... evidente dalla documentazione depositata in atti che i
vizi per cui è causa sono pacificamente legati alla natura del bene e la natura dei
difetti lamentati attengono al difetto di conformità dello stesso con la conseguenza
che opera pienamente la presunzione di cui agli artt.
133, comma I, e 135, comma I,
codice del consumo, con l'onere gravante sul venditore della prova liberatoria.
A questo punto, però, va anche evidenziato come la clausola apposta al contratto
sub n 7 sia radicalmente nulla ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto
artt. 33, comma II lett b), e 36 codice del ### a nulla rilevando la eccepita
doppia sottoscrizione, come tale inopponibile alla ricorrente.
La normativa sino a questo momento richiamata si applica, infatti, anche in ordine
alla fattispecie di vendita di autovettura usata da una concessionaria ad un
consumatore (ossia ad una persona fisica che abbia acquistato l'automobile per uso
personale), poiché, ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 128 e ss., secondo la
formulazione vigente ratione temporis, la specifica tutela riconosciuta al
consumatore, in ordine alla responsabilità del venditore per qualsiasi difformità
Registrato il: 09/06/2025 (leggi tutto)...
causa n. 726/2024 R.G. - Giudice/firmatari: Chiara Flavia Scarselli