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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza del 15-12-2022

principi giuridici

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, occorrendo, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza.

Nel processo di impugnazione, la riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., delle domande e delle eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, deve avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare, in modo non equivoco, la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la questione alla decisione del giudice di appello. La riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado deve essere specifica, non essendo ammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Controversie di Confine e Usucapione: Onere della Prova e Valutazione delle Presunzioni


La pronuncia in esame trae origine da una disputa tra proprietari confinanti relativa all'occupazione di uno spazio intercapedinale e alla conseguente domanda di ripristino dei luoghi e risarcimento danni, cui si è contrapposta una domanda riconvenzionale di usucapione.
Nel caso di specie, alcuni soggetti, proprietari di un immobile, convenivano in giudizio una società, proprietaria del fondo confinante, contestando l'illegittima occupazione dello spazio sottostante il loro terrapieno. La società si difendeva negando lo sconfinamento e, in via riconvenzionale, chiedeva l'accertamento dell'illegittimità della copertura dell'area intercapedinale da parte degli attori, nonché, in subordine, la declaratoria di usucapione della stessa area.
Il Tribunale rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale. La Corte d'Appello, accogliendo l'appello degli attori, accertava che il confine tra le proprietà coincideva con il muro di confine della società, riconoscendo la proprietà dell'intera intercapedine in capo agli attori e condannando la società al ripristino dello stato dei luoghi.
La società soccombente ricorreva quindi in Cassazione, lamentando, tra l'altro, la violazione delle norme in materia di prova, in particolare con riferimento al rigetto della domanda di usucapione e alla mancata valutazione delle presunzioni che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre al riconoscimento dell'acquisto per usucapione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ribadendo alcuni principi fondamentali in materia di prova presuntiva e onere della prova. In particolare, ha ricordato che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale di individuare le fonti di prova e di scegliere tra gli elementi sottoposti al suo esame. Tuttavia, il giudice deve esercitare tale discrezionalità in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la società ricorrente non avesse adeguatamente dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per l'usucapione, né avesse prospettato anomalie nell'analisi degli elementi indiziari o nella valutazione dei criteri seguiti a tal fine. Di conseguenza, la censura si risolveva nella sostanziale sollecitazione ad una rivisitazione del giudizio decisorio, preclusa al giudice di legittimità.
La Corte ha inoltre ribadito che, nel processo di impugnazione, le parti sono tenute a riproporre, con il primo atto difensivo, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite. Tale riproposizione deve essere specifica, non potendo consistere in un mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che le istanze istruttorie avanzate dalla società in appello fossero state formulate in modo troppo generico, senza precisare quali fossero le prove dedotte e con quali atti ne fosse stata fatta richiesta, con conseguente infondatezza della censura.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. ###/2018 R.G. proposto da F.A.R.O.G. di ### & C. s.a.s., rappresentata e difesa dall'avv. ### , anche disgiuntamente dall'avv. ### ed elettivame nte domici liata presso lo studio di quest'ultimo, in ####; - ricorrente - e ###### E ### A, rappresentati e difes i dall'avv.  ### ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.  ### in ####; -controricorrenti
Oggetto: Regolamento di confini - Domanda di usucapione - ### presuntive provenienti dai titoli di proprietà - ### esame - ### di legge - ### - ### di appello - ### della domanda - ### - ### dei mezzi di prova - ### 2 di 15 Avverso la sentenza n. 4391/2017 della Corte d'Appello di Napoli, del 13/10/2017, depositata il ### e notificata il ###; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2017 dalla dott.ssa ### Rilevato che: 1. Con att o di citaz ione notificato il 26 gennaio 2006, i germani ##### e ### premesso di essere esclusivi proprietari, ciascuno in ragione di un quarto dell'intero, di un'unità immobiliare sita nel Comune di ####, località ### ne, comprendente una casa per civile abitazione e un terreno circostante, alla stregua dell'atto del 9 luglio 1984 , stipulato tra gli a lienanti coniugi ### e ### e ### a cui erano succedut i iure hereditatis, e d ell'atto del 21 novembre 1975, stipulato tra la venditrice ### di navigazione per azioni e i me desimi con iugi ### convennero in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli, sez ione distaccata di ### la F.A.R.O.G. di ### & C. S .a.S., assumendo che quest'ultima, proprietaria, a sua volta, della conf inante unità immobiliare sita in ####, aveva illegittimamente occupato lo spazio sottostante il terrap ieno di loro propriet à, realizzandovi un soppalco-soffitto, costituito da una soletta d i conglomerato cementizio su tavell e ancorate al muro di contenime nto de l terrapieno e al muro del fabbricato mediante tondini in ferro, soffitto questo a cui accedeva soltanto la conven uta e nell'ambito del qu ale era allog giato un vano adibito a bagno, e chiedendo che venisse accertata la proprietà dell'area sottostante, sita in ####, e che la convenuta venisse condannata al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'eliminazione del manufatto, realizzato indebitamente 3 di 15 sul suolo sottostante la loro proprietà, oltre al risarcimento dei danni subiti e subendi. 
