... come precisato dalla Corte di ###, la nozione di “risarcimento supplementare”, di cui all'art. 12 del ### n° 261/2004, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla ### di ### o dal diritto locale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall'inadempimento del contratto di trasporto aereo.
Di qui la insussistenza di una incompatibilità in subiecta materia tra le disposizioni regolamentari UE e la ### di ### o il diritto nazionale italiano assolvendo, le prime, ad una funzione di complementarità, che deve accreditare l'idea di una cumulabilità e non alternatività degli strumenti risarcitori de quibus.
In conclusione, in ipotesi di volo ritardato, negato imbarco e volo cancellato, nella cui nozione, secondo la citata pronuncia della Corte di ### 13/10/2011, rientra anche il volo partito e ritornato nell'aeroporto di partenza, per qualsivoglia ragione, con trasferimento dei passeggeri su altri voli, l'area del danno risarcibile è perimetrata da quel principio che si
esprime nel brocardo latino “nullum criminem sine iniuria”. Ragion per cui, oltre alle misure minime di ristoro, (leggi tutto)...
causa n. 19952/2023 R.G. - Giudice/firmatari: Luca Boretti