vita individuale con il defunto, idonee a giustificare un diverso risarcimento, tanto in aumento quanto in diminuzione, va liquidata la somma di € 391.103,18 ciascuno, già all'attualità (indi la somma non va rivalutata), oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo. 
Pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il Comune di ### va condannato al pagamento in favore di #### e ### della somma di € 391.103,18 ciascuno, dalla quale andrà detratta solo l'eventuale provvisionale già corrisposta e non anche le somme a titolo di spese legali ed oggetto dei pignoramenti presso terzi. 
Le spese seguono, dunque, la soccombenza del Comune di ### nei confronti di #### e ### e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri medi per l'attività di studio e introduttiva e minimi per la fase decisionale tenuto conto delle attività effettivamente prestate, dunque con esclusione della fase istruttoria, e del valore determinato in base al decisum. Si precisa al riguardo che non va disposto l'aumento previsto dall'art. 4, comma II, del D.M. 55/2014 in quanto la difesa in giudizio di più soggetti non ha comportato maggiori oneri processuali.  P.Q.M.  Il Tribunale, disattesa o assorbita ogni diversa deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, così dispone: - Accerta che il danno subito da #### e ### è pari ad € 391.103,18 ciascuno; - Condanna il Comune di ### a pagare in favore di #### e ### la somma di € 391.103,18 ciascuno, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza al dovuto; - Dispone che dalla suddetta somma dovrà essere detratta l'eventuale provvisionale già pagata; - Condanna il Comune di ### al pagamento, in favore di #### e ### delle spese del presente giudizio che quantifica in complessivi euro 15.149,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. ### dichiaratosi antistatario.  ### 19 gennaio 2026 

IL GIUDICE
dott.ssa ### n. 166/2024


causa n. 166/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Oriana Calvo

M

Tribunale di Patti, Sentenza n. 1364/2025 del 11-07-2025

... espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre (leggi tutto)...

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Tribunale Ordinario di ### e p u b b l i c a I t a l i a n a in nome del popolo italiano Il Giudice del #### all'udienza del 11.07.2025 ha pronunciato la seguente: sentenza nella causa vertente tra: ### nata a ### il ### ed ivi residente ###, codice fiscale ###, elettivamente domiciliat ###, presso lo studio dell'Avv. ### del ### di ### P.G., codice fiscale ###, che la rappresenta e difende, come da procura in atti; -Ricorrente c o n t r o ### in persona del suo legale rappresentante.  -Resistente
Oggetto: pensione ai superstiti ###udienza del 11.07.2025 il procuratore della ricorrente precisava le proprie conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedeva l'accoglimento integrale delle domande formulate.  ### ricorso depositato il ### iscritto al n. RG. 2158/2021 parte ricorrente esponeva che, in data ### decedeva in ### la ### propria madre; che, possedendo i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della pensione ai superstiti, presentava, in data ### domanda ###57; che, in data ### veniva sottoposta a visita medica presso il ### di ### che, con provvedimento del 17.10.2017 l'I.N.P.S. le comunicava la reiezione della domanda per il seguente motivo: non è stata riconosciuta inabile alla data della morte del familiare; che, avverso detto provvedimento, proponeva in data ### ricorso amministrativo al competente ### provinciale I.N.P.S., che, con delibera n. 188704 del 18.07.2018 deliberava la reiezione dello stesso, poiché riteneva la ricorrente non inabile alla data della morte del familiare. 
Veniva proposto ricorso giudiziario, al fine di accertare e dichiarare l'inabilità al lavoro della ###ra ### al momento del decesso della propria madre ###ra ### avvenuto in data ### con il riconoscimento del diritto dalla stessa ricorrente al riconoscimento della pensione ai superstiti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso della ###ra ### e, pertanto, dal 25.06.2017 con condanna dell' I.N.P.S., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione della pensione indiretta con la suddetta decorrenza. 
Si costituiva l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, che contestava il ricorso. 
Veniva nominato CTU il dott. ### e successivamente la dott.ssa ### Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
All'udienza del 11.07.2025 la causa veniva discussa e decisa come da contestuale sentenza.  MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e pertanto va accolto per i motivi di cui si dirà. 
Diritto. La pensione di reversibilità ai superstiti viene erogata dopo il decesso del pensionato e riconosciuta agli inabili indipendentemente dall'età. La normativa vigente prevede che: “ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. 
Art.13 della legge n. 218 del 1952, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge n.903 del 1965, per effetto del rinvio operato al R.D.L n.636 del 1939, art.13. 
Il termine “sostentamento” implica, sia la non autosufficienza economica dell'interessato, sia il mantenimento da parte del lavoratore o pensionato deceduto. La non autosufficienza economica si verifica con modalità diverse; sono considerati non autosufficienti economicamente: i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore al limite fissato annualmente per il diritto alla pensione di invalido civile totale, cioè 16.982,49 euro mensili per il 2020; i figli maggiorenni inabili, titolari dell'indennità di accompagnamento, che hanno un reddito non superiore a quello fissato annualmente per la concessione della pensione di invalido civile totale aumentato dell'importo dell'indennità di accompagnamento e cioè 23.028,00 euro per il 2020. Il “mantenimento abituale” è desunto dai comportamenti tenuti dal lavoratore o dal pensionato deceduto nei confronti del familiare superstite. Nel caso di figlio inabile, le verifiche sono diverse, a seconda che questi sia convivente o non convivente. Nel primo caso, è sufficiente lo stato di non autosufficienza economica, dando per scontato che il sostentamento fosse assicurato dal lavoratore o pensionato deceduto. Nel secondo caso, non convivenza, è necessario dimostrare anche il mantenimento abituale ed, in questo caso, viene effettuato un esame comparativo dei redditi del lavoratore o del pensionato e del superstite per appurare se il primo concorreva, effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del figlio non convivente. Nel caso de quo, trattasi di figlia convivente. 
Inabile al lavoro. Ai fini della concessione della pensione ai superstiti, si considerano inabili: le persone che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'art.  8, comma 1, ### 222/1984. Rispetto alla documentazione sanitaria, gli ### previdenziali solitamente fanno riferimento al certificato di invalidità al 100% con o senza indennità di accompagnamento. 
In materia di pensione ai superstiti, secondo consolidata giurisprudenza, l'accertamento del requisito della inabilità, di cui all'art. 8 della legge n. 222 del 1984, richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico. (Cfr. da ultimo Cass. Civ. Ord. n. ### del 26.11.2019). 
Sul punto, la legge prevede che: nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempre che per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione, spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi. La legge prevede che: ai fini del diritto alla pensione ai Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni ed inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa.  ### pacifica giurisprudenza il diritto alla pensione di reversibilità e/o indiretta per i figli ultra diciottenni, studenti od inabili, presuppone l'esistenza, prima del decesso, di un contributo economico continuativo del genitore nel mantenimento del figlio inabile. 
Al riguardo, giova evidenziare che il ### ha fornito la definizione del requisito della cd. convivenza a carico. ###. 106 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, stabilisce, infatti, che: agli effetti dell'art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi e sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto. ### la norma suddetta, perché possa ritenersi integrato il requisito della cd. vivenza a carico occorrono due presupposti: assenza di mezzi di sussistenza autonomi sufficienti e mantenimento da parte del de cuius (### Cass. n.18520/2006). 
Quanto al presupposto della assenza di mezzi di sussistenza autonomi, la Suprema Corte (cfr. da ultimo ### 6, Ord. n. 23058 del 22/10/2020) ha precisato che: ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili, quali si desumono dalla ### dell'istituto previdenziale n. 478 del 2000; pertanto devono considerarsi a carico, per i decessi successivi al 31.10.2000, i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale. (Cfr. ex multis Cass. n. 14996 del 2007; Cass. n.19555 del 2019; Cass. ### del 2019) ###.N.P.S., con propria ### n. 185 del 18.11.2015 avente ad oggetto: “### guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti - art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903”, aderendo alla giurisprudenza di legittimità maturata nella suddetta materia, ha specificato come la condizione di non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%. 
In caso di figli maggiorenni inabili superstiti, per i decessi intervenuti successivamente al 31 ottobre 2000, ai fini dell'accertamento del requisito di non autosufficienza economica si fa riferimento al criterio stabilito per il riconoscimento del diritto alla pensione nei confronti degli invalidi civili totali. 
Orbene, il limite di reddito per il riconoscimento del diritto alla pensione di invalido civile totale, nell'anno 2017, anno del decesso della ###ra ### era fissato in E. 16.532,10. Il reddito della ###ra ### nell'anno 2017, era pari ad E. 13.708,00 come da ### 730/2018 redditi 2017 in atti.  ### ricorrente, sia negli anni precedenti, sia negli anni successivi alla domanda, ha percepito redditi inferiori alla soglia limite per beneficiare della pensione di invalido civile totale, come da ### 730/2015; 730/2016; 730/2017; 730/2018; 730/2019 in atti. Quanto ai redditi della ###ra ### si evidenzia come la stessa nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00, come da ### 730/2016 redditi 2015 - ultima dichiarazione presentata. 
Ebbene, dall'esame comparativo delle dichiarazioni dei redditi della ricorrente e della defunta madre emerge chiaramente la sussistenza, al momento del decesso della ### di un prevalente contributo economico continuativo di quest'ultima nel mantenimento della figlia, ####.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 14.005,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 ha percepito E: 14.129,00 come da ### 730/2016. ###.ra ### nell'anno 2014, ha percepito E: 11.987,00 come da ### 730/2015; nell'anno 2015 E: 12.600,00 come da ### 730/2016; Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'anno 2016 E: 7.780,00 come da ### 730/2017; nell'anno 2017 anno in cui è intervenuto il decesso della madre, E: 13.708,00 come da ### 730/2018. 
Emerge chiaramente come le provvidenze economiche percepite dall'odierna ricorrente non fossero da sole sufficienti al suo mantenimento, al quale ha provveduto in via continuativa ed in misura prevalente la defunta madre. ### economico fornito dalla ### ha avuto carattere decisivo e prevalente per il mantenimento della figlia superstite.  ### restando quindi esistenti tutti gli altri requisiti previsti dalla legge per la pensione ai superstiti, la stessa è stata rigettata per mancanza del requisito sanitario. 