Costituitasi in giudizio, la società F.A.R. O.G. di ### & C. s.a.s. negò di avere sconfinato nell'altrui proprietà, sostenendo che la zon a intercapedinale contesa, nella quale insistevano, da tempo immemorabile, le tu bature e l'impiantistica di ventilazione e riscaldamento, insistesse sulla sua prop rietà, e che gli attori ne a vessero illegit timamente coperto la parte sovrastan te med iante allungamen to, in quel punto, del terrazzo di loro proprietà, e chiese, pertanto, il rigetto della domanda, proponendo a sua volta domanda riconvenzionale, onde otte nere l'accertamento dell 'illegittimità della copertura dell'area intercapedinale, posta al confine con la sua proprietà, e la condanna degli attori al ripristino dello stato dei luoghi e al risarcimento dei d anni ovv ero, in subordine, la declaratoria di usucapione della predett a area per possesso ultraventennale pacifico ed in interrotto. 
Con sentenza, emessa il 26 maggio 2010 e depositata il 28 maggio 2010, il Tribunale di Napoli, accertato che la proprietà degli attori, in ####, si estendeva fino al muro di contenimento del terrapieno del giardino, rigettò la domanda da essi proposta nei confronti della società e quella riconvenzionale degli attori al ripristino dello stato dei luoghi, condannandoli al pagamento delle spese di lite e di c.t.u.. 
Impugnata la predetta sentenz a dai me desimi attori, sul presupposto che il confine fosse stato erroneamente individuato, si costituì, nel giudizio d'appello così incardinato, la società, che, chiesto il rigett o della domanda, propose le medesime conclusioni e ragioni di fatto e di diritto svolte in primo grado, oltre alla domanda subordinata riconvenzionale di usucapione e all'ammissione delle istanze istruttorie. 4 di 15 Con sentenza n. 4391 del 13 ottobre 2017, depositata il 25 ottobre 2017 e notifica ta ### 7, la Corte d'appello di Napoli accolse l'appello e, in riforma della sentenza di prim o grado, accertò che la li nea di conf ine tra le due proprietà coincideva con il mu ro di confine della propriet à F.A.R.O.G., riconoscendo la proprietà dell'intera intercapedine in capo ai ### e condannò, perciò, la società a ripristinare lo st ato dei luoghi d ello spazio in tercapedinale occupato senza titolo, dichiarando in ammissibile il primo motivo dell'appe llo incidentale, rigettando il secondo perché no n provato, e condannando l'appellata al pagame nto delle spese del dop pio grado di g iudizio e alla restituzione ai ### a delle spese corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata.  2. Contro la predetta sentenza F.A.R.O.G. di ### & C. s.a.s., propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. Resi stono con controricorso, illustrato anch'esso con m emoria, ##### a ### e ### Considerato che: 1. Col prim o moti vo, si lamenta la viola zione degli artt. 2697 , 2700, 2727, 2729 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello rigettato la domanda di acquisto per usucapione dell'area intercapedinale come accertata dal c.t.u., ritenendo non riproposte in appe llo le prove dedotte a tal fine in primo g rado e disattendendo il compendio probatorio acquisito. Ad avviso d ella società, infatti, n onostante le risultanze istruttorie, comunque ottenute, concorrano tutte indistintamen te alla formaz ione del convincimento del giudizio, i giudici di merito avevano omesso di tener conto della p rova presuntiv a che avrebbe consent ito di ritenere provato l'acquist o della proprietà del ben e conteso per 5 di 15 intervenuta usucapione e che consisteva sia nel contenuto dei titoli di acquis to e di provenienza delle risp ettive proprietà, siccome idonei a dimostrare il cumulo possessorio del bene per il periodo 1954-21/1/2006, data di notificazione dell'atto di citazione, stante l'assenza di atti dispositivi successivi a quello del 1975 con cui era stata alienata l'intercapedine, sia nelle risultanze della c.t.u.. Alla stregua di quest'ultima, era stato, invero, possibile accertare che lo spazio intercapedin ale, esistente tra il muro di sostegn o del terrapieno soprastante (prop rietà ### e il m uro perimetrale del fab bricato sottostan te (proprietà F.A.R.O.G. ), si sviluppava su due livelli ai quali si accedeva, da quello superiore, dalla proprietà ### per il