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CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza del 09-03-2023

principi giuridici

Nell'ambito della dirigenza sanitaria, inserita in un unico ruolo distinto per profili professionali e in un unico livello, l'inapplicabilità dell'art. 2103 c.c. è sancita in via generale dall'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale.

In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, il danneggiato, al fine di ottenere il ristoro del pregiudizio non biologico relativo ai beni immateriali, deve allegare tutti gli elementi che, nella concreta fattispecie, siano idonei a fornire la serie concatenata di fatti noti che consentano di risalire al fatto ignoto.

N.B.: Le massime sono generate automaticamente e potrebbero contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

sintesi e commento

Inapplicabilità dell'Articolo 2103 del Codice Civile e Risarcibilità del Danno Non Patrimoniale nella Dirigenza Sanitaria


La pronuncia in esame trae origine da una controversia tra alcuni medici e un'azienda sanitaria locale (###) relativa a una richiesta di risarcimento danni. I professionisti, in servizio presso una struttura ospedaliera e assegnati al servizio di emergenza, lamentavano di aver subito danni a causa dell'assegnazione esclusiva a tale attività, ritenuta gravosa e pregiudizievole per la loro salute, oltre a presunti demansionamenti, danni morali, perdita di opportunità professionali e turnazioni illegittime.
La Corte d'Appello, confermando in parte la decisione di primo grado, aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno biologico derivante dall'impegno gravoso nel servizio di emergenza, ma aveva rigettato le altre pretese risarcitorie. Secondo la Corte territoriale, l'adesione al bando di concorso per medicina d'urgenza implicava una rinuncia alla valorizzazione di specifici titoli specialistici, senza che fosse stato dimostrato un depauperamento del patrimonio di esperienze e conoscenze precedentemente acquisite. Inoltre, non era stata adeguatamente allegata la lesione di un bene della vita distinto dalla salute psicofisica, né erano stati provati concreti pregiudizi derivanti dalla destinazione esclusiva al lavoro in turni.
I medici ricorrenti hanno impugnato la decisione in Cassazione, contestando la violazione dell'articolo 2103 del Codice Civile in materia di demansionamento e lamentando l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio. In particolare, hanno sostenuto che la Corte d'Appello avesse erroneamente valutato l'equivalenza formale delle mansioni, anziché l'eterogeneità sostanziale rispetto al loro percorso professionale. Hanno inoltre contestato la mancata configurabilità "in re ipsa" del danno morale ed esistenziale.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi. Con riferimento al presunto demansionamento, la Corte ha richiamato il principio secondo cui, nell'ambito della dirigenza sanitaria, l'articolo 2103 del Codice Civile non è applicabile, in quanto la qualifica dirigenziale non si identifica con lo svolgimento di specifiche mansioni, ma con l'idoneità professionale a ricoprire un incarico dirigenziale. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha ribadito la necessità di allegare e provare concreti pregiudizi, in linea con l'orientamento consolidato in materia. Non essendo stati forniti elementi sufficienti a dimostrare il danno da dequalificazione, la perdita di chance, il danno morale o esistenziale, il ricorso è stato integralmente respinto.
N.B.: Il commento è generato automaticamente e potrebbe contenere errori e imprecisioni.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.

testo integrale


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