Per tale motivo, è stata disposta CTU medico legale. 
Sul punto, si premette che il consulente tecnico d'ufficio, in acronimo c.t.u., svolge il ruolo di ausiliario del giudice in un rapporto fiduciario, qualora si renda necessaria una particolare conoscenza tecnica, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. ###à del consulente tecnico è disciplinata dagli artt.  61 a 68 del codice di procedura civile (allo stesso modo dall'art. 220 fino a 233 nel codice di procedura penale), dove sono contenute le competenze che l'ausiliario designato dal giudice deve espletare dal conferimento dell'incarico fino all'elaborato peritale. “La scelta dei consulenti tecnici deve essere normalmente fatta tra le persone iscritte in albi speciali formati a norma delle disposizioni di attuazione al presente codice” (art. 61 c.p.c.), ma il giudice qualora lo ritenga opportuno ha la facoltà di nominare un esperto non incluso nell'### del Tribunale, motivandone il ricorso. Il compito ultimo del consulente è rispondere in maniera chiara e pertinente ai quesiti enunciati dal giudice, dando risposta ad ulteriori possibili chiarimenti richiesti dal giudice stesso (art. 62 c.p.c.). Il quesito enunciato dal giudice al momento del mandato e del giuramento consiste in una o più domande espresse solitamente in modo analitico o generico. Dovere dell'esperto è attenersi scrupolosamente ai quesiti, senza esprimere pareri non richiesti o non necessari, con un linguaggio non eccessivamente specialistico che consenta ai soggetti coinvolti (giudice, magistrato e avvocati) un accesso facilitato alla lettura; in ambito civile l'accertamento peritale acquisisce una funzione strumentale ed opzionale, in quanto il giudice può decretare se usufruire o meno del parere dell'esperto per la formulazione del giudizio. In sintesi possiamo considerare le attività che competono al consulente tecnico un confronto interdisciplinare fra diritto e scienze sociali, un'integrazione al compito del giudice, che agisce come peritus peritorum, ovvero, decisore ultimo. Sul punto, la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione precisa che, nel nostro ordinamento vige il principio “judex peritus peritorum”, in virtù del quale è consentito al giudice di merito disattendere le argomentazioni tecniche svolte nella propria relazione dal consulente tecnico d'ufficio, e ciò sia quando le motivazioni stesse siano intimamente contraddittorie, sia quando il giudice sostituisca ad esse altre argomentazioni, tratte dalle proprie personali cognizioni tecniche. In entrambi i casi, l'unico onere incontrato dal giudice è quello di un'adeguata motivazione, esente da vizi logici ed errori di diritto. “( n. 17757 del 07.08.2014. ###. n. 11440 del 1997.) Il quesito che il presente giudicante si pone è semplice e chiaro e di pronta soluzione. Su cosa deve basarsi una motivazione che escluda o accolga le argomentazioni di una relazione peritale o di un'altra, per essere fondante o meno del riconoscimento o della negazione di un diritto richiesto? La risposta è semplice. Una motivazione per essere esente da vizi logici o giuridici o da illogiche contraddittorietà deve fondarsi su dati certi, scientifici ed oggettivi il più possibile, che ci vengono consentite dall'attuale stato delle conoscenze scientifiche e prescindere da considerazioni personali ed argomentazioni incongruenti, senza corredo probatorio di alcun genere, e mai fondarsi sui dati incerti ed opinabili. E, di conseguenza, sorge la conseguente domanda: su cosa deve fondarsi una consulenza tecnica per essere di sicuro supporto alle Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 argomentazioni di un giudicante? Ovviamente, su dati certi. ### Oggettivi. Su esami strumentali che fungono da supporto reale alle conclusioni diagnostiche alle quali il consulente perviene. Una seria consulenza prescinde da opinioni personali o quant'altro che sia illogico ed incongruente e, soprattutto immotivato, ossia sfornito da dati probatori idonei, che, nella scienza medica, sono in primo luogo, rappresentati dagli esami diagnostici e clinici e da quant'altro possa essere di apporto, come le cartelle cliniche. Solo su elaborati peritali che soddisfano tali requisiti il giudice può fondare le proprie decisioni, non avulse da dati reali. Qualsiasi diritto che si basi sull'accertamento di una patologia di qualsivoglia natura, in capo al richiedente, va riconosciuto se provato con elementi che quantomeno siano il più vicini alla certezza. La scienza non fede, ma dati oggettivi ripetibili e verificabili. Se si prescinde da ciò, rischiamo di accordare tutela a situazioni che non presentano alcun fondamento di realtà e che diventano esse stesse la negazione di ogni diritto. Riconosceremmo diritti patrimoniali, ossia la concessione di un beneficio economico a carico dello Stato, su elementi probatori, le certificazioni mediche, a qualsiasi branca della medicina essi appartengono, non controllabili né verificabili, nella loro valenza reale, in quanto mancanti degli elementi oggettivi di verificabilità. 
All' “osso rotto” deve necessariamente seguire “la lastra”. 
Elemento imprescindibile per qualsiasi tipo di verificabilità oggettiva anche riguardo un eventuale errore diagnostico e terapeutico per negligenza imprudenza imperizia, inaccertabile in mancanza di qualsivoglia supporto diagnostico, che ne comprovi la veridicità e la fondatezza di quanto sostenuto in diagnosi clinica. 
Dove non sono presenti tali elementi imprescindibili di valutazione, si verte nel puro arbitrio. Del certificante e del giudicante. E, conseguentemente, del suo ausiliario, il ### d'####, in uno stato di diritto conforme alla ### deve necessariamente fondarsi su provvedimenti motivati su dati oggettivi e non illogici e irrazionali, così come argomentato sopra dal costante orientamento della Suprema Corte di Cassazione. 
Orbene, nel caso de quo, nella relazione tecnica d'ufficio del ### testualmente si legge: “Dai fascicoli di causa risulta che la ricorrente, quale figlia superstite della #### deceduta il ###, in data ###, inoltrava all'### istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della pensione a superstiti che, però ed a seguito di visita del 27.09.17, veniva respinta dall'### per carenza dei requisiti sanitari. 
Contro tale parere l'attrice, con atto dell'Avv. M. ### adiva il Tribunale di ### ulteriormente chiedendo che venisse riconosciuto e dichiarato il suo diritto alla richiesta suspicione a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza tanto anche tramite disponendo consulenza tecnica. Dal che la presente.  ###. Genitori non consanguinei, entrambi deceduti: il padre per ictus, la madre per cause imprecisate. ### riferito negativo per patologie degne di nota. ###. Nata a termine da parto eutocico. Normali i primi atti della vita vegetativa e di relazione. Menarca all'età di 13 anni menopausa fisiologica a 48 anni. Vedova senza prole. Abitudini di vita riferite salubri. Anamnesi patologica. Non ricorda di aver contratto i comuni esantemi. Nel luglio 2017 frattura parcellare VI costa dx da sinistro stradale. Nega interventi chirurgici degni di nota. Lamenta: dal 1985 sindrome depressiva a seguito di aborto accentuatasi dal 2010 epoca della vedovanza, da circa 8 anni turbe mnesiche ed episodi confusionali, da data imprecisata cardiopatia ipertensiva con dispnea e poliartralgie più accentuate alla colonna alle ginocchia ed alle mani. Esame obiettivo generale. Normotipo, normosplancnico. Cute e mucose visibili rosee; sottocutaneo normo-rappresentato. ### 70 circa.  altezza 160 cm. Sistema linfoghiandolare apprezzabile clinicamente indenne. Capo. Normocefalo, normomobile. Pupille isocoriche, isometriche e normoreagenti. Lingua ben sporta, centrale, umida ed Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 impaniata. Tiroide di forma e volume regolari mobile con gli atti della deglutizione. Apparato respiratorio e torace. Torace cilindrico-conico, simmetrico, normo-espansibile con gli atti del respiro. Reperto ascultatorio di respiro aspro diffuso su tutto l'ambito. Fremito vocale tattile normotrasmesso. Percussoriamente suono chiaro polmonare. Apparato cardiocircolatorio. Assenza di bozze precordiali e di pulsazioni anomale. Itto visibile e palpabile al V spazio intercostale sull'emiclaveare Sx. Aia cardiaca percussoriamente nei limiti. 
Lieve soffio proto sistolico al centrum. P.A. 130/80. Polsi arteriosi periferici normosfigmici a frequenza di 68 b./m.; sistema venoso esplorabile clinicamente indenne. Addome ed apparato digerente. Addome mobile con gli atti del respiro. Cicatrice ombelicale normointroflessa. Non r.v.s.. Sistema pilifero normorappresentato per sesso ed età. Non masse o pulsazioni patologiche evidenti. Ben trattabile alla palpazione superficiale e profonda. Reperto diffuso di normotimpanismo e di normoperistalsi. Organi ipocondriaci nei limiti. Apparato locomotore. Rachide complessivamente in asse con movimenti globalmente ridotti di circa 1\4 in assenza di contrattura "di difesa" dei muscoli paravertebrali. Note di rizoartrosi. ### attivi e passivi delle grandi e piccole articolazioni degli arti limitati per i gradi estremi. Manovra di ### negativa bilateralmente in assenza di dolenzia dei punti di ### degli sciatici. 
Assenza dei segni di ### di ### e di ### Normali la stazione eretta e la deambulazione. Masse muscolari tonico-trofiche. Apparato genito-urinario. Nulla alla palpazione bimanuale dei reni. Non dolenti i punti costo-lombari e costo-vertebrali. Manovra del ### negativa bilateralmente. 