tramite di una porticina in ferro, esistente tra il muro di contenime nto de l terrapieno e il muro portante del fabbricato sottostante, attualmente adibito a deposito attrezzi e cantina, cui si accedeva salendo la prima rampa di scale, e, da quello inferiore, dalla proprietà F.A.R.O.G., per il tramite di una porticin a in alluminio anodizzato ch e si apriva sul b allatoio insistente, a livello di soppalco, nel piano rialzato; che entrambe le parti avevano operato sconfinamenti, la F.A.R.O.G. della superficie di mq. 3,66, relativam ente all'intercapedine con ent rambi gli accessi dal soppalco, e i ### della superficie di mq. 5,24 con acc esso dal terraz zo di loro p roprietà; e che, stando alle tecniche costruttive, era impossibile realizzare il solaio in muratura al pian o intermedio procedendo dal basso, ciò che rende va plausibile che le opere discusse (tubazioni in pvc e idriche) fossero state realizzate col consenso delle parti. 
Pertanto, attraverso gli atti d i vendita e la c.t.u. sarebbe stato possibile accertare che la società aveva avuto il possesso, continuo e pacifico, della zona dell'intercapedine su due livelli, fin dal 1954, che l'area intercapedinale era accessibile da entrambe le proprietà, che era stata realizzata u na soletta a sb alzo a copertura dell'intercapedine, tra la facciata del muro di sosteg no del 6 di 15 terrapieno e il muro di confine con l'attuale proprietà della società, che lo spazio conteso aveva una netta ripartizione verticale, tale da rendere autonome le rispe ttive aree, e che impianti e tubat ure erano stati realizzati prima del 1975, sicché, e ssendo assai verosimile che tra gli originari proprietari fosse intervenuto un accordo, sia in ragione della tecnica costruttiva utilizzata, sia della ripartizione verticale dei due livelli dell'intercapedine, o comunque che la società avesse possedu to per oltre venti anni l'area intercapedinale di mq. 3,66, autonoma da quella delle controparti, la Corte, omettendo di considerare questi elementi, aveva violato il regime della prova presuntiva.  2. Col seco ndo mo tivo, condizionato o al ternativo, si lamenta la violazione degli artt. 2697, 2700, 2727 e 2729 cod. civ., implicanti l'omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 cod. proc. civ., per avere la Corte d'Appello omesso di valutare e utilizzare le presunzioni che costituivano e costituiscono una prova completa dell'acqu isto per usucapione del bene, individu ando il materiale istruttorio acquisito, i fatti da porr e a fondamento del relativo processo logico ed ev idenziando la risp ondenz a alle prescrizioni di legge. Pertanto, la sentenza era viziata, ad avviso della società, da omessa motivazio ne su un p unto decisivo (intervenuta usucapione), posto che se si fosse valutata la prova presuntiva si sarebbe pervenuti a una decisione diversa, oltre ad essere carente di motivazione neppure apparente.  3. Col terz o moti vo, si lamenta, infine , la violazione e falsa applicazione dell'articolo 346 cod. proc. civ., in relazione all'art.  360, primo comma, n. 3 , cod. pro c. civ., pe r avere il gi udice d'appello ritenuto sfornita di prova la domanda riconvenzionale di acquisto per intervenuta usucapione ventennale della discussa area intercapedinale, avanzata nei confronti dei germani ### sul presupposto che l'appellante incidentale non avesse riproposto nel 7 di 15 giudizio d'appello le istanze istruttorie dedotte in primo grado, così omettendo di applicare correttamente il disposto dell'art. 346 cod.  proc. civ., il quale afferisce alle sole domande ed eccezioni rigettate e non esaminate dal primo grado del giudizio e non riproposte in appello, ma non anche alle is tanze is truttorie. Peraltro, la F.A.R.O.G., in quanto appellata vit toriosa, non avrebbe potuto proporre appello incidentale, ma poteva soltant o riproporr e la domanda non esaminata d al primo giudice in quanto ritenuta assorbita dalla pro nuncia omessa, con la conseguenza che inconferente era il richiamo al principio di specificità dei motivi di appello, non avendo l'appellata proposto alcun appello incidentale, né essendo tenuta a riproporre le istanze istruttorie, sebbene, nello specifico, la loro riproposizione fosse inclusa nel richiamo agli atti del giudizio di primo grado. 
