... ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata è concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n. 302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni”; il ### del 2006 lo definisce come “assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila lire, pari ora a 258,23 euro, soggetta a perequazione annua, di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4” (art. 4, comma 1, lett. b) n. 1)
del d.P.R. n. 243/2006); l'importo è stato elevato ad € 500,00 mensili dalla legge n. 350/2003 (art. 4, comma 238);
- lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della legge 206/2004, che è stato esteso alle vittime del dovere (a decorrere dal 1° gennaio 2008) dalla legge n. 244/2007 (art. 2, comma 105); in particolare, l'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 statuisce che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, (leggi tutto)...
causa n. 393/2025 R.G. - Giudice/firmatari: Paolo Pirruccio