Sistema nervoso e psiche. Soggetto ben orientato in senso spazio-temporale senza evidenti deficit delle funzioni cognitive ed esecutive, né mnesici. Riflessi superficiali e profondi normoelicitabili. Lievi oscillazioni mutidirezionali in ### ed in ### Note depressive.  ###-### fascicoli di causa telematici è allegata la seguente documentazione medica: 1. certificato rilasciato il ### dal CSM di ### 2. esame Rx colonna vertebrale + ginocchia + femori + mani eseguito il ### c\o ### 3. esame Rx colonna D e LS eseguito il ### c\o ### 4. Visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 5. Prestazione del PPI di ### del 09.07.15.  6. Visita psichiatrica eseguita il ### dal Dott. S. Romanò.  7. Relazione di dimissione dal ricovero in DS del 16.11.16 c\o Casa di ### con allegata ecografia tiroidea, dosaggio ormoni tiroidei.  8. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Foti.  9. visita cardiologica ed Ecg eseguite il ### dal ###. Marte.  10. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### 11. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica. 
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RG n. 2558/2021 12. esame Rx arcate dentarie + torace + colonna vertebrale + ecografia addominale eseguiti il ### c\o ### 13. visita ortopedica eseguita il ### c\o PO di ### 14. prescrizione farmacologica del 19.12.17.  15. certificato rilasciato il ### dal poliambulatorio di ### del DSM di ### con prescrizione farmacologica.  16. attestazioni di esecuzione visite psichiatriche eseguite il ###, il ###, il ###, 12.09.17. 
All'atto della visita la perizianda ha esibito: 1. visita cardiologica eseguita il ### c\o Casa di ### attestante: ritmo sinusale 80 b\m, turbe aspecifiche della ripolarizzazione. Azione ritmica soffio sistolico mitralico crepiti bibasilari PA 150\70 insufficienza mitralica cardiopatia ipertensiva. 2. Visita ginecologica eseguita il ### c\o ### di ### attestante: incontinenza urinaria di tipo misto. 
Nulla ho disposto.  ###-##### attuale ha evidenziato in ### oggi di anni 65, le seguenti menomazioni: #####-IPERTENSIVA. DEPRESSIONE #### sono state riscontrate altre menomazioni degne di nota. 
In base alla valutazione anche epicritica della documentazione versata in atti è da ritenersi che le menomazioni poste in diagnosi, valutate ai sensi della legge 222/1984 ed alla data del decesso della madre (25.06.17) dell'attrice, a quella data non avessero natura entità e grado tali da comportare l'assoluta e permanente impossibilità di quest'ultima di svolgere qualsiasi attività lavorativa di tipo dipendente od autonomo. 
Nella fattispecie: - La poliartosi appare odiernamente di sola modesta incidenza invalidante ed è presumile che tale condizione lo fosse ancora meno alla data del 25.06.17 tanto essendo, peraltro, suffragato dalla paucità dei riscontri radiografici relativi a quell'epoca.  - nessun odierno riscontro obiettivo sussiste in atti dello scompenso cardiaco attestato grave (3 classe ### il ###, il ### e l'11.02.17 (ultimo referto prodotto) sulla base di una cardiopatia scleroticoipertensiva (peraltro non complicata da ischemia) attestata all'attrice essenzialmente su base clinica ed in assenza di idonee indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc).  ### parte di questo non si ravvisano all'odierno esame peritale suggestivi segni clinici e\o semeiotici (stasi centrale e\o periferica) ed appare quanto meno inverosimile che, in costanza di una cardiopatia di sittale entità, né l'attrice, né tantopiù il suo ### abbiano mai avvertito, successivamente alle date citate, la necessità di effettuare indagini idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 -Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente.  − Nessuna incidenza ai fini della presente può rivestire l'incontinenza urinaria mista attestata, per la prima volta, il ### e, quindi, ben dopo la data oggetto della presente valutazione epicritica. 
Sulla base delle superiori argomentazioni concludo pertanto dichiarando che ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” Con specificazione che: “successivamente alla trasmissione alle ### della bozza di ### l'Avv. M. #### dell'attrice, con pec del 31.07.23, ha inoltrato controdeduzioni tecniche del Dott. M. Pinzone, che si allegano alla presente, alle quali si eccepisce che: 1. la diagnosi e la valutazione formulate dallo scrivente hanno dovutamente tenuto conto degli aspetti clinico-relazionali di stretta pertinenza medico-legale ed a proposito dei quali, ulteriormente, si rivendica, per il ruolo di CTU ausiliario del Giudice, la necessità di esprimere compiuto parere fondandolo, oltre che sulla mera disamina della documentazione prodotta (così per come parrebbe volere il ###mo Dott. 
Pinzone), anche su quanto obiettivato in occasione di accertamento tecnico, condizione questa che è alla base del parere già espresso e sulla quale, peraltro, si sono basati molti pronunciamenti della ### nei giudizi vertenti sui c.d. falsi invalidi; 2. circa la valutazione della cardiopatia in base alla classe ### si ribadisce che questa, in medicina legale ed ormai da tempo, va effettuata sulla base di dati obiettivi forniti da indagini strumentali (ecocardiogramma, valutazione della ### test da sforzo, scintigrafia, etc) piuttosto che sulla mera valutazione anamnestica del riferito dell'attrice (criterio soggettivo eventualmente ancor più opinabile in un paziente psichiatrico e che mira a vantaggi assistenziali) all'atto della visita anche specialistica. 
Condizione questa assolutamente non garantita nel caso de quo specie ove si consideri che la gravità invocata della menomazione avrebbe dovuto indurre sia l'attrice che, ancor più, il suo ### ad eseguire le indagini strumentali idonee alla obiettiva valutazione e\o al monitoraggio dello stato della menomazione nel prosieguo di tempo; tanto specie a fini terapeutici.  3. Circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, si ribadisce, è apparsa all'atto della visita ben compensata farmacologicamente il che fa ritenere la terapia praticata efficace anche da un punto di vista prognostico e la menomazione di entità minore rispetto a quanto attestato. Tanto senza ovviamente prescindere dallo specifico mandato a tal proposito conferito dall'###mo Giudicante. 
In conclusione, la rivalutazione epicritica del caso de quo effettuata sulla scorta dei rilievi mossi alla relazione di CTU dal ### di parte attrice, induce a confermare il parere già espresso e secondo il quale: ### oggi di anni 65, per causa ed effetto delle menomazioni che la affliggevano alla data del decesso della madre (25.06.17), non versava in stato di totale inabilità al 100% ai sensi della ### 222\84.” ### 01.08.2023 Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Viene disposta la comparizione personale della parte ricorrente ed il rinnovo delle operazioni peritali, nominando a tal fine la dott.ssa ### Si riporta quanto verbalizzato: verbale di udienza del 15.10.2024. “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### in sostituzione, il quale si riporta in atti ed insiste per il rinnovo della CTU e dà atto che è presente la ricorrente personalmente. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### la quale insiste in atti e verbali di causa. Si dispone udienza a porte chiuse. ### la ricorrente ### nata a S. ### il ### ed ivi residente ###### nata a ### il ### ed ivi residente ### Sorella della ricorrente. E' presente la dott.ssa ### nata il 21 agosto 1975 Patente di guida n. ### A domanda del Giudice la ricorrente risponde che non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato tanto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. Precisa: “Sono sempre confusa ed ho stanchezza. I farmaci che assumo mi vengono dati da mia sorella oggi presente. Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa.” La sorella presente precisa che spesso deve aiutare la ricorrente anche a vestirsi. La stessa sorella precisa che: “mia sorella ha perso il marito improvvisamente nel 2010 che è morto mentre dormiva all'improvviso e in casa vi era la figlia che ora lavora e viene spesso a trovare la propria madre che, dopo la morte del marito, è andata a vivere stabilmente dai nostri genitori e si facevano compagnia insieme alla figlia già maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.” Il presente verbale viene letto alla presenza delle parti di causa e non viene sottoscritto da tutti i presenti perché redatto in forma telematica. 
A questo punto il presente giudicante, premette che le prestazioni economiche a carico dello Stato richiedono ai sensi di legge che le stesse siano fondate anche su un requisito sanitario. Nel processo civile, applicabile in quanto compatibile al processo del lavoro, è onere del ricorrente fornire idonea documentazione medica da porre a fondamento dello stesso e posta alla valutazione del CTU nominato dal Giudice. Nel prosieguo, il primo vaglio di tale documentazione agli atti del processo deve essere giuridico, ossia il documento medico deve avere i requisiti previsti dalla legge dell'atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso. 
Orbene, nel caso de quo, non è stato riconosciuto il requisito sanitario della prestazione economica richiesta nella CTU a firma del dott. ### nominato sotto il vincolo del giuramento, ai sensi dell'art. 193 c.p.c.  ### nominato in ### avrebbe dovuto rinvenire nella documentazione prodotta, l'applicazione delle linee guida accreditate dall'### della ### in campo psichiatrico, da valutare ed allegare, a pena di nullità dell'elaborato peritale, alla CTU a pena di inutilizzabilità della stessa documentazione medica, ai fini della determinazione delle patologie non solo psichiatriche, le quali non potranno mai fondarsi su un giudizio personale soggettivo del certificante, cosciente e consapevole delle eventuali violazioni di legge, alle quali potrebbe essere sottoposto, ma soprattutto cosciente e consapevole che il certificato a propria firma non ha finalità di cura, ma medico-legale innanzi l'### prima amministrativa, ovvero innanzi le ### I.N.P.S. e successivamente innanzi l'### e che, le suddette linee guida accreditate dall'### mondiale della sanità in campo psichiatrico, costituiscono l'imprescindibile punto di riferimento per la diagnostica delle patologie mentali. 
Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legale in qualsivoglia patologia, perché la stessa costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 
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RG n. 2558/2021 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio agli atti fornito dal ricorrente esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle suddette linee guida in idonea documentazione avente valenza medica legale esaustiva e completa. 