La ricorre nte ha, infine, osservato co me, in primo grad o, avesse chiesto l'ammissione degli interrogatori formali e di prova testimoniale a mezzo dei testi onde p rovare anche l'acquisto ad usucapionem del bene, t anto nella comparsa di risposta e nella memoria ex art. 184 cod. proc. civ., quanto in sede di precisazione delle conclusioni, e come le medesime istanze, non valutate dal giudice di prime cure in qua nto ritenute assorbite, fossero state riproposte anche con la comparsa di costituzione in appell o e in sede di p recisazione delle conclusioni, sicché il giud ice d'app ello, attraverso la riproposizione d el fatto costitutivo dell'acquisto ad usucapionem dichiarato assorbito, era au tomaticamente investito del potere di esaminarle e ammetterle.  4. Il prim o e il secondo motivo, da tratt are congiun tament e in quanto strettamente connessi, sono infondati. 
Com'è noto, le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla q uale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via escl usiva, a i fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere dis crezionale, 8 di 15 istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova e di scegliere fra gli elementi sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda (Cass., Sez. L, 5/2/2014, n. 2632).  ### la giurisprude nza di questa Corte, nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 27 27 e 2 729 cod. civ. , non è necessario che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità, occorrendo, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia acc ertato al la stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una conn essione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (Cass., Sez. 2, 31/10/2011, n. 22656). 
In altre parole, è suffic iente che dal fat to noto s ia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregu a di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit (in virtù d ella regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati d ei requisiti legali de lla gravità, precisione e concordanza, mentre è da escludere che possa attribuirsi valore probato rio ad una presunz ione fondata su dati meramente ipotetici (Cass., Sez. L, 5/2/2014, n. 2632; Cass., 3, 16/11/2005 n.23079; Cass., Sez. 3, 14/11/2006, n. 24211). 
Pertanto, dovendo il giudice esercitare la sua discrez ionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprez zabile il criterio logico posto a b ase della selezione delle risultanze p robatorie e del prop rio convincimento (Cass., Sez. 5, 06/06 /2012, n. 9108), è tenuto a seguire un procedimento, in tema di prova per presunzioni, che si 9 di 15 articola in due momenti valutativi: in primo luogo, deve valutare in maniera analitica ognuno degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e, invece, conservare quelli che, presi singolarmen te, rivestano i caratteri della precisione e della gravità, ossia presentino una positiv ità parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, deve procedere a una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati e accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado d i fornire u na valida prova presuntiva, che magari n on potrebbe dirsi raggiunta con cert ezza considerando atomisticamente uno o alcuni indizi (Cass., Sez. 1, 13/10/2005, 19894). In questo secondo momento valutativo, perciò, gli indizi devono essere presi in esame e valutati dal giudice tutti insieme e gli uni per mezzo degli altri allo scopo di verificare la concordanza delle presunzioni che da essi possono desumersi (c.d. convergenza del molteplice), dovendosi considerare erroneo l'operato del giudice di merito il quale, al cospetto di plurimi indizi, li prenda in esame e li valu ti singolarmente, per poi giu ngere alla concl usione che nessuno di essi assurga a dig nità di p rova (Cass., Sez. 3, 09/03/2012, n. 3703). 
Ad avviso di questa Corte, è, pertanto, viziata da errore di diritto e censurabile in sede d i legittim ità - a t ale sindacato sott raendosi l'apprezzamento circa l'esistenza degli elementi assunti a fonte di presunzione e la loro concreta risponden za ai req uisiti di legg e soltanto se il relativo giudizio non risulti viziato da illogicità o da erronei criteri giuridici - la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario ag li elementi acquisi ti in giudizio senza accertare se essi, q uand'anche singolarmente sf orniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe p otuto rafforzare e trarre vigore dall'altro in u n rapporto di vicendevole completam ento (Cass., Sez. 1, 13/10 /2005, n. 19894, cit.; Cass., Sez. U, 10 di 15 11/01/2008, n. 584; Cass., Sez. 6 - 5, 02/03 /2017, n. 5374; Cass., Sez. 3, 12/04/2018, n. 9059). 
Pur costituendo, infatti, le presunzioni semplici una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del prop rio convinciment o, nell'esercizio del potere discrezionale, istituziona lmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti pi ù idone i a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, spetta comunque ad esso valutare l'opportunit à di fare ricorso alle presunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, essendo la presunzione semplice affidata alla “prudente ” valutazione del decidente ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. (Cass., Sez. 3, 02/04 /2009, n. 8023; Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. L, 06/08/2003, n. 11906; da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 08/01/2015, n. 101). 
Peraltro, come affermato dalle ### unite di questa Corte (Cass., 24/01/2018, n. 1785), la denuncia di v iolazione o falsa applicazione della norma di diritto di cui all'art. 2729 cod. civ., si può prospettare quando il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre carat teri individuatori della presunzione (g ravità, precisione e concordanza) fatti concreti accertati che non sono invece risponde nti a quei caratteri, competendo alla Corte di cassazione controllare se la norma dell'art. 2729 cod. civ., oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito, lo sia stata anc he a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivame nte risult ino ascrivibili alla fattispecie astratta, ma non anche quando la critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice si concreti in un'attività 11 di 15 diretta a evidenziare soltan to che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo o nell a mera prospettazione di una inferen za probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e d imostrare perché quella da cost ui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell'art . 2729, primo comma, cod. civ., risolvendosi essa in una quaestio facti sottratta al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785). 
Né può dar luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo la sola mancata valutazione di un elemento indiziario (Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05 /2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023), atteso che, secondo quanto precisato dalle ### nella vigenza del nuovo n. 5 dell'art.  360 cod. proc. ci v. (Cass., Sez. Un., 7/4 /2014, n. 8053; Cass., Sez. U, 7/4/301 4, n. 8054), il fatto principale o secon dario rilevante a tali fini non può essere individuato soltanto nell'omessa valutazione di una risu ltanza istruttoria (Cass., Sez. U, 24/01/2018, n. 1785). 
Peraltro, la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di ome sso esame d i un punto de cisivo (Cass., Sez. L, 21/10/2003, n. 15737; Cass., Sez. 3, 11/05 /2007, n. 10847; Cass., Sez. 3, 02/04/2009, n. 8023). 
Alla stregua di tali principi, deve allora escludersi che la mancata valutazione delle prove indiziarie asseritamente arguibili dai titoli di proprietà versati in atti dia luogo alla lamentata violazione di legge, atteso che, alla stregua dei principi sopra enunciati, non soltanto 12 di 15 non sono state p rospe ttate anomalie nell'a nalisi degli elementi indiziari, né nella va lutazione dei criteri seguiti a tal f ine, ma neppure può ravvisarsi alcuna erro neità nella scelta, o perata da l giudice di merito, dei mezzi istruttori idonei a sostenere la pretesa delle parti o nell'e sclusione di quelli da esse offerti, sicché la censura, ancorch é sussunta nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., non fa altro che risolversi nella sostanz iale sollecitazione ad una rivis itazione del giudizio decisorio, precl usa al giudice di legittimit à, in quanto riservata al giudice di merito.  5. Il terzo motivo è parimenti infondato. 
Va, innanzitutto, osservato come, secondo quanto affermato dalle ### unite di questa Corte, nel processo ordinario di cognizione risultante dalla novella di cui alla legge n. 353 del 1990 e dalle successive modifiche , le parti del processo di impugnazione, nel rispetto dell'autoresponsabilità e dell'affidamento processuale, sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi di domande e di eccezioni esaminate e rigettate, anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali è n ecessario proporre appello incidenta le ex art. 343 cod. proc. civ.) , a riproporre ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. , con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, trattandosi di fatti rientranti già nel thema probandum e nel thema decidendum del giudizio di primo grado, atteso che la disci plina dettata dall'art. 346 cod. proc. civ. fa sì che in appel lo viga un effetto devolutivo limitato e non automatico, con la conseguenza che, in applicazion e rigorosa d el principio della domanda ex art.  112 cod. proc. ci v., la m ancata riproposizione dell e domande o delle eccezioni respinte o ritenute assorbite comporta che in capo alle parti si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione 13 di 15 di giud icato implicito sul punto (Cass., Sez. U, 21/ 03/2019, 7940).  ###. 346 cod. proc. civ. si occupa, infatti, solo delle domande e delle eccezioni sulle quali non vi sia stata una parte praticamente soccombente, con la conseguenza che la mera riproposizione, che deve essere contenuta nella comparsa di risposta dell'appellato e che può avvenire in qualsiasi forma idonea ad evidenziare, in modo non equivoco, la chiara e precisa volontà della parte di sottoporre la que stione alla decisione de l giudice di appello (Cass., Sez. 2, 22/8/2003, n. 12345; Cass., Sez. 6-3, 15/10 /2020, n. 22311; Cass., Sez. 1, 20/8/2004, n. 16360), è onere della parte che sia rimasta totalmente vittoriosa nel merito. 