Ed inoltre, grave violazioni di legge in tutte quelle normative inerenti le prestazioni economiche a carico dello Stato che richiedono per la loro concessione, tra gli altri requisiti, quello sanitario. Requisito sanitario oggettivo e documentato e probatorio. In sintesi, gli elementi probatori di qualsivoglia patologia medica, in sede medico-legale, devono inequivocabilmente risultare dal corredo probatorio agli atti fornito dalla stessa parte ricorrente, oltre che dall'esame obiettivo in sede di visita peritale, anamnesi, storia clinica, decorso clinico e nome dei farmaci assunti. Il tutto come sopra ampiamente specificato rigorosamente documentato ai sensi di legge, con divieto di qualsivoglia perizia esplorativa.  Per questi motivi, rilevato che sussistono, nel caso de quo, i gravi motivi richiesti dall'art. 196 c.p.c. è stato disposto il rinnovo delle operazioni peritali, con mandato specifico, consistente, in primo luogo, nel divieto assoluto di utilizzo di documentazione medica non avente valenza medico legale ed in totale disapplicazione delle linee guida in campo psichiatrico non risultanti agli atti di causa rigorosamente fondanti la patologia diagnosticata ad uso medico legale. Con esplicitazione al CTU di specificare, per ogni patologia, sulla base della documentazione sanitaria avente valenza medico legale, gli elementi probatori, ovvero esami strumentali, a fondamento di ogni diagnosi su dati oggettivi all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e, per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportate dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile.  ### nominato dott.ssa ### dopo avere raccolto puntuale anamnesi della perizianda, per quel che concerne la patologia psichiatrica, testualmente scrive: “Dal punto di vista psichiatrico emerge che la stessa è affetta da “disturbo dell'adattamento, con ansia ed umore depresso misti”, cronico, secondo i ### del ### and ### of ### 5th edition (###5.TR), indotto da eventi esistenziali di notevole portata emotiva, ciò in considerazione della presenza di: ### emotivi e comportamentali entro 3 mesi dell'esposizione ad un fattore di stress. I sintomi devono essere clinicamente significativi come mostrato da uno o più dei seguenti: ### intenso sproporzionato rispetto all'evento stressante (prendendo in considerazione fattori culturali e di altro tipo). I sintomi compromettono significativamente le aree sociali, lavorative o altre importanti aree di funzionamento. Dalla raccolta dei dati inoltre si rileva un'aumentata vulnerabilità ad eventi esistenziali quali lutti e perdite, che si accompagna a una conseguente decremento dell'autostima e del supporto familiare e sociale: tale condizione tendenzialmente presenta un andamento persistente; la sintomatologia è caratterizzata dalla presenza di episodi di agitazione, da sintomi somatici e da alterazioni cognitive con sentimenti di tristezza e disforia. ### con stati d'ansia connota la patologia depressiva di un maggiore grado di severità. Le funzioni esecutive, che indicano differenti abilità cognitive quali le capacità di organizzazione, di pianificazione, di automonitoraggio, d'inibizione della risposta e di individuazione di strategie adeguate che sono necessarie per l'esecuzione di un compito (### 1976; ### 1994), appaiono compromesse, con rallentamento nella velocità di processazione delle informazioni e numerose alterazioni a carico della working memory (### e coll., 2000) con forte impatto sulle capacità di prendersi cura di sé. Il soggetto lamenta, dopo essere sollecitato al colloquio, un corteo sintomatologico in atto caratterizzato da astenia, tremori agli arti superiori, capogiri, difficoltà nella deambulazione e dolori Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 articolari diffusi, umore deflesso. ### del quadro psicopatologico sembra risalire al 2010, epoca in cui il soggetto, dopo la morte del marito ed il cambiamento delle condizioni di vita, presentò un corteo sintomatologico caratterizzato da sentimenti di demoralizzazione e di sconforto e con vissuti ansiosi, ed alterazioni a carattere cognitivo ingravescenti con deficit di memoria nonché dell'alterazione spontanea e cognitiva.” ### poi esamina le patologie fisiche della perizianda, specificando, tra l'altro, che la stessa presenta incontinenza urinaria di tipo misto per cui la stessa indossa specifici presidi da svariati anni e procede all'esame obiettivo. Testualmente il CTU scrive: “### parzialmente disponibile al colloquio e poco orientato nei parametri temporo-spaziali. Mimica improntata ad ansia. ### deve essere sollecitato. 
Emerge rallentamento psicomotorio con deficit di memoria e di attenzione…### a piccoli passi; passaggi posturali autonomi ma rallentati. Spinalgie pressorie cervico-dorso-lombari. Contrattura dei muscoli paravertebrali. Riduzione della funzionalità articolare globale della colonna vertebrale, di arti superiori ed inferiori. Manovra di accosciamento eseguita parzialmente.” ### conclude: “La ricorrente risulta affetta da: cardiopatia ipertensiva III classe ### incontinenza urinaria di tipo misto, artrosi polidistrettuale, disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Tali condizioni patologiche configurano un soggetto in atto inabile; tale condizione si rileva già presente alla morte del familiare. Atteso che la prestazione richiesta è la pensione ai superstiti, è pertanto oggetto di accertamento è il requisito sanitario consistente nell'inabilità al lavoro della #### al momento del decesso della madre ###ra ### avvenuto in data ###, come specificatamente indicato nel ricorso introduttivo del giudizio, si rappresenta che sono presenti i requisiti sanitari per la prestazione richiesta.” In punto di diritto, si rammenta al CTU che l'obbligo imposto dalla legge all'ausiliario del giudice è quello di fare conoscere la verità, pena l'applicazione delle sanzioni penali, consistenti nelle fattispecie penalistiche dei reati di falso materiale art. 476 c.p. e falso ideologico art. 479 c.p. in atto pubblico, ai certificanti con conseguente falso in perizia art. 373 c.p. ai consulenti, ausiliari del giudice, come sopra ampiamente specificato, oltre le connesse azioni disciplinari ai sensi del codice deontologico medico. 
Si specifica che l'inciso fare conoscere al giudice la verità implica da parte del ### sotto il vincolo del giuramento, che lo stesso applichi i principi della medicina legale, per una rigorosa valutazione della diagnosi clinica ad uso medico legale, escludendo qualsiasi giudizio personalistico dove non si dovessero riscontrare idonei elementi probatori che ne confermano la sua veridicità. Inoltre, una CTU medico legale deve rigorosamente attenersi al mandato esplicito del ### Orbene, in applicazione dei suddetti principi di diritto abbiamo agli atti di causa una serie di certificazioni mediche che necessitano, in primo luogo, un rigoroso vaglio giuridico. Per quel che concerne le diagnosi psichiatriche e non solo, in quanto tali principi si applicano ad ogni disciplina medica, il CTU ha il dovere giuridico di esplicitare su quali canoni sanciti dalla disciplina trattata, sono state poste le diagnosi ad uso medico legale in atti, ai fini della verifica del requisito sanitario richiesto in ricorso ed oggetto del mandato peritale. Nel caso de quo, trattandosi di disciplina psichiatrica, il CTU deve rigorosamente applicare i principi della stessa, ossia quelli sanciti dall'OMS inerenti la psichiatria e, quindi, specificare come sia stata posta la diagnosi in oggetto. Dove sia la sua anamnesi, gli esami strumentali, con particolare riguardo ai test psicodiagnostici, la storia clinica, il decorso clinico, ed il nome dei farmaci assunti. Con specificazione che è vietata qualsiasi perizia esplorativa e che il CTU non può avvalersi di ulteriore documentazione medica tranne di ciò che è prodotto in ricorso, con esclusione della ricopiatura di ogni diagnosi senza un preventivo vaglio della sua fondatezza reale all'attuale stato delle conoscenze scientifiche e della disciplina di settore. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
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Valutazione che imprescindibilmente deve fondarsi su rigorose indagini strumentali prodotti agli atti di causa con idonea documentazione sanitaria che possegga i requisiti di validità medico legale, come la chiarezza e la leggibilità della stessa. Requisiti preliminari indispensabili per procedere all'analisi del suo contenuto diagnostico. 
Premesso ciò, è compito del Giudice, ai sensi dell'art. 116 cpc, valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti. 
In dottrina è stato puntualizzato che, l'art. 116 c.p.c. stabilisce un principio di carattere generale, applicabile anche alle controversie individuali di lavoro e previdenziali, disciplinati dai successivi art. 409 e segg.  secondo cui il giudice al momento di emettere la propria decisione, deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento. 
La Suprema Corte di Cassazione precisa che: “### costantemente affermato da questa Corte il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo di un atto in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito, ma afferisce unicamente alla verifica o del rispetto dei canoni legali di ermeneutica ai sensi dell'art. 360 cpc, n. 5 con conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione operata dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi elementi di fatto.” (Cass. civ. n. 10019 del sedici maggio 2016; Cass. civ. n. 2465 del 10 febbraio 2015; Cass. Civ.  23132 del 12.11.2015.) Con precisazione che: “La motivazione adottata dal giudice di merito sia esistente, coerente e consequenziale: accertati tali requisiti nulla rileva che le prove raccolte si sarebbero potute teoricamente valutare in altro modo” (Cass. civ. n. 16057 del 29 luglio 2015.) “### dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” Cass. civ. n. 4943 del 12 marzo 2015. 
Si verte, quindi, in tema di valutazione delle prove nel giudizio di primo grado, riservato al Giudice del merito. Giudizio, che, se, congruamente motivato, non si espone a censure di legittimità, ma unicamente a valutazioni in ordine alla motivazione. 
La materia richiede un esame approfondito sulla valenza giuridica delle certificazioni mediche agli atti, con particolare riguardo a quelle psichiatriche. 
Il nodo centrale di tutta la tematica giuridica che deve essere esplicitata è il seguente: che cosa si deve intendere per requisito sanitario? ### essenziale, unitamente agli altri previsti dalle varie leggi di settore, per la concessione delle prestazioni economiche richieste. 
Da una puntuale e precisa disamina effettuata di tutti i documenti presenti agli atti di causa, sia nel caso de quo, che nei fascicoli trattati negli atti dell'### dal presente giudicante, si può giungere alla seguente conclusione: è un sistema sociale ed economico dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità, nell'assoluta certezza della totale impunità penale. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
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Quando possiamo parlare di “sistema” a livello giuridico? ### noi abbiamo davanti, in una sede giudiziaria, sia come ### che come Avvocati, delle tipologie certificative mediche costanti. 
Dall'analisi degli stessi noi possiamo, senza ombra di dubbio alcuno, affermare che si rinvengono tre tipologie certificative mediche costanti. 
La prima tipologia certificativa medica ha il seguente tenore: nome e cognome della persona, a volte vi è una firma leggibile del certificante specialista medico, ma il contenuto si risolve in questo: “sottoposto a visita psichiatrica in data odierna” risulta affetto dalla patologia psichiatrica certificata all'interno del contenuto dello stesso. Segue la dicitura: “si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.” Nel caso de quo, abbiamo il certificato psichiatrico datato 01.03.2010. ### dott. ### nord ### dott. ### U.O.S. C.S.M.ME-### dott. ### Seguono le generalità dell'assistita e la seguente dicitura: “sottoposto/a a visita presso questo ### è risultata affetto/a affetto/a da: ### ansioso depressiva endogena grave. 
Si rilascia il presente certificato per uso: ove convenga.  ### sia come certificante che come responsabile del ### di ### Quindi, non siamo in un rapporto medico paziente fiduciario, siamo nel mondo del diritto, della medicina legale, nei ### di Stato, dove si fa tutela dei diritti secondo la ### o meglio la si dovrebbe fare. 
Questa tipologia certificativa non contiene nessuna anamnesi, nessuna prova di quanto sostenuto in diagnosi clinica, come i testi psicodiagnostici od altro, una storia clinica, un decorso clinico, il nome dei farmaci assunti, ma esclusivamente la diagnosi.  ### tipologia certificativa: vi è una breve anamnesi, un breve esame psichico, una diagnosi, un numero di cartella clinica non prodotta, da parte ricorrente, la data di una prima visita, la data di una seconda visita, il tutto: si rilascia per gli usi consentiti dalla legge ai fini della valutazione della invalidità civile. 
Nel caso de quo, abbiamo i certificati datati 14.07.2015-19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021. 
Nel primo certificato datato 14.07.2015 testualmente si legge: ### “###Patti” ### dr. ### Seguono le generalità dell'assistita. Cartella clinica 4817/P data prima visita 08.05.2015 e data ultima visita 10.07.2015. Una sintesi anamnestica, un esame psichico ed una diagnosi: depressione endogena grave con manifestazioni melanconiche. Resistenza ai farmaci. #### certificante e ### del ### Medesimo contenuto nei certificati datati 19.10.2015-08.02.2017 e 17.07.2021. Medesime firme. 
Cambiano solo le date delle ultime visite. Nel certificato datato 17.07.2021 in quest'ultimo il ### del ### appone una sigla non identificabile. Trasformazione della diagnosi: ### endogena grave con manifestazioni melanconiche farmaco-resistente in soggetto con deterioramento cognitivo d'entità media. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
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La terza tipologia: è quando la cartella clinica viene prodotta agli atti di un giudizio, nello specifico, il giudice del lavoro per le prestazioni economiche a carico dello Stato e può essere anche richiesta e prodotta in qualunque altro ramo del diritto civile o penale. 
Allora, qui abbiamo una cartella clinica o presunta tale che, se noi la esaminiamo dal punto di vista del diritto, dovrebbe avere gli aspetti dell'atto pubblico che fa fede fino a querela di falso, la conformità alla copia, quindi, per copia conforme all'originale atto pubblico; andiamo ad esaminare questa tipologia certificativa. Prima pagina, a volte i dati anagrafici sono quasi assenti, la firma del sanitario inesistente o a volte illeggibile. La firma del primario: inesistente. ### pagina. Esame psichico: inesistente, test psicodiagnostici: inesistenti od altro corredo probatorio della diagnosi: inesistente, nel diario clinico, spesso coincide la prima visita con una data prossina della richiesta delle prestazioni economiche a carico dello Stato alla ### I.N.P.S., quindi, la fase amministrativa per la richiesta delle suddette prestazioni. Diario clinico a volte inesistente, a volte illeggibile. 
Nel caso de quo, abbiamo la cartella clinica n. 4818/P 2015. 
Prima pagina: i dati dell'assistita.  ### pagina: non firmata da alcun sanitario. Poco leggibile. Terza pagina: non firmata da alcun sanitario. 
Poco leggibile. Le date del diario clinico sono le seguenti: 08.05.2015-26.05.2015-5.06.2015-19.06.2015- 10.07.2015, due visite: settembre ed ottobre 2015-8.12.2015 5.01.2015-6.02.2016-24.05.2016-12.08-2016- 13.09.2016-8.11.2016-6.12.2016-07.02.2017-8.02.2017 data corretta a penna e non firmata da alcun sanitario. Da questa data del febbraio 2017 dove vi è rilascio del certificato ad uso medico legale, dal gennaio 2018 si passa al giugno 2021 con delle visite, che si concludono il ### con il rilascio della certificazione ad uso medico-legale. 
Seguono delle pagine scritte a penna con delle x in risposte o presunte tali intraducibili. 
Si precisa che, qualora la suddetta cartella clinica, fosse stata prodotta e la stessa fosse scritta in modo chiaro e leggibile, ciò non ci esime di vagliare in modo puntuale e preciso la genesi della diagnosi e la sua corretta formulazione documentata. 
In sintesi, noi possiamo notare, da un'attenta analisi giuridica, senza entrare nel contenuto della stessa, che la diagnosi psichiatrica, nelle suddette tipologie certificative, non possiede nessun corredo probatorio, che ci possa illuminare sul percorso seguito dallo specialista, nella formulazione della stessa, quindi è, o, apparirebbe, un giudizio personale soggettivo.  ### nominato avrebbe il compito di esplicitare, non in diritto, ma in scienza medica, la patologia certificata in questi documenti medici. Alla luce delle suddette tipologie certificative, si assiste, sempre nella prassi, al fenomeno della “ciclostilazione” della diagnosi: ovvero, la diagnosi certificata ad uso medico legale, dai documenti medici, viene trasferita ovvero “ricopiata” a ciclostile, all'interno dell'elaborato peritale, che è un atto pubblico, quindi, un atto legale. 
Orbene, alla luce di questo sistema certificativo, da dove viene la certezza che quella patologia corrisponde al vero? Che quel certificato sia autentico, specialmente in un sistema dove queste tipologie certificative non sono un numero limitato, sono a “ciclostile” e se ne rinvengono dei numeri esorbitanti? ### noi come possiamo stabilire che un soggetto è malato e meritevole delle prestazioni economiche a carico dello Stato? ### possiamo stabilire che un soggetto ha bisogno di tutela, quindi, di un amministratore di sostegno, ad esempio, oppure di un risarcimento, alla luce di tali tipologie certificative? ### nel Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 personalismo. Sono ammessi in medicina legale i giudizi personali soggettivi? ### luce di tutto il nostro sistema giuridico non sono ammessi. 
Ciò potrebbe riguardare anche il diritto penale, il diritto civile, ive incluse le ### di sostegno, ed il diritto del lavoro. ### all'onere probatorio della diagnosi. Nella prassi non viene richiesto tale onere probatorio. Si è instaurata infatti una prassi per la quale la diagnosi viene semplicemente ricopiata dal certificato medico dal consulente e dal ### con l'atto giuridico che concede o nega le prestazioni richieste o dispone l'### di sostegno. Una vera e propria costruzione della diagnosi. 
Nella duplice veste: 1) somministrazione di psicofarmaci, ovvero trattamenti farmacologici psichiatrici somministrati al soggetto, spesso sotto minaccia di TSO e 2) conseguente concessione di prestazioni economiche a carico dello Stato ed eventuale richiesta finanziamenti pubblici da parte della psichiatria. 
Orbene, alla luce di ciò, su quali elementi certi ed oggettivi noi tuteliamo i diritti? ### sistema certificativo espone tutti noi al puro arbitrio. Del certificante, del consulente, del #### che il ### non formuli al CTU in un mandato specifico, come nel caso de quo, che lo stesso è onerato ad osservare con dei quesiti che onerano il consulente di esplicitare la genesi della diagnosi, il decorso clinico, la storia clinica ed il nome dei farmaci assunti. In sintesi: la sua corretta formulazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e secondo le linee guida inerenti la disciplina, nel caso de quo, quella psichiatrica, accreditate dall'O.M.S. 
Quali sono gli effetti devastanti di questo sistema? Che noi siamo entrati nella non tutela dei diritti. Nella duplice veste di: non tutela della salute e non tutela dei diritti. Il soggetto viene sottoposto a trattamenti sanitari, senza che si possa, in una sede ###base ad elementi probatori non incerti, ma inesistenti, la fondatezza di tale diagnosi clinica, salvo che il giudice non dica al consulente nominato: me la espliciti. La risposta del consulente potrà essere una sola, alla luce delle sopraddette tipologie certificative, che non vi sono elementi probatori che confermano quanto sostenuto in diagnosi clinica. 
Il presente giudicante ha costantemente e ripetutamente sottolineato, alla luce di numerosi accertamenti effettuati in sede ###documento avente valenza medico legale deve essere scritto in maniera chiara e leggibile, debitamente firmato e datato e con timbro della struttura sanitaria o del medico certificante ed eventualmente anche con un numero di protocollo. Le correzioni se controfirmate e chiare sono valide dal punto di vista medico legale. ### del requisito sanitario in qualsiasi prestazione richiesta che lo prevede ai sensi di legge non può consistere in una mera ed asettica “ricopiatura” delle diagnosi riportate nei certificati allegati agli atti di causa, ma deve consistere da quanto riferito all'anamnesi ed in una verifica oggettiva di quanto riportato in diagnosi e ciò vale per tutte le patologie: visite specialistiche ed esami strumentali, ad esempio per stabilire una riferita e successivamente certificata patologia cardiaca sono necessari una visita cardiologica, un elettrocardiogramma ed all'occorrenza anche un esame ### e scintigrafia miocardica, oltre all'ecocardiogramma. In sintesi, nella medica legale per una diagnosi di certezza e per un corretto inquadramento nosografico è necessario, per qualunque patologia riferita od allegata, che la stessa sia suffragata da esami strumentali prodotti agli atti di causa. Ne consegue, che, per un certificato di qualunque branca della medicina prodotto, occorre che la diagnosi ad uso medico legale sia suffragata dai relativi esami strumentali inerenti la disciplina trattata. Ogni giudizio personale soggettivo è inutilizzabile in medicina legale in quanto non corroborato dai sopraddetti requisiti. ### obiettivo è fondamentale in una CTU medico legale per valutare condizioni psico-fisiche del soggetto e ci permette di inquadrare un eventuale stato, che necessita comunque del supporto sempre delle visite specialistiche che degli esami strumentali. Per quanto concerne le patologie psichiatriche nell'esame obiettivo in sede di visita peritale si può accertare l'habitus del soggetto: la cura nell'aspetto e Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 nell'abbigliamento, se è collaborate, se è orientato nel tempo e nello spazio, se presenta deficit dell'attenzione e della concentrazione, se manifesta ansia-depressione del tono dell'umore e se possiede un'adeguata capacità di critica e di giudizio e se l'eloquio è fluido e congruo. Per quanto concerne un'eventuale allegata patologia psichiatrica, per potere essere valutata, necessita di visite specialistiche su documenti aventi i sopraddetti requisiti medico legali e sulla presenza di test-psicodiagnostici e di testpsico-attitudinali, con relativi colloqui documentati ed espliciti, da cui si possano evincere chiaramente le domande somministrate e le conclusioni dell'esaminatore ed eventuale discrepanza degli stessi. In mancanza di questi requisiti documentati in atti non possiamo formulare una corretta valutazione medico legale di qualunque patologia psichiatrica presa in esame. ### costituisce un elemento fondamentale di tale valutazione. 
In questo contesto giuridico, non conta nessuna genesi e nessuna anamnesi. In un sistema questo, dove qualsiasi altra CTU anche psichiatrica, in totale “ossequio” alla “### Pubblica” i C.S.M., all'infinito “ricopierà” la diagnosi psichiatrica, in assoluto disprezzo e violazione dell'art. 193 c.p.c., che impone al CTU di fare conoscere al Giudice la ### Del codice deontologico medico e della stessa legge di settore inerenti la prestazione economica richiesta. ### esplicita richiesta da parte del Giudice al CTU come nel caso de quo. 
Un sistema dove l'illegalità ha assunto la parvenza della legalità nell'assoluta certezza della totale impunità penale. 
Tutti i medici psichiatri certificanti da ### al ### sono tutti coscienti e consapevoli di certificare e controfirmare ad uso medico legale. Che le loro diagnosi saranno utilizzate per la richiesta della concessione delle prestazioni economiche a carico dello Stato e non solo. ### sono certi e sicuri della “ricopiatura” delle loro diagnosi nelle CTU a prescindere dalla concessione o meno della prestazione richiesta. In ogni caso, nessuna CTU contesterà mai il loro operato nella formulazione delle loro conclusioni diagnostiche. Confermando sempre il contenuto dei loro certificati. ### sono certi e sicuri che nessuna ### ne ### ne Inquirente, oserà violare gli “intoccabili Santuari” della psichiatria: I ### di ### Strutture pubbliche. 
E' un sistema sociale, perché tutto questo viene accettato culturalmente in una società che ha medicalizzato le questioni esistenziali e deresponsabilizzato la società civile, dove i confini della scienza medica sono evanescenti, in un contesto culturale sponsorizzato dai mezzi di comunicazione di massa, dove tutto questo è considerato lecito. La parola del cosiddetto “esperto” del settore mentale psichiatra o psicologo è considerata la “Veritas” eterna, indiscutibile, immodificabile. Non ha importanza se sei malato o no o se si diventato un malato reale a seguito dei trattamenti psichiatrici ai quali sei stato sottoposto su diagnosi sprovviste di qualsiasi applicazione delle linee guida della stessa psichiatria. 
E' un sistema economico, perché questo sistema giuridico e sociale porta ad una proliferazione di prestazioni economiche a carico dello Stato esorbitante. Una vera e propria costruzione di malati. Con questo sistema certificativo-giuridico si possono costruire tutti i malati che si vogliono, concedere o negare, come nel caso de quo, tutte le prestazioni economiche a carico dello Stato che si vogliono, togliere i diritti civili con la legge ### e lucrare sui patrimoni privati con le ### di sostegno. Richiedere finanziamenti pubblici per sempre nuove strutture psichiatriche e residenziali.  ### sistema riguarda sia il bambino, sia l'adulto, sia l'anziano. Le diagnosi possono essere utilizzate in qualunque settore, civile e penale. 
Sentenza n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Quindi, noi assistiamo ad una proliferazione di malati costruiti e che poi, siano dei veri malati o lo siano diventati con dei trattamenti sanitari, con diagnosi senza corredo di elementi probatori, non rileva in questo contesto giuridico, sociale ed economico. Si può distruggere la vita umana e medicalizzare qualunque situazione esistenziale e non solo questo: si può lucrare sui fondi pubblici. Tutti noi siamo esposti a perdere i nostri diritti civili con un “ciclostilato”. Anzi per perdere i diritti civili non c'è neppure bisogno, con la legge ### di un certificato medico, può anche seguire postumo il certificato medico e può essere utilizzato nella richiesta di un'amministrazione di sostegno, con una delle tipologie certificative sopra illustrate. Il Giudice tutelare e non solo si fiderà ciecamente di quanto certificato dai ### di ### strutture pubbliche: gli intoccabili “Santuari” della psichiatria. 
Il primo vaglio di ogni documentazione medica deve essere giuridico. 
Non sono utilizzabili, in uno Stato di diritto, documenti medici non in possesso dei requisiti medico legale di validità previsti dalla legge. Su giudizi personali soggettivi non potrà mai fondarsi una veritiera diagnosi utilizzabile a fini medico legali in qualsivoglia patologia, perché ciò costituirebbe grave violazione di legge, in primo luogo dell'art. 193 c.p.c. che impone al CTU di fare conoscere, sotto il vincolo del giuramento, al giudice la verità, pena le sanzioni di legge, e questa “verità” non può prescindere da un corredo documentale probatorio in atti, fornito dal ricorrente, esaustivo e completo, unitamente all'esame obiettivo, fondante la stessa, dove il CTU ha la possibilità di valutarne la fondatezza. Fondatezza che in campo psichiatrico deve esclusivamente risultare dall'applicazione rigorosa e documentata delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica.  ### sanitario oggettivo e documentato come sopra ampiamente specificato. In un contesto scientifico dove voci autorevoli si sono levate da decenni, in contrasto con la narrativa dominante, da più parti ormai: da ### con “Il mito della malattia mentale” a ### con “Il pregiudizio e la conoscenza” a ### psichiatra, che testualmente ha scritto: “i problemi della psichiatria sono tanti, ma il problema di base è che si tratta di una pseudoscienza. Non una scienza scadente ma proprio falsa e fasulla. E questo pervade l'intera professione e tutto ciò che concerne la psichiatria biologica”. 
A prescindere dalle suddette constatazioni, che in una ### pluralista come la ### non possono comunque essere ignorate, il sistema giuridico, qui ampiamente illustrato, ci induce a riflettere, sia come operatori del diritto, che come cittadini su un quesito, ormai non più rimandabile. Quanti soggetti deboli, con problematiche esistenziali, come quelle della ricorrente, invece di essere curati, vengono massacrati con terapie farmacologiche su diagnosi costruite, in totale disprezzo delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica, per essere immesse nell'industria della fabbrica degli invalidi? La merce umana viene attinta dal disagio.  ### sistema certificativo, come sopra ampiamente illustrato, ci espone al puro arbitrio, a perdere i nostri diritti civili, ad essere sottoposti a trattamenti sanitari a vita totalmente arbitrari, su diagnosi, sulla cui veridicità non vi è nessun tipo di controllo, né ante, né postumo. Noi non abbiamo dei parametri certi per tutelare i diritti della salute e quelli patrimoniali ed abbiamo instaurato un sistema di relazione di potere, non di tutela. La tutela deve essere fondata su dati oggettivi. Noi non abbiamo questi dati oggettivi. 
Documentati. Fuori da questi parametri di certezza, manca la tutela della persona umana. 
Orbene, nel caso de quo, per comprendere la vicenda oggetto del presente fascicolo e stabilire su quali dati oggettivi e documentati dobbiamo pervenire, in una sede giudiziaria, al riconoscimento o meno del diritto richiesto in ricorso, dobbiamo, in primo luogo, focalizzarci su quanto sottolineato dal ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 ### e ripercorrere le sue affermazioni rese all'udienza dell'11.06.2025 su esplicito richiamo del presente giudicante. 
Si riportano i tratti salienti del contenuto del suddetto verbale di udienza: “E' presente il procuratore di parte ricorrente Avv. ### il quale insiste in ricorso. ###' I.N.P.S. è presente l'Avv. ### il quale insiste in atti e verbali di causa. ### il ### dott.ssa ### E' presente la dott.ssa ### nata a ### il 21 agosto 1975. C.I. n. ### in corso di validità. ### viene convocata a chiarimenti sul fascicolo da parte del presente giudicante. La stessa a dr: “La diagnosi certificata ad uso medico legale nel certificato datato 08.02.2017 non è riscontrabile nella documentazione presente agli atti di causa ed in particolare nella cartella clinica 4817/2015. Non vi sono applicate le linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. La suddetta cartella clinica non possiede i requisiti medico legali di validità. La ricorrente è meritevole del beneficio richiesto in quanto inabile in data antecedente al 25 giugno 2017. A seguito della morte del coniuge, la ricorrente ha presentato un'alterazione del tono dell'umore, quale conseguenza della morte del coniuge, dei problemi personali esistenziali e familiari, associati a quelli economici. Ho raccolto personalmente l'anamnesi. La ricorrente ha presentato, a seguito a ciò deficit dell'attenzione e della memoria e delle alterazioni cognitive. 
Sempre dovute a questa situazione drammatica esistenziale. Tale situazione mentale è associata alle plurime patologie fisiche, come da me esplicitate in CTU che confermo integralmente. Non ha la ricorrente nessuna delle patologie certificate psichiatriche, ma solo un disturbo dell'adattamento con ansia ed umore depresso misti. Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” ### ricorrente vengono somministrati dei trattamenti farmacologici su una diagnosi sprovvista di qualsiasi linea guida della stessa disciplina psichiatrica. Con quali effetti sulla salute della stessa? Non possiamo determinarlo in questa sede ###fa parte ciò della materia del contendere, che riguarda la concessione di una prestazione economica a carico dello Stato e nello specifico la pensione di reversibilità per figli inabili maggiorenni. Che la ricorrente abbia avuto dei seri problemi esistenziali, fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 improvvisamente, non vi sono dubbi e ciò viene esplicitamente chiarito dalla dott.ssa ### come sopra ampiamente riportato. 
Una anamnesi puntuale e precisa che coincide anche con quanto sopra appreso in sede di convocazione della perizianda all'udienza del 15.10.2024 dove la sorella della stessa ricorrente precisa che: spesso deve aiutare la ricorrente a vestirsi. Una congiunta già con problemi seri fin dalla morte del marito avvenuta nel 2010 quando la stessa si trasferisce, con la propria figlia già maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, stabilmente dai propri genitori. Si rivolge già a partire dal 2010 alla psichiatria, dove le vengono diagnosticate, come dai certificati ad uso medico legale sopra riportati, delle patologie psichiatriche, in assoluto disprezzo delle linee guida della stessa disciplina psichiatrica, patologie che vengono successivamente “ricopiate” nella CTU del dott. ### con negazione del requisito sanitario inerente la prestazione economica richiesta in ricorso. A detta dello stesso, la ricorrente, avrebbe un “buon compenso farmacologico” Su quale patologia psichiatrica? Su quale linee guida diagnosticata? Su documenti medici non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. Da qui l'applicazione, da parte del presente giudicante dell'art. 196 c.p.c., ovvero i gravi motivi, che legittimano il rinnovo delle operazioni peritali. Nel caso de quo, negazione del requisito sanitario, su documenti non aventi appunto valenza medico legale. Diagnosi psichiatriche, che sicuramente saranno già state “ricopiate” ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 dalla ### I.N.P.S., e da altri CTU in altri ricorsi inerenti l'invalidità civile probabilmente incoati dalla stessa ricorrente.  ### della dott.ssa ### appare, alla luce di quanto fin d'ora esplicitato, la più coerente con la situazione oggettiva della ricorrente, la quale, distrutta dal dolore per la perdita del congiunto, va a vivere dai propri genitori. ### nel 2010 come sopra specificato. Il primo certificato psichiatrico, sopra riportato, risale al 2010 la cui diagnosi è sprovvista di qualsivoglia corredo probatorio della stessa, costituendo un giudizio personale soggettivo, in un visibile “prestampato” ad uso medico legale. Passano cinque anni, fino al 2015 quando la ricorrente viene introdotta al ### di ### di ### Inizia un vero e proprio processo di psichiatrizzazione della sig.ra ### Tale processo parte dalla prima visita effettuata nel 2010 ed inizia a concretizzarsi e portarsi avanti quanto la ricorrente approda al ### di salute mentale di ### a partire dall' 8 maggio 2015 data della prima visita documentata nei sopraddetti certificati psichiatrici del ### Quindi, ben due anni prima della morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017. In questi due anni la ricorrente aveva già subito un radicale processo di psichiatrizzazione, con somministrazione di psicofarmaci, su una diagnosi di dubbia valenza scientifica, se non di pura invenzione, in totale disapplicazione delle stesse linee guida della psichiatria. 
Diagnosi ricopiata dal ### nella piena consapevolezza della sua totale, non possibile valutazione, su documenti non aventi valenza medico legale, come sopra ampiamente specificato. #### arriva ad affermare che: circa la depressione endogena con deterioramento cognitivo, variamente attestata in atti, questa, senza prescindere dallo specifico mandato conferito allo scrivente ausiliario (Per quel che concerne i certificati psichiatrici le diagnosi riportate devono essere supportati dalla cartella clinica rilasciata dallo stesso ente certificatore e tale documento deve possedere i requisiti medico legali di validità. Ogni altra documentazione è inutilizzabile), appare all'atto della visita ben compensata farmacologicamente. Quali farmaci? Se neppure dalla documentazione agli atti, non avente valenza medico-legale, si può determinare quali fossero questi farmaci somministrati ed assunti dalla stessa perizianda che le avrebbero, dato, a detta del ### di ### un buon compenso farmacologico? Sul punto, la dott.ssa ### testualmente specifica che: “Non riesco a leggere se non in parte quale terapia le sia stata somministrata dal ### di ### e la stessa ricorrente non lo sa riferire. Ad ogni modo, riconfermo la mia diagnosi in CTU espressa. Non condivido la prescrizione farmacologica, per quanto parzialmente leggibile, perché su diagnosi non formulata secondo i principi della psichiatria e le linee guida.” Quindi, Non vi sono dubbi che la ricorrente ha subito e continua a subire un processo di psichiatrizzazione iniziato nel 2015 e proseguito, con dei vuoti di alcuni anni, fino al 2021 a quel che ci consta dalla documentazione agli atti di causa. Un soggetto, già distrutto dal dolore per le proprie questioni esistenziali, psichiatrizzata e trattata con psicofarmaci, che gli vengono somministrati dalla sorella. Psicofarmaci che non ricorda neppure quali siano. La ricorrente non riesce a ricordare la sua età di 66 anni. Ricorda di avere lavorato in campagna. Ma è passato molto tempo e non lavora in quanto non ne ha le forze. La stessa precisa: sono sempre confusa ed ho stanchezza…Ho paura di cucinarmi da sola, in quanto ho sempre mal di testa. E' arrivata a tal punto che la sorella deve aiutarla a vestirsi. 
Una condizione esistenziale drammatica che, appare ragionevolmente ritenersi presente nella sig.ra ### alla morte della propria madre avvenuta il 25 giugno 2017 concordemente a quanto relazionato in CTU dalla dott.ssa ### e già iniziata fin dalla morte del familiare nel 2010 al quale è seguito un processo di psichiatrizzazione, con assunzioni di psicofarmaci dal 2015 dove la stessa, già sofferente per le drammatiche vicende esistenziali e distrutta dal dolore, con notevole disagio personale, ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 viene canalizzata nella filiera psichiatrica e sottoposta a trattamenti sanitari, non condivisi dalla stessa CTU dott. ### su diagnosi in assoluto disprezzo delle stesse linee guida della psichiatria, come dalla stessa sopra specificato. 
Un processo di psichiatrizzazione che conduce inevitabilmente non al recupero del sofferente, ma ad una medicalizzazione delle questioni esistenziali, con contestuale deresponsabilizzazione della società civile, che costruisce malati reali. Un sistema che, genera una fonte di lucro di milioni di euro a danno delle risorse pubbliche, così come sottolineato dall'### psichiatra, il quale testualmente scrive: “Decine di malati psichiatrici sono ricoverati nelle ### terapeutiche ben oltre il limite stabilito dalla legge. I privati considerano i pazienti come una proprietà che produce reddito. Ogni ricovero costa 50 mila euro l'anno. Il volume d'affari complessivo in ### è di circa cento milioni. Stanno lì da tempo. Ben oltre il limite dei quattro anni e mezzo stabilito dalle norme. E intanto, il sistema sanitario, per ciascuno dei malati psichiatrici siciliani sborsa alle ### terapeutiche una cifra annua di circa 50 mila euro. Una spesa complessiva che supera i cento milioni l'anno. Un quarto dei quali, euro più, euro meno, erogato per la cura di pazienti che in quei ### non dovrebbero più stare. ### che dovrebbero tornare a casa. O, nei casi in cui il rientro nel ### familiare fosse impossibile, nelle case-alloggio. Nei luoghi “a bassa medicalità”. 
Dove la malattia psichica non è più un'emergenza. E dove la spesa per le casse pubbliche è inferiore di almeno la metà.” Ad alzare il velo sulla condizione dei malati psichiatrici in ### è proprio uno psichiatra, che ha ricoperto il ruolo di deputato regionale del ### democratico. ### ha presentato una interpellanzachoc al governo, per chiedere di monitorare i casi di malati tenuti nei centri ben oltre la data prevista dalla legge. Io stesso, racconta ### “ho avuto modo di conoscere la storia di un malato di ### Era ricoverato in quel centro da 12 anni. Ma esistono, aggiunge ### situazioni assai più gravi. Incredibili. In questi anni mi sono tenuto in contatto con alcuni colleghi psichiatri. In tanti mi hanno raccontato di malati tenuti nei centri per quindici, venti, venticinque anni. ### fosse un manicomio, insomma. ### se la legge ### non fosse mai stata approvata. 
Solo nella provincia di ### i casi sarebbero circa 150. Nella provincia etnea, ad esempio, le comunità affidate ai privati sarebbero ben 16, a fronte di una sola gestita dal pubblico. Lì sono ricoverati oltre 600 malati psichiatrici. Che costano al ### sanitario circa 35 milioni di euro l'anno. E un quarto di questi pazienti, dice ### è lì da sette, dieci anni. Insomma, lì non dovrebbe nemmeno starci. In tutta la ### invece, le comunità sono 48. Il numero di pazienti complessivo, dato non ufficiale, ma certamente vicino a quello reale, supera le 1.500 unità. Quasi 400 di questi sarebbero giunti nel ### più di cinque anni fa. Il giro complessivo del “business” attorno alle comunità supera i cento milioni annui. Un quarto di questi viene erogato per la cura di pazienti che dovrebbero trovarsi in famiglia, o nelle case di accoglienza o di riposo. Dove la spesa per la loro cura è inferiore di circa la metà.” Un racconto che trova la sua sintesi nell'interpellanza di #### (### della ### strutture finalizzate alla riabilitazione psichiatrica, scrive il deputato Pd, si assiste tuttora a ricoveri lunghissimi e spesso a vita (diversi utenti vengono dimessi in seguito alla morte) e il prolungarsi sine die del ricovero vanifica la stessa riabilitazione e danneggia la salute mentale degli utenti. È un dato scientifico, documentato e descritto da molti autori a partire dagli anni 50 prosegue ### che ricoveri sanitari di lunga durata aggravano la salute mentale dei pazienti causando cronicizzazione e deprivazione sociale. 
Ma se i pazienti finiscono per vedere peggiorare la propria condizione, qualcuno, secondo ### vede migliorare la propria. Almeno dal punto di vista economico. “Nel fenomeno dei ricoveri sine die, scrive ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 infatti il deputato, chi ci guadagna è il privato convenzionato che considera l'utente come una proprietà che produce reddito con conseguenti aggravi economici spropositati a carico di alcune ### in particolare a ### Insomma, questi malati sono anche un buon affare. Non certo per il ### che eroga per la cura di ciascuno di questi pazienti, come detto, qualcosa come 50 mila euro l'anno. Ma i malati “fruttano”, stando al racconto di ### soprattutto se la loro permanenza nei centri è lunga. Nonostante le norme impongano altro. La più recente è riportata in una ### firmata dall'assessore regionale alla ### e porta la firma del dirigente generale ### Un documento che fissa un limite temporale alla durata dei ricoveri sanitari psichiatrici riabilitativi nelle Cta siciliane, così come elaborato dal ### si legge nell'interpellanza di ### in collaborazione con ### e successivamente approvato dalla ### al fine di bloccare i fenomeni di non appropriatezza della durata dei ricoveri o neo manicomialismo che ormai durano da circa 30 anni. 
La circolare della ### in questo senso è molto chiara e fa riferimento al “### strategico per la ### mentale”. ### piano ha tra l'altro indicato i limiti temporali caratterizzanti la durata dei programmi di trattamento. Al riguardo, prosegue la circolare, è previsto che la durata della permanenza in tali strutture non debba superare complessivamente il limite temporale di 54 mesi, di cui massimo 18 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo intensivo e massimo 24 mesi per il programma terapeutico-riabilitativo estensivo. 
Una decisione che ha suscitato molti timori tra i responsabili dei centri privati, che si troverebbero costretti, nel caso di “ritorno a casa” dei malati psichiatrici “lungodegenti” a ridurre il proprio organico. Un timore raccolto recentemente anche dalla ### di ### “### dovessero registrarsi permanenze dei soggetti oltre il termine previsto, le ### terapeutiche dovranno essere remunerate con la tariffa alle ### alloggio che corrisponderebbe ad un importo inferiore di circa il 50%, si passerebbe infatti dalle attuali 156 euro a circa 80 euro (al giorno, ndr)”. Una decisione che potrebbe causare “ripercussioni che possono esserci dal punto di vista occupazionale soprattutto nella nostra provincia che conta 16 CTA che assistono 640 pazienti con diverse centinaia di posti di lavoro”. 
La permanenza in tali strutture oltre il limite indicato, specifica però ### nella sua ### si caratterizzerebbe come prestazione inappropriata, che potrebbe anche configurarsi come danno erariale. 
Un danno, oltre alla beffa, per le casse pubbliche. Quella di alimentare, stando all'allarme lanciato dal deputato del Pd, un business oscuro quanto “folle”. Quello fondato sul destino dei malati psichiatrici siciliani. E non solo siciliani. 
La merce umana viene attinta dal disagio. 
Se applichiamo la stessa logica cartesiana, patrimonio di ogni essere umano, a prescindere dalla cultura personale generica o specialistica, chiunque legge letteralmente questi certificati agli atti, non può non farsi le più elementari domande logiche razionali, a prescindere dalla scienza medica e della conoscenza della stessa. Domande che un ### ha il dovere giuridico di porsi nell'applicazione della legge, alla luce della ### della ### ed, in primo luogo, su cosa dobbiamo fondare il “requisito sanitario”? Urge, alla luce di ciò, una precisa e puntuale risposta della Suprema Corte di Cassazione sul punto. ### sanitario che, per essere conforme a legge e ### deve fondarsi su un documento avente valenza ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021 medico legale, che ci illumini sull'iter seguito per la formulazione della diagnosi in esso contenuta, in rigorosa applicazione delle linee guida della disciplina psichiatrica, comprensivo di test psicodiagnostici e dopo avere esperito tutti i tentativi per riabilitare il paziente. Processi riabilitativi documentati. 
Ma nel caso de quo, siamo in presenza di documenti non aventi valenza medico legale. Di una diagnosi formulata senza l'applicazione delle linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico. Di trattamenti farmacologici non individuabili, che vengono somministrati alla ricorrente dal familiare, nello specifico dalla sorella della stessa, così come sopra specificato. Farmaci che la stessa ricorrente neppure, probabilmente conosce. ### nella totale negazione dei diritti umani. Nella violazione della dignità della persona. Nella mercificazione delle questioni esistenziali per fini di lucro. 
Crimine contro l'umanità di Stato. Mito di Stato. Mafia di Stato. 
Crimine di Stato contro l'umanità: porre una diagnosi: un giudizio personale soggettivo, in totale disprezzo delle stesse linee guida dell'O.M.S. in campo psichiatrico, non rigorosamente applicati e documentati, verificabili e ripetibili, con somministrazione di psicofarmaci. Non viene richiesta alla psichiatria la documentazione correlata alla diagnosi per sottoporre un soggetto a trattamenti farmacologici potenzialmente totalmente invalidanti, i cui effetti devastanti saranno attribuiti alla malattia e non alla fabbrica degli invalidi per lucrare indebite prestazioni a carico dello Stato, con la costruzione di malati reali, che alimentano una fiorente industria di ricorsi giudiziari e non solo questi. Con una differenza sostanziale, riguardo le altre patologie non psichiatriche. Per dare validità giuridica, ad esempio, ad un certificato che diagnostichi un cancro, occorre che vi siano agli atti gli accertamenti diagnostici. Se nel caso non ci fossero ed il soggetto fosse stato sottoposto a chemioterapia, il medico curante e la struttura connessa sarebbero responsabili per colpa professionale ai sensi dell'art. 2043 codice civile ed attualmente della legge ### sulla responsabilità medica. Tali coordinate non si applicano alla psichiatria. La sola diagnosi, non documentata nella sua genesi, legittima ed ha legittimato sempre, prima con i manicomi di Stato e poi con la 180 l'imposizione di trattamenti sanitari obbligatori, fino a quando la Corte Costituzionale, dopo un atto di assoluta civiltà giuridica operata dalla ### non ha posto un freno ad un sistema criminale istituzionalizzato. La normativa sul trattamento sanitario obbligatorio (### migliora a tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, 47 anni dopo la legge 180. È questo il senso principale della pronuncia numero 76 del 30 maggio 2025 della Corte costituzionale, con la quale viene sancita l'illegittimità dell'articolo 35 della legge 833 del 1978, istitutiva del ### sanitario nazionale. Una decisione storica afferma il diritto al contraddittorio e alla difesa in caso di ### sanitario obbligatorio. 
Un crimine contro l'umanità di Stato che ha costruiti malati reali, ai quali dobbiamo riconoscere le prestazioni economiche richieste a carico delle risorse pubbliche. Un massacro di vite umane incalcolabile. 
Sponsorizzato come cura e tutela. 
Mito di Stato. Conta solo la diagnosi, allo psichiatra si crede per fede. Più il soggetto si reca al ### di ### più diventa “malato”. Seguono le diagnosi ricopiate dalle ### mediche e CTU in sede giudiziaria. Una doppia costruzione: massacro di vite umane con trattamenti farmacologici su patologie non diagnosticate e documentate ai sensi di legge sulle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Si “presume” siano state applicate. ### certificherà i danni di tale sistema. Danni alla salute ed alla dignità della persona. Danni alle risorse pubbliche. Patrimonio di tutti i cittadini. 
Mafia di Stato: dare validità giuridica alla sola diagnosi senza richiedere una documentazione probatoria della stessa documentata e certificata con i sacri crismi della medicina legale e l'applicazione delle stesse linee guida della disciplina psichiatrica. Del diritto e della #### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021
Premesso tutto ciò, va dichiarato il diritto della ricorrente ### alla pensione di reversibilità per figlio maggiorenne inabile, possedendo la stessa, unitamente agli altri requisiti di legge documentati, come sopra ampiamente specificato, il requisito sanitario previsto dalla legge al momento del decesso della propria madre, ossia la totale inabilità lavorativa. 
Le spese processuali seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore costituito, oltre le spese della CTU liquidate come da separato provvedimento. 
Orbene, alla luce di ciò, fermo restando l'art. 27 della ### della ###, si chiede alla ### di pronunciarsi sulla liceità penale di tale sistema certificativo, con contestuale verifica del numero delle prestazioni economiche a carico dello Stato richieste e concesse con tali modalità certificative. Quanti trattamenti terapeutici sono effettuati a spese dello Stato sui soggetti deboli su patologie psichiatriche non correttamente diagnosticate ed esaustivamente documentate e quanti finanziamenti pubblici sono stati richiesti? Per tutte le vittime come il sig.ra ### la cui sorte può toccare a ciascuno di noi. 
Ci rimettiamo all'insindacabile giudizio della ### Si dispone trasmettersi gli atti al ### in sede per quanto di competenza.  P.Q.M.  Il Giudice del ### ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) ### il diritto di ### al riconoscimento della pensione di reversibilità per figlio inabile, con decorrenza ad ogni effetto di legge dal decesso della madre, ossia dal 25.06.2017 così come in parte motiva; 2) condanna l'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi euro: 5.850,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali 15%, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito.  3) Pone a carico dell'I.N.P.S. le spese delle #### la presente sentenza provvisoriamente esecutiva. 
Dispone trasmettersi gli atti per quanto esposto in motivazione alla ### della Repubblica competente per territorio.  ### 11.07.2025 il giudice del lavoro DR. ### n. 1364/2025 pubbl. il ###
RG n. 2558/2021

causa n. 2558/2021 R.G. - Giudice/firmatari: Amato Lucia Maria Catena, Cafarelli Cinzia Gabriella

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