In sostan za, le ### unite hanno id entificato con chiarezza la parte che ha l'onere di proporre l'appello incidentale e quella che invece può limitarsi a riproporre le domande e le eccezioni ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., precisando come la parte totalmente vittoriosa in primo grado non debba proporre appello incidentale, non avendone l'interesse, ma possa riproporre, nella comparsa di costituzione, le domande (anche riconvenzionali) o le eccezioni non accolte o non esaminate perché assorbite nella sentenza di primo grado (Cass. , Sez. U, 24/ 05/2007, n. 12067; Cass., Sez. L, 6/11/2013, n. 24989; Cass., Sez. 2, 12/6/2014, n. 13411; Cass., Sez. 1 - , 23/09/2021, n. 25840). 
Una volta riproposte le domande e le eccezioni dichiarate assorbite, il giu dice d'appello può pronunci are, all'esito dell'udienza di trattazione, i provvedimenti necessari relativi alle prove costituende non esaminate o comunque non ammesse in primo grado, se del caso anche rise rvando la decisione s ul punto, dovendosi favorire l'approccio interpretativo secon do cui l'eventuale assunzione di mezzo istruttorio che appaia idoneo, per lo spessore contenutistico che lo connota, a sovvertire il verdetto di primo grado, nel senso di mutare il contenuto di uno o più giudizi di fatto sui quali si basa la 14 di 15 pronuncia impugnata, fornendo un contributo decisivo all'accertamento della "verità materiale", è esso stesso espressione coerente con i principi del giu sto processo ex art.11 1, primo e secondo comma, ### (in tal senso, Cass., Sez. U, 21/03/2019, 7940). 
Tale potere d el giudice d'appello, però , non può prescindere dall'istanza della parte appellata vittoriosa in primo grado, la quale, secondo il costante o rientamento di questa Corte, non riproponendo alcuna richiesta di riesame dell a sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univ oca la volontà di devolvere al giudice del gravame anch e il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequ ivocabile di aver riproposto l'istanza d i ammissione della prova ( Cass., Sez. L , 03/ 05/2019, n. 11703; Cass., Sez. L, 11/02/2011, n. 3376; Cass., Sez. 2, 27/10/2009, 22687), e tale istanza non può che rispondere al principio di specificità dei motivi di appe llo, dovend o anche la riproposizione delle istanze istru ttorie, non accolte dal giudice di primo grado, essere specifica, ed essendo pertanto inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass., Sez. 2, 23/03/2016, 5812). 
Orbene, le istanze istruttorie avanzate in appello dalla società sono state affidate alla laconica dicitura «in via istruttoria, ci si oppone sin d'ora ad ogni avversa richie sta istrut toria in quanto inammissibile e gradatamente ammettere, per quanto necessario, ogni richiesta ed eccezione, anche in via istruttoria, formulata dalla F.A.R.O.G. di ### & C. s.a.s., nel corso del giudizio di primo grado che abbiasi in questa sede espressamente riproposta, ai sensi e per gli effett i dell'art. 346 cod. proc. c iv. e ogni altra richiesta istruttoria ch e dovesse essere formulata nel corso del giudizio stesso», la qual e non soddisfa il principio da ultimo 15 di 15 enunciato, in quanto priva del necessario carattere della specificità, non essendo state precisate quali fossero le prove dedotte e con quali atti ne fosse stata fatta richiesta. 
Ne consegue l'infondatezza della censura.  6. In conclus ione, il ricorso deve essere rigettato. Le spe se del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della ricorrente.  P.Q.M.  rigetta il ricorso.  ### la ricorrente al pagament o, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in ### 6.117,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agl i esborsi liquid ati in ### 200,00 ed agli accessori di legge. 
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1 , comma 17, legge n. 2 28 del 2012, dichiara la sussistenz a dei presu pposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu to unificato, pari a que llo previsto per il ricorso a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.  ### 17/11/2022